Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 7396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7396 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07396/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11576/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11576 del 2025, proposto da
EP AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OR OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Dinelli e Gabriele Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera votata dal Plenum del C.S.M. nella seduta del 16 luglio 2025 (resa nota con comunicazione prot. C.S.M. P12848/25 del 22 luglio 2025) con la quale è stato disposto il conferimento dell'Ufficio apicale di Presidente del Tribunale di Roma al controinteressato, nonché di ogni ulteriore atto della procedura ad essa antecedente, coordinato e/o comunque connesso, ivi incluse
- per quanto possa occorrere, le disposizioni del nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria nei limiti specificati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OR OR e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. RT GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il dott. EP AM, magistrato ordinario, ha impugnato la delibera del 16 luglio 2025 del Consiglio Superiore della Magistratura che ha nominato il dott. OR OR quale Presidente del Tribunale di Roma.
2. – La procedura di nomina in esame è disciplinata dal nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, approvato con delibera del 3 dicembre 2024, integrata il 15 gennaio 2025 (“Testo Unico”).
Trovano, in particolare, applicazione gli articoli 18 e 29, comma 5, del nuovo Testo Unico.
L’art. 18 descrive gli indicatori attitudinali principali per il conferimento degli uffici direttivi giudicanti di grandi dimensioni, come il Tribunale di Roma:
- in primo luogo, rileva l’esperienza maturata dai candidati nelle medesime funzioni giudicanti del posto a concorso e che la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se è superiore a sei anni, ove le esperienze di durata minore non raggiungano diciotto anni (art. 18, comma 1);
- successivamente, rilevano le seguenti esperienze, di rilievo decrescente secondo l’ordine di elencazione, ma tutte da considerare ai fini di un giudizio complessivo e unitario:
lett. a): le esperienze direttive in uffici di primo grado di grandi dimensioni nelle medesime funzioni giudicanti a concorso;
lett. b) : le esperienze direttive di secondo grado e le esperienze direttive di legittimità;
lett. c): le altre esperienze direttive in uffici di primo grado omologhi per funzioni e le esperienze semidirettive nelle medesime funzioni a concorso;
lett. d) ed e): non applicabili all’ufficio in esame;
lett. f): la pluralità dei settori e delle materie trattate e le esperienze nei gradi diversi della giurisdizione (art. 18, comma 2).
L’art. 29 del Testo Unico dispone inoltre, per quanto attiene alla presente procedura, al primo comma, che le esperienze organizzative maturate fuori dall’attività giudiziaria rilevano soltanto se, congiuntamente:
a) sono state acquisite nello svolgimento di incarichi ricoperti positivamente presso il Ministero della giustizia, la Scuola Superiore della Magistratura, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o Corti e organismi giudiziari e giurisdizionali, comunque denominati, previsti da accordi internazionali cui l’Italia aderisce;
b) sono ritenute idonee a fondare l’acquisizione di competenze organizzative, ordinamentali, gestionali, direttive, di razionalizzazione delle risorse e programmazione dei risultati coerenti con le specificità dell’attività giudiziaria;
c) hanno avuto una durata non inferiore a due anni.
Al quinto comma, l’art. 29 prevede che gli incarichi inter alia di Capo e Vice Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia, di Direttore generale di prima e di seconda fascia, nonché di componente del Consiglio Superiore della Magistratura assumono valenza di ulteriore indicatore attitudinale principale, che concorre a integrare le esperienze di cui alla lettera c) dell’art. 18 del Testo Unico.
3. – Nella delibera di nomina di cui è causa, il CSM ha analizzato il percorso professionale del ricorrente, dott. AM, e del nominato, dott. OR, sulla scorta dei predetti nuovi criteri del Testo Unico.
