TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OL
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 438/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FALCO Parte_1 C.F._1
IN, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE FALCO IN
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CP_1 P.IVA_1
OL, elettivamente domiciliato presso il difensore AVVOCATURA DELLO STATO
DI OL
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.2.2025 adiva il Tribunale di Bologna, quale Parte_1 giudice del lavoro, evocando in giudizio l' Controparte_2
e chiedendo che: 1) fosse accertato il suo diritto a essere dichiarato vincitore della
[...] selezione pubblica indetta con e terminata con la graduatoria approvata con il decreto del Direttore n. 2568 del 19.12.2024, previa disapplicazione: a) del decreto del Direttore Generale dell'INGV 751 del 13.12.2022, procedura selettiva interna per soli titoli ai sensi dell'articolo 15 del CCNL di comparto del 7 aprile 2006, riservata al personale di ruolo, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di cinque unità di Dirigente di Ricerca – I livello retributivo – Codice Bando ART15-DIRRIC-2022; b) del decreto del Direttore n. 2568 del 19.12.2024, del Decreto del Direttore Generale n. 691 del 21.7.2023, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;
c) del Verbale n. 1 di fissazione dei criteri e di tutti i verbali della commissione, della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 353 del 29.11.2024, avente pagina 1 di 6 ad oggetto le “Determinazioni in merito alle procedure selettive interne ai sensi dell'articolo 15 del CCNL del 7.4.2006 approvate con DDG nn. 751, 752, 753 e 755 del 13/12/2022”, e di tutti i verbali della commissione;
d) di ogni ulteriore atto antecedente, connesso e/ conseguente;
2) fosse dichiarata l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia: a) del decreto del Direttore Generale dell'INGV 751 del 13.12.2022, procedura selettiva interna, per soli titoli, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL di comparto del 7.4.2006, riservata al personale di ruolo, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di cinque unità di Dirigente di Ricerca – I livello retributivo – Codice Bando ART15-DIRRIC-2022; b) del decreto del Direttore n. 2568 del 19.12.2024, del Decreto del Direttore Generale n. 691 del 21.7.2023, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;
c) del Verbale n. 1 di fissazione dei criteri e di tutti i verbali della commissione;
d) della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 353 del 29.11.2024, avente ad oggetto
“Determinazioni in merito alle procedure selettive interne ai sensi dell'articolo 15 del CCNL del 7.4.2006 approvate con DDG nn. 751, 752, 753 e 755 del 13/12/2022”; e) di tutti i verbali della commissione, e ogni ulteriore atto antecedente, connesso e/ conseguente;
3) fosse condannato l'INGV all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei citati provvedimenti e quindi al suo reinserimento e/o ricollocazione in graduatoria nella posizione spettante in base al punteggio legittimamente spettante, sia per effetto dell'introduzione di corretti criteri di valutazione, sia per effetto dell'esclusione di candidati che abbiano proposto la domanda in difformità del bando, sia in conseguenza della corretta valutazione dei titoli del ricorrente e degli altri candidati;
4) fosse accertato il suo diritto a essere inquadrato nel profilo di dirigente di ricerca I livello, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.1.2022; 5) fosse condannato l'INGV al pagamento, in suo favore, di tutti gli arretrati economici spettanti dall'1.1.2022, per
€. 46.550,00 lordi, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento di tutti i danni ulteriori per complessivi €. 35.000,00. In particolare affermava che: 1) era dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di Primo Ricercatore - III livello retributivo, e presta servizio presso la sede di Bologna;
2) dall'assunzione in servizio, l'1.1.2013, l'INGV non aveva pubblicato nessuna selezione interna ex art. 15 CCNL per il passaggio al livello retributivo superiore a cui avrebbe potuto partecipare;
3) la selezione contestata era stata indetta con Decreto del Direttore Generale dell'INGV n. 751 del 13.12.2022, riservata al personale in servizio, alla data del 31.12.2021, con contratto a tempo indeterminato inquadrato nel profilo di ricercatore (II livello retributivo) per cinque unità di Dirigente di Ricerca – I livello retributivo;
4) all'art. 1, comma
4, il bando prescriveva che il candidato potesse inoltrare una sola domanda di partecipazione al medesimo concorso per due dei 'profili' indicati, stabilendo – al successivo art. 4, commi 1, 4,
5, 7 e 8 – le modalità di presentazione della relativa domanda;
