CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 19/02/2026, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2915/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20293/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso dott.
contro
Camera Di Commercio Napoli
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2464/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese. Resistente (Camera di Commercio di Napoli): chiede il rigetto del ricorso, dichiarandosi estranea alle eccezioni sollevate.
Svolgimento del processo
Parte ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento notificata in data 3 settembre 2025, avente ad oggetto diritti annuali Camera di Commercio per gli anni d'imposta dal 2009 al 2019, per l'importo complessivo di euro 2.261,62.
Deduceva la nullità dell'atto per carenza di motivazione e sosteneva di aver aderito alla c.d.
“rottamazione quater”, invocando altresì l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla c.d. “rottamazione quinquies”, senza produrre alcuna documentazione a supporto.
Si costituiva esclusivamente la Camera di Commercio di Napoli, eccependo la propria estraneità rispetto alle doglianze formulate, in quanto riferite all'attività dell'agente della riscossione. L'Agenzia delle Entrate – CO, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
All'udienza del 9 febbraio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo riservandosi per la motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va, in primo luogo, evidenziato che le contestazioni possono investire esclusivamente il procedimento di riscossione ed, in particolare, l'intimazione di pagamento stessa (atto autonomamente impugnabile) per vizi propri, nonché i vizi attinenti la notifica dell'atto presupposto, in questo caso le cartelle di pagamento.
L'intimazione impugnata risulta adeguatamente motivata, contenendo l'indicazione analitica delle cartelle poste a fondamento della pretesa, degli anni di riferimento, degli importi dovuti e delle relative causali, elementi tutti idonei a consentire alla contribuente la piena comprensione della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa.
È parimenti infondata la doglianza relativa alla dedotta adesione alla “rottamazione quater” e alla pretesa applicazione della c.d. “rottamazione quinquies”. Incombeva sulla ricorrente l'onere di provare l'avvenuta adesione alla procedura di definizione agevolata e l'eventuale regolare pagamento delle rate previste. Nessuna documentazione è stata prodotta in giudizio a sostegno di tali affermazioni, che restano quindi del tutto indimostrate.
L'invocazione di una disciplina più favorevole resta, pertanto, meramente assertiva e non può incidere sulla legittimità dell'intimazione impugnata.
Quanto alla posizione della Camera di Commercio di Napoli, va rilevato che le censure sollevate attengono esclusivamente alla fase della riscossione, di competenza dell'agente della riscossione;
tuttavia tale circostanza non incide sull'esito del giudizio, atteso che il ricorso risulta comunque infondato nel merito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Camera di Commercio di Napoli, che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Napoli, 9 febbraio 2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20293/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso dott.
contro
Camera Di Commercio Napoli
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90191291 67 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2464/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese. Resistente (Camera di Commercio di Napoli): chiede il rigetto del ricorso, dichiarandosi estranea alle eccezioni sollevate.
Svolgimento del processo
Parte ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento notificata in data 3 settembre 2025, avente ad oggetto diritti annuali Camera di Commercio per gli anni d'imposta dal 2009 al 2019, per l'importo complessivo di euro 2.261,62.
Deduceva la nullità dell'atto per carenza di motivazione e sosteneva di aver aderito alla c.d.
“rottamazione quater”, invocando altresì l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla c.d. “rottamazione quinquies”, senza produrre alcuna documentazione a supporto.
Si costituiva esclusivamente la Camera di Commercio di Napoli, eccependo la propria estraneità rispetto alle doglianze formulate, in quanto riferite all'attività dell'agente della riscossione. L'Agenzia delle Entrate – CO, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
All'udienza del 9 febbraio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo riservandosi per la motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va, in primo luogo, evidenziato che le contestazioni possono investire esclusivamente il procedimento di riscossione ed, in particolare, l'intimazione di pagamento stessa (atto autonomamente impugnabile) per vizi propri, nonché i vizi attinenti la notifica dell'atto presupposto, in questo caso le cartelle di pagamento.
L'intimazione impugnata risulta adeguatamente motivata, contenendo l'indicazione analitica delle cartelle poste a fondamento della pretesa, degli anni di riferimento, degli importi dovuti e delle relative causali, elementi tutti idonei a consentire alla contribuente la piena comprensione della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa.
È parimenti infondata la doglianza relativa alla dedotta adesione alla “rottamazione quater” e alla pretesa applicazione della c.d. “rottamazione quinquies”. Incombeva sulla ricorrente l'onere di provare l'avvenuta adesione alla procedura di definizione agevolata e l'eventuale regolare pagamento delle rate previste. Nessuna documentazione è stata prodotta in giudizio a sostegno di tali affermazioni, che restano quindi del tutto indimostrate.
L'invocazione di una disciplina più favorevole resta, pertanto, meramente assertiva e non può incidere sulla legittimità dell'intimazione impugnata.
Quanto alla posizione della Camera di Commercio di Napoli, va rilevato che le censure sollevate attengono esclusivamente alla fase della riscossione, di competenza dell'agente della riscossione;
tuttavia tale circostanza non incide sull'esito del giudizio, atteso che il ricorso risulta comunque infondato nel merito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Camera di Commercio di Napoli, che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Napoli, 9 febbraio 2026