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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 743/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4214/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18604/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249016144801000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7499/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4214/2025 il sig. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 18604/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249016144801000 relativa alla tassa automobilistica anno 2007.
A sostegno del ricorso di I grado, il contribuente ha dedotto la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la prescrizione del credito.
Il Giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, invece di impugnare singolarmente l'intimazione di pagamento davanti ai giudici competenti, legati alle rispettive controversie a seconda delle tipologie di arretrati e cartelle, il ricorrente si è opposto all'intera intimazione davanti a due giudici diversi, creando confusione e sovrapposizione di giudicati.
Il Giudice ha sottolineato che il procedimento avrebbe richiesto di impugnare ciascuna cartella o intimazione davanti al giudice competente per quella specifica materia e che la sentenza del GdP di Ischia e la sentenza della CGT di primo grado si riferiscono a giudizi distinti e con competenze diverse.
Se il ricorrente avesse agito correttamente, avrebbe dovuto opporsi alle singole intimazioni davanti al giudice competente per ciascun caso.
Dal momento che il Giudice tributario aveva già espresso un giudicato sulla propria competenza e sull'atto impugnato, il ricorso riproposto con le medesime istanze è stato dichiarato inammissibile.
2.- Ha proposto appello il contribuente per i seguenti motivi:
.- violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che la nuova intimazione di pagamento si riferisce alla stessa cartella esattoriale già annullata da una sentenza precedente, la quale non potrebbe essere nuovamente contestata;
.- prescrizione del credito esattoriale, evidenziando che il credito relativo alla tassa automobilistica è soggetto a prescrizione, che è già maturata, e che la Corte di prime cure non ha considerato questo aspetto nella sua decisione;
.- errore del Giudice di primo grado, che ha dichiarato inammissibile il ricorso senza valutare adeguatamente le eccezioni di prescrizione e la conseguente decadenza dell'Agente della riscossione ad agire. Si è costituita in giudizio l'AdER chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
1.- L'odierno appellante ha presentato due diversi giudizi presso due diversi organi di giustizia, il Giudice di
Pace di Ischia e la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, contestando la stessa intimazione di pagamento.
Questo comportamento viola il principio del ne bis in idem secondo cui non si può ripetere una stessa contestazione giudiziaria su una stessa vicenda processuale.
In altri termini, non è ammesso che un soggetto impugni ripetutamente la stessa pretesa dell'ente creditore innanzi ad organi diversi perché ciò comporta una duplicazione di azioni su un'unica controversia sostanziale.
Inoltre, il giudicato di entrambe le sentenze, sia quello del Giudice di pace che quello del Giudice tributario, riguarda la stessa intimazione di pagamento, e, come correttamente dichiarato nella gravata sentenza, il ricorrente avrebbe dovuto procedere ad un'unica impugnazione presso il giudice competente per materia e per territorio.
La presentazione di più giudizi su un medesimo atto, con pronunce passate in giudicato, costituisce, quindi, violazione delle norme processuali, motivo per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Suprema Corte a Sezioni Unite (Ordinanza n. 16936/2025) ha affermato che la giurisdizione per i debiti d'imposta, incluse le tasse automobilistiche, spetta al giudice tributario anche per la prescrizione successiva alla notifica della cartella, se si contesta la definitività della stessa
Il GDP di Ischia non era, dunque, competente a pronunciarsi sull'opposizione e avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario.
2.- E' infondata la doglianza di nullità per mancata notifica della cartella poiché la cartella è stata regolarmente notificata il 16/12/2011.
L'opposizione è tardiva, essendo stata effettuata oltre i termini previsti dalla notifica delle cartelle
Le intimazioni di pagamento successive (12/09/2014, 07/06/2018 e 16/06/2022) hanno interrotto i termini di prescrizione .
I periodi di sospensione previsti da varie leggi (Legge di Stabilità 2014, Decreto Cura Italia, Decreto Sostegni) hanno ulteriormente sospeso i termini di prescrizione dall'08/03/2020 fino a dicembre 2021.
La sospensione dei termini e gli atti interruttivi hanno, quindi, reso attuale e corretta la pretesa creditoria dell'ente impositore.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate. .
P.Q.M.
