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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1211/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N.28 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239010941414000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110017233700000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110020929739000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120006701530000 DIRITTO ANNUALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120027594885000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130010183046000 DIRITTO ANNUALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140011775854000 IRPEF-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150003182637000 DIRITTO ANNUALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160031325329000 DIRITTO ANNUALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170008230374000 DIRITTO ANNUALE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Parti assenti alle ore 10.37.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 1211/2024, depositato il 02/04/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 291 2023 9010941414 /000, limitatamente alle nove sottese cartelle di pagamento n. 291 2011 0017233700 000, n. 291 2011
0020929739 000, n. 291 2012 0006701530 000, n. 291 2012 0027594885 000, n. 291 2013 0010183046
000, n. 291 2014 0011775854 000, n. 291 2015 0003182637 000, n. 291 2016 0031325329 000, n. 291
2017 0008230374 000, concernenti imposte ed annualità diverse, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, notificata in data 19/02/2024, e le sottese cartelle di pagamento citate in epigrafe, concernenti imposte ed annualità diverse.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Nullità e/o inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento;
2) Nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 25 D.P.R. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/
o illegittima notifica delle cartelle contestate;
3) Inesistenza degli atti presupposti;
4) Difetto di motivazione;
5) Intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale dei tributi;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_3 e Difensore_2, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 07/06/2024. Rileva la mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore in violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Evidenzia che l'intimazione è stata notificata a mezzo raccomandata a/r, ai sensi dell'art 26 del DPR 602/73. Osserva che l'impugnata intimazione di pagamento è stata preceduta da precedente intimazione n. 291 2015 9003842224 000, notificata in data 11/12/2015. Contesta l'eccepita prescrizione sia per effetto della sospensione disposta dall'art. 1, commi da 618 a 623, L. 147/2013
(Legge stabilità 2014) che per i provvedimenti conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Controdeduce sui restanti motivi del ricorso.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio chiedendone la distrazione a favore dei difensori antistatari.
In data 12/01/2026 la parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, eccependo la nullità delle notifiche prodotte.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato in parte.
L'intimazione di pagamento impugnata risulta notificata in data 19/02/2024, mezzo del servizio postale con raccomandata ritirata presso lo sportello dallo stesso destinatario. Ne segue il rigetto di nullità e/o inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento.
Le cartelle di pagamento sottese n. 291 2011 0017233700 000 e n. 291 2013 0010183046 000 erano comprese tra quelle sottese all'intimazione di pagamento n. 291 2015 90038422 24/000 notificata in data
11/12/2015. L'atto non risulta impugnato ed è divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini.
Dalla notifica dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2945 c.c. La cartella di pagamento n. 291 2011 0017233700 000 è relativa a TARSU ed è soggetta al termine quinquennale di prescrizione. Dalla data di notifica del 11/12/2015 alla data del 19/02/2024 di notifica dell'intimazione di pagamento, è decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. La cartella di pagamento n. 291 2013 0010183046 000 è relativa a tasse automobilistiche ed è soggetta al termine di prescrizione triennale, decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso.
La cartella di pagamento n. 291 2011 0020929739 000, relativa ad IRAP 2008, risultano notificata in data 23/02/2012, giusto referto di notifica prodotto dalla parte resistente.
La cartella di pagamento n. 291 2012 0006701530 000, relativa a diritto annuale Camera di Commercio
2009, risulta notificata in data 14/09/2012 per compiuta giacenza, giusto referto di notifica prodotto dalla parte resistente.
La cartella di pagamento n. 291 2012 0027594885 000, relativa a TARSU anno 2012, risulta notificata in data 13/06/2013 per compiuta giacenza, giusto referto di notifica prodotto dalla parte resistente.
La cartella di pagamento n. 291 2014 0011775854 000, relativa ad IRPEF anno 2010, risulta notificata in data 01/09/2014, giusto referto di notifica prodotto dalla parte resistente.
