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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8949/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8949/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISTRUSSU FABIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHIERI 72 09128 CAGLIARI presso il difensore avv.
BISTRUSSU FABIO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATTI STEFANO, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA MULINI N. 22/D 47521 CESENA presso il difensore avv. PATTI STEFANO
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente ha così concluso:
“In via preliminare e principale di rito Accertare il difetto di competenza territoriale per i motivi esposti e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e, pertanto, in ragione della competenza del Tribunale di Cagliari, revocare e/o come meglio dichiarare nullo/invalido il Decreto Ingiuntivo opposto n. 2516/2023 del 19.05/2023 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento di cui al n. di RG: 5896/2023. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. Nel merito in via subordinata Per i motivi esposti, accertata l'insussistenza del credito preteso dalla società opposta, revocare e/o come meglio dichiarare nullo/invalido il decreto di ingiunzione opposto n. 2516/2023 del 19.05/2023 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento di cui al n. di RG: 5896/2023, ovvero, in via di ulteriore subordine, ridurre la somma ex adverso richiesta a quella ritenuta di giustizia all'esito del procedimento;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Parte opposta ha così concluso:
“- rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, ogni domanda di parte opponente, sia principale che subordinata, sia preliminare che pregiudiziale che di merito, nonché l'avversa opposizione tutta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
pagina 1 di 5 - confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e statuizione, con eventuale compensazione e relativa detrazione delle due fatture a credito emesse dall'opposta in virtù dei fatti meglio descritti in atti;
- condannare in ogni caso la controparte al pagamento della somma portata dal decreto opposto o della minor somma di € 6.814,57 per sorte capitale (o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta) oltre ad interessi ex D.Lgs. 231/2002, nonché alle spese ed alle competenze legali della procedura monitoria come quantificate nel provvedimento stesso (€ 145,50 per spese ed € 635,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA, CPA e successive occorrende).
Il tutto, sempre, con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali, e refusione di I.V.A e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria: per mero scrupolo difensivo (viste le numerose prove già offerte e la pretestuosità delle contestazioni avversarie), per l'ipotesi in cui l'Ill.mo Magistrato adito ritenesse strettamente necessario rimettere la causa in istruttoria, l'esponente insiste sulle proprie istanze probatorie, formulate con memorie ex art. 171 ter n. 2 e n. 3 c.p.c., quindi comprese tutte le prove orali articolate (con capitoli contenuti sia in seconda che in terza memoria, da intendersi in questa sede trascritti), la richiesta di CTU e l'istanza volta all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pa (d'ora in poi solo otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. CP_1 CP_1
2516/2023 nei confronti di (d'ora in poi solo ) per il pagamento della Parte_1 Parte_1 somma di € 10.228,11= per somministrazione di energia elettrica.
proponeva opposizione al suddetto decreto eccependo, in via preliminare, l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale di Bologna, per essere competente il Tribunale di Cagliari, e, nel merito, rilevava l'errata quantificazione dei consumi riportati nelle fatture azionate che presentavano un ammontare abnorme sia rispetto ai precedenti consumi fatturati da Servizio Elettrico Nazionale spa, sia in relazione ai consumi fatturati dall'attuale fornitore Win3.
L'opponente concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare che venisse dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Cagliari e, nel merito, che venisse rigettata la domanda di pagamento avanzata da , con conseguente revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, l'opposta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
L'opposta rilevava, in merito all'eccezione di incompetenza, che in base al combinato disposto degli artt.
20 c.p.c. e 1182, comme 3 c.c., il giudizio era stato correttamente radicato presso il Tribunale di Bologna
e, nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti esposti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto smentita dalla produzione documentale in atti.
All'udienza del 15/02/24, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 3/05/24. All'udienza indicata le parti precisavano le conclusioni come da note scritte e la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione, per le ragioni che seguono, è infondata e deve essere pertanto rigettata.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente.
pagina 2 di 5 L'opponente sostiene che il Tribunale competente a dirimere la controversia non sia il Tribunale di
Bologna ma il Tribunale di Cagliari.
A sostegno dell'eccezione deduce l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 28 c.p.c., per l'assenza di un contratto scritto tra le parti, nonché degli art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., in quanto l'obbligazione dedotta in giudizio non potrebbe ritenersi liquida.
L'eccezione è infondata.