3.1. – Riguardo al dott. AM la delibera ha, in sintesi, evidenziato:
- che ha svolto funzioni giudicanti, di primo e secondo grado, per complessivi 32 anni e 1 mese alla vacanza;
- che, con riferimento all’indicatore di cui alla lett. a), del comma 2, dell’art. 18, attualmente ricopre l’incarico di Presidente del Tribunale di Salerno dal 10 febbraio 2020 (4 anni e 9 mesi alla vacanza);
- che, con riferimento all’indicatore di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 18, è stato per 5 anni e 9 mesi Presidente di Sezione penale del Tribunale di Napoli Nord, Presidente Vicario per 5 anni, Presidente coordinatore ausiliario di tutti gli Uffici del Giudice di Pace per la durata di 5 anni e 9 mesi (Aversa, Marano, Casoria e Afragola tutti di grandi dimensioni), nonché Presidente delegato alla gestione di tutta la magistratura onoraria del Tribunale per 5 anni e 9 mesi;
- che, quanto all’indicatore di cui alla lett. f) del comma 2, dell’art. 18, ha maturato plurime e variegate esperienze ricoprendo tutte le funzioni di merito del settore penale (in primo e secondo grado), oltre che talune esperienze nel settore civile; esperienze che si articolano in diversi gradi della giurisdizione.
3.2. – Riguardo al nominato, dott. OR, la delibera ha invece evidenziato:
- che ha svolto funzioni giudicanti di primo grado in diversi uffici per complessivi 25 anni e 3 mesi alla vacanza;
- che, con riferimento all’indicatore di cui alla lett. a), del comma 2, dell’art. 18, non vanta esperienze;
- che, con riferimento all’indicatore di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 18, è stato: (i) Presidente della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Roma complessivamente per 7 anni e 6 mesi alla vacanza; (ii) per quattro anni componente del Consiglio Superiore della Magistratura; (iii) per circa quattro anni direttore reggente e poi effettivo dell’Ufficio terzo dell’Organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, nonché direttore reggente dell’Ufficio secondo dell’Organizzazione giudiziaria; oltre ad aver ricoperto vari incarichi di collaborazione conferiti dal Presidente, tra i quali quello di Vicario, di coordinatore delle Sezioni Civili e dell’Ufficio per il processo nel settore civile, di coordinatore del gruppo di lavoro incaricato di formulare ipotesi di revisione dell’assetto tabellare del settore civile del Tribunale, in vista del prossimo progetto relativo al triennio 2023/2025, nonché di organizzazione del servizio feriale civile promiscuo negli anni 2013, 2014, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024;
- che, quanto all’indicatore di cui alla lett. f) del comma 2, dell’art. 18, ha svolto funzioni promiscue quale pretore e, quindi, esclusivamente civili al Tribunale di Roma.
3.3. – In merito alle ragioni di prevalenza del profilo professionale del dott. OR, rispetto a quello del dott. AM, la delibera ha affermato:
- che, rispetto all’indicatore attitudinale principale di cui all’art. 18, comma 1, del Testo Unico ( esperienza nelle medesime funzioni giudicanti ) vi fosse oggettiva equivalenza tra le due esperienze (l’una di 32 anni, l’altra di 25);
- che parimenti equivalenti fossero i due profili professionali con riferimento all’indicatore di cui all’art. 18, comma 2, lett. f), del Testo Unico ( pluralità di settori e di materie trattate ), vantando entrambi i magistrati un percorso professionale articolato e connotato dall’esercizio delle funzioni in plurimi settori e materie;
- che vi fosse, invece, un’oggettiva e incontestabile prevalenza del percorso professionale del dott. OR quanto all’indicatore di cui all’art. 18, comma 2, lett. c), del Testo Unico ( esperienze semidirettive ), così come integrato dal parametro di cui all’art. 29, comma 5, del Testo Unico ( esperienze fuori ruolo ): il riferimento è all’esperienza semidirettiva a Roma, nonché a quelle di componente del CSM e dirigente presso il Ministero della giustizia;
- che il possesso di queste ultime rilevantissime, qualificate ed ulteriori esperienze rendesse il dott. OR prevalente anche con riferimento all’intera valutazione attitudinale rispetto al dott. AM, in quanto, sebbene soltanto quest’ultimo annoveri, quanto all’indicatore di cui all’art. 18, comma 2, lett. a), del nuovo Testo Unico, l’esercizio delle funzioni direttive di primo grado (Presidente del Tribunale di Salerno), quest’ultima esperienza scolora rispetto alle pregnanti esperienze acquisite dal candidato proposto alla luce del giudizio complessivo ed unitario prescritto dall’art. 18, comma 2, del nuovo Testo Unico;
- che, anche ove si volesse assumere l’equivalenza tra i profili in comparazione sul piano degli indicatori principali, la disamina degli indicatori sussidiari riferibili al percorso professionale del dott. OR confermerebbe l’oggettiva prevalenza di quest’ultimo.
