TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15796 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EL SA ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. RG 55819del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, trattenuto in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al presente atto, dagli avv.ti Paolo Bonalume,
GI EZ LO e EL DE BE, ed elettivamente domiciliata in Milano, corso
Magenta 84,
- ATTRICE -
E
in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 sono domiciliati;
CONVENUTO
nella qualità di mandataria di in persona del legale CP_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta delega in calce, dall'avv. Priscilla
Pettiti e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Castiglione del Lago 14,
TE CH
OGGETTO: pagamento somme per sorte capitale e interessi da cessione del credito;
CONCLUSIONI: come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione la , ( già ha riassunto il giudizio Parte_1 Parte_2
ex art. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano sollevata dal convenuto Controparte_4
, al fine di ottenere il pagamento del credito ceduto da in virtù di contratti di
[...] CP_2
cessione pro soluto per fornitura di energia elettrica, con fatture emesse nei confronti dell'
[...]
nello specifico: - euro 4.838,79 quale sorte capitale portati dalle Controparte_5
fatture emesse da (“ ) oltre: a) interessi moratori maturati e maturandi gli Controparte_3 CP_2
interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione pari ad €
27.217,85 ; - euro 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle n. 8 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- € 7.816,52 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del , di CP_1
Part crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale fatturati da mediante le “Note Debito
Interessi”;- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito,
scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.; - € 1.280,00 ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le n. 32 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato CP_1
gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Chiedeva, infine, la condanna del al pagamento di ogni diversa somma che fosse ritenuta CP_1
dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto Parte_1
al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il Controparte_4
, eccependo in via preliminare la nullità della domanda spiegata dall'attrice ex art.163
[...]
n.4 c.p.c. per assoluta genericità dei fatti principali posti a sostegno della stessa;
il difetto di legittimazione attiva di con riferimento alla titolarità del credito Parte_1 vantato con l'atto di cessione stante la mancata accettazione da parte dell'amministrazione; la violazione della Legge n.244 del 24.12.2007 come da disciplina dettata dall'art.1, commi 209 – 213
in quanto i crediti risultavano sprovvisti di fatturazione elettronica;
nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, specificando con riferimento ai crediti sorti da contratto in corso, in caso di cessione, fosse necessaria, in deroga alla disciplina ex art. 1260 e ss c.c. anche l'adesione della pubblica amministrazione;
contestava, inoltre, il pagamento delle due note di debito della banca,
ritenendo che tale richiesta avrebbe implicato una cessione del contratto e non solo del credito.
Si costituita in giudizio la terza chiamata nella qualità di mandataria di CP_2 CP_3
all'esito dell'autorizzazione della chiamata di terzo avanzata dal , chiedendo il
[...] CP_1
rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze.
In particolare, rilevava l'intervenuto pagamento di euro 32.287,71, riferito alla fattura n.
0000921680016346 di euro 56.198,34, riversato al factor il 12.12.2017, precisando che il factor ha agito per la parte restante di euro 23.900,66; il pagamento dell'importo di euro 18.161,29 è stato ricevuto in due tranches (rispettivamente euro 13.106,95 ed euro 5.054,34), con bonifici senza elementi sufficienti da riferirli alle fatture interessate, senza indicazione specifica dell'amministrazione scolastica di riferimento;
provvedendo, comunque, a riversare l'importo di euro 18.161,29 al factor, allo stesso modo il pagamento di euro 4.217,00 effettuato dal Ministero
senza causale dettagliata, verrà riversato al factor, per un totale complessivo di euro 22.379,06.
Riteneva, invece, il obbligato al pagamento di euro 4.838,79 (importo azionato euro CP_1
27.217,85 – importo versato dal e non rintracciato euro 22.379,06 = 4.838,79), chiedendo CP_1
il rigetto della domanda spiegata dal nei suoi confronti. CP_1
2.1 - La domanda proposta dall'attrice è volta ad ottenere la condanna la condanna del al CP_1
pagamento dei crediti per euro 4.838,19 (rispetto all'importo iniziale di euro 27.217,85).