La cartella di pagamento n. 291 2015 0003182637 000, relativa a diritto annuale Camera di Commercio
2009, risulta notificata in data 03/08/2015, giusto referto di notifica prodotto dalla parte resistente.
La cartella di pagamento n. 291 2016 0031325329 000, relativa a diritto annuale Camera di Commercio anno 2012, risulta notificata in data 10/04/2017, per compiuta giacenza, giusto referto di notifica prodotto dalla parte resistente.
La cartella di pagamento n. 291 2017 0008230374 000, relativa a diritto annuale Camera di Commercio anno 2013, risulta notificata in data 06/09/2017 giusto referto di notifica prodotto dalla parte resistente. Il termine di prescrizione va individuato sulla base dell'imposta iscritta a ruolo. Per le imposte erariali trova applicazione l'art. 2946 c.c. di prescrizione ordinaria decennale a cui sono soggette le cartelle di pagamento n. 291 2011 0020929739 000, relativa ad IRAP 2008 e n 291 2014 0011775854 000, relativa ad IRPEF anno 2010. Per la prima cartella di pagamento il termine di prescrizione ordinaria risulta sospeso dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014 (166 giorni) in virtù dell'art. 1, commi 618 e 623, L. n. 147 del 2013 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33627 del 2024). Per entrambe le cartelle trova applicazione la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021. Ne segue il termine di prescrizione va aggiunto il termine di sospensione di giorni 542. Consegue che il termine di prescrizione del 01/02/2024 della cartella di pagamento n. 291 2011 0020929739 000, risulta decorso alla data del 19/02/2024, di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Per la cartella di pagamento n 291 2014 0011775854 000, notificata in data 01/09/2014, non è decorso il termine di prescrizione ordinaria essendo notificata antecedentemente alla data di prescrizione.
Le imposte locali ed il diritto annuale Camera di Commercio, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. a cui sono soggette le cartelle di pagamento n. 291 2012 0006701530
000, n. 291 2012 0027594885 000, n. 291 2015 0003182637 000, n. 291 2016 0031325329 000 e n. 291
2017 0008230374 000.
Per le cartelle di pagamento n. 291 2012 0006701530 000 notificata in data 14/09/2012, n. 291 2012
0027594885 000 notificata in data 13/06/2013 il termine di prescrizione risulta sospeso dal 1° gennaio
2014 al 15 giugno 2014 (166 giorni) in virtù dell'art. 1, commi 618 e 623, L. n. 147 del 2013 (Cass. Sez. 5,
Ordinanza n. 33627 del 2024). La più recente delle due cartelle di pagamento, notificata in data
13/06/2013, risulta prescritta in data 26/11/2018, antecedentemente alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso. Sicché va accolta l'eccezione di intervenuta prescrizione per entrambe le sopraddette cartelle di pagamento.
Per le cartelle di pagamento n. 291 2015 0003182637 000 notificata in data 03/08/2015, n. 291 2016
0031325329 000 notificata in data 10/04/2017, n. 291 2017 0008230374 000 notificata in data
06/09/2017, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021 per giorni 542. Sicché le prime due cartelle risultano rispettivamente prescritte in data 27/01/2022 ed in data 04/10/2023, antecedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso. Non risulta decorso il termine di prescrizione per la cartella di pagamento n. 291 2017 0008230374 000 notificata in data 06/09/2017, poiché l'atto impugnato risulta notificata antecedentemente alla data del 01/03/2024.
L' eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati è infondata e va rigettata. L'obbligo della motivazione è soddisfatto allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale
(Cass. Sez. I n. 9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83). Nell'intimazione di pagamento impugnata sono riportati i numeri delle sottese cartelle di pagamento, la loro data di notifica, elementi idonei al collegamento con le cartelle di pagamento, regolarmente notificate alla parte ricorrente.
