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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 4392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4392 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile iscritta al N. 6727/2025 R.G., avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – assegno sociale
PROMOSSA DA
, , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti SANFILIPPO CONCETTA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. Controparte_1
, con il Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato P.IVA_1 come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un
Pagina 1 contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79;
Cass 1264/78).
Nel caso di specie, il Procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della contesa, insistendo solo sulla condanna alle spese.
Parte resistente nulla ha eccepito in merito, confermando la circostanza dell'avvenuto riconoscimento della prestazione e producendo, in sede di note sostitutive, il provvedimento di autotutela con il quale si riconosce l'assegno sociale con decorrenza dal 1.1.2025.
Ritiene il tribunale che il riconoscimento della prestazione in corso di causa costituisca prova, nemmeno implicita, della fondatezza della domanda, anche in considerazione che non sono emersi concreti elementi che ne consentano di giustificare il ritardo integrato.
Tenuto conto del contegno processuale osservato dalla controparte, le spese vanno compensate per il 50%.
Per il resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA le spese processuali nella misura del 50%;
CONDANNA l' al pagamento delle rimanenti spese processuali che liquida in €.1750 oltre CP_1
IVA, C.P., rimborso forfettario al 15 %, come per legge, in favore dell'Erario.
Così deciso, in Catania, 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
Pagina 2
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile iscritta al N. 6727/2025 R.G., avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – assegno sociale
PROMOSSA DA
, , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti SANFILIPPO CONCETTA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. Controparte_1
, con il Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato P.IVA_1 come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un
Pagina 1 contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79;
Cass 1264/78).
Nel caso di specie, il Procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della contesa, insistendo solo sulla condanna alle spese.
Parte resistente nulla ha eccepito in merito, confermando la circostanza dell'avvenuto riconoscimento della prestazione e producendo, in sede di note sostitutive, il provvedimento di autotutela con il quale si riconosce l'assegno sociale con decorrenza dal 1.1.2025.
Ritiene il tribunale che il riconoscimento della prestazione in corso di causa costituisca prova, nemmeno implicita, della fondatezza della domanda, anche in considerazione che non sono emersi concreti elementi che ne consentano di giustificare il ritardo integrato.
Tenuto conto del contegno processuale osservato dalla controparte, le spese vanno compensate per il 50%.
Per il resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA le spese processuali nella misura del 50%;
CONDANNA l' al pagamento delle rimanenti spese processuali che liquida in €.1750 oltre CP_1
IVA, C.P., rimborso forfettario al 15 %, come per legge, in favore dell'Erario.
Così deciso, in Catania, 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
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