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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 297/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Piazza Turati, 4 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 CF_1 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 266/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 2 e pubblicata il 23/10/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013I01979 2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 824/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante accogliere il presente appello e, in riforma della appellata della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria n. 266/02/2023 pronunciata in data 12/06/2023 e depositata il 23/10/2023 di dichiarare la piena legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. T7J013I01979/2019 per l'anno di imposta 2014.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio come da nota spese allegata.
Conclusioni parte appellata respingere integralmente l'appello avversario, siccome infondato, confermando la sentenza impugnata e accertando l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avviso di accertamento sopra meglio indicato e, per l'effetto: in via principale, dichiarare che nulla è dovuto da parte appellata in relazione all'avviso di accertamento medesimo a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
− in via subordinata, dichiarare non dovute le sanzioni ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 − in ogni caso, condannare l'Ufficio avversario alla restituzione delle somme eventualmente ed illegittimamente corrisposte in corso di causa, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I recuperi fiscali in oggetto derivano dal controllo sostanziale effettuato dall'Ufficio sugli importi indicati dal Sig. Nominativo_1 nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2014 a seguito dell'esercizio dell'opzione per l'affrancamento dei valori delle partecipazioni finanziarie non qualificate detenute dal Sig. Nominativo_1 alla data del 31 dicembre 2011.
Con il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011
n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” è stata introdotta per la tassazione dei redditi di natura finanziaria un'aliquota unica pari al 20%, intermedia fra quelle esistenti, in sostituzione delle precedenti aliquote differenziate rispetto alle diverse tipologie di strumenti finanziari, prevedendosi, altresì, una disciplina transitoria ( v. art. 2, commi da 6 a 34, del D.L. n. 138/2011). In particolare,
i commi da 29 a 34, del citato art. 2 D.L. n. 138/2011, hanno previsto per i contribuenti la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto, ovvero il valore già affrancato alla data del 1° luglio 1998 (articolo
14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 461 del 1997) dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti posseduti alla data del 31 dicembre
2011 al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Secondo l'Ufficio l'esercizio dell'opzione per l'affrancamento delle partecipazioni c.d. non qualificate previsto dal predetto D.L. n. 138/2011 deve necessariamente riguardare tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti (c.
d. affrancamento totale). Nel caso in esame, a seguito di specifica richiesta di documentazione alla parte riguardo all'anno di imposta
2011, l'Ufficio Controlli riscontrava, invece, che l'importo esposto in dichiarazione (per minusvalenze pari ad
€. 7.118.881,00) comprendeva il valore solo di due partecipazioni non qualificate (corrispondenti alle società Società_1 e Società_2 SRL) possedute alla data del 31/12/2011.
Non era stata inclusa nell'operazione di affrancamento una ulteriore partecipazione qualificata nella società
Società 6 E C. SAS (MI) in seguito Società 5 E C. SAS.
L'Ufficio contestava il predetto affrancamento solo parziale in quanto in contrasto con la normativa vigente ed applicabile per l'esercizio di tale opzione, sottolineando in ogni caso che la successiva dichiarazione integrativa trasmessa oltre quattro anni dopo dalla parte in data 28/11/2016 (ovvero solo dopo la richiesta di specifica documentazione dell'Ufficio Controlli prot. 95446 del 25/10/2016) non poteva considerarsi idonea ad esporre una nuova manifestazione di volontà, ovvero ad un ripensamento sull'indicazione di precise scelte già operate in dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria notificava al Sig. Nominativo_1 in primo luogo l'avviso di accertamento n. T7J018G04477/2016 per l'anno di imposta 2011 e di seguito l'avviso di accertamento n. T7J013A01596/2017 per l'anno di imposta 2012
(per tali atti impositivi risulta tuttora pendente il procedimento innanzi alla Corte di
Cassazione). Veniva notificato, altresì, l'avviso di accertamento n. T7J013I02933/2018
per l'anno di imposta 2013 (per il quale è pendente il giudizio di secondo grado).
Notificava, altresì, l'avviso di accertamento n. T7J013I01979/2019 per l'anno di imposta 2014 ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/73, oggetto del presente giudizio, con il quale veniva rideterminato l'imponibile dichiarato ed accertava una maggiore imposta sostitutiva, oltre a sanzioni ed interessi.
L'avviso di accertamento n. T7J013I01979/2019 per l'anno di imposta 2014 è stato impugnato dal contribuente sulla base dei seguenti motivi:
-Infondatezza dell'avviso di accertamento per asserita violazione dell'art. 2, commi da 29 a 34, del D.L. n.
138 del 2011, in materia di affrancamento dei valori delle partecipazioni finanziarie risultanti al 31 dicembre
2011.
-In subordine: inapplicabilità delle sanzioni per presunto difetto in capo al ricorrente dell'elemento soggettivo minimo del dolo o della colpa richiesto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 472/1997.
-In ulteriore subordine: illegittimità dell'avviso di accertamento nella parte in cui viene irrogata la sanzione in misura superiore al minimo edittale.
Con nota depositata in data 22/09/2022 si dava comunicazione del decesso del Sig. Nominativo_1 , con successiva Ordinanza collegiale n. 393/2/2022 era dichiarata l'interruzione del processo che riprendeva il
03/04/2023 in capo agli eredi, Sig.ra Resistente_1 e Sig.ra Resistente_2, che depositavano, altresì, una memoria illustrativa.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Alessandria con sentenza n. 266/02/2023, depositata il 23/10/2023, accoglieva il ricorso disponendo la compensazione delle spese. Nello specifico, il Collegio di primo grado ha statuito quanto segue.
alle annualità 2011 e 2012, la ragione del contendere oggi riproposta riguarda l'omesso affrancamento della totalità delle partecipazioni detenute e la ricaduta che ciò può comportare in merito all' inapplicabilità degli effetti del regime opzionale previsto dall'art. 2 del D.L. n. 138 del 2011, anche se l'opzione è stata esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Il punto di partenza è pertanto l'art. 2 c. 29 e 30 del D.L. n. 138/2011 da cui discende, come già osservato nella citata decisione di questa Corte (in allora Commissione) che:
-il comma 29, ha individuato la portata del regime opzionale, ossia, la possibilità di utilizzare, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalle partecipazioni di cui all'art. 67, co. l, lett. da c bis a c-quinquies (partecipazioni non qualificate, come quelle alle quali si riferisce l'avviso di accertamento), il valore delle stesse alla data del 31.12.2011;
-nel comma 29, sono state previste talune condizioni necessarie per l'efficace esercizio dell'opzione, ma tali condizioni di efficacia sono state tassativamente individuate solo in quelle espressamente definite tali dallo stesso legislatore, indicate alle lettere a) e b) del predetto comma 29 e, in particolare:- o che l'opzione venga effettuata anche per le plusvalenze, le minusvalenze ed i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimenti collettivo di risparmio anche esteri;
- o che, in caso di plusvalenze, venga versata la relativa imposta sostitutiva nella misura del 12,50%;
-il comma 30, ha previsto: -o come dovesse essere esercitata l'opzione per affrancamento delle partecipazioni
(non qualificate) individuate al precedente comma 29, ossia, mediante l'indicazione dell'opzione in sede di dichiarazione;
-o gli effetti dell'esercizio dell'opzione, stabilendo che la stessa "si estenda a tutte le partecipazioni".
Questa in sintesi la lettura delle norme che disciplinano l'opzione per l'affrancamento delle partecipazioni.
Per cui, una volta esercitata l'opzione, questa si applica automaticamente a tutte le partecipazioni detenute, cosìcchè il contribuente non può più "tornare indietro" neppure in caso di errore circa l'ammontare delle partecipazioni alle quali applicare il relativo regime e, quindi, circa i complessivi benefici derivanti dall'opzione stessa. Invero in applicazione dell'art. 2 co. 30 del citato decreto,considerando l'estensione dell'opzione a tutte le partecipazioni detenute come un effetto naturale del regime prescelto dalla mancata inclusione della plusvalenza relativa ad una delle partecipazioni detenute dal contribuente nella base imponibile su cui liquidare l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento, sarebbe potuta conseguire non già l'inefficacia complessiva dell'opzione — ma solo la diversa quantificazione della base imponibile medesima e l'eventuale recupero della maggior imposta.
Pertanto, attesa l'interpretazione della normativa suddetta, essa disciplina non solo le condizioni di efficacia, ma anche gli effetti dell'opzione prevedendo che questa, una volta esercitata, determini l'inclusione nella base imponibile dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze e delle minusvalenze relative a tutte le partecipazioni>.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria propone appello deducendo i seguenti motivi:
Premessa sulle sanzioni.
In via preliminare, fermo restando i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado che si esporranno qui di seguito, occorre evidenziare fin da ora che, a seguito del decesso del Sig. Nominativo_1 (avvenuto in data 07/06/2020), le sanzioni fiscali irrogate al predetto Contribuente non si trasmettono agli eredi, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 472/1997. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 29 e 30, D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011 sull'obbligo di effettuare un affrancamento totale delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2011. Omessa pronuncia. Erronea valutazione degli atti e dei fatti di causa - insufficienza della motivazione.
La sentenza di primo grado risulta in palese contrasto con la normativa applicabile alla fattispecie in esame, atteso che, diversamente da quanto pare sostenuto dai Giudici di primo grado, l'obbligo di effettuare da parte del Contribuente (e non in via automatica) un affrancamento totale delle attività finanziarie detenute si evince sia dalla ratio, sia dalla lettera della normativa in materia, sia dal complesso della regolamentazione applicabile, così come correttamente interpretata e richiamata sia dai documenti di prassi, sia dalle istruzioni relative alla dichiarazione (art. 2, commi 29 e 30, D. L. n. 138/2011; art. 1, comma 3, lett. a del decreto ministeriale del 13/12/2011; circolare n. 11/E del 28/03/2012, nonché istruzioni per la compilazione del quadro
RT del modello UNICO persone fisiche 2012).
Sono, quindi, errate le argomentazioni della Corte di Giustizia Tributaria di Alessandria
che sostiene la correttezza dell'operato del ricorrente asseritamente desumibile sulla base della normativa di riferimento, e cioè dall'art. 2 c. 29 e 30 D. L. 138/11.
a. La ratio della normativa.
Con il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, i commi da 29 a 34, del citato art. 2 D.L. n. 138/2011, hanno previsto per i contribuenti la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto, ovvero il valore già affrancato alla data del 1° luglio 1998 (articolo
14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 461 del 1997) dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti posseduti alla data del 31 dicembre
2011 al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Per quanto rileva maggiormente nella controversia in esame, alla luce di tale normativa transitoria il
Contribuente poteva scegliere liberamente di affrancare il costo od il valore anche degli strumenti finanziari posseduti alla data del 31 dicembre 2011 per partecipazioni c.d. non qualificate, applicando una imposta sostitutiva del 12,5% su eventuali plusvalenze realizzate a tale data.
Si trattava, cioè, di una opzione facoltativa che il privato appunto poteva esercitare, al fine di evitare che la nuova aliquota (che era aumentata fino al 20%) potesse incidere sui redditi maturati antecedentemente alla data di entrata in vigore della nuova normativa.
In particolare, la previsione di tale imposta sostitutiva e della disciplina transitoria sull'affrancamento era dovuta anche ad una ragione di fondo, ovvero alla necessità sia di evitare operazioni elusive (cessioni di comodo delle partecipazioni non qualificate effettuate con la precedente aliquota) in vista della variazione dell'aliquota differita al 1° gennaio 2012, sia di ridurre per i Contribuenti gli effetti negativi dell'incremento dell'aliquota. In sintesi, l'affrancamento del valore delle partecipazioni non qualificate alla data del 31/12/2011 ha permesso ai privati di effettuare una specie di “vendita figurativa” (ovvero non una cessione effettiva ma una mera rideterminazione del valore), ottenendo il riconoscimento del nuovo costo dal punto di vista fiscale tramite il versamento di una imposta sostitutiva del 12,5%. In tale maniera, consentendo di avvalersi della stessa aliquota precedente alla riforma (appunto il 12,5%), si è assicurato un trattamento tributario analogo a quello che sarebbe stato applicato in caso di cessioni effettive entro il 2011.