Le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, circa la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, il difetto di legittimazione della Banca e l'inefficacia della
Va rilevato che parte attrice ha compiutamente delineato l'oggetto del giudizio allegando all'atto di citazione il contratto di cessione di crediti e gli afferenti documenti contabili, che il convenuto ha potuto consultare spiegando compiuta difesa sul punto. Con riferimento alla cessione del credito, va evidenziato che, nel caso di specie la deroga alla disciplina ordinaria in tema di cessione di credito invocata da parte convenuta (art. 1260 c.c.) si basa non già sulla normativa richiamata dalla stessa in tema di contabilità pubblica di cui all'art. art. 70,
co. 3 R.D. n. 2440/1923, in relazione all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865 ma su quella, successiva e speciale, relativa ai contratti pubblici, di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, abrogato e sostituito dall'art. 106 co. 13, D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che: «Ai fini dell'opponibilità alle stazioni
appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli
obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di
progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni
pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato».
Tale disciplina, se da un lato ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della
P.A. possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla legge 21.02.1991 n. 52 (cd. "legge factoring"), dall'altro , al fine tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, ha subordinato l'opponibilità di tali cessioni alla pubblica amministrazione ad alcune condizioni,
ovvero la stipula mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, la notifica all'amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima (da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione).
Inoltre, nell'ambito dei rapporti di durata, l'adesione della P.A. è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art. 9 della legge n. 2248/1865, che si riferisce ai “contratti in corso”, e dall'art. 70 del R.D. n. 2440/1923. In giurisprudenza, è pacifico che la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito è
destinata ad operare solo per i contratti di durata e non anche quando vengano in rilievo contratti ad esecuzione istantanea (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., 15.09.2021, n. 24758, secondo cui
“Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata come
l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in
deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.
1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che
durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così
risultare compromessa la regolare esecuzione del rapporto”).
Infine, la Cassazione ha precisato che “la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata
sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la
conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di
cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod. civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del
debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo” (Cass. Civ. 1.02.2007, n.
2209).
Nel caso di specie, ai fini dell'opponibilità delle cessioni dei crediti a controparte sufficiente la notifica, rimanendo totalmente irrilevanti l'omessa accettazione delle cessioni o il loro rifiuto
Va rilevato che il contratto di cessione di crediti è stato redatto e notificato al nelle forme CP_1
di legge previste per la notifica degli atti processuali, mentre non risulta che il abbia CP_1
comunicato alcun rifiuto nel termine di 45 giorni dalla notifica della cessione. La cessione di crediti operata da in favore di parte attrice è da considerarsi quindi pienamente efficace ed CP_2
opponibile alla parte convenuta.
Può ritenersi, pertanto, raggiunta la prova anche in ordine all'attuale titolarità, in capo alla
[...]
dei crediti per la residua sorte capitale pretesi nell'odierno giudizio. Parte_1
Tale aspetto assorbe la legittimazione attiva come condizione dell'azione, ovvero la legittimazione attiva di agire in giudizio della elementi che condizionano l'interesse Parte_1
ad agire, ovvero l'attitudine del processo a giungere ad una decisione la cui mancanza precluderebbe l'esame di merito delle domande proposte. Passando all'esame di merito, occorre ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, in applicazione delle regole generali sulla ripartizione dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., spetta a chi fa valere il diritto - ovvero nel caso di specie il creditore cessionario che agisce per l'adempimento contrattuale - fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, consistenti nella fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento (ex multis, Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
L'emissione dei mandati di pagamento invocati dal non costituiscono prova certa CP_1
dell'adempimento, né che la fattura sia stata effettivamente pagata ed accreditata, in assenza di quietanza di dell'avvenuto pagamento.
Risulta, infine, provato e liquidabile un credito residuo per sorte capitale di euro ad € 4.838,19,
Spettano inoltre all'attrice gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento della sorta capitale da parte della convenuta, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza di ciascuna fattura e fino alla data dell'effettivo pagamento, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del
D.Lgs. n. 231/02 in applicazione degli artt. 4, comma 1 d. lgs. “Gli interessi moratori decorrono,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine
per il pagamento” (come da prospetto contabile prodotto).
Risultano inoltre dovuti gli interessi anatocistici sugli interessi di mora che sono scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Milano
avvenuto il 29.09.2020 e fino alla data del pagamento nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., applicabile anche agli interessi anatocistici.
Deve essere poi riconosciuto l'importo richiesto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02,
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12: «Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione
in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova
del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito».
La disposizione, emanata in recepimento della Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio
2011, garantisce al creditore che subisca un ritardo nel pagamento della somma dovuta un ristoro quantificato forfettariamente dalla legge in € 40, al fine di risarcire gli esborsi sostenuti per il recupero del credito. Per le fatture pagate in ritardo deve riconoscersi per ciascuna di esse l'importo di euro 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
per il mancato pagamento delle n. 8 fatture.
