Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2020, proposto da
ME CU, rappresentato e difeso dall’avvocato Patrizia Cartone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Piermarocchi in L’Aquila, via Francesco Filomusi Guelfi n. 29;
contro
Università degli Studi di Teramo, in persona del Rettore in carica, non costituita in giudizio;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliato per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento
di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, causati dalla mancata ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 4 gennaio 2016, n. 13, con la quale si “ordina all’Università di Teramo di concludere il procedimento di riesame della posizione del ricorrente entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza” e si “nomina sin da ora come commissario ad acta il Prefetto di Pescara, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario dell’ufficio competente”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Udito per il ricorrente l’avvocato Patrizia Cartone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione n. 4 del 21 aprile 2009 il Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo ha chiamato il ricorrente - già professore di seconda fascia presso la medesima Facoltà e in possesso dell’idoneità alla nomina a professore di prima fascia, conseguita con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Camerino n. 177 del 3 gennaio 2006 - a ricoprire il posto di professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare VET/09 - Clinica Chirurgica Veterinaria.
Con decreto rettorale n. 9891 del 21 dicembre 2010 l’Università degli Studi di Teramo ha disposto la conclusione negativa del procedimento di chiamata, per indisponibilità delle risorse finanziarie.
Con sentenza n. 253 del 4 giugno 2012 il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di Pescara, ha annullato il predetto decreto rettorale disponendo il riesame della posizione giuridica del ricorrente, ai fini del completamento del procedimento di chiamata.
L’Università degli Studi di Teramo non ha eseguito la predetta sentenza, per cui il ricorrente ha agito dinanzi al giudice funzionalmente competente per l’ottemperanza della stessa.
Con sentenza n. 431 del 28 ottobre 2014 il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di Pescara, ha dichiarato improcedibile il ricorso per l’ottemperanza.
Il ricorrente ha proposto appello avverso la predetta sentenza.
Con sentenza n. 13 del 4 gennaio 2016 il Consiglio di Stato, sezione VI, ha accolto l’appello e, previo accertamento dell’inottemperanza della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di Pescara, n. 253 del 4 giugno 2012, ha ordinato all’Università degli Studi di Teramo di concludere il procedimento di chiamata del ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione, nominando commissario a d acta il Prefetto di Pescara.
Con decreto rettorale n. 50 del 4 febbraio 2016 l’Università degli Studi di Teramo ha dichiarato improcedibile la chiamata del ricorrente per la nomina nel ruolo dei professori di prima fascia, per intervenuta scadenza, alla data del 3 gennaio 2011, dell’idoneità espressa dall’Università di Camerino nonché per l’indisponibilità di una posizione utile nell’ambito della programmazione del personale per l’anno 2009.
1.1. Con il presente ricorso - tempestivamente riproposto dinanzi a questo Tribunale a seguito della sentenza n. 156 del 2020, con la quale il Tribunale Ordinario di Teramo, Sezione Lavoro, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione - il ricorrente ha domandato il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della mancata ottemperanza della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di Pescara, n. 253 del 4 giugno 2012, con la quale è stato ordinato all’Università degli Studi di Teramo di completare il procedimento di chiamata a ricoprire il posto di professore di ruolo di prima fascia, avviato con deliberazione del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria n. 4 del 21 aprile 2009.
In particolare, il ricorrente ha domandato il risarcimento delle seguenti voci di danno:
a) del danno patrimoniale da ritardata assunzione, qualificato come lucro cessante e quantificato in base alle voci retributive e contributive che egli avrebbe potuto percepire nella vigenza dell’idoneità professionale conseguita per la nomina a professore di prima fascia, ove il procedimento di nomina fosse stato tempestivamente concluso, per complessivi euro 607.063,05, così come prospettato nell’allegata relazione a firma del consulente del lavoro, dottor Luigi Assogna;
b) del danno patrimoniale conseguente alla perdita della chance di conseguire la nomina a professore di prima fascia, definitivamente perduta a seguito della mancata conclusione del procedimento di chiamata entro il termine di efficacia dell’idoneità professionale espressa per la nomina a professore di prima fascia, qualificato come danno emergente;
c) del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dei diritti della personalità, specificata nella lesione del diritto al lavoro e delle relazioni lavorative, cagionato dal comportamento omissivo e pretestuoso tenuto dall’Università degli Studi di Teramo.
