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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 718/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente
NE OL, RE
PROVITERA GIUSEPPE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4641/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Per L'Area Di Sviluppo Industriale Di Caserta - 80005370616
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12342500000023 ONERI ASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12342500000023 ONERI ASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12342500000023 ONERI ASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12342500000023 ONERI ASI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 504/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 17 novembre 2025 alla società PUBLISERVIZI S.r.l. ed al
Consorzio_1 (di seguito, per brevità, anche semplicemente “CONSORZIO”), la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. dott. Nominativo_1 impugna l'avviso di accertamento n.12342500000023 notificato in data 03/10/2025 avente per oggetto oneri consortili delle annualità dal 2017 al 2020 per complessivi € 18.503,00.
Deduce la ricorrente che il Consorzio_1 di Caserta nasce per promuovere e sviluppare attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi, in coerenza con gli indirizzi socio-economici della Regione Campania.
Il suo compito era di creare le condizioni necessarie per la nascita e lo sviluppo di attività produttive e dei relativi servizi in un'area specifica offrendo infrastrutture, gestione e manutenzione.
Con atto di “Convenzione per cessione di aree” da destinare ad insediamento di nuovo stabilimento industriale del 25 marzo 1987 e 29 luglio 1992, il Consorzio_1 si impegnava a cedere alla società Ricorrente_1
un'area facente parte dell'agglomerato Marcianise-San Marco. Di conseguenza la ricorrente acquisendo il terreno entrava a far parte del Consorzio_1 , agglomerato Marcianise/San Marco, provvedendo al pagamento del terreno e degli oneri di urbanizzazione primaria.
Occorre evidenziare che nel corpo della delibera 90 del 2013 (pagina 3) il Consorzio precisa che “i contributi dovuti da parte delle imprese per i servizi erogati dai consorzi per le aree di sviluppo industriale trovano la loro fonte in un rapporto obbligatorio di diritto privato e le somme sono qualificate corrispettivo per la gestione di aree industriali.”.
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento eccependo in primo luogo la non debenza del canone attesa la mancata realizzazione nell'Agglomerato Marcianise – San Marco delle opere primarie infrastrutturali e di conseguenza, degli interventi di gestione e manutenzione delle stesse ed in ogni caso la non debenza del tributo per l'annualità 2020.
Con il secondo motivo del ricorso viene eccepito il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Con il terzo motivo del ricorso viene eccepita la prescrizione della pretesa.
La ricorrente inoltre richiama rassegna giornalistica.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 19 novembre 2025.
In data 16 dicembre 2025 si costituisce in giudizio la società PUBLISERVIZI S.r.l. eccependo l'infondatezza del ricorso e la legittimità della pretesa.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 05 e 06 febbraio 2026 la ricorrente deposita memorie illustrative ribadendo quanto già esposto nel ricorso precisando che da relazione di stima redatta dall'ingegnere Nominativo_1 del Nominativo_2 emergerebbe l'assenza di manutenzione e lo stato di abbandono dell'area di cui trattasi sin dall'anno 2013.
Conclude reiterando le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
In data 09 febbraio 2026 si costituisce in giudizio il CONSORZIO sostenendo la natura pubblicistica del canone e la spettanza del pagamento. eccepisce quindi l'infondatezza del ricorso.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa viene trattata il giorno 18 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva la Corte che l'atto impugnato ha per oggetto i contributi dovuti da parte dalla ricorrente per i servizi erogati dal CONSORZIO per la manutenzione e gestione delle aree di sviluppo industriale rientranti nel perimetro del Consorzio_1, agglomerato Marcianise/San Marco.
Sul punto occorre ricordare la natura di del contributo richiesto.