4. – Il dott. AM ha impugnato la delibera del CSM, chiedendone l’annullamento, per violazione dei criteri indicati dal nuovo Testo Unico, nonché per eccesso di potere in relazione ai profili di seguito sintetizzati:
a) il giudizio di equivalenza dei due candidati rispetto al parametro del merito violerebbe l’art. 10 del Testo Unico, in quanto non rispecchierebbe la differenza e la durata delle esperienze maturate dai medesimi nell’esercizio dell’attività giudiziaria;
b) la prevalenza complessiva attribuita al dott. OR violerebbe gli artt. 10 e 18 del Testo Unico, perché sarebbe basata su una sopravvalutazione delle esperienze maturate fuori ruolo, ritenendole prevalenti rispetto a quelle maturate dal ricorrente nell’esercizio di attività svolte in ambito giudiziario; gli articoli citati, tuttavia, sancirebbero la maggiore rilevanza delle esperienze nel lavoro giudiziario rispetto a quelle fuori ruolo che integrerebbero degli indicatori sussidiari;
c) il giudizio regolato dall’art. 18 del Testo Unico avrebbe dovuto condurre all’attribuzione di una indiscutibile prevalenza del ricorrente per il numero di indicatori in suo favore (4 a 1), atteso che: - vanta una maggiore durata delle esperienze giurisdizionali, avendo svolto funzioni giudiziarie per oltre sei anni in più rispetto al concorrente; - possiede in via esclusiva l’indicatore principale di maggiore importanza di cui alla lett. a); - possiede l’indicatore di cui alla lett. c), avendo svolto anche funzioni semidirettive; - possiede l’indicatore di cui alla lett. f), avendo svolto funzioni anche in grado diverso;
d) il ricorrente avrebbe dovuto prevalere anche in forza del solo criterio di cui all’art. 18, comma 1, del Testo Unico, in quanto la sua esperienza giudiziaria è più duratura di oltre sei anni rispetto a quella del nominato;
e) il ricorrente sarebbe inoltre prevalente perché è l’unico a possedere l’indicatore principale di cui alla lettera a) dell’art. 18 (esperienza direttiva apicale in uffici di grandi dimensioni, della stessa tipologia di quello messo a concorso); le diverse esperienze di cui alla lettera c) dello stesso art. 18 (direttive in uffici di medio grandi dimensioni o semidirettive) sarebbero subvalenti sul piano dell’importanza;
f) anche ad ammettere che l’art. 29 del T.U. fosse suscettibile di una interpretazione estensiva, la norma non consentirebbe la valutazione delle attività fuori ruolo quale indice rivelatore di un’attitudine direttiva principale, collocabile sullo stesso piano delle esperienze giudiziarie contemplate dalla più volte menzionata lettera a) dell’art. 18;
g) sarebbe stato illegittimamente valutato in termini di equivalenza comparativa delle risultanze curriculari l’indicatore principale di cui all’art. 18 lett. f);
h) sarebbe viziata anche la motivazione subordinata laddove afferma che, anche se il giudizio comparativo fosse concluso in termini di equivalenza, la preminenza del dott. OR troverebbe comunque fondamento valorizzando l’indicatore sussidiario dell’art. 26 co. 1 T.U. in ragione della sua esperienza fuori ruolo quale consigliere del C.S.M.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto l’annullamento anche del Testo Unico, laddove – in spregio della sua formulazione testuale – esonerasse il CSM dall’osservanza dei criteri preferenziali declinati in ordine di rilevanza decrescente.
5. – Si sono costituiti in giudizio il CSM e il controinteressato, dott. OR, per chiedere il rigetto del ricorso.
