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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/09/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG 3257/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa IVANA BONFIGLIO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3257 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2018 a cui è riunita la causa n. 2214/2019 R.G.C.
TRA
, C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Giuseppina Doddis che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
PARTE ATTRICE
E
, C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
presso e nello studio dell'Avv. Ennio Cutuli che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti.
PARTE CONVENUTA
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni che si intendono qui riportate e trascritte.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione Con atto di citazione ritualmente notificato ha avanzato Parte_1
opposizione avverso atto di precetto notificato in data 07.05.2018 da Controparte_1
per l'importo complessivo di € 7.881,52, per i seguenti motivi:
Insussistenza del titolo esecutivo. Violazione art. 474 c.p.c..
Difetto di contraddittorio sulle ragioni di spesa.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto di precetto, con la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e Controparte_1
improponibilità dell'opposizione perché proposta entro il termine di legge, nel merito l'infondatezza, in subordine, chiedeva che venisse dichiarato il diritto dell'opposta di procedere all'esecuzione per quella parte di credito dovuta, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'opponente e all'esito, la prova testimoniale.
Espletato l'interrogatorio formale e dichiarata decaduta l'opposta dalla prova testimoniale la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 gennaio 2021. Indi, la causa subiva una serie di rinvii per i medesimi incombenti, stante il carico di ruolo del Giudice al tempo designato.
In data 13.12.2021 i procuratori delle parti depositavano un accordo transattivo, con cui rinunziavano alla prosecuzione dei giudizi civili pendenti dinnanzi al Tribunale
Civile di Messina, tra loro vertenti: l' Opposizione a Precetto, portante il n.
3257/2018 R.G e l' Opposizione a pignoramento, portante il n. 2214/2019 R.G. pendente dinnanzi l'Ill.mo Giudice D.ssa Barbaro Carmela, indi, veniva fissata l'udienza del 13 ottobre 2022 affinchè nel contraddittorio fra le parti venissero chiariti i termini dell'accordo.
All'udienza del 13/10/2022 i procuratori delle parti così dichiaravano: “Le parti concordemente chiedono l'estinzione del giudizio per avvenuta transazione della lite, previa riunione al presente giudizio di quello recante il n. 2214/2019, chiamato alla stessa udienza”
Riunito con provvedimento reso all'udienza stessa al presente giudizio quello recante il n. 2214/2019, le parti, concordemente, si riportavano integralmente all'atto transattivo del 22 novembre 2021, già depositato, e alle condizioni in esso contenute e chiedevano un breve rinvio per la determinazione della esatta somma da assegnare e la causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 10/11/2022 ore
11,00 con termine per note fino a 10 giorni prima dell'udienza.
I procuratori delle parti depositavano le suddette note.
L'avv. Doddis in particolare così scriveva:
- declarare con sentenza l'avvenuta cessazione della materia del contendere nei giudizi suddescritti, vertenti tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
; CP_1
- disporre l'assegnazione delle somme pignorate, detenute dal pari ad CP_2
€ 4.700.00 (quattromilasettecento/00), in favore della signora , n.q. Controparte_1
di creditore pignorante, eppertanto, autorizzare la stessa a riscuotere la predetta somma presso il CP_2
L'Avv. Cutuli così dichiarava:
si chiede che venga disposta l'assegnazione delle somme pignorate, detenute dal
Terzo pari ad € 4.700.00 (quattromilasettecento/00), in favore della signora CP_2
, n.q. di creditore pignorante, ed autorizzare la stessa a riscuotere la Controparte_1
predetta somma presso il oltre le spese e compensi della procedura con CP_2 CP_2
provvedimenti consequenziali.
La causa veniva trattenuta per la decisione e a seguito di cessazione dalle funzioni giurisdizionali del Giudice designato veniva assegnata alla dott.ssa Pappalardo che in data 15 ottobre 2024 disponeva la rimessione sul ruolo.
In data 10 settembre 2025 la causa veniva assegnata all'odierno Giudice e, dopo il deposito di note scritte, in sostituzione dell'udienza, veniva trattenuta per la decisione allo stato degli atti. In accoglimento della concorde volontà delle parti, deve pervenirsi alla definizione in rito del presente procedimento, nonché del procedimento n. 2214/2019, riunito alla presente causa, con la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
In proposito, par d'uopo rammentare che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando sia riconosciuto da tutte le parti interessate o, comunque, emerga pacificamente dagli atti di causa il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
Va, in particolare, rammentato che alla declaratoria della cessazione della materia del contendere deve pervenirsi anche nel caso in cui le parti rinuncino a coltivare la causa già promossa, per aver composto in via transattiva le contrapposte pretese e ragioni dedotte in lite.
Invero, come evidenziato da costante giurisprudenza della Suprema Corte: "A differenza della rinuncia agli atti del giudizio - atto processuale indipendente dalle cause e dalle finalità, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale nella quale interviene - la transazione - atto stragiudiziale di definizione della lite - non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, ma sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando cessazione della materia del contendere (ex plurimis Cass. 23.4.1999, n. 4035; Cass. 27.2.1998, n. 2197). Mentre la rinuncia agli atti priva la parte del potere di ottenere una pronuncia di merito e, corrispondentemente, il giudice del potere - dovere di emetterla, lasciando impregiudicata la situazione sottostante, di tal che la domanda può essere riproposta in altro processo, diversamente avviene nella transazione, che, appunto, perché pone fine al contrasto insorto tra le parti mediante un nuovo regolamento di interessi, incide sul diritto sostanziale e preclude la proposizione di una nuova domanda sul medesimo oggetto " (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2003,
n. 2647).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta va rilevato che le parti, tramite i rispettivi procuratori muniti di procura anche a tal scopo, hanno composto le contrapposte pretese con un accordo transattivo in cui hanno manifestato l'intenzione di porre fine ai giudizi fra di loro pendenti (nn. 3257/2018; 2214/2019)
e hanno dichiarato di non avere più alcun interesse ad ottenere una pronuncia di merito, ma di avere interesse a una pronunzia di cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese processuali.
Si prende atto inoltre, che, nell'accordo transattivo, l'opponente ha autorizzato l'opposta a riscuotere le somme trattenute dal terzo . CP_2
Le parti, infine, hanno raggiunto l'accordo sulla suddetta somma - € 4.700,00- pertanto, la materia del contendere può dirsi cessata.
Dunque, deve disporsi la cessazione della materia del contendere e la l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio e di quello a cui questo è riunito, atteso l'accordo in tal senso raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del Giudice Onorario di
Pace in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 3257/2018 a cui è stato riunito il n. 2214/2019 R.G., così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere.
b) Dispone l'integrale compensazione, tra le parti.
Così deciso in Messina, lì 17 settembre 2025
Il Giudice onorario di pace
Dott.ssa Ivana Bonfiglio