Risulta provato e liquidabile un credito residuo per sorte capitale di euro 4.838,19.
Spettano inoltre all'attrice gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento della sorta capitale da parte della convenuta, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza di ciascuna fattura ( all. A e B) e fino alla data dell'effettivo pagamento, nella misura di cui agli artt.
2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 in applicazione degli artt. 4, comma 1 d. lgs. “Gli interessi moratori
decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento” (come da prospetto contabile prodotto).
Risultano inoltre dovuti gli interessi anatocistici sugli interessi di mora che sono scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio del 29.09.2020 e fino alla data del pagamento nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002, ai sensi dell'art. 1284, comma 4,
c.c., applicabile anche agli interessi anatocistici.
Deve essere poi riconosciuto l'importo richiesto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02,
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12: «Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione
in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova
del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito». La
disposizione, emanata in recepimento della Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011,
garantisce al creditore che subisca un ritardo nel pagamento della somma dovuta un ristoro quantificato forfettariamente dalla legge in € 40, al fine di risarcire gli esborsi sostenuti per il recupero del credito. Poiché le fatture pagate in ritardo ammontano a n. 8 deve riconoscersi per ciascuna di esse l'importo di € 40, per un totale di € 320,00.
Nessuna somma è dovuta in relazione agli interessi maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti diversi da quelli indicati a titolo di sorte capitale, in particolare per le note di debito relativi a interessi in relazione a fatture non corrisposte per sorte capitale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022,
nei valori minimi tra lo scaglione compreso tra € 5.201,00 a 26.000,00 con la riduzione del 50%
sull'importo complessivo, come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il al pagamento Controparte_4
residua di euro 4.838,19 a titolo di sorta capitale in favore di Parte_1
oltre interessi moratori ex art. 231/02 dalla data delle singole fatture, euro 320,00 a titolo di indennizzo ex art. 6 D.Lgs 231/02, e interessi anatocistici a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
• Condanna il alla rifusione delle spese di lite il favore di Controparte_4 [...]
nella misura del 50% sull'importo complessivo che liquida in Parte_1
complessivi euro 2.540,00 oltre accessori come per legge;
• Compensa le spese con CP_2
Così deciso in Roma il 11.11.2025
IL GIUDICE
EL SA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EL SA ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. RG 55819del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, trattenuto in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al presente atto, dagli avv.ti Paolo Bonalume,
GI EZ LO e EL DE BE, ed elettivamente domiciliata in Milano, corso
Magenta 84,
- ATTRICE -
E
in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 sono domiciliati;
CONVENUTO
nella qualità di mandataria di in persona del legale CP_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta delega in calce, dall'avv. Priscilla
Pettiti e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Castiglione del Lago 14,
TE CH
OGGETTO: pagamento somme per sorte capitale e interessi da cessione del credito;
CONCLUSIONI: come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione la , ( già ha riassunto il giudizio Parte_1 Parte_2
ex art. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano sollevata dal convenuto Controparte_4
, al fine di ottenere il pagamento del credito ceduto da in virtù di contratti di
[...] CP_2
cessione pro soluto per fornitura di energia elettrica, con fatture emesse nei confronti dell'
[...]
nello specifico: - euro 4.838,79 quale sorte capitale portati dalle Controparte_5
fatture emesse da (“ ) oltre: a) interessi moratori maturati e maturandi gli Controparte_3 CP_2
interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione pari ad €
27.217,85 ; - euro 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle n. 8 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- € 7.816,52 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del , di CP_1
Part crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale fatturati da mediante le “Note Debito
Interessi”;- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito,
scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.; - € 1.280,00 ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le n. 32 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato CP_1
gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Chiedeva, infine, la condanna del al pagamento di ogni diversa somma che fosse ritenuta CP_1
dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto Parte_1
al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il Controparte_4
, eccependo in via preliminare la nullità della domanda spiegata dall'attrice ex art.163
[...]
n.4 c.p.c. per assoluta genericità dei fatti principali posti a sostegno della stessa;
il difetto di legittimazione attiva di con riferimento alla titolarità del credito Parte_1 vantato con l'atto di cessione stante la mancata accettazione da parte dell'amministrazione; la violazione della Legge n.244 del 24.12.2007 come da disciplina dettata dall'art.1, commi 209 – 213
in quanto i crediti risultavano sprovvisti di fatturazione elettronica;
nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, specificando con riferimento ai crediti sorti da contratto in corso, in caso di cessione, fosse necessaria, in deroga alla disciplina ex art. 1260 e ss c.c. anche l'adesione della pubblica amministrazione;
contestava, inoltre, il pagamento delle due note di debito della banca,
ritenendo che tale richiesta avrebbe implicato una cessione del contratto e non solo del credito.