Tale procedura era quindi prevista in maniera facoltativa, sulla base delle valutazioni di convenienza personali proprie di ogni soggetto, ma, comunque, l'esercizio di tale opzione era subordinato a precisi adempimenti sia formali, sia sostanziali, dovendo obbligatoriamente riguardare tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti, ex art. 2, c. 30, D. L. n. 138/2011. b. Il tenore letterale della normativa. Il mancato rispetto delle condizioni necessarie ai fini di una valida opzione.
Ma vi è di più, atteso che non solo la ragione di fondo, ma lo stesso tenore letterale della normativa applicabile al caso di specie è inconciliabile con la statuizione della sentenza di primo grado.
Sul punto i Giudici hanno accolto le argomentazioni di controparte secondo cui l'opzione per l'affrancamento dei valori delle partecipazioni finanziarie non qualificate poteva essere esercitata anche in maniera parziale, stante l'estensione “automatica” degli effetti della procedura a tutte le attività finanziarie possedute dal
Contribuente alla data del 31 dicembre 2011.
In senso contrario a tale impostazione, si evidenzia anche in questo grado di giudizio quanto segue.
• La disposizione di cui al comma 30 dell'art. 2 del D.L. 138/2011 rappresenta esclusivamente una specificazione degli obblighi per l'esercizio di una valida opzione per l'affrancamento, ovvero la necessità che la stessa riguardi necessariamente tutte le attività finanziarie della parte, comprese le quote o azioni di organismo collettivo italiani ed esteri.
Sia nella circolare n. 11/E del 28/03/2012, sia nelle istruzioni per la compilazione del quadro RT del modello
UNICO persone fisiche 2012 si sottolinea che, sulla base della normativa vigente, non è ammesso l'affrancamento parziale rispetto alle attività finanziarie detenute in regime dichiarativo al 31 dicembre 2011.
Il predetto comma 29 del predetto art. 2 prevede, infatti, alle lettere a) e b) che l'opzione venga effettuata anche per le plusvalenze, le minusvalenze ed i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo di risparmio anche esteri e che, in caso di plusvalenze, venga versata la relativa imposta sostitutiva nella misura del 12,50%.
Tuttavia, tale comma non specifica in nessun punto che sia possibile effettuare un affrancamento parziale.
Con l'esercizio dell'opzione in esame, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 29 e 30, infatti, il
Contribuente esprimeva in primo luogo la volontà di quantificare tutte le plusvalenze e tutte le minusvalenze esistenti alla data del 31 dicembre 2011 ed in secondo luogo sulla base di questa quantificazione versava l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze oppure quantificava le minusvalenze da riportare in deduzione nelle annualità successive (lett. b del comma 29). Pare, quindi, evidente che non fosse configurabile un'applicazione automatica ex lege a tutte le attività della parte, proprio perché l'omesso affrancamento del valore di alcune attività finanziarie determinava una minore imposta sostitutiva da versare ovvero una maggiore minusvalenza.
• Pare quindi del tutto in contrasto con la normativa vigente l'affermazione della Corte di Giustizia Tributaria di Alessandria che l'esercizio di una opzione come quella in esame (ovvero di una scelta liberamente effettuabile da parte del Contribuente) per un determinato beneficio fiscale possa avere un effetto
“automatico” a tutte le attività finanziarie detenute dalla parte, dato che tale automatismo non è previsto espressamente dalle disposizioni in esame.
Al di là della considerazione che un tale effetto pare inconciliabile con l'obbligo di quantificare un'imposta sostitutiva ovvero eventuali minusvalenze, infatti, pare importante evidenziare che la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato che i benefici fiscali sono naturalmente subordinati al rispetto di tutte le condizioni previste dalla specifica disciplina.
Infatti, come sottolineato dalla Suprema Corte rappresenta caposaldo dell'ordinamento tributario il principio secondo cui le norme, che d'imposizione, sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale. Ed è la centralità stessa del criterio nel sistema dell'imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l'imposizione deve mirare in ottemperanza ai principi di cui agli artt. 23, 53 e 81 Cost., (cfr. C. cost. 10/2015), a rendere ineludibile la sua osservanza>(Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 03-06-2015, n. 11373).
Ne consegue che legittimamente l'Ufficio Controlli ha ritenuto che il Contribuente non potesse usufruire degli effetti dell'affrancamento delle minusvalenze, in considerazione del fatto che detto affrancamento, riguardando due partecipazioni non qualificate su tre possedute alla data del 31/12/2011, è da ritenersi parziale ed in contrasto con la disciplina applicabile. Peraltro, tale disciplina non statuisce affatto né l'obbligo dell'Ufficio di rideterminare, al posto del Contribuente, l'imposta sostitutiva con riferimento a tutte le partecipazioni detenute, né la possibilità per il Contribuente di sanare il difetto dell'operazione effettuata con successive dichiarazioni integrative
(come invece sostenuto dalla parte in primo grado).
Di conseguenza sono del tutto inconferenti le considerazioni espresse dal Collegio di primo grado, secondo cui un affrancamento parziale delle attività finanziarie non avrebbe effetti preclusivi per la fruizione del predetto beneficio fiscale, in quanto una tale opzione determinerebbe comunque l'inclusione nella base imponibile dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze e delle minusvalenze relative a tutte le partecipazioni.
I Giudici di primo grado hanno, pertanto, valutato in modo erroneo gli atti ed i fatti di causa addotti in giudizio, atteso che, con una motivazione insufficiente hanno disatteso le argomentazioni della Direzione Provinciale sulla legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado e conseguente all'affrancamento parziale effettuato nell'a.i. 2011 con effetti ulteriori sui successivi periodi di imposta, ovvero anche per l'annualità 2014 su cui verte la presente controversia.
Controdeducono le parti appellate per la conferma della sentenza di primo grado, in particolare osservano come solo a seguito dell'invito a chiarimenti, il contribuente si avvedeva della circostanza che, per un mero errore materiale, in sede esercizio dell'opzione, aveva dimenticato di includere nella determinazione dell'importo oggetto di affrancamento anche le plusvalenze maturate con riguardo alla partecipazione detenuta nella società Società 6 e C. s.a.s. e, al fine di emendare il proprio errore, procedeva immediatamente, in data 28.11.2016, alla trasmissione delle dichiarazioni integrative (per gli anni d'imposta 2011, 2012, 2013 e 2014), ivi indicando il (minor) corretto importo delle minusvalenze derivanti dall'affrancamento anche di tale ultima partecipazione, pari a euro 6.248.654,00 (cfr. all. sub doc. 4 fascicolo primo grado, rigo RT50).
