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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02516/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00564 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02516/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2516 del 2025, proposto da
VE OS, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
IE, IO GA, ER EL, DE Rosa, IA AL, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato DE Rosa in Mestre, via Torre Belfredo,
n. 13/4;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
per l'esecuzione del giudicato N. 02516/2025 REG.RIC.
formatosi sulla sentenza n. 517/2024 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11-9-2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. PO AL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l'ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazioni della cancelleria prodotte in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini dell'esecuzione, al Ministero.
Con atto depositato in data 25-2-2026 il difensore di parte ricorrente ha rappresentato l'intervenuto pagamento, dopo la proposizione del ricorso, del bonus “carta del docente” per gli anni indicati in ricorso, insistendo per la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza.
All'udienza camerale del 25 febbraio 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, N. 02516/2025 REG.RIC.
con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez.
IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell'articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come del resto richiesto dalla stessa interessata.
Le spese di giudizio, stante l'intervenuto pagamento, possono essere compensate per la metà tra le parti. La restante metà, liquidata in dispositivo in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, segue la soccombenza. Inoltre il Ministero deve essere altresì condannato a rimborsare a parte ricorrente il contributo unificato effettivamente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa per la metà le spese del presente giudizio e di conseguenza condanna il
Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore di parte ricorrente l'altra metà delle spese, che liquida nell'importo di Euro 400,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare in favore di parte ricorrente, ove versato, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IS, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
PO AL, Primo Referendario, Estensore N. 02516/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
PO AL
IL PRESIDENTE
NA IS
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00564 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02516/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2516 del 2025, proposto da
VE OS, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
IE, IO GA, ER EL, DE Rosa, IA AL, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato DE Rosa in Mestre, via Torre Belfredo,
n. 13/4;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
per l'esecuzione del giudicato N. 02516/2025 REG.RIC.
formatosi sulla sentenza n. 517/2024 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11-9-2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. PO AL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l'ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazioni della cancelleria prodotte in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini dell'esecuzione, al Ministero.
Con atto depositato in data 25-2-2026 il difensore di parte ricorrente ha rappresentato l'intervenuto pagamento, dopo la proposizione del ricorso, del bonus “carta del docente” per gli anni indicati in ricorso, insistendo per la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza.
All'udienza camerale del 25 febbraio 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, N. 02516/2025 REG.RIC.
con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez.
IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell'articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come del resto richiesto dalla stessa interessata.
Le spese di giudizio, stante l'intervenuto pagamento, possono essere compensate per la metà tra le parti. La restante metà, liquidata in dispositivo in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, segue la soccombenza. Inoltre il Ministero deve essere altresì condannato a rimborsare a parte ricorrente il contributo unificato effettivamente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa per la metà le spese del presente giudizio e di conseguenza condanna il
Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore di parte ricorrente l'altra metà delle spese, che liquida nell'importo di Euro 400,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare in favore di parte ricorrente, ove versato, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IS, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
PO AL, Primo Referendario, Estensore N. 02516/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
PO AL
IL PRESIDENTE
NA IS
IL SEGRETARIO