Si costituita in giudizio la terza chiamata nella qualità di mandataria di CP_2 CP_3
all'esito dell'autorizzazione della chiamata di terzo avanzata dal , chiedendo il
[...] CP_1
rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze.
In particolare, rilevava l'intervenuto pagamento di euro 32.287,71, riferito alla fattura n.
0000921680016346 di euro 56.198,34, riversato al factor il 12.12.2017, precisando che il factor ha agito per la parte restante di euro 23.900,66; il pagamento dell'importo di euro 18.161,29 è stato ricevuto in due tranches (rispettivamente euro 13.106,95 ed euro 5.054,34), con bonifici senza elementi sufficienti da riferirli alle fatture interessate, senza indicazione specifica dell'amministrazione scolastica di riferimento;
provvedendo, comunque, a riversare l'importo di euro 18.161,29 al factor, allo stesso modo il pagamento di euro 4.217,00 effettuato dal Ministero
senza causale dettagliata, verrà riversato al factor, per un totale complessivo di euro 22.379,06.
Riteneva, invece, il obbligato al pagamento di euro 4.838,79 (importo azionato euro CP_1
27.217,85 – importo versato dal e non rintracciato euro 22.379,06 = 4.838,79), chiedendo CP_1
il rigetto della domanda spiegata dal nei suoi confronti. CP_1
2.1 - La domanda proposta dall'attrice è volta ad ottenere la condanna la condanna del al CP_1
pagamento dei crediti per euro 4.838,19 (rispetto all'importo iniziale di euro 27.217,85).
Le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, circa la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, il difetto di legittimazione della Banca e l'inefficacia della
Va rilevato che parte attrice ha compiutamente delineato l'oggetto del giudizio allegando all'atto di citazione il contratto di cessione di crediti e gli afferenti documenti contabili, che il convenuto ha potuto consultare spiegando compiuta difesa sul punto. Con riferimento alla cessione del credito, va evidenziato che, nel caso di specie la deroga alla disciplina ordinaria in tema di cessione di credito invocata da parte convenuta (art. 1260 c.c.) si basa non già sulla normativa richiamata dalla stessa in tema di contabilità pubblica di cui all'art. art. 70,
co. 3 R.D. n. 2440/1923, in relazione all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865 ma su quella, successiva e speciale, relativa ai contratti pubblici, di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, abrogato e sostituito dall'art. 106 co. 13, D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che: «Ai fini dell'opponibilità alle stazioni
appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli
obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di
progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni
pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato».
Tale disciplina, se da un lato ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della
P.A. possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla legge 21.02.1991 n. 52 (cd. "legge factoring"), dall'altro , al fine tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, ha subordinato l'opponibilità di tali cessioni alla pubblica amministrazione ad alcune condizioni,
ovvero la stipula mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, la notifica all'amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima (da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione).
Inoltre, nell'ambito dei rapporti di durata, l'adesione della P.A. è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art. 9 della legge n. 2248/1865, che si riferisce ai “contratti in corso”, e dall'art. 70 del R.D. n. 2440/1923. In giurisprudenza, è pacifico che la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito è
destinata ad operare solo per i contratti di durata e non anche quando vengano in rilievo contratti ad esecuzione istantanea (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., 15.09.2021, n. 24758, secondo cui
“Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata come
l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in
deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.
1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che
durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così
risultare compromessa la regolare esecuzione del rapporto”).
Infine, la Cassazione ha precisato che “la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata
sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la
conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di
cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod. civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del
debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo” (Cass. Civ. 1.02.2007, n.
2209).
Nel caso di specie, ai fini dell'opponibilità delle cessioni dei crediti a controparte sufficiente la notifica, rimanendo totalmente irrilevanti l'omessa accettazione delle cessioni o il loro rifiuto
Va rilevato che il contratto di cessione di crediti è stato redatto e notificato al nelle forme CP_1
di legge previste per la notifica degli atti processuali, mentre non risulta che il abbia CP_1
comunicato alcun rifiuto nel termine di 45 giorni dalla notifica della cessione. La cessione di crediti operata da in favore di parte attrice è da considerarsi quindi pienamente efficace ed CP_2
opponibile alla parte convenuta.
