TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 18.2.2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 18.2.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato COSTANTINO PERRUCCI, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLA MATTIA resistente oggetto: assegno sociale
1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza del requisito dello CP_1 stato di bisogno sulla base della conciliazione intervenuta tra gli ex coniugi in data 4.6.2020.
All'odierna udienza, previa discussione orale della parti, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
Il ricorso merita accoglimento. Giova rammentare che ai sensi dell'art. 3 comma 6 L. 335/1995, "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale". Il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato, pertanto, alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. Deve, altresì, rilevarsi la natura meramente sussidiaria della prestazione in esame, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito. Nella fattispecie in esame, ha negato l'assegno sociale per non CP_1 avere il ricorrente richiesto in sede di separazione l'assegno di mantenimento a carico del coniuge e per avere ivi dichiarato di essere economicamente autosufficiente.
2 Ebbene, rileva in primo luogo il Giudicante che nel medesimo verbale di conciliazione si legge che ilo ricorrente “è disoccupato e vive di lavori occasionali di giornata”. Tra l'altro non può essere condiviso l'assunto dell' secondo il CP_1 quale la rinuncia all'assegno di mantenimento rappresenterebbe l'ammissione di uno stato di autosufficienza contrario allo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale, per le ragioni già evidenziate con l'ordinanza Cass. Sez. Sez.
6-L, 09/07/2020, n. 14513, nonché, più di recente, con la sentenza Cass. Sez. L, 15/09/2021, n. 24954, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, come già osservato da Cass. Sez.
6-L, n. 14513 del 2020, cit., "La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato art. 3 comma 6 L. 33511995") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica. (...) Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris,) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. (...) In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.".
Come ulteriormente chiarito da Cass. Sez. L, n. 24954 del 2021, cit., "Non vi e', insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, L. n. 335 del 1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla
3 prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "e' costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito"", aggiungendosi, assai incisivamente, che "tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla merce' delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.".
4 Di recente, in senso conforme, altro arresto giurisprudenziale secondo il quale “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. Pertanto,non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività (possibile riconoscere l'assegno sociale all'uomo che, in sede di separazione consensuale dalla moglie, aveva presentato una dichiarazione di indipendenza economica corroborata anche dalla rinuncia all'assegno di mantenimento).” (Cass, sez. lav. ordinanza 1.12.2023, n. 33513; analogo principio è espresso da Cass, sez. lav. ordinanza 11.9.2023, n. 26287) Ne consegue che erroneamente l'istituto previdenziale ha rigettato l'istanza del ricorrente sul rilievo che la rinuncia all'assegno di mantenimento possa equivalere ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque valga ad escludere la configurabilità del predetto requisito. Deve, pertanto, dichiararsi il diritto del ricorrente all'assegno sociale ex art. 3 legge n. 335 del 1995 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (presentata in data 27.11.2020), con conseguente condanna dell al pagamento dei relativi ratei maturati, oltre CP_1 accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412 del 1991, con decorrenza di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato l'11.03.2023 da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il beneficio assistenziale dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. 335/95 nella misura di legge dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 27.11.2020;
- condanna l al pagamento dei relativi ratei con la CP_1 decorrenza di legge oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al soddisfo;
5 - condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
1.865,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 18.2.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
6