TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/12/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3219/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa UR TT Presidente dott.ssa EL BE RI Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3219 /2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Ariele Zauli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, via V.Bellini
n.49;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Roberta Zucchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Merate, via De Gasperi n.
84;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1. In via preliminare, autorizzare i coniugi e a vivere separati Parte_1 Controparte_1 con obbligo del reciproco rispetto e disporre l'affido condiviso e paritario delle figlie e Persona_1 secondo lo schema e le modalità di ripartizione dei tempi di collocamento presso i Persona_2 genitori già previste nel verbale dell'udienza del 04/11/2025 e riportate più oltre.
2. In via principale, dichiarare con sentenza, anche parziale, la separazione personale dei coniugi e ex art. 151 C.C., autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 reciproco rispetto, con addebito della separazione al comportamento di per essere Controparte_1 venuta meno agli obblighi matrimoniali, come esposto negli atti del ricorrente e meglio precisato e accertato in corso di causa.
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale, che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, previa remissione della causa sul ruolo, verificate le condizioni di procedibilità, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/01/2016 nel Comune di AT tra e Parte_1
, accogliendo le domande di cui ai punti da 4 a 8 compresi. Controparte_1
4. Stabilire che, stante l'addebito della separazione a quest'ultima non ha diritto di ricevere un CP_1 assegno di mantenimento a proprio favore, e, in subordine, stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri o della possibilità di procurarseli per il combinato disposto degli artt. 151 e 156 I c. CC.
5. Disporre l'affido condiviso e paritario delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, con residenza prevalente presso il padre in via Manzoni n. 15 a AT.
6. Disporre, in attuazione del principio di bigenitorialità, precisato che il genitore, in quel momento non collocatario, potrà vedere e chiedere di tenere con sé le bambine tutte le volte che lo vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, che le figlie staranno con il padre o la madre, secondo lo schema seguente, ripetendosi uguale per le settimane successive:
7. Disporre che per le vacanze estive e le principali festività (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania,
Pasqua, Pasquetta) varrà il principio dell'alternanza fra i genitori secondo le seguenti modalità: vacanze estive (dalla fine della scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo), 2 settimane (tra loro anche non consecutive) con ciascun genitore, con l'obbligo di concordare preventivamente tali periodi entro il 31.05 di ciascun anno;
entrambi i genitori avranno, altresì, l'obbligo di comunicare all'altro il luogo ove si recherà in villeggiatura, nonché un recapito telefonico e dovrà altresì garantire al genitore non presente almeno un contatto telefonico giornaliero con le figlie;
vacanze di Natale: su base alternata annuale, la settimana dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alle ore 12.00 del 30.12 con un genitore e la settimana dalle12.00 del 30.12 sino alla fine delle vacanze scolastiche con l'altro, con la precisazione che, alla luce delle abitudini consolidate della coppia, le bambine trascorreranno tutti gli anni la Vigilia di Natale con la madre (dalle ore 11,00 del 24.12 alle ore 11,00 del 25.12) e il giorno di Natale con il padre (dalle ore 11,00 del 25.12 alle ore 11,00 del 26.12); per l'anno 2025 le bambine trascorreranno con la madre la settimana di Natale e con il padre quella di Capodanno e così in via alternata per gli anni a seguire;
vacanze di
Pasqua, altre festività e i giorni di ponti collegati, su base alternata annuale dall'uscita da scuola sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, come segue: 01.11.2025 con la madre (come, peraltro, già stabilito dalle parti); 08.12.2025 col padre;
25.04.2025 con la madre;
le vacanze di Pasqua con il padre;
01.05.2025 col la madre;
02.06.2025 con il padre;
e poi in alternanza per gli anni a seguire.
8. Disporre che corrisponda a , quale contributo al mantenimento delle Parte_1 Controparte_1 figlie minori: - la parte di AUU (Assegno Unico Universale) spettante al signor ramite bonifico Pt_1 diretto da parte dell'INPS alla signora e per cui si impegna a dare il consenso e CP_1 Pt_1
l'autorizzazione necessaria;
- il 50% delle spese straordinarie come definite dalle Disposizioni Concernenti le Spese Straordinarie per i Figli del Tribunale di Monza e dalle Linee guida condivise concernenti le spese per i figli del Tribunale di Monza, mentre la madre ne sosterrà il restante 50%. Tutte le spese straordinarie di cui sopra, sostenute da uno dei genitori, dovranno essere comunicate immediatamente per iscritto (anche whatsapp e simili) all'altro coniuge e corredate da apposita documentazione giustificativa e rimborsate entro 15 giorni.
9. Assegnare la casa familiare in via Manzoni n. 15 a AT e i relativi arredi al padre , Parte_1 anche in virtù del titolo di proprietà a favore della società agricola e del rapporto contrattuale esistente, che vi vivrà con le figlie e Per_1 Per_2
10. Disporre, in merito ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, che l'autovettura Jeep rimarrà in CP_2 proprietà e uso esclusivo alla Sig.ra che se ne farà in via esclusiva carico per spese e oneri, e che CP_1 ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri o avendo la possibilità di procurarseli.
11. Disporre che i coniugi mantengano un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
inoltre, che tutelino la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza delle figlie. Infine, disporre che i coniugi sono obbligati a far mantenere buoni i rapporti tra le figlie ed i nonni paterni e materni, nonché con gli zii e i cugini.
12. Disporre ogni formalità utile per l'annotazione e trascrizione della sentenza nei confronti dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT. 13. In ogni caso, con vittoria di compensi, spese e oneri di legge per il presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
In via istruttoria, come già esposti nel ricorso e nelle due successive memorie, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova con i testimoni più oltre indicati, nonché si chiede ammettersi interrogatorio formale della signora CP_1
1) Vero che la signora aveva una relazione extraconiugale con il signor nel 2024. Controparte_1 Persona_3
2) Vero che il signor scoprì la relazione extraconiugale della moglie a ottobre 2024. Parte_1
3) Vero che la relazione extraconiugale di venne dalla stessa tenuta nascosta al marito per almeno Controparte_1 Pt_1
10 mesi.
4) Vero che intratteneva la sua relazione intima con il signor almeno da gennaio 2024 fino ad CP_1 Persona_3 ottobre 2024, incontrandosi di nascosto in luoghi appartati, ad esempio i parcheggi vuoti, e mentendo al marito su Pt_1 dove andava o sul perché ritardava a rientrare a casa.
5) Vero che continuava ad avere rapporti intimi con e comportamenti amorevoli con lo stesso per CP_1 Pt_1 Pt_1 tutti i dieci in mesi, in cui intratteneva la relazione extraconiugale con il signor Per_3
6) Vero che la signora riceveva da messaggi whatsapp amorosi e sessualmente espliciti a ottobre CP_1 Persona_3
2024.
7) Vero che tra l'8 e il 10 gennaio 2025 la signora e il signor si mostravano insieme in pubblico, si CP_1 Per_3 scambiavano effusioni e baci, e quindi trascorrevano la sera dell'8 gennaio fino a mezzanotte e la notte del 10 gennaio nella casa di in via Manzoni n. 1 a AT. CP_1
8) Vero che il signor dopo aver scoperto a ottobre 2024 che la moglie lo tradiva, veniva sopraffatto da profonda Pt_1 amarezza e sfiducia nei confronti di e, infine, cadeva in uno stato di frustrazione e grande tristezza al vedere rovinata CP_1 la loro relazione matrimoniale per una relazione extraconiugale che non intendeva né interrompere né rinnegare. CP_1
9) Vero che e sono solite trascorrere molto del loro tempo libero con gli zii e i nonni paterni, che Per_1 Persona_2 sono i loro vicini di casa nel complesso immobiliare della società agricola a AT via Manzoni n.15, e condividere i giochi
e gli spazi esterni con i loro cugini più o meno loro coetanei, come e Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
10) Vero che i coniugi e si mostravano durante il 2023 e fino ad ottobre 2024 uniti come coppia, svolgendo Pt_1 CP_1 uscite insieme, facendosi regali e scambiandosi effusioni.
11) Vero che durante il 2023 e fino ad ottobre 2024 mostrava amore nei confronti della moglie e serenità Parte_1
o felicità quando era insieme a lei.
12) Vero che e hanno convissuto circa un anno e mezzo prima di sposarsi, e, per gli ultimi mesi, nella casa Pt_1 CP_1 dove sono rimasti anche dopo il matrimonio.
13) Vero che nel periodo di convivenza prima del matrimonio il signor lavorava anche nel ristornate e anche nei Pt_1 weekend.
14) Vero che nel 2023/2024 il signor smetteva di lavorare nel ristorante e aveva libero i weekend da dedicare Pt_1 alla famiglia. 15) Vero che l'appartamento sovrastante quello familiare di era da questi ultimi utilizzato come CP_3 magazzino o ripostiglio, oltre ad esservi una lavatrice e una asciugatrice.
