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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 4338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4338 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
7509 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 7509/2022 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che in data 8 gennaio 2019 tale difeso dall'avv. Mario Persona_1
SI LA AR, sporgeva esposto-denuncia presso la Procura della
Repubblica di Brescia nei confronti dell'odierno attore Parte_1
allegando le dichiarazioni rese ex art. 391 bis c.p.p. da tali Tes_1 Persona_2
e allo stesso avv. AR;
Testimone_2
1 rilevato che l'attore rinveniva espressioni ritenute diffamatorie e calunniose nell'esposto-denuncia e negli allegati citati, quali in particolare:
- “È chiaro che l'avv. oltre ad essere un callido truffatore, che infanga con Pt_1
il suo comportamento l'intera categoria degli avvocati bresciani al cui albo
appartiene, ha compilato il suddetto documento, in uno stato di evidente
alterazione mentale” (dall'esposto-denuncia di dell'8.1.2019, p. 4 Persona_1
- doc. 10 dell'attore);
- “In definitiva quindi, l'avv. che notoriamente versa in condizioni Pt_1
economiche molto difficili, tanto da risultare completamente nullatenente” (dal medesimo esposto-denuncia dell'8.1.2019, p. 5);
- “Come già detto, il versa economicamente in brutte acque, cosa nota in Pt_1
Orzinuovi, ove molti hanno riferito al sig. di avere subito dall'avv. Persona_1
varie truffe per decine di migliaia di euro. Per questo motivo Pt_1 Pt_1
non potrebbe più tornare al paese natio, in quanto già aggredito e picchiato da ex
amici del paese” (sempre dall'esposto-denuncia del dell'8.1.2019, p. 6); Per_1
- “...tutti noi soci ci rendemmo conto che si era appropriato dei soldi del Pt_1
raccolto, in quanto il raccolto era stato venduto, ma sul conto della società i soldi
non c'erano. In più, ci rendemmo conto che il si era appropriato anche Pt_1
dei soldi che noi soci gli davamo per la gestione dell'azienda, perché non aveva
2 pagato nessun fornitore e pure quei soldi erano spariti” (dalle dichiarazioni rese dal nell'ambito delle investigazioni difensive); Per_2
- “Fu così che scoprimmo che vendeva il frumento ad un solo commerciante Pt_1
da cui non incassava il prezzo, perché aveva contratto con lui dei debiti e per
pagarli gli forniva il frumento. In definitiva, i debiti di erano stati Parte_2
creati da che non aveva versato tutti i finanziamenti soci che gli avevamo Pt_1
fatto in Italia, per capitalizzare l'azienda e se li era intascati lui. Inoltre faceva la
cresta sulle forniture e sulle vendite, per cui aveva messo in crisi, tanto Pt_2
che stava quasi per fallire” (dalle dichiarazioni rese dal nell'ambito Tes_2
delle investigazioni difensive);
- “Il è scappato e si è portato via tutta la documentazione societaria, per Pt_1
impedirci di capire quello che aveva fatto ed i soldi di cui si era appropriato”
(sempre dalle dichiarazioni rese dal nell'ambito delle investigazioni Tes_2
difensive);
rilevato che il citava quindi in giudizio Pt_1 Persona_1 CP_1
e l'avv. Mario SI LA AR, proponendo
[...] Testimone_2
nei loro confronti domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subìti a causa dei citati commenti asseritamente diffamatori e/o calunniosi, danni così quantificati: euro 40.000,00 per ognuna delle espressioni utilizzate del nell'esposto-denuncia, in solido con l'avv. AR, ritenuto Per_1
3 materiale redattore dell'atto; euro 40.000,00 per ognuna delle espressioni del euro 40.000,00 per l'espressione del ovvero la diversa somma Tes_2 Per_2
che sarà determinata, anche secondo equità, oltre interessi anche anatocistici dal dovuto al saldo;
rilevato che si costituivano in giudizio con un unico difensore il il e Per_1 Tes_2
il i quali chiedevano in principalità il rigetto delle domande attoree in Per_2
quanto infondate in fatto e in diritto per insussistenza del fatto illecito della calunnia e della diffamazione e, in via subordinata, nell'ipotesi di loro condanna,
la riduzione degli importi risarcitori richiesti dal Pt_1
rilevato che si costituiva in giudizio anche l'avv. AR deducendo, in via preliminare, sia la nullità dell'atto di citazione per l'omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a fondamento della domanda di responsabilità, che il difetto di legittimazione passiva per la sua estraneità a tutto il rapporto sostanziale controverso fra l'avv. e il signor e concludendo Pt_1 Per_1
