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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12097/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 12097/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
4.11.2024 con la concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al
3.01.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 23.01.2025, promossa da:
, società costituita secondo le leggi degli Emirati Arabi Uniti (P.Iva Pt_1 P.IVA_1 in persona del rappresentante pro tempore Dott. Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Pierallini e Marco Marchegiani giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello
ATTRICE - APPELLANTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3
(C.F. ), CP_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Dario Barbagallo e Filippo Barbagallo, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTI – APPELLATI
OGGETTO: impugnazione avverso sentenza n. 15231/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma,
Sezione IV Civile, nell'ambito del giudizio n. r.g. 17737/2020, pubblicata il 20.06.2021.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto di fronte a questo Tribunale Pt_1 impugnazione avverso la sentenza n. 15231/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma, Sezione IV
pagina 1 di 5 Civile, nell'ambito del giudizio n. r.g. 17737/2020, chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice ha condannato la società al pagamento in favore di e e nella CP_1 Controparte_2 qualità di esercenti la podestà genitoriale in favore di e per l'importo di € CP_3 CP_4
4.800,00 a titolo di compensazione pecuniaria, oltre interessi legali dalla domanda.
A fondamento dell' impugnazione ha dedotto: - la violazione dell'art. 3 del Regolamento (CE) n.
261/2004, nella parte in cui il Tribunale ha condannato al pagamento dell'importo di € 600,00 Pt_1 per ciascun passeggero, compreso il minore , quale importo previsto a titolo di CP_3 compensazione pecuniaria;
- la violazione degli artt. 1225, 2059 e 2697, nella parte in cui il Tribunale ha condannato al pagamento dell'importo di € 600,00 in favore di ciascun passeggero a Pt_1 titolo di danni bagatellari, in applicazione analogica del regolamento n. 261/2004 e comunque a titolo di risarcimento del danno, da parametrare a livello quantitativo in base alla Convenzione di Montreal del 1999.
Ha concluso chiedendo di contenere la domanda di compensazione pecuniaria ai sensi del
Regolamento (CE) n. 261/2004 per l'importo di € 600,00 in favore di tre passeggeri, per la somma complessiva di € 1.800,00 e di respingere integralmente le ulteriori domande in quanto infondate, con condanna al pagamento delle competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati , , e CP_1 Controparte_2 CP_3
contestando integralmente gli assunti di parte attrice, chiedendo il rigetto delle CP_4 domande proposte. A tal fine hanno dedotto: - in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c,, con conseguente necessità di disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
- l' inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con conseguente conferma della sentenza oggetto di impugnazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2024 con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Nel caso in esame, gli appellati hanno acquistato dalla Compagnia aerea Emirates n. 4 titoli di viaggio
A/R, relativi alla tratta Milano – Kuala Terengganu con scalo a Dubai e Kuala Lumpur, da operarsi in data 27.08.2019 (volo di andata) e in data 8.09.2019 (volo di ritorno) per il soggiorno presso la struttura alberghiera “Laguna Redang Island Resort”, nell'ambito di un viaggio di piacere nell'isola di
Redang (Malesia) ed hanno lamentato i ritardi accumulati sia sul volo di andata che non aveva consentito la coincidenza con il volo relativo alla successiva tratta, sia sul volo di ritorno che aveva determinato l'arrivo in Italia con un ritardo di 18 ore.
Nell'ambito del giudizio di primo grado i convenuti avevano concluso, chiedendo:
pagina 2 di 5 - in via principale, la condanna della compagnia al pagamento della somma complessiva di € Pt_1
4.800,00 a titolo di compensazione pecuniaria, secondo il Reg. (CE) n.261/2004, per il ritardo del volo
EK102 relativo alla tratta Milano – Malpensa - Dubai (volo di andata) e per il ritardo del volo EK343, relativo alla tratta Kuala Lumpur - Dubai (volo di ritorno);
- in via subordinata, in relazione alla tratta di ritorno (Kuala Lumpur – Dubai), la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di
Montreal 1999 in combinato disposto con l'art. 1681 c.c. e ss. per l'importo di € 2.400,00; - la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tenendo conto del soggiorno non goduto presso la struttura “Laguna Redang Island Resort” del valore di € 167,27 (€ 1.840,00 (11 giorni) per l'importo forfettario di € 300,00 e della situazione di stress patita dai passeggeri;
- la condanna della società al risarcimento del danno da vacanza rovinata ai sensi dell'art. 43 del
Codice del Turismo per il tempo di vacanza inutilmente trascorso e l'irreperibilità dell'occasione perduta.
