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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SA, Presidente e Relatore
BRACONI GIOVANNI, Giudice
MODENA MARCO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240042340347000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che in data 31.01.2025, Ricorrente_1 S.r.l. P.Iva P.IVA_1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, Sig. Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 04120240042340347000, relativa alla partita di ruolo n. 2024/251212 - reso esecutivo in data 12.11.2024 – recante gli esiti del controllo automatizzato sulla dichiarazione modello redditi/2022, presentata in data 28.02.2023 e relativa al periodo d'imposta 2021;
che, per effetto del controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, cui faceva seguito la comunicazione di irregolarità (codice atto n. 23360052213), consegnata in data 12.03.2024, l'Ufficio, a seguito del mancato pagamento spontaneo degli importi rideterminati, per mezzo della suddetta cartella recuperava a tassazione l'importo complessivo di € 54.202,66 comprensivi di sanzioni, interessi e diritti di notifica;
che, più nel dettaglio, il recupero - derivante dall'omessa dichiarazione IRES/2021 per l'esercizio 2020
(presentata dal Contribuente ben oltre i 90 giorni, in data 28.02.2023) -, veniva formalizzato con il disconoscimento delle seguenti voci portate nella dichiarazione IRES/2022:
1. mancato riconoscimento delle perdite scomputabili ex art. 84 del D.P.R. 917/1986 maturate nell'anno di imposta 2020 per € 45.954,00, a seguito del quale veniva ricalcolato un saldo a debito a carico del
Contribuente per € 9.669,00, oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 13.559,00;
2. disconoscimento del credito d'imposta per eccedenze risultante da precedenti dichiarazioni portato in compensazione per € 18.068,00, con conseguente rideterminazione di un minor credito da versare di pari importo, oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 25.258,70;
3. mancato riconoscimento dei crediti di imposta derivanti dalle spese sostenute per:
- canoni di locazione per € 6.813,00, maggiorato di sanzioni ed interessi per complessivi € 9.658,84;
- sanificazione dei locali per € 4.039,00 maggiorato di sanzioni ed interessi per complessivi € 5.726,12;
che il Contribuente, con istanza di assistenza tramite il canale telematico CIVIS del 12.03.2024, richiedeva l'annullamento della cartella di pagamento impugnata;
che, in data 22.03.2024, l'Agenzia delle Entrate di Firenze confermava gli importi contestati nella cartella di pagamento in seguito alla “comunicazione di irregolarità (n.d.r. anno di imposta 2020)” e per “documentazione insufficiente”;
che la Contribuente, con ricorso notificato in data 31.03.2025, impugnava la cartella di pagamento de qua chiedendone l'annullamento, sostenendo che, nonostante l'Ufficio avesse valutato come omessa la dichiarazione IRES/2021 per l'esercizio 2020, avesse comunque diritto di usufruire dei crediti d'imposta e delle detrazioni per le perdite fiscali maturate nell'anno 2020, in quanto sussistenti sia sotto il profilo sostanziale che su quello più strettamente formale e, per l'effetto, rassegnava le seguenti conclusioni:“Previo ove occorrer possa il riconoscimento sostanziale della dichiarazione dei redditi 2021 per l'esercizio 2020 presentata dalla società ricorrente in data 28.2.2023 e previa sua liquidazione formale, in ogni caso annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittima ed infondata – nella sua integralità o nella diversa misura ritenuta di giustizia in relazione ai motivi gradati di impugnazione sopra svolti – la cartella di pagamento n.04120240042340347000 notificata in data 31 Gennaio 2025, per ruolo n.2024/251212 emesso da Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Firenze– Ufficio Territoriale di Firenze e reso esecutivo in data 12.11.2024, a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi 2022 presentata per il periodo d'imposta 2021, con cui si richiede il pagamento della somma complessiva di Euro 54.202,66 oltre diritti di notifica, per tutti i motivi sopra esposti.Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”;
che l'Agenzia delle entrate ha controdedotto ed ha notificato provvedimento di sgravio nella misura di circa