Può ritenersi, pertanto, raggiunta la prova anche in ordine all'attuale titolarità, in capo alla
[...]
dei crediti per la residua sorte capitale pretesi nell'odierno giudizio. Parte_1
Tale aspetto assorbe la legittimazione attiva come condizione dell'azione, ovvero la legittimazione attiva di agire in giudizio della elementi che condizionano l'interesse Parte_1
ad agire, ovvero l'attitudine del processo a giungere ad una decisione la cui mancanza precluderebbe l'esame di merito delle domande proposte. Passando all'esame di merito, occorre ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, in applicazione delle regole generali sulla ripartizione dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., spetta a chi fa valere il diritto - ovvero nel caso di specie il creditore cessionario che agisce per l'adempimento contrattuale - fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, consistenti nella fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento (ex multis, Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
L'emissione dei mandati di pagamento invocati dal non costituiscono prova certa CP_1
dell'adempimento, né che la fattura sia stata effettivamente pagata ed accreditata, in assenza di quietanza di dell'avvenuto pagamento.
Risulta, infine, provato e liquidabile un credito residuo per sorte capitale di euro ad € 4.838,19,
Spettano inoltre all'attrice gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento della sorta capitale da parte della convenuta, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza di ciascuna fattura e fino alla data dell'effettivo pagamento, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del
D.Lgs. n. 231/02 in applicazione degli artt. 4, comma 1 d. lgs. “Gli interessi moratori decorrono,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine
per il pagamento” (come da prospetto contabile prodotto).
Risultano inoltre dovuti gli interessi anatocistici sugli interessi di mora che sono scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Milano
avvenuto il 29.09.2020 e fino alla data del pagamento nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., applicabile anche agli interessi anatocistici.
Deve essere poi riconosciuto l'importo richiesto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02,
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12: «Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione
in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova
del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito».
La disposizione, emanata in recepimento della Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio
2011, garantisce al creditore che subisca un ritardo nel pagamento della somma dovuta un ristoro quantificato forfettariamente dalla legge in € 40, al fine di risarcire gli esborsi sostenuti per il recupero del credito. Per le fatture pagate in ritardo deve riconoscersi per ciascuna di esse l'importo di euro 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
per il mancato pagamento delle n. 8 fatture.
Risulta provato e liquidabile un credito residuo per sorte capitale di euro 4.838,19.
Spettano inoltre all'attrice gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento della sorta capitale da parte della convenuta, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza di ciascuna fattura ( all. A e B) e fino alla data dell'effettivo pagamento, nella misura di cui agli artt.
2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 in applicazione degli artt. 4, comma 1 d. lgs. “Gli interessi moratori
decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento” (come da prospetto contabile prodotto).
Risultano inoltre dovuti gli interessi anatocistici sugli interessi di mora che sono scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio del 29.09.2020 e fino alla data del pagamento nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002, ai sensi dell'art. 1284, comma 4,
c.c., applicabile anche agli interessi anatocistici.
Deve essere poi riconosciuto l'importo richiesto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02,
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12: «Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione
in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova
del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito». La
disposizione, emanata in recepimento della Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011,
garantisce al creditore che subisca un ritardo nel pagamento della somma dovuta un ristoro quantificato forfettariamente dalla legge in € 40, al fine di risarcire gli esborsi sostenuti per il recupero del credito. Poiché le fatture pagate in ritardo ammontano a n. 8 deve riconoscersi per ciascuna di esse l'importo di € 40, per un totale di € 320,00.
Nessuna somma è dovuta in relazione agli interessi maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti diversi da quelli indicati a titolo di sorte capitale, in particolare per le note di debito relativi a interessi in relazione a fatture non corrisposte per sorte capitale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022,
nei valori minimi tra lo scaglione compreso tra € 5.201,00 a 26.000,00 con la riduzione del 50%
sull'importo complessivo, come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il al pagamento Controparte_4
residua di euro 4.838,19 a titolo di sorta capitale in favore di Parte_1
oltre interessi moratori ex art. 231/02 dalla data delle singole fatture, euro 320,00 a titolo di indennizzo ex art. 6 D.Lgs 231/02, e interessi anatocistici a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
• Condanna il alla rifusione delle spese di lite il favore di Controparte_4 [...]
nella misura del 50% sull'importo complessivo che liquida in Parte_1
complessivi euro 2.540,00 oltre accessori come per legge;
• Compensa le spese con CP_2
Così deciso in Roma il 11.11.2025
IL GIUDICE
EL SA