Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01109/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01545/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocatessa Vincenza Romina Castrogiovanni, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Licata (Ag), Corso Serrovira n. 111;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Agrigento, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia,
- del provvedimento prot. -OMISSIS-– L.P., adottato dalla Questura di Agrigento in data 25.07.2025 e notificato in pari data avente ad oggetto “manifesta irricevibilità dell’istanza di conversione del Permesso di soggiorno per protezione speciale -OMISSIS-” ;
- di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale lesivo dell’interesse del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-2025;
Visto il decreto n.-OMISSIS-2025 della Commissione per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. AR FI e uditi per le parti i difensori, avvocato Scalisi per parte ricorrente ed avvocato Florio per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1) Mercé atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale parte ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, delle determinazioni questorili specificate in epigrafe, prospettandone l’illegittimità per violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1 bis, lett. a) e 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023 .
In punto di fatto va premesso che il ricorrente, già titolare di Permesso di soggiorno per protezione speciale -OMISSIS-, rilasciato il 14.05.2024 e con scadenza 23.08.2025, in forza del previo provvedimento -OMISSIS- del 23.08.2023, adottato dalla competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale ai sensi dell’art. 19. comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs n. 286/1998, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 130/2020, ha presentato in data 25.07.2025 istanza di conversione del titolo suddetto in Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Tale richiesta, tuttavia, è stata denegata mercé gli atti gravati in considerazione dell’avvenuta abrogazione da parte della legge n. 50/2023 del meccanismo di conversione del titolo di soggiorno in discorso.
2) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata, ad esito della camera di consiglio del 24.09.2025 questo Tribunale ha pronunziato l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-2025, con cui ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente.
Infine, all’udienza pubblica del 03.03.2026, ascoltati i difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3) Viene oggi in decisone il gravame con cui il signor RI Md, originario del Bangladesh, ha prospettato che per tutti i Permessi di soggiorno per protezione speciale richiesti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023 - cd. Decreto Cutro - vige ancora la disciplina previgente, di cui all’art. 6, comma 1 bis , lett. a), d.lgs. n. 286/1998 (recante il T.U. Immigrazione), per effetto della disposizione transitoria prevista dall’art. 7 del Decreto Cutro , ivi compresa la possibilità di conversione del titolo di soggiorno in Permesso per motivi di lavoro.
Tale deduzione si dimostra fondata.
Invero, come affermato da questo Tribunale in una fattispecie analoga all’odierna, con considerazioni dalle quali questo Collegio non vede ragione per decampare, se è pur vero che con il d.l. n. 20/2023 il legislatore è intervenuto, apportando alcune significative modifiche alla disciplina riguardante i Permessi di soggiorno per “casi speciali” , di fatto non più operante; è altrettanto vero che con lo stesso decreto legge, all’art. 7, ha previsto altresì un peculiare regime transitorio.
Segnatamente, sul piano normativo, si è stabilito:
a ) al comma 2, che “ Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente ”;
b ) al comma 2 bis , introdotto in sede di conversione, che “ Ai procedimenti di competenza della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente ”;
c ) al comma 3, che “ I Permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in Permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge ”.
Con successiva circolare del 29.05.2024 (prot. 0049449 del 31 maggio 2024), in adesione al parere reso sul punto dall’Avvocatura Generale dello Stato ( affare n. 4467/2023), l’Amministrazione per gli Affari Interni ha chiarito inoltre che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 50/2023 (di conversione del d.l. n. 20/2023), i Permessi di soggiorno per casi speciali possono essere convertiti: a ) se le istanze di conversione sono state presentate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; b ) se essi sono stati rilasciati prima della data del 05.05.2023 e se sono in corso di validità; c ) se gli stessi sono stati rilasciati in data successiva in forza di provvedimenti giurisdizionali, con cui è stata dichiarata l’illegittimità del diniego dell’Amministrazione avverso l’istanza di protezione speciale presentata dal privato prima del 05.05.2023.
Difatti, “ la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire un’ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. 02.09.2024, n. 3314). A quanto testé esposto è necessario aggiungere che non può ritenersi ostativa, nella fattispecie oggetto del decidere, alla persistente operatività del meccanismo di conversione del Permesso di soggiorno appena descritto la circostanza che l’originaria richiesta di parte ricorrente era rivolta al rilascio di un titolo di soggiorno per protezione internazionale, piuttosto che per protezione speciale.
Infatti, come altresì chiarito dall’Avvocatura Generale dello Stato con il citato parere, è possibile la conversione, di cui alla disciplina intertemporale de qua , “… per tutti i Permessi di soggiorno per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura attraverso la quale gli stessi furono rilasciati (quindi, sia per i Permessi di soggiorno rilasciati ex art. 19 T.U.I., sia per quelli rilasciati ex art. 32 comma 3 d.lgs. n. 25/2008) ”.
Sempre ad avviso dell’Avvocatura Generale “ Opinare diversamente, d’altronde, significherebbe trattare le stesse posizioni – cioè la titolarità del Permesso di soggiorno per protezione speciale – in modo ingiustificatamente diverso, con evidenti riflessi in punto di violazione dell’art. 3 Cost .”.
Sotto tale profilo, appare corretto il richiamo nel predetto parere, da parte della stessa Avvocatura Generale dello Stato, alla giurisprudenza amministrativa secondo cui non può sussistere dubbio alcuno “… che possano esistere due tipi di Permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto (…) i presupposti sono sempre e soltanto quelli di cui ai punti 1 e 1.1 dell’art. 19 T.U.I. (cfr. TAR Emilia Romagna, nn. 246/2024, 225/2024) ” (cfr. T.A.R.S. Palermo, Sez. III, sent. 29.04.2025, n. 908).
Men che meno tale effetto ostativo può scaturire dalla circostanza che, nel caso a mani, il titolo di soggiorno sia stato rilasciato dalla competente C.T.P.I. piuttosto che dall’A.G.O.
Come correttamente dedotto da parte ricorrente, una diversa interpretazione causerebbe un’evidente illegittima disparità di trattamento tra coloro, i quali hanno presentato la medesima domanda di riconoscimento della protezione speciale prima della riforma introdotta con il d.l. n. 20/2023; domanda esitata in modo diverso soltanto per le peculiarità della singola vicenda procedimentale.
4) Per quel che concerne le spese di lite, le medesime devono essere poste, in virtù della regola della soccombenza a carico dell’Amministrazione intimata e liquidate come da dispositivo.
Infine il Tribunale ammette in via definitiva il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le determinazioni gravate.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.500.,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ammette in via definitiva il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB AL, Presidente
AR FI, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR FI | OB AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.