3/5 del richiesto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che, in via preliminare, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla cospicua parte di creditoria sgravata dall'Ufficio, in via di autotutela;
che, quanto alla parte residua del credito vantato e preteso dall'Agenzia delle Entrate, esso consiste nelle somme relative alla maggior imposta ricalcolata per mancato riconoscimento delle perdite fiscali maturate nell'anno in cui è stata omessa la dichiarazione IRES, maggiorata di sanzioni ed interessi, oltre le sanzioni e gli interessi comunque dovuti per l'indebita compensazione di crediti, per un importo complessivo residuo in cartella pari ad € 22.085,58;
che, al riguardo, si evidenzia che l'Ufficio preposto ai controlli ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, ha roperato conformandosi alle prescrizioni indicate nella circolare n. 21/E del 25 giugno 2013, in materia di riconoscimento delle eccedenze d'imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni dei redditi risultano omesse, in forza delle quali “a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità , se il contribuente ritiene che il credito non dichiarato sia fondatamente ed effettivamente spettante, può attestarne l'esistenza contabile mediante produzione all'ufficio competente […]. In esito a tali verifiche, qualora riscontri l'esistenza contabile del credito, l'ufficio, potrà scomputare direttamente l'importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute […]”;
che, tuttavia, analoghe considerazioni non possono essere automaticamente estese al diverso caso – come nella specie - in cui il Contribuente vorrebbe che gli venissero anche riconosciute le perdite fiscali di esercizio ex art. 84 del D.P.R. 917/1986 maturate in periodi d'imposta per i quali le dichiarazioni risultano omesse;
che, infatti, in materia, la menzionata circolare n. 21/E del 2013 non può interessare anche lo scomputo delle perdite fiscali, stante l'assenza di alcuna indicazione analoga a quella fornita in tema di riconoscimento dei crediti;
che l'eventuale riconoscimento della perdita presuppone, quindi, un controllo di merito che esula dalla liquidazione automatizzata ex art. 36 -bis DPR 600/73, oggetto di impugnazione;
che, conseguentemente, la pretesa tributaria residua rispetto all'intervenuto provvedimento di sgravio parziale e relativa alla maggior imposta dovuta per mancato riconoscimento delle perdite fiscali, maggiorata di sanzioni ed interessi, oltre le sanzioni e gli interessi comunque dovuti per l'indebita compensazione di crediti (riconosciuti) per un importo complessivo residuo in cartella pari ad € 22.085,58, risulta confermata;
che del resto questo è l'orientamento della SC fin dalla remota pronuncia Sez. 1, Sentenza n. 10859 del
17/12/1994 secondo cui, in presenza di una dichiarazione annuale dei redditi nella quale sia annotata come deducibile una determinata posta (nella specie: perdita d'impresa minore) della quale però non siano stati prodotti, con la dichiarazione, ne' i relativi allegati, ne' la relativa documentazione giustificativa, l'ufficio finanziario non può - anziché procedere alla rettifica della dichiarazione, escludendo detta posta, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - disporre direttamente la iscrizione a ruolo del tributo, ritenuto dovuto a seguito di detta esclusione, ai sensi del precedente art. 36 bis. Infatti, detta ipotesi non rientra nel disposto del primo comma dell'art. 36 bis del succitato D.P.R. che contempla ipotesi di liquidazione o di rimborso disposte "in conformità" della dichiarazione, trattandosi di liquidazione "in difformità" della dichiarazione, ne' tra le ipotesi previste dal secondo comma che costituendo norma eccezionale, non è estensibile ad ipotesi diverse da quelle in esso espressamente contemplate;
che tale principio ha ricevuto innumerevoli conferme successive;
che, alla stregua della regula iuris appena richiamata il ricorso deve essere respinto nella restante parte con le conseguenze sulle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al carico fiscale oggetto di sgravio con provvedimento Agenzia avente n. 2025S318148. Rigetta il ricorso nel resto. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in parte qua, liquidate nella misura di euro 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SA, Presidente e Relatore