Preme rilevare, infatti, che in tema di determinazione della competenza territoriale in materia di adempimento di obbligazioni pecuniarie, le Sezioni Unite hanno chiarito che “le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, comma 3, c.c., sono – agli effetti sia della mora ex art. 1219, comma 2 n. 3, c.c., sia della determinazione del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lascaire alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.” (Cass. Civ. S.U. 13/09/2016
n. 17989; in senso conforme Cass. civ. sez. III, 5/09/2022 n. 26106).
Secondo le Sezioni Unite, le obbligazioni pecuniarie che, ai sensi dell'art. 1182 comma 3 c.p.c., devono essere adempiute al domicilio del creditore sono soltanto quelle connotate da liquidità, quelle cioè il cui ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico.
Ne consegue che, se la somma di denaro di cui il creditore chiede il pagamento è, in base a quello che risulta dagli atti prodotti, liquida nel senso sopra chiarito dalle Sezioni Unite, il forum destinatae solutionis, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., è il domicilio del creditore.
Nel caso di specie, la somma richiesta in via monitoria da è da considerarsi liquida, in quanto CP_1 risultante chiaramente dalle fatture prodotte – peraltro, contestate relativamente alle condizioni economiche applicate per la prima volta con missiva 15/11/22 (doc. 3 parte opponente)– e in quanto specificamente determinata nel suo ammontare.
Ne deriva che devono trovare applicazione gli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c.: ai sensi della prima norma, giudice competente, in materia di obbligazioni, è quello del luogo in cui la stessa deve eseguirsi;
ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., nel caso in cui si tratti, come nella specie, di un'obbligazione pecuniaria liquida, il luogo dove l'obbligazione deve eseguirsi – ossia dove deve essere adempiuto il pagamento – coincide con il domicilio del creditore.
quindi, ha radicato correttamente il giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, con l'effetto che CP_1
l'eccezione di incompetenza per territorio va disattesa.
L'opponente ha spiegato opposizione al decreto ingiuntivo contestando unicamente la sproporzionalità delle fatture azionate, sulla base di un raffronto con le fatture di altri fornitori.
L'assunto non appare condivisibile.
pagina 3 di 5 ha effettuato la somministrazione di energia elettrica presso il punto di prelievo (POD CP_1 IT001E98391156) intestato a e posto in Località Baustella, Pula (CA). Detto POD è Parte_1 stato acquisito in data 01/07/21 nel c.d. Servizio a Tutele Graduali facente capo a ed il rapporto CP_1 è cessato in data 31/01/23 per passaggio ad altro fornitore (doc. 2 parte opposta). Il rapporto contrattuale, circostanza non contestata, non è riconducibile ad un contratto sottoscritto dalle parti, ma si instaura ex lege; il Servizio a Tutele Graduali è il servizio istituito da ARERA con la Delibera 491/2020/R/eel per accompagnare il passaggio al mercato libero delle piccole imprese e microimprese per le quali dal 1/01/21 è stata prevista la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato); a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge n. 124/17 è CP_1 stata individuata quale esercente il servizio a Tutele Graduali del settore elettrico nella Regione Sardegna per il periodo 1/07/21-30/06/24 (doc. 3 parte opposta). Le condizioni contrattuali ed economiche sono definite da ARERA con tariffe applicate in maniera uniforme nella Regione interessata e pubblicate anche sul sito internet di (doc. 4 parte opposta), nonché CP_1 definite dall'art. 34 del TIV. Nell'ambito di tale rapporto il Distributore E-Distribuzione, pone i POD nel Servizio di Tutele Graduali fatturando poi al Fornitore quanto dovuto e comunicando i dati di consumo e gli importi per l'addebito al cliente finale. Il Distributore si occupa della rilevazione, lettura ed accertamento dei consumi e comunica poi questi dati al venditore/esercente il predetto servizio per CP_1 la fatturazione al cliente finale. L'opponente è stata informata di tutto quanto sopra indicato avendo ricevuto da parte di già CP_1 con pec del 14/07/21, la c.d. “welcome letter” (doc. 5 di parte opposta), contenente tutte le informazioni ed i riferimenti normativi relativi alla fornitura. La società ha riconosciuto espressamente sia il rapporto contrattuale, sia il proprio Parte_1 inadempimento nei confronti dell'opposta, manifestando la volontà di provvedere al pagamento ed effettuando plurime richieste di rateizzazione dei propri debiti, inclusi quelli portati dalle fatture azionate con il monitorio, come dimostrato dalla documentazione prodotta da (docc. 8, 9 e CP_1 10). Si rileva al riguardo che l'opponente con la produzione in giudizio dei i documenti n. 7 A e n. 8, dai quali emerge che la stessa si sia rapportata correttamente direttamente con il distributore locale competente E-Distribuzione spa, dimostra di essere a conoscenza del fatto che il distributore sia il solo soggetto preposto alle operazioni inerenti la tenuta della rete di distribuzione e la rilevazione dei consumi, compresa la sostituzione del contatore. Nelle more ha dato atto della discrepanza riscontrata tra i dati trasmessi originariamente dal CP_1 Distributore per la fatturazione e quelli indicati nella certificazione dei consumi trasmessa dalla stessa E-Distribuzione spa, differenza non imputabile pertanto all'opposta, ed ha quindi emesso due fatture a credito, la n. 412401829030 di €-1.278,67 e la n. 412401829031 di € -2.134,87 (docc. 20 e 21 parte opposta), chiedendo la compensazione del credito ingiunto con il credito portato dalle fatture suindicate, con consequenziale riduzione del credito alla somma di € 6.814,57 per sorte capitale.