comunque nel merito per infondatezza delle domande attoree;
rilevato che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta senza necessità di ulteriore istruzione, invitava le parti a precisare le conclusioni e quindi, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione;
4 ciò premesso, va rilevato preliminarmente che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 n. 4 e 164 c.p.c. sollevata dall'avv. AR deve ritenersi infondata e va perciò disattesa, poiché l'oggetto, i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda proposta dall'attore nei confronti dei convenuti risultano sufficientemente esposti nel relativo atto di citazione in giudizio, -prova ne è le precise difese svolte dai convenuti- e poi ancora precisati nella prima memoria attorea ex articolo 183, VI comma, c.p.c.;
rilevato ancora preliminarmente che l'eccezione sollevata dall'avv. AR circa il proprio difetto di legittimazione passiva è infondata e va perciò disattesa, poiché sulla scorta delle allegazioni dell'attore non emerge l'estraneità dell'avv. AR al rapporto controverso dedotto, in quanto egli viene individuato quale redattore materiale dell'esposto-denuncia asseritamente diffamatorio e calunnioso da cui trae origine la richiesta risarcitoria;
ritenuto, quanto ai fatti, che è opportuno procedere all'esame separato delle varie condotte dannose lamentate dall'attore e della conseguente responsabilità
addebitabile ai vari soggetti convenuti, singolarmente e personalmente considerati;
rilevato quindi quanto al che le seguenti dichiarazioni “è chiaro che l'avv. Per_1
oltre ad essere un callido truffatore, che infanga con il suo comportamento Pt_1
l'intera categoria degli avvocati bresciani al cui albo appartiene, ha compilato il
5 suddetto documento, in uno stato di evidente alterazione mentale”, “in definitiva quindi, l'avv. che notoriamente versa in condizioni economiche molto Pt_1
difficili, tanto da risultare completamente nullatenente”, “come già detto, il Pt_1
versa economicamente in brutte acque, cosa nota in Orzinuovi, ove molti hanno riferito
al sig. di avere subito dall'avv. varie truffe per decine di Persona_1 Pt_1
migliaia di euro. Per questo motivo non potrebbe più tornare al paese natio, in Pt_1
quanto già aggredito e picchiato da ex amici del paese” sono contenute nell'esposto-
denuncia da lui presentato e sottoscritto (doc. 10 di parte attrice);
ritenuto che tali dichiarazioni non rispettano quantomeno il requisito – necessario ai fini della legittima invocazione dell'esercizio del diritto di critica – della continenza formale, poiché le modalità espositive utilizzate ledono la reputazione del destinatario di affermazioni ingiuriose, tra le quali basta citare: “[…] Pt_1
callido truffatore, che infanga con il suo comportamento l'intera categoria degli
avvocati bresciani al cui albo appartiene” o ancora “ versa economicamente in Pt_1
brutte acque, cosa nota in Orzinuovi, ove molti hanno riferito al sig. di Persona_1
avere subito dall'avv. varie truffe per decine di migliaia di euro. Per questo Pt_1
motivo non potrebbe più tornare al paese natio, in quanto già aggredito e Pt_1
picchiato da ex amici del paese”;
ritenuto in particolare che tali affermazioni integrano una valutazione personale del nei confronti dell'avv. che esorbita dalla fisiologica finalità Per_1 Pt_1
6 dell'esposto-denuncia di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria la pretesa commissione di uno o più reati e la loro attribuzione ad un determinato soggetto,
implicando espressioni e giudizi sulla persona chiaramente ingiuriosi e senza, fra l'altro, che sia indicato alcun riscontro;
ritenuta dunque la natura diffamatoria ex art. 595 c.p. delle suddette dichiarazioni del contenute nell'esposto-denuncia dell'8.1.2019 e, pertanto, considerata la Per_1
responsabilità dello stesso per il danno alla reputazione e all'immagine patito dall'attore, esso va condannato a pagare all'avv. a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, la somma di euro 20.000,00, così determinata in via equitativa tenuto conto non solo della gravità e della gratuità delle affermazioni ma anche della limitata diffusione pubblica propria del mezzo diffamatorio utilizzato, anche sulla scorta delle più recenti “tabelle milanesi”; somma a cui vanno aggiunti gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