BRACONI GIOVANNI, Giudice
MODENA MARCO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240042340347000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che in data 31.01.2025, Ricorrente_1 S.r.l. P.Iva P.IVA_1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, Sig. Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 04120240042340347000, relativa alla partita di ruolo n. 2024/251212 - reso esecutivo in data 12.11.2024 – recante gli esiti del controllo automatizzato sulla dichiarazione modello redditi/2022, presentata in data 28.02.2023 e relativa al periodo d'imposta 2021;
che, per effetto del controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, cui faceva seguito la comunicazione di irregolarità (codice atto n. 23360052213), consegnata in data 12.03.2024, l'Ufficio, a seguito del mancato pagamento spontaneo degli importi rideterminati, per mezzo della suddetta cartella recuperava a tassazione l'importo complessivo di € 54.202,66 comprensivi di sanzioni, interessi e diritti di notifica;
che, più nel dettaglio, il recupero - derivante dall'omessa dichiarazione IRES/2021 per l'esercizio 2020
(presentata dal Contribuente ben oltre i 90 giorni, in data 28.02.2023) -, veniva formalizzato con il disconoscimento delle seguenti voci portate nella dichiarazione IRES/2022:
1. mancato riconoscimento delle perdite scomputabili ex art. 84 del D.P.R. 917/1986 maturate nell'anno di imposta 2020 per € 45.954,00, a seguito del quale veniva ricalcolato un saldo a debito a carico del
Contribuente per € 9.669,00, oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 13.559,00;
2. disconoscimento del credito d'imposta per eccedenze risultante da precedenti dichiarazioni portato in compensazione per € 18.068,00, con conseguente rideterminazione di un minor credito da versare di pari importo, oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 25.258,70;
3. mancato riconoscimento dei crediti di imposta derivanti dalle spese sostenute per:
- canoni di locazione per € 6.813,00, maggiorato di sanzioni ed interessi per complessivi € 9.658,84;
- sanificazione dei locali per € 4.039,00 maggiorato di sanzioni ed interessi per complessivi € 5.726,12;
che il Contribuente, con istanza di assistenza tramite il canale telematico CIVIS del 12.03.2024, richiedeva l'annullamento della cartella di pagamento impugnata;
che, in data 22.03.2024, l'Agenzia delle Entrate di Firenze confermava gli importi contestati nella cartella di pagamento in seguito alla “comunicazione di irregolarità (n.d.r. anno di imposta 2020)” e per “documentazione insufficiente”;
che la Contribuente, con ricorso notificato in data 31.03.2025, impugnava la cartella di pagamento de qua chiedendone l'annullamento, sostenendo che, nonostante l'Ufficio avesse valutato come omessa la dichiarazione IRES/2021 per l'esercizio 2020, avesse comunque diritto di usufruire dei crediti d'imposta e delle detrazioni per le perdite fiscali maturate nell'anno 2020, in quanto sussistenti sia sotto il profilo sostanziale che su quello più strettamente formale e, per l'effetto, rassegnava le seguenti conclusioni:“Previo ove occorrer possa il riconoscimento sostanziale della dichiarazione dei redditi 2021 per l'esercizio 2020 presentata dalla società ricorrente in data 28.2.2023 e previa sua liquidazione formale, in ogni caso annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittima ed infondata – nella sua integralità o nella diversa misura ritenuta di giustizia in relazione ai motivi gradati di impugnazione sopra svolti – la cartella di pagamento n.04120240042340347000 notificata in data 31 Gennaio 2025, per ruolo n.2024/251212 emesso da Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Firenze– Ufficio Territoriale di Firenze e reso esecutivo in data 12.11.2024, a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi 2022 presentata per il periodo d'imposta 2021, con cui si richiede il pagamento della somma complessiva di Euro 54.202,66 oltre diritti di notifica, per tutti i motivi sopra esposti.Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”;
che l'Agenzia delle entrate ha controdedotto ed ha notificato provvedimento di sgravio nella misura di circa