1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca e ha prodotto la relazione difensiva interna, indirizzata dalla dirigente del Segretariato Generale all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con la quale è stata invocata l’estromissione del Ministero dal presente giudizio.
1.3. L’Università degli Studi di Teramo, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato in data 16 settembre 2020, non si è costituita in giudizio.
1.4. In data 18 ottobre 2024 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
1.5. Alla pubblica udienza del 20 novembre 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il Collegio deve innanzitutto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, atteso che il giudizio risarcitorio conseguente all’inottemperanza della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di Pescara, n. 253 del 4 giugno 2012 si innesta su un obbligo - quello di completare il procedimento di chiamata del ricorrente quale professore di ruolo di prima fascia - che non grava sul Ministero ma esclusivamente sull’Università degli Studi di Teramo.
L’autonomia delle università, affermata dall’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, determina l’assoluta estraneità del Ministero al rapporto di lavoro che intercorre tra le singole università e i suoi dipendenti e, di conseguenza, il mancato coinvolgimento dell’amministrazione statale nello svolgimento delle procedure di reclutamento del personale, le quali si svolgono nell’ambito esclusivo dell’autonomia statutaria.
3. Con sentenza n. 2 del 12 maggio 2017 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che la sopravvenuta impossibilità di eseguire in forma specifica l’obbligazione nascente dal giudicato amministrativo che abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, nell’ipotesi in cui risulti esaurito ogni margine di discrezionalità nel successivo esercizio del potere, dà luogo alla conversione ex lege di tale obbligazione in una diversa obbligazione di natura risarcitoria, avente ad oggetto l’equivalente monetario del bene della vita di cui il giudicato abbia riconosciuto la spettanza, in sostituzione dell’esecuzione in forma specifica.
L’insorgenza di tale obbligazione risarcitoria, espressamente contemplata dall’articolo 112, comma 3, del codice del processo amministrativo, è esclusa dall’insussistenza originaria dell’obbligazione.
Con la sentenza n. 253 del 4 giugno 2012 il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di Pescara, non ha riconosciuto in capo al ricorrente la spettanza della nomina a professore di prima fascia ma si è limitata a ordinare all’Università degli Studi di Teramo di completare il procedimento di chiamata mediante il riesame della posizione del ricorrente, con specifico riferimento al reperimento delle necessarie risorse finanziarie, rimettendo ogni determinazione all’esito dell’esercizio del potere discrezionale.
Per tale ragione, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria per equivalente monetario del danno patrimoniale da mancata assunzione, dal momento che il giudicato da ottemperare non ha accertato la spettanza del bene della vita al quale il ricorrente aspira.
4. Anche la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale, conseguente alla mancata tempestiva conclusione del procedimento di chiamata a ricoprire il posto di professore di ruolo di prima fascia, non può essere accolta.
Nel giudizio di cognizione non è stato infatti accertato che l’Università degli Studi di Teramo sarebbe riuscita a reperire la copertura finanziaria necessaria per la nomina del ricorrente nel ruolo dei professori di prima fascia.
Inoltre il danno non patrimoniale non consegue automaticamente, come sembra prospettare il ricorrente, alla violazione degli interessi della persona del lavoratore protetti dalla Costituzione, richiedendo invece l’allegazione della gravità della lesione di tali interessi, che, nel caso di specie, è stata pretermessa.
5. E’ invece meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria spiegata con riferimento al danno patrimoniale subito dal ricorrente in conseguenza della mancata conclusione del procedimento di chiamata entro il termine di efficacia dell’idoneità professionale conseguita per la nomina a professore di prima fascia, cagionata dall’inadempimento ingiustificato dell’Università degli Studi di Teramo al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sede di Pescara, n. 253 del 4 giugno 2012, accertato in via definitiva dal Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 13 del 4 gennaio 2016.