inoltre, all'art. 5, comma 1), lettera e), indicava espressamente, tra le cause di esclusione dalla procedura concorsuale, quella della “presentazione della domanda in difformità alle previsioni di cui all'articolo 1” e all'art. 6, comma 1, prevedeva espressamente che per ciascuno dei 'profili' (ovvero, aree tematiche) previsti fosse nominata una Commissione esaminatrice;
infine all'art. 6, comma 5, stabiliva che la Commissione definiva nel dettaglio i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli, già predeterminati nello stesso bando;
5) con Decreto del Direttore Generale n. 691 del 21.7.2023 era stata nominata la Commissione esaminatrice per la suddetta procedura selettiva interna, non tra esperti esterni all'Ente ma, esclusivamente, tra dipendenti dell' ; con il “Verbale n. 1”, CP_1 la predetta Commissione aveva stabilito i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli, prevedendo ulteriori sub-criteri non previsti dal bando, tra cui alcuni del tutto arbitrari e privi di pagina 2 di 6 sufficienti profili motivazionali;
6) conclusi i lavori della Commissione, con la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 353 del 29.11.2024 erano stati fissati i criteri in merito alla determinazione dei candidati che, poi, sarebbero stati dichiarati vincitori della selezione predetta, indicando nelle premesse della medesima Delibera che risultava indifferente in forza di quale graduatoria sarebbe avvenuto l'inquadramento, così violando il principio generale secondo il quale risulterebbe essere vincitore il candidato che ha riportato il punteggio complessivo più alto, come ribadito all'art. 8, comma 1, del bando;
7) con decreto del Direttore n. 2568 del 19.12.2024 l' aveva approvato la graduatoria generale di merito formulata CP_1 dalla Commissione esaminatrice, nella quale il ricorrente si era collocato utilmente riportando il punteggio totale di 82,48/90, mentre il candidato vincitore sul profilo vulcani, che riportava il voto più alto, aveva un punteggio totale di 84,35/90; 7) in tal modo, in violazione del bando e della disciplina legislativa e della contrattazione collettiva di settore, l'INVG gli aveva impedito di essere dichiarato vincitore della selezione poiché, con il punteggio totale di 82,48, si sarebbe collocato alla posizione generale al n. 3, a fronte delle cinque posizioni disponibili per i passaggi di livello da II a I;
8) aveva poi chiesto all'INVG la documentazione relativa alla selezione ma gli era stata negata;
10) l'illegittimità della procedura era costituita anche dal fatto che era stata nominata un'unica Commissione esaminatrice per la suddetta procedura selettiva interna per tutti i 'profili' (ovvero, 'aree tematiche') “Ambiente”, “Terremoti”, “Vulcani”, contrariamente a quanto previsto all'art. 6, comma 1) del relativo bando, e con componenti interni all'ente e non esterni;
9) con il menzionato “Verbale n. 1”, la aveva poi CP_3 illegittimamente introdotto criteri per i titoli in totale difformità rispetto a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1), lettera b), del bando, con fattori del tutto arbitrari, illegittimi e illogici e senza articolare alcuna specifica motivazione, in violazione dell'art. 3 L. n. 241/90; 10) la sua mancata progressione gli aveva cagionato danni sotto diversi profili, patrimoniali e di sviluppo di carriera, con colleghi dichiarati vincitori con punteggi inferiori e avrebbero potuto accedere a profili apicali a lui illegittimamente impediti. Si costituiva in giudizio l' Controparte_2 chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto. Eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità delle domande perché prive di interesse ad agire in capo al ricorrente visto che - anche a ammettere che fossero sussistenti i vizi lamentati, il che comunque non era - non era prospettata una diversa e più utile posizione del ricorrente in graduatoria, tale da farlo ritenere vincitore della selezione. Nel merito rilevava che: 1) le tre distinte graduatorie che il bando aveva previsto corrispondevano ad altrettante aree tematiche e scientifiche in cui si articolava l'attività dell'ente, il che giustificava tre selezioni distinte in tre distinte graduatorie, considerando, peraltro, che il bando prevedeva la facoltà per ciascun candidato di partecipare a due di esse, facoltà di cui il ricorrente non si era nemmeno avvalso;
2) vista la predetta distinzione, era necessaria una Commissione per ciascuna area, ma non era necessario che si trattasse di tre Commissioni differenti;
né essa doveva essere composta di tre membri esterni, come previsto dall'art. 1, comma 310, L. n. 234/21 poiché non si trattava di selezione finanziata con fondi stanziati ai sensi della citata norma, ma di fondi ordinari di cui all'art. 9 D.l.vo n. 218/16; peraltro dalle difese del ricorrente non emergeva in alcun modo un nesso causale fra le dedotte illegittimità e la sua posizione in graduatoria;
3) quanto poi all'aggiunta di sub-criteri, la loro previsione era espressamente indicata dal bando, né risultavano fondate le censure di illogicità svolte dal ricorrente.