6. – All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
TT
7. – Il ricorso non è fondato.
8. – Più in particolare, il Collegio ritiene che non siano fondate né (i) le censure volte a sostenere l’errata applicazione dei nuovi parametri attitudinali prescritti dal Testo Unico, né (ii) quelle concernenti l’asserita irragionevolezza e illogicità della preferenza complessiva accordata al profilo professionale del dott. OR.
9. – Con riferimento al primo ordine di censure, si evidenzia, innanzitutto, che il giudizio espresso dal CSM in relazione al parametro del merito dei due candidati risulta conforme alle prescrizioni degli artt. 6 e 9 del nuovo Testo Unico.
Tale giudizio è stato, infatti, formulato sulla scorta delle risultanze dei pareri per le valutazioni di professionalità, analizzando i parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno dei due magistrati.
Si rinvia, a tal fine, alle pagg. 6 e 15 della delibera, ove sono richiamati, nel descrivere il merito dei due candidati, i rispettivi pareri attitudinali.
Non è fondata la censura secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto prevalere in relazione al parametro del merito in forza della previsione dell’art. 10 del nuovo Testo Unico, avendo trascorso l’intera carriera professionale in servizio negli uffici giudiziari, diversamente dal nominato il quale è rimasto per nove anni fuori ruolo.
Non è pertinente il richiamo all’art. 10, in quanto quest’ultimo detta prescrizioni in relazione alle “componenti del giudizio attitudinale”, e non invece in relazione al merito , il quale costituisce un parametro diverso e distinto da quello delle attitudini .
10. – In secondo luogo, non contrasta con il disposto dell’art. 18, comma 1, del nuovo Testo Unico il fatto che il CSM non abbia attribuito rilievo alla differenza di durata dell’esperienza giudicante dei due candidati, pari a quasi sette anni (32 anni e 1 mese per il dott. AM e 25 anni e 3 mesi per il dott. OR), ritenendo gli stessi equivalenti con riferimento a questo profilo.
L’art. 18, comma 1, infatti, prevede che la differenza di durata tra le esperienze assuma “valenza selettiva” solamente se è superiore a sei anni e se l’esperienza di durata inferiore non raggiunga i diciotto anni.
Nel caso di specie, l’esperienza di durata minore (ossia quella del nominato) si è protratta per oltre venticinque anni.
Di conseguenza, la differenza di oltre sei anni a favore del ricorrente non assume valenza selettiva tra i due candidati, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente stesso.
Né può sostenersi che la differenza di durata tra le due esperienze giudicanti dovesse in ogni caso assumere un qualche rilievo ai sensi del comma 1 dell’art. 18, in quanto questa soluzione interpretativa non trova conforto né nel dato letterale della disposizione richiamata, né in quello dell’art. 11 che detta i criteri per la valutazione delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario.
11. – Risulta conforme alle prescrizioni del nuovo Testo Unico anche l’avvenuta valorizzazione, sul piano attitudinale primario , delle due esperienze maturate fuori ruolo dal nominato.
È vero, infatti, che il nuovo Testo Unico, agli artt. 25 e ss., inserisce di regola le esperienze fuori ruolo tra gli indicatori attitudinali sussidiari (i quali si applicano solo in ipotesi di equivalenza dei profili in comparazione rispetto agli indicatori principali), ma è altrettanto vero che l’art. 29, comma 5, individua taluni specifici incarichi fuori ruolo che, per il loro spessore gestionale od ordinamentale, “ assumono valenza di ulteriore indicatore attitudinale principale ”, concorrendo così a integrare le esperienze rilevanti come indicatori attitudinali principali.
Non è, pertanto, condivisibile la deduzione del ricorrente secondo cui le esperienze maturate fuori ruolo siano – sempre e comunque – da ritenersi indicatori sussidiari .
Nel caso di specie, gli incarichi ricoperti dal nominato presso il Ministero della giustizia e presso il CSM rientrano proprio in quella tipologia peculiare di incarichi, elevati dall’art. 29, comma 5, ad assumere il rango di indicatori attitudinali principali , atteso che:
- l’incarico presso il Ministero era di carattere dirigenziale ed è durato quattro anni;
- il secondo incarico è stato di componente del CSM per quattro anni.