A causa della ritardata attuazione del giudicato formatosi all’esito del giudizio di cognizione, con il quale il Tribunale ha ordinato all’Università degli Studi di Teramo di riesaminare la posizione del ricorrente in relazione all’effettiva reperibilità della copertura finanziaria per la nomina a professore di prima fascia, è infatti andata definitivamente perduta la possibilità di conseguire la predetta nomina, possibilità concretamente esistente nel patrimonio del danneggiato.
Ai sensi dell’articolo 29, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei procedimenti di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all’abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, “i candidati giudicati idonei e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l’idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento”.
La scadenza del termine quinquennale di efficacia dell’idoneità alla chiamata a professore di prima fascia, conseguita all’esito della procedura comparativa indetta dall’Università degli Studi di Camerino, ha pertanto determinato il venir meno di uno dei presupposti per la nomina a professore ordinario.
Ove invece il procedimento per la chiamata a ricoprire il posto di professore ordinario fosse stato definito entro il termine quinquennale di efficacia dell’idoneità conseguita presso l’Università degli Studi di Camerino, ossia entro il 3 gennaio 2011, la possibilità che il ricorrente avrebbe potuto ottenere la nomina nel ruolo dei professori di prima fascia sarebbe stata assistita da un’apprezzabile consistenza.
Non risulta infatti dimostrato che l’Università degli Studi di Teramo si sia in alcun modo attivata, in sede di programmazione finanziaria, per reperire le modeste risorse da utilizzare per la chiamata di un professore già inserito nel ruolo dei professori di seconda fascia del medesimo Ateneo.
A decorrere dalla chiamata del ricorrente per la nomina a professore di prima fascia, effettuata con deliberazione n. 4 del 21 aprile 2009 del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria, e sino alla scadenza dell’efficacia dell’idoneità conseguita dal ricorrente presso l’Università degli Studi di Camerino, l’Università degli Studi di Teramo non si è premurata di coltivare l’attuazione della sua nomina, né ha dato conto delle ragioni per le quali la stessa fosse assolutamente impraticabile, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo giuridico.
Il ricorrente ha dunque evaso l’onere probatorio posto a suo carico in relazione alla sussistenza del nesso causale tra il comportamento dilatorio tenuto dall’Università degli Studi di Teramo, in relazione all’obbligo di concludere con un provvedimento espresso e tempestivo il procedimento per la chiamata del ricorrente a ricoprire il posto di professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare VET-09 - Clinica Chirurgica Veterinaria, e la perdita della chance effettiva ed attuale di conseguire la nomina per tale posto.
Nella deliberazione n. 4 del 21 aprile 2009 il Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria risulta infatti che la Commissione giudicatrice ha espresso nei confronti del ricorrente un giudizio unanime e pienamente positivo.
L’affidamento riposto dal ricorrente nella positiva conclusione del procedimento è stato ulteriormente rafforzato dall’annullamento giudiziale del successivo diniego di chiamata, oppostogli dall’Università degli Studi di Teramo con il decreto rettorale n. 9891 del 21 dicembre 2010, per difetto di motivazione in relazione alla mancata reperibilità, nell’ambito della programmazione annuale, delle risorse finanziarie alle quali la nomina è subordinata.
Il ricorrente ha dunque provato che alcuni dei presupposti richiesti per la nomina si fossero in concreto realizzati e che la condotta omissiva e dilatoria tenuta dall’Università degli Studi di Teramo nella conclusione del procedimento di chiamata gli ha impedito di conseguire il risultato sperato.
La quantificazione del danno da perdita di chance deve essere necessariamente effettuata in via prognostica e presuntiva, dal momento che esso non risulta ancorato a parametri oggettivi e predeterminati di valutazione.