16) Vero che la decisione di destinare alla famiglia di l'appartamento soprastante quello di Persona_8 Pt_2 venne presa di comune accordo e attuata solo dopo che aveva deciso di andarsene.
[...] CP_1
17) Vero che gli arredi della casa di vennero scelti e acquistati da detti coniugi nel negozio CasaTua presso CP_3 il Centro Commerciale Globo prima del matrimonio.
18) Vero che nel 2023 e fino ad ottobre 2024 i coniugi erano sempre affiatati e complici, condividendo CP_3 esperienze sociali e amicizie e facendo anche tutti e quattro gite insieme nei weekend.
19) Vero che i coniugi e festeggiarono insieme l'anniversario di matrimonio del 2024, nonché i compleanni CP_1 Pt_1 di (12/04/2024) e (11/12/2023), ed anche il Ferragosto 2024 ed erano uniti e affettuosi tra loro. Per_2 Per_1
20) Vero che nel 2023 e nel 2024 la signora frequentava sempre più spesso il signor e che i loro incontri in CP_1 Per_3 negozi, bar, parchi e parcheggi erano sempre definitivi casuali e fortuiti da alle richieste di chiarimenti da parte di CP_1
Pt_1
21) Vero che incontrò il signor “per puro caso” a sua detta, tra migliaia di persone al concerto di CP_1 Per_3 [...] allo stadio di San Siro il 30 giugno 2024 e che all'epoca era già in atto la relazione tra i due. Per_9
22) Vero che il signor confidava le proprie preoccupazioni sulle voci relative al tradimento di nell'aprile Pt_1 CP_1
2024 e veniva rassicurato sull'impossibilità che lo tradisse CP_1
23) Vero che da agosto 2022 portava la suocera al Centro Diurno e tutte le sere la riaccompagnava a casa. Pt_1 CP_4
24) Vero che e andarono insieme a parlare con le maestre di dopo che la bambina era tornata a Pt_1 CP_1 Per_2 casa da scuola con il giubbotto tagliato.
25) Vero che e si sono sempre confrontati per il bene delle figlie, parlando delle loro necessità, esigenze e Pt_1 CP_1 bisogni, sia negli anni precedenti che dopo la separazione.
26) Vero che e hanno trascorso le vacanze estive del 2024 insieme alle figlie. Pt_1 CP_1
E a prova contraria, sui seguenti capitoli:
27) Vero che la signora e il signor si frequentavano già nel periodo tra ottobre 2022 e giugno 2023, quando CP_1 Per_3 si vedevano dopo aver portato le figlie a yoga tutti i giovedì prima al bar e che poi spesso si appartavano nel parcheggio in auto insieme scambiandosi baci ed effusioni.
28) Vero che la signora e il signor erano sempre insieme anche fuori dall'asilo quando si trovavano per CP_1 Per_3 ritirare le rispettive figlie e poi si recavano al parco insieme già nell'anno scolastico 2022/2023 e poi nel 2023/2024.
29) Vero che la società aveva negli anni 2022, 2023 e 2024 debiti finanziari e bancari Controparte_5 che impedivano la distribuzione degli utili ai soci, in quanto obbligati in solido a ripianare i debiti sociali.
30) Vero che la società nel 2024 aveva un utile di circa 65.000,00 €, che sono stati Controparte_5 investiti nella società per ripianare i debiti finanziari e bancari.
Sui capitoli che precedono si indicano quali testimoni:
residente a [...]; Testimone_1 residente a [...]; Testimone_2
res. Via dell'Artigianato snc a Testimone_3
Bernareggio;
res. Via IF n. 1 a AT (sui capitoli da 1 a 7); Testimone_4
res. Via dell'Artigianato snc a Bernareggio;
Controparte_6
res. Via Manzoni n. 15 a AT;
Controparte_7
res. Via Manzoni n. 15 a AT;
Persona_8 res. Via Manzoni n. 15 a AT;
Testimone_5
, domiciliato in via B. Ramazzini n. 3 a Milano (sul capitolo 7) Tes_6
, domiciliato in via B. Ramazzini n. 3 a Milano (sul cap. 7). Testimone_7
, residente a [...] Controparte_8
, residente a [...]. Controparte_9 ott.ss , con studio in Brugherio via Caduti del Lavoro 16 (solo sui CP_10 Per_10 capitoli 29 e 30)
Si ribadisce l'opposizione alle istanze di esibizione e alle indagini di Polizia Tributaria, in quanto palesemente esplorative, superflue e miranti a fuorviare e screditare l'immagine e l'attività della società Controparte_5
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da in quanto irrilevanti i capitoli 1, 2, 3 e 4; CP_1 generici i capitoli 1, 2, 3, 4, 7 e 8; valutativi i capitoli 5 e 6. Nel denegato caso di ammissione dei detti capitoli, si chiede
l'ammissione a prova contraria con i testi sopra indicati.
Per parte resistente:
Nel merito
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1 collocamento in via paritaria e alternata presso ciascun genitore, sulla base del seguente calendario:
- a week end alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina;
- nella settimana successiva al week end di competenza materna, le bambine staranno con il padre dal lunedì pomeriggio, quando avrà cura di andarle a prendere a scuola, al mercoledì mattina, quando provvederà ad accompagnarle a scuola;
- nella settimana successiva al week end di competenza paterna, le bambine staranno con il padre dal mercoledì pomeriggio, quando avrà cura di andarle a prendere a scuola, fino al venerdì mattina, quando provvederà ad accompagnarle a scuola;
- durante le vacanze estive (dalla fine della scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo): 2 settimane
(tra loro anche non consecutive) con ciascun genitore, con l'obbligo di concordare preventivamente tali periodi entro il 31.05 di ciascun anno;
entrambi i genitori avranno, altresì, l'obbligo di comunicare all'altro il luogo ove si recherà in villeggiatura, nonché un recapito telefonico e dovrà altresì garantire al genitore non presente almeno un contatto telefonico giornaliero con le figlie;
- durante le vacanze di Natale: su base alternata annuale, la settimana dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alle ore 12.00 del 30.12 con un genitore e la settimana dalle 12.00 del 30.12 sino alla fine delle vacanze scolastiche con l'altro, con la precisazione che, alla luce delle abitudini consolidate della coppia, le bambine trascorreranno tutti gli anni la Vigilia di Natale con la madre (dalle ore 11,00 del 24.12 alle ore
11,00 del 25.12) e il giorno di Natale con il padre (dalle ore 11,00 del 25.12 alle ore 11,00 del 26.12); per l'anno 2025 le bambine trascorreranno con la madre la settimana di Natale e con il padre quella di
Capodanno e così in via alternata per gli anni a seguire;
- durante le vacanze di Pasqua, altre festività e i giorni di ponti collegati: su base alternata annuale dall'uscita da scuola sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, come segue:
o 01.11.2025 con la madre (come, peraltro, già avvenuto);
o 08.12.2025 col padre;
o 25.04.2025 con la madre;
o le vacanze di Pasqua con il padre;
o 01.05.2025 col la madre;
o 02.06.2025 con il padre;
e poi in alternanza per gli anni a seguire;
3.disporre che la residenza delle figlie minori venga stabilita presso l'abitazione materna, attualmente sita in AT (MB), via Manzoni n.1;
4.disporre l'assegnazione della casa familiare al Sig. Pt_1
5.disporre che il Sig. corrisponda alla Sig.ra in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1 mese, l'importo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori a far tempo dalla domanda formulata dalla resistente costituendosi in giudizio;
6.disporre che il Sig. orrisponda alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, il 50% delle Pt_1 CP_1 spese straordinarie specificate nel Protocollo del 07.05.2018 in uso presso il Tribunale di Monza, al quale si le parti dovranno attendersi anche con riferimento alle modalità di documentazione della spesa, di richiesta e prestazione del consenso, di rimborso e di modalità di adempimento, oltre al 50% dei costi della mensa;
7. disporre che l'assegno unico venga attribuito nella misura del 100% alla madre, come già avviene;
8. rigettare la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente;
9. rigettare la richiesta del ricorrente di divieto temporaneo della convivenza della Sig.ra con il CP_1 nuovo compagno in presenza delle figlie;
10. disporre che le deduzioni per le figlie a carico spettino nella misura del 50% a ciascun genitore;
11. disporre che le detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie beneficino entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i genitori nella quota anzidetta. Nel caso in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta da uno solo dei genitori (senza rimborso da parte dell'altro, come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo), disporre che le detrazioni della suddetta spesa saranno effettuate, nella misura del 100%, dalla sola parte che effettivamente l'ha sostenuta;
12. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT di disporre le annotazioni di legge;
13. emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia;
14.all'esito del giudizio di separazione, dopo aver pronunciato la relativa sentenza e previa remissione della causa sul ruolo, verificato il maturare dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio, disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra e dal Sig. CP_1 Pt_1 trascritto nei registri di stato civile del Comune di AT al numero 1, parte II, serie A, anno 2016, accogliendo le domande di cui alle condizioni specificate ai punti da 2) a 13) che precedono;
15.per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di procedere all'annotazione ed alla trascrizione nei Pubblici Registri dell'emananda sentenza nonché alle ulteriori incombenze di legge.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
In via istruttoria
• Prova diretta: interrogatorio formale e prove per testi
La resistente insiste affinché venga disposto l'interrogatorio formale del resistente, nonché la prova per testi sui seguenti capitoli di prova, domandando, sin da ora, al Tribunale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui lo stesso decidesse di non ammettere i capitoli di prova articolati, che, in sede di ordinanza, indichi se i capitoli non vengono ammessi perché pacifici o documentalmente provati:
1) Vero che la casa coniugale è stata arredata con beni scelti dal padre del Sig. Pt_1
2) Vero che quando venivano organizzate le cene con amici a casa della famiglia il Sig. CP_3 ormiva sul divano? Pt_1
3) Vero che la porta di ingresso della casa coniugale della famiglia doveva rimanere CP_3 aperta?