Conseguentemente, appare corretto che il CSM abbia valorizzato questi incarichi nell’ambito delle esperienze di cui al parametro attitudinale primario ex lett. c) del secondo comma dell’art. 18 cit .
Ciò, appunto, in piena rispondenza al disposto dell’art. 29, comma 5, che prevede che gli incarichi di “ Direttore generale di prima e seconda fascia ” del Ministero della giustizia e di “ componente del Consiglio superiore della magistratura ” “ assumono valenza di ulteriore indicatore attitudinale principale, che concorre a integrare le esperienze di cui […] alla lettera c) degli articoli 18 e 20 ”.
12. – Da ultimo, il Collegio ritiene che sia coerente con i nuovi criteri valutativi fissati dal Testo Unico anche il profilo più controverso della delibera di cui è causa, attorno al quale ruotano le principali censure del ricorrente, ossia il fatto che sia stata attribuita preferenza complessiva al percorso professionale del dott. OR:
- nonostante quest’ultimo vantasse solo tre esperienze riconducibili al meno rilevante parametro di cui alla lett. c) dell’art. 18, comma 2, del nuovo Testo Unico,
- mentre il ricorrente vantava un’esperienza direttiva rilevante ai sensi della preminente lett. a) del medesimo art. 18, oltre ad un’esperienza semidirettiva ai sensi della lett. c).
12.1. – Si pone, qui, il problema di verificare quale sia il rilievo attribuito dal nuovo Testo Unico ai diversi indicatori di attitudine direttiva elencati all’art. 18, comma 2, alle lettere da a) a f) .
Per il conferimento di un ufficio direttivo giudicante di grandi dimensioni, l’art. 18 cit . individua una serie di esperienze professionali idonee a rivelare l’attitudine direttiva dei candidati e attribuisce a tali esperienze un rilievo decrescente secondo un preciso ordine di elencazione.
Il primo parametro dell’elenco è l’esperienza direttiva in uffici di primo grado di grandi dimensioni nelle medesime funzioni giudicanti, menzionata alla lett. a).
Seguono poi le esperienze direttive di secondo grado e le esperienze direttive di legittimità, indicate alla lett. b) dell’elenco.
Alla successiva lett. c) sono inserite: (i) le altre esperienze direttive in uffici di primo grado omologhi per funzioni, (ii) le esperienze semidirettive nelle medesime funzioni a concorso, nonché (iii) le esperienze fuori ruolo di cui all’art. 29, comma 5.
Le esperienze descritte alle lett. d) ed e) non rilevano nella procedura di cui è causa.
L’elenco si chiude con la lett. f), alla quale sono menzionate: la pluralità di settori e di materie e le esperienze nei diversi gradi della giurisdizione.
L’art. 18 prevede, inoltre, espressamente che le esperienze professionali elencate nelle lettere da a) ad f) , per quanto aventi rilievo decrescente nell’ordine indicato, debbano essere comunque tutte considerate ai fini di un giudizio complessivo e unitario, volto ad individuare il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico in esame.
L’elenco dell’art. 18, dunque, non può essere interpretato come rigido e gerarchico al punto tale da impedire di procedere alla considerazione delle esperienze professionali successive se uno dei candidati vanta un’esperienza precedente.
La scelta finale del CSM deve essere sempre l’esito di una valutazione unitaria di tutte le esperienze maturate dai candidati, che tenga ovviamente conto del differente “peso” tendenziale delle singole esperienze, così come fissato dal nuovo Testo Unico.
Nei medesimi termini si esprime la Relazione introduttiva al nuovo Testo Unico, la quale precisa che all’art. 18 “ vengono individuate delle esperienze indicative di attitudine direttiva e, in relazione alle stesse, è posto un ordine di tendenziale preferenza. Dovrà, comunque, procedersi a una valutazione globale di tali esperienze, che tenga conto della relativa durata, delle dimensioni delle strutture dirette (quanto alle esperienze organizzative) nonché dell’eventuale possesso di più d’una delle esperienze indicate e ciò al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo.
