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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14887 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 59530/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59530/2021 R.G. posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter del 17/03/2025, vertente
tra
(C.F. in persona dei due amministratori e legali rappresentanti pt., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni n. 26/b presso lo studio dell'avv. Giorgio
Meo che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Fenizia Marini, giusta procura speciale apostillata allegata all'atto di citazione
- Attrice
e
(C.F. P.IVA in persona del presidente e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in via Leonardo Greppi n. 77, presso lo studio dell'avv. Antonio Ruggero, nonche presso il domicilio digitale dell'avv. Pietro Referza, che la rappresentano e difendono giusta procura versata in atti
- Convenuta
Conclusioni delle parti:
per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria eccezione disattesa, accertare e dichiarare la nullità ovvero in subordine annullare la deliberazione adottata
Pag. 1 a 9 dall'Assemblea degli Azionisti di in data 29 giugno 2021 sul punto n. 1 all'ordine del CP_1 giorno “Approvazione del bilancio al 31.12.2020, deliberazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio”.
Con vittoria di competenze e spese di lite”.
Per la parte convenuta: “
1. Respingere la domanda perché inammissibile, ovvero infondata. 2.
Condannare l'attrice al pagamento delle spese di giudizio e dei compensi di avvocato”.
Oggetto impugnazione delibera assembleare approvazione di bilancio.
All'udienza del 17/03/2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la impugnava la delibera adottata Parte_1 dall'assemblea degli azionisti di del 29/06/2021, avente ad oggetto CP_1
l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020.
Nel ricostruire il contesto di riferimento premetteva che: Pt_
- la societa di diritto lussemburghese, controllante diretta della sarebbe CP_1 titolare di un n. di 2.140.000 azioni ordinarie con diritto di voto (pari al 53,50% dei diritti di voto totali) e n.
1.350.000 azioni speciali senza diritto di voto;
- le restanti 510.000 azioni (pari al 12,75%) del capitale sociale apparterrebbero alla nch'essa facente capo, come , alla famiglia CP_2 CP_1 CP_3
Pt_
- una parte delle azioni di appartenenti alla sarebbe stata assoggettata a CP_1 sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. nell'ambito di un procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, per le ragioni meglio espresse nell'atto di citazione;
- tutte le azioni della gia di proprieta di , per un n.
1.062.000 azioni ordinarie CP_1 CP_2 con diritto di voto (pari al 48,28% dei diritti complessivi) e n. 468.000 azioni speciali senza diritto di voto, sarebbero state affidate a Custodia Giudiziale in persona del dott.
(nominato dal GIP del Tribunale di Ascoli Piceno); Persona_1
- pertanto, alla luce di detti sopravvenuti provvedimenti, i diritti di voto rimasti in capo a Pt_ nell'attuale contesto – prescindendo da quelle sottoposte a sequestro – sarebbero pari al 49,00% del totale, soglia che legittimerebbe la presente impugnazione;
A fondamento della svolta domanda l'odierna attrice deduceva che:
Pag. 2 a 9 - giusta delibera assembleare del 08/09/2020, l'organo amministrativo sarebbe stato composto da cinque membri, in conformita con quanto previsto dall'art. 10 co.1 dello statuto;
- sempre con la delibera assembleare del 08/09/2020, i cinque componenti del c.d.a sarebbero stati espressione dei singoli soci secondo le proporzioni di seguito precisate o uno sarebbe stato nominato dal Custode giudiziario delle azioni sequestrate;
o due dalla curatela del fallimento;
CP_2
o due dalla socia odierna attrice;
- in data 30/03/2021, con il voto favorevole del solo custode delle azioni e della curatela CP_ di , l'assemblea dei soci (con delibera impugnata in un separato giudizio) avrebbe deliberato l'azione di responsabilita a carico dell'amministratore delegato nominato da Pt_
con conseguente decadenza di diritto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2393 co.5 c.c.; Pt_
- contestualmente, anche l'altro consigliere nominato da si Persona_2 sarebbe dimesso;
- in occasione dell'assemblea del 30/03/2021 illegittimamente il presidente dell'assemblea avrebbe proposto di non procedere all'immediata sostituzione dei consiglieri decaduti, rinviando detto incombente a data successiva rispetto all'imminente assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020;
- i tre consiglieri rimasti in carica avrebbero illegittimamente gestito la societa in totale autonomia, predisponendo il progetto di bilancio, poi approvato dall'assemblea con la delibera in questa sede impugnata;
- detta delibera di approvazione di bilancio sarebbe altresì invalida in ragione dell'omesso deposito presso la sede della societa del progetto di bilancio nei quindici giorni antecedenti la riunione;
- infine, la delibera sarebbe nulla o comunque annullabile per violazione dei principi di veridicita e chiarezza, nonche per contrasto con i dovuti criteri di contabilizzazione in relazione alle poste di rischio, in quanto o figurerebbe nel bilancio un accantonamento pari ad €506.000,00 al fondo imposte per rischi di natura fiscale che tuttavia non sarebbe poi adeguatamente esplicitata nella nota integrativa;
o mancherebbe tra i fondi rischi una posta corrispondente al rischio causa originato dalla azione promossa contro dal (nei termini CP_1 Parte_2 meglio espressi nell'atto di citazione).