pagina 3 di 6 Con note difensive finali del 30.8.2025, il ricorrente lamentava altresì una serie di illogicità e incongruenze nella valutazione di un altro candidato nel profilo cui anch'egli aveva partecipato che – se insussistenti – avrebbero determinato una sua migliore posizione in graduatoria che gli avrebbe consentito di risultare vincitore. Con successive note del 29.9.2025 l' resistente ne eccepiva l'inammissibilità - CP_2 trattandosi di fatti nuovi - e comunque l'infondatezza – visto che riguardavano il potere di valutazione discrezionale della Commissione, come tali insindacabili. La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 7.10.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. Quattro sono le censure svolte dal ricorrente alla procedura di selezione cui ha partecipato e oggetto di controversia: 1) la divisione della graduatoria in tre distinte aree tematiche;
2) l'unicità della Commissione esaminatrice e la sua composizione;
3) l'indicazione di ulteriori sub-criteri da parte della Commissione e la loro applicazione;
4) l'erronea valutazione di un altro candidato. Circa la prima, deve rilevarsi che la suddivisione in distinti profili, per ciascuna area tematica di ricerca, è coerente con le finalità istituzionali dell resistente volte a CP_2 valorizzare il patrimonio tecnico e scientifico di ciascun candidato e così consentire ai candidati di presentare la domanda nel campo di ricerca ritenuto maggiormente aderente al proprio percorso professionale. Del resto, ex art. 15, commi 5 e 6, CCNL di comparto del 7.4.2006 con le selezioni deve essere accertato il “merito scientifico ovvero tecnologico” del personale e il numero dei posti destinati a tali procedure è “definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore” (documento n. 16 di parte resistente). A conferma di ciò, dallo Statuto risulta che la struttura scientifica dell' si articola in tre dipartimenti (Vulcani CP_2
Terremoti e Ambiente), ai quali afferiscono sezioni e centri in cui opera personale di ricerca, tecnico e amministrativo (documento n. 2 di parte resistente). In attuazione di ciò con la delibera n. 298/2022 l' resistente ha approvato il bando di selezione, da cui emerge che CP_2 tutte le posizioni previste per le progressioni sono state distribuite tra le aree tematiche dell'Ente (documento n. 5 di parte resistente). Non è dunque illegittima la distinzione della selezione in tre aree tematiche distinte, aree che – peraltro – riguardano tutto il personale e all'interno delle quali l'eventuale passaggio da un'area tematica all'altra presuppone pur sempre che il candidato sia risultato vincitore con riferimento al profilo per cui ha presentato la domanda. In conseguenza di ciò, legittimamente il bando preveda espressamente l'approvazione di tante graduatorie quante sono le aree tematiche (artt. 8, comma 4, e 10). Del resto l'art. 1, comma 3, del bando prevede che i candidati possano partecipare fino a due profili tra a), b) e c) ; e tale facoltà (quella di presentare domanda per due profili contemporaneamente) risulta incompatibile con l'adozione di un'unica graduatoria. Né il ricorrente si è avvalso di essa – avendo presentato la domanda solo con riferimento all'area tematica “Vulcani” – così precludendosi la possibilità di collocarsi utilmente in graduatoria almeno in un'altra area. Tale doglianza deve essere rigettata. Circa la seconda, deve rilevarsi che ex art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire in giudizio deve riguardare il conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento giudiziale e deve essere concreto, cioè effettivo, e attuale.