La previsione, in questi casi, di un ordine attenuato di criteri orientativi – da applicarsi comunque all’esito di un preliminare e oggettivo apprezzamento delle professionalità in comparazione in relazione al lavoro giudiziario – risponde all’esigenza di preservare margini di discrezionalità tecnica in capo al Consiglio – nella già richiamata ottica della relativa ragionevole limitazione – con riferimento a talune tipologie di incarichi ”.
12.2. – Alla luce di questi nuovi criteri di valutazione dell’attitudine direttiva per gli uffici di primo grado di grandi dimensioni, deve ritenersi astrattamente possibile attribuire preferenza ad un candidato che vanti solo esperienze riconducibili alla lettera c) dell’elenco dell’art. 18, pur in presenza di un altro candidato che ha maturato esperienze indicate nella precedente lettera a), come appunto avvenuto nel caso di specie.
Una simile ipotesi, infatti, può legittimamente verificarsi laddove il CSM, in esito alla doverosa valutazione complessiva di tutte le esperienze elencate nell’art. 18, comma 2, ritenga che talune di queste, che pur in termini astratti sarebbero tendenzialmente meno significative, siano state però in concreto così pregnanti e significative da rivelare nel candidato che le ha maturate un’attitudine direttiva più marcata rispetto a quella di un altro candidato che vanta esperienze intrinsecamente più indicative (in astratto).
In questi casi, il CSM è tenuto a motivare adeguatamente le ragioni per le quali un’esperienza professionale, indicativamente meno rilevante ai sensi dell’elenco di cui all’art. 18, sia comunque da ritenere a tal punto significativa per i suoi connotati concreti da prevalere rispetto ad un’altra indicata come tendenzialmente più rilevante dall’elenco di cui all’art. 18, comma 2.
12.3. – Applicando tali coordinate interpretative del nuovo Testo Unico al caso di specie, emerge l’infondatezza delle doglianze del ricorrente volte a sostenere che la delibera in esame abbia violato l’ordine “ tassonomicamente decrescente ” degli indicatori principali previsti dall’art. 18, comma 2, perché egli è l’unico candidato in possesso del più rilevante indicatore attitudinale principale di cui all’art. 18, comma 2, lett. a).
Analogamente non fondata è la pretesa di una “prevalenza del ricorrente per il numero di indicatori in suo favore (4 a 1)”.
Come detto, l’ordine decrescente delle esperienze di cui all’art. 18 è solo tendenziale e non comporta alcun automatismo matematico nella selezione tra due candidati di cui uno in possesso del parametro di cui alla lett. a) e l’altro in possesso del parametro della successiva lett. c).
La valutazione delle esperienze dei candidati, infatti, pur dovendo rispettare il diverso grado di tendenziale importanza attribuito ad esse dall’art. 18 cit., deve comunque essere frutto di un esame complessivo e unitario dell’intero percorso professionale.
Ciò è proprio quanto avvenuto nella delibera in esame, ove il CSM, senza disconoscere il rilievo delle funzioni direttive ricoperte dal ricorrente, ha però ritenuto che quelle svolte dal nominato fossero indicative di una maggiore attitudine direttiva, anche in via prognostica.
13. – Siffatto giudizio, oltre ad essere conforme ai criteri posti dal nuovo Testo Unico per tutto quanto supra osservato, appare anche congruamente motivato e, nel merito, non manifestamente irragionevole o illogico.