RIGETTA L'APPELLO. COMPENSA LE SPESE DEL GRADO.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4214/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18604/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249016144801000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7499/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4214/2025 il sig. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 18604/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249016144801000 relativa alla tassa automobilistica anno 2007.
A sostegno del ricorso di I grado, il contribuente ha dedotto la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la prescrizione del credito.
Il Giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, invece di impugnare singolarmente l'intimazione di pagamento davanti ai giudici competenti, legati alle rispettive controversie a seconda delle tipologie di arretrati e cartelle, il ricorrente si è opposto all'intera intimazione davanti a due giudici diversi, creando confusione e sovrapposizione di giudicati.
Il Giudice ha sottolineato che il procedimento avrebbe richiesto di impugnare ciascuna cartella o intimazione davanti al giudice competente per quella specifica materia e che la sentenza del GdP di Ischia e la sentenza della CGT di primo grado si riferiscono a giudizi distinti e con competenze diverse.
Se il ricorrente avesse agito correttamente, avrebbe dovuto opporsi alle singole intimazioni davanti al giudice competente per ciascun caso.
Dal momento che il Giudice tributario aveva già espresso un giudicato sulla propria competenza e sull'atto impugnato, il ricorso riproposto con le medesime istanze è stato dichiarato inammissibile.
2.- Ha proposto appello il contribuente per i seguenti motivi:
.- violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che la nuova intimazione di pagamento si riferisce alla stessa cartella esattoriale già annullata da una sentenza precedente, la quale non potrebbe essere nuovamente contestata;
.- prescrizione del credito esattoriale, evidenziando che il credito relativo alla tassa automobilistica è soggetto a prescrizione, che è già maturata, e che la Corte di prime cure non ha considerato questo aspetto nella sua decisione;
.- errore del Giudice di primo grado, che ha dichiarato inammissibile il ricorso senza valutare adeguatamente le eccezioni di prescrizione e la conseguente decadenza dell'Agente della riscossione ad agire. Si è costituita in giudizio l'AdER chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
1.- L'odierno appellante ha presentato due diversi giudizi presso due diversi organi di giustizia, il Giudice di
Pace di Ischia e la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, contestando la stessa intimazione di pagamento.
Questo comportamento viola il principio del ne bis in idem secondo cui non si può ripetere una stessa contestazione giudiziaria su una stessa vicenda processuale.
In altri termini, non è ammesso che un soggetto impugni ripetutamente la stessa pretesa dell'ente creditore innanzi ad organi diversi perché ciò comporta una duplicazione di azioni su un'unica controversia sostanziale.
Inoltre, il giudicato di entrambe le sentenze, sia quello del Giudice di pace che quello del Giudice tributario, riguarda la stessa intimazione di pagamento, e, come correttamente dichiarato nella gravata sentenza, il ricorrente avrebbe dovuto procedere ad un'unica impugnazione presso il giudice competente per materia e per territorio.
La presentazione di più giudizi su un medesimo atto, con pronunce passate in giudicato, costituisce, quindi, violazione delle norme processuali, motivo per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Suprema Corte a Sezioni Unite (Ordinanza n. 16936/2025) ha affermato che la giurisdizione per i debiti d'imposta, incluse le tasse automobilistiche, spetta al giudice tributario anche per la prescrizione successiva alla notifica della cartella, se si contesta la definitività della stessa
Il GDP di Ischia non era, dunque, competente a pronunciarsi sull'opposizione e avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario.
2.- E' infondata la doglianza di nullità per mancata notifica della cartella poiché la cartella è stata regolarmente notificata il 16/12/2011.
L'opposizione è tardiva, essendo stata effettuata oltre i termini previsti dalla notifica delle cartelle
Le intimazioni di pagamento successive (12/09/2014, 07/06/2018 e 16/06/2022) hanno interrotto i termini di prescrizione .
I periodi di sospensione previsti da varie leggi (Legge di Stabilità 2014, Decreto Cura Italia, Decreto Sostegni) hanno ulteriormente sospeso i termini di prescrizione dall'08/03/2020 fino a dicembre 2021.
La sospensione dei termini e gli atti interruttivi hanno, quindi, reso attuale e corretta la pretesa creditoria dell'ente impositore.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate. .
P.Q.M.
RIGETTA L'APPELLO. COMPENSA LE SPESE DEL GRADO.