Sulla scorta di tali motivi di impugnazione chiedeva l'annullamento o la dichiarazione di nullita
Pag. 3 a 9 della delibera oggetto di impugnazione.
Si costituiva in giudizio la societa la quale, nel contestare la domanda attorea, CP_1 deduceva che la deliberazione impugnata ad sarebbe valida in quanto:
- il progetto di bilancio sarebbe stato approvato all'unanimita dai tre consiglieri rimasti in carica;
- l'ipotizzata invalidita della delibera con la quale era stata precedentemente determinata la cessazione del dalla carica di consigliere sarebbe attualmente sub iudice CP_3 nell'ambito di un separato giudizio;
- ad ogni modo, quand'anche si volesse ipotizzare l'invalidita di detta delibera, resterebbe il fatto che la stessa era in ogni caso efficace al momento in cui il C.d.a. – nella persona dei tre consiglieri superstiti – aveva predisposto il progetto di bilancio;
- analogamente sarebbe infondato il secondo motivo di impugnazione, posto che la documentazione necessaria afferente al bilancio sarebbe stata resa disponibile per la consultazione nei termini previsti dalla legge;
- altrettanto infondata sarebbe la doglianza concernente la violazione del principio di chiarezza del bilancio per le ragioni meglio espresse nell'atto di comparsa di costituzione.
Con ordinanza del 17/03/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via istruttoria, va ribadita – come gia espresso all'udienza del 05/07/2022 - l'inammissibilita delle richieste di prova orale formulate dalla convenuta, in quanto vertenti su circostanze di fatto non oggetto di puntuale contestazione da parte dell'attrice e/o di non immediata rilevanza ai fini del decidere.
Nel merito la domanda e infondata e pertanto non puo trovare accoglimento.
Come detto, il primo motivo di impugnazione e teso a far valere l'invalidita derivata della delibera assembleare in ragione dell'ipotizzata illegittimita del progetto di bilancio approvato, in quanto predisposto da un Consiglio di Amministrazione privo di due dei cinque consiglieri nominati dall'assemblea.
Ad avviso della societa attrice, infatti, il numero dei componenti in carica presso l'organo gestorio era inferiore rispetto a quello previsto dallo statuto e dalla precedente delibera assembleare del 08/09/2020.
Pag. 4 a 9 In proposito si rileva che l'art. 10 dello statuto della convenuta si limita a prevedere che il C.d.a. sia composto da un numero minimo di tre e un numero massimo di sette consiglieri, demandando in tal modo all'assemblea il potere di stabilire il numero esatto di questi ultimi.
Nell'esercizio di tale facolta l'assemblea del 08/09/2020 deliberava che il C.d.a. sarebbe stato composto da cinque membri in modo da far sì che il nuovo consiglio fosse espressione della volonta anche della socia . Per tale ragione, durante la detta assemblea all'unanimita si Pt_1 deliberava di nominare quali componenti del C.d.A. le persone di , Persona_1 Persona_3
, nonche di conferire ad Persona_4 Persona_2 Persona_5 [...]
la carica di Presidente della Societa , mentre la carica di direttore Per_1 Persona_5 generale della societa (doc. 5 convenuta).
Era poi accaduto che in occasione dell'assemblea dei soci del 30/03/2021 era stata deliberata l'azione di responsabilita nei confronti di – con conseguente decadenza ope Persona_5 legis dello stesso ai sensi dell'art. 2393 co.5 c.c. – e che in tale occasione si era dimesso l'ulteriore consigliere, (doc. 10 convenuta). Persona_2
Cio premesso, osserva il Collegio che nell'ambito del presente giudizio non assume alcuna rilevanza la fondatezza o meno dell'azione di responsabilita dalla cui approvazione assembleare era scaturita la decadenza del ai sensi dell'art. 2395 co.3 c.c., essendo in CP_3 questa sede demandata al Tribunale la valutazione della legittimita della sola delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020.