4) Vero che all'appartamento della famiglia avevano libero accesso tutti i familiari del CP_3
Sig. Pt_1
5) Vero che dal 2023 la coppia era in crisi? Pt_1 CP_1
6) Vero che durante il matrimonio è sempre stata la Sig.ra ad occuparsi di accompagnare le figlie CP_1 ai compleanni delle amiche? 7) Vero che durante il matrimonio quando le bambine erano malate era normalmente la Sig.ra a CP_1 restare a casa dal lavoro per occuparsi delle stesse?
8) Vero che durante il matrimonio era sempre la Sig.ra a partecipare ai colloqui a scuola con le CP_1 maestre?
Prova contraria
Si contestano i capitoli di prova formulati da parte ricorrente per le seguenti ragioni: cap.1: è inammissibile in quanto relativo a circostanza non contestata;
cap.2: è inammissibile in quanto generico e valutativo;
cap.3: è inammissibile perché generico;
cap.4: è inammissibile perché generico e valutativo;
cap.5-6: sono inammissibili perché valutativi nonché relativi a circostanze non demandabili al teste;
cap.7: è inammissibile perché valutativo oltre che relativo a circostanza successive alla cessazione della convivenza ed alla formalizzazione, da parte del Sig. della volontà di separarsi mediante l'invio Pt_1 della missiva del 16.10.2024 (doc.17 di parte ricorrente); cap.8: è inammissibile perché generico, valutativo e relativo a circostanze non demandabili al teste;
cap.9: è inammissibile in quanto irrilevante ai fini del decidere;
cap.10-11: soni inammissibili in quanto valutativi, generici e relativi a circostanze non demandabili al teste;
cap.12: è inammissibile in quanto irrilevante ai fini del decidere;
cap.13: è inammissibile in quanto relativo a circostanza non contestata;
cap.14: è inammissibile in quanto valutativo “aveva libero i week end da dedicare alla famiglia”; cap.15: è inammissibile in quanto relativo a circostanza non contestata;
cap.16: è inammissibile perché generico, valutativo e relativo a circostanza non demandabili al teste
(“decisione…presa di comune accordo”); cap.17-18-19-20-21-22: sono inammissibili in quanto generici e valutativi;
cap.23: è inammissibile in quanto irrilevante ai fini del decidere;
cap.24: è inammissibile in quanto generico e relativo a circostanza non demandabile al teste;
cap.25: è inammissibile perché generico e valutativo;
cap.26: è inammissibile in quanto irrilevante ai fini del decidere.
Si chiede, in ogni caso, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi, con interrogatorio formale e con i testi già indicati per la prova diretta e di seguito re-indicati:
Sig. residente in [...]; Persona_3
Maestra presso IC Montessori di AT;
Tes_8 presso scuola infanzia San Giuseppe di AT;
Persona_11 residente in [...]; Tes_9 residente in [...]. Testimone_10
-Ordine di esibizione e indagini di Polizia Tributaria
a) Ordinare al Sig. l'esibizione in giudizio di: Parte_1
1) copia dell'estratto conto acceso presso da gennaio 2025 nonché di ogni altro eventuale CP_11 rapporto finanziario e/o bancario in essere, in via esclusiva e/o cointestato, con il suddetto istituto di credito, e, in caso contrario, si chiede a codesta Autorità adita di emettere ordinanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti di CP_11
2) copia di ogni documento (contratto di locazione, contratto di comodato d'uso, etc.) relativo all'immobile sito in Brugherio, via Confalonieri n.44 di proprietà del Sig. Pt_1
b) ordinare a e a l'esibizione in giudizio di copia degli Controparte_5 CP_12 statuti societari e dei bilanci di esercizio di entrambe le società degli ultimi tre anni;
c) disporre indagini di polizia tributaria allo scopo di accertare l'effettiva capacità di reddito del sig.
[...]
Pt_1
d) acquisire documentazione sui redditi, patrimonio, capitali, investimenti, beni mobili, depositi finanziari, conti correnti, fondi di investimento, titoli di credito, acquisti e vendite di beni immobili, mobili registrati e partecipazioni societarie, movimentazioni intervenute sui conti correnti bancari, depositi, titoli, certificato di deposito, cassette di sicurezza a qualunque titolo posseduti e quant'altro riconducibile al sig.
d alle società allo stesso collegate ed il presumibile valore di detti beni;
Pt_1
e) disporre, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., l'acquisizione alla centrale rischi della Banca
d'Italia sulla posizione del sig. Pt_1
f) disporre l'acquisizione presso tutte le banche interessate come risulteranno anche dall'informativa della centrale rischi e/o come verranno individuate tramite le sopra richieste indagini di polizia tributaria, di tutti gli estratti di conto corrente o deposito titoli o certificati di depositi e quant'altro riconducibili al signor comprese le società di cui lo stesso è proprietario, anche pro quota;
Pt_1
g) disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., l'assunzione di informazioni presso l'Istituto
Italiano Cambi in ordine alla posizione del sig. Pt_1
h) richiedere informazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., all'Anagrafe dei conti di Deposito così come istituita con D.M. 269/2000. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 16.1.2016 a AT Parte_1 Controparte_1
(MB);
- Dall'unione sono nate (21.4.2017) e (11.12.2019); Per_2 Per_1
- con ricorso depositato il giorno 06/05/2025 hiedeva la separazione ed esponeva Parte_1 che la convivenza era diventata intollerabile per motivi addebitabili alla resistente, posto che nell'ottobre
2024 scopriva una relazione extraconiugale intrattenuta dalla che durava da più di un anno a sua CP_1 insaputa;
evidenziava che a seguito della scoperta la resistente si trasferiva nell'appartamento di sua proprietà, e che alla violazione dell'obbligo di fedeltà era da addurre la causa della separazione;
aggiungeva che la resistente , lavoratrice, aveva adeguati redditi propri ovvero la possibilità di procurarseli, e che pertanto le condizioni economiche non risultavano disequilibrate;
che vi erano state trattative ma non avendo raggiunto un risultato condiviso decideva per l'avvio della fase giudiziale, benché la Pt_1 gestione dele figlie fosse già concordata secondo lo schema di affido condiviso e paritario riportato in atti;
diretto, autonomo e paritario era anche il mantenimento delle figlie, e pertanto chiedeva l'affido condiviso e paritario delle figlie, di corrispondere alla resistente quale contributo al mantenimento delle figli la parte di AUU a lui spettante, nonché il 50% delle spese straordinarie, di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla di pronunciare lo scioglimento del matrimonio all'esito CP_1 del passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale, che abbia pronunciato la separazione,
l'assegnazione delle casa familiare in via Manzoni n.15 di AT ed i relativi arredi a sé e di lasciare l'auto di proprietà e ad uso esclusivo della alla stessa. CP_1
- si costituiva la resistente, la quale esponeva che la crisi coniugale era stata causata dal disinteresse del ricorrente alla vita di coppia, all'ingerenza della famiglia di origine dello stesso. Aggiungeva che la coppia viveva all'interno del complesso condominiale in cui viveva la famiglia del marito, il quale era sempre impegnato al lavoro e che il rapporto già nel 2023 era compromesso, prima dell'instaurarsi della relazione con l'attuale compagno;
chiedeva in via concorde l'affidamento condiviso delle figlie, sebbene non più secondo i tempi inizialmente concordati, concordava sull'assegnazione della casa familiare al marito e nel prospettare la propria situazione reddituale evidenziava di non avere un guadagno avendo aperto la ditta individuale “La C di NI RI nell'aprile 2025 e di vivere principalmente con i soldi del TFR e con la liquidazione parziale della polizza vita, chiedendo, in virtù di una maggiore capacità reddituale del ricorrente, il contributo al mantenimento pari a 600,00 euro (300,00 a figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie;
- a seguito dell'udienza del 4.11.2025, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per tentare di formalizzare un accordo;
il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, rinviava la causa assegnando termine per la formulazione delle conclusioni congiunte o, in caso di mancato accordo, per la proposizione delle proprie istanze;
le parti, non raggiungendo l'accordo, formulavano le proprie conclusioni come sopra riportate;
-con ordinanza successiva all'udienza del 2.12.2025 il Giudice non ammetteva le istanze istruttorie così come formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva al Collegio.
Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio a AT, in data 16.1.2016 (trascritto presso gli atti del Comune di AT anno 2016, numero 1, parte II Serie A). Dall'unione sono nate (21.4.2017) e Per_2 Per_1
(11.12.2019).
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va dunque pronunciata la separazione personale.
Quanto alle domande di addebito svolta dal ricorrente, in punto di diritto il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso ex plurimis, Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008). In tal senso la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ove non venga accertato che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, irrilevante essendo ogni comportamento attuato quando già era maturata una situazione di intollerabilità del vivere comune (Cass. Sent. n. 12130/2001, Cass. Sent. n.
12383/2005, Cass. Ord. n. 11792/2021, Cass. Ord. n. 40795/2021, Cass. Ord. n. 11032 /2024).
Il ricorrente ha dedotto come la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale sia da imputare in via esclusiva a tali comportamenti della resistente, in particolare a causa della relazione extraconiugale intrattenute dalla moglie in costanza di matrimonio;
la resistente afferma l'insorgere della crisi coniugale ad un momento antecedente (2023), a fronte della relazione extraconiugale intrapresa successivamente e scoperta nell'ottobre 2024, lasciando l'abitazione familiare nel dicembre 2024;
In ogni caso, l'allontanamento dalla casa familiare è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (cfr. Cass. Ord. n. 11032/2024).
Infine, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Ord. n. 16691/2020).
Nel caso di specie la ricorrente, sulla quale grava il relativo onere probatorio, non ha fornito né articolato prove volte a dimostrare quale fosse il clima familiare all'epoca dell'instaurarsi della relazione extraconiugale e del successivo allontanamento e se l'agito della resistente sia stato causa dell'improseguibilità della convivenza, ovvero frutto di una previa volontà di separazione.
Per tali ragioni la domanda di addebito formulata in atti non può essere accolta.
Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento di e ai genitori. Per_1 Per_2
Al riguardo, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Né, per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n. 24526 del 02.12.2010 e
16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez. I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” e, peraltro, “l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”. (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010).
Tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve essere confermato l'attuale regime di affidamento condiviso dei figli minori e ai genitori, con collocamento paritario ed Per_1 Per_2 alternato, come richiesto da entrambe le parti e residenza anagrafica presso la casa materna, tenuto conto che la stessa percepirà l'intero AAUU. Non sono, infatti, sopravvenuti elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità in capo alle parti, le quali all'udienza del 4.11.2025 si sono trovate concordi nell'adozione del seguente calendario in merito al collocamento:
La casa coniugale di esclusiva proprietà di viene a lui assegnata, come richiesto anche da Parte_1 parte resistente, la quale afferma di essersi trasferita in un immobile di sua proprietà sito in AT, in via Manzoni n.1.
Quanto al mantenimento dei minori, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). nella dichiarazione PF 2025 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2024 di Parte_1 circa euro 17.472,00 annui lordi. Il ricorrente abita in un immobile a titolo di contratto d'uso per cui non è previsto corrispettivo come documentato in atti sulla base del contratto stipulato tra il e la Pt_1
per cui non vengono allegate ulteriori spese. Controparte_13
Considerato un importo anche minimo per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili), ne deriva che a una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro Pt_1
728,75.
Nella dichiarazione PF 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa 18.867,00 euro annui lordi. Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, ne deriva che a Pt_1 una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 782,83.
Parte resistente nella dichiarazione 730/24 per i redditi 2023 ha esposto redditi complessivi di circa
24.308,00 euro annui lordi. Ha altresì esposto di aver interrotto il precedente rapporto di lavoro, di avere percepito la NASPI a febbraio e marzo 2025 e di avere aperto nell'aprile del 2025 la ditta individuale “La
C di NI RI, non avendo al momento un guadagno da tale attività, sostenendo spese di locazione ed utenze per come documentate. ha altresì dichiarato di percepire integralmente l'assegno unico. CP_1
Il contributo a favore dei figli va determinato in misura proporzionale sia alla capacità reddituale dei genitori che ai bisogni della prole, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass.
Civ., 24 aprile 2007, n. 9915; Cass. Civ., 22 marzo 2005, n. 6197; Cass. 19 marzo 2002, n. 3974; Cass. 8 novembre 1997, n. 11025). Una volta assicurato il rispetto di tali esigenze, peraltro, pur intese in senso ampio (comprensive quindi delle necessità alimentari, abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociali, di adeguata assistenza morale e materiale e financo di predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione).
Alla luce di tali elementi, tenuto conto, da un lato, della capacità reddituale delle parti e del collocamento paritario delle figlie e dall'altro dell'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, pare equo e congruo determinare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di nella misura di 200,00 Parte_1 euro (100,00 euro a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate.
Nulla viene richiesto da parte resistente a titolo di assegno di mantenimento personale né nulla appare dovuto in tal senso.
Quanto all'AAUU, tenuto conto delle maggiori spese a carico della sig. che deve sostenere un CP_1 affitto, dispone che sia integralmente percepito dalla madre.
Quanto alla domanda in ordine all'autovettura, esulando dalla competenza funzionale di questo
Tribunale, deve essere dichiarata inammissibile.
Quanto alla domanda di parte ricorrente di disporre un'introduzione graduale del nuovo compagno della sig. nonché il divieto temporaneo di convivenza, premesso che si tratta di domanda inammissibile, CP_1 osserva il Tribunale che appare in ogni caso conforme al benessere dei minori che i nuovi eventuali compagni dei genitori siano inseriti con gradualità e che gli stessi genitori, come nel caso di specie nel pieno esercizio della loro genitorialità, adottino strategie sul punto, nell'esclusivo interesse delle figlie. Le spese di lite verranno definite all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3219 /2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a Parte_1
SC UL NA (MI) il 25.4.1977 e nato a [...] Controparte_1
(MB) il 5.2.1978, che hanno contratto matrimonio in data 16.1.2016 a AT (MB).
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT per le annotazioni di legge (atto n. 1 parte II -serie A anno 2016);
3.Rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
4. (21.4.2017) e (11.12.2019) in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_12 Per_1
5. colloca le minori in via paritaria presso entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre come da schema di cui in motivazione;
6. regolamenta in punto di vacanze, festività e ponti nei seguenti termini:
- durante le vacanze estive (dalla fine della scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo): 2 settimane
(tra loro anche non consecutive) con ciascun genitore, con l'obbligo di concordare preventivamente tali periodi entro il 31.05 di ciascun anno;
entrambi i genitori avranno, altresì, l'obbligo di comunicare all'altro il luogo ove si recherà in villeggiatura, nonché un recapito telefonico e dovrà altresì garantire al genitore non presente almeno un contatto telefonico giornaliero con le figlie;
- durante le vacanze di Natale: su base alternata annuale, la settimana dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alle ore 12.00 del 30.12 con un genitore e la settimana dalle 12.00 del 30.12 sino alla fine delle vacanze scolastiche con l'altro, con la precisazione che, alla luce delle abitudini consolidate della coppia, le bambine trascorreranno tutti gli anni la Vigilia di Natale con la madre (dalle ore 11,00 del 24.12 alle ore
11,00 del 25.12) e il giorno di Natale con il padre (dalle ore 11,00 del 25.12 alle ore 11,00 del 26.12); per l'anno 2025 le bambine trascorreranno con la madre la settimana di Natale e con il padre quella di
Capodanno e così in via alternata per gli anni a seguire;
- durante le vacanze di Pasqua, altre festività e i giorni di ponti collegati: su base alternata annuale dall'uscita da scuola sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, come segue:
o 01.11.2025 con la madre (come, peraltro, già avvenuto);
o 08.12.2025 col padre;
o 25.04.2025 con la madre;
o le vacanze di Pasqua con il padre;
o 01.05.2025 col la madre;
o 02.06.2025 con il padre;
e poi in alternanza per gli anni a seguire;
7. assegna la casa coniugale al ricorrente;
8. con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza pone a carico di l'importo di Parte_1 euro 200,00, da versarsi a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità Controparte_1 all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata. Pone inoltre a carico di il 50% Parte_3 delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli,, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);;
9. dispone che l'assegno unico venga percepito al 100% da Controparte_1
10. dichiara inammissibili le restanti domande;
10. rimette la causa sul ruolo con successiva ordinanza per la prosecuzione del giudizio come richiesto dalle parti.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2025
Il Presidente
UR TT
Il Giudice est.
