Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/04/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 7622/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo Grado iscritta al n.R.G. 7622/2018 promossa da: nato a [...] il [...], ivi (C.F.: Parte_1
; nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(CE) il 15/01/1969 (C.F.: nonché C.F._2
n persona del l.r.p.t. (C.F./P.IVA Controparte_2
) rappresentati e difesi come in atti dall'Avv. Fiorillo P.IVA_1
Giuseppe (C. F.: ) elettivamente domiciliati C.F._3
presso lo studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via F.
Pezzella, n. 25 (Pal. S.I.E.)
-appellanti-
Contro
Controparte_3
in persona del Prefetto Pro tempore, elettivamente
[...]
1
5;
-appellato contumace-
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Gli appellanti hanno tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n. 3725/2018 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere nella persona del Dott. , depositata in data Persona_1
02/07/2018, con cui veniva respinta l'opposizione ai verbali di contestazione n. 676625291 serie 2014 n. 0595259 per violazione dell'art. 93 c. 7 c.d.a oltre alla sanzione accessoria del sequestro per confisca ai sensi dell'art. 213 c.2 c.d.a. ; n. 676625823 serie 2014
n.0595258 per violazione dell'art.145 c.1 e 2 c.d.a. elevati in data
31/05/2017 dai Carabinieri Stazione di Grazzanise (CE), chiedendo al
Tribunale in sede di appello di rigettare la validità dei verbali, in riforma della sentenza impugnata.
Ha dedotto, a sostegno dell'appello proposto, l'erroneità della pronuncia per violazione di legge, e non accogliendo il giudice di prime cure, il materiale probatorio offerto in primo grado a sostegno delle ragioni dei ricorrenti.
2 Va preliminarmente dichiarata la contumacia della CP
, la quale, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è
[...]
costituita.
La domanda degli appellanti non può trovare accoglimento.
Invero, i Carabinieri del Comando Stazione di Grazzanise, con ampia e circostanziata relazione informativa, nonché con puntuali controdeduzioni prodotte in sede di primo grado, hanno fornito risposte esaustive e coerenti a ciascuna delle doglianze prospettate, confutando in maniera analitica i presunti vizi dedotti dal ricorrente.
Inoltre, dallo stesso verbale di contravvenzione emerge come lo stesso sia completo e conforme a legge, sia sotto il profilo formale che sostanziale.
Il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che il verbale redatto dall'autorità costituisca atto pubblico e, in quanto tale, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ai sensi dell'art. 2700 c.c. Tale principio
è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti” (Cass. civ., sez. II, 6 novembre
2014, n. 23800).
3 Pertanto, in assenza di querela di falso, le attestazioni contenute nel verbale devono ritenersi veritiere e non possono essere disattese sulla base di mere allegazioni o contestazioni di parte.
Nella presente fattispecie, i Carabinieri del Comando Stazione di
Grazzanise hanno accertato che il ricorrente circolava con un rimorchio sprovvisto di ogni identificazione e targa prova. impiegato in attività di trasporto ordinario e non in prova tecnica. Tale circostanza configura un uso improprio della targa prova, in violazione dell'art. 98 c.3 del Codice della Strada.
In particolare, la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con sentenza n. 17665 del 25 agosto 2020, ha affermato che "la targa prova riguarda soltanto due categorie: i veicoli non ancora immatricolati e, quindi, privi di carta di circolazione, e i veicoli sui quali siano stati applicati dispositivi di equipaggiamento che richiedano l'aggiornamento della carta di circolazione". Pertanto, l'uso della targa prova su veicoli già immatricolati e impiegati per attività diverse da quelle previste è considerato illegittimo.
Nel caso di specie, il rimorchio era utilizzato per attività di trasporto ordinario, non rientrante nelle ipotesi di circolazione di prova previste dalla normativa vigente. Di conseguenza, l'uso della targa prova in tali circostanze è da ritenersi non conforme alla legge, e le contestazioni mosse dai Carabinieri appaiono fondate.
Con riferimento al secondo motivo di appello, si osserva che gli appellanti contestano le motivazioni del Giudice di pace sulla legittimità della sanzione irrogata per violazione delle norme sulla precedenza.
4 Tale doglianza non può trovare accoglimento.
L'articolo 145, comma 1, del Codice della Strada dispone che “i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”. Tale disposizione si rivolge a tutti i conducenti, anche a quelli che godono del diritto di precedenza, imponendo un obbligo generale di cautela nell'approssimarsi e nell'attraversamento delle intersezioni.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che il diritto di precedenza non esonera il conducente dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che "il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada”.
Nel caso di specie, gli accertamenti effettuati dai Carabinieri hanno evidenziato che l'appellante ha effettivamente impegnato un'intersezione senza adottare le necessarie cautele, omettendo di concedere la precedenza ai veicoli aventi diritto, in violazione delle disposizioni sopra richiamate.
Come rilevato dalle controdeduzioni depositato dai Carabinieri, viene evidenziato come il conducente della macchina agricola…eseguiva la manovra di svolta, non prestando la massima attenzione ai veicoli che provenivano dal senso opposto di marcia, ovvero senza dare la prevista precedenza a destra al motociclo che la precedenza per le ragioni suindicate, non considerando tra l'altro,
5 la mole del veicolo che conduceva in quel momento, della lunghezza di circa 10 metri (considerando trattore agricolo e rimorchio) e che dopo l'impatto trascinava la moto per circa 20 metri, non accorgendosi di essere stato coinvolto in un sinistro stradale.
Tale condotta integra gli estremi della violazione contestata, rendendo infondata la censura mossa in appello.
Per le motivazioni sopra esposte, l'appello proposto va rigettato con conseguente conferma la sentenza di primo grado n. n. 3725/2018 del
Giudice di Pace di Santa Maria C.V. Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la contumacia della . Controparte_3
- rigetta l'appello proposto.
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per la verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia
Così, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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