rilevato quanto all'avv. AR che egli non risulta formale sottoscrittore dell'esposto-denuncia in esame e pertanto tale atto non può essergli ascritto quand'anche l'avesse materialmente redatto in nome e per conto del non Per_1
risultando peraltro alcun elemento per poter comunque attribuire a lui dette espressioni;
7 ritenuto di conseguenza che la domanda nei confronti dell'avv. AR va rigettata;
ritenuto, quanto al che la dichiarazione: “...tutti noi soci ci rendemmo Per_2
conto che si era appropriato dei soldi del raccolto, in quanto il raccolto era Pt_1
stato venduto, ma sul conto della società i soldi non c'erano. In più, ci rendemmo conto
che il si era appropriato anche dei soldi che noi soci gli davamo per la gestione Pt_1
dell'azienda, perché non aveva pagato nessun fornitore e pure quei soldi erano spariti”
(doc. 11 di parte attrice) non integra gli estremi della diffamazione, poiché –
insindacabile la verità nel presente giudizio – sussistono i requisiti della continenza formale e della pertinenza, trattandosi di dichiarazioni circostanziate e specifiche,
non eccedenti la mera narrazione di fatti asseritamente accaduti, rese in risposta ad altrettanto specifici quesiti in sede di investigazioni difensive, indirizzate cioè a destinatari – il difensore in via immediata, l'Autorità giudiziaria in via eventualmente mediata – aventi oggettivo interesse alla conoscenza dei fatti narrati;
ritenuto che le considerazioni appena svolte al paragrafo precedente possono essere estese anche alle seguenti dichiarazioni del “fu così che scoprimmo Tes_2
che vendeva il frumento ad un solo commerciante da cui non incassava il Pt_1
prezzo, perché aveva contratto con lui dei debiti e per pagarli gli forniva il frumento. In
definitiva, i debiti di erano stati creati da che non aveva versato Parte_2 Pt_1
8 tutti i finanziamenti soci che gli avevamo fatto in Italia, per capitalizzare l'azienda e
se li era intascati lui. Inoltre faceva la cresta sulle forniture e sulle vendite, per cui
aveva messo in crisi, tanto che stava quasi per fallire” e ancora “il è Pt_2 Pt_1
scappato e si è portato via tutta la documentazione societaria, per impedirci di capire
quello che aveva fatto ed i soldi di cui si era appropriato” (doc. 12 di parte attrice)
che, pertanto, accertate la continenza formale e la pertinenza ed essendo state rese in risposta ad altrettanto specifici quesiti in sede di investigazioni difensive,
indirizzate cioè a destinatari – il difensore in via immediata, l'Autorità giudiziaria in via eventualmente mediata – aventi oggettivo interesse alla conoscenza dei fatti narrati, non integrano il fatto illecito della diffamazione;
ritenuto poi che né al né al può essere addebitato il diverso Per_2 Tes_2
fatto illecito della calunnia ex art. 368 c.p., nel difetto di proposizione della relativa “denuncia, querela, richiesta o istanza”;
rilevato, quanto alle spese di causa, che esse seguono la soccombenza e pertanto il va condannato a rimborsarle al e si liquidano come in dispositivo Per_1 Pt_1
tenuto conto dell'importo effettivo per cui è condanna, ferma la compensazione per tutte le altre parti attesa la particolarità della vicenda ed i rapporti intercorrenti tra esse;
ritenuta infine l'insussistenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per mancanza della prova dell'elemento soggettivo richiesto, sia dei presupposti per
9 l'applicazione dell'art.89 c.p.c. trattandosi del mero richiamo alle espressioni oggetto appunto del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accertata la natura diffamatoria delle dichiarazioni di cui in narrativa contenute nell'esposto-denuncia in data 8.1.2019, condanna a Persona_1
pagare a a titolo di risarcimento dei danni, la somma Parte_1
di euro 20.000,00, oltre agli interessi legali da oggi sino al saldo effettivo;
b) rigetta le domande proposte da contro Parte_1 Tes_2
e l'avv. Mario SI LA AR;
[...] Controparte_1
c) condanna a rimborsare a le spese del Persona_1 Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 836,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese generali forfettario, IVA e CPA come per legge;
d) compensa le spese tra le altre parti.