EL BE RI
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa UR TT Presidente dott.ssa EL BE RI Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3219 /2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Ariele Zauli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, via V.Bellini
n.49;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Roberta Zucchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Merate, via De Gasperi n.
84;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1. In via preliminare, autorizzare i coniugi e a vivere separati Parte_1 Controparte_1 con obbligo del reciproco rispetto e disporre l'affido condiviso e paritario delle figlie e Persona_1 secondo lo schema e le modalità di ripartizione dei tempi di collocamento presso i Persona_2 genitori già previste nel verbale dell'udienza del 04/11/2025 e riportate più oltre.
2. In via principale, dichiarare con sentenza, anche parziale, la separazione personale dei coniugi e ex art. 151 C.C., autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 reciproco rispetto, con addebito della separazione al comportamento di per essere Controparte_1 venuta meno agli obblighi matrimoniali, come esposto negli atti del ricorrente e meglio precisato e accertato in corso di causa.
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale, che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, previa remissione della causa sul ruolo, verificate le condizioni di procedibilità, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/01/2016 nel Comune di AT tra e Parte_1
, accogliendo le domande di cui ai punti da 4 a 8 compresi. Controparte_1
4. Stabilire che, stante l'addebito della separazione a quest'ultima non ha diritto di ricevere un CP_1 assegno di mantenimento a proprio favore, e, in subordine, stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri o della possibilità di procurarseli per il combinato disposto degli artt. 151 e 156 I c. CC.
5. Disporre l'affido condiviso e paritario delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, con residenza prevalente presso il padre in via Manzoni n. 15 a AT.
6. Disporre, in attuazione del principio di bigenitorialità, precisato che il genitore, in quel momento non collocatario, potrà vedere e chiedere di tenere con sé le bambine tutte le volte che lo vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, che le figlie staranno con il padre o la madre, secondo lo schema seguente, ripetendosi uguale per le settimane successive:
7. Disporre che per le vacanze estive e le principali festività (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania,
Pasqua, Pasquetta) varrà il principio dell'alternanza fra i genitori secondo le seguenti modalità: vacanze estive (dalla fine della scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo), 2 settimane (tra loro anche non consecutive) con ciascun genitore, con l'obbligo di concordare preventivamente tali periodi entro il 31.05 di ciascun anno;
entrambi i genitori avranno, altresì, l'obbligo di comunicare all'altro il luogo ove si recherà in villeggiatura, nonché un recapito telefonico e dovrà altresì garantire al genitore non presente almeno un contatto telefonico giornaliero con le figlie;
vacanze di Natale: su base alternata annuale, la settimana dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alle ore 12.00 del 30.12 con un genitore e la settimana dalle12.00 del 30.12 sino alla fine delle vacanze scolastiche con l'altro, con la precisazione che, alla luce delle abitudini consolidate della coppia, le bambine trascorreranno tutti gli anni la Vigilia di Natale con la madre (dalle ore 11,00 del 24.12 alle ore 11,00 del 25.12) e il giorno di Natale con il padre (dalle ore 11,00 del 25.12 alle ore 11,00 del 26.12); per l'anno 2025 le bambine trascorreranno con la madre la settimana di Natale e con il padre quella di Capodanno e così in via alternata per gli anni a seguire;
vacanze di
Pasqua, altre festività e i giorni di ponti collegati, su base alternata annuale dall'uscita da scuola sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, come segue: 01.11.2025 con la madre (come, peraltro, già stabilito dalle parti); 08.12.2025 col padre;
25.04.2025 con la madre;
le vacanze di Pasqua con il padre;
01.05.2025 col la madre;
02.06.2025 con il padre;
e poi in alternanza per gli anni a seguire.
8. Disporre che corrisponda a , quale contributo al mantenimento delle Parte_1 Controparte_1 figlie minori: - la parte di AUU (Assegno Unico Universale) spettante al signor ramite bonifico Pt_1 diretto da parte dell'INPS alla signora e per cui si impegna a dare il consenso e CP_1 Pt_1
l'autorizzazione necessaria;
- il 50% delle spese straordinarie come definite dalle Disposizioni Concernenti le Spese Straordinarie per i Figli del Tribunale di Monza e dalle Linee guida condivise concernenti le spese per i figli del Tribunale di Monza, mentre la madre ne sosterrà il restante 50%. Tutte le spese straordinarie di cui sopra, sostenute da uno dei genitori, dovranno essere comunicate immediatamente per iscritto (anche whatsapp e simili) all'altro coniuge e corredate da apposita documentazione giustificativa e rimborsate entro 15 giorni.
9. Assegnare la casa familiare in via Manzoni n. 15 a AT e i relativi arredi al padre , Parte_1 anche in virtù del titolo di proprietà a favore della società agricola e del rapporto contrattuale esistente, che vi vivrà con le figlie e Per_1 Per_2
10. Disporre, in merito ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, che l'autovettura Jeep rimarrà in CP_2 proprietà e uso esclusivo alla Sig.ra che se ne farà in via esclusiva carico per spese e oneri, e che CP_1 ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri o avendo la possibilità di procurarseli.
11. Disporre che i coniugi mantengano un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
inoltre, che tutelino la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza delle figlie. Infine, disporre che i coniugi sono obbligati a far mantenere buoni i rapporti tra le figlie ed i nonni paterni e materni, nonché con gli zii e i cugini.
12. Disporre ogni formalità utile per l'annotazione e trascrizione della sentenza nei confronti dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT. 13. In ogni caso, con vittoria di compensi, spese e oneri di legge per il presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
In via istruttoria, come già esposti nel ricorso e nelle due successive memorie, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova con i testimoni più oltre indicati, nonché si chiede ammettersi interrogatorio formale della signora CP_1
1) Vero che la signora aveva una relazione extraconiugale con il signor nel 2024. Controparte_1 Persona_3
2) Vero che il signor scoprì la relazione extraconiugale della moglie a ottobre 2024. Parte_1
3) Vero che la relazione extraconiugale di venne dalla stessa tenuta nascosta al marito per almeno Controparte_1 Pt_1
10 mesi.
4) Vero che intratteneva la sua relazione intima con il signor almeno da gennaio 2024 fino ad CP_1 Persona_3 ottobre 2024, incontrandosi di nascosto in luoghi appartati, ad esempio i parcheggi vuoti, e mentendo al marito su Pt_1 dove andava o sul perché ritardava a rientrare a casa.
5) Vero che continuava ad avere rapporti intimi con e comportamenti amorevoli con lo stesso per CP_1 Pt_1 Pt_1 tutti i dieci in mesi, in cui intratteneva la relazione extraconiugale con il signor Per_3
6) Vero che la signora riceveva da messaggi whatsapp amorosi e sessualmente espliciti a ottobre CP_1 Persona_3
2024.
7) Vero che tra l'8 e il 10 gennaio 2025 la signora e il signor si mostravano insieme in pubblico, si CP_1 Per_3 scambiavano effusioni e baci, e quindi trascorrevano la sera dell'8 gennaio fino a mezzanotte e la notte del 10 gennaio nella casa di in via Manzoni n. 1 a AT. CP_1
8) Vero che il signor dopo aver scoperto a ottobre 2024 che la moglie lo tradiva, veniva sopraffatto da profonda Pt_1 amarezza e sfiducia nei confronti di e, infine, cadeva in uno stato di frustrazione e grande tristezza al vedere rovinata CP_1 la loro relazione matrimoniale per una relazione extraconiugale che non intendeva né interrompere né rinnegare. CP_1
9) Vero che e sono solite trascorrere molto del loro tempo libero con gli zii e i nonni paterni, che Per_1 Persona_2 sono i loro vicini di casa nel complesso immobiliare della società agricola a AT via Manzoni n.15, e condividere i giochi
e gli spazi esterni con i loro cugini più o meno loro coetanei, come e Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
10) Vero che i coniugi e si mostravano durante il 2023 e fino ad ottobre 2024 uniti come coppia, svolgendo Pt_1 CP_1 uscite insieme, facendosi regali e scambiandosi effusioni.
11) Vero che durante il 2023 e fino ad ottobre 2024 mostrava amore nei confronti della moglie e serenità Parte_1
o felicità quando era insieme a lei.
12) Vero che e hanno convissuto circa un anno e mezzo prima di sposarsi, e, per gli ultimi mesi, nella casa Pt_1 CP_1 dove sono rimasti anche dopo il matrimonio.
13) Vero che nel periodo di convivenza prima del matrimonio il signor lavorava anche nel ristornate e anche nei Pt_1 weekend.
14) Vero che nel 2023/2024 il signor smetteva di lavorare nel ristorante e aveva libero i weekend da dedicare Pt_1 alla famiglia. 15) Vero che l'appartamento sovrastante quello familiare di era da questi ultimi utilizzato come CP_3 magazzino o ripostiglio, oltre ad esservi una lavatrice e una asciugatrice.
