Art. 5.
Il personale assunto per i servizi di copiatura presso le conservatorie dei registri immobiliari, a norma dello articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959 , in servizio alla data del 15 maggio 1969, e' inquadrato nella categoria terza del personale non di ruolo prevista dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni e integrazioni, prescindendo dal titolo di studio e dai limiti di eta'.
Ai fini del trattamento economico e giuridico il personale inquadrato a norma del precedente comma e quello inquadrato ai sensi della legge 19 luglio 1962, n. 959, articolo 21 , conserva l'anzianita' di servizio posseduta, detratti gli eventuali periodi di interruzione del rapporto di lavoro.
Il personale assunto per i servizi di copiatura presso le conservatorie dei registri immobiliari, a norma dello articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959 , in servizio alla data del 15 maggio 1969, e' inquadrato nella categoria terza del personale non di ruolo prevista dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni e integrazioni, prescindendo dal titolo di studio e dai limiti di eta'.
Ai fini del trattamento economico e giuridico il personale inquadrato a norma del precedente comma e quello inquadrato ai sensi della legge 19 luglio 1962, n. 959, articolo 21 , conserva l'anzianita' di servizio posseduta, detratti gli eventuali periodi di interruzione del rapporto di lavoro.