3/5 del richiesto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che, in via preliminare, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla cospicua parte di creditoria sgravata dall'Ufficio, in via di autotutela;
che, quanto alla parte residua del credito vantato e preteso dall'Agenzia delle Entrate, esso consiste nelle somme relative alla maggior imposta ricalcolata per mancato riconoscimento delle perdite fiscali maturate nell'anno in cui è stata omessa la dichiarazione IRES, maggiorata di sanzioni ed interessi, oltre le sanzioni e gli interessi comunque dovuti per l'indebita compensazione di crediti, per un importo complessivo residuo in cartella pari ad € 22.085,58;
che, al riguardo, si evidenzia che l'Ufficio preposto ai controlli ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, ha roperato conformandosi alle prescrizioni indicate nella circolare n. 21/E del 25 giugno 2013, in materia di riconoscimento delle eccedenze d'imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni dei redditi risultano omesse, in forza delle quali “a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità , se il contribuente ritiene che il credito non dichiarato sia fondatamente ed effettivamente spettante, può attestarne l'esistenza contabile mediante produzione all'ufficio competente […]. In esito a tali verifiche, qualora riscontri l'esistenza contabile del credito, l'ufficio, potrà scomputare direttamente l'importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute […]”;
che, tuttavia, analoghe considerazioni non possono essere automaticamente estese al diverso caso – come nella specie - in cui il Contribuente vorrebbe che gli venissero anche riconosciute le perdite fiscali di esercizio ex art. 84 del D.P.R. 917/1986 maturate in periodi d'imposta per i quali le dichiarazioni risultano omesse;
che, infatti, in materia, la menzionata circolare n. 21/E del 2013 non può interessare anche lo scomputo delle perdite fiscali, stante l'assenza di alcuna indicazione analoga a quella fornita in tema di riconoscimento dei crediti;
che l'eventuale riconoscimento della perdita presuppone, quindi, un controllo di merito che esula dalla liquidazione automatizzata ex art. 36 -bis DPR 600/73, oggetto di impugnazione;
che, conseguentemente, la pretesa tributaria residua rispetto all'intervenuto provvedimento di sgravio parziale e relativa alla maggior imposta dovuta per mancato riconoscimento delle perdite fiscali, maggiorata di sanzioni ed interessi, oltre le sanzioni e gli interessi comunque dovuti per l'indebita compensazione di crediti (riconosciuti) per un importo complessivo residuo in cartella pari ad € 22.085,58, risulta confermata;
che del resto questo è l'orientamento della SC fin dalla remota pronuncia Sez. 1, Sentenza n. 10859 del
17/12/1994 secondo cui, in presenza di una dichiarazione annuale dei redditi nella quale sia annotata come deducibile una determinata posta (nella specie: perdita d'impresa minore) della quale però non siano stati prodotti, con la dichiarazione, ne' i relativi allegati, ne' la relativa documentazione giustificativa, l'ufficio finanziario non può - anziché procedere alla rettifica della dichiarazione, escludendo detta posta, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - disporre direttamente la iscrizione a ruolo del tributo, ritenuto dovuto a seguito di detta esclusione, ai sensi del precedente art. 36 bis. Infatti, detta ipotesi non rientra nel disposto del primo comma dell'art. 36 bis del succitato D.P.R. che contempla ipotesi di liquidazione o di rimborso disposte "in conformità" della dichiarazione, trattandosi di liquidazione "in difformità" della dichiarazione, ne' tra le ipotesi previste dal secondo comma che costituendo norma eccezionale, non è estensibile ad ipotesi diverse da quelle in esso espressamente contemplate;
che tale principio ha ricevuto innumerevoli conferme successive;
che, alla stregua della regula iuris appena richiamata il ricorso deve essere respinto nella restante parte con le conseguenze sulle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al carico fiscale oggetto di sgravio con provvedimento Agenzia avente n. 2025S318148. Rigetta il ricorso nel resto. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in parte qua, liquidate nella misura di euro 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.