16) Vero che la decisione di destinare alla famiglia di l'appartamento soprastante quello di Persona_8 Pt_2 venne presa di comune accordo e attuata solo dopo che aveva deciso di andarsene.
[...] CP_1
17) Vero che gli arredi della casa di vennero scelti e acquistati da detti coniugi nel negozio CasaTua presso CP_3 il Centro Commerciale Globo prima del matrimonio.
18) Vero che nel 2023 e fino ad ottobre 2024 i coniugi erano sempre affiatati e complici, condividendo CP_3 esperienze sociali e amicizie e facendo anche tutti e quattro gite insieme nei weekend.
19) Vero che i coniugi e festeggiarono insieme l'anniversario di matrimonio del 2024, nonché i compleanni CP_1 Pt_1 di (12/04/2024) e (11/12/2023), ed anche il Ferragosto 2024 ed erano uniti e affettuosi tra loro. Per_2 Per_1
20) Vero che nel 2023 e nel 2024 la signora frequentava sempre più spesso il signor e che i loro incontri in CP_1 Per_3 negozi, bar, parchi e parcheggi erano sempre definitivi casuali e fortuiti da alle richieste di chiarimenti da parte di CP_1
Pt_1
21) Vero che incontrò il signor “per puro caso” a sua detta, tra migliaia di persone al concerto di CP_1 Per_3 [...] allo stadio di San Siro il 30 giugno 2024 e che all'epoca era già in atto la relazione tra i due. Per_9
22) Vero che il signor confidava le proprie preoccupazioni sulle voci relative al tradimento di nell'aprile Pt_1 CP_1
2024 e veniva rassicurato sull'impossibilità che lo tradisse CP_1
23) Vero che da agosto 2022 portava la suocera al Centro Diurno e tutte le sere la riaccompagnava a casa. Pt_1 CP_4
24) Vero che e andarono insieme a parlare con le maestre di dopo che la bambina era tornata a Pt_1 CP_1 Per_2 casa da scuola con il giubbotto tagliato.
25) Vero che e si sono sempre confrontati per il bene delle figlie, parlando delle loro necessità, esigenze e Pt_1 CP_1 bisogni, sia negli anni precedenti che dopo la separazione.
26) Vero che e hanno trascorso le vacanze estive del 2024 insieme alle figlie. Pt_1 CP_1
E a prova contraria, sui seguenti capitoli:
27) Vero che la signora e il signor si frequentavano già nel periodo tra ottobre 2022 e giugno 2023, quando CP_1 Per_3 si vedevano dopo aver portato le figlie a yoga tutti i giovedì prima al bar e che poi spesso si appartavano nel parcheggio in auto insieme scambiandosi baci ed effusioni.
28) Vero che la signora e il signor erano sempre insieme anche fuori dall'asilo quando si trovavano per CP_1 Per_3 ritirare le rispettive figlie e poi si recavano al parco insieme già nell'anno scolastico 2022/2023 e poi nel 2023/2024.
29) Vero che la società aveva negli anni 2022, 2023 e 2024 debiti finanziari e bancari Controparte_5 che impedivano la distribuzione degli utili ai soci, in quanto obbligati in solido a ripianare i debiti sociali.
30) Vero che la società nel 2024 aveva un utile di circa 65.000,00 €, che sono stati Controparte_5 investiti nella società per ripianare i debiti finanziari e bancari.
Sui capitoli che precedono si indicano quali testimoni:
residente a [...]; Testimone_1 residente a [...]; Testimone_2
res. Via dell'Artigianato snc a Testimone_3
Bernareggio;
res. Via IF n. 1 a AT (sui capitoli da 1 a 7); Testimone_4
res. Via dell'Artigianato snc a Bernareggio;
Controparte_6
res. Via Manzoni n. 15 a AT;
Controparte_7
res. Via Manzoni n. 15 a AT;
Persona_8 res. Via Manzoni n. 15 a AT;
Testimone_5
, domiciliato in via B. Ramazzini n. 3 a Milano (sul capitolo 7) Tes_6
, domiciliato in via B. Ramazzini n. 3 a Milano (sul cap. 7). Testimone_7
, residente a [...] Controparte_8
, residente a [...]. Controparte_9 ott.ss , con studio in Brugherio via Caduti del Lavoro 16 (solo sui CP_10 Per_10 capitoli 29 e 30)
Si ribadisce l'opposizione alle istanze di esibizione e alle indagini di Polizia Tributaria, in quanto palesemente esplorative, superflue e miranti a fuorviare e screditare l'immagine e l'attività della società Controparte_5
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da in quanto irrilevanti i capitoli 1, 2, 3 e 4; CP_1 generici i capitoli 1, 2, 3, 4, 7 e 8; valutativi i capitoli 5 e 6. Nel denegato caso di ammissione dei detti capitoli, si chiede
l'ammissione a prova contraria con i testi sopra indicati.
Per parte resistente:
Nel merito
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1 collocamento in via paritaria e alternata presso ciascun genitore, sulla base del seguente calendario:
- a week end alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina;
- nella settimana successiva al week end di competenza materna, le bambine staranno con il padre dal lunedì pomeriggio, quando avrà cura di andarle a prendere a scuola, al mercoledì mattina, quando provvederà ad accompagnarle a scuola;
- nella settimana successiva al week end di competenza paterna, le bambine staranno con il padre dal mercoledì pomeriggio, quando avrà cura di andarle a prendere a scuola, fino al venerdì mattina, quando provvederà ad accompagnarle a scuola;
- durante le vacanze estive (dalla fine della scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo): 2 settimane
(tra loro anche non consecutive) con ciascun genitore, con l'obbligo di concordare preventivamente tali periodi entro il 31.05 di ciascun anno;
entrambi i genitori avranno, altresì, l'obbligo di comunicare all'altro il luogo ove si recherà in villeggiatura, nonché un recapito telefonico e dovrà altresì garantire al genitore non presente almeno un contatto telefonico giornaliero con le figlie;
- durante le vacanze di Natale: su base alternata annuale, la settimana dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alle ore 12.00 del 30.12 con un genitore e la settimana dalle 12.00 del 30.12 sino alla fine delle vacanze scolastiche con l'altro, con la precisazione che, alla luce delle abitudini consolidate della coppia, le bambine trascorreranno tutti gli anni la Vigilia di Natale con la madre (dalle ore 11,00 del 24.12 alle ore
11,00 del 25.12) e il giorno di Natale con il padre (dalle ore 11,00 del 25.12 alle ore 11,00 del 26.12); per l'anno 2025 le bambine trascorreranno con la madre la settimana di Natale e con il padre quella di
Capodanno e così in via alternata per gli anni a seguire;
- durante le vacanze di Pasqua, altre festività e i giorni di ponti collegati: su base alternata annuale dall'uscita da scuola sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, come segue:
o 01.11.2025 con la madre (come, peraltro, già avvenuto);
o 08.12.2025 col padre;
o 25.04.2025 con la madre;
o le vacanze di Pasqua con il padre;
o 01.05.2025 col la madre;
o 02.06.2025 con il padre;
e poi in alternanza per gli anni a seguire;
3.disporre che la residenza delle figlie minori venga stabilita presso l'abitazione materna, attualmente sita in AT (MB), via Manzoni n.1;
4.disporre l'assegnazione della casa familiare al Sig. Pt_1
5.disporre che il Sig. corrisponda alla Sig.ra in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1 mese, l'importo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori a far tempo dalla domanda formulata dalla resistente costituendosi in giudizio;
6.disporre che il Sig. orrisponda alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, il 50% delle Pt_1 CP_1 spese straordinarie specificate nel Protocollo del 07.05.2018 in uso presso il Tribunale di Monza, al quale si le parti dovranno attendersi anche con riferimento alle modalità di documentazione della spesa, di richiesta e prestazione del consenso, di rimborso e di modalità di adempimento, oltre al 50% dei costi della mensa;
7. disporre che l'assegno unico venga attribuito nella misura del 100% alla madre, come già avviene;
8. rigettare la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente;
9. rigettare la richiesta del ricorrente di divieto temporaneo della convivenza della Sig.ra con il CP_1 nuovo compagno in presenza delle figlie;
10. disporre che le deduzioni per le figlie a carico spettino nella misura del 50% a ciascun genitore;
11. disporre che le detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie beneficino entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i genitori nella quota anzidetta. Nel caso in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta da uno solo dei genitori (senza rimborso da parte dell'altro, come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo), disporre che le detrazioni della suddetta spesa saranno effettuate, nella misura del 100%, dalla sola parte che effettivamente l'ha sostenuta;
12. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT di disporre le annotazioni di legge;
13. emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia;
14.all'esito del giudizio di separazione, dopo aver pronunciato la relativa sentenza e previa remissione della causa sul ruolo, verificato il maturare dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio, disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra e dal Sig. CP_1 Pt_1 trascritto nei registri di stato civile del Comune di AT al numero 1, parte II, serie A, anno 2016, accogliendo le domande di cui alle condizioni specificate ai punti da 2) a 13) che precedono;
15.per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di procedere all'annotazione ed alla trascrizione nei Pubblici Registri dell'emananda sentenza nonché alle ulteriori incombenze di legge.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
In via istruttoria
• Prova diretta: interrogatorio formale e prove per testi
La resistente insiste affinché venga disposto l'interrogatorio formale del resistente, nonché la prova per testi sui seguenti capitoli di prova, domandando, sin da ora, al Tribunale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui lo stesso decidesse di non ammettere i capitoli di prova articolati, che, in sede di ordinanza, indichi se i capitoli non vengono ammessi perché pacifici o documentalmente provati:
1) Vero che la casa coniugale è stata arredata con beni scelti dal padre del Sig. Pt_1
2) Vero che quando venivano organizzate le cene con amici a casa della famiglia il Sig. CP_3 ormiva sul divano? Pt_1
3) Vero che la porta di ingresso della casa coniugale della famiglia doveva rimanere CP_3 aperta?