Devono, quindi, ritenersi provate la sussistenza e l'entità del credito vantato dall'opposta in relazione alla fornitura di energia elettrica in questione.
Considerato che il decreto deve essere revocato, non per la fondatezza dell'opposizione ma a seguito della compensazione del credito di cui in precedenza, non imputabile ad devono riconoscersi CP_1 all'opposta le spese del monitorio, negli importi liquidati nel decreto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il DM 55/14, con scaglione di riferimento da € 5.200,01 a
€ 26.000,00, ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione pagina 4 di 5 disattesa e/o assorbita, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-revoca il decreto ingiuntivo n. 2516/2023;
-condanna al pagamento a favore di della somma di € 6.814,57 oltre Parte_1 CP_1 agli interessi come da domanda;
-condanna al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € Parte_1
635,00 per compenso, € 145,50 per spese, oltre a spese generali forfettarie nella misura del 15%, cpa e iva se dovuta, oltre alle successive occorrende;
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, liquidate in € Parte_1 CP_1 CP_1
5.077,00= per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 20/01/25
Il giudice onorario
Dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8949/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISTRUSSU FABIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHIERI 72 09128 CAGLIARI presso il difensore avv.
BISTRUSSU FABIO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATTI STEFANO, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA MULINI N. 22/D 47521 CESENA presso il difensore avv. PATTI STEFANO
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente ha così concluso:
“In via preliminare e principale di rito Accertare il difetto di competenza territoriale per i motivi esposti e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e, pertanto, in ragione della competenza del Tribunale di Cagliari, revocare e/o come meglio dichiarare nullo/invalido il Decreto Ingiuntivo opposto n. 2516/2023 del 19.05/2023 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento di cui al n. di RG: 5896/2023. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. Nel merito in via subordinata Per i motivi esposti, accertata l'insussistenza del credito preteso dalla società opposta, revocare e/o come meglio dichiarare nullo/invalido il decreto di ingiunzione opposto n. 2516/2023 del 19.05/2023 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento di cui al n. di RG: 5896/2023, ovvero, in via di ulteriore subordine, ridurre la somma ex adverso richiesta a quella ritenuta di giustizia all'esito del procedimento;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Parte opposta ha così concluso:
“- rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, ogni domanda di parte opponente, sia principale che subordinata, sia preliminare che pregiudiziale che di merito, nonché l'avversa opposizione tutta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
pagina 1 di 5 - confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e statuizione, con eventuale compensazione e relativa detrazione delle due fatture a credito emesse dall'opposta in virtù dei fatti meglio descritti in atti;
- condannare in ogni caso la controparte al pagamento della somma portata dal decreto opposto o della minor somma di € 6.814,57 per sorte capitale (o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta) oltre ad interessi ex D.Lgs. 231/2002, nonché alle spese ed alle competenze legali della procedura monitoria come quantificate nel provvedimento stesso (€ 145,50 per spese ed € 635,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA, CPA e successive occorrende).
Il tutto, sempre, con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali, e refusione di I.V.A e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria: per mero scrupolo difensivo (viste le numerose prove già offerte e la pretestuosità delle contestazioni avversarie), per l'ipotesi in cui l'Ill.mo Magistrato adito ritenesse strettamente necessario rimettere la causa in istruttoria, l'esponente insiste sulle proprie istanze probatorie, formulate con memorie ex art. 171 ter n. 2 e n. 3 c.p.c., quindi comprese tutte le prove orali articolate (con capitoli contenuti sia in seconda che in terza memoria, da intendersi in questa sede trascritti), la richiesta di CTU e l'istanza volta all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pa (d'ora in poi solo otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. CP_1 CP_1
2516/2023 nei confronti di (d'ora in poi solo ) per il pagamento della Parte_1 Parte_1 somma di € 10.228,11= per somministrazione di energia elettrica.
proponeva opposizione al suddetto decreto eccependo, in via preliminare, l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale di Bologna, per essere competente il Tribunale di Cagliari, e, nel merito, rilevava l'errata quantificazione dei consumi riportati nelle fatture azionate che presentavano un ammontare abnorme sia rispetto ai precedenti consumi fatturati da Servizio Elettrico Nazionale spa, sia in relazione ai consumi fatturati dall'attuale fornitore Win3.
L'opponente concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare che venisse dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Cagliari e, nel merito, che venisse rigettata la domanda di pagamento avanzata da , con conseguente revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, l'opposta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
L'opposta rilevava, in merito all'eccezione di incompetenza, che in base al combinato disposto degli artt.
20 c.p.c. e 1182, comme 3 c.c., il giudizio era stato correttamente radicato presso il Tribunale di Bologna
e, nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti esposti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto smentita dalla produzione documentale in atti.
All'udienza del 15/02/24, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 3/05/24. All'udienza indicata le parti precisavano le conclusioni come da note scritte e la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione, per le ragioni che seguono, è infondata e deve essere pertanto rigettata.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente.
pagina 2 di 5 L'opponente sostiene che il Tribunale competente a dirimere la controversia non sia il Tribunale di
Bologna ma il Tribunale di Cagliari.
A sostegno dell'eccezione deduce l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 28 c.p.c., per l'assenza di un contratto scritto tra le parti, nonché degli art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., in quanto l'obbligazione dedotta in giudizio non potrebbe ritenersi liquida.
L'eccezione è infondata.
Preme rilevare, infatti, che in tema di determinazione della competenza territoriale in materia di adempimento di obbligazioni pecuniarie, le Sezioni Unite hanno chiarito che “le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, comma 3, c.c., sono – agli effetti sia della mora ex art. 1219, comma 2 n. 3, c.c., sia della determinazione del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lascaire alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.” (Cass. Civ. S.U. 13/09/2016
n. 17989; in senso conforme Cass. civ. sez. III, 5/09/2022 n. 26106).
Secondo le Sezioni Unite, le obbligazioni pecuniarie che, ai sensi dell'art. 1182 comma 3 c.p.c., devono essere adempiute al domicilio del creditore sono soltanto quelle connotate da liquidità, quelle cioè il cui ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico.
Ne consegue che, se la somma di denaro di cui il creditore chiede il pagamento è, in base a quello che risulta dagli atti prodotti, liquida nel senso sopra chiarito dalle Sezioni Unite, il forum destinatae solutionis, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., è il domicilio del creditore.
Nel caso di specie, la somma richiesta in via monitoria da è da considerarsi liquida, in quanto CP_1 risultante chiaramente dalle fatture prodotte – peraltro, contestate relativamente alle condizioni economiche applicate per la prima volta con missiva 15/11/22 (doc. 3 parte opponente)– e in quanto specificamente determinata nel suo ammontare.
Ne deriva che devono trovare applicazione gli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c.: ai sensi della prima norma, giudice competente, in materia di obbligazioni, è quello del luogo in cui la stessa deve eseguirsi;
ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., nel caso in cui si tratti, come nella specie, di un'obbligazione pecuniaria liquida, il luogo dove l'obbligazione deve eseguirsi – ossia dove deve essere adempiuto il pagamento – coincide con il domicilio del creditore.
quindi, ha radicato correttamente il giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, con l'effetto che CP_1
l'eccezione di incompetenza per territorio va disattesa.
L'opponente ha spiegato opposizione al decreto ingiuntivo contestando unicamente la sproporzionalità delle fatture azionate, sulla base di un raffronto con le fatture di altri fornitori.
L'assunto non appare condivisibile.
pagina 3 di 5 ha effettuato la somministrazione di energia elettrica presso il punto di prelievo (POD CP_1 IT001E98391156) intestato a e posto in Località Baustella, Pula (CA). Detto POD è Parte_1 stato acquisito in data 01/07/21 nel c.d. Servizio a Tutele Graduali facente capo a ed il rapporto CP_1 è cessato in data 31/01/23 per passaggio ad altro fornitore (doc. 2 parte opposta). Il rapporto contrattuale, circostanza non contestata, non è riconducibile ad un contratto sottoscritto dalle parti, ma si instaura ex lege; il Servizio a Tutele Graduali è il servizio istituito da ARERA con la Delibera 491/2020/R/eel per accompagnare il passaggio al mercato libero delle piccole imprese e microimprese per le quali dal 1/01/21 è stata prevista la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato); a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge n. 124/17 è CP_1 stata individuata quale esercente il servizio a Tutele Graduali del settore elettrico nella Regione Sardegna per il periodo 1/07/21-30/06/24 (doc. 3 parte opposta). Le condizioni contrattuali ed economiche sono definite da ARERA con tariffe applicate in maniera uniforme nella Regione interessata e pubblicate anche sul sito internet di (doc. 4 parte opposta), nonché CP_1 definite dall'art. 34 del TIV. Nell'ambito di tale rapporto il Distributore E-Distribuzione, pone i POD nel Servizio di Tutele Graduali fatturando poi al Fornitore quanto dovuto e comunicando i dati di consumo e gli importi per l'addebito al cliente finale. Il Distributore si occupa della rilevazione, lettura ed accertamento dei consumi e comunica poi questi dati al venditore/esercente il predetto servizio per CP_1 la fatturazione al cliente finale. L'opponente è stata informata di tutto quanto sopra indicato avendo ricevuto da parte di già CP_1 con pec del 14/07/21, la c.d. “welcome letter” (doc. 5 di parte opposta), contenente tutte le informazioni ed i riferimenti normativi relativi alla fornitura. La società ha riconosciuto espressamente sia il rapporto contrattuale, sia il proprio Parte_1 inadempimento nei confronti dell'opposta, manifestando la volontà di provvedere al pagamento ed effettuando plurime richieste di rateizzazione dei propri debiti, inclusi quelli portati dalle fatture azionate con il monitorio, come dimostrato dalla documentazione prodotta da (docc. 8, 9 e CP_1 10). Si rileva al riguardo che l'opponente con la produzione in giudizio dei i documenti n. 7 A e n. 8, dai quali emerge che la stessa si sia rapportata correttamente direttamente con il distributore locale competente E-Distribuzione spa, dimostra di essere a conoscenza del fatto che il distributore sia il solo soggetto preposto alle operazioni inerenti la tenuta della rete di distribuzione e la rilevazione dei consumi, compresa la sostituzione del contatore. Nelle more ha dato atto della discrepanza riscontrata tra i dati trasmessi originariamente dal CP_1 Distributore per la fatturazione e quelli indicati nella certificazione dei consumi trasmessa dalla stessa E-Distribuzione spa, differenza non imputabile pertanto all'opposta, ed ha quindi emesso due fatture a credito, la n. 412401829030 di €-1.278,67 e la n. 412401829031 di € -2.134,87 (docc. 20 e 21 parte opposta), chiedendo la compensazione del credito ingiunto con il credito portato dalle fatture suindicate, con consequenziale riduzione del credito alla somma di € 6.814,57 per sorte capitale.
Devono, quindi, ritenersi provate la sussistenza e l'entità del credito vantato dall'opposta in relazione alla fornitura di energia elettrica in questione.
Considerato che il decreto deve essere revocato, non per la fondatezza dell'opposizione ma a seguito della compensazione del credito di cui in precedenza, non imputabile ad devono riconoscersi CP_1 all'opposta le spese del monitorio, negli importi liquidati nel decreto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il DM 55/14, con scaglione di riferimento da € 5.200,01 a
€ 26.000,00, ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione pagina 4 di 5 disattesa e/o assorbita, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-revoca il decreto ingiuntivo n. 2516/2023;
-condanna al pagamento a favore di della somma di € 6.814,57 oltre Parte_1 CP_1 agli interessi come da domanda;
-condanna al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € Parte_1
635,00 per compenso, € 145,50 per spese, oltre a spese generali forfettarie nella misura del 15%, cpa e iva se dovuta, oltre alle successive occorrende;
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, liquidate in € Parte_1 CP_1 CP_1
5.077,00= per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 20/01/25
Il giudice onorario
Dott.ssa Chiara Breschi
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