Tuttavia, anche a seguito della presentazione delle dichiarazioni integrative, nessuna imposta sostitutiva risultava dovuta sia per l'annualità 2011 che per le successive annualità 2012 - 2014, posto che la plusvalenza derivante dall'affrancamento della partecipazione detenuta nella Società 6 e C. s.a.s., pari a euro 6.651,43, era ampiamente compensata dall'eccedenza delle minusvalenze già dichiarate che, invero, subivano soltanto una marginalissima riduzione (pari allo 0,97%).
Evidenziano che gli ulteriori avvisi di accertamento emessi per le annualità 2011, 2012 e, da ultimo, 2013
(che si basano sulle stesse motivazioni dell'Avviso 2014 quì controverso) sono stati dichiarati interamente illegittimi per mezzo delle sentenze emesse con riferimento alle annualità 2011 e 2012, dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Alessandria sentenza nn. 38/3/2019 del 25.02.2019 successivamente confermata da Codesta Corte (allora Commissione Tributaria Regionale del Piemonte), con sentenza n. 937 del 2021, depositata in data 15.11.2021; con riferimento all'anno d'imposta 2013, dalla Corte di Giustizia di Primo grado di Alessandria con la sentenza n. 365/02/222 depositata in data 14.12.2022, sentenza successivamente confermata da codesta Corte di Giustizia Tributaria con sentenza n. 142/2025, depositata il 18.02.2025. Tutte le summenzionate pronunce hanno interamente accolto le difese del contribuente circa l'illegittimità dell'accertamento dell'Ufficio, con ampia ed esaustiva motivazione, immune da vizi e censura.
Al''udienza pubblica di trattazione con modalità da remoto per parte appellata, le parti confermano le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve respingersi..
In seguito all'introduzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, d.l. n. 138/2011, di un'aliquota unica del 20% per imposta sostitutiva e ritenute sui proventi di cui all'articolo 44 del DPR n. 917/86 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, il legislatore ha previsto un apposito regime transitorio.
Tale regime aveva la chiara intenzione di non penalizzare i contribuenti, applicando una percentuale di tassazione maggiore rispetto alla precedente per quei redditi che, seppure ancora non percepiti, erano di fatto già in precedenza maturati.
Si pensi ad una partecipazione societaria il cui valore era già in passato aumentato e che, alla luce della nuova normativa, quando monetizzata, avrebbe scontato un'imposizione fiscale maggiore.
Al fine di ricondurre ad equità il sistema, pertanto, con i commi 29 e 30 del medesimo articolo 2, il legislatore ha previsto un regime fiscale transitorio e opzionale. Ma, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, non si tratta di un regime di favore, o meglio, di un'agevolazione (la cui disciplina, pertanto, sarebbe di stretta interpretazione): si tratta, invece, molto più semplicemente, di un regime transitorio rimesso ad una libera scelta del contribuente, necessario per ricondurre ad equità il sistema.
Fatte tali premesse circa la chiave di lettura della disciplina, giova ricordare che, a mente del comma 29:
“agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi…in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies, del citato testo unico, a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli
5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461”. Il testo normativo è chiarissimo nell'indicare le due condizioni per la determinazione di plusvalenze e minusvalenze secondo il valore di mercato al 31.12.2011:
1) Che l'opzione si estenda ad una determinata tipologia di plusvalenze, minusvalenze e proventi (condizione che, nella fattispecie, non ricorre);
2) Che provveda al versamento dell'imposta sostitutiva come determinata.
Ora, come si può notare, nell'individuazione delle condizioni per la peculiare modalità dl determinazione del valore delle plusvalenze/minusvalenze, non vi è menzione dell'onnicomprensività dell'opzione. Non è previsto, cioè, che l'indicazione dell'opzione riguardi tutte le partecipazioni del soggetto.
E ciò, infatti, appare coerente con il successivo comma 30, secondo cui:
“Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, l'opzione di cui alla lettera a) del comma 29 è esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti;
l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e può essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente”.
Come emerge dalla lettura del testo normativo, l'opzione si estende a tutti i titoli o strumenti detenuti: a parere del Collegio ciò riguarda gli effetti dell'opzione che si estendono automaticamente ad ogni titolo, non i requisiti della stessa.
Se è vero, infatti, che, come rilevato dall'Ufficio, la mancata indicazione della partecipazione impedisce, per quella l'applicazione del regime transitorio, è altrettanto vero che ciò non è motivo di decadenza o, visto sotto altro profilo, di diniego di accesso al regime transitorio. E', invece, un problema concreto di accertamento e rettifica da parte dell'Ufficio in presenza di dichiarazione parziale o infedele.
Sotto questo aspetto l'Ufficio illegittimamente non tiene conto della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente in data 26.11.2016, contrariamente a quanto sostenuto nell'Appello, che l'esercizio dell'opzione non è elemento in sé modificabile per il tramite di una dichiarazione integrativa, non vale nel caso di specie laddove la rettifica era finalizzata a sanare la mancata inclusione della plusvalenza relativa a una partecipazione nella base imponibile rilevante ai fini della liquidazione dell'imposta sostitutiva non considerata in sede di dichiarazione in quanto l'opzione è ormai stata esercitata, con tutti gli effetti (automatici) che dalla stessa derivano anche in termini di tassazione. In tale ipotesi, posto che gli effetti dell'esercizio dell'opzione sono già predeterminati dal legislatore (ivi compresa l'estensione dell'opzione a tutte le partecipazioni),
l'emenda della precedente dichiarazione risulta senz'altro possibile e legittima giacché essa non ha avuto ad oggetto una manifestazione di volontà (qual è, appunto, quella richiesta al contribuente nella scelta del regime opzionale applicabile), ma ha riguardato, all'interno del regime prescelto, la mera quantificazione della base imponibile ai fini della liquidazione di un'imposta il cui presupposto e la cui applicazione erano già determinati per effetto dell'opzione validamente esercitata.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che non sussistano motivi per il diniego del regime opzionale scelto dal contribuente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali
(15%).
P.Q.M.
