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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7772 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 2.7.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°30128/2024 vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso, dall'Avv. Domenico Naso, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei
Portoghesi n.12; - CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: riconoscimento del diritto al ristoro delle trattenute previdenziali operate sulle somme relative a differenze retributive corrisposte per gli anni precedenti a quello di effettivo pagamento – condanna al versamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente del convenuto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.1997 CP_1 con qualifica professionale di docente di scuola secondaria di I grado in servizio presso il liceo scientifico Newton di Roma, esposto che con sentenza n.5084/2022 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 30.5.2022, era stato dichiarato il suo diritto ad essere collocata nella corretta fascia stipendiale tenuto conto della corretta anzianità di servizio ed il CP_2 condannato, con riferimento agli anni dal 1998, al pagamento delle differenze derivanti dal corretto inquadramento nella misura di €30.782,85, lamentato che dal prospetto riassuntivo delle trattenute operate dall'Amministrazione con cedolino stipendiale di luglio 2024 emergeva come il convenuto avesse illegittimamente eseguito trattenute CP_3 previdenziali pari a €3.892,90 liquidando così una somma netta di €31.602,85, in luogo di quella effettivamente dovuta pari al lordo, argomentato in diritto in merito alla violazione dell'art.2215 c.c. e degli articoli 9 e 23 L. n.218 del 4.04.1952, concludeva chiedendo:
“dichiarare ed accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €3.892,90. Dichiarare ed accertare, ai sensi dell'art. 23 L. n.
218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €3.832,90 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92; condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di
€3.892,90 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione”, vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio il che veniva dichiarato contumace. CP_2
Disposta TRATTAZIONE SCRITTA, in data odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità in tema di contributi previdenziali, che, in applicazione degli artt. 19 e 23 della L. n. 218 del 1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, ragione per cui il credito retributivo di quest'ultimo dev'essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore. Tempestività del versamento, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi (Cass. 22379/2015), sicchè in ipotesi di ritardo nell'adempimento il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico “con la conseguenza che «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» ( così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama
Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011)” (Cass. Sez. L, Ordinanza n.
18897 del 15/07/2019 conforme a Sez. L., Sentenza n. 25956 del 31/10/2017).
2. Nel caso di specie certamente l'adempimento nella misura netta di €31.602,85 operato con versamento nel mese di luglio 2024, è avvenuto tardivamente poiché in esecuzione di sentenza n.50842/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 30.5.2022, con la quale era stato dichiarato il diritto della ricorrente ad essere collocata nella corretta fascia stipendiale tenuto conto nel conteggio dell'anzianità degli anni di servizio svolti presso la scuola primaria per intero ed il con riferimento agli anni dal 1998 ha quantificato CP_2 nel prospetto riassuntivo somme riferite a crediti maturati sino al febbraio 2020.
3. In merito al quantum oggetto di domanda, occorre rilevare come la documentazione in atti indichi la somma trattenuta di €3.892,90 come “diff. rit. previdenziali” (vedi prospetto numero 3 al fascicolo, ultima pagina) e che con produzione in corso di causa la difesa istante abbia comprovato che l'indicata somma si riferisce alla quota parte dei contributi a carico del lavoratore (vedi attestazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze depositata in data 4.3.2025). Il ricorso dev'essere quindi senz'altro accolto con riferimento all'intero ammontare oggetto di domanda.
4. Sull'indicata somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo, esclusa, ex art.22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n.724, la rivalutazione monetaria attesa la natura pubblica dell'ente debitore.
Ed infatti, come chiarito dalle sentenze di legittimità sopra riportate, la quota contributiva che un tempo era a carico del lavoratore diviene parte della retribuzione e, come tale, ad essa si deve applicare il regime degli accessori proprio dell'obbligazione retributiva. Sul punto appare utile riportare recente pronunciamento del giudice di legittimità che ha ribadito come
“Con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, vige il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo, comprese le somme dovute a titolo di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo” (Corte di
Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 13624/20; depositata il 2 luglio).
5. I compensi di lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accerta il diritto della ricorrente al pagamento delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione convenuta nella misura di €3.892,90 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_1 restituzione dell'indicata somma illegittimamente trattenuta oltre interessi legali come per legge;
condanna il convenuto, in persona del pro tempore, alla refusione a CP_1 CP_4 controparte dei compensi di lite liquidati in complessivi €1.300,00, da distrarsi.