Così deciso in Brescia il 17 ottobre 2025
Il giudice
NN SA
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 7509/2022 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che in data 8 gennaio 2019 tale difeso dall'avv. Mario Persona_1
SI LA AR, sporgeva esposto-denuncia presso la Procura della
Repubblica di Brescia nei confronti dell'odierno attore Parte_1
allegando le dichiarazioni rese ex art. 391 bis c.p.p. da tali Tes_1 Persona_2
e allo stesso avv. AR;
Testimone_2
1 rilevato che l'attore rinveniva espressioni ritenute diffamatorie e calunniose nell'esposto-denuncia e negli allegati citati, quali in particolare:
- “È chiaro che l'avv. oltre ad essere un callido truffatore, che infanga con Pt_1
il suo comportamento l'intera categoria degli avvocati bresciani al cui albo
appartiene, ha compilato il suddetto documento, in uno stato di evidente
alterazione mentale” (dall'esposto-denuncia di dell'8.1.2019, p. 4 Persona_1
- doc. 10 dell'attore);
- “In definitiva quindi, l'avv. che notoriamente versa in condizioni Pt_1
economiche molto difficili, tanto da risultare completamente nullatenente” (dal medesimo esposto-denuncia dell'8.1.2019, p. 5);
- “Come già detto, il versa economicamente in brutte acque, cosa nota in Pt_1
Orzinuovi, ove molti hanno riferito al sig. di avere subito dall'avv. Persona_1
varie truffe per decine di migliaia di euro. Per questo motivo Pt_1 Pt_1
non potrebbe più tornare al paese natio, in quanto già aggredito e picchiato da ex
amici del paese” (sempre dall'esposto-denuncia del dell'8.1.2019, p. 6); Per_1
- “...tutti noi soci ci rendemmo conto che si era appropriato dei soldi del Pt_1
raccolto, in quanto il raccolto era stato venduto, ma sul conto della società i soldi
non c'erano. In più, ci rendemmo conto che il si era appropriato anche Pt_1
dei soldi che noi soci gli davamo per la gestione dell'azienda, perché non aveva
2 pagato nessun fornitore e pure quei soldi erano spariti” (dalle dichiarazioni rese dal nell'ambito delle investigazioni difensive); Per_2
- “Fu così che scoprimmo che vendeva il frumento ad un solo commerciante Pt_1
da cui non incassava il prezzo, perché aveva contratto con lui dei debiti e per
pagarli gli forniva il frumento. In definitiva, i debiti di erano stati Parte_2
creati da che non aveva versato tutti i finanziamenti soci che gli avevamo Pt_1
fatto in Italia, per capitalizzare l'azienda e se li era intascati lui. Inoltre faceva la
cresta sulle forniture e sulle vendite, per cui aveva messo in crisi, tanto Pt_2
che stava quasi per fallire” (dalle dichiarazioni rese dal nell'ambito Tes_2
delle investigazioni difensive);
- “Il è scappato e si è portato via tutta la documentazione societaria, per Pt_1
impedirci di capire quello che aveva fatto ed i soldi di cui si era appropriato”
(sempre dalle dichiarazioni rese dal nell'ambito delle investigazioni Tes_2
difensive);
rilevato che il citava quindi in giudizio Pt_1 Persona_1 CP_1
e l'avv. Mario SI LA AR, proponendo
[...] Testimone_2
nei loro confronti domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subìti a causa dei citati commenti asseritamente diffamatori e/o calunniosi, danni così quantificati: euro 40.000,00 per ognuna delle espressioni utilizzate del nell'esposto-denuncia, in solido con l'avv. AR, ritenuto Per_1
3 materiale redattore dell'atto; euro 40.000,00 per ognuna delle espressioni del euro 40.000,00 per l'espressione del ovvero la diversa somma Tes_2 Per_2
che sarà determinata, anche secondo equità, oltre interessi anche anatocistici dal dovuto al saldo;
rilevato che si costituivano in giudizio con un unico difensore il il e Per_1 Tes_2
il i quali chiedevano in principalità il rigetto delle domande attoree in Per_2
quanto infondate in fatto e in diritto per insussistenza del fatto illecito della calunnia e della diffamazione e, in via subordinata, nell'ipotesi di loro condanna,
la riduzione degli importi risarcitori richiesti dal Pt_1
rilevato che si costituiva in giudizio anche l'avv. AR deducendo, in via preliminare, sia la nullità dell'atto di citazione per l'omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a fondamento della domanda di responsabilità, che il difetto di legittimazione passiva per la sua estraneità a tutto il rapporto sostanziale controverso fra l'avv. e il signor e concludendo Pt_1 Per_1