Il parziale accoglimento del ricorso implica la sussistenza dei presupposti di legge per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1211/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N.28 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239010941414000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110017233700000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110020929739000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120006701530000 DIRITTO ANNUALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120027594885000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130010183046000 DIRITTO ANNUALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140011775854000 IRPEF-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150003182637000 DIRITTO ANNUALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160031325329000 DIRITTO ANNUALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170008230374000 DIRITTO ANNUALE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Parti assenti alle ore 10.37.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 1211/2024, depositato il 02/04/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 291 2023 9010941414 /000, limitatamente alle nove sottese cartelle di pagamento n. 291 2011 0017233700 000, n. 291 2011
0020929739 000, n. 291 2012 0006701530 000, n. 291 2012 0027594885 000, n. 291 2013 0010183046
000, n. 291 2014 0011775854 000, n. 291 2015 0003182637 000, n. 291 2016 0031325329 000, n. 291
2017 0008230374 000, concernenti imposte ed annualità diverse, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, notificata in data 19/02/2024, e le sottese cartelle di pagamento citate in epigrafe, concernenti imposte ed annualità diverse.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Nullità e/o inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento;
2) Nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 25 D.P.R. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/
o illegittima notifica delle cartelle contestate;
3) Inesistenza degli atti presupposti;
4) Difetto di motivazione;
5) Intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale dei tributi;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_3 e Difensore_2, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 07/06/2024. Rileva la mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore in violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Evidenzia che l'intimazione è stata notificata a mezzo raccomandata a/r, ai sensi dell'art 26 del DPR 602/73. Osserva che l'impugnata intimazione di pagamento è stata preceduta da precedente intimazione n. 291 2015 9003842224 000, notificata in data 11/12/2015. Contesta l'eccepita prescrizione sia per effetto della sospensione disposta dall'art. 1, commi da 618 a 623, L. 147/2013
(Legge stabilità 2014) che per i provvedimenti conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Controdeduce sui restanti motivi del ricorso.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio chiedendone la distrazione a favore dei difensori antistatari.
In data 12/01/2026 la parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, eccependo la nullità delle notifiche prodotte.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato in parte.
L'intimazione di pagamento impugnata risulta notificata in data 19/02/2024, mezzo del servizio postale con raccomandata ritirata presso lo sportello dallo stesso destinatario. Ne segue il rigetto di nullità e/o inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento.
Le cartelle di pagamento sottese n. 291 2011 0017233700 000 e n. 291 2013 0010183046 000 erano comprese tra quelle sottese all'intimazione di pagamento n. 291 2015 90038422 24/000 notificata in data
11/12/2015. L'atto non risulta impugnato ed è divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini.
Dalla notifica dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2945 c.c. La cartella di pagamento n. 291 2011 0017233700 000 è relativa a TARSU ed è soggetta al termine quinquennale di prescrizione. Dalla data di notifica del 11/12/2015 alla data del 19/02/2024 di notifica dell'intimazione di pagamento, è decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. La cartella di pagamento n. 291 2013 0010183046 000 è relativa a tasse automobilistiche ed è soggetta al termine di prescrizione triennale, decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso.
La cartella di pagamento n. 291 2011 0020929739 000, relativa ad IRAP 2008, risultano notificata in data 23/02/2012, giusto referto di notifica prodotto dalla parte resistente.
La cartella di pagamento n. 291 2012 0006701530 000, relativa a diritto annuale Camera di Commercio
2009, risulta notificata in data 14/09/2012 per compiuta giacenza, giusto referto di notifica prodotto dalla parte resistente.
La cartella di pagamento n. 291 2012 0027594885 000, relativa a TARSU anno 2012, risulta notificata in data 13/06/2013 per compiuta giacenza, giusto referto di notifica prodotto dalla parte resistente.
La cartella di pagamento n. 291 2014 0011775854 000, relativa ad IRPEF anno 2010, risulta notificata in data 01/09/2014, giusto referto di notifica prodotto dalla parte resistente.