pagina 4 di 6 È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico, non può prescindersi dalla verifica della sussistenza di un concreto e attuale interesse al ricorso. Il ricorrente che si duole di una certa posizione in graduatoria deve dedurre e provare la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti - la cosiddetta prova di resistenza - essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata, visto che non può far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se ciò non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto (Cons. St., sez. V, n. 5837/19). A tal proposito, nel caso in esame, il ricorrente non deduce alcun elemento da cui desumere che tre Commissioni distinte, composte da commissari esterni, avrebbero attribuito – a lui e agli altri candidati – punteggi differenti e, in tal modo, avrebbe ottenuto una diversa, e migliore, posizione in graduatoria. E ciò consente di ritenere assorbite tutte le difese svolte nel merito. Anche tale doglianza deve essere rigettata. Circa la terza, sull'operato della deve rilevarsi anzitutto che la CP_3 ha dato attuazione al bando che, all'art. 6, comma 5, stabilisce che nel corso della CP_3 prima riunione essa definisce nel dettaglio i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli (documento n. 6 di parte resistente). Del resto, i sub-criteri rendono trasparenti le motivazioni seguite per l'attribuzione dei punteggi, sia solo numerici, integrando – tali punteggi – altrettanto sintetiche motivazioni. Peraltro, la Commissione resta libera di individuare le specifiche regole di ponderazione dei punteggi spettanti nell'ambito di quelli massimi stabiliti dal bando, così consentendo di conseguire a ciascun candidato un punteggio non variabile a discrezione della Commissione ma alla luce di criteri predeterminati. Il ricorrente contesta inoltre che siano stati inseriti come valutabili la laurea e il dottorato di ricerca, titoli di accesso al concorso dall'esterno ex art. D.l.vo n. 165/01 e art. 15, comma 4, CCNL del 7.4.2006 e tuttavia non deduce in alcun modo come una diversa attribuzione del punteggio dei titoli per tale categoria avrebbe potuto consentirgli un punteggio superiore a quello ottenuto. Allo stesso modo, non coglie nel segno la censura secondo cui al termine della valutazione della categoria B, la Commissione, individuato il candidato che ha ottenuto il risultato più alto, ove il punteggio fosse maggiore del punteggio massimo previsto in questa categoria (30 punti), avrebbe provveduto ad assegnargli il punteggio massimo previsto in questa categoria e a normalizzare proporzionalmente il punteggio degli altri candidati;
il criterio di normalizzare il punteggio rende infatti trasparente l'iter logico seguito per attribuire il punteggio stesso e garantisce una corretta e precisa valutazione nell'assegnazione dei punti per i titoli della categoria B). Del resto, la predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione della discrezionalità che appartiene alla Commissione per lo svolgimento della propria funzione. Né, anche in questo caso, il ricorrente deduce in alcun modo come una diversa attribuzione del punteggio avrebbe potuto consentirgli una migliore posizione in graduatoria. Anche tale censura deve essere rigettata. Devono infine dichiararsi inammissibili tutte le ulteriori censure svolte nelle note difensive finali poiché integranti domande nuove svolte in violazione delle preclusioni assertive maturate ex artt. 414 e 420 c.p.c.
pagina 5 di 6 Si tratta infatti di domande che si caratterizzano per la differente causa petendi rispetto a quelle svolte con ricorso, invocando il ricorrente diversi profili di illegittimità della procedura selettiva, come tali tardivamente svolte. E infatti è domanda nuova quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, inserendo nel processo un nuovo tema d'indagine; in tal caso – integrante mutatio libelli – la parte avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo una causa petendi fondata su circostanze e situazioni giuridiche non prospettate prima e tali da porre in giudizio un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, senza che risulti modificata la sola interpretazione della norma o la sola qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto (Cass. civ., sez. lav., nn. 17467/09 e 655/15). Nel caso in esame, nelle suddette note il ricorrente fa valere una ricostruzione del procedimento valutativo del suo curriculum, sovrapponibile a quella condotta dalla Commissione, che assume essere errata, e volta a invocare il suo sopravanzamento in graduatoria a un altro candidato risultato vincitore se il profilo di quest'ultimo fosse stato valutato correttamente. Si tratta di fatti nuovi, diversi da quelli originariamente invocati, che - a dire del ricorrente - rendono illegittimo l'esito della procedura selettiva per ragioni diverse da quelle fatte valere nel ricorso e che non possono essere fatti valere nel presente giudizio poiché integrano una diversa domanda – rispetto a quelle originariamente svolte – introdotta nel giudizio in violazione dele preclusioni assertive di cui all'art. 414 c.p.c. In definitiva tutte le domande devono essere rigettate. La novità e la particolarità delle vicende trattate costituiscono gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 438/25 promossa da contro Parte_1
l , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande nuove svolte nelle note del 30.8.2025;
- rigetta tutte le altre domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 7.10.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OL
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 438/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FALCO Parte_1 C.F._1
IN, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE FALCO IN
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CP_1 P.IVA_1
OL, elettivamente domiciliato presso il difensore AVVOCATURA DELLO STATO
DI OL
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.2.2025 adiva il Tribunale di Bologna, quale Parte_1 giudice del lavoro, evocando in giudizio l' Controparte_2
e chiedendo che: 1) fosse accertato il suo diritto a essere dichiarato vincitore della
[...] selezione pubblica indetta con e terminata con la graduatoria approvata con il decreto del Direttore n. 2568 del 19.12.2024, previa disapplicazione: a) del decreto del Direttore Generale dell'INGV 751 del 13.12.2022, procedura selettiva interna per soli titoli ai sensi dell'articolo 15 del CCNL di comparto del 7 aprile 2006, riservata al personale di ruolo, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di cinque unità di Dirigente di Ricerca – I livello retributivo – Codice Bando ART15-DIRRIC-2022; b) del decreto del Direttore n. 2568 del 19.12.2024, del Decreto del Direttore Generale n. 691 del 21.7.2023, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;
c) del Verbale n. 1 di fissazione dei criteri e di tutti i verbali della commissione, della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 353 del 29.11.2024, avente pagina 1 di 6 ad oggetto le “Determinazioni in merito alle procedure selettive interne ai sensi dell'articolo 15 del CCNL del 7.4.2006 approvate con DDG nn. 751, 752, 753 e 755 del 13/12/2022”, e di tutti i verbali della commissione;
d) di ogni ulteriore atto antecedente, connesso e/ conseguente;
2) fosse dichiarata l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia: a) del decreto del Direttore Generale dell'INGV 751 del 13.12.2022, procedura selettiva interna, per soli titoli, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL di comparto del 7.4.2006, riservata al personale di ruolo, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di cinque unità di Dirigente di Ricerca – I livello retributivo – Codice Bando ART15-DIRRIC-2022; b) del decreto del Direttore n. 2568 del 19.12.2024, del Decreto del Direttore Generale n. 691 del 21.7.2023, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;
c) del Verbale n. 1 di fissazione dei criteri e di tutti i verbali della commissione;
d) della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 353 del 29.11.2024, avente ad oggetto
“Determinazioni in merito alle procedure selettive interne ai sensi dell'articolo 15 del CCNL del 7.4.2006 approvate con DDG nn. 751, 752, 753 e 755 del 13/12/2022”; e) di tutti i verbali della commissione, e ogni ulteriore atto antecedente, connesso e/ conseguente;
3) fosse condannato l'INGV all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei citati provvedimenti e quindi al suo reinserimento e/o ricollocazione in graduatoria nella posizione spettante in base al punteggio legittimamente spettante, sia per effetto dell'introduzione di corretti criteri di valutazione, sia per effetto dell'esclusione di candidati che abbiano proposto la domanda in difformità del bando, sia in conseguenza della corretta valutazione dei titoli del ricorrente e degli altri candidati;
4) fosse accertato il suo diritto a essere inquadrato nel profilo di dirigente di ricerca I livello, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.1.2022; 5) fosse condannato l'INGV al pagamento, in suo favore, di tutti gli arretrati economici spettanti dall'1.1.2022, per
€. 46.550,00 lordi, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento di tutti i danni ulteriori per complessivi €. 35.000,00. In particolare affermava che: 1) era dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di Primo Ricercatore - III livello retributivo, e presta servizio presso la sede di Bologna;
2) dall'assunzione in servizio, l'1.1.2013, l'INGV non aveva pubblicato nessuna selezione interna ex art. 15 CCNL per il passaggio al livello retributivo superiore a cui avrebbe potuto partecipare;
3) la selezione contestata era stata indetta con Decreto del Direttore Generale dell'INGV n. 751 del 13.12.2022, riservata al personale in servizio, alla data del 31.12.2021, con contratto a tempo indeterminato inquadrato nel profilo di ricercatore (II livello retributivo) per cinque unità di Dirigente di Ricerca – I livello retributivo;
4) all'art. 1, comma
4, il bando prescriveva che il candidato potesse inoltrare una sola domanda di partecipazione al medesimo concorso per due dei 'profili' indicati, stabilendo – al successivo art. 4, commi 1, 4,
5, 7 e 8 – le modalità di presentazione della relativa domanda;
inoltre, all'art. 5, comma 1), lettera e), indicava espressamente, tra le cause di esclusione dalla procedura concorsuale, quella della “presentazione della domanda in difformità alle previsioni di cui all'articolo 1” e all'art. 6, comma 1, prevedeva espressamente che per ciascuno dei 'profili' (ovvero, aree tematiche) previsti fosse nominata una Commissione esaminatrice;
infine all'art. 6, comma 5, stabiliva che la Commissione definiva nel dettaglio i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli, già predeterminati nello stesso bando;
5) con Decreto del Direttore Generale n. 691 del 21.7.2023 era stata nominata la Commissione esaminatrice per la suddetta procedura selettiva interna, non tra esperti esterni all'Ente ma, esclusivamente, tra dipendenti dell' ; con il “Verbale n. 1”, CP_1 la predetta Commissione aveva stabilito i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli, prevedendo ulteriori sub-criteri non previsti dal bando, tra cui alcuni del tutto arbitrari e privi di pagina 2 di 6 sufficienti profili motivazionali;
6) conclusi i lavori della Commissione, con la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 353 del 29.11.2024 erano stati fissati i criteri in merito alla determinazione dei candidati che, poi, sarebbero stati dichiarati vincitori della selezione predetta, indicando nelle premesse della medesima Delibera che risultava indifferente in forza di quale graduatoria sarebbe avvenuto l'inquadramento, così violando il principio generale secondo il quale risulterebbe essere vincitore il candidato che ha riportato il punteggio complessivo più alto, come ribadito all'art. 8, comma 1, del bando;
7) con decreto del Direttore n. 2568 del 19.12.2024 l' aveva approvato la graduatoria generale di merito formulata CP_1 dalla Commissione esaminatrice, nella quale il ricorrente si era collocato utilmente riportando il punteggio totale di 82,48/90, mentre il candidato vincitore sul profilo vulcani, che riportava il voto più alto, aveva un punteggio totale di 84,35/90; 7) in tal modo, in violazione del bando e della disciplina legislativa e della contrattazione collettiva di settore, l'INVG gli aveva impedito di essere dichiarato vincitore della selezione poiché, con il punteggio totale di 82,48, si sarebbe collocato alla posizione generale al n. 3, a fronte delle cinque posizioni disponibili per i passaggi di livello da II a I;
8) aveva poi chiesto all'INVG la documentazione relativa alla selezione ma gli era stata negata;
10) l'illegittimità della procedura era costituita anche dal fatto che era stata nominata un'unica Commissione esaminatrice per la suddetta procedura selettiva interna per tutti i 'profili' (ovvero, 'aree tematiche') “Ambiente”, “Terremoti”, “Vulcani”, contrariamente a quanto previsto all'art. 6, comma 1) del relativo bando, e con componenti interni all'ente e non esterni;
9) con il menzionato “Verbale n. 1”, la aveva poi CP_3 illegittimamente introdotto criteri per i titoli in totale difformità rispetto a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1), lettera b), del bando, con fattori del tutto arbitrari, illegittimi e illogici e senza articolare alcuna specifica motivazione, in violazione dell'art. 3 L. n. 241/90; 10) la sua mancata progressione gli aveva cagionato danni sotto diversi profili, patrimoniali e di sviluppo di carriera, con colleghi dichiarati vincitori con punteggi inferiori e avrebbero potuto accedere a profili apicali a lui illegittimamente impediti. Si costituiva in giudizio l' Controparte_2 chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto. Eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità delle domande perché prive di interesse ad agire in capo al ricorrente visto che - anche a ammettere che fossero sussistenti i vizi lamentati, il che comunque non era - non era prospettata una diversa e più utile posizione del ricorrente in graduatoria, tale da farlo ritenere vincitore della selezione. Nel merito rilevava che: 1) le tre distinte graduatorie che il bando aveva previsto corrispondevano ad altrettante aree tematiche e scientifiche in cui si articolava l'attività dell'ente, il che giustificava tre selezioni distinte in tre distinte graduatorie, considerando, peraltro, che il bando prevedeva la facoltà per ciascun candidato di partecipare a due di esse, facoltà di cui il ricorrente non si era nemmeno avvalso;
2) vista la predetta distinzione, era necessaria una Commissione per ciascuna area, ma non era necessario che si trattasse di tre Commissioni differenti;
né essa doveva essere composta di tre membri esterni, come previsto dall'art. 1, comma 310, L. n. 234/21 poiché non si trattava di selezione finanziata con fondi stanziati ai sensi della citata norma, ma di fondi ordinari di cui all'art. 9 D.l.vo n. 218/16; peraltro dalle difese del ricorrente non emergeva in alcun modo un nesso causale fra le dedotte illegittimità e la sua posizione in graduatoria;
3) quanto poi all'aggiunta di sub-criteri, la loro previsione era espressamente indicata dal bando, né risultavano fondate le censure di illogicità svolte dal ricorrente.