I contributi consortili per le opere infrastrutturali in aree di sviluppo industriale (ASI) sono oneri posti a carico delle imprese che si insediano in tali aree. Nel caso in cui una azienda proceda all'acquisto diretto delle aree occorrenti per il proprio insediamento, non viene richiesto alcun contributo per le infrastrutture (che eseguirà il Consorzio); viceversa, ove l'area (il lotto) viene assegnato dal Consorzio, l'impresa sottoscrive la convenzione (per l'agglomerato privo di infrastrutture) e si impegna a corrispondere al Consorzio la quota parte per gli oneri derivanti da opere in futuro realizzate dall'Ente, e di cui potrà usufruire, in relazione all'area posseduta, nonché di accollarsi i canoni annuali di manutenzione delle opere stesse. Questi contributi, detti anche oneri di infrastrutturazione, sono finalizzati a finanziare le spese per le opere necessarie a consentire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive.
Il contributo consortile rappresenta quindi un costo che l'impresa deve sostenere per utilizzare le infrastrutture dell'ASI. In altri termini, questo onere rappresenta un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, dovuto per la partecipazione alla zona di sviluppo industriale.
In altri termini i contributi trovano la loro fonte in un rapporto obbligatorio di diritto privato e pertanto rientrano nella competenza del Giudice Ordinario.
Sul punto difatti si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità ed in particolare, sia pure per altre tipologie di canoni, tra le tante, Cass. SS.UU. n.203/1999; Cass. SS.UU. n.31760/2019; Cass.
n.13899/2024 e da ultimo Cass. SS.UU. n.16842/2024 precisando che la materia rientra nella sfera di giurisdizione del Giudice Ordinario.
In ordine alle spese di lite occorre evidenziare che l'atto impugnato indica quale l'Autorità alla quale rivolgersi per l'impugnazione la Corte di Giustizia Tributaria di Caserta conducendo così la ricorrente all'errore.
L'erroneità di tale informazione ed il mancato esame delle ragioni delle Parti, costituiscono grave ed eccezionale ragione per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di propria giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e fissa per la riassunzione il termine di mesi tre.
Spese compensate.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 18 febbraio 2026.
Il RE il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente
NE OL, RE
PROVITERA GIUSEPPE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4641/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Per L'Area Di Sviluppo Industriale Di Caserta - 80005370616
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12342500000023 ONERI ASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12342500000023 ONERI ASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12342500000023 ONERI ASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12342500000023 ONERI ASI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 504/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 17 novembre 2025 alla società PUBLISERVIZI S.r.l. ed al
Consorzio_1 (di seguito, per brevità, anche semplicemente “CONSORZIO”), la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. dott. Nominativo_1 impugna l'avviso di accertamento n.12342500000023 notificato in data 03/10/2025 avente per oggetto oneri consortili delle annualità dal 2017 al 2020 per complessivi € 18.503,00.
Deduce la ricorrente che il Consorzio_1 di Caserta nasce per promuovere e sviluppare attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi, in coerenza con gli indirizzi socio-economici della Regione Campania.
Il suo compito era di creare le condizioni necessarie per la nascita e lo sviluppo di attività produttive e dei relativi servizi in un'area specifica offrendo infrastrutture, gestione e manutenzione.
Con atto di “Convenzione per cessione di aree” da destinare ad insediamento di nuovo stabilimento industriale del 25 marzo 1987 e 29 luglio 1992, il Consorzio_1 si impegnava a cedere alla società Ricorrente_1
un'area facente parte dell'agglomerato Marcianise-San Marco. Di conseguenza la ricorrente acquisendo il terreno entrava a far parte del Consorzio_1 , agglomerato Marcianise/San Marco, provvedendo al pagamento del terreno e degli oneri di urbanizzazione primaria.
Occorre evidenziare che nel corpo della delibera 90 del 2013 (pagina 3) il Consorzio precisa che “i contributi dovuti da parte delle imprese per i servizi erogati dai consorzi per le aree di sviluppo industriale trovano la loro fonte in un rapporto obbligatorio di diritto privato e le somme sono qualificate corrispettivo per la gestione di aree industriali.”.