Ebbene, deve ritenersi che detta delibera non possa dirsi di per se viziata in quanto avente ad oggetto l'approvazione di un bilancio predisposto da un c.d.a. composto dai soli tre consiglieri all'epoca rimasti in carica.
Cio in quanto, a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine alla sostanziale autonomia della delibera di approvazione del bilancio rispetto all'attivita di predisposizione del relativo progetto ad opera dell'organo amministrativo, assume valenza dirimente il fatto che la cessazione dalla carica di due dei cinque amministratori di nomina assembleare non aveva determinato l'automatica decadenza dell'intero C.d.a., stante il chiaro dettato normativo offerto dagli artt. 2385 e 2386 c.c..
D'altra parte, non puo neppure ignorarsi che nelle more il detto consiglio abbia posto in essere gli adempimenti necessari per la nomina di ulteriori consiglieri sino ad arrivare al numero stabilito, tanto che, anche fronte del rifiuto opposto da a rivestire la carica di Persona_5 direttore generale, veniva nominato nella medesima carica ed altresì nella carica di amministratore delegato un soggetto esterno individuato nella persona di (doc. 12 CP_4 convenuta). L'indicazione dell'ulteriore nominativo sarebbe poi spettata alla stessa , Pt_1
Pag. 5 a 9 proprio sulla scorta dell'accordo che la stessa assume violato, che di fatto non ha provveduto.
Va parimenti respinto il secondo motivo di impugnazione, teso a far valere l'omesso deposito del bilancio presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti la riunione assembleare.
A tal proposito stato allegato da parte della convenuta che i documenti indicati dall'art. 2429 co.3 c.c., benche non fisicamente presenti in sede in formato cartaceo, sarebbero stati immagazzinati sin dal 14/06/2021 su di un server accessibile da tutte le sedi dislocate sul territorio nazionale.
La circostanza, lungi dall'essere stata puntualmente contestata dall'attrice, e stata da quest'ultima ritenuta meramente “inconferente”, sia in occasione dell'assemblea di approvazione (nel corso della quale il presidente aveva dato atto di aver in tale modo adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 2429 co.3 c.c.) sia nell'ambito del presente giudizio
(cfr. comparsa conclusionale pag. 2).
Dunque, data per provata detta circostanza ai sensi dell'art. 115 co.1 c.p.c., ritiene il Collegio che, anche ai fini della valorizzazione della ratio sottesa all'art. 2429 co.3 c.c. (evidentemente rinvenibile nella volonta del legislatore di porre il socio nella condizione di poter liberamente prendere visione della documentazione per i quindici giorni antecedenti la celebrazione dell'assemblea), la messa a disposizione della documentazione richiamata da detta norma possa essere soddisfatta anche mediante il salvataggio della stessa su un server accessibile in tempo reale ed ogni momento dalla sede societaria.
A cio si aggiunga che e altrettanto pacifico che la medesima documentazione era stata Pt_ comunicata alla socia attrice, su richiesta formulata via mail da un delegato della stessa gia dal giorno 15/06/2021 (ovvero il quattordicesimo giorno antecedente la data dell'assemblea).
Pertanto, sempre valorizzando la ratio sottesa all'art. 2429 co.3 c.c., deve ritenersi sostanzialmente irrilevante l'esito dell'accesso del delegato dell'attrice avvenuto in data
20/06/2021, in quanto avvenuto quando il diritto di informazione del socio era stato gia integralmente soddisfatto.
Va da ultimo respinto il motivo di impugnazione della delibera per violazione del principio di veridicita e chiarezza.
A tal riguardo, in termini generali va premesso che il secondo comma del citato art. 2423 c.c. detta i principi fondamentali che devono orientare la redazione del bilancio, affinche tale documento contabile possa assolvere alla funzione sua propria, nell'interesse dei soci, dei terzi e del mercato in genere onde prevede che il bilancio debba essere redatto “con chiarezza” e
Pag. 6 a 9 debba rappresentare “in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa e il risultato economico dell'esercizio”.
Ed e infatti noto che la deliberazione di assemblea di societa di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio, costituenti espressione dei medesimi precetti) e da ritenersi nulla per illiceita dell'oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della societa , che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione.
In altri termini un bilancio redatto in violazione dell'art. 2423, comma 2 c.c. e , di per se , illecito e costituisce, quindi, l'oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato;
invero, il bilancio di una societa di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell'esercizio e quello di cui il bilancio da contezza, quanto in tutti quei casi nei quali dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui e richiesta l'iscrizione (cfr. Cass. S.U. 21 febbraio 2000, n. 27).