pagina 3 di 6 Con note difensive finali del 30.8.2025, il ricorrente lamentava altresì una serie di illogicità e incongruenze nella valutazione di un altro candidato nel profilo cui anch'egli aveva partecipato che – se insussistenti – avrebbero determinato una sua migliore posizione in graduatoria che gli avrebbe consentito di risultare vincitore. Con successive note del 29.9.2025 l' resistente ne eccepiva l'inammissibilità - CP_2 trattandosi di fatti nuovi - e comunque l'infondatezza – visto che riguardavano il potere di valutazione discrezionale della Commissione, come tali insindacabili. La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 7.10.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. Quattro sono le censure svolte dal ricorrente alla procedura di selezione cui ha partecipato e oggetto di controversia: 1) la divisione della graduatoria in tre distinte aree tematiche;
2) l'unicità della Commissione esaminatrice e la sua composizione;
3) l'indicazione di ulteriori sub-criteri da parte della Commissione e la loro applicazione;
4) l'erronea valutazione di un altro candidato. Circa la prima, deve rilevarsi che la suddivisione in distinti profili, per ciascuna area tematica di ricerca, è coerente con le finalità istituzionali dell resistente volte a CP_2 valorizzare il patrimonio tecnico e scientifico di ciascun candidato e così consentire ai candidati di presentare la domanda nel campo di ricerca ritenuto maggiormente aderente al proprio percorso professionale. Del resto, ex art. 15, commi 5 e 6, CCNL di comparto del 7.4.2006 con le selezioni deve essere accertato il “merito scientifico ovvero tecnologico” del personale e il numero dei posti destinati a tali procedure è “definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore” (documento n. 16 di parte resistente). A conferma di ciò, dallo Statuto risulta che la struttura scientifica dell' si articola in tre dipartimenti (Vulcani CP_2
Terremoti e Ambiente), ai quali afferiscono sezioni e centri in cui opera personale di ricerca, tecnico e amministrativo (documento n. 2 di parte resistente). In attuazione di ciò con la delibera n. 298/2022 l' resistente ha approvato il bando di selezione, da cui emerge che CP_2 tutte le posizioni previste per le progressioni sono state distribuite tra le aree tematiche dell'Ente (documento n. 5 di parte resistente). Non è dunque illegittima la distinzione della selezione in tre aree tematiche distinte, aree che – peraltro – riguardano tutto il personale e all'interno delle quali l'eventuale passaggio da un'area tematica all'altra presuppone pur sempre che il candidato sia risultato vincitore con riferimento al profilo per cui ha presentato la domanda. In conseguenza di ciò, legittimamente il bando preveda espressamente l'approvazione di tante graduatorie quante sono le aree tematiche (artt. 8, comma 4, e 10). Del resto l'art. 1, comma 3, del bando prevede che i candidati possano partecipare fino a due profili tra a), b) e c) ; e tale facoltà (quella di presentare domanda per due profili contemporaneamente) risulta incompatibile con l'adozione di un'unica graduatoria. Né il ricorrente si è avvalso di essa – avendo presentato la domanda solo con riferimento all'area tematica “Vulcani” – così precludendosi la possibilità di collocarsi utilmente in graduatoria almeno in un'altra area. Tale doglianza deve essere rigettata. Circa la seconda, deve rilevarsi che ex art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire in giudizio deve riguardare il conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento giudiziale e deve essere concreto, cioè effettivo, e attuale.
