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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/12/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Patrizia
Carota, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2167 /2018 RG promossa da
, in persona del suo legale rappresentante , Parte_1 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giannicola Scarciolla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Galileo Galilei n. 118/A- San Nicolò a Tordino- Teramo, giusta mandato in calce all'atto di citazione.
Attore
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Di Eugenio ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, alla Via del Castello n.46, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Convenuto
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 ss cc (ivi compresa l'azione ex art. 1669 cc)
Conclusioni: come da note di udienza del 16.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18 giugno 2018, la conveniva Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale il sig. al fine di sentirsi accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che, per le causali innanzi precisate, il Sig.
pagina 1 di 10 è debitore della ditta , in persona del suo omonimo titolare Controparte_2 Parte_1
e legale rappresentante, della somma di € 27.997,66 e/o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dall'inadempimento al saldo e, per l'effetto, condannare il Sig. al Controparte_1 pagamento in favore della ditta , in persona del suo omonimo titolare e legale Parte_1
rappresentante, della somma di € 27.997,66 e/o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dall'inadempimento al saldo;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa del Sig.
per le causali di cui in narrativa e così condannare anche ai sensi di Controparte_1 dell'art.2041 c.c. il Sig. al pagamento in favore della ditta attrice della Controparte_1
somma di € 27.997,66 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta stragiudiziale all'effettivo saldo;
con vittoria di spese, rimborso forfetario, diritti ed onorari di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Deduceva l'attore di aver ricevuto, nel mese di giugno 2014, dal sig. Controparte_1
l'incarico di provvedere alla pulizia ed al livellamento dell'appezzamento di terreno di sua proprietà. sito in Basciano (TE) alla Frazione Villa Santa Maria a Portolungo, censito in catasto al foglio 10, particelle 120, 467, 468, nonché alla creazione, sullo stesso terreno, di un accesso carraio dalla strada per essere utilizzato dai mezzi agricoli.
Aggiungeva di aver eseguito i lavori commissionatigli dal mese di agosto 2014 e fino al mese di gennaio 2016, per complessive n.144 giornate lavorative di n.8 ore ciascuna, con l'ausilio di n.2 operai della propria ditta e con l'uso di una terna fornita di pala e benna con relativo operatore.
Deduceva, altresì che, terminati i lavori riconsegnava il cantiere al sig. Controparte_1
unitamente al computo metrico estimativo dei lavori e delle opere svolte e richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 27.997,66.
Lamentava, poi, che la richiesta di pagamento era rimasta priva di riscontro e che a nulla era valsa la diffida di pagamento inviata a mezzo raccomanda a.r. del 17.10.2017, avendo il negato l'adempimento della propria obbligazione di pagamento. Controparte_2
pagina 2 di 10 Sempre l'attore osservava che, nell'ipotesi che i lavori eseguiti non trovassero una specifica commissione da parte del convenuto, il aveva conseguito un Controparte_1 indebito arricchimento, avendo comunque beneficiato dei lavori eseguiti dalla propria ditta ex art. 2041 c.c. Insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
Si costituiva in giudizio , il quale impugnava e contestava la domanda Controparte_1
dell'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Deduceva di non aver mai conferito alla un incarico per l'esecuzione Parte_1 dei lavori in questione essendo, tra l'altro, il suo terreno di proprietà inutilizzato da anni e che sullo stesso non è stata mai esercitata alcuna attività agricola, né è mai sorta la necessità di consentire l'accesso a “mezzi agricoli”.
Argomentava, altresì, che il terreno in questione era da tempo in vendita e che per la sua pulizia si era avvalso, nel corso degli anni, della collaborazione del proprio anziano genitore.
Inoltre, sempre il convenuto, osservava che lo stesso terreno aveva sempre avuto un accesso carraio dalla strada, di certo da tempo ben antecedente l'anno 2014. Contestava altresì che la ditta dell'attore non disponeva di 2 operai dipendenti né di una terna fornita di pala e benna.
A ciò aggiungeva la contestazione per l'assoluta esorbitanza del corrispettivo preteso.
Concludeva pertanto per l'integrale rigetto delle domande proposte dall'attore nonché in accoglimento della propria domanda riconvenzionale per la condanna del medesimo al risarcimento dei danni arrecati alle proprie piante di ulivo, per la somma di € 25.000,00 o diversa ritenuta di giustizia.
La causa, concessi alle parti i termini di cui all'art.183 6° comma c.p.c., esaurita la fase istruttoria con audizione dei testi e espletamento della CTU richiesta dalla parte attrice per l'accertamento dello stato dei luoghi, perveniva all'udienza del 16.12.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc e trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., spirati i termini concessi alle parti per il deposito di note conclusionali.