La sentenza impugnata ha riconosciuto come dovuto l'importo di € 4.800,00, liquidando la somma di €
600,00 a titolo di compensazione pecuniaria, in via diretta per il volo di andata ed in via analogica per il volo di ritorno, per tutti e quattro i passeggeri (compresi i due minori) per entrambe le tratte, mentre ha respinto le altre domande di natura risarcitoria.
La decisione è stata impugnata esclusivamente dalla , con la conseguenza che deve ritenersi Pt_1 ormai irrevocabile la pronuncia di rigetto delle domande risarcitorie, peraltro proposte in via subordinata.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c., risultando l'appello iscritto al ruolo in data 11.02.2022 e dunque nei 10 giorni previsti dall'art. 165 c.p.c., come da annotazione nello storico del fascicolo.
Va altresì respinta l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appello risulta motivato rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della decisione, con specifico riferimento alle parti della sentenza censurate e le argomentazioni dedotte in primo grado da parte appellante.
Passando a valutare il merito dell'appello, deve premettersi anzitutto che nella fattispecie in esame soltanto le doglianze relative alla cancellazione del volo di andata rientrano nell'ambito di applicabilità del Regolamento CE 261/2004, in quanto si verte nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma I lett. a) relativa ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, mentre quanto lamentato con riferimento al volo di ritorno (Kuala Lumpur –
Dubai) rientra nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dalla Convenzione di Montreal
(Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, con Atto
pagina 3 di 5 finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999); invero, la compagnia va CP_5 qualificata quale “vettore extracomunitario” e va tenuto conto, peraltro, che la tratta in contestazione interessa gli scali di Kuala Lumpur e di Dubai, situati fuori dal territorio di uno Stato membro.
Il Giudice di pace ha ritenuto di effettuare una applicazione analogica della disciplina della compensazione pecuniaria anche alla tratta di ritorno.
Con riferimento al volo di andata, ha evidenziato che la compensazione si sarebbe dovuta Pt_1 riconoscere soltanto in relazione a tre dei quattro richiedenti, in quanto in relazione al figlio di due anni, si sarebbe dovuta applicare la disposizione di cui all'art. 3 III comma del Regolamento secondo cui “Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico”. Il rilievo formulato deve ritenersi fondato, essendo ricollegata la compensazione pecuniaria all'acquisto di un biglietto e non alla mera occupazione di un posto. Ne consegue che in relazione al volo di andata l'importo da riconoscere deve ritenersi pari ad € 1.800,00.
Quanto al volo di ritorno, va rilevato che, come affermato dalla Suprema Corte, il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio ( cfr. in tal senso Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 20941 del 26/07/2024) con la conseguenza che deve escludersi che, anche in caso di ritardo nel trasporto aereo internazionale al quale si applichi la Convenzione di Montreal, si possa effettuare una liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale, fondata su una prevalutazione normativa di afflittività del ritardo contenuta nella stessa Convenzione, che esenterebbe il contraente danneggiato dalla prova del danno (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 9474 del 09/04/2021).
La valutazione dell'effettiva ricorrenza dei presupposti per ottenere il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere quindi condotta con gli ordinari criteri, secondo la ripartizione dell'onere probatorio vigente per la responsabilità da inadempimento contrattuale,
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso che la pronuncia di condanna va limitata all'importo € 1.800,00 oltre interessi dalla data di introduzione della domanda.