pagina 4 di 6 È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico, non può prescindersi dalla verifica della sussistenza di un concreto e attuale interesse al ricorso. Il ricorrente che si duole di una certa posizione in graduatoria deve dedurre e provare la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti - la cosiddetta prova di resistenza - essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata, visto che non può far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se ciò non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto (Cons. St., sez. V, n. 5837/19). A tal proposito, nel caso in esame, il ricorrente non deduce alcun elemento da cui desumere che tre Commissioni distinte, composte da commissari esterni, avrebbero attribuito – a lui e agli altri candidati – punteggi differenti e, in tal modo, avrebbe ottenuto una diversa, e migliore, posizione in graduatoria. E ciò consente di ritenere assorbite tutte le difese svolte nel merito. Anche tale doglianza deve essere rigettata. Circa la terza, sull'operato della deve rilevarsi anzitutto che la CP_3 ha dato attuazione al bando che, all'art. 6, comma 5, stabilisce che nel corso della CP_3 prima riunione essa definisce nel dettaglio i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli (documento n. 6 di parte resistente). Del resto, i sub-criteri rendono trasparenti le motivazioni seguite per l'attribuzione dei punteggi, sia solo numerici, integrando – tali punteggi – altrettanto sintetiche motivazioni. Peraltro, la Commissione resta libera di individuare le specifiche regole di ponderazione dei punteggi spettanti nell'ambito di quelli massimi stabiliti dal bando, così consentendo di conseguire a ciascun candidato un punteggio non variabile a discrezione della Commissione ma alla luce di criteri predeterminati. Il ricorrente contesta inoltre che siano stati inseriti come valutabili la laurea e il dottorato di ricerca, titoli di accesso al concorso dall'esterno ex art. D.l.vo n. 165/01 e art. 15, comma 4, CCNL del 7.4.2006 e tuttavia non deduce in alcun modo come una diversa attribuzione del punteggio dei titoli per tale categoria avrebbe potuto consentirgli un punteggio superiore a quello ottenuto. Allo stesso modo, non coglie nel segno la censura secondo cui al termine della valutazione della categoria B, la Commissione, individuato il candidato che ha ottenuto il risultato più alto, ove il punteggio fosse maggiore del punteggio massimo previsto in questa categoria (30 punti), avrebbe provveduto ad assegnargli il punteggio massimo previsto in questa categoria e a normalizzare proporzionalmente il punteggio degli altri candidati;
il criterio di normalizzare il punteggio rende infatti trasparente l'iter logico seguito per attribuire il punteggio stesso e garantisce una corretta e precisa valutazione nell'assegnazione dei punti per i titoli della categoria B). Del resto, la predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione della discrezionalità che appartiene alla Commissione per lo svolgimento della propria funzione. Né, anche in questo caso, il ricorrente deduce in alcun modo come una diversa attribuzione del punteggio avrebbe potuto consentirgli una migliore posizione in graduatoria. Anche tale censura deve essere rigettata. Devono infine dichiararsi inammissibili tutte le ulteriori censure svolte nelle note difensive finali poiché integranti domande nuove svolte in violazione delle preclusioni assertive maturate ex artt. 414 e 420 c.p.c.
pagina 5 di 6 Si tratta infatti di domande che si caratterizzano per la differente causa petendi rispetto a quelle svolte con ricorso, invocando il ricorrente diversi profili di illegittimità della procedura selettiva, come tali tardivamente svolte. E infatti è domanda nuova quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, inserendo nel processo un nuovo tema d'indagine; in tal caso – integrante mutatio libelli – la parte avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo una causa petendi fondata su circostanze e situazioni giuridiche non prospettate prima e tali da porre in giudizio un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, senza che risulti modificata la sola interpretazione della norma o la sola qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto (Cass. civ., sez. lav., nn. 17467/09 e 655/15). Nel caso in esame, nelle suddette note il ricorrente fa valere una ricostruzione del procedimento valutativo del suo curriculum, sovrapponibile a quella condotta dalla Commissione, che assume essere errata, e volta a invocare il suo sopravanzamento in graduatoria a un altro candidato risultato vincitore se il profilo di quest'ultimo fosse stato valutato correttamente. Si tratta di fatti nuovi, diversi da quelli originariamente invocati, che - a dire del ricorrente - rendono illegittimo l'esito della procedura selettiva per ragioni diverse da quelle fatte valere nel ricorso e che non possono essere fatti valere nel presente giudizio poiché integrano una diversa domanda – rispetto a quelle originariamente svolte – introdotta nel giudizio in violazione dele preclusioni assertive di cui all'art. 414 c.p.c. In definitiva tutte le domande devono essere rigettate. La novità e la particolarità delle vicende trattate costituiscono gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 438/25 promossa da contro Parte_1
l , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande nuove svolte nelle note del 30.8.2025;
- rigetta tutte le altre domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 7.10.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 6 di 6