4) Vero che all'appartamento della famiglia avevano libero accesso tutti i familiari del CP_3
Sig. Pt_1
5) Vero che dal 2023 la coppia era in crisi? Pt_1 CP_1
6) Vero che durante il matrimonio è sempre stata la Sig.ra ad occuparsi di accompagnare le figlie CP_1 ai compleanni delle amiche? 7) Vero che durante il matrimonio quando le bambine erano malate era normalmente la Sig.ra a CP_1 restare a casa dal lavoro per occuparsi delle stesse?
8) Vero che durante il matrimonio era sempre la Sig.ra a partecipare ai colloqui a scuola con le CP_1 maestre?
Prova contraria
Si contestano i capitoli di prova formulati da parte ricorrente per le seguenti ragioni: cap.1: è inammissibile in quanto relativo a circostanza non contestata;
cap.2: è inammissibile in quanto generico e valutativo;
cap.3: è inammissibile perché generico;
cap.4: è inammissibile perché generico e valutativo;
cap.5-6: sono inammissibili perché valutativi nonché relativi a circostanze non demandabili al teste;
cap.7: è inammissibile perché valutativo oltre che relativo a circostanza successive alla cessazione della convivenza ed alla formalizzazione, da parte del Sig. della volontà di separarsi mediante l'invio Pt_1 della missiva del 16.10.2024 (doc.17 di parte ricorrente); cap.8: è inammissibile perché generico, valutativo e relativo a circostanze non demandabili al teste;
cap.9: è inammissibile in quanto irrilevante ai fini del decidere;
cap.10-11: soni inammissibili in quanto valutativi, generici e relativi a circostanze non demandabili al teste;
cap.12: è inammissibile in quanto irrilevante ai fini del decidere;
cap.13: è inammissibile in quanto relativo a circostanza non contestata;
cap.14: è inammissibile in quanto valutativo “aveva libero i week end da dedicare alla famiglia”; cap.15: è inammissibile in quanto relativo a circostanza non contestata;
cap.16: è inammissibile perché generico, valutativo e relativo a circostanza non demandabili al teste
(“decisione…presa di comune accordo”); cap.17-18-19-20-21-22: sono inammissibili in quanto generici e valutativi;
cap.23: è inammissibile in quanto irrilevante ai fini del decidere;
cap.24: è inammissibile in quanto generico e relativo a circostanza non demandabile al teste;
cap.25: è inammissibile perché generico e valutativo;
cap.26: è inammissibile in quanto irrilevante ai fini del decidere.
Si chiede, in ogni caso, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi, con interrogatorio formale e con i testi già indicati per la prova diretta e di seguito re-indicati:
Sig. residente in [...]; Persona_3
Maestra presso IC Montessori di AT;
Tes_8 presso scuola infanzia San Giuseppe di AT;
Persona_11 residente in [...]; Tes_9 residente in [...]. Testimone_10
-Ordine di esibizione e indagini di Polizia Tributaria
a) Ordinare al Sig. l'esibizione in giudizio di: Parte_1
1) copia dell'estratto conto acceso presso da gennaio 2025 nonché di ogni altro eventuale CP_11 rapporto finanziario e/o bancario in essere, in via esclusiva e/o cointestato, con il suddetto istituto di credito, e, in caso contrario, si chiede a codesta Autorità adita di emettere ordinanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti di CP_11
2) copia di ogni documento (contratto di locazione, contratto di comodato d'uso, etc.) relativo all'immobile sito in Brugherio, via Confalonieri n.44 di proprietà del Sig. Pt_1
b) ordinare a e a l'esibizione in giudizio di copia degli Controparte_5 CP_12 statuti societari e dei bilanci di esercizio di entrambe le società degli ultimi tre anni;
c) disporre indagini di polizia tributaria allo scopo di accertare l'effettiva capacità di reddito del sig.
[...]
Pt_1
d) acquisire documentazione sui redditi, patrimonio, capitali, investimenti, beni mobili, depositi finanziari, conti correnti, fondi di investimento, titoli di credito, acquisti e vendite di beni immobili, mobili registrati e partecipazioni societarie, movimentazioni intervenute sui conti correnti bancari, depositi, titoli, certificato di deposito, cassette di sicurezza a qualunque titolo posseduti e quant'altro riconducibile al sig.
d alle società allo stesso collegate ed il presumibile valore di detti beni;
Pt_1
e) disporre, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., l'acquisizione alla centrale rischi della Banca
d'Italia sulla posizione del sig. Pt_1
f) disporre l'acquisizione presso tutte le banche interessate come risulteranno anche dall'informativa della centrale rischi e/o come verranno individuate tramite le sopra richieste indagini di polizia tributaria, di tutti gli estratti di conto corrente o deposito titoli o certificati di depositi e quant'altro riconducibili al signor comprese le società di cui lo stesso è proprietario, anche pro quota;
Pt_1
g) disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., l'assunzione di informazioni presso l'Istituto
Italiano Cambi in ordine alla posizione del sig. Pt_1
h) richiedere informazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., all'Anagrafe dei conti di Deposito così come istituita con D.M. 269/2000. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 16.1.2016 a AT Parte_1 Controparte_1
(MB);
- Dall'unione sono nate (21.4.2017) e (11.12.2019); Per_2 Per_1
- con ricorso depositato il giorno 06/05/2025 hiedeva la separazione ed esponeva Parte_1 che la convivenza era diventata intollerabile per motivi addebitabili alla resistente, posto che nell'ottobre
2024 scopriva una relazione extraconiugale intrattenuta dalla che durava da più di un anno a sua CP_1 insaputa;
evidenziava che a seguito della scoperta la resistente si trasferiva nell'appartamento di sua proprietà, e che alla violazione dell'obbligo di fedeltà era da addurre la causa della separazione;
aggiungeva che la resistente , lavoratrice, aveva adeguati redditi propri ovvero la possibilità di procurarseli, e che pertanto le condizioni economiche non risultavano disequilibrate;
che vi erano state trattative ma non avendo raggiunto un risultato condiviso decideva per l'avvio della fase giudiziale, benché la Pt_1 gestione dele figlie fosse già concordata secondo lo schema di affido condiviso e paritario riportato in atti;
diretto, autonomo e paritario era anche il mantenimento delle figlie, e pertanto chiedeva l'affido condiviso e paritario delle figlie, di corrispondere alla resistente quale contributo al mantenimento delle figli la parte di AUU a lui spettante, nonché il 50% delle spese straordinarie, di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla di pronunciare lo scioglimento del matrimonio all'esito CP_1 del passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale, che abbia pronunciato la separazione,
l'assegnazione delle casa familiare in via Manzoni n.15 di AT ed i relativi arredi a sé e di lasciare l'auto di proprietà e ad uso esclusivo della alla stessa. CP_1
- si costituiva la resistente, la quale esponeva che la crisi coniugale era stata causata dal disinteresse del ricorrente alla vita di coppia, all'ingerenza della famiglia di origine dello stesso. Aggiungeva che la coppia viveva all'interno del complesso condominiale in cui viveva la famiglia del marito, il quale era sempre impegnato al lavoro e che il rapporto già nel 2023 era compromesso, prima dell'instaurarsi della relazione con l'attuale compagno;
chiedeva in via concorde l'affidamento condiviso delle figlie, sebbene non più secondo i tempi inizialmente concordati, concordava sull'assegnazione della casa familiare al marito e nel prospettare la propria situazione reddituale evidenziava di non avere un guadagno avendo aperto la ditta individuale “La C di NI RI nell'aprile 2025 e di vivere principalmente con i soldi del TFR e con la liquidazione parziale della polizza vita, chiedendo, in virtù di una maggiore capacità reddituale del ricorrente, il contributo al mantenimento pari a 600,00 euro (300,00 a figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie;
- a seguito dell'udienza del 4.11.2025, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per tentare di formalizzare un accordo;
il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, rinviava la causa assegnando termine per la formulazione delle conclusioni congiunte o, in caso di mancato accordo, per la proposizione delle proprie istanze;
le parti, non raggiungendo l'accordo, formulavano le proprie conclusioni come sopra riportate;
-con ordinanza successiva all'udienza del 2.12.2025 il Giudice non ammetteva le istanze istruttorie così come formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva al Collegio.
Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio a AT, in data 16.1.2016 (trascritto presso gli atti del Comune di AT anno 2016, numero 1, parte II Serie A). Dall'unione sono nate (21.4.2017) e Per_2 Per_1
(11.12.2019).
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va dunque pronunciata la separazione personale.
Quanto alle domande di addebito svolta dal ricorrente, in punto di diritto il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso ex plurimis, Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008). In tal senso la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ove non venga accertato che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, irrilevante essendo ogni comportamento attuato quando già era maturata una situazione di intollerabilità del vivere comune (Cass. Sent. n. 12130/2001, Cass. Sent. n.
12383/2005, Cass. Ord. n. 11792/2021, Cass. Ord. n. 40795/2021, Cass. Ord. n. 11032 /2024).
Il ricorrente ha dedotto come la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale sia da imputare in via esclusiva a tali comportamenti della resistente, in particolare a causa della relazione extraconiugale intrattenute dalla moglie in costanza di matrimonio;
la resistente afferma l'insorgere della crisi coniugale ad un momento antecedente (2023), a fronte della relazione extraconiugale intrapresa successivamente e scoperta nell'ottobre 2024, lasciando l'abitazione familiare nel dicembre 2024;
In ogni caso, l'allontanamento dalla casa familiare è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (cfr. Cass. Ord. n. 11032/2024).
Infine, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Ord. n. 16691/2020).
Nel caso di specie la ricorrente, sulla quale grava il relativo onere probatorio, non ha fornito né articolato prove volte a dimostrare quale fosse il clima familiare all'epoca dell'instaurarsi della relazione extraconiugale e del successivo allontanamento e se l'agito della resistente sia stato causa dell'improseguibilità della convivenza, ovvero frutto di una previa volontà di separazione.
Per tali ragioni la domanda di addebito formulata in atti non può essere accolta.
Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento di e ai genitori. Per_1 Per_2
Al riguardo, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Né, per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n. 24526 del 02.12.2010 e
16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez. I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” e, peraltro, “l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”. (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010).
Tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve essere confermato l'attuale regime di affidamento condiviso dei figli minori e ai genitori, con collocamento paritario ed Per_1 Per_2 alternato, come richiesto da entrambe le parti e residenza anagrafica presso la casa materna, tenuto conto che la stessa percepirà l'intero AAUU. Non sono, infatti, sopravvenuti elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità in capo alle parti, le quali all'udienza del 4.11.2025 si sono trovate concordi nell'adozione del seguente calendario in merito al collocamento:
La casa coniugale di esclusiva proprietà di viene a lui assegnata, come richiesto anche da Parte_1 parte resistente, la quale afferma di essersi trasferita in un immobile di sua proprietà sito in AT, in via Manzoni n.1.
Quanto al mantenimento dei minori, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). nella dichiarazione PF 2025 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2024 di Parte_1 circa euro 17.472,00 annui lordi. Il ricorrente abita in un immobile a titolo di contratto d'uso per cui non è previsto corrispettivo come documentato in atti sulla base del contratto stipulato tra il e la Pt_1
per cui non vengono allegate ulteriori spese. Controparte_13
Considerato un importo anche minimo per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili), ne deriva che a una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro Pt_1
728,75.
Nella dichiarazione PF 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa 18.867,00 euro annui lordi. Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, ne deriva che a Pt_1 una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 782,83.
Parte resistente nella dichiarazione 730/24 per i redditi 2023 ha esposto redditi complessivi di circa
24.308,00 euro annui lordi. Ha altresì esposto di aver interrotto il precedente rapporto di lavoro, di avere percepito la NASPI a febbraio e marzo 2025 e di avere aperto nell'aprile del 2025 la ditta individuale “La
C di NI RI, non avendo al momento un guadagno da tale attività, sostenendo spese di locazione ed utenze per come documentate. ha altresì dichiarato di percepire integralmente l'assegno unico. CP_1
Il contributo a favore dei figli va determinato in misura proporzionale sia alla capacità reddituale dei genitori che ai bisogni della prole, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass.
Civ., 24 aprile 2007, n. 9915; Cass. Civ., 22 marzo 2005, n. 6197; Cass. 19 marzo 2002, n. 3974; Cass. 8 novembre 1997, n. 11025). Una volta assicurato il rispetto di tali esigenze, peraltro, pur intese in senso ampio (comprensive quindi delle necessità alimentari, abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociali, di adeguata assistenza morale e materiale e financo di predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione).
Alla luce di tali elementi, tenuto conto, da un lato, della capacità reddituale delle parti e del collocamento paritario delle figlie e dall'altro dell'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, pare equo e congruo determinare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di nella misura di 200,00 Parte_1 euro (100,00 euro a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate.
Nulla viene richiesto da parte resistente a titolo di assegno di mantenimento personale né nulla appare dovuto in tal senso.
Quanto all'AAUU, tenuto conto delle maggiori spese a carico della sig. che deve sostenere un CP_1 affitto, dispone che sia integralmente percepito dalla madre.
Quanto alla domanda in ordine all'autovettura, esulando dalla competenza funzionale di questo
Tribunale, deve essere dichiarata inammissibile.
Quanto alla domanda di parte ricorrente di disporre un'introduzione graduale del nuovo compagno della sig. nonché il divieto temporaneo di convivenza, premesso che si tratta di domanda inammissibile, CP_1 osserva il Tribunale che appare in ogni caso conforme al benessere dei minori che i nuovi eventuali compagni dei genitori siano inseriti con gradualità e che gli stessi genitori, come nel caso di specie nel pieno esercizio della loro genitorialità, adottino strategie sul punto, nell'esclusivo interesse delle figlie. Le spese di lite verranno definite all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3219 /2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a Parte_1
SC UL NA (MI) il 25.4.1977 e nato a [...] Controparte_1
(MB) il 5.2.1978, che hanno contratto matrimonio in data 16.1.2016 a AT (MB).
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT per le annotazioni di legge (atto n. 1 parte II -serie A anno 2016);
3.Rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
4. (21.4.2017) e (11.12.2019) in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_12 Per_1
5. colloca le minori in via paritaria presso entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre come da schema di cui in motivazione;
6. regolamenta in punto di vacanze, festività e ponti nei seguenti termini:
- durante le vacanze estive (dalla fine della scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo): 2 settimane
(tra loro anche non consecutive) con ciascun genitore, con l'obbligo di concordare preventivamente tali periodi entro il 31.05 di ciascun anno;
entrambi i genitori avranno, altresì, l'obbligo di comunicare all'altro il luogo ove si recherà in villeggiatura, nonché un recapito telefonico e dovrà altresì garantire al genitore non presente almeno un contatto telefonico giornaliero con le figlie;
- durante le vacanze di Natale: su base alternata annuale, la settimana dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alle ore 12.00 del 30.12 con un genitore e la settimana dalle 12.00 del 30.12 sino alla fine delle vacanze scolastiche con l'altro, con la precisazione che, alla luce delle abitudini consolidate della coppia, le bambine trascorreranno tutti gli anni la Vigilia di Natale con la madre (dalle ore 11,00 del 24.12 alle ore
11,00 del 25.12) e il giorno di Natale con il padre (dalle ore 11,00 del 25.12 alle ore 11,00 del 26.12); per l'anno 2025 le bambine trascorreranno con la madre la settimana di Natale e con il padre quella di
Capodanno e così in via alternata per gli anni a seguire;
- durante le vacanze di Pasqua, altre festività e i giorni di ponti collegati: su base alternata annuale dall'uscita da scuola sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, come segue:
o 01.11.2025 con la madre (come, peraltro, già avvenuto);
o 08.12.2025 col padre;
o 25.04.2025 con la madre;
o le vacanze di Pasqua con il padre;
o 01.05.2025 col la madre;
o 02.06.2025 con il padre;
e poi in alternanza per gli anni a seguire;
7. assegna la casa coniugale al ricorrente;
8. con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza pone a carico di l'importo di Parte_1 euro 200,00, da versarsi a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità Controparte_1 all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata. Pone inoltre a carico di il 50% Parte_3 delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli,, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);;
9. dispone che l'assegno unico venga percepito al 100% da Controparte_1
10. dichiara inammissibili le restanti domande;
10. rimette la causa sul ruolo con successiva ordinanza per la prosecuzione del giudizio come richiesto dalle parti.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2025
Il Presidente
UR TT
Il Giudice est.
EL BE RI