Respinge l'appello e e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Ufficio alle spese relative a questo grado, che liquida in euro 5.400,00 oltre a rimb. spese, e accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 297/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Piazza Turati, 4 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 CF_1 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 266/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 2 e pubblicata il 23/10/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013I01979 2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 824/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante accogliere il presente appello e, in riforma della appellata della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria n. 266/02/2023 pronunciata in data 12/06/2023 e depositata il 23/10/2023 di dichiarare la piena legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. T7J013I01979/2019 per l'anno di imposta 2014.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio come da nota spese allegata.
Conclusioni parte appellata respingere integralmente l'appello avversario, siccome infondato, confermando la sentenza impugnata e accertando l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avviso di accertamento sopra meglio indicato e, per l'effetto: in via principale, dichiarare che nulla è dovuto da parte appellata in relazione all'avviso di accertamento medesimo a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
− in via subordinata, dichiarare non dovute le sanzioni ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 − in ogni caso, condannare l'Ufficio avversario alla restituzione delle somme eventualmente ed illegittimamente corrisposte in corso di causa, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I recuperi fiscali in oggetto derivano dal controllo sostanziale effettuato dall'Ufficio sugli importi indicati dal Sig. Nominativo_1 nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2014 a seguito dell'esercizio dell'opzione per l'affrancamento dei valori delle partecipazioni finanziarie non qualificate detenute dal Sig. Nominativo_1 alla data del 31 dicembre 2011.
Con il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011
n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” è stata introdotta per la tassazione dei redditi di natura finanziaria un'aliquota unica pari al 20%, intermedia fra quelle esistenti, in sostituzione delle precedenti aliquote differenziate rispetto alle diverse tipologie di strumenti finanziari, prevedendosi, altresì, una disciplina transitoria ( v. art. 2, commi da 6 a 34, del D.L. n. 138/2011). In particolare,
i commi da 29 a 34, del citato art. 2 D.L. n. 138/2011, hanno previsto per i contribuenti la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto, ovvero il valore già affrancato alla data del 1° luglio 1998 (articolo
14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 461 del 1997) dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti posseduti alla data del 31 dicembre
2011 al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Secondo l'Ufficio l'esercizio dell'opzione per l'affrancamento delle partecipazioni c.d. non qualificate previsto dal predetto D.L. n. 138/2011 deve necessariamente riguardare tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti (c.
d. affrancamento totale). Nel caso in esame, a seguito di specifica richiesta di documentazione alla parte riguardo all'anno di imposta
2011, l'Ufficio Controlli riscontrava, invece, che l'importo esposto in dichiarazione (per minusvalenze pari ad
€. 7.118.881,00) comprendeva il valore solo di due partecipazioni non qualificate (corrispondenti alle società Società_1 e Società_2 SRL) possedute alla data del 31/12/2011.
Non era stata inclusa nell'operazione di affrancamento una ulteriore partecipazione qualificata nella società
Società 6 E C. SAS (MI) in seguito Società 5 E C. SAS.
L'Ufficio contestava il predetto affrancamento solo parziale in quanto in contrasto con la normativa vigente ed applicabile per l'esercizio di tale opzione, sottolineando in ogni caso che la successiva dichiarazione integrativa trasmessa oltre quattro anni dopo dalla parte in data 28/11/2016 (ovvero solo dopo la richiesta di specifica documentazione dell'Ufficio Controlli prot. 95446 del 25/10/2016) non poteva considerarsi idonea ad esporre una nuova manifestazione di volontà, ovvero ad un ripensamento sull'indicazione di precise scelte già operate in dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria notificava al Sig. Nominativo_1 in primo luogo l'avviso di accertamento n. T7J018G04477/2016 per l'anno di imposta 2011 e di seguito l'avviso di accertamento n. T7J013A01596/2017 per l'anno di imposta 2012
(per tali atti impositivi risulta tuttora pendente il procedimento innanzi alla Corte di
Cassazione). Veniva notificato, altresì, l'avviso di accertamento n. T7J013I02933/2018
per l'anno di imposta 2013 (per il quale è pendente il giudizio di secondo grado).
Notificava, altresì, l'avviso di accertamento n. T7J013I01979/2019 per l'anno di imposta 2014 ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/73, oggetto del presente giudizio, con il quale veniva rideterminato l'imponibile dichiarato ed accertava una maggiore imposta sostitutiva, oltre a sanzioni ed interessi.
L'avviso di accertamento n. T7J013I01979/2019 per l'anno di imposta 2014 è stato impugnato dal contribuente sulla base dei seguenti motivi:
-Infondatezza dell'avviso di accertamento per asserita violazione dell'art. 2, commi da 29 a 34, del D.L. n.
138 del 2011, in materia di affrancamento dei valori delle partecipazioni finanziarie risultanti al 31 dicembre
2011.
-In subordine: inapplicabilità delle sanzioni per presunto difetto in capo al ricorrente dell'elemento soggettivo minimo del dolo o della colpa richiesto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 472/1997.
-In ulteriore subordine: illegittimità dell'avviso di accertamento nella parte in cui viene irrogata la sanzione in misura superiore al minimo edittale.
Con nota depositata in data 22/09/2022 si dava comunicazione del decesso del Sig. Nominativo_1 , con successiva Ordinanza collegiale n. 393/2/2022 era dichiarata l'interruzione del processo che riprendeva il
03/04/2023 in capo agli eredi, Sig.ra Resistente_1 e Sig.ra Resistente_2, che depositavano, altresì, una memoria illustrativa.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Alessandria con sentenza n. 266/02/2023, depositata il 23/10/2023, accoglieva il ricorso disponendo la compensazione delle spese. Nello specifico, il Collegio di primo grado ha statuito quanto segue.
alle annualità 2011 e 2012, la ragione del contendere oggi riproposta riguarda l'omesso affrancamento della totalità delle partecipazioni detenute e la ricaduta che ciò può comportare in merito all' inapplicabilità degli effetti del regime opzionale previsto dall'art. 2 del D.L. n. 138 del 2011, anche se l'opzione è stata esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Il punto di partenza è pertanto l'art. 2 c. 29 e 30 del D.L. n. 138/2011 da cui discende, come già osservato nella citata decisione di questa Corte (in allora Commissione) che:
-il comma 29, ha individuato la portata del regime opzionale, ossia, la possibilità di utilizzare, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalle partecipazioni di cui all'art. 67, co. l, lett. da c bis a c-quinquies (partecipazioni non qualificate, come quelle alle quali si riferisce l'avviso di accertamento), il valore delle stesse alla data del 31.12.2011;
-nel comma 29, sono state previste talune condizioni necessarie per l'efficace esercizio dell'opzione, ma tali condizioni di efficacia sono state tassativamente individuate solo in quelle espressamente definite tali dallo stesso legislatore, indicate alle lettere a) e b) del predetto comma 29 e, in particolare:- o che l'opzione venga effettuata anche per le plusvalenze, le minusvalenze ed i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimenti collettivo di risparmio anche esteri;
- o che, in caso di plusvalenze, venga versata la relativa imposta sostitutiva nella misura del 12,50%;
-il comma 30, ha previsto: -o come dovesse essere esercitata l'opzione per affrancamento delle partecipazioni
(non qualificate) individuate al precedente comma 29, ossia, mediante l'indicazione dell'opzione in sede di dichiarazione;
-o gli effetti dell'esercizio dell'opzione, stabilendo che la stessa "si estenda a tutte le partecipazioni".
Questa in sintesi la lettura delle norme che disciplinano l'opzione per l'affrancamento delle partecipazioni.
Per cui, una volta esercitata l'opzione, questa si applica automaticamente a tutte le partecipazioni detenute, cosìcchè il contribuente non può più "tornare indietro" neppure in caso di errore circa l'ammontare delle partecipazioni alle quali applicare il relativo regime e, quindi, circa i complessivi benefici derivanti dall'opzione stessa. Invero in applicazione dell'art. 2 co. 30 del citato decreto,considerando l'estensione dell'opzione a tutte le partecipazioni detenute come un effetto naturale del regime prescelto dalla mancata inclusione della plusvalenza relativa ad una delle partecipazioni detenute dal contribuente nella base imponibile su cui liquidare l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento, sarebbe potuta conseguire non già l'inefficacia complessiva dell'opzione — ma solo la diversa quantificazione della base imponibile medesima e l'eventuale recupero della maggior imposta.
Pertanto, attesa l'interpretazione della normativa suddetta, essa disciplina non solo le condizioni di efficacia, ma anche gli effetti dell'opzione prevedendo che questa, una volta esercitata, determini l'inclusione nella base imponibile dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze e delle minusvalenze relative a tutte le partecipazioni>.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria propone appello deducendo i seguenti motivi:
Premessa sulle sanzioni.
In via preliminare, fermo restando i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado che si esporranno qui di seguito, occorre evidenziare fin da ora che, a seguito del decesso del Sig. Nominativo_1 (avvenuto in data 07/06/2020), le sanzioni fiscali irrogate al predetto Contribuente non si trasmettono agli eredi, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 472/1997. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 29 e 30, D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011 sull'obbligo di effettuare un affrancamento totale delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2011. Omessa pronuncia. Erronea valutazione degli atti e dei fatti di causa - insufficienza della motivazione.
La sentenza di primo grado risulta in palese contrasto con la normativa applicabile alla fattispecie in esame, atteso che, diversamente da quanto pare sostenuto dai Giudici di primo grado, l'obbligo di effettuare da parte del Contribuente (e non in via automatica) un affrancamento totale delle attività finanziarie detenute si evince sia dalla ratio, sia dalla lettera della normativa in materia, sia dal complesso della regolamentazione applicabile, così come correttamente interpretata e richiamata sia dai documenti di prassi, sia dalle istruzioni relative alla dichiarazione (art. 2, commi 29 e 30, D. L. n. 138/2011; art. 1, comma 3, lett. a del decreto ministeriale del 13/12/2011; circolare n. 11/E del 28/03/2012, nonché istruzioni per la compilazione del quadro
RT del modello UNICO persone fisiche 2012).
Sono, quindi, errate le argomentazioni della Corte di Giustizia Tributaria di Alessandria
che sostiene la correttezza dell'operato del ricorrente asseritamente desumibile sulla base della normativa di riferimento, e cioè dall'art. 2 c. 29 e 30 D. L. 138/11.
a. La ratio della normativa.
Con il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, i commi da 29 a 34, del citato art. 2 D.L. n. 138/2011, hanno previsto per i contribuenti la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto, ovvero il valore già affrancato alla data del 1° luglio 1998 (articolo
14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 461 del 1997) dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti posseduti alla data del 31 dicembre
2011 al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Per quanto rileva maggiormente nella controversia in esame, alla luce di tale normativa transitoria il
Contribuente poteva scegliere liberamente di affrancare il costo od il valore anche degli strumenti finanziari posseduti alla data del 31 dicembre 2011 per partecipazioni c.d. non qualificate, applicando una imposta sostitutiva del 12,5% su eventuali plusvalenze realizzate a tale data.
Si trattava, cioè, di una opzione facoltativa che il privato appunto poteva esercitare, al fine di evitare che la nuova aliquota (che era aumentata fino al 20%) potesse incidere sui redditi maturati antecedentemente alla data di entrata in vigore della nuova normativa.
In particolare, la previsione di tale imposta sostitutiva e della disciplina transitoria sull'affrancamento era dovuta anche ad una ragione di fondo, ovvero alla necessità sia di evitare operazioni elusive (cessioni di comodo delle partecipazioni non qualificate effettuate con la precedente aliquota) in vista della variazione dell'aliquota differita al 1° gennaio 2012, sia di ridurre per i Contribuenti gli effetti negativi dell'incremento dell'aliquota. In sintesi, l'affrancamento del valore delle partecipazioni non qualificate alla data del 31/12/2011 ha permesso ai privati di effettuare una specie di “vendita figurativa” (ovvero non una cessione effettiva ma una mera rideterminazione del valore), ottenendo il riconoscimento del nuovo costo dal punto di vista fiscale tramite il versamento di una imposta sostitutiva del 12,5%. In tale maniera, consentendo di avvalersi della stessa aliquota precedente alla riforma (appunto il 12,5%), si è assicurato un trattamento tributario analogo a quello che sarebbe stato applicato in caso di cessioni effettive entro il 2011.