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento eccependo in primo luogo la non debenza del canone attesa la mancata realizzazione nell'Agglomerato Marcianise – San Marco delle opere primarie infrastrutturali e di conseguenza, degli interventi di gestione e manutenzione delle stesse ed in ogni caso la non debenza del tributo per l'annualità 2020.
Con il secondo motivo del ricorso viene eccepito il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Con il terzo motivo del ricorso viene eccepita la prescrizione della pretesa.
La ricorrente inoltre richiama rassegna giornalistica.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 19 novembre 2025.
In data 16 dicembre 2025 si costituisce in giudizio la società PUBLISERVIZI S.r.l. eccependo l'infondatezza del ricorso e la legittimità della pretesa.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 05 e 06 febbraio 2026 la ricorrente deposita memorie illustrative ribadendo quanto già esposto nel ricorso precisando che da relazione di stima redatta dall'ingegnere Nominativo_1 del Nominativo_2 emergerebbe l'assenza di manutenzione e lo stato di abbandono dell'area di cui trattasi sin dall'anno 2013.
Conclude reiterando le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
In data 09 febbraio 2026 si costituisce in giudizio il CONSORZIO sostenendo la natura pubblicistica del canone e la spettanza del pagamento. eccepisce quindi l'infondatezza del ricorso.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa viene trattata il giorno 18 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva la Corte che l'atto impugnato ha per oggetto i contributi dovuti da parte dalla ricorrente per i servizi erogati dal CONSORZIO per la manutenzione e gestione delle aree di sviluppo industriale rientranti nel perimetro del Consorzio_1, agglomerato Marcianise/San Marco.
Sul punto occorre ricordare la natura di del contributo richiesto.
I contributi consortili per le opere infrastrutturali in aree di sviluppo industriale (ASI) sono oneri posti a carico delle imprese che si insediano in tali aree. Nel caso in cui una azienda proceda all'acquisto diretto delle aree occorrenti per il proprio insediamento, non viene richiesto alcun contributo per le infrastrutture (che eseguirà il Consorzio); viceversa, ove l'area (il lotto) viene assegnato dal Consorzio, l'impresa sottoscrive la convenzione (per l'agglomerato privo di infrastrutture) e si impegna a corrispondere al Consorzio la quota parte per gli oneri derivanti da opere in futuro realizzate dall'Ente, e di cui potrà usufruire, in relazione all'area posseduta, nonché di accollarsi i canoni annuali di manutenzione delle opere stesse. Questi contributi, detti anche oneri di infrastrutturazione, sono finalizzati a finanziare le spese per le opere necessarie a consentire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive.
Il contributo consortile rappresenta quindi un costo che l'impresa deve sostenere per utilizzare le infrastrutture dell'ASI. In altri termini, questo onere rappresenta un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, dovuto per la partecipazione alla zona di sviluppo industriale.
In altri termini i contributi trovano la loro fonte in un rapporto obbligatorio di diritto privato e pertanto rientrano nella competenza del Giudice Ordinario.
Sul punto difatti si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità ed in particolare, sia pure per altre tipologie di canoni, tra le tante, Cass. SS.UU. n.203/1999; Cass. SS.UU. n.31760/2019; Cass.
n.13899/2024 e da ultimo Cass. SS.UU. n.16842/2024 precisando che la materia rientra nella sfera di giurisdizione del Giudice Ordinario.
In ordine alle spese di lite occorre evidenziare che l'atto impugnato indica quale l'Autorità alla quale rivolgersi per l'impugnazione la Corte di Giustizia Tributaria di Caserta conducendo così la ricorrente all'errore.
L'erroneità di tale informazione ed il mancato esame delle ragioni delle Parti, costituiscono grave ed eccezionale ragione per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di propria giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e fissa per la riassunzione il termine di mesi tre.
Spese compensate.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 18 febbraio 2026.
Il RE il Presidente