A tal proposito, il Collegio ritiene equo commisurare il danno patrimoniale subito dal ricorrente, assumendo a parametro di riferimento il bene della vita al quale egli aspirava, diminuito del c.d. coefficiente di riduzione, risultante dalle concrete possibilità di conseguirlo.
Tale base di calcolo deve essere individuata in una quota parte della somma complessiva quantificata dal ricorrente a titolo di danno patrimoniale da mancata assunzione, sia pure limitatamente alle differenze retributive maturate nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2010, data del diniego di nomina annullato all’esito del giudizio di cognizione, e il luglio 2022, data del pensionamento del ricorrente, vale a dire per un periodo inferiore ai dodici anni.
Il ricorrente ha invece domandato le differenze retributive che, a suo dire, avrebbero dovuto essergli corrisposte come professore di ruolo di prima fascia per un periodo pari a ventitré anni (dall’1 gennaio 2005, data entro la quale egli ritiene che avrebbe dovuto essere adottato l’atto di nomina da parte del Rettore, all’1 novembre 2007, data indicata come quella del presunto pensionamento).
Per determinare la base di calcolo del danno patrimoniale da perdita di chance occorre perciò dimidiare la somma complessiva indicata, nella consulenza di parte allegata dal ricorrente, a titolo di danni da mancata assunzione, pari ad euro 607.063,05, somma che il Collegio ritiene di utilizzare come parametro indicativo del bene della vita al quale il ricorrente aspira (documento n. 11 dell’indice della parte ricorrente).
Alla base di calcolo così individuata occorrerà inoltre sottrarre il c.d. coefficiente di riduzione, determinato in base alle circostanze del caso concreto e, a tal proposito, il Collegio ritiene di dover:
a) dimidiare ulteriormente tale somma, pari ad euro 303.531,52, in considerazione della circostanza che, alla data del diniego di nomina annullato dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di Pescara, con la sentenza n. 253 del 4 giugno 2012, degli otto bandi indetti dall’Università degli Studi di Teramo per la copertura dei posti di professore di prima fascia, solo la metà sono stati definiti con l’atto di nomina nel relativo ruolo;
b) ridurre ulteriormente la predetta somma, pari ad euro 151.765,76, nella misura di due terzi che il Collegio stima equa, in considerazione del fatto che il ricorrente non risulta aver partecipato ad altre procedure di chiamata per la copertura di posti di professore di prima fascia, indette da altri Atenei, confidando esclusivamente nella incerta definizione favorevole del procedimento di chiamata, indetto dall’Università degli Studi di Teramo.
Il danno patrimoniale da perdita della chance di conseguire la nomina a professore di prima fascia, determinato dall’ingiustificato comportamento omissivo e dilatorio tenuto dall’Università di Teramo, in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di Pescara, n. 253 del 4 giugno 2012, accertato in via definitiva dal Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 13 del 4 gennaio 2016, deve essere dunque quantificato in via equitativa in complessivi euro 50.588,59 (euro 151.765,76 - euro 101.177,17).
6. In conclusione, la domanda risarcitoria deve essere parzialmente accolta, nei sensi e nei limiti indicati al paragrafo che precede, e, per l’effetto, l’Università degli Studi di Teramo deve essere condannata a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della chance di conseguire la nomina a professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare VET/09 - Clinica Chirurgica Veterinaria, la somma di euro 50.588,59, determinata in via equitativa.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Università degli Studi di Teramo e sono liquidate, in favore della parte ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
7.1. In considerazione della totale estraneità del Ministero dell’Università e della Ricerca alla presente fattispecie risarcitoria, sulla scorta della quale il Collegio deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva dello stesso, le spese di lite tra la parte ricorrente e il Ministero resistente possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Università degli Studi di Teramo a corrispondere al ricorrente la somma di euro 50.588,59 (cinquantamilacinquecentottantotto/59), così determinata in via equitativa.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Condanna l’Università degli Studi di Teramo a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori, inclusa la restituzione del contributo unificato dallo stesso versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO