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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3119/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. VI LI RE ND Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. , p. iva n. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Kurfürstendamm 194, Berlino (Germania), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Smedile e domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Caldara 49; APPELLANTE
CONTRO
P.IVA ), con sede in Livorno, Controparte_1 P.IVA_3 Via Pisa, n. 46, in persona del suo Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Giovanni Cristoffanini e Andrea Demarchi presso lo studio dei quali in Genova, Salita Santa Caterina n. 1, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 In via principale 1. Riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 8549/2024 pubblicata il 03/10/2024 e notificata in data 14/10/2024 a mezzo PEC impugnata, con accoglimento integrale della domanda originariamente proposta da vale a dire: Pt_1 a. Confermare il decreto ingiuntivo n. 18142/2022 (R.G. 36587/2022) emesso dal Tribunale di Milano G.U. dott. Nicola Di Plotti in data 10 novembre 2022, sussistendone tutti i presupposti, rigettando l'opposizione, con ogni più ampia pronuncia;
Nel merito in via riconvenzionale pagina 1 di 8 b. Nel non creduto caso di accoglimento dell'opposizione, voglia il Tribunale, accertata e dichiarata la violazione della buona fede nelle trattative commerciali della opponente nei confronti di condannare al pagamento, in favore di Pt_1 Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 67.000,00 per gli oneri di progettazione e per la stesura delle relazioni di fattibilità
[...] tecnica ed economica, ovvero al pagamento di quella diversa somma da accertarsi in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia o secondo equità, oltre interessi di mora, calcolati ex Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (ovvero in subordine calcolati al tasso legale) dalla data del 17 novembre 2021 (giorno delle interruzioni delle trattative ovvero da diverso termine accertato in corso di causa o ritenuto equo) fino all'effettivo saldo, con ogni più ampia pronuncia;
Co c. Condannare alla rifusione delle spese di giudizio del primo grado liquidate dal Tribunale di Milano in complessivi Euro 7.052,00 per onorari oltre euro 406,50 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
d. In ogni caso, condannare al pagamento delle spese legali del presente appello, Controparte_1 oltre Iva, spese generali del 15% e Cassa Avvocati del 4%.
In via istruttoria Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nel presente appello e, nello specifico, si chiede l'ammissione di prova ( omissis ) :
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, in via principale: rigettare per intero l'appello proposto dalla società avverso la Sentenza Tribunale di Parte_1 Milano n. 8549/2024 emessa dal Dott. Gian Piero Vitali e pubblicata in data 03.10.2024 a definizione del giudizio n. R.G. 40/2023, perché inammissibile, infondato, in fatto e in diritto, e del tutto sfornito di prova in ogni caso: con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Co (d'ora in avanti anche ) conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1
( in avanti proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18142/2022
[...] Pt_1 emesso dal Tribunale di Milano, su ricorso di quest'ultima, per l'importo di € 67.000,00 (oltre interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002 e spese del procedimento), di cui alla fattura n. 01147 del 09/12/2021 emessa da a titolo di corrispettivo per lo studio e progettazione Parte_1 Co dell'impianto fotovoltaico ordinato da con offerta sottoscritta il 17.11.2021.
[...] in particolare, eccepiva che non vi era stato alcun ordine e che alcun Controparte_1 contratto era stato concluso tra le parti;
concludeva, pertanto, chiedendo di dichiararsi nullo e/o revocarsi il decreto ingiuntivo impugnato. Nel giudizio monitorio si costituiva che, contestato quanto dedotto ed eccepito da Pt_1 controparte, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione nonché, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi la violazione del principio di buona fede nelle trattative commerciali da parte dell'opponente e la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 67.000,00 per oneri di progettazione e per la stesura delle relative relazioni di fattibilità tecnica ed economica, ovvero al pagamento di quella diversa somma da accertarsi in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia o secondo equità.
Il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie delle parti, con sentenza n. 8549/2024 ha accolto nel merito l'opposizione proposta da revocando di conseguenza Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 18142/2022, ed ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata pagina 2 di 8 In particolare il tribunale, dato atto dell'ammissione da parte opposta circa la mancata Pt_1 conclusione del contratto posto a fondamento del provvedimento monitorio, ritenuta ammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale per responsabilità precontrattuale, ha ritenuto che dalla documentazione versata in atti – in particolare la corrispondenza intercorsa tra le parti da febbraio 2020 a novembre 2021 – non risultasse alcun comportamento scorretto o contrario a Co buona fede da parte di durante le trattative intercorse con e che l'interruzione delle Pt_1 stesse dovesse essere imputata esclusivamente a che aveva rifiutato la controproposta Pt_1 Co di sui termini di pagamento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello domandando in via principale la riforma Pt_1 della sentenza impugnata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale dichiararsi la violazione della buona fede nelle trattative commerciali e la condanna di CP_1 al pagamento dell'importo di euro 67.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora. Ha affidato il gravame a tre motivi che possono essere sintetizzati, salvo ulteriore successiva esplicitazione, come segue: I)si censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha revocato il Decreto Ingiuntivo (rilevando che tra le Parti non si sia perfezionato alcun contratto), mentre l'appellante Co asserisce che il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente accertato che tra e si sarebbero “conclusi plurimi contratti, tanti quante sono state le richieste di Pt_1 Con
di svolgere la progettazione e la revisione del progetto”; II)si contesta altresì la sentenza nella parte in cui ha respinto la tesi della responsabilità Co precontrattuale di;
III)dal punto di vista istruttorio, si lamenta l'omessa considerazione delle registrazioni telefoniche intervenute tra le parti e delle relative trascrizioni.
si è costituita nell'istaurato giudizio di appello e, contraddette Controparte_1 le avverse pretese, ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendone l'inammissibilità, nonché l'infondatezza sia in fatto che in diritto.
All'udienza del 20 febbraio 2025 il consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 22 maggio 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22 maggio 2025, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La causa è stata poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
*****
L'appello è infondato e come tale deve essere integralmente rigettato.
1.Con il primo motivo di appello, delineato come “Errore logico e giuridico – modifiche richieste alla ricostruzione del fatto – la violazione di legge e sua rilevanza – contratto per fatti concludenti Co ex art. 1327 c.c. e non legato all'offerta firmata con modifiche da ” ( p.4 e ss. appello) l'appellante deduce che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto che la fattura oggetto del Co decreto ingiuntivo trovasse fondamento nel contratto del 17 novembre 2021, firmata da con modifiche, mentre il credito azionato troverebbe fondamento nelle attività effettivamente eseguite di progettazione e servizi resi dal 9 marzo al 17 novembre 2021 in relazione all'impianto fotovoltaico pagina 3 di 8 Co Co da realizzare per ordine di;
l'offerta firmata da con le modifiche apportate non avrebbe avuto a che vedere con la fattura azionata ma tra le parti si sarebbero conclusi plurimi contratti per Co fatti concludenti, ai sensi dell'art. 1327 c.c., quante le richieste di di svolgere progettazione e revisioni che avrebbero generato obblighi di pagamento autonomi rispetto all'offerta contrattuale rifiutata.
Come affermato in sede di sentenza impugnata, che ha dato atto di quanto riconosciuto dalla stessa appellante in sede di comparsa di costituzione in primo grado, l'offerta predisposta da in Pt_1 Co data 17 novembre 2021 non è stata mai accettata da nei termini proposti, sicchè non si è mai perfezionato alcun accordo contrattuale. In primo grado l'appellante con domanda riconvenzionale, ritenuta ammissibile dal giudice, ha pertanto allegato di avere subito un danno per violazione della buona fede nelle trattative, utili a fondare un affidamento nella conclusione del contratto, e di avere svolto attività di progettazione e Co revisione come commissionata da , sicchè il danno subito sarebbe individuabile (come da normativa vigente Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 di approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione) nell'importo di euro 67.000.00, fatto oggetto della primitiva pretesa monitoria. A supporto della pretesa ha pertanto richiamato
“l'ampio supporto documentale, costituito dallo scambio epistolare, messaggi Whatsapp, conversazioni telefoniche registrate e relative trascrizioni (doc. 31 e 32 fascicolo ,
Pt_1 Co dimostrano senza equivoci che ha intavolato trattative con facendo lavorare
Pt_1 quest'ultima per circa due anni alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e chiedendo ben otto revisioni progettuali” ( p.comparsa conclusionale I grado .
Pt_1 In sede di gravame l'appellante ha invece sostenuto che vi siano stati tanti incarichi comportanti esecuzione di prestazioni, la cui esecuzione non sarebbe stata contestata, e che “la richiesta (peraltro scritta) di una prestazione, ed evasione della medesima, sia di fatto un contratto, come in diritto dovrebbe essere.” ( p.6 comparsa conclusionale grado appello .
Pt_1
Trattasi di prospettazione inammissibile, fondata sulla allegazione di fatti nuovi, addotti per la prima volta in grado di appello (conclusione per fatti concludenti di diversi contratti per la revisione di progetti da parte di .1 Pt_1
In ogni caso, anche sulla scorta di quanto di seguito esposto in merito al terzo motivo di appello, dalla disamina della produzione documentale offerta non risulta che abbia avanzato a CP_1 nessuna delle numerose “richieste di revisioni progettuali” .Il materiale prodotto in atti ( Pt_1 doc.28 fasc.I grado “Copia progetti e relazioni economiche sviluppati da ) si Pt_1 Pt_1 presta infatti ad essere inquadrato in un contesto di attività informativo-promozionali, trattandosi di elaborati eterogenei e di incerta natura, in larga parte riconducibili a brochure e specifiche tecniche di
pagina 4 di 8 terzi o a simulazioni realizzate con software dedicati. E' rimasta una mera enunciazione che si tratti, per contro, di “elaborati tecnici specifici, dimensionati sulle esigenze via via rappresentate da PI realizzati anche con l'ausilio di software dedicati come “Solarius PV”, che presuppongono un lavoro intellettuale qualificato”. Infine la pretesa esistenza di richieste di revisione progettuale da Co Co parte di è rimasta del tutto sfornita di prova e non risulta che abbia mai sollecitato l'elaborazione di documenti progettuali aventi una utilità economica a prescindere dalla realizzazione dell'impianto che è andata a proporre con la propria offerta commerciale . Pt_1
Non vi è peraltro alcuna prova di eventuali costi sostenuti e ore lavoro effettivamente prestate: infatti un conto è la presunta applicabilità di parametri legali per la determinazione di un compenso, a fondamento della quale l'appellante ha prodotto il testo di decreto ministeriale, in ogni caso oggettivamente inapplicabile (doc.29 fasc.I grado , un conto è la prova dell'assunzione della Pt_1 obbligazione di pagamento a fronte di prestazione resa come negozialmente convenuto.
Ancor meno è provata la concreta utilizzabilità degli elaborati progettuali che sostiene di Pt_1 Co avere fornito, atteso che l'intimazione a della restituzione del materiale trasmesso, vietandone l'utilizzo “in quanto coperti da vincoli di proprietà intellettuale”, tradisce l'assenza di un rapporto sinallagmatico che ne giustificasse l'uso ( doc. n. 4 fasc.I grado . Pt_1
Emerge infine pertanto la natura meramente esplorativa di c.t.u. tesa a verificare importi che era onere dell'appellante dimostrare essere dovuti.
2.Con il secondo motivo di appello intitolato “Errore logico e giuridico – modifiche richieste alla ricostruzione del fatto – la violazione di legge e sua rilevanza – la modifica unilaterale delle Co condizioni di pagamento da parte di a da nove mesi – violazione art. 1337 c.c.” CP_3 l'appellante censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto la responsabilità Co precontrattuale in capo a affermando che i contatti commerciali non sono giunti a buon fine a Co causa del mancato accordo sui termini di pagamento, che viceversa sarebbero stati noti a sin da febbraio 2021,nove mesi prima della modifica unilaterale dell'offerta.
E' documentalmente acclarato che abbia inviato in data 1 febbraio 2021 una offerta Pt_1 riportante l'importo finale di euro 293.000,00, con termini pagamento 20% acconto all'ordine/ 30% acconto avviso pronto merce/ 30% acconto consegna moduli in cantiere/ 20% saldo fine lavori e collaudo (doc 24 fasc. I grado . Emerge quindi che da quel momento si sono succeduti Pt_1 contatti senza che le parti abbiano raggiunto un accordo vincolante e definitivo sui termini essenziali dell'affare, tantomeno in relazione alle modalità di pagamento. In particolare, tra febbraio e novembre 2021 non era stato definito né un prezzo certo né l'effettivo oggetto della prestazione, essendo ancora molti aspetti tecnici ed economici in fase di elaborazione. Infatti non è contestato che l'offerta iniziale ia stata avanzata quando ancora erano in corso i lavori di costruzione dell'edificio in cui i pannelli avrebbero dovuto essere istallati, sicchè tale circostanza ha anch'essa costituito oggetto delle interlocuzioni avviate tra le parti. Co L'offerta del 17.11.2021 è stata pertanto presa in considerazione da al fine di potere valutare le condizioni per potere concludere il contratto, ancora nel contesto di un avvicinamento delle rispettive posizioni come manifestato con mail del 20.11.2021 ( doc 25 fasc.I grado Pt_1
“Buongiorno , come hai visto siamo entrati nel dettaglio di quanto hai indicato nell'offerta proprio per Per_1 arrivare alla chiusura dell'ordine. Lato nostro non è pensabili che si contabilizzi l'80% della fornitura senza aver nemmeno iniziato il lavoro. Acconto e merce pronta a quanto ci hai comunicato sono peraltro due milestone che
pagina 5 di 8 praticamente coinciderebbero. Per venirci incontro, posso pensare che arriviamo a modificare le percentuali che noi abbiamo indicato portandole a 30% + 30% + 40%. Fammi sapere. Grazie. ”). CP_4
Non è di poco rilievo che tale offerta prevedesse un importo totale di euro 335.000,00 e che la Co modifica richiesta abbia interessato: il prezzo finale, individuato da in euro 325.000,00; le condizioni di pagamento contemplanti il versamento del 50% a saldo fine lavori con pagamento mediante bonifico bancario a 90 gg.; la messa in esercizio entro il 31.1.2022; la limitazione dei servizi esclusi, con l'aggiunta di un servizio a carico di PI ( “PI metterà a disposizione una gru per max 3 giornate consecutive per posizionamento su copertura dei pannelli ed eventuali altri accessori” doc. 2 fasc. monitorio “offerta firmata” fasc.I grado . Pt_1
Emerge pertanto che le modifiche richieste non abbiano riguardato solo le modalità di pagamento, ma che fino a novembre non era stato neppure definito il prezzo finale ( v. doc. 9 Co fasc.I grado ). La corrispondenza intercorsa testimonia quindi l'esistenza di trattative ancora Co aperte e non consolidate, nel contesto delle quali ha avanzato una controproposta riguardante anche, e non solo, i termini di pagamento, che è stata esaminata da con Pt_1 richiesta di revisione limitatamente a quest'ultimo aspetto ( doc. 25 fasc.I grado “In Pt_1 questo periodo di carenza cronica di materiali sul mercato a livello globale, i pagamenti ai fornitori vengono fatti in anticipo rispetto addirittura alla data di approntamento della merce. Nel caso specifico, abbiamo reperito sul mercato gli unici moduli fotovoltaici in pronta consegna in tutta Europa che si adattano perfettamente alla vostra copertura (la potenza è passata dagli inziali 360kW a quasi 390kWproprio per questo motivo). Vi chiedo pertanto di verificare se potete confermare i termini di pagamento proposti nell'offerta già a vostre mani che sono gli unici che consentono di rispettare il termine di ultimazione dei lavori prefissatoci che vi confermo essere il 31.1.2022”). Tale controproposta è stata successivamente aggiornata con richiesta di garanzia bancaria, non accolta dalla controparte, a cui ha fatto seguito la chiusura delle trattative da parte di e l'emissione di Pt_1 fattura ( docc. 25-27 fasc. I grado Seasola, doc.
4-6 fasc.I grado . CP_5
L'appellante non ha pertanto efficacemente contraddetto la ricostruzione operata dal giudice di Co prime cure secondo cui non vi è prova che abbia interrotto le trattative violando i doveri di correttezza e buona fede, essendosi viceversa svolta una normale dialettica negoziale fra operatori economici. La tesi secondo cui la modifica unilaterale delle modalità di pagamento si sarebbe tradotta in una variazione fondamentale dell'offerta è smentita pertanto dal fatto stesso che questa condizione non era stata concordata e cristallizzata in precedenza, al pari di tutte le altre condizioni essenziali del contratto sulle quali non ha potuto maturare alcun Pt_1 affidamento.
Co A ciò si aggiunga che il mero invio a delle condizioni economiche preliminari nel febbraio 2021, in un momento in cui il capannone oggetto dell'intervento era ancora in fase di costruzione e non completato, non poteva assumere il valore di un vincolo contrattuale né tantomeno un'obbligazione di accettare condizioni di pagamento immutabili nel tempo.
3.Con il terzo motivo di appello intitolato “Errore logico e giuridico – modifiche richieste alla ricostruzione del fatto – la violazione di legge e sua rilevanza – violazione art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c” ( p.18 appello) l'appellante, nel lamentare l'erronea valutazione delle prove, ha censurato l'omesso esame delle registrazioni telefoniche e le relative trascrizioni, che avrebbero dimostrato Co come avesse ingenerato in l'affidamento che l'offerta sarebbe stata sottoscritta Pt_1 senza modifiche.
La censura è priva di pregio. Nel prendere atto che il giudicante ha espressamente esaminato ed escluso la pregnanza probatoria delle corrispondenza mail e trascrizioni wap in atti ( docc. 5-9, 30, fasc. I grado , non ha indicato specificatamente in quali termini l'omesso esame Pt_1 delle trascrizioni sarebbe stato rilevante a tal punto da invalidare le valutazioni operate dal giudice di prime cure. In particolare, l'appellante non ha indicato in modo puntuale quali specifici passaggi delle conversazioni sarebbero idonei a modificare l'assetto valutativo del primo giudice, né ha chiarito in che modo esse potrebbero comprovare una responsabilità Co precontrattuale, sicchè la censura si presta ad essere tacciata di genericità. Infatti seppure non ha contestato né la provenienza né l'autenticità delle trascrizioni ( avendo in primo grado l'odierna appellante avanzato richiesta per il deposito di supporti) ciò non ne implica automaticamente la decisività.
In ogni caso il contenuto delle conversazioni non introduce elementi nuovi o incompatibili con la ricostruzione già compiuta sulla base della documentazione esaminata, che già rappresenta un quadro chiaro dei rapporti tra parti.Anzi, dall'analisi delle trascrizioni prodotte in giudizio Co emerge come le stesse confermino la correttezza del comportamento tenuto da nel corso Co delle trattative, atteso che ha manifestato le proprie riserve sul progetto e la persistente sussistenza soluzioni negoziali alternative con interlocutori diversi da il tutto in termini Pt_1 tali da contraddire in radice l'assunto di uno sviluppo di trattative talmente avanzato da potere fondare un affidamento sulla conclusione di un contratto.
Deve infine darsi atto che, pur richiedendo supplemento istruttorio articolato in prove costituende, parte appellante, da un lato, contraddittoriamente, ha assunto la tesi della decisività delle prove documentali asseritamente non esaminate esaustivamente, dall'altra non ha evidenziato in che termini la mancata ammissione delle prove richieste (che vertono su circostanze in parte documentali, in parte non contestate, in parte irrilevanti al fine del decidere) abbia pregiudicato la possibilità di assolvere l'onere probatorio su di essa gravante.
4.Quanto alle spese di lite del grado ai sensi dell'art. 91 c.p.c., queste vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente ed a favore dell'appellata e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR
pagina 7 di 8 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
, nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 SENTENZA n. 8549/2024 del Tribunale di Milano così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 che si liquidano in complessivi € 9.991,00 oltre IVA, Controparte_1 CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002. Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 28 maggio 2025
Il Consigliere relatore Roberta Nunnari
Il Presidente
VI LI RE ND
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Della novità della prospettazione dimostra di avere consapevolezza anche l'appellante nel passaggio della comparsa conclusionale in cui afferma “Nessuna norma preclude la possibilità di formulare in Appello nuove o diverse argomentazioni giuridiche a sostegno delle censure mosse alla Sentenza di primo grado, a maggior ragione qualsiasi modificazione è ammessa, quando la ragione giuridica dedotta in Appello derivi da una norma di legge che il Giudice e tenuto ad applicare in base al principio jura novit curia, come nel caso specifico, laddove il Co Tribunale ha ignorato l'esistenza di tanti contratti quanti sono stati gli incarichi dati da a e svolti da Pt_1 quest'ultima. L'Appello è insomma un mezzo di gravame a motivi illimitati, che consente di sviluppare nuove argomentazioni giuridiche per confutare le ragioni della Sentenza di primo grado” 2 Si riporta il testo delle mail del 30.11.2021 “La proposta di modifica sopra citata riguardava alcuni elementi tra i quali i “termini di pagamento” e le “esclusioni”.Elementi, questi, mai discussi prima in quanto tipici di una fase conclusiva di emissione dell'ordine di fornitura, e che riportavano la trattativa ad una più equo equilibrio in termini di rischio ed esposizione di costi tra le parti” nonché del 10.12.2021 “ Quanto da voi prodotto, si tratta di mera offerta commerciale, non utilizzabile fine a se stessa, quindi non definibile “progetto” in quanto carente di tutti gli elementi costruttivi necessari, e sostanzialmente identica a quanto prodotto da tutti i fornitori di impianti fotovoltaici”.
. pagina 6 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. VI LI RE ND Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. , p. iva n. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Kurfürstendamm 194, Berlino (Germania), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Smedile e domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Caldara 49; APPELLANTE
CONTRO
P.IVA ), con sede in Livorno, Controparte_1 P.IVA_3 Via Pisa, n. 46, in persona del suo Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Giovanni Cristoffanini e Andrea Demarchi presso lo studio dei quali in Genova, Salita Santa Caterina n. 1, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 In via principale 1. Riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 8549/2024 pubblicata il 03/10/2024 e notificata in data 14/10/2024 a mezzo PEC impugnata, con accoglimento integrale della domanda originariamente proposta da vale a dire: Pt_1 a. Confermare il decreto ingiuntivo n. 18142/2022 (R.G. 36587/2022) emesso dal Tribunale di Milano G.U. dott. Nicola Di Plotti in data 10 novembre 2022, sussistendone tutti i presupposti, rigettando l'opposizione, con ogni più ampia pronuncia;
Nel merito in via riconvenzionale pagina 1 di 8 b. Nel non creduto caso di accoglimento dell'opposizione, voglia il Tribunale, accertata e dichiarata la violazione della buona fede nelle trattative commerciali della opponente nei confronti di condannare al pagamento, in favore di Pt_1 Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 67.000,00 per gli oneri di progettazione e per la stesura delle relazioni di fattibilità
[...] tecnica ed economica, ovvero al pagamento di quella diversa somma da accertarsi in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia o secondo equità, oltre interessi di mora, calcolati ex Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (ovvero in subordine calcolati al tasso legale) dalla data del 17 novembre 2021 (giorno delle interruzioni delle trattative ovvero da diverso termine accertato in corso di causa o ritenuto equo) fino all'effettivo saldo, con ogni più ampia pronuncia;
Co c. Condannare alla rifusione delle spese di giudizio del primo grado liquidate dal Tribunale di Milano in complessivi Euro 7.052,00 per onorari oltre euro 406,50 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
d. In ogni caso, condannare al pagamento delle spese legali del presente appello, Controparte_1 oltre Iva, spese generali del 15% e Cassa Avvocati del 4%.
In via istruttoria Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nel presente appello e, nello specifico, si chiede l'ammissione di prova ( omissis ) :
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, in via principale: rigettare per intero l'appello proposto dalla società avverso la Sentenza Tribunale di Parte_1 Milano n. 8549/2024 emessa dal Dott. Gian Piero Vitali e pubblicata in data 03.10.2024 a definizione del giudizio n. R.G. 40/2023, perché inammissibile, infondato, in fatto e in diritto, e del tutto sfornito di prova in ogni caso: con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Co (d'ora in avanti anche ) conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1
( in avanti proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18142/2022
[...] Pt_1 emesso dal Tribunale di Milano, su ricorso di quest'ultima, per l'importo di € 67.000,00 (oltre interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002 e spese del procedimento), di cui alla fattura n. 01147 del 09/12/2021 emessa da a titolo di corrispettivo per lo studio e progettazione Parte_1 Co dell'impianto fotovoltaico ordinato da con offerta sottoscritta il 17.11.2021.
[...] in particolare, eccepiva che non vi era stato alcun ordine e che alcun Controparte_1 contratto era stato concluso tra le parti;
concludeva, pertanto, chiedendo di dichiararsi nullo e/o revocarsi il decreto ingiuntivo impugnato. Nel giudizio monitorio si costituiva che, contestato quanto dedotto ed eccepito da Pt_1 controparte, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione nonché, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi la violazione del principio di buona fede nelle trattative commerciali da parte dell'opponente e la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 67.000,00 per oneri di progettazione e per la stesura delle relative relazioni di fattibilità tecnica ed economica, ovvero al pagamento di quella diversa somma da accertarsi in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia o secondo equità.
Il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie delle parti, con sentenza n. 8549/2024 ha accolto nel merito l'opposizione proposta da revocando di conseguenza Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 18142/2022, ed ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata pagina 2 di 8 In particolare il tribunale, dato atto dell'ammissione da parte opposta circa la mancata Pt_1 conclusione del contratto posto a fondamento del provvedimento monitorio, ritenuta ammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale per responsabilità precontrattuale, ha ritenuto che dalla documentazione versata in atti – in particolare la corrispondenza intercorsa tra le parti da febbraio 2020 a novembre 2021 – non risultasse alcun comportamento scorretto o contrario a Co buona fede da parte di durante le trattative intercorse con e che l'interruzione delle Pt_1 stesse dovesse essere imputata esclusivamente a che aveva rifiutato la controproposta Pt_1 Co di sui termini di pagamento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello domandando in via principale la riforma Pt_1 della sentenza impugnata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale dichiararsi la violazione della buona fede nelle trattative commerciali e la condanna di CP_1 al pagamento dell'importo di euro 67.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora. Ha affidato il gravame a tre motivi che possono essere sintetizzati, salvo ulteriore successiva esplicitazione, come segue: I)si censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha revocato il Decreto Ingiuntivo (rilevando che tra le Parti non si sia perfezionato alcun contratto), mentre l'appellante Co asserisce che il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente accertato che tra e si sarebbero “conclusi plurimi contratti, tanti quante sono state le richieste di Pt_1 Con
di svolgere la progettazione e la revisione del progetto”; II)si contesta altresì la sentenza nella parte in cui ha respinto la tesi della responsabilità Co precontrattuale di;
III)dal punto di vista istruttorio, si lamenta l'omessa considerazione delle registrazioni telefoniche intervenute tra le parti e delle relative trascrizioni.
si è costituita nell'istaurato giudizio di appello e, contraddette Controparte_1 le avverse pretese, ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendone l'inammissibilità, nonché l'infondatezza sia in fatto che in diritto.
All'udienza del 20 febbraio 2025 il consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 22 maggio 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22 maggio 2025, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La causa è stata poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
*****
L'appello è infondato e come tale deve essere integralmente rigettato.
1.Con il primo motivo di appello, delineato come “Errore logico e giuridico – modifiche richieste alla ricostruzione del fatto – la violazione di legge e sua rilevanza – contratto per fatti concludenti Co ex art. 1327 c.c. e non legato all'offerta firmata con modifiche da ” ( p.4 e ss. appello) l'appellante deduce che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto che la fattura oggetto del Co decreto ingiuntivo trovasse fondamento nel contratto del 17 novembre 2021, firmata da con modifiche, mentre il credito azionato troverebbe fondamento nelle attività effettivamente eseguite di progettazione e servizi resi dal 9 marzo al 17 novembre 2021 in relazione all'impianto fotovoltaico pagina 3 di 8 Co Co da realizzare per ordine di;
l'offerta firmata da con le modifiche apportate non avrebbe avuto a che vedere con la fattura azionata ma tra le parti si sarebbero conclusi plurimi contratti per Co fatti concludenti, ai sensi dell'art. 1327 c.c., quante le richieste di di svolgere progettazione e revisioni che avrebbero generato obblighi di pagamento autonomi rispetto all'offerta contrattuale rifiutata.
Come affermato in sede di sentenza impugnata, che ha dato atto di quanto riconosciuto dalla stessa appellante in sede di comparsa di costituzione in primo grado, l'offerta predisposta da in Pt_1 Co data 17 novembre 2021 non è stata mai accettata da nei termini proposti, sicchè non si è mai perfezionato alcun accordo contrattuale. In primo grado l'appellante con domanda riconvenzionale, ritenuta ammissibile dal giudice, ha pertanto allegato di avere subito un danno per violazione della buona fede nelle trattative, utili a fondare un affidamento nella conclusione del contratto, e di avere svolto attività di progettazione e Co revisione come commissionata da , sicchè il danno subito sarebbe individuabile (come da normativa vigente Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 di approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione) nell'importo di euro 67.000.00, fatto oggetto della primitiva pretesa monitoria. A supporto della pretesa ha pertanto richiamato
“l'ampio supporto documentale, costituito dallo scambio epistolare, messaggi Whatsapp, conversazioni telefoniche registrate e relative trascrizioni (doc. 31 e 32 fascicolo ,
Pt_1 Co dimostrano senza equivoci che ha intavolato trattative con facendo lavorare
Pt_1 quest'ultima per circa due anni alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e chiedendo ben otto revisioni progettuali” ( p.comparsa conclusionale I grado .
Pt_1 In sede di gravame l'appellante ha invece sostenuto che vi siano stati tanti incarichi comportanti esecuzione di prestazioni, la cui esecuzione non sarebbe stata contestata, e che “la richiesta (peraltro scritta) di una prestazione, ed evasione della medesima, sia di fatto un contratto, come in diritto dovrebbe essere.” ( p.6 comparsa conclusionale grado appello .
Pt_1
Trattasi di prospettazione inammissibile, fondata sulla allegazione di fatti nuovi, addotti per la prima volta in grado di appello (conclusione per fatti concludenti di diversi contratti per la revisione di progetti da parte di .1 Pt_1
In ogni caso, anche sulla scorta di quanto di seguito esposto in merito al terzo motivo di appello, dalla disamina della produzione documentale offerta non risulta che abbia avanzato a CP_1 nessuna delle numerose “richieste di revisioni progettuali” .Il materiale prodotto in atti ( Pt_1 doc.28 fasc.I grado “Copia progetti e relazioni economiche sviluppati da ) si Pt_1 Pt_1 presta infatti ad essere inquadrato in un contesto di attività informativo-promozionali, trattandosi di elaborati eterogenei e di incerta natura, in larga parte riconducibili a brochure e specifiche tecniche di
pagina 4 di 8 terzi o a simulazioni realizzate con software dedicati. E' rimasta una mera enunciazione che si tratti, per contro, di “elaborati tecnici specifici, dimensionati sulle esigenze via via rappresentate da PI realizzati anche con l'ausilio di software dedicati come “Solarius PV”, che presuppongono un lavoro intellettuale qualificato”. Infine la pretesa esistenza di richieste di revisione progettuale da Co Co parte di è rimasta del tutto sfornita di prova e non risulta che abbia mai sollecitato l'elaborazione di documenti progettuali aventi una utilità economica a prescindere dalla realizzazione dell'impianto che è andata a proporre con la propria offerta commerciale . Pt_1
Non vi è peraltro alcuna prova di eventuali costi sostenuti e ore lavoro effettivamente prestate: infatti un conto è la presunta applicabilità di parametri legali per la determinazione di un compenso, a fondamento della quale l'appellante ha prodotto il testo di decreto ministeriale, in ogni caso oggettivamente inapplicabile (doc.29 fasc.I grado , un conto è la prova dell'assunzione della Pt_1 obbligazione di pagamento a fronte di prestazione resa come negozialmente convenuto.
Ancor meno è provata la concreta utilizzabilità degli elaborati progettuali che sostiene di Pt_1 Co avere fornito, atteso che l'intimazione a della restituzione del materiale trasmesso, vietandone l'utilizzo “in quanto coperti da vincoli di proprietà intellettuale”, tradisce l'assenza di un rapporto sinallagmatico che ne giustificasse l'uso ( doc. n. 4 fasc.I grado . Pt_1
Emerge infine pertanto la natura meramente esplorativa di c.t.u. tesa a verificare importi che era onere dell'appellante dimostrare essere dovuti.
2.Con il secondo motivo di appello intitolato “Errore logico e giuridico – modifiche richieste alla ricostruzione del fatto – la violazione di legge e sua rilevanza – la modifica unilaterale delle Co condizioni di pagamento da parte di a da nove mesi – violazione art. 1337 c.c.” CP_3 l'appellante censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto la responsabilità Co precontrattuale in capo a affermando che i contatti commerciali non sono giunti a buon fine a Co causa del mancato accordo sui termini di pagamento, che viceversa sarebbero stati noti a sin da febbraio 2021,nove mesi prima della modifica unilaterale dell'offerta.
E' documentalmente acclarato che abbia inviato in data 1 febbraio 2021 una offerta Pt_1 riportante l'importo finale di euro 293.000,00, con termini pagamento 20% acconto all'ordine/ 30% acconto avviso pronto merce/ 30% acconto consegna moduli in cantiere/ 20% saldo fine lavori e collaudo (doc 24 fasc. I grado . Emerge quindi che da quel momento si sono succeduti Pt_1 contatti senza che le parti abbiano raggiunto un accordo vincolante e definitivo sui termini essenziali dell'affare, tantomeno in relazione alle modalità di pagamento. In particolare, tra febbraio e novembre 2021 non era stato definito né un prezzo certo né l'effettivo oggetto della prestazione, essendo ancora molti aspetti tecnici ed economici in fase di elaborazione. Infatti non è contestato che l'offerta iniziale ia stata avanzata quando ancora erano in corso i lavori di costruzione dell'edificio in cui i pannelli avrebbero dovuto essere istallati, sicchè tale circostanza ha anch'essa costituito oggetto delle interlocuzioni avviate tra le parti. Co L'offerta del 17.11.2021 è stata pertanto presa in considerazione da al fine di potere valutare le condizioni per potere concludere il contratto, ancora nel contesto di un avvicinamento delle rispettive posizioni come manifestato con mail del 20.11.2021 ( doc 25 fasc.I grado Pt_1
“Buongiorno , come hai visto siamo entrati nel dettaglio di quanto hai indicato nell'offerta proprio per Per_1 arrivare alla chiusura dell'ordine. Lato nostro non è pensabili che si contabilizzi l'80% della fornitura senza aver nemmeno iniziato il lavoro. Acconto e merce pronta a quanto ci hai comunicato sono peraltro due milestone che
pagina 5 di 8 praticamente coinciderebbero. Per venirci incontro, posso pensare che arriviamo a modificare le percentuali che noi abbiamo indicato portandole a 30% + 30% + 40%. Fammi sapere. Grazie. ”). CP_4
Non è di poco rilievo che tale offerta prevedesse un importo totale di euro 335.000,00 e che la Co modifica richiesta abbia interessato: il prezzo finale, individuato da in euro 325.000,00; le condizioni di pagamento contemplanti il versamento del 50% a saldo fine lavori con pagamento mediante bonifico bancario a 90 gg.; la messa in esercizio entro il 31.1.2022; la limitazione dei servizi esclusi, con l'aggiunta di un servizio a carico di PI ( “PI metterà a disposizione una gru per max 3 giornate consecutive per posizionamento su copertura dei pannelli ed eventuali altri accessori” doc. 2 fasc. monitorio “offerta firmata” fasc.I grado . Pt_1
Emerge pertanto che le modifiche richieste non abbiano riguardato solo le modalità di pagamento, ma che fino a novembre non era stato neppure definito il prezzo finale ( v. doc. 9 Co fasc.I grado ). La corrispondenza intercorsa testimonia quindi l'esistenza di trattative ancora Co aperte e non consolidate, nel contesto delle quali ha avanzato una controproposta riguardante anche, e non solo, i termini di pagamento, che è stata esaminata da con Pt_1 richiesta di revisione limitatamente a quest'ultimo aspetto ( doc. 25 fasc.I grado “In Pt_1 questo periodo di carenza cronica di materiali sul mercato a livello globale, i pagamenti ai fornitori vengono fatti in anticipo rispetto addirittura alla data di approntamento della merce. Nel caso specifico, abbiamo reperito sul mercato gli unici moduli fotovoltaici in pronta consegna in tutta Europa che si adattano perfettamente alla vostra copertura (la potenza è passata dagli inziali 360kW a quasi 390kWproprio per questo motivo). Vi chiedo pertanto di verificare se potete confermare i termini di pagamento proposti nell'offerta già a vostre mani che sono gli unici che consentono di rispettare il termine di ultimazione dei lavori prefissatoci che vi confermo essere il 31.1.2022”). Tale controproposta è stata successivamente aggiornata con richiesta di garanzia bancaria, non accolta dalla controparte, a cui ha fatto seguito la chiusura delle trattative da parte di e l'emissione di Pt_1 fattura ( docc. 25-27 fasc. I grado Seasola, doc.
4-6 fasc.I grado . CP_5
L'appellante non ha pertanto efficacemente contraddetto la ricostruzione operata dal giudice di Co prime cure secondo cui non vi è prova che abbia interrotto le trattative violando i doveri di correttezza e buona fede, essendosi viceversa svolta una normale dialettica negoziale fra operatori economici. La tesi secondo cui la modifica unilaterale delle modalità di pagamento si sarebbe tradotta in una variazione fondamentale dell'offerta è smentita pertanto dal fatto stesso che questa condizione non era stata concordata e cristallizzata in precedenza, al pari di tutte le altre condizioni essenziali del contratto sulle quali non ha potuto maturare alcun Pt_1 affidamento.
Co A ciò si aggiunga che il mero invio a delle condizioni economiche preliminari nel febbraio 2021, in un momento in cui il capannone oggetto dell'intervento era ancora in fase di costruzione e non completato, non poteva assumere il valore di un vincolo contrattuale né tantomeno un'obbligazione di accettare condizioni di pagamento immutabili nel tempo.
3.Con il terzo motivo di appello intitolato “Errore logico e giuridico – modifiche richieste alla ricostruzione del fatto – la violazione di legge e sua rilevanza – violazione art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c” ( p.18 appello) l'appellante, nel lamentare l'erronea valutazione delle prove, ha censurato l'omesso esame delle registrazioni telefoniche e le relative trascrizioni, che avrebbero dimostrato Co come avesse ingenerato in l'affidamento che l'offerta sarebbe stata sottoscritta Pt_1 senza modifiche.
La censura è priva di pregio. Nel prendere atto che il giudicante ha espressamente esaminato ed escluso la pregnanza probatoria delle corrispondenza mail e trascrizioni wap in atti ( docc. 5-9, 30, fasc. I grado , non ha indicato specificatamente in quali termini l'omesso esame Pt_1 delle trascrizioni sarebbe stato rilevante a tal punto da invalidare le valutazioni operate dal giudice di prime cure. In particolare, l'appellante non ha indicato in modo puntuale quali specifici passaggi delle conversazioni sarebbero idonei a modificare l'assetto valutativo del primo giudice, né ha chiarito in che modo esse potrebbero comprovare una responsabilità Co precontrattuale, sicchè la censura si presta ad essere tacciata di genericità. Infatti seppure non ha contestato né la provenienza né l'autenticità delle trascrizioni ( avendo in primo grado l'odierna appellante avanzato richiesta per il deposito di supporti) ciò non ne implica automaticamente la decisività.
In ogni caso il contenuto delle conversazioni non introduce elementi nuovi o incompatibili con la ricostruzione già compiuta sulla base della documentazione esaminata, che già rappresenta un quadro chiaro dei rapporti tra parti.Anzi, dall'analisi delle trascrizioni prodotte in giudizio Co emerge come le stesse confermino la correttezza del comportamento tenuto da nel corso Co delle trattative, atteso che ha manifestato le proprie riserve sul progetto e la persistente sussistenza soluzioni negoziali alternative con interlocutori diversi da il tutto in termini Pt_1 tali da contraddire in radice l'assunto di uno sviluppo di trattative talmente avanzato da potere fondare un affidamento sulla conclusione di un contratto.
Deve infine darsi atto che, pur richiedendo supplemento istruttorio articolato in prove costituende, parte appellante, da un lato, contraddittoriamente, ha assunto la tesi della decisività delle prove documentali asseritamente non esaminate esaustivamente, dall'altra non ha evidenziato in che termini la mancata ammissione delle prove richieste (che vertono su circostanze in parte documentali, in parte non contestate, in parte irrilevanti al fine del decidere) abbia pregiudicato la possibilità di assolvere l'onere probatorio su di essa gravante.
4.Quanto alle spese di lite del grado ai sensi dell'art. 91 c.p.c., queste vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente ed a favore dell'appellata e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR
pagina 7 di 8 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
, nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 SENTENZA n. 8549/2024 del Tribunale di Milano così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 che si liquidano in complessivi € 9.991,00 oltre IVA, Controparte_1 CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002. Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 28 maggio 2025
Il Consigliere relatore Roberta Nunnari
Il Presidente
VI LI RE ND
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Della novità della prospettazione dimostra di avere consapevolezza anche l'appellante nel passaggio della comparsa conclusionale in cui afferma “Nessuna norma preclude la possibilità di formulare in Appello nuove o diverse argomentazioni giuridiche a sostegno delle censure mosse alla Sentenza di primo grado, a maggior ragione qualsiasi modificazione è ammessa, quando la ragione giuridica dedotta in Appello derivi da una norma di legge che il Giudice e tenuto ad applicare in base al principio jura novit curia, come nel caso specifico, laddove il Co Tribunale ha ignorato l'esistenza di tanti contratti quanti sono stati gli incarichi dati da a e svolti da Pt_1 quest'ultima. L'Appello è insomma un mezzo di gravame a motivi illimitati, che consente di sviluppare nuove argomentazioni giuridiche per confutare le ragioni della Sentenza di primo grado” 2 Si riporta il testo delle mail del 30.11.2021 “La proposta di modifica sopra citata riguardava alcuni elementi tra i quali i “termini di pagamento” e le “esclusioni”.Elementi, questi, mai discussi prima in quanto tipici di una fase conclusiva di emissione dell'ordine di fornitura, e che riportavano la trattativa ad una più equo equilibrio in termini di rischio ed esposizione di costi tra le parti” nonché del 10.12.2021 “ Quanto da voi prodotto, si tratta di mera offerta commerciale, non utilizzabile fine a se stessa, quindi non definibile “progetto” in quanto carente di tutti gli elementi costruttivi necessari, e sostanzialmente identica a quanto prodotto da tutti i fornitori di impianti fotovoltaici”.
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