Roma, il 2.7.2025 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 2.7.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°30128/2024 vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso, dall'Avv. Domenico Naso, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei
Portoghesi n.12; - CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: riconoscimento del diritto al ristoro delle trattenute previdenziali operate sulle somme relative a differenze retributive corrisposte per gli anni precedenti a quello di effettivo pagamento – condanna al versamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente del convenuto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.1997 CP_1 con qualifica professionale di docente di scuola secondaria di I grado in servizio presso il liceo scientifico Newton di Roma, esposto che con sentenza n.5084/2022 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 30.5.2022, era stato dichiarato il suo diritto ad essere collocata nella corretta fascia stipendiale tenuto conto della corretta anzianità di servizio ed il CP_2 condannato, con riferimento agli anni dal 1998, al pagamento delle differenze derivanti dal corretto inquadramento nella misura di €30.782,85, lamentato che dal prospetto riassuntivo delle trattenute operate dall'Amministrazione con cedolino stipendiale di luglio 2024 emergeva come il convenuto avesse illegittimamente eseguito trattenute CP_3 previdenziali pari a €3.892,90 liquidando così una somma netta di €31.602,85, in luogo di quella effettivamente dovuta pari al lordo, argomentato in diritto in merito alla violazione dell'art.2215 c.c. e degli articoli 9 e 23 L. n.218 del 4.04.1952, concludeva chiedendo:
“dichiarare ed accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €3.892,90. Dichiarare ed accertare, ai sensi dell'art. 23 L. n.
218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €3.832,90 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92; condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di
€3.892,90 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione”, vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio il che veniva dichiarato contumace. CP_2
Disposta TRATTAZIONE SCRITTA, in data odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità in tema di contributi previdenziali, che, in applicazione degli artt. 19 e 23 della L. n. 218 del 1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, ragione per cui il credito retributivo di quest'ultimo dev'essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore. Tempestività del versamento, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi (Cass. 22379/2015), sicchè in ipotesi di ritardo nell'adempimento il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico “con la conseguenza che «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» ( così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama
Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011)” (Cass. Sez. L, Ordinanza n.
18897 del 15/07/2019 conforme a Sez. L., Sentenza n. 25956 del 31/10/2017).
2. Nel caso di specie certamente l'adempimento nella misura netta di €31.602,85 operato con versamento nel mese di luglio 2024, è avvenuto tardivamente poiché in esecuzione di sentenza n.50842/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 30.5.2022, con la quale era stato dichiarato il diritto della ricorrente ad essere collocata nella corretta fascia stipendiale tenuto conto nel conteggio dell'anzianità degli anni di servizio svolti presso la scuola primaria per intero ed il con riferimento agli anni dal 1998 ha quantificato CP_2 nel prospetto riassuntivo somme riferite a crediti maturati sino al febbraio 2020.
3. In merito al quantum oggetto di domanda, occorre rilevare come la documentazione in atti indichi la somma trattenuta di €3.892,90 come “diff. rit. previdenziali” (vedi prospetto numero 3 al fascicolo, ultima pagina) e che con produzione in corso di causa la difesa istante abbia comprovato che l'indicata somma si riferisce alla quota parte dei contributi a carico del lavoratore (vedi attestazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze depositata in data 4.3.2025). Il ricorso dev'essere quindi senz'altro accolto con riferimento all'intero ammontare oggetto di domanda.
4. Sull'indicata somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo, esclusa, ex art.22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n.724, la rivalutazione monetaria attesa la natura pubblica dell'ente debitore.
Ed infatti, come chiarito dalle sentenze di legittimità sopra riportate, la quota contributiva che un tempo era a carico del lavoratore diviene parte della retribuzione e, come tale, ad essa si deve applicare il regime degli accessori proprio dell'obbligazione retributiva. Sul punto appare utile riportare recente pronunciamento del giudice di legittimità che ha ribadito come
“Con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, vige il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo, comprese le somme dovute a titolo di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo” (Corte di
Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 13624/20; depositata il 2 luglio).
5. I compensi di lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accerta il diritto della ricorrente al pagamento delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione convenuta nella misura di €3.892,90 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_1 restituzione dell'indicata somma illegittimamente trattenuta oltre interessi legali come per legge;
condanna il convenuto, in persona del pro tempore, alla refusione a CP_1 CP_4 controparte dei compensi di lite liquidati in complessivi €1.300,00, da distrarsi.
Roma, il 2.7.2025 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari