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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/12/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 964/2024, promossa con atto di citazione
DA
, (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to FABIO MARENGHI del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to ELISABETTA PUDDU in Savona, piazza G. Mameli n.
4/2, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to FRANCO AGLIETTO del Foro di Savona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Savona, via Paleocapa n. 5/6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2054 c.c. – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti, nel termine assegnato, hanno depositato note scritte contenti la precisazione delle conclusioni, come di seguito riportate:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) In via principale: 1) accertare e
Pagina nr. 1 dichiarare che l'evento dannoso/sinistro oggetto di causa (verificatosi in data
26/09/2022 alle ore 20.10/20.15 circa in Celle Ligure - SV, Via SS. MO e IL, tra il motoveicolo YM targato DD21567 e la bicicletta condotta dal CP_2 convenuto), è avvenuto per esclusivo fatto e/o colpa del signor , Controparte_1 conducente della citata bicicletta, per le motivazioni meglio evidenziate nelle premesse del presente atto da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte. 2) Accertata
e dichiarata come sopra la responsabilità dell'evento dannoso/sinistro in oggetto, sulla base delle risultanze della relazione medico-legale redatta in data 19/09/2023 dal Dottor
(ovvero sulla base della Ctu che potrà essere depositata in corso di causa), Persona_1 voglia dichiarare che il signor ha diritto di ottenere la Parte_1 corresponsione della somma complessiva di € 36.209,00 (o quella somma maggiore o minore meglio vista, anche a seguito di Ctu e/o in via equitativa), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale inerente le lesioni subite a seguito dell'evento dannoso/sinistro oggetto di causa;
risarcimento così composto: - € 29.774,00 quale danno non patrimoniale (di cui € 23.261,00 quale danno biologico) sulla base dell'accertata invalidità permanente (12%), - € 2.970,00 quale invalidità temporanea parziale (giorni 40 al 75%), - € 1.980,00 quale invalidità temporanea parziale (giorni 40 al 50%), - € 1.485,00 quale invalidità temporanea parziale (giorni 60 al 25%). Salvo errori e/o omissioni (anche delle singole voci) che potranno essere liquidate da parte del Giudice anche in via di equità. 3) Alla luce di quanto sopra voglia dichiarare tenuto, e conseguentemente condannare, il signor a corrispondere al signor la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 36.209,00 (ovvero quella differente somma, anche maggiore e/o minore che potrà emerge in corso di causa, anche a seguito dell'espletamento della Ctu
e/o in via di equità), oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale inerente le lesioni subite a seguito del sinistro oggetto di causa, per le motivazioni meglio esposte in premessa (da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte).
4) Per le medesime motivazioni voglia dichiarare tenuto, e conseguentemente condannare, il signor a corrispondere al signor Controparte_1 Parte_1 la somma di € 400,00 (ovvero quella differente somma, anche maggiore e/o minore, che potrà emerge in corso di causa, anche a seguito dell'espletamento della Ctu e/o in via di equità), oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo, a
Pagina nr. 2 titolo di rimborso e/o rifusione e/o risarcimento del costo sostenuto per la visita e la redazione della relazione medico legale 19/09/2023, e di cui alla fattura n. 136/2023, per le motivazioni meglio esposte in premessa, da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte). B) In subordine: 1) nel denegato e non creduto caso in cui venisse accertato un concorso di colpa dell'esponente nella causazione del sinistro, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054, II° comma, c.c., voglia accertare e dichiarare che l'evento dannoso/sinistro oggetto di causa (verificatosi in data
26/09/2022 alle ore 20.10/20.15 circa in Celle Ligure - SV, Via SS. MO e IL, tra il motoveicolo YM targato DD21567 e la bicicletta MO condotta dal convenuto), è avvenuto per fatto e/o colpa concorsuale al 50% in capo al signor
, conducente della citata bicicletta, e del signor , Controparte_1 Parte_1 conducente del motoveicolo YM targato DD21567 (ovvero nella differente percentuale di concorso di colpa determinata dal Giudice), per le motivazioni meglio evidenziate nelle premesse del presente atto da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte. 2) Accertata e dichiarata come sopra, o come determinata dal
Giudice, la corresponsabilità dell'evento dannoso/sinistro in oggetto, sulla base delle risultanze della relazione medicolegale redatta in data 19/09/2023 dal Dottor Per_1
(ovvero sulla base della Ctu che potrà essere depositata in corso di causa), voglia
[...] dichiarare che il signor ha diritto di ottenere la corresponsione della Parte_1 quota pari al 50%, o altra maggiore o minore quota (quale percentuale di responsabilità
a carico del convenuto), dell'importo complessivo di € 36.209,00 (o quella somma maggiore o minore meglio vista, anche a seguito di Ctu e/o in via equitativa), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale inerente le lesioni subite a seguito dell'evento dannoso/sinistro oggetto di causa;
risarcimento così composto: - € 29.774,00 quale danno non patrimoniale (di cui €
23.261,00 quale danno biologico) sulla base dell'accertata invalidità permanente (12%),
- € 2.970,00 quale invalidità temporanea parziale (giorni 40 al 75%), - € 1.980,00 quale invalidità temporanea parziale (giorni 40 al 50%), - € 1.485,00 quale invalidità temporanea parziale (giorni 60 al 25%). Salvo errori e/o omissioni (anche delle singole voci) che potranno essere liquidate da parte del Giudice anche in via di equità. 3) Alla luce di quanto sopra voglia dichiarare tenuto, e conseguentemente condannare, il signor a corrispondere al signor la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 18.104,50, pari al 50% dell'importo di € 36.209,00 (ovvero quella
Pagina nr. 3 differente somma, anche maggiore e/o minore che potrà emerge in corso di causa, anche a seguito dell'espletamento della Ctu e/o in via di equità, e/o in ogni caso anche a seguito di un differente riparto delle quote di corresponsabilità), oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento - per la quota di corresponsabilità accertata - del danno biologico e/o non patrimoniale inerente le lesioni subite a seguito del sinistro oggetto di causa, per le motivazioni meglio esposte in premessa (da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte).
4) Per le medesime motivazioni voglia dichiarare tenuto, e conseguentemente condannare, il signor a corrispondere al signor Controparte_1 Parte_1 la somma di € 200,00, pari al 50% dell'importo di € 400,00 (ovvero quella differente somma, anche maggiore e/o minore, a seguito di un differente riparto delle quote di corresponsabilità), oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di rimborso e/o rifusione e/o risarcimento - per la quota di corresponsabilità - del costo sostenuto per la visita e la redazione della relazione medico legale 19/09/2023, e di cui alla fattura n. 136/2023, per le motivazioni meglio esposte in premessa, da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte). In ogni caso, con vittoria di spese legali e compensi professionali da liquidarsi e distrarsi direttamente in favore del difensore antistatario Avv. Fabio Marenghi.”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta, respingere ogni domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto con ogni relativa conseguenza di legge. Vinti i compensi di causa oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_1 adito il Tribunale di Savona esponendo che:
- il 26.9.2022, alle ore 20:10 circa, stava percorrendo in Celle Ligure la via SS.
MO e IL alla guida del motoveicolo YM targato DD21567, di proprietà della signora e assicurato con polizza Controparte_3 Controparte_4
- egli stava guidando in discesa, a velocità ridotta e tenendo la propria destra quando, improvvisamente, dalla strada che conduce al garage annesso al civico n. 11, usciva una bicicletta che si immetteva repentinamente sulla strada principale, invadendo il tratto
Pagina nr. 4 occupato dalla moto;
- la bicicletta aveva la luce spenta, nonostante fosse tardi e il lampione ivi presente non fosse ancora acceso;
- il motociclo e la bicicletta si scontravano e cadevano a terra;
- a seguito della caduta, la gamba destra dell'attore rimaneva sotto il motoveicolo ed egli veniva aiutato a rialzarsi dal conducente della bicicletta, , Persona_2 minorenne all'epoca dei fatti, il quale non aveva subìto alcun danno;
- su invito dell'attore, il ragazzo telefonava al proprio padre, , il quale li Persona_3 raggiungeva sul luogo del sinistro;
- l'intervento dell'autoambulanza non veniva richiesto, poiché l'attore attribuiva il dolore alla caduta e all'impatto del motoveicolo sulla sua gamba destra;
- forniva i propri dati e riferiva altresì di essere titolare di polizza Persona_3
“capofamiglia” stipulata con UnipolSai Assicurazioni, che avrebbe coperto gli eventuali danni subiti dal conducente e dal motoveicolo;
- il giorno successivo, a causa del forte dolore, l'attore si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Savona, dove gli veniva diagnosticato un trauma policontusivo con infrazione della VI costola di destra e schiacciamento del piede destro, con frattura dello scafoide e cuboide tarsale, e gli veniva riconosciuta una prognosi di trenta giorni;
- egli chiedeva quindi a di denunciare il sinistro alla propria Persona_3 assicurazione;
- non avendo ricevuto riscontro dalla compagnia assicuratrice, con lettera raccomandata del 5.10.2022 egli richiedeva formalmente a , in qualità di genitore del Persona_3 minore , il risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro;
Controparte_1
- con comunicazione del 26.10.2022, UnipolSai confermava l'apertura del sinistro denunciato dall'assicurato il quale, successivamente, formulava Persona_3 anch'egli richiesta di risarcimento, sostenendo la responsabilità di Parte_1 nell'occorso;
- UnipolSai respingeva la richiesta risarcitoria formulata dall'attore, affermando di non ravvisare alcuna responsabilità a carico di;
Controparte_1
- l'attore si sottoponeva alla visita medico-legale da parte del dott. il Persona_1 quale quantificava il danno in quaranta giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, quaranta giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e ulteriori sessanta giorni di
Pagina nr. 5 inabilità temporanea parziale al 25%, oltre a una percentuale di invalidità permanente del 12%;
- i tentativi di comporre bonariamente la vicenda non sortivano esito positivo, neppure a seguito dell'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, rendendo necessaria l'introduzione del giudizio.
Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo: - in via principale, di Parte_1 accertare la responsabilità di nell'occorso e di condannarlo a Controparte_1 corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 36.209,00, o la meglio vista, oltre interessi e rivalutazione, nonché la somma di euro 400,00 a titolo di rimborso per la visita e la relazione medico legale;
- in via subordinata, in caso di accertamento del concorso di colpa dell'attore, di condannare il convenuto a corrispondergli il 50% degli importi di cui sopra.
Si è costituito in giudizio , replicando alle avversarie Controparte_1 argomentazioni che:
- nessuna responsabilità poteva essergli ascritta, poiché la dinamica dei fatti illustrata da non corrispondeva alla realtà; Parte_1
- la caduta dell'attore, infatti, non era in alcun modo imputabile al convenuto, il quale stava percorrendo via SS. MO e IL in salita, tenendo regolarmente la destra, e non si era immesso sulla strada principale provenendo da quella secondaria;
- egli contestava, inoltre, che, a seguito dell'occorso, avesse subito le Parte_1 lesioni descritte nella perizia del dott. Persona_1
Ha concluso, quindi, per il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita mediante escussione di un testimone, interrogatorio formale del convenuto ed espletamento di consulenza medico legale sulla persona dell'attore; previa concessione alle parti dei termini a ritroso per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche, all'udienza del 14.11.2025 è stata trattenuta in decisione.
****************
La domanda dell'attore è parzialmente fondata e merita l'accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Sull'accertamento della responsabilità.
ha convenuto in giudizio lamentando che Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo, provenendo da una strada secondaria in sella alla propria bicicletta, abbia omesso di concedergli la dovuta precedenza, provocando lo scontro tra i mezzi e la
Pagina nr. 6 conseguente caduta dei conducenti.
La fattispecie in esame deve essere qualificata ai sensi dell'art. 2054 c.c.
A mente della norma, il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
Il secondo comma della norma prevede, nel caso di scontro tra veicoli, una presunzione di eguale responsabilità dei conducenti, superabile solo fornendo la prova contraria, ovvero dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, a prescindere dalla prova eventuale della negligenza dell'altro conducente.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di urto tra mezzi, per superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. non basta che sia dimostrata la colpa di uno dei conducenti, ma è necessario altresì accertare la correttezza della condotta dell'altro.
A tale proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente confermato che: “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., secondo comma, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”, precisando, inoltre, che la presunzione di eguale responsabilità, in ragione della sua funzione meramente sussidiaria, opera “soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro“ (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8374/2024).
Inoltre, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “[…] l'accertamento "della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro", idonea a liberare "quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno", può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma "anche indirettamente", ovvero "tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente" (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2020, n. 6655, Rv. 657166-01; nello
Pagina nr. 7 stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 21 maggio 2019, n. 13672, Rv. 65421801; Cass.
Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9550, Rv. 608197-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 marzo 2006,
n. 5226, Rv. 588251-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 luglio 2003, n. 11143, Rv. 565147-01;
Cass. Sez. 3, sent. 19 aprile 1996, n. 3723, Rv. 497161-01)” (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 6941/2021).
Alla luce di tali principi, si ritiene che nel caso di specie la responsabilità del sinistro debba essere ascritta in pari misura all'attore e al convenuto, non risultando acquisiti elementi sufficienti a superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
In primo luogo, deve rilevarsi che le parti hanno fornito due ricostruzioni dei fatti incompatibili tra loro. Mentre il sig. sostiene che si sia verificato un urto tra Parte_1 la propria moto e la bicicletta condotta dal convenuto, al contrario Parte_2 ha rappresentato che egli stava risalendo la via percorsa in discesa dall'attore, il quale, nello scorgerlo, avrebbe perso da solo il controllo del mezzo.
A fronte di tali versioni contrastanti, l'unico testimone oculare escusso, su richiesta dell'attore, ha sostanzialmente confermato la ricostruzione da questi Testimone_1 proposta, così dichiarando: “confermo di aver visto sopraggiungere da un accesso secondario una bicicletta che si è immessa sul margine della Via SS. MO e IL occupato dal motoveicolo condotto da e si è scontrata con lo stesso”. Parte_1
Egli ha poi specificato che il lampione presente sul luogo del sinistro era spento e che la bicicletta condotta da non aveva il faro acceso. CP_1
Inoltre, ha dichiarato: - di avere assistito ai fatti a circa 35 metri dal punto dell'incidente; - di avere visto la caduta dell'attore, ma di non sapere se la sua gamba destra sia rimasta schiacciata sotto la moto;
- di non essere certo che anche il conducente della bici fosse caduto (“mi sembra che sia caduto anche il conducente della bici”); - di essersene andato senza avvicinarsi, ritenendo “che non ci fossero troppi danni”.
La difesa di parte convenuta ha fermamente contestato l'attendibilità del testimone, rappresentando in particolare l'anomala circostanza che egli, pur avendo visto l'incidente, se ne sia andato senza prestare soccorso e che avrebbe affermato di essere stato presente in loco solo decorsi due anni dall'accaduto, in corso di causa.
Sebbene tali elementi siano senz'altro significativi, tuttavia, si ritiene che non siano da soli sufficienti a ritenere inveritiera la testimonianza resa dal sig. che pertanto Tes_1 deve essere valutata nel suo complesso.
Pagina nr. 8 Infatti, va considerato che, sotto un primo profilo, al testimone è stato specificamente richiesto il motivo per cui si sia “palesato” solo dopo diverso tempo, ed egli ha risposto che solo “in seguito, frequentando un bar dove si reca anche , ho saputo Parte_1 che quest'ultimo in realtà si era fatto male per cui l'ho rintracciato e mi sono reso disponibile a testimoniare sull'accaduto”.
La circostanza che egli, anche a distanza di anni dall'incidente, abbia sentito gli avventori del bar parlare dell'accaduto e, conseguentemente, abbia manifestato all'attore, suo conoscente di vista, la sua disponibilità a testimoniare, appare verosimile.
Parimenti, è credibile che il testimone, che si trovava a circa 35 metri di distanza dall'accaduto, se ne sia andato dopo essersi assicurato che i conducenti dei due mezzi si rialzavano da terra.
Del resto, il testimone si è limitato a riferire quanto effettivamente ricordava, senza cadere in intrinseche contraddizioni, tenuto conto dell'effettiva distanza che lo separava dal luogo del sinistro.
Dunque, tenuto conto della testimonianza resa dal sig. può ritenersi sotto un Tes_1 primo profilo che l'attore abbia adeguatamente dimostrato la dinamica dell'incidente, per cui mentre stava scendendo a bordo del suo scooter dalla via SS. MO e IL,
svoltava da una strada secondaria e si immetteva nella via Parte_2 principale, cosicché i due veicoli andavano ad impattare tra loro.
Tuttavia, non può ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c., poiché:
- per un verso è dimostrato soltanto che la bici si immetteva sulla strada principale e che aveva il faro spento. Sennonché, essendo il testimone riuscito a vedere l'accaduto da circa 35 metri ed essendo il lampione dell'illuminazione ancora spento, deve presumersi che non fosse buio e che le condizioni di luce consentissero una buona visuale;
- d'altro lato, l'attore non ha in alcun modo dimostrato la congruità della propria condotta ad evitare l'impatto e, anzi, è presumibile che egli non abbia tenuto una velocità di guida consona allo stato dei luoghi, se si pensa che non è riuscito a scartare in tempo una bicicletta mentre si immetteva sulla via principale, deviando in modo modesto il percorso, pur essendo la stessa visibile dalla sua traiettoria.
Ne consegue che la responsabilità del sinistro, dimostrato nella sua materialità, deve essere attribuita a e ad nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuno.
Pagina nr. 9 Sulla quantificazione dei danni
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo della Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (sent. n.7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn.
26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice “1)
l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale
e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226,
2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto
Pagina nr. 10 anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza
d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e
139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale per le lesioni patite dall'attore, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione, riconosciute dalla Suprema
Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408) e non potendo trovare applicazione ratione temporis la tariffa unica nazionale.
Muovendo da tali presupposti, si procede alla quantificazione dei danni subiti dall'attore facendo riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale, da intendersi qui integralmente richiamate.
Il perito, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, ha ritenuto la dinamica del sinistro compatibile con le lesioni subite dall'attore e ha accertato che egli ha riportato “un trauma contusivo della spalla destra con lesione parziale del sovraspinato, l'infrazione della VI costa di destra, la frattura pluriframmentaria dello scafoide tarsale, la frattura a più focolai a carico del cuboide, la frattura della base del
Pagina nr. 11 terzo osso metatarsale e la frattura del cuneiforme.” Le lesioni conseguenti al sinistro hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U. incaricato, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 24 giorni, di temporanea parziale al
50% di ulteriori 30 giorni, di temporanea parziale al 25% di ulteriori 40 giorni, con grado di sofferenza psicofisica di grado 2 in relazione al periodo di inabilità temporanea. Inoltre, l'attore ha riportato postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica (danno biologico) del soggetto nella misura del 10%, con conseguente sofferenza psicofisica di grado 1; l'ausiliario ha precisato che le lesioni riportante influiscono negativamente sulla cenestesi lavorativa di artigiano edile.
Pertanto, alla luce delle conclusioni del C.T.U. nella relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 43) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare, per la voce di danno non patrimoniale, la somma di euro 4.945,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 115,00 per l'inabilità totale, proporzionalmente diminuito per quelli di inabilità temporanea parziale), e di euro 20.638,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti.
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto opportuno, ai fini della liquidazione equitativa, riportarsi ai valori tabellari medi adottati dal Tribunale di
Milano, senza la maggiorazione prevista per il danno da sofferenza soggettiva, in quanto il pregiudizio di sotto il profilo morale non è stato allegato e neppure può Parte_1 ritenersi provato mediante il ricorso a presunzioni (tenuto anche conto che il C.T.U. ha accertato un grado di sofferenza psico-fisica basso).
Quanto all'incidenza negativa dei postumi sull'attività lavorativa dell'attore, rilevata in perizia, la medesima deve considerarsi ristorata, posto che i valori tabellari medi adottati dal Tribunale di Milano già comprendono le componenti di sofferenza dinamico relazionali tradotte in moneta, e non ha dedotto neppure un elemento, anche Parte_1 attinente all'attività lavorativa esercitata e alle difficoltà nell'esplicazione, da cui discenda la necessità di personalizzare il danno in aumento.
Pertanto, il danno non patrimoniale sofferto dall'attore in conseguenza del sinistro va determinato nell'importo di euro 25.583,00 in moneta attuale, il cui 50% riconoscibile in suo favore ammonta a euro 12.791,50 in moneta attuale.
Pagina nr. 12 Conclusivamente, dunque, deve essere condannato a corrispondere Controparte_1 all'attore la somma di euro 12.791,50, espressa in moneta attuale.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta in quanto soccombente e vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri indicati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore del giudizio (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del D.M. 55/2014), della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente e dunque con applicazione di valori medi di riferimento per ciascuna fase, ridotti del 50%.
Anche le spese di C.T.U. vengono poste a carico di parte convenuta, in quanto soccombente.
Da ultimo, deve essere riconosciuto all'attore il rimborso della spesa per la perizia medico legale del dott. (fattura 136/2023 – doc. 18). Persona_1
La Suprema Corte, ancora di recente, con l'ordinanza n. 1135 del 16/01/2023, ha ribadito che le spese per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle processuali che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice ritenga di escluderle ex art. 92, comma 1,
c.p.c. in quanto eccessive e superflue.
Nel caso di specie, si ritiene che tali spese siano debitamente documentate (nella
Pagina nr. 13 debenza, essendo prodotta la fattura che impone il pagamento da parte del debitore) e siano del tutto congrue rispetto all'attività svolta dal consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accerta che il sinistro occorso in data 26.9.2022 è addebitabile ad
[...]
e ad nella misura del 50% ciascuno;
Parte_1 Controparte_1
2) condanna a pagare in favore di la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 12.791,50, oltre interessi compensativi al tasso legale dalla data del fatto alla data della presente sentenza e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
3) condanna a pagare in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in euro 672,50 per esborsi (di cui 272,50 per cu e marca e 400 per spese di CTP) ed euro 2.538,50 per compenso, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., somma da versare direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 9.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 964/2024, promossa con atto di citazione
DA
, (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to FABIO MARENGHI del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to ELISABETTA PUDDU in Savona, piazza G. Mameli n.
4/2, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to FRANCO AGLIETTO del Foro di Savona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Savona, via Paleocapa n. 5/6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2054 c.c. – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti, nel termine assegnato, hanno depositato note scritte contenti la precisazione delle conclusioni, come di seguito riportate:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) In via principale: 1) accertare e
Pagina nr. 1 dichiarare che l'evento dannoso/sinistro oggetto di causa (verificatosi in data
26/09/2022 alle ore 20.10/20.15 circa in Celle Ligure - SV, Via SS. MO e IL, tra il motoveicolo YM targato DD21567 e la bicicletta condotta dal CP_2 convenuto), è avvenuto per esclusivo fatto e/o colpa del signor , Controparte_1 conducente della citata bicicletta, per le motivazioni meglio evidenziate nelle premesse del presente atto da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte. 2) Accertata
e dichiarata come sopra la responsabilità dell'evento dannoso/sinistro in oggetto, sulla base delle risultanze della relazione medico-legale redatta in data 19/09/2023 dal Dottor
(ovvero sulla base della Ctu che potrà essere depositata in corso di causa), Persona_1 voglia dichiarare che il signor ha diritto di ottenere la Parte_1 corresponsione della somma complessiva di € 36.209,00 (o quella somma maggiore o minore meglio vista, anche a seguito di Ctu e/o in via equitativa), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale inerente le lesioni subite a seguito dell'evento dannoso/sinistro oggetto di causa;
risarcimento così composto: - € 29.774,00 quale danno non patrimoniale (di cui € 23.261,00 quale danno biologico) sulla base dell'accertata invalidità permanente (12%), - € 2.970,00 quale invalidità temporanea parziale (giorni 40 al 75%), - € 1.980,00 quale invalidità temporanea parziale (giorni 40 al 50%), - € 1.485,00 quale invalidità temporanea parziale (giorni 60 al 25%). Salvo errori e/o omissioni (anche delle singole voci) che potranno essere liquidate da parte del Giudice anche in via di equità. 3) Alla luce di quanto sopra voglia dichiarare tenuto, e conseguentemente condannare, il signor a corrispondere al signor la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 36.209,00 (ovvero quella differente somma, anche maggiore e/o minore che potrà emerge in corso di causa, anche a seguito dell'espletamento della Ctu
e/o in via di equità), oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale inerente le lesioni subite a seguito del sinistro oggetto di causa, per le motivazioni meglio esposte in premessa (da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte).
4) Per le medesime motivazioni voglia dichiarare tenuto, e conseguentemente condannare, il signor a corrispondere al signor Controparte_1 Parte_1 la somma di € 400,00 (ovvero quella differente somma, anche maggiore e/o minore, che potrà emerge in corso di causa, anche a seguito dell'espletamento della Ctu e/o in via di equità), oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo, a
Pagina nr. 2 titolo di rimborso e/o rifusione e/o risarcimento del costo sostenuto per la visita e la redazione della relazione medico legale 19/09/2023, e di cui alla fattura n. 136/2023, per le motivazioni meglio esposte in premessa, da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte). B) In subordine: 1) nel denegato e non creduto caso in cui venisse accertato un concorso di colpa dell'esponente nella causazione del sinistro, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054, II° comma, c.c., voglia accertare e dichiarare che l'evento dannoso/sinistro oggetto di causa (verificatosi in data
26/09/2022 alle ore 20.10/20.15 circa in Celle Ligure - SV, Via SS. MO e IL, tra il motoveicolo YM targato DD21567 e la bicicletta MO condotta dal convenuto), è avvenuto per fatto e/o colpa concorsuale al 50% in capo al signor
, conducente della citata bicicletta, e del signor , Controparte_1 Parte_1 conducente del motoveicolo YM targato DD21567 (ovvero nella differente percentuale di concorso di colpa determinata dal Giudice), per le motivazioni meglio evidenziate nelle premesse del presente atto da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte. 2) Accertata e dichiarata come sopra, o come determinata dal
Giudice, la corresponsabilità dell'evento dannoso/sinistro in oggetto, sulla base delle risultanze della relazione medicolegale redatta in data 19/09/2023 dal Dottor Per_1
(ovvero sulla base della Ctu che potrà essere depositata in corso di causa), voglia
[...] dichiarare che il signor ha diritto di ottenere la corresponsione della Parte_1 quota pari al 50%, o altra maggiore o minore quota (quale percentuale di responsabilità
a carico del convenuto), dell'importo complessivo di € 36.209,00 (o quella somma maggiore o minore meglio vista, anche a seguito di Ctu e/o in via equitativa), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale inerente le lesioni subite a seguito dell'evento dannoso/sinistro oggetto di causa;
risarcimento così composto: - € 29.774,00 quale danno non patrimoniale (di cui €
23.261,00 quale danno biologico) sulla base dell'accertata invalidità permanente (12%),
- € 2.970,00 quale invalidità temporanea parziale (giorni 40 al 75%), - € 1.980,00 quale invalidità temporanea parziale (giorni 40 al 50%), - € 1.485,00 quale invalidità temporanea parziale (giorni 60 al 25%). Salvo errori e/o omissioni (anche delle singole voci) che potranno essere liquidate da parte del Giudice anche in via di equità. 3) Alla luce di quanto sopra voglia dichiarare tenuto, e conseguentemente condannare, il signor a corrispondere al signor la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 18.104,50, pari al 50% dell'importo di € 36.209,00 (ovvero quella
Pagina nr. 3 differente somma, anche maggiore e/o minore che potrà emerge in corso di causa, anche a seguito dell'espletamento della Ctu e/o in via di equità, e/o in ogni caso anche a seguito di un differente riparto delle quote di corresponsabilità), oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento - per la quota di corresponsabilità accertata - del danno biologico e/o non patrimoniale inerente le lesioni subite a seguito del sinistro oggetto di causa, per le motivazioni meglio esposte in premessa (da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte).
4) Per le medesime motivazioni voglia dichiarare tenuto, e conseguentemente condannare, il signor a corrispondere al signor Controparte_1 Parte_1 la somma di € 200,00, pari al 50% dell'importo di € 400,00 (ovvero quella differente somma, anche maggiore e/o minore, a seguito di un differente riparto delle quote di corresponsabilità), oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di rimborso e/o rifusione e/o risarcimento - per la quota di corresponsabilità - del costo sostenuto per la visita e la redazione della relazione medico legale 19/09/2023, e di cui alla fattura n. 136/2023, per le motivazioni meglio esposte in premessa, da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte). In ogni caso, con vittoria di spese legali e compensi professionali da liquidarsi e distrarsi direttamente in favore del difensore antistatario Avv. Fabio Marenghi.”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta, respingere ogni domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto con ogni relativa conseguenza di legge. Vinti i compensi di causa oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_1 adito il Tribunale di Savona esponendo che:
- il 26.9.2022, alle ore 20:10 circa, stava percorrendo in Celle Ligure la via SS.
MO e IL alla guida del motoveicolo YM targato DD21567, di proprietà della signora e assicurato con polizza Controparte_3 Controparte_4
- egli stava guidando in discesa, a velocità ridotta e tenendo la propria destra quando, improvvisamente, dalla strada che conduce al garage annesso al civico n. 11, usciva una bicicletta che si immetteva repentinamente sulla strada principale, invadendo il tratto
Pagina nr. 4 occupato dalla moto;
- la bicicletta aveva la luce spenta, nonostante fosse tardi e il lampione ivi presente non fosse ancora acceso;
- il motociclo e la bicicletta si scontravano e cadevano a terra;
- a seguito della caduta, la gamba destra dell'attore rimaneva sotto il motoveicolo ed egli veniva aiutato a rialzarsi dal conducente della bicicletta, , Persona_2 minorenne all'epoca dei fatti, il quale non aveva subìto alcun danno;
- su invito dell'attore, il ragazzo telefonava al proprio padre, , il quale li Persona_3 raggiungeva sul luogo del sinistro;
- l'intervento dell'autoambulanza non veniva richiesto, poiché l'attore attribuiva il dolore alla caduta e all'impatto del motoveicolo sulla sua gamba destra;
- forniva i propri dati e riferiva altresì di essere titolare di polizza Persona_3
“capofamiglia” stipulata con UnipolSai Assicurazioni, che avrebbe coperto gli eventuali danni subiti dal conducente e dal motoveicolo;
- il giorno successivo, a causa del forte dolore, l'attore si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Savona, dove gli veniva diagnosticato un trauma policontusivo con infrazione della VI costola di destra e schiacciamento del piede destro, con frattura dello scafoide e cuboide tarsale, e gli veniva riconosciuta una prognosi di trenta giorni;
- egli chiedeva quindi a di denunciare il sinistro alla propria Persona_3 assicurazione;
- non avendo ricevuto riscontro dalla compagnia assicuratrice, con lettera raccomandata del 5.10.2022 egli richiedeva formalmente a , in qualità di genitore del Persona_3 minore , il risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro;
Controparte_1
- con comunicazione del 26.10.2022, UnipolSai confermava l'apertura del sinistro denunciato dall'assicurato il quale, successivamente, formulava Persona_3 anch'egli richiesta di risarcimento, sostenendo la responsabilità di Parte_1 nell'occorso;
- UnipolSai respingeva la richiesta risarcitoria formulata dall'attore, affermando di non ravvisare alcuna responsabilità a carico di;
Controparte_1
- l'attore si sottoponeva alla visita medico-legale da parte del dott. il Persona_1 quale quantificava il danno in quaranta giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, quaranta giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e ulteriori sessanta giorni di
Pagina nr. 5 inabilità temporanea parziale al 25%, oltre a una percentuale di invalidità permanente del 12%;
- i tentativi di comporre bonariamente la vicenda non sortivano esito positivo, neppure a seguito dell'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, rendendo necessaria l'introduzione del giudizio.
Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo: - in via principale, di Parte_1 accertare la responsabilità di nell'occorso e di condannarlo a Controparte_1 corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 36.209,00, o la meglio vista, oltre interessi e rivalutazione, nonché la somma di euro 400,00 a titolo di rimborso per la visita e la relazione medico legale;
- in via subordinata, in caso di accertamento del concorso di colpa dell'attore, di condannare il convenuto a corrispondergli il 50% degli importi di cui sopra.
Si è costituito in giudizio , replicando alle avversarie Controparte_1 argomentazioni che:
- nessuna responsabilità poteva essergli ascritta, poiché la dinamica dei fatti illustrata da non corrispondeva alla realtà; Parte_1
- la caduta dell'attore, infatti, non era in alcun modo imputabile al convenuto, il quale stava percorrendo via SS. MO e IL in salita, tenendo regolarmente la destra, e non si era immesso sulla strada principale provenendo da quella secondaria;
- egli contestava, inoltre, che, a seguito dell'occorso, avesse subito le Parte_1 lesioni descritte nella perizia del dott. Persona_1
Ha concluso, quindi, per il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita mediante escussione di un testimone, interrogatorio formale del convenuto ed espletamento di consulenza medico legale sulla persona dell'attore; previa concessione alle parti dei termini a ritroso per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche, all'udienza del 14.11.2025 è stata trattenuta in decisione.
****************
La domanda dell'attore è parzialmente fondata e merita l'accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Sull'accertamento della responsabilità.
ha convenuto in giudizio lamentando che Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo, provenendo da una strada secondaria in sella alla propria bicicletta, abbia omesso di concedergli la dovuta precedenza, provocando lo scontro tra i mezzi e la
Pagina nr. 6 conseguente caduta dei conducenti.
La fattispecie in esame deve essere qualificata ai sensi dell'art. 2054 c.c.
A mente della norma, il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
Il secondo comma della norma prevede, nel caso di scontro tra veicoli, una presunzione di eguale responsabilità dei conducenti, superabile solo fornendo la prova contraria, ovvero dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, a prescindere dalla prova eventuale della negligenza dell'altro conducente.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di urto tra mezzi, per superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. non basta che sia dimostrata la colpa di uno dei conducenti, ma è necessario altresì accertare la correttezza della condotta dell'altro.
A tale proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente confermato che: “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., secondo comma, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”, precisando, inoltre, che la presunzione di eguale responsabilità, in ragione della sua funzione meramente sussidiaria, opera “soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro“ (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8374/2024).
Inoltre, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “[…] l'accertamento "della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro", idonea a liberare "quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno", può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma "anche indirettamente", ovvero "tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente" (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2020, n. 6655, Rv. 657166-01; nello
Pagina nr. 7 stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 21 maggio 2019, n. 13672, Rv. 65421801; Cass.
Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9550, Rv. 608197-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 marzo 2006,
n. 5226, Rv. 588251-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 luglio 2003, n. 11143, Rv. 565147-01;
Cass. Sez. 3, sent. 19 aprile 1996, n. 3723, Rv. 497161-01)” (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 6941/2021).
Alla luce di tali principi, si ritiene che nel caso di specie la responsabilità del sinistro debba essere ascritta in pari misura all'attore e al convenuto, non risultando acquisiti elementi sufficienti a superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
In primo luogo, deve rilevarsi che le parti hanno fornito due ricostruzioni dei fatti incompatibili tra loro. Mentre il sig. sostiene che si sia verificato un urto tra Parte_1 la propria moto e la bicicletta condotta dal convenuto, al contrario Parte_2 ha rappresentato che egli stava risalendo la via percorsa in discesa dall'attore, il quale, nello scorgerlo, avrebbe perso da solo il controllo del mezzo.
A fronte di tali versioni contrastanti, l'unico testimone oculare escusso, su richiesta dell'attore, ha sostanzialmente confermato la ricostruzione da questi Testimone_1 proposta, così dichiarando: “confermo di aver visto sopraggiungere da un accesso secondario una bicicletta che si è immessa sul margine della Via SS. MO e IL occupato dal motoveicolo condotto da e si è scontrata con lo stesso”. Parte_1
Egli ha poi specificato che il lampione presente sul luogo del sinistro era spento e che la bicicletta condotta da non aveva il faro acceso. CP_1
Inoltre, ha dichiarato: - di avere assistito ai fatti a circa 35 metri dal punto dell'incidente; - di avere visto la caduta dell'attore, ma di non sapere se la sua gamba destra sia rimasta schiacciata sotto la moto;
- di non essere certo che anche il conducente della bici fosse caduto (“mi sembra che sia caduto anche il conducente della bici”); - di essersene andato senza avvicinarsi, ritenendo “che non ci fossero troppi danni”.
La difesa di parte convenuta ha fermamente contestato l'attendibilità del testimone, rappresentando in particolare l'anomala circostanza che egli, pur avendo visto l'incidente, se ne sia andato senza prestare soccorso e che avrebbe affermato di essere stato presente in loco solo decorsi due anni dall'accaduto, in corso di causa.
Sebbene tali elementi siano senz'altro significativi, tuttavia, si ritiene che non siano da soli sufficienti a ritenere inveritiera la testimonianza resa dal sig. che pertanto Tes_1 deve essere valutata nel suo complesso.
Pagina nr. 8 Infatti, va considerato che, sotto un primo profilo, al testimone è stato specificamente richiesto il motivo per cui si sia “palesato” solo dopo diverso tempo, ed egli ha risposto che solo “in seguito, frequentando un bar dove si reca anche , ho saputo Parte_1 che quest'ultimo in realtà si era fatto male per cui l'ho rintracciato e mi sono reso disponibile a testimoniare sull'accaduto”.
La circostanza che egli, anche a distanza di anni dall'incidente, abbia sentito gli avventori del bar parlare dell'accaduto e, conseguentemente, abbia manifestato all'attore, suo conoscente di vista, la sua disponibilità a testimoniare, appare verosimile.
Parimenti, è credibile che il testimone, che si trovava a circa 35 metri di distanza dall'accaduto, se ne sia andato dopo essersi assicurato che i conducenti dei due mezzi si rialzavano da terra.
Del resto, il testimone si è limitato a riferire quanto effettivamente ricordava, senza cadere in intrinseche contraddizioni, tenuto conto dell'effettiva distanza che lo separava dal luogo del sinistro.
Dunque, tenuto conto della testimonianza resa dal sig. può ritenersi sotto un Tes_1 primo profilo che l'attore abbia adeguatamente dimostrato la dinamica dell'incidente, per cui mentre stava scendendo a bordo del suo scooter dalla via SS. MO e IL,
svoltava da una strada secondaria e si immetteva nella via Parte_2 principale, cosicché i due veicoli andavano ad impattare tra loro.
Tuttavia, non può ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c., poiché:
- per un verso è dimostrato soltanto che la bici si immetteva sulla strada principale e che aveva il faro spento. Sennonché, essendo il testimone riuscito a vedere l'accaduto da circa 35 metri ed essendo il lampione dell'illuminazione ancora spento, deve presumersi che non fosse buio e che le condizioni di luce consentissero una buona visuale;
- d'altro lato, l'attore non ha in alcun modo dimostrato la congruità della propria condotta ad evitare l'impatto e, anzi, è presumibile che egli non abbia tenuto una velocità di guida consona allo stato dei luoghi, se si pensa che non è riuscito a scartare in tempo una bicicletta mentre si immetteva sulla via principale, deviando in modo modesto il percorso, pur essendo la stessa visibile dalla sua traiettoria.
Ne consegue che la responsabilità del sinistro, dimostrato nella sua materialità, deve essere attribuita a e ad nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuno.
Pagina nr. 9 Sulla quantificazione dei danni
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo della Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (sent. n.7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn.
26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice “1)
l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale
e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226,
2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto
Pagina nr. 10 anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza
d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e
139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale per le lesioni patite dall'attore, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione, riconosciute dalla Suprema
Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408) e non potendo trovare applicazione ratione temporis la tariffa unica nazionale.
Muovendo da tali presupposti, si procede alla quantificazione dei danni subiti dall'attore facendo riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale, da intendersi qui integralmente richiamate.
Il perito, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, ha ritenuto la dinamica del sinistro compatibile con le lesioni subite dall'attore e ha accertato che egli ha riportato “un trauma contusivo della spalla destra con lesione parziale del sovraspinato, l'infrazione della VI costa di destra, la frattura pluriframmentaria dello scafoide tarsale, la frattura a più focolai a carico del cuboide, la frattura della base del
Pagina nr. 11 terzo osso metatarsale e la frattura del cuneiforme.” Le lesioni conseguenti al sinistro hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U. incaricato, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 24 giorni, di temporanea parziale al
50% di ulteriori 30 giorni, di temporanea parziale al 25% di ulteriori 40 giorni, con grado di sofferenza psicofisica di grado 2 in relazione al periodo di inabilità temporanea. Inoltre, l'attore ha riportato postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica (danno biologico) del soggetto nella misura del 10%, con conseguente sofferenza psicofisica di grado 1; l'ausiliario ha precisato che le lesioni riportante influiscono negativamente sulla cenestesi lavorativa di artigiano edile.
Pertanto, alla luce delle conclusioni del C.T.U. nella relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 43) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare, per la voce di danno non patrimoniale, la somma di euro 4.945,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 115,00 per l'inabilità totale, proporzionalmente diminuito per quelli di inabilità temporanea parziale), e di euro 20.638,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti.
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto opportuno, ai fini della liquidazione equitativa, riportarsi ai valori tabellari medi adottati dal Tribunale di
Milano, senza la maggiorazione prevista per il danno da sofferenza soggettiva, in quanto il pregiudizio di sotto il profilo morale non è stato allegato e neppure può Parte_1 ritenersi provato mediante il ricorso a presunzioni (tenuto anche conto che il C.T.U. ha accertato un grado di sofferenza psico-fisica basso).
Quanto all'incidenza negativa dei postumi sull'attività lavorativa dell'attore, rilevata in perizia, la medesima deve considerarsi ristorata, posto che i valori tabellari medi adottati dal Tribunale di Milano già comprendono le componenti di sofferenza dinamico relazionali tradotte in moneta, e non ha dedotto neppure un elemento, anche Parte_1 attinente all'attività lavorativa esercitata e alle difficoltà nell'esplicazione, da cui discenda la necessità di personalizzare il danno in aumento.
Pertanto, il danno non patrimoniale sofferto dall'attore in conseguenza del sinistro va determinato nell'importo di euro 25.583,00 in moneta attuale, il cui 50% riconoscibile in suo favore ammonta a euro 12.791,50 in moneta attuale.
Pagina nr. 12 Conclusivamente, dunque, deve essere condannato a corrispondere Controparte_1 all'attore la somma di euro 12.791,50, espressa in moneta attuale.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta in quanto soccombente e vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri indicati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore del giudizio (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del D.M. 55/2014), della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente e dunque con applicazione di valori medi di riferimento per ciascuna fase, ridotti del 50%.
Anche le spese di C.T.U. vengono poste a carico di parte convenuta, in quanto soccombente.
Da ultimo, deve essere riconosciuto all'attore il rimborso della spesa per la perizia medico legale del dott. (fattura 136/2023 – doc. 18). Persona_1
La Suprema Corte, ancora di recente, con l'ordinanza n. 1135 del 16/01/2023, ha ribadito che le spese per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle processuali che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice ritenga di escluderle ex art. 92, comma 1,
c.p.c. in quanto eccessive e superflue.
Nel caso di specie, si ritiene che tali spese siano debitamente documentate (nella
Pagina nr. 13 debenza, essendo prodotta la fattura che impone il pagamento da parte del debitore) e siano del tutto congrue rispetto all'attività svolta dal consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accerta che il sinistro occorso in data 26.9.2022 è addebitabile ad
[...]
e ad nella misura del 50% ciascuno;
Parte_1 Controparte_1
2) condanna a pagare in favore di la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 12.791,50, oltre interessi compensativi al tasso legale dalla data del fatto alla data della presente sentenza e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
3) condanna a pagare in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in euro 672,50 per esborsi (di cui 272,50 per cu e marca e 400 per spese di CTP) ed euro 2.538,50 per compenso, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., somma da versare direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 9.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
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