*****
La domanda è infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.
pagina 3 di 10 L'attore ha introdotto il presente procedimento avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 27.997,66 per lavori di livellamento ripulitura e realizzazione di un accesso carraio nel terreno descritto in narrativa, di proprietà del fratello sig.
[...]
fondata, per come sostenuto, sull'adempimento, ad opera della CP_1 Pt_1 Parte_1 di un presunto incarico conferito da parte convenuta. Il terreno de quo è sito nel
[...]
Comune di Basciano (TE), Fraz. Villa Santa Maria a Portolungo, censito in catasto al foglio
10, particelle 120, 467, 468, dell'estensione di ha.01, are 42, e Ca. 10, nonchè la creazione di un accesso carraio allo stesso dalla pubblica strada ai fini del passaggio di mezzi agricoli.
Orbene: l'esame della documentazione in atti evidenzia l'assenza di un contratto di appalto privato sottoscritto tra le parti con cui veniva affidato l'esecuzione dei lavori descritti in narrativa con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla parte attrice incombente di quanto dedotto e sostenuto in relazione ad incarico e adempimento.
Sul punto va rilevato come, laddove si aderisse alla tesi sostenuta dalla Parte_1
si sarebbe instaurato fra le parti un rapporto discendente da un contratto d'opera da
[...] esse concluso, il quale determinerebbe, in materia di adempimento dello stesso,
l'applicazione del principio, afferente la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, in forza del quale l'appaltatore, o comunque il prestatore d'opera, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa nel momento in cui il committente ne abbia eccepito l'inadempimento ( ex plurimis Cass.Civ. nr. 25410 del 23.09.24; Cass. Civ. sez.VI, nr. 98 del 04.01.19; Cass. Civ. sez.II, nr. 3472 del 13.02.2008).
Ebbene: l'orientamento della Suprema Corte è pacifico nel senso di ritenere che «la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia “(Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 2017 Corte di cassazione, Sez. 1, 5.8.2016, n.
16530; Corte di cassazione 26.10.2009, n. 22616;
Ne consegue che il creditore, nel caso di specie la ditta ha l'onere di Parte_1
provare il fatto costitutivo del proprio diritto ovvero l'esistenza del credito.
pagina 4 di 10 Pertanto, spetta all'impresa dimostrare l'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto, anche se verbale, e l'esecuzione dei lavori.
Ne consegue che la prova del contratto può essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (Corte di
Cassazione, Sez. 1, 24.5.2018, n. 12971).
Pertanto, alla stregua dei principi di diritto sopra affermati, i documenti prodotti da parte attrice non possono assurgere a prova del contratto, giacché inidonei a fornire la dimostrazione dell'entità dei lavori complessivamente svolti e correlativamente del corrispettivo eventualmente dovuto.
Nello specifico non vi è agli atti documentazione da cui emerga l'accettazione dei lavori eseguiti e del riconoscimento del valore di spesa di dette opere;
manca, infatti, un capitolato dei lavori che dovevano essere eseguiti, manca un preventivo concordato e sottoscritto dalle parti, un piano di pagamento, e comunque ogni espressione di riconoscimento da parte del convenuto di aver commissionato i suddetti lavori alla ditta . Controparte_1 CP_3
Inoltre, né dal computo metrico in atti, peraltro non approvato dalle parti, a cui parte attrice sembrerebbe attribuire un valore probatorio assoluto, può dirsi dimostrato alcunché; di fatto, va ricordato che al suo interno sono solo riportate tutte le lavorazioni che avrebbero dovute essere eseguite, i prezzi unitari di ciascuna lavorazione, nonché l'ammontare complessivo dell'operazione.
Detto documento non costituisce prova dell'esistenza del contratto, nulla dice in ordine al conferimento dell'incarico del alla ditta , né permette di Controparte_1 Parte_1
identificare con certezza la tipologia delle opere concretamente realizzate.
L'attore stesso - benché gravato dal relativo onere- non è stato in grado di provare in alcun modo l'intervenuta conclusione del relativo contratto di appalto, fonte obbligazionaria del pagamento richiesto.
Neppure i testi escussi sono stati in grado di dimostrare l'esistenza del contratto o l'incarico conferito, o l'oggetto dell'eventuale contratto intercorso tra le parti, né, tantomeno sono riusciti a provare quali lavori fossero stati eseguiti.
pagina 5 di 10 Dall'analisi delle plurime testimonianze rese in sede di istruttoria orale, si rileva come l'odierna parte attrice non abbia assolto all' onere probatorio ut supra specificato atteso che la prova orale della stessa ha solamente dimostrato la presenza del proprio legale rappresentante sul terreno di cui in causa ai fini di una sua generica lavorazione e sistemazione senza tuttavia provare aspetti fondamentali della pretesa creditoria da ella vantata e integranti la nozione di esatto adempimento di cui all' onere probatorio su di essa incombente.
Infatti, non ha dimostrato puntualmente il numero gratuitamente;
e conseguentemente contabilizzate, sul terreno suindicato, il numero effettivo dei lavoranti , oltre al suo legale rappresentante, impegnati nei lavori di cui in causa , e in ordine ad essi il numero di giorni e di ore in cui i medesimi hanno coadiuvato quest'ultimo: sul punto si veda la testimonianza del teste il quale asserisce che a lavorare assieme al fosse solo il Testimone_1 CP_1
proprio figlio, , in aperta contraddizione da quanto asserito dal Testimone_2 CP_4 il quale ha dichiarato che, assieme al lavorasse il e un operaio, nonché la CP_1 Tes_1 testimonianza del medesimo il quale ha dichiarato che, pur potendo lavorare Testimone_2
solo il sabato e la domenica, non essendoci negli altri giorni, qualche settimana non è potuto andare per motivi personali oltre a precisare che comunque prestava il proprio apporto gratuitamente;
e il proprio effettivo apporto, in termini quantitativi , qualitativi e temporali, alla sistemazione del predetto appezzamento.
In particolare rilevano le testimonianze di parte convenuta le quali hanno consentito di accertare come ,per un cospicuo lasso di tempo, il terreno in di cui si discute fosse stato regolarmente curato dal padre delle parti del presente giudizio, coadiuvato Controparte_5
dal parente (teste ) e, per un certo periodo, Testimone_3 Testimone_4 segnatamente circa dal 1990 al 2000 (teste ) , da e , Testimone_5 Testimone_5 Parte_2
laddove la parte attrice ,oltre alle lavorazioni effettuate sul terreno e contabilizzate per il lasso di tempo effettivamente dichiarato nel computo metrico estimativo, non dimostra anche l'effettivo apporto dato alla sistemazione dello stesso compendio immobiliare rispetto allo stato in cui esso versava al momento dell'inizio delle stessa .
pagina 6 di 10 Anche le risultanze della C.T.U., Geom che questo Giudice ritiene Persona_1
motivata ed esaustiva, immune da vizi da ragionamento e pienamente condivisibile, hanno confermato l'infondatezza della domanda attrice.
Dopo aver premesso l'impossibilità di “accertare l'esecuzione dei lavori compiuti
…riferiti a circa un decennio prima” - il Consulente Tecnico d'Ufficio si è premurato evidenziare che “tutte le considerazioni che possono essere svolte, se riferite all'epoca, non hanno fondamento tecnico oggi riscontrabile e possono essere svolte solo ed esclusivamente in base alla documentazione fotografica all'epoca realizzata” e dalle “viste aeree scaricate da Google Maps”. Ha ritenuto “sovradimensionato il numero di 520 ore lavorative”, limitandosi a prospettare come “ plausibile” e “verosimile” la sola “ripulitura generale dell'area” con asportazione di piante arboree e cespugli.
Il nominato professionista chiarisce che “Lo stato attuale dei luoghi mostra una situazione di abbandono delle aree e delle piante presenti, con ricrescita della vegetazione spontanea infestante e delle piante esistenti per cui, ad eccezione di alcune situazioni, tutte le considerazioni che possono essere svolte, se riferite all'epoca, non hanno fondamento tecnico oggi riscontrabile e possono essere svolte solo ed esclusivamente in base alla documentazione fotografica all'epoca realizzata.
Dalla documentazione fotografica agli atti di causa e dalle viste aeree scaricate da Google
Maps è evidente che sono state effettivamente eseguite alcune operazioni a carico della vegetazione e delle piante arboree all'epoca esistenti, infatti le stesse viste aeree allegate alla relazione tecnica del geom. attestano nel 2016 un minor numero di esemplari Per_2 arborei rispetto a quelli esistenti nel 2012, a dimostrazione che alcune opere di pulizia dell'area sono state effettivamente eseguite. È verosimile che siano state asportate piante arboree spontanee, cespugli ed elementi arborei nati spontaneamente.
Attualmente è possibile affermare che tutte le piante di olivo presenti versano in uno stato di totale abbandono che si protrae da diversi anni, con sviluppo di polloni alla base e di succhioni sulla parte aerea.
È plausibile che per poter eseguire le operazioni a carico delle piante e alcune sistemazioni dei pendii sia stata effettuata anche una ripulitura generale dell'area ma attualmente la
pagina 7 di 10 vegetazione erbacea si è di nuovo sviluppata al punto che per poter effettuare il secondo accesso è stato necessario procedere a una nuova trinciatura della vegetazione.
Per quanto concerne la movimentazione della terra, il livellamento e la riprofilatura dei pendii lo scrivente può solo riferire che sono oggi visibili alcune operazioni effettuate soprattutto nella parte alta dell'appezzamento. In tale porzione, infatti, si riscontra la presenza di una piccola “zona rialzata” e pur sempre in pendenza ma, in assenza di un progetto delle opere da compiere e dello stato ante operam, lo scrivente non può oggi accertare se tale rilevato fosse o meno presente dall'origine.
La stessa cosa dicasi ovviamente per quanto al rivendicato livellamento e riprofilatura delle pendenza delle zone circostanti che possono essere accertate oggi ma per le quali non esistono elementi tecnici per poter affermare se siano o meno quelle esistenti prima dei lavori o, quantomeno, pur solo con riferimento alla documentazione fotografica agli atti, quantificarne l'entità.
Relativamente alla realizzazione dell'accesso carraio alle superfici in contenzioso lo scrivente riferisce che attualmente esiste un accesso che si immette sulla strada Villa Santa
-B.
La realizzazione dell'accesso viene rivendicata dalla parte attrice (punto f) Parte_1
dell'atto di citazione) tra le opere realizzate e richieste a pagamento, mentre viene contestata dalla parte convenuta . Controparte_1
Nel merito lo scrivente riferisce che è possibile risalire inequivocabilmente alla esistenza o meno dell'accesso carraio all'epoca 2014-2016 grazie alle viste aeree da Google Maps. Da queste risulta che nei mesi di agosto 2009 e aprile 2010 l'acceso carraio esisteva già e consisteva nella interruzione del muraglione di contenimento del terreno sovrastante alla strada pubblica.”
Dunque, quanto alla “creazione di un accesso carraio dalla strada con compattamento del terreno destinato ad essere usato dai mezzi agricoli”, lo stesso CTU riferisce che era già preesistente all'epoca 2014.
Infine, si evidenzia, comunque, sempre sul punto e con specifico riferimento alla prova testimoniale espletata, come la stessa non sia idonea a fondare l'accoglimento della domanda principale avanzata da parte attrice non solo per i rilievi suesposti ma anche in pagina 8 di 10 considerazione del fatto che “allorquando le parti controvertano su questioni di tipo tecnico, come l'adempimento di un opus spiccatamente tecnico e la sua conformità alla regole dell'arte (tecnica), non può certo ovviarsi al difetto di minima formalizzazione del rapporto contrattuale intercorso fra le parti e della sua concreta attuazione mediante ricorso alla prova testimoniale, la quale presenta degli evidenti, connaturati e intrinsechi limiti - dovuti alla labilità, genericità, volubilità, parzialità e soggettività delle dichiarazioni testimoniali - che la rendono inidonea all'accertamento di fatti tecnici che invece richiedono misurazioni, valutazioni specifiche, puntuali acquisizioni di tipo tecnico, calcoli, accertamenti empirici documentabili, attestazioni di conformità ad analitici prontuari e manuali, riscontri di precisione et similia. D'altra parte, proprio detti elementi (di labilità, genericità, volubilità, parzialità e soggettività delle dichiarazioni testimoniali) fondano e motivano lo sfavore del legislatore il quale, mediante gli articoli 2721 e seguenti del codice civile, ne ha fortemente circoscritto l'operatività nella materia contrattuale” (cfr. Tribunale di Torino, n. 2016/2025).
Ne consegue che, in mancanza di ulteriori elementi probatori la domanda di pagamento della somma di € 27.997,66 per i lavori eseguiti sul terreno, per le ragioni sopraesposte, non merita accoglimento.
Anche alla luce delle argomentazioni tecniche svolte dal CTU la domanda ex art.2041 c.c. avanzata dall'attore risulta infondata e non meritevole di accoglimento, non avendo lo stesso, in nessun modo, dimostrato un pregiudizio subito per l'esecuzione, a suo dire, dei lavori nel terreno di proprietà del né il suo ingiusto arricchimento per gli Controparte_1 asseriti lavori.
Per quanto attiene, infine, alla domanda riconvenzionale del convenuto, di condanna dell'attore al pagamento della somma di € 25.000,00 o diversa ritenuta di giustizia, quale risarcimento del danno patito in conseguenza della maldestra potatura delle piante di ulivo esistenti sul terreno, il Giudice avvalendosi, anche qui, dell'operato del CTU che ha dichiarato che “non può attestare che tali interventi sono stati eseguiti dal signor Parte_1
o da altri soggetti”, ritiene infondata la domanda e la rigetta .
[...]
Assorbita ogni ulteriore questione.
pagina 9 di 10 Le spese di lite, in ragione del rigetto delle domande di entrambe le parti, vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Carota, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, in persona del suo legale rappresentante , contro Parte_1 Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così Controparte_1 provvede:
- rigetta la domanda della parte attrice;
- rigetta la domanda riconvenzionale della parte convenuta;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di CTU.
Così deciso in Teramo, lì 19.10.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
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