La cartella di pagamento n. 291 2015 0003182637 000, relativa a diritto annuale Camera di Commercio
2009, risulta notificata in data 03/08/2015, giusto referto di notifica prodotto dalla parte resistente.
La cartella di pagamento n. 291 2016 0031325329 000, relativa a diritto annuale Camera di Commercio anno 2012, risulta notificata in data 10/04/2017, per compiuta giacenza, giusto referto di notifica prodotto dalla parte resistente.
La cartella di pagamento n. 291 2017 0008230374 000, relativa a diritto annuale Camera di Commercio anno 2013, risulta notificata in data 06/09/2017 giusto referto di notifica prodotto dalla parte resistente. Il termine di prescrizione va individuato sulla base dell'imposta iscritta a ruolo. Per le imposte erariali trova applicazione l'art. 2946 c.c. di prescrizione ordinaria decennale a cui sono soggette le cartelle di pagamento n. 291 2011 0020929739 000, relativa ad IRAP 2008 e n 291 2014 0011775854 000, relativa ad IRPEF anno 2010. Per la prima cartella di pagamento il termine di prescrizione ordinaria risulta sospeso dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014 (166 giorni) in virtù dell'art. 1, commi 618 e 623, L. n. 147 del 2013 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33627 del 2024). Per entrambe le cartelle trova applicazione la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021. Ne segue il termine di prescrizione va aggiunto il termine di sospensione di giorni 542. Consegue che il termine di prescrizione del 01/02/2024 della cartella di pagamento n. 291 2011 0020929739 000, risulta decorso alla data del 19/02/2024, di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Per la cartella di pagamento n 291 2014 0011775854 000, notificata in data 01/09/2014, non è decorso il termine di prescrizione ordinaria essendo notificata antecedentemente alla data di prescrizione.
Le imposte locali ed il diritto annuale Camera di Commercio, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. a cui sono soggette le cartelle di pagamento n. 291 2012 0006701530
000, n. 291 2012 0027594885 000, n. 291 2015 0003182637 000, n. 291 2016 0031325329 000 e n. 291
2017 0008230374 000.
Per le cartelle di pagamento n. 291 2012 0006701530 000 notificata in data 14/09/2012, n. 291 2012
0027594885 000 notificata in data 13/06/2013 il termine di prescrizione risulta sospeso dal 1° gennaio
2014 al 15 giugno 2014 (166 giorni) in virtù dell'art. 1, commi 618 e 623, L. n. 147 del 2013 (Cass. Sez. 5,
Ordinanza n. 33627 del 2024). La più recente delle due cartelle di pagamento, notificata in data
13/06/2013, risulta prescritta in data 26/11/2018, antecedentemente alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso. Sicché va accolta l'eccezione di intervenuta prescrizione per entrambe le sopraddette cartelle di pagamento.
Per le cartelle di pagamento n. 291 2015 0003182637 000 notificata in data 03/08/2015, n. 291 2016
0031325329 000 notificata in data 10/04/2017, n. 291 2017 0008230374 000 notificata in data
06/09/2017, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021 per giorni 542. Sicché le prime due cartelle risultano rispettivamente prescritte in data 27/01/2022 ed in data 04/10/2023, antecedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso. Non risulta decorso il termine di prescrizione per la cartella di pagamento n. 291 2017 0008230374 000 notificata in data 06/09/2017, poiché l'atto impugnato risulta notificata antecedentemente alla data del 01/03/2024.
L' eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati è infondata e va rigettata. L'obbligo della motivazione è soddisfatto allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale
(Cass. Sez. I n. 9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83). Nell'intimazione di pagamento impugnata sono riportati i numeri delle sottese cartelle di pagamento, la loro data di notifica, elementi idonei al collegamento con le cartelle di pagamento, regolarmente notificate alla parte ricorrente.
Il parziale accoglimento del ricorso implica la sussistenza dei presupposti di legge per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva. Spese compensate.