comunque nel merito per infondatezza delle domande attoree;
rilevato che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta senza necessità di ulteriore istruzione, invitava le parti a precisare le conclusioni e quindi, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione;
4 ciò premesso, va rilevato preliminarmente che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 n. 4 e 164 c.p.c. sollevata dall'avv. AR deve ritenersi infondata e va perciò disattesa, poiché l'oggetto, i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda proposta dall'attore nei confronti dei convenuti risultano sufficientemente esposti nel relativo atto di citazione in giudizio, -prova ne è le precise difese svolte dai convenuti- e poi ancora precisati nella prima memoria attorea ex articolo 183, VI comma, c.p.c.;
rilevato ancora preliminarmente che l'eccezione sollevata dall'avv. AR circa il proprio difetto di legittimazione passiva è infondata e va perciò disattesa, poiché sulla scorta delle allegazioni dell'attore non emerge l'estraneità dell'avv. AR al rapporto controverso dedotto, in quanto egli viene individuato quale redattore materiale dell'esposto-denuncia asseritamente diffamatorio e calunnioso da cui trae origine la richiesta risarcitoria;
ritenuto, quanto ai fatti, che è opportuno procedere all'esame separato delle varie condotte dannose lamentate dall'attore e della conseguente responsabilità
addebitabile ai vari soggetti convenuti, singolarmente e personalmente considerati;
rilevato quindi quanto al che le seguenti dichiarazioni “è chiaro che l'avv. Per_1
oltre ad essere un callido truffatore, che infanga con il suo comportamento Pt_1
l'intera categoria degli avvocati bresciani al cui albo appartiene, ha compilato il
5 suddetto documento, in uno stato di evidente alterazione mentale”, “in definitiva quindi, l'avv. che notoriamente versa in condizioni economiche molto Pt_1
difficili, tanto da risultare completamente nullatenente”, “come già detto, il Pt_1
versa economicamente in brutte acque, cosa nota in Orzinuovi, ove molti hanno riferito
al sig. di avere subito dall'avv. varie truffe per decine di Persona_1 Pt_1
migliaia di euro. Per questo motivo non potrebbe più tornare al paese natio, in Pt_1
quanto già aggredito e picchiato da ex amici del paese” sono contenute nell'esposto-
denuncia da lui presentato e sottoscritto (doc. 10 di parte attrice);
ritenuto che tali dichiarazioni non rispettano quantomeno il requisito – necessario ai fini della legittima invocazione dell'esercizio del diritto di critica – della continenza formale, poiché le modalità espositive utilizzate ledono la reputazione del destinatario di affermazioni ingiuriose, tra le quali basta citare: “[…] Pt_1
callido truffatore, che infanga con il suo comportamento l'intera categoria degli
avvocati bresciani al cui albo appartiene” o ancora “ versa economicamente in Pt_1
brutte acque, cosa nota in Orzinuovi, ove molti hanno riferito al sig. di Persona_1
avere subito dall'avv. varie truffe per decine di migliaia di euro. Per questo Pt_1
motivo non potrebbe più tornare al paese natio, in quanto già aggredito e Pt_1
picchiato da ex amici del paese”;
ritenuto in particolare che tali affermazioni integrano una valutazione personale del nei confronti dell'avv. che esorbita dalla fisiologica finalità Per_1 Pt_1
6 dell'esposto-denuncia di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria la pretesa commissione di uno o più reati e la loro attribuzione ad un determinato soggetto,
implicando espressioni e giudizi sulla persona chiaramente ingiuriosi e senza, fra l'altro, che sia indicato alcun riscontro;
ritenuta dunque la natura diffamatoria ex art. 595 c.p. delle suddette dichiarazioni del contenute nell'esposto-denuncia dell'8.1.2019 e, pertanto, considerata la Per_1
responsabilità dello stesso per il danno alla reputazione e all'immagine patito dall'attore, esso va condannato a pagare all'avv. a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, la somma di euro 20.000,00, così determinata in via equitativa tenuto conto non solo della gravità e della gratuità delle affermazioni ma anche della limitata diffusione pubblica propria del mezzo diffamatorio utilizzato, anche sulla scorta delle più recenti “tabelle milanesi”; somma a cui vanno aggiunti gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