Il principio della chiarezza mira, pertanto, a dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un'adeguata ed “intelleggibile” informazione sulla composizione del patrimonio sociale e non solo sui “fattori” positivi e negativi del reddito;
per tale ragione si e ritenuto di imporre l'indicazione analitica delle poste e degli elementi che, complessivamente considerati, conducono ad enucleare il valore globale del patrimonio sociale e del risultato economico del periodo.
Con i principi della verita e della correttezza il legislatore ha inteso far sì che il bilancio fornisca una rappresentazione corrispondente alla realta tanto del risultato economico conseguito nel periodo di riferimento, quanto della consistenza e composizione del patrimonio sociale al termine dell'esercizio.
In particolare, il principio di verita attiene sia al contenuto del bilancio che alla valutazione degli elementi patrimoniali che in esso figurano.
E così , sotto il primo profilo, un bilancio puo ritenersi vero se comprende tutti o solo gli elementi che compongono il patrimonio dell'impresa alla data considerata, senza alcuna omissione di attivita o passivita reali o appostazione di attivita e passivita fittizie. l bilancio puo dirsi vero e corretto solo quando venga redatto nell'osservanza delle disposizioni codicistiche – completate ed integrate dai principi contabili - in tema di struttura, forma e contenuto del detto documento
Pag. 7 a 9 contabile e di criteri di valutazione dei singoli elementi.
Ed a tale ultimo proposito va rammentato che il legislatore, proprio al fine di consentire il piu possibile l'attuazione pratica dei precetti inderogabili di chiarezza, correttezza e veridicita del bilancio, con l'art. 2423 bis c.c. ha dettato una serie di “principi di redazione del bilancio”, sostanzialmente corrispondenti ai principi contabili. Pt_ Orbene, muovendo alla disamina della fattispecie concreta, la assume che il bilancio sia inficiato da nullita per violazione dei principi dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c. per due ordini di motivi:
- appostazione in bilancio di una voce di accantonamento, del valore di € 506.000,00, in assenza dei presupposti richiesti per legge, peraltro non assistita da precisazioni adeguatamente dettagliate in sede di nota integrativa;
- mancata rilevazione, tra i fondi rischi, di una posta corrispondente al rischio causa originante dalla azione promossa contro dal . CP_1 Parte_2
Orbene, quanto al riparto dell'onere della prova giova rammentare che “in tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ove sia contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate, la parte impugnante ha l'onere di dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità e l'erroneità delle stesse, mentre se sia contestata la violazione del principio di chiarezza, è sufficiente la produzione in giudizio del bilancio medesimo e della documentazione accompagnatoria allegata, dalla quale emerga
l'inosservanza di tale principio” (cfr. Cassazione civile sez. I, 23/04/2024, n.10873).
Pertanto, non avendo l'attrice prodotto alcun documento sulla base del quale poter apprezzare la non veridicita o l'intrinseca inesattezza delle poste contabili contestate, la censura di nullita del bilancio per violazione del principio di verita va rigettata.
Per quanto attiene all'asserita violazione del principio di chiarezza, a sua volta motivato dall'ipotizzata genericita delle indicazioni fornite con la nota integrativa in relazione all'inserimento di un fondo rischi dell'importo di € 506.000,00, ritiene il Collegio la piena condivisibilita delle considerazioni a tal riguardo esplicitate dalla convenuta, nella parte in cui e stato fatto rilevare che “le ragioni dell'accantonamento devono essere enunciate indicando la causale e senza che gli amministratori si diffondano nella nota integrativa in articolate spiegazioni, maggiormente tenuto conto dell'ammontare non apprezzabile della voce attinente al fondo rischi in questione” (cfr. comparsa di costituzione pag. 15).
Pertanto, le pur sintetiche considerazioni spese nella nota integrativa, nella quale e dato leggere che “nell'esercizio corrente si è provveduto ad accantonare 506.000 € al fondo imposte per rischi di natura fiscale”, vanno ritenute senz'altro sufficienti a rendere i terzi edotti delle ragioni
Pag. 8 a 9 sottese all'inserimento di detta voce.