13.1. – Il CSM ha, in particolare, affermato che l’esperienza direttiva del ricorrente scolorasse rispetto alle pregnanti esperienze semidirettive e fuori ruolo acquisite dal nominato, valutate in un’ottica complessiva e unitaria, per quattro motivi:
- primo, perché l’esperienza direttiva del ricorrente è stata “ di certo positivamente svolta, ma non giunta (ancora) a compimento al momento della vacanza e, quindi, priva della particolare valenza di cui all’art. 12, c. 2, T.U. ” (il quale prevede che “ Rileva, altresì, il positivo svolgimento per l’intero ottennio di eventuali pregressi incarichi direttivi e semidirettivi ”);
- secondo, perché “ il percorso professionale del dott. OR […] non è del tutto privo di esperienze direttive, ancorché maturate, come detto, presso Uffici di primo grado che non rientrano tra quelli da qualificarsi in termini di Uffici di “grandi dimensioni ”;
- terzo, perché le “ citate funzioni dirigenziali per circa quattro anni, da un lato […] ed il rilevantissimo incarico di componente del Consiglio Superiore della Magistratura per l’intero quadriennio, dall’altro, hanno oggettivamente consentito al dott. OR di acquisire una formidabile capacità di gestione e direzione delle risorse ed una visione organizzativa di amplissimo respiro ”;
- quarto, perché tale esperienza fuori ruolo si è accompagnata alle “ ulteriori funzioni di direzione brillantemente svolte per lungo tempo (il riferimento è alle dette funzioni semidirettive esercitate dal dott. OR presso il Tribunale di Roma), rendendo così il suo percorso professionale “ unico” (anche) rispetto al (pur prestigioso) percorso professionale del dott. AM” .
13.2. – Le motivazioni qui riportate appaiono idonee a rendere manifesto il percorso logico seguito dal CSM nel privilegiare l’esperienza professionale del nominato, rispetto a quella del ricorrente.
Si tratta, inoltre, di motivazioni non illogiche, né irragionevoli, dal momento che:
- non può dubitarsi che l’esperienza dirigenziale presso il Ministero della giustizia abbia consentito al nominato di acquisire una notevole capacità di gestione e di direzione delle risorse, atteso che egli è stato direttore di un ufficio che si articolava in numerosi reparti (ove prestavano servizio circa 65 dipendenti) e che amministrava 15.000 dipendenti appartenenti a numerosi profili professionali del personale in servizio presso gli Uffici giudiziari, tra i quali gli Ufficiali giudiziari;
- certamente si tratta di un’esperienza datata (perché risalente agli anni dal 1993 al 1998, come affermato dal ricorrente), ma che mantiene una sua significatività, perché si è comunque protratta per quattro anni e ha consentito al nominato di esercitare attività non dissimili da quelle connesse all’esercizio delle funzioni di direttive di un Ufficio giudiziario, quali la determinazione delle piante organiche, le assegnazioni, i trasferimenti, le dispense dal servizio, nonché l’istruzione dei procedimenti disciplinari;
- anche l’incarico quale componente del CSM ha senz’altro permesso al nominato di acquisire una visione organizzativa ad ampio spettro, poiché egli: (i) ha presieduto la Quarta Commissione (che si occupa dello status giuridico e della valutazione dei magistrati ordinari, dal conferimento delle funzioni alla cessazione dall’ordine giudiziario); (ii) è stato componente della Settima Commissione (che si occupa dell’organizzazione degli Uffici giudiziari), provvedendo anche all’approvazione delle tabelle e alla loro variazione, nonché alla risoluzione di problemi relativi allo sviluppo dell’informatica giudiziaria e ai suoi effetti sull’attività giudiziaria e sull’organizzazione degli Uffici; (iii) è stato componente della Prima Commissione (che esamina esposti e doglianze concernenti magistrati nonché i casi di incompatibilità e dell’Ottava Commissione (che tratta le questioni ordinamentali della magistratura onoraria); (iv) è stato, infine, membro effettivo della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;
- a ciò si aggiunge la rilevantissima esperienza di Presidente della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Roma, durata complessivamente per 7 anni e 6 mesi alla vacanza (con conferma nell’incarico con delibera consiliare in data 6 dicembre 2023); esperienza, questa, connotata da brillanti risultati, descritti in delibera, nonché accompagnata da plurimi incarichi di collaborazione, tra i quali anche quello di Presidente Vicario per circa 10 mesi alla vacanza.
13.3. – Queste tre eccezionali esperienze, considerate nel loro insieme, possono essere ritenute – non irragionevolmente – sintomatiche del possesso, in capo al nominato, di un’attitudine direttiva più marcata rispetto a quella acquisita dal ricorrente nell’esercizio della funzione direttiva presso il Tribunale di Salerno e di quella semidirettiva quale Presidente di Sezione Penale del Tribunale Napoli Nord.
L’esperienza direttiva del ricorrente infatti, pur avendo una valenza intrinseca tendenzialmente prevalente secondo il Testo Unico, è stata però, in concreto, maturata non per l’intero periodo di otto anni prima della vacanza del posto a concorso. Ad essa, pertanto, non può essere riconosciuto l’ulteriore rilievo di cui all’art. 12, comma 2, del Testo Unico.
La sua esperienza semidirettiva, poi, ha avuto una durata significativamente inferiore (5 anni e 9 mesi) rispetto a quella corrispondente del nominato (7 anni e 6 mesi) ed anche la dimensione delle rispettive strutture dirette è stata differente, se sol si considera che il nominato ha coordinato per oltre due anni l’intero settore civile del Tribunale di Roma, costituito da 18 sezioni civili, presso le quali prestano servizio oltre 150 magistrati.
14. – Non appare, inoltre, irragionevole o frutto di travisamento nemmeno il giudizio di equivalenza tra i due candidati espresso dal CSM con riferimento al parametro di cui alla lett. f), comma 2, art. 18 cit . ( la pluralità dei settori e delle materie trattate e le esperienze nei gradi diversi della giurisdizione ).
Da un lato, infatti, il ricorrente ha ricoperto tutte le funzioni giudicanti nel settore penale, sia in primo che in secondo grado, nonché, seppur in minima parte, anche le funzioni civili.
Dall’altro lato, il nominato si è occupato, in più uffici di primo grado, di tutte le materie del settore civile e, all’inizio della carriera, ha altresì svolto le funzioni di giudice penale, di giudice del lavoro e di sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Frosinone.
Il primo ha, così, svolto prevalentemente le funzioni penali e il secondo quelle civili. L’uno vanta l’esperienza in appello, l’altro anche quella nel settore del diritto del lavoro. Entrambi si sono confrontati con più materie della giurisdizione.
Non può, quindi, essere disconosciuta una sostanziale equivalenza dei due sul piano della varietà dei settori e delle materie trattate.
15. – Sulla scorta delle considerazioni svolte, il giudizio di prevalenza espresso nei confronti del nominato sulla base degli indicatori attitudinali principali va esente dalle censure mosse dal ricorrente.
Ciò rende superflua l’analisi delle censure relative ai giudizi espressi dal CSM, in via subordinata, con riferimento agli indicatori sussidiari , i quali rilevano solo nel caso in cui i candidati siano ritenuto equivalenti sul piano degli indicatori principali.
16. – Infondato si palesa, infine, il profilo di censura relativo all’illegittimità del nuovo Testo Unico laddove ritenuto “ applicabile in termini tali da lasciare mano libera al C.S.M. nell’esercizio della discrezionalità valutativa riservatagli in materia (esonerandolo in tal modo dall’osservanza dei criteri preferenziali declinati in ordine di rilevanza decrescente) ”.
Come supra illustrato, il nuovo Testo Unico prevede dei puntuali criteri valutativi che orientano l’esercizio del potere del CSM, pur riservando legittimamente ad esso dei margini di discrezionalità nell’individuazione del candidato più idoneo a ricoprire l’incarico direttivo di un ufficio giudicante di grandi dimensioni.
La previsione, inoltre, del carattere solo tendenziale dell’ordine dei parametri attitudinali contenuto nell’elenco di cui all’art. 18, comma 2, del nuovo Testo Unico non può certamente essere letta come un affrancamento del potere valutativo dal rispetto di un regime autolimitativo, né uno strumento che esclude la sindacabilità in sede giurisdizionale, come asserito dal ricorrente. Si tratta semplicemente di un non irragionevole punto di equilibrio tra discrezionalità e autovincolo con riguardo a talune peculiari tipologie di incarichi dirigenziali.
17. – In conclusione, il ricorso non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
18. – La novità della questione sottesa alla presente controversia integra idonea ragione per giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO TI, Presidente
Matthias Viggiano, Primo Referendario
RT GO, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RT GO | TO TI |
IL SEGRETARIO