pagina 4 di 5 Tenuto conto della circostanza che agli appellati è riconosciuto nella sostanza il medesimo importo già offerto dall'appellante in primo grado, deve essere disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento di fronte al Giudice di Pace, mentre in relazione alle spese del presente grado va applicato integralmente il principio della soccombenza, con quantificazione di compensi in conformità dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, considerando i parametri minimi dello scaglione di riferimento e con esclusione del valore riferito alla fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 15231/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma, Sezione IV Civile, nell'ambito del giudizio n. r.g. 17737/2020, condanna la parte appellante al pagamento in favore degli appellati della somma di € 1.800,00 oltre interessi dalla domanda;
- compensa tra le parti le spese relative al primo grado di giudizio;
- condanna gli appellati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di liquidate in € 852,00 oltre accessori di legge, iva e cpa. Pt_1
Così deciso in Roma il 13.2.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 12097/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
4.11.2024 con la concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al
3.01.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 23.01.2025, promossa da:
, società costituita secondo le leggi degli Emirati Arabi Uniti (P.Iva Pt_1 P.IVA_1 in persona del rappresentante pro tempore Dott. Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Pierallini e Marco Marchegiani giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello
ATTRICE - APPELLANTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3
(C.F. ), CP_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Dario Barbagallo e Filippo Barbagallo, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTI – APPELLATI
OGGETTO: impugnazione avverso sentenza n. 15231/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma,
Sezione IV Civile, nell'ambito del giudizio n. r.g. 17737/2020, pubblicata il 20.06.2021.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto di fronte a questo Tribunale Pt_1 impugnazione avverso la sentenza n. 15231/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma, Sezione IV
pagina 1 di 5 Civile, nell'ambito del giudizio n. r.g. 17737/2020, chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice ha condannato la società al pagamento in favore di e e nella CP_1 Controparte_2 qualità di esercenti la podestà genitoriale in favore di e per l'importo di € CP_3 CP_4
4.800,00 a titolo di compensazione pecuniaria, oltre interessi legali dalla domanda.
A fondamento dell' impugnazione ha dedotto: - la violazione dell'art. 3 del Regolamento (CE) n.
261/2004, nella parte in cui il Tribunale ha condannato al pagamento dell'importo di € 600,00 Pt_1 per ciascun passeggero, compreso il minore , quale importo previsto a titolo di CP_3 compensazione pecuniaria;
- la violazione degli artt. 1225, 2059 e 2697, nella parte in cui il Tribunale ha condannato al pagamento dell'importo di € 600,00 in favore di ciascun passeggero a Pt_1 titolo di danni bagatellari, in applicazione analogica del regolamento n. 261/2004 e comunque a titolo di risarcimento del danno, da parametrare a livello quantitativo in base alla Convenzione di Montreal del 1999.
Ha concluso chiedendo di contenere la domanda di compensazione pecuniaria ai sensi del
Regolamento (CE) n. 261/2004 per l'importo di € 600,00 in favore di tre passeggeri, per la somma complessiva di € 1.800,00 e di respingere integralmente le ulteriori domande in quanto infondate, con condanna al pagamento delle competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati , , e CP_1 Controparte_2 CP_3
contestando integralmente gli assunti di parte attrice, chiedendo il rigetto delle CP_4 domande proposte. A tal fine hanno dedotto: - in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c,, con conseguente necessità di disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
- l' inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con conseguente conferma della sentenza oggetto di impugnazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2024 con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Nel caso in esame, gli appellati hanno acquistato dalla Compagnia aerea Emirates n. 4 titoli di viaggio
A/R, relativi alla tratta Milano – Kuala Terengganu con scalo a Dubai e Kuala Lumpur, da operarsi in data 27.08.2019 (volo di andata) e in data 8.09.2019 (volo di ritorno) per il soggiorno presso la struttura alberghiera “Laguna Redang Island Resort”, nell'ambito di un viaggio di piacere nell'isola di
Redang (Malesia) ed hanno lamentato i ritardi accumulati sia sul volo di andata che non aveva consentito la coincidenza con il volo relativo alla successiva tratta, sia sul volo di ritorno che aveva determinato l'arrivo in Italia con un ritardo di 18 ore.
Nell'ambito del giudizio di primo grado i convenuti avevano concluso, chiedendo:
pagina 2 di 5 - in via principale, la condanna della compagnia al pagamento della somma complessiva di € Pt_1
4.800,00 a titolo di compensazione pecuniaria, secondo il Reg. (CE) n.261/2004, per il ritardo del volo
EK102 relativo alla tratta Milano – Malpensa - Dubai (volo di andata) e per il ritardo del volo EK343, relativo alla tratta Kuala Lumpur - Dubai (volo di ritorno);
- in via subordinata, in relazione alla tratta di ritorno (Kuala Lumpur – Dubai), la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di
Montreal 1999 in combinato disposto con l'art. 1681 c.c. e ss. per l'importo di € 2.400,00; - la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tenendo conto del soggiorno non goduto presso la struttura “Laguna Redang Island Resort” del valore di € 167,27 (€ 1.840,00 (11 giorni) per l'importo forfettario di € 300,00 e della situazione di stress patita dai passeggeri;
- la condanna della società al risarcimento del danno da vacanza rovinata ai sensi dell'art. 43 del
Codice del Turismo per il tempo di vacanza inutilmente trascorso e l'irreperibilità dell'occasione perduta.