rilevato quanto all'avv. AR che egli non risulta formale sottoscrittore dell'esposto-denuncia in esame e pertanto tale atto non può essergli ascritto quand'anche l'avesse materialmente redatto in nome e per conto del non Per_1
risultando peraltro alcun elemento per poter comunque attribuire a lui dette espressioni;
7 ritenuto di conseguenza che la domanda nei confronti dell'avv. AR va rigettata;
ritenuto, quanto al che la dichiarazione: “...tutti noi soci ci rendemmo Per_2
conto che si era appropriato dei soldi del raccolto, in quanto il raccolto era Pt_1
stato venduto, ma sul conto della società i soldi non c'erano. In più, ci rendemmo conto
che il si era appropriato anche dei soldi che noi soci gli davamo per la gestione Pt_1
dell'azienda, perché non aveva pagato nessun fornitore e pure quei soldi erano spariti”
(doc. 11 di parte attrice) non integra gli estremi della diffamazione, poiché –
insindacabile la verità nel presente giudizio – sussistono i requisiti della continenza formale e della pertinenza, trattandosi di dichiarazioni circostanziate e specifiche,
non eccedenti la mera narrazione di fatti asseritamente accaduti, rese in risposta ad altrettanto specifici quesiti in sede di investigazioni difensive, indirizzate cioè a destinatari – il difensore in via immediata, l'Autorità giudiziaria in via eventualmente mediata – aventi oggettivo interesse alla conoscenza dei fatti narrati;
ritenuto che le considerazioni appena svolte al paragrafo precedente possono essere estese anche alle seguenti dichiarazioni del “fu così che scoprimmo Tes_2
che vendeva il frumento ad un solo commerciante da cui non incassava il Pt_1
prezzo, perché aveva contratto con lui dei debiti e per pagarli gli forniva il frumento. In
definitiva, i debiti di erano stati creati da che non aveva versato Parte_2 Pt_1
8 tutti i finanziamenti soci che gli avevamo fatto in Italia, per capitalizzare l'azienda e
se li era intascati lui. Inoltre faceva la cresta sulle forniture e sulle vendite, per cui
aveva messo in crisi, tanto che stava quasi per fallire” e ancora “il è Pt_2 Pt_1
scappato e si è portato via tutta la documentazione societaria, per impedirci di capire
quello che aveva fatto ed i soldi di cui si era appropriato” (doc. 12 di parte attrice)
che, pertanto, accertate la continenza formale e la pertinenza ed essendo state rese in risposta ad altrettanto specifici quesiti in sede di investigazioni difensive,
indirizzate cioè a destinatari – il difensore in via immediata, l'Autorità giudiziaria in via eventualmente mediata – aventi oggettivo interesse alla conoscenza dei fatti narrati, non integrano il fatto illecito della diffamazione;
ritenuto poi che né al né al può essere addebitato il diverso Per_2 Tes_2
fatto illecito della calunnia ex art. 368 c.p., nel difetto di proposizione della relativa “denuncia, querela, richiesta o istanza”;
rilevato, quanto alle spese di causa, che esse seguono la soccombenza e pertanto il va condannato a rimborsarle al e si liquidano come in dispositivo Per_1 Pt_1
tenuto conto dell'importo effettivo per cui è condanna, ferma la compensazione per tutte le altre parti attesa la particolarità della vicenda ed i rapporti intercorrenti tra esse;
ritenuta infine l'insussistenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per mancanza della prova dell'elemento soggettivo richiesto, sia dei presupposti per
9 l'applicazione dell'art.89 c.p.c. trattandosi del mero richiamo alle espressioni oggetto appunto del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accertata la natura diffamatoria delle dichiarazioni di cui in narrativa contenute nell'esposto-denuncia in data 8.1.2019, condanna a Persona_1
pagare a a titolo di risarcimento dei danni, la somma Parte_1
di euro 20.000,00, oltre agli interessi legali da oggi sino al saldo effettivo;
b) rigetta le domande proposte da contro Parte_1 Tes_2
e l'avv. Mario SI LA AR;
[...] Controparte_1
c) condanna a rimborsare a le spese del Persona_1 Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 836,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese generali forfettario, IVA e CPA come per legge;
d) compensa le spese tra le altre parti.
Così deciso in Brescia il 17 ottobre 2025
Il giudice
NN SA
10