In definitiva, la domanda di parte attrice va integralmente rigettata con conseguente condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi facendo applicazione del D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. respinge l'impugnazione proposta dalla vverso la delibera del 29/06/2021 Parte_1 dell'assemblea dei soci di Parte_3
II. condanna la a rifondere in favore della le spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in € 8.991,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 21/10/2025.
il Giudice rel. dott. Stefano Iannaccone
il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59530/2021 R.G. posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter del 17/03/2025, vertente
tra
(C.F. in persona dei due amministratori e legali rappresentanti pt., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni n. 26/b presso lo studio dell'avv. Giorgio
Meo che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Fenizia Marini, giusta procura speciale apostillata allegata all'atto di citazione
- Attrice
e
(C.F. P.IVA in persona del presidente e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in via Leonardo Greppi n. 77, presso lo studio dell'avv. Antonio Ruggero, nonche presso il domicilio digitale dell'avv. Pietro Referza, che la rappresentano e difendono giusta procura versata in atti
- Convenuta
Conclusioni delle parti:
per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria eccezione disattesa, accertare e dichiarare la nullità ovvero in subordine annullare la deliberazione adottata
Pag. 1 a 9 dall'Assemblea degli Azionisti di in data 29 giugno 2021 sul punto n. 1 all'ordine del CP_1 giorno “Approvazione del bilancio al 31.12.2020, deliberazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio”.
Con vittoria di competenze e spese di lite”.
Per la parte convenuta: “
1. Respingere la domanda perché inammissibile, ovvero infondata. 2.
Condannare l'attrice al pagamento delle spese di giudizio e dei compensi di avvocato”.
Oggetto impugnazione delibera assembleare approvazione di bilancio.
All'udienza del 17/03/2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la impugnava la delibera adottata Parte_1 dall'assemblea degli azionisti di del 29/06/2021, avente ad oggetto CP_1
l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020.
Nel ricostruire il contesto di riferimento premetteva che: Pt_
- la societa di diritto lussemburghese, controllante diretta della sarebbe CP_1 titolare di un n. di 2.140.000 azioni ordinarie con diritto di voto (pari al 53,50% dei diritti di voto totali) e n.
1.350.000 azioni speciali senza diritto di voto;
- le restanti 510.000 azioni (pari al 12,75%) del capitale sociale apparterrebbero alla nch'essa facente capo, come , alla famiglia CP_2 CP_1 CP_3
Pt_
- una parte delle azioni di appartenenti alla sarebbe stata assoggettata a CP_1 sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. nell'ambito di un procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, per le ragioni meglio espresse nell'atto di citazione;
- tutte le azioni della gia di proprieta di , per un n.
1.062.000 azioni ordinarie CP_1 CP_2 con diritto di voto (pari al 48,28% dei diritti complessivi) e n. 468.000 azioni speciali senza diritto di voto, sarebbero state affidate a Custodia Giudiziale in persona del dott.
(nominato dal GIP del Tribunale di Ascoli Piceno); Persona_1
- pertanto, alla luce di detti sopravvenuti provvedimenti, i diritti di voto rimasti in capo a Pt_ nell'attuale contesto – prescindendo da quelle sottoposte a sequestro – sarebbero pari al 49,00% del totale, soglia che legittimerebbe la presente impugnazione;
A fondamento della svolta domanda l'odierna attrice deduceva che:
Pag. 2 a 9 - giusta delibera assembleare del 08/09/2020, l'organo amministrativo sarebbe stato composto da cinque membri, in conformita con quanto previsto dall'art. 10 co.1 dello statuto;
- sempre con la delibera assembleare del 08/09/2020, i cinque componenti del c.d.a sarebbero stati espressione dei singoli soci secondo le proporzioni di seguito precisate o uno sarebbe stato nominato dal Custode giudiziario delle azioni sequestrate;
o due dalla curatela del fallimento;
CP_2
o due dalla socia odierna attrice;
- in data 30/03/2021, con il voto favorevole del solo custode delle azioni e della curatela CP_ di , l'assemblea dei soci (con delibera impugnata in un separato giudizio) avrebbe deliberato l'azione di responsabilita a carico dell'amministratore delegato nominato da Pt_
con conseguente decadenza di diritto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2393 co.5 c.c.; Pt_
- contestualmente, anche l'altro consigliere nominato da si Persona_2 sarebbe dimesso;
- in occasione dell'assemblea del 30/03/2021 illegittimamente il presidente dell'assemblea avrebbe proposto di non procedere all'immediata sostituzione dei consiglieri decaduti, rinviando detto incombente a data successiva rispetto all'imminente assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020;
- i tre consiglieri rimasti in carica avrebbero illegittimamente gestito la societa in totale autonomia, predisponendo il progetto di bilancio, poi approvato dall'assemblea con la delibera in questa sede impugnata;
- detta delibera di approvazione di bilancio sarebbe altresì invalida in ragione dell'omesso deposito presso la sede della societa del progetto di bilancio nei quindici giorni antecedenti la riunione;
- infine, la delibera sarebbe nulla o comunque annullabile per violazione dei principi di veridicita e chiarezza, nonche per contrasto con i dovuti criteri di contabilizzazione in relazione alle poste di rischio, in quanto o figurerebbe nel bilancio un accantonamento pari ad €506.000,00 al fondo imposte per rischi di natura fiscale che tuttavia non sarebbe poi adeguatamente esplicitata nella nota integrativa;
o mancherebbe tra i fondi rischi una posta corrispondente al rischio causa originato dalla azione promossa contro dal (nei termini CP_1 Parte_2 meglio espressi nell'atto di citazione).
Sulla scorta di tali motivi di impugnazione chiedeva l'annullamento o la dichiarazione di nullita
Pag. 3 a 9 della delibera oggetto di impugnazione.
Si costituiva in giudizio la societa la quale, nel contestare la domanda attorea, CP_1 deduceva che la deliberazione impugnata ad sarebbe valida in quanto:
- il progetto di bilancio sarebbe stato approvato all'unanimita dai tre consiglieri rimasti in carica;
- l'ipotizzata invalidita della delibera con la quale era stata precedentemente determinata la cessazione del dalla carica di consigliere sarebbe attualmente sub iudice CP_3 nell'ambito di un separato giudizio;
- ad ogni modo, quand'anche si volesse ipotizzare l'invalidita di detta delibera, resterebbe il fatto che la stessa era in ogni caso efficace al momento in cui il C.d.a. – nella persona dei tre consiglieri superstiti – aveva predisposto il progetto di bilancio;
- analogamente sarebbe infondato il secondo motivo di impugnazione, posto che la documentazione necessaria afferente al bilancio sarebbe stata resa disponibile per la consultazione nei termini previsti dalla legge;
- altrettanto infondata sarebbe la doglianza concernente la violazione del principio di chiarezza del bilancio per le ragioni meglio espresse nell'atto di comparsa di costituzione.
Con ordinanza del 17/03/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via istruttoria, va ribadita – come gia espresso all'udienza del 05/07/2022 - l'inammissibilita delle richieste di prova orale formulate dalla convenuta, in quanto vertenti su circostanze di fatto non oggetto di puntuale contestazione da parte dell'attrice e/o di non immediata rilevanza ai fini del decidere.
Nel merito la domanda e infondata e pertanto non puo trovare accoglimento.
Come detto, il primo motivo di impugnazione e teso a far valere l'invalidita derivata della delibera assembleare in ragione dell'ipotizzata illegittimita del progetto di bilancio approvato, in quanto predisposto da un Consiglio di Amministrazione privo di due dei cinque consiglieri nominati dall'assemblea.
Ad avviso della societa attrice, infatti, il numero dei componenti in carica presso l'organo gestorio era inferiore rispetto a quello previsto dallo statuto e dalla precedente delibera assembleare del 08/09/2020.
Pag. 4 a 9 In proposito si rileva che l'art. 10 dello statuto della convenuta si limita a prevedere che il C.d.a. sia composto da un numero minimo di tre e un numero massimo di sette consiglieri, demandando in tal modo all'assemblea il potere di stabilire il numero esatto di questi ultimi.
Nell'esercizio di tale facolta l'assemblea del 08/09/2020 deliberava che il C.d.a. sarebbe stato composto da cinque membri in modo da far sì che il nuovo consiglio fosse espressione della volonta anche della socia . Per tale ragione, durante la detta assemblea all'unanimita si Pt_1 deliberava di nominare quali componenti del C.d.A. le persone di , Persona_1 Persona_3
, nonche di conferire ad Persona_4 Persona_2 Persona_5 [...]
la carica di Presidente della Societa , mentre la carica di direttore Per_1 Persona_5 generale della societa (doc. 5 convenuta).
Era poi accaduto che in occasione dell'assemblea dei soci del 30/03/2021 era stata deliberata l'azione di responsabilita nei confronti di – con conseguente decadenza ope Persona_5 legis dello stesso ai sensi dell'art. 2393 co.5 c.c. – e che in tale occasione si era dimesso l'ulteriore consigliere, (doc. 10 convenuta). Persona_2
Cio premesso, osserva il Collegio che nell'ambito del presente giudizio non assume alcuna rilevanza la fondatezza o meno dell'azione di responsabilita dalla cui approvazione assembleare era scaturita la decadenza del ai sensi dell'art. 2395 co.3 c.c., essendo in CP_3 questa sede demandata al Tribunale la valutazione della legittimita della sola delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020.
Ebbene, deve ritenersi che detta delibera non possa dirsi di per se viziata in quanto avente ad oggetto l'approvazione di un bilancio predisposto da un c.d.a. composto dai soli tre consiglieri all'epoca rimasti in carica.
Cio in quanto, a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine alla sostanziale autonomia della delibera di approvazione del bilancio rispetto all'attivita di predisposizione del relativo progetto ad opera dell'organo amministrativo, assume valenza dirimente il fatto che la cessazione dalla carica di due dei cinque amministratori di nomina assembleare non aveva determinato l'automatica decadenza dell'intero C.d.a., stante il chiaro dettato normativo offerto dagli artt. 2385 e 2386 c.c..
D'altra parte, non puo neppure ignorarsi che nelle more il detto consiglio abbia posto in essere gli adempimenti necessari per la nomina di ulteriori consiglieri sino ad arrivare al numero stabilito, tanto che, anche fronte del rifiuto opposto da a rivestire la carica di Persona_5 direttore generale, veniva nominato nella medesima carica ed altresì nella carica di amministratore delegato un soggetto esterno individuato nella persona di (doc. 12 CP_4 convenuta). L'indicazione dell'ulteriore nominativo sarebbe poi spettata alla stessa , Pt_1
Pag. 5 a 9 proprio sulla scorta dell'accordo che la stessa assume violato, che di fatto non ha provveduto.
Va parimenti respinto il secondo motivo di impugnazione, teso a far valere l'omesso deposito del bilancio presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti la riunione assembleare.
A tal proposito stato allegato da parte della convenuta che i documenti indicati dall'art. 2429 co.3 c.c., benche non fisicamente presenti in sede in formato cartaceo, sarebbero stati immagazzinati sin dal 14/06/2021 su di un server accessibile da tutte le sedi dislocate sul territorio nazionale.
La circostanza, lungi dall'essere stata puntualmente contestata dall'attrice, e stata da quest'ultima ritenuta meramente “inconferente”, sia in occasione dell'assemblea di approvazione (nel corso della quale il presidente aveva dato atto di aver in tale modo adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 2429 co.3 c.c.) sia nell'ambito del presente giudizio
(cfr. comparsa conclusionale pag. 2).
Dunque, data per provata detta circostanza ai sensi dell'art. 115 co.1 c.p.c., ritiene il Collegio che, anche ai fini della valorizzazione della ratio sottesa all'art. 2429 co.3 c.c. (evidentemente rinvenibile nella volonta del legislatore di porre il socio nella condizione di poter liberamente prendere visione della documentazione per i quindici giorni antecedenti la celebrazione dell'assemblea), la messa a disposizione della documentazione richiamata da detta norma possa essere soddisfatta anche mediante il salvataggio della stessa su un server accessibile in tempo reale ed ogni momento dalla sede societaria.
A cio si aggiunga che e altrettanto pacifico che la medesima documentazione era stata Pt_ comunicata alla socia attrice, su richiesta formulata via mail da un delegato della stessa gia dal giorno 15/06/2021 (ovvero il quattordicesimo giorno antecedente la data dell'assemblea).
Pertanto, sempre valorizzando la ratio sottesa all'art. 2429 co.3 c.c., deve ritenersi sostanzialmente irrilevante l'esito dell'accesso del delegato dell'attrice avvenuto in data
20/06/2021, in quanto avvenuto quando il diritto di informazione del socio era stato gia integralmente soddisfatto.
Va da ultimo respinto il motivo di impugnazione della delibera per violazione del principio di veridicita e chiarezza.
A tal riguardo, in termini generali va premesso che il secondo comma del citato art. 2423 c.c. detta i principi fondamentali che devono orientare la redazione del bilancio, affinche tale documento contabile possa assolvere alla funzione sua propria, nell'interesse dei soci, dei terzi e del mercato in genere onde prevede che il bilancio debba essere redatto “con chiarezza” e
Pag. 6 a 9 debba rappresentare “in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa e il risultato economico dell'esercizio”.
Ed e infatti noto che la deliberazione di assemblea di societa di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio, costituenti espressione dei medesimi precetti) e da ritenersi nulla per illiceita dell'oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della societa , che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione.
In altri termini un bilancio redatto in violazione dell'art. 2423, comma 2 c.c. e , di per se , illecito e costituisce, quindi, l'oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato;
invero, il bilancio di una societa di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell'esercizio e quello di cui il bilancio da contezza, quanto in tutti quei casi nei quali dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui e richiesta l'iscrizione (cfr. Cass. S.U. 21 febbraio 2000, n. 27).