La sentenza impugnata ha riconosciuto come dovuto l'importo di € 4.800,00, liquidando la somma di €
600,00 a titolo di compensazione pecuniaria, in via diretta per il volo di andata ed in via analogica per il volo di ritorno, per tutti e quattro i passeggeri (compresi i due minori) per entrambe le tratte, mentre ha respinto le altre domande di natura risarcitoria.
La decisione è stata impugnata esclusivamente dalla , con la conseguenza che deve ritenersi Pt_1 ormai irrevocabile la pronuncia di rigetto delle domande risarcitorie, peraltro proposte in via subordinata.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c., risultando l'appello iscritto al ruolo in data 11.02.2022 e dunque nei 10 giorni previsti dall'art. 165 c.p.c., come da annotazione nello storico del fascicolo.
Va altresì respinta l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appello risulta motivato rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della decisione, con specifico riferimento alle parti della sentenza censurate e le argomentazioni dedotte in primo grado da parte appellante.
Passando a valutare il merito dell'appello, deve premettersi anzitutto che nella fattispecie in esame soltanto le doglianze relative alla cancellazione del volo di andata rientrano nell'ambito di applicabilità del Regolamento CE 261/2004, in quanto si verte nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma I lett. a) relativa ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, mentre quanto lamentato con riferimento al volo di ritorno (Kuala Lumpur –
Dubai) rientra nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dalla Convenzione di Montreal
(Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, con Atto
pagina 3 di 5 finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999); invero, la compagnia va CP_5 qualificata quale “vettore extracomunitario” e va tenuto conto, peraltro, che la tratta in contestazione interessa gli scali di Kuala Lumpur e di Dubai, situati fuori dal territorio di uno Stato membro.
Il Giudice di pace ha ritenuto di effettuare una applicazione analogica della disciplina della compensazione pecuniaria anche alla tratta di ritorno.
Con riferimento al volo di andata, ha evidenziato che la compensazione si sarebbe dovuta Pt_1 riconoscere soltanto in relazione a tre dei quattro richiedenti, in quanto in relazione al figlio di due anni, si sarebbe dovuta applicare la disposizione di cui all'art. 3 III comma del Regolamento secondo cui “Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico”. Il rilievo formulato deve ritenersi fondato, essendo ricollegata la compensazione pecuniaria all'acquisto di un biglietto e non alla mera occupazione di un posto. Ne consegue che in relazione al volo di andata l'importo da riconoscere deve ritenersi pari ad € 1.800,00.
Quanto al volo di ritorno, va rilevato che, come affermato dalla Suprema Corte, il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio ( cfr. in tal senso Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 20941 del 26/07/2024) con la conseguenza che deve escludersi che, anche in caso di ritardo nel trasporto aereo internazionale al quale si applichi la Convenzione di Montreal, si possa effettuare una liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale, fondata su una prevalutazione normativa di afflittività del ritardo contenuta nella stessa Convenzione, che esenterebbe il contraente danneggiato dalla prova del danno (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 9474 del 09/04/2021).
La valutazione dell'effettiva ricorrenza dei presupposti per ottenere il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere quindi condotta con gli ordinari criteri, secondo la ripartizione dell'onere probatorio vigente per la responsabilità da inadempimento contrattuale,
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso che la pronuncia di condanna va limitata all'importo € 1.800,00 oltre interessi dalla data di introduzione della domanda.
pagina 4 di 5 Tenuto conto della circostanza che agli appellati è riconosciuto nella sostanza il medesimo importo già offerto dall'appellante in primo grado, deve essere disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento di fronte al Giudice di Pace, mentre in relazione alle spese del presente grado va applicato integralmente il principio della soccombenza, con quantificazione di compensi in conformità dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, considerando i parametri minimi dello scaglione di riferimento e con esclusione del valore riferito alla fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 15231/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma, Sezione IV Civile, nell'ambito del giudizio n. r.g. 17737/2020, condanna la parte appellante al pagamento in favore degli appellati della somma di € 1.800,00 oltre interessi dalla domanda;
- compensa tra le parti le spese relative al primo grado di giudizio;
- condanna gli appellati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di liquidate in € 852,00 oltre accessori di legge, iva e cpa. Pt_1
Così deciso in Roma il 13.2.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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