Sentenza 20 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2018, n. 12905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12905 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UA CH nato il [...] avverso l'ordinanza del 27/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del P.M., dott. Luigi Orsi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte con cui ha richiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 27/2/2017 rigettava la richiesta di declaratoria di nullità avanzata nell'interesse di UA HI, afferente l'ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale revoca del decreto di sospensione dello stesso, affermando che l'ordine stesso era stato ritualmente notificato al difensore d'ufficio presente (A. Cainarca).
2. Ricorre per cassazione UA HI e lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione manifestamente illogica. In particolare non si era avveduto il giudice dell'esecuzione che l'indicato difensore era stato indicato in mera sostituzione processuale del difensore di fiducia (avvocato Bosisio) e chiedeva, alla luce di quanto premesso, che venisse dichiarata la nullità dell'ordine di esecuzione emesso dal P.G. il 3/11/2016 per violazione dell'art. 655 comma 5 cod. proc. pen. perché il provvedimento non era stato notificato al difensore di fiducia, avente diritto, nella fase di merito, avvocato Bosisio.
3. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano. La scarna motivazione sul punto operata dal giudice dell'esecuzione non si confronta con il nucleo centrale della vicenda dedotta dal ricorrente e, a ben vedere, non chiarisce, neppure quale posizione processuale abbia assunto l'avvocato Cainarca nel giudizio di merito. Contrariamente, la Corte territoriale avrebbe dovuto, dopo un esame specifico degli atti ed eventualmente dei verbali di udienza, chiarire la posizione dell'ufficio difensivo del ricorrente, nel giudizio di merito, emergendo dagli atti a disposizione di questa Corte che l'avvocato Bosisio risultava difensore di fiducia nella stessa sentenza ed era costituito (non si intende a che titolo) come sostituito dall'avvocato Cainarca. Sulla questione l'ordinanza impugnata cede, dunque, ad una semplificazione e non si confronta con il tema dedotto, limitandosi ad affermare, per certi versi in maniera apodittica, che l'ordine stesso risultava correttamente notificato all'indicato avvocato Cainarca. La disposizione di cui all'art. 656 comma 5 cod. proc. pen. fissa la regola che il provvedimento è notificato, oltre che al condannato, al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio. È indubbio, per ciò, che, in assenza di apposita nomina di altro difensore ad opera dell'interessato, legittimato a ricevere la notifica sia in primo luogo, non essendone stata formalizzata revoca alcuna, il difensore di fiducia, avvocato Bosisio. La notifica al difensore che lo ha sostituito non può avere medesima valenza. Ciò tanto nell'ipotesi in cui la sua costituzione sia avvenuta in sostituzione del difensore di fiducia assente e, dunque, quale difensore d'ufficio, sia nel caso in cui egli sia stato costituito quale delegato del dominus di fiducia (avvocato Bosisio) ex art. 102 cod. proc. pen. D'altro canto, persistendo, comunque, il difensore di fiducia, costui avrebbe avuto, in ogni caso, diritto a ricevere la notifica, anche là dove avesse designato un sostituto processuale per l'udienza ex art. 102 cod. proc. pen. I poteri del professionista delegato ex art. 102 cod. proc. pen., infatti, si esauriscono in relazione all'oggetto del mandato -che afferisce alla sostituzione- e non valgono ad istituire in capo a costui una posizione equipollente a quella del dominus processuale, unico soggetto che, contrariamente, mantiene i diritti che la legge gli riconosce, in proprio, in ragione del mandato difensivo direttamente conferitogli dal cliente. Ciò anche e soprattutto in funzione delle facoltà cui essi sono strumentali, come accade in materia di esecuzione delle pene detentive, là dove il singolo difensore titolato a ricevere in proprio la notifica (ex art 656 comma 5 cod. proc. pen.) ha diritto anche a proporre istanza ex art. 656 comma 6 cod. proc. pen. al Tribunale di sorveglianza. Si tratta, infatti, di diritti che non si duplicano, né si trasferiscono in capo al sostituto processuale d'udienza e che resistono in capo al solo dominus.
4. Ebbene alla luce di quanto premesso il provvedimento impugnato non spiega in base a quale iter logico abbia ritenuto correttamente realizzata la notifica all'avvocato Cainarca in luogo dell'avvocato di fiducia, ragione che impone annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Milano dell'ordinanza impugnata per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2