Il principio della chiarezza mira, pertanto, a dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un'adeguata ed “intelleggibile” informazione sulla composizione del patrimonio sociale e non solo sui “fattori” positivi e negativi del reddito;
per tale ragione si e ritenuto di imporre l'indicazione analitica delle poste e degli elementi che, complessivamente considerati, conducono ad enucleare il valore globale del patrimonio sociale e del risultato economico del periodo.
Con i principi della verita e della correttezza il legislatore ha inteso far sì che il bilancio fornisca una rappresentazione corrispondente alla realta tanto del risultato economico conseguito nel periodo di riferimento, quanto della consistenza e composizione del patrimonio sociale al termine dell'esercizio.
In particolare, il principio di verita attiene sia al contenuto del bilancio che alla valutazione degli elementi patrimoniali che in esso figurano.
E così , sotto il primo profilo, un bilancio puo ritenersi vero se comprende tutti o solo gli elementi che compongono il patrimonio dell'impresa alla data considerata, senza alcuna omissione di attivita o passivita reali o appostazione di attivita e passivita fittizie. l bilancio puo dirsi vero e corretto solo quando venga redatto nell'osservanza delle disposizioni codicistiche – completate ed integrate dai principi contabili - in tema di struttura, forma e contenuto del detto documento
Pag. 7 a 9 contabile e di criteri di valutazione dei singoli elementi.
Ed a tale ultimo proposito va rammentato che il legislatore, proprio al fine di consentire il piu possibile l'attuazione pratica dei precetti inderogabili di chiarezza, correttezza e veridicita del bilancio, con l'art. 2423 bis c.c. ha dettato una serie di “principi di redazione del bilancio”, sostanzialmente corrispondenti ai principi contabili. Pt_ Orbene, muovendo alla disamina della fattispecie concreta, la assume che il bilancio sia inficiato da nullita per violazione dei principi dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c. per due ordini di motivi:
- appostazione in bilancio di una voce di accantonamento, del valore di € 506.000,00, in assenza dei presupposti richiesti per legge, peraltro non assistita da precisazioni adeguatamente dettagliate in sede di nota integrativa;
- mancata rilevazione, tra i fondi rischi, di una posta corrispondente al rischio causa originante dalla azione promossa contro dal . CP_1 Parte_2
Orbene, quanto al riparto dell'onere della prova giova rammentare che “in tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ove sia contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate, la parte impugnante ha l'onere di dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità e l'erroneità delle stesse, mentre se sia contestata la violazione del principio di chiarezza, è sufficiente la produzione in giudizio del bilancio medesimo e della documentazione accompagnatoria allegata, dalla quale emerga
l'inosservanza di tale principio” (cfr. Cassazione civile sez. I, 23/04/2024, n.10873).
Pertanto, non avendo l'attrice prodotto alcun documento sulla base del quale poter apprezzare la non veridicita o l'intrinseca inesattezza delle poste contabili contestate, la censura di nullita del bilancio per violazione del principio di verita va rigettata.
Per quanto attiene all'asserita violazione del principio di chiarezza, a sua volta motivato dall'ipotizzata genericita delle indicazioni fornite con la nota integrativa in relazione all'inserimento di un fondo rischi dell'importo di € 506.000,00, ritiene il Collegio la piena condivisibilita delle considerazioni a tal riguardo esplicitate dalla convenuta, nella parte in cui e stato fatto rilevare che “le ragioni dell'accantonamento devono essere enunciate indicando la causale e senza che gli amministratori si diffondano nella nota integrativa in articolate spiegazioni, maggiormente tenuto conto dell'ammontare non apprezzabile della voce attinente al fondo rischi in questione” (cfr. comparsa di costituzione pag. 15).
Pertanto, le pur sintetiche considerazioni spese nella nota integrativa, nella quale e dato leggere che “nell'esercizio corrente si è provveduto ad accantonare 506.000 € al fondo imposte per rischi di natura fiscale”, vanno ritenute senz'altro sufficienti a rendere i terzi edotti delle ragioni
Pag. 8 a 9 sottese all'inserimento di detta voce.
In definitiva, la domanda di parte attrice va integralmente rigettata con conseguente condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi facendo applicazione del D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. respinge l'impugnazione proposta dalla vverso la delibera del 29/06/2021 Parte_1 dell'assemblea dei soci di Parte_3
II. condanna la a rifondere in favore della le spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in € 8.991,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 21/10/2025.
il Giudice rel. dott. Stefano Iannaccone
il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
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