Tale procedura era quindi prevista in maniera facoltativa, sulla base delle valutazioni di convenienza personali proprie di ogni soggetto, ma, comunque, l'esercizio di tale opzione era subordinato a precisi adempimenti sia formali, sia sostanziali, dovendo obbligatoriamente riguardare tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti, ex art. 2, c. 30, D. L. n. 138/2011. b. Il tenore letterale della normativa. Il mancato rispetto delle condizioni necessarie ai fini di una valida opzione.
Ma vi è di più, atteso che non solo la ragione di fondo, ma lo stesso tenore letterale della normativa applicabile al caso di specie è inconciliabile con la statuizione della sentenza di primo grado.
Sul punto i Giudici hanno accolto le argomentazioni di controparte secondo cui l'opzione per l'affrancamento dei valori delle partecipazioni finanziarie non qualificate poteva essere esercitata anche in maniera parziale, stante l'estensione “automatica” degli effetti della procedura a tutte le attività finanziarie possedute dal
Contribuente alla data del 31 dicembre 2011.
In senso contrario a tale impostazione, si evidenzia anche in questo grado di giudizio quanto segue.
• La disposizione di cui al comma 30 dell'art. 2 del D.L. 138/2011 rappresenta esclusivamente una specificazione degli obblighi per l'esercizio di una valida opzione per l'affrancamento, ovvero la necessità che la stessa riguardi necessariamente tutte le attività finanziarie della parte, comprese le quote o azioni di organismo collettivo italiani ed esteri.
Sia nella circolare n. 11/E del 28/03/2012, sia nelle istruzioni per la compilazione del quadro RT del modello
UNICO persone fisiche 2012 si sottolinea che, sulla base della normativa vigente, non è ammesso l'affrancamento parziale rispetto alle attività finanziarie detenute in regime dichiarativo al 31 dicembre 2011.
Il predetto comma 29 del predetto art. 2 prevede, infatti, alle lettere a) e b) che l'opzione venga effettuata anche per le plusvalenze, le minusvalenze ed i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo di risparmio anche esteri e che, in caso di plusvalenze, venga versata la relativa imposta sostitutiva nella misura del 12,50%.
Tuttavia, tale comma non specifica in nessun punto che sia possibile effettuare un affrancamento parziale.
Con l'esercizio dell'opzione in esame, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 29 e 30, infatti, il
Contribuente esprimeva in primo luogo la volontà di quantificare tutte le plusvalenze e tutte le minusvalenze esistenti alla data del 31 dicembre 2011 ed in secondo luogo sulla base di questa quantificazione versava l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze oppure quantificava le minusvalenze da riportare in deduzione nelle annualità successive (lett. b del comma 29). Pare, quindi, evidente che non fosse configurabile un'applicazione automatica ex lege a tutte le attività della parte, proprio perché l'omesso affrancamento del valore di alcune attività finanziarie determinava una minore imposta sostitutiva da versare ovvero una maggiore minusvalenza.
• Pare quindi del tutto in contrasto con la normativa vigente l'affermazione della Corte di Giustizia Tributaria di Alessandria che l'esercizio di una opzione come quella in esame (ovvero di una scelta liberamente effettuabile da parte del Contribuente) per un determinato beneficio fiscale possa avere un effetto
“automatico” a tutte le attività finanziarie detenute dalla parte, dato che tale automatismo non è previsto espressamente dalle disposizioni in esame.
Al di là della considerazione che un tale effetto pare inconciliabile con l'obbligo di quantificare un'imposta sostitutiva ovvero eventuali minusvalenze, infatti, pare importante evidenziare che la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato che i benefici fiscali sono naturalmente subordinati al rispetto di tutte le condizioni previste dalla specifica disciplina.
Infatti, come sottolineato dalla Suprema Corte rappresenta caposaldo dell'ordinamento tributario il principio secondo cui le norme, che d'imposizione, sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale. Ed è la centralità stessa del criterio nel sistema dell'imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l'imposizione deve mirare in ottemperanza ai principi di cui agli artt. 23, 53 e 81 Cost., (cfr. C. cost. 10/2015), a rendere ineludibile la sua osservanza>(Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 03-06-2015, n. 11373).
Ne consegue che legittimamente l'Ufficio Controlli ha ritenuto che il Contribuente non potesse usufruire degli effetti dell'affrancamento delle minusvalenze, in considerazione del fatto che detto affrancamento, riguardando due partecipazioni non qualificate su tre possedute alla data del 31/12/2011, è da ritenersi parziale ed in contrasto con la disciplina applicabile. Peraltro, tale disciplina non statuisce affatto né l'obbligo dell'Ufficio di rideterminare, al posto del Contribuente, l'imposta sostitutiva con riferimento a tutte le partecipazioni detenute, né la possibilità per il Contribuente di sanare il difetto dell'operazione effettuata con successive dichiarazioni integrative
(come invece sostenuto dalla parte in primo grado).
Di conseguenza sono del tutto inconferenti le considerazioni espresse dal Collegio di primo grado, secondo cui un affrancamento parziale delle attività finanziarie non avrebbe effetti preclusivi per la fruizione del predetto beneficio fiscale, in quanto una tale opzione determinerebbe comunque l'inclusione nella base imponibile dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze e delle minusvalenze relative a tutte le partecipazioni.
I Giudici di primo grado hanno, pertanto, valutato in modo erroneo gli atti ed i fatti di causa addotti in giudizio, atteso che, con una motivazione insufficiente hanno disatteso le argomentazioni della Direzione Provinciale sulla legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado e conseguente all'affrancamento parziale effettuato nell'a.i. 2011 con effetti ulteriori sui successivi periodi di imposta, ovvero anche per l'annualità 2014 su cui verte la presente controversia.
Controdeducono le parti appellate per la conferma della sentenza di primo grado, in particolare osservano come solo a seguito dell'invito a chiarimenti, il contribuente si avvedeva della circostanza che, per un mero errore materiale, in sede esercizio dell'opzione, aveva dimenticato di includere nella determinazione dell'importo oggetto di affrancamento anche le plusvalenze maturate con riguardo alla partecipazione detenuta nella società Società 6 e C. s.a.s. e, al fine di emendare il proprio errore, procedeva immediatamente, in data 28.11.2016, alla trasmissione delle dichiarazioni integrative (per gli anni d'imposta 2011, 2012, 2013 e 2014), ivi indicando il (minor) corretto importo delle minusvalenze derivanti dall'affrancamento anche di tale ultima partecipazione, pari a euro 6.248.654,00 (cfr. all. sub doc. 4 fascicolo primo grado, rigo RT50).
Tuttavia, anche a seguito della presentazione delle dichiarazioni integrative, nessuna imposta sostitutiva risultava dovuta sia per l'annualità 2011 che per le successive annualità 2012 - 2014, posto che la plusvalenza derivante dall'affrancamento della partecipazione detenuta nella Società 6 e C. s.a.s., pari a euro 6.651,43, era ampiamente compensata dall'eccedenza delle minusvalenze già dichiarate che, invero, subivano soltanto una marginalissima riduzione (pari allo 0,97%).
Evidenziano che gli ulteriori avvisi di accertamento emessi per le annualità 2011, 2012 e, da ultimo, 2013
(che si basano sulle stesse motivazioni dell'Avviso 2014 quì controverso) sono stati dichiarati interamente illegittimi per mezzo delle sentenze emesse con riferimento alle annualità 2011 e 2012, dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Alessandria sentenza nn. 38/3/2019 del 25.02.2019 successivamente confermata da Codesta Corte (allora Commissione Tributaria Regionale del Piemonte), con sentenza n. 937 del 2021, depositata in data 15.11.2021; con riferimento all'anno d'imposta 2013, dalla Corte di Giustizia di Primo grado di Alessandria con la sentenza n. 365/02/222 depositata in data 14.12.2022, sentenza successivamente confermata da codesta Corte di Giustizia Tributaria con sentenza n. 142/2025, depositata il 18.02.2025. Tutte le summenzionate pronunce hanno interamente accolto le difese del contribuente circa l'illegittimità dell'accertamento dell'Ufficio, con ampia ed esaustiva motivazione, immune da vizi e censura.
Al''udienza pubblica di trattazione con modalità da remoto per parte appellata, le parti confermano le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve respingersi..
In seguito all'introduzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, d.l. n. 138/2011, di un'aliquota unica del 20% per imposta sostitutiva e ritenute sui proventi di cui all'articolo 44 del DPR n. 917/86 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, il legislatore ha previsto un apposito regime transitorio.
Tale regime aveva la chiara intenzione di non penalizzare i contribuenti, applicando una percentuale di tassazione maggiore rispetto alla precedente per quei redditi che, seppure ancora non percepiti, erano di fatto già in precedenza maturati.
Si pensi ad una partecipazione societaria il cui valore era già in passato aumentato e che, alla luce della nuova normativa, quando monetizzata, avrebbe scontato un'imposizione fiscale maggiore.
Al fine di ricondurre ad equità il sistema, pertanto, con i commi 29 e 30 del medesimo articolo 2, il legislatore ha previsto un regime fiscale transitorio e opzionale. Ma, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, non si tratta di un regime di favore, o meglio, di un'agevolazione (la cui disciplina, pertanto, sarebbe di stretta interpretazione): si tratta, invece, molto più semplicemente, di un regime transitorio rimesso ad una libera scelta del contribuente, necessario per ricondurre ad equità il sistema.
Fatte tali premesse circa la chiave di lettura della disciplina, giova ricordare che, a mente del comma 29:
“agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi…in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies, del citato testo unico, a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli
5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461”. Il testo normativo è chiarissimo nell'indicare le due condizioni per la determinazione di plusvalenze e minusvalenze secondo il valore di mercato al 31.12.2011:
1) Che l'opzione si estenda ad una determinata tipologia di plusvalenze, minusvalenze e proventi (condizione che, nella fattispecie, non ricorre);
2) Che provveda al versamento dell'imposta sostitutiva come determinata.
Ora, come si può notare, nell'individuazione delle condizioni per la peculiare modalità dl determinazione del valore delle plusvalenze/minusvalenze, non vi è menzione dell'onnicomprensività dell'opzione. Non è previsto, cioè, che l'indicazione dell'opzione riguardi tutte le partecipazioni del soggetto.
E ciò, infatti, appare coerente con il successivo comma 30, secondo cui:
“Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, l'opzione di cui alla lettera a) del comma 29 è esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti;
l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e può essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente”.
Come emerge dalla lettura del testo normativo, l'opzione si estende a tutti i titoli o strumenti detenuti: a parere del Collegio ciò riguarda gli effetti dell'opzione che si estendono automaticamente ad ogni titolo, non i requisiti della stessa.
Se è vero, infatti, che, come rilevato dall'Ufficio, la mancata indicazione della partecipazione impedisce, per quella l'applicazione del regime transitorio, è altrettanto vero che ciò non è motivo di decadenza o, visto sotto altro profilo, di diniego di accesso al regime transitorio. E', invece, un problema concreto di accertamento e rettifica da parte dell'Ufficio in presenza di dichiarazione parziale o infedele.
Sotto questo aspetto l'Ufficio illegittimamente non tiene conto della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente in data 26.11.2016, contrariamente a quanto sostenuto nell'Appello, che l'esercizio dell'opzione non è elemento in sé modificabile per il tramite di una dichiarazione integrativa, non vale nel caso di specie laddove la rettifica era finalizzata a sanare la mancata inclusione della plusvalenza relativa a una partecipazione nella base imponibile rilevante ai fini della liquidazione dell'imposta sostitutiva non considerata in sede di dichiarazione in quanto l'opzione è ormai stata esercitata, con tutti gli effetti (automatici) che dalla stessa derivano anche in termini di tassazione. In tale ipotesi, posto che gli effetti dell'esercizio dell'opzione sono già predeterminati dal legislatore (ivi compresa l'estensione dell'opzione a tutte le partecipazioni),
l'emenda della precedente dichiarazione risulta senz'altro possibile e legittima giacché essa non ha avuto ad oggetto una manifestazione di volontà (qual è, appunto, quella richiesta al contribuente nella scelta del regime opzionale applicabile), ma ha riguardato, all'interno del regime prescelto, la mera quantificazione della base imponibile ai fini della liquidazione di un'imposta il cui presupposto e la cui applicazione erano già determinati per effetto dell'opzione validamente esercitata.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che non sussistano motivi per il diniego del regime opzionale scelto dal contribuente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali
(15%).
P.Q.M.
Respinge l'appello e e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Ufficio alle spese relative a questo grado, che liquida in euro 5.400,00 oltre a rimb. spese, e accessori di legge.