CASS
Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2024, n. 25800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25800 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OZ NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. BELCASTRO Giuseppe conclude associandosi alle conclusioni del P.G., deposita conclusioni e nota spese. L'avv. COPPI Franco Carlo conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. L'avv. MINGHELLI Aldo conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25800 Anno 2024 Presidente: SIANI NZ Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 ottobre 2021, il Tribunale di Roma, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulla contestata aggravante e ritenuta la continuazione, condannava VI PI alla pena di sei anni di reclusione e al risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa costituitasi parte civile, per i reati commessi il 18 gennaio 2017, qualificati come tentato omicidio aggravato da futili motivi, danneggiamento e calunnia in danno di IO IA. Secondo la ricostruzione accusatoria recepita dal giudice del merito, PI, a seguito di un litigio con il IA, aveva tentato di investirlo con la propria autovettura, lo aveva ferito, aveva urtato di proposito la sua auto e lo aveva poi denunciato per i reati di minaccia e lesioni, pur sapendolo innocente. Il Tribunale si basava, fra l'altro, sugli elementi emersi circa le ferite riportate da IA e sulle dichiarazioni di costui e del teste RE Annuito. 2. L'imputato proponeva gravame rivolto alla Corte di appello di Roma, che lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado, con sentenza del 14 febbraio 2023. 3. La difesa di VI PI ha proposto ricorso per cassazione mediante due atti distinti. 4. Il primo atto di ricorso, a firma del prof. avv. Franco Coppi e dell'avv. Aldo Minghelli, è articolato in quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo i difensori, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamentano violazioni degli artt. 192, 197 e 210 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione, da parte dei giudici del merito, dell'esame di IO IA. Secondo i difensori, la Corte di appello, pur evidenziando il diverso criterio valutativo, rispetto alla sentenza di primo grado, cui sottoporre le dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, poi si è attenuta, nella sua disamina della ricostruzione censurata, allo stesso iter logico e di giudizio seguito dal primo giudice, giungendo erroneamente alle medesime conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado. 4.2. Con il secondo motivo i difensori, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per travisamento della testimonianza di RE Annuito. 4.3. Con il terzo motivo i difensori, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentano violazioni degli artt. 56, 575 e 582 cod. pen., 2 nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'avvenuta conferma della condanna a carico di PI per il reato di tentato omicidio e per la mancata derubricazione nel reato di lesione personale. La sentenza risulta contraddittoria laddove in un primo momento afferma che, ai fini della sussistenza dell'animus necandi, abbia rilevanza la gravità delle lesioni inferte alla vittima, per poi sostenere che non è la misura delle lesioni a orientare l'interprete nella esatta qualificazione della vicenda, dato che nel caso in esame l'accertamento verte sulla direzionalità dei colpi asseritamente diretti a zone vitali. Anche in relazione alla ricostruzione del fatto, la decisione si era attenuta esclusivamente alla ricostruzione fornita dal consulente tecnico della parte civile, senza alcun vaglio critico di tale analisi. Le risultanze riguardanti il mancato rinvenimento dell'oggetto metallico, asseritamente utilizzato da PI nel tentativo di ledere IA, la modestia e la localizzazione dell'unica ferita da costui subita, il suo successivo comportamento di aggressività ed offesa, a dispetto della violenza a suo dire sino a quel momento subita, per la difesa risultano significative dell'erroneità del convincimento maturato dal giudice del merito. 4.4. Con il quarto motivo i difensori, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentano violazioni dell'art. 52 e dell'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa e dell'attenuante della provocazione. Secondo i difensori, il giudice del merito non ha considerato che PI ha riportato lesioni;
ha subito il danneggiamento della sua autovettura, in particolare nello specchietto sinistro;
è stato proprio lui a richiedere per primo l'intervento delle Forze dell'ordine. 5. Il secondo atto di ricorso, a firma dell'avv. Aldo Minghelli, è articolato in quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo il difensore, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 127, 178, 408, 409, 410, 410, 415-bis cod. proc. pen. Il difensore deduce che il decreto di archiviazione della denuncia presentata da PI nei confronti di IA non è stata preceduta da notifica a PI, e da ciò è derivata la negazione del diritto di quest'ultimo a formulare osservazioni e istanze al Giudice per le indagini preliminari in merito alla richiesta di archiviazione dell'organo inquirente. È mancata così una valutazione equidistante delle versioni contrapposte, in presenza di una contestazione perentoria, con l'uso dell'espressione «pur sapendolo innocente», di una ipotesi di calunnia, peraltro intervenuta in epoca antecedente all'archiviazione stessa, quando «innocenza» e «infondatezza» erano ancora sub iudice. La difesa afferma 3 che la Corte di appello ha risposto esclusivamente al secondo dei tre motivi aggiunti presentati, senza analizzare le ulteriori doglianze. L'omessa valutazione delle altre censure aveva inciso sul diritto di difesa. In particolare, con il primo dei suddetti motivi aggiunti la difesa aveva eccepito che la scelta operata della Procura della Repubblica, di stralciare integralmente la denuncia presentata da PI nei confronti di IA, e di contestare a PI la calunnia, aveva comportato una limitazione del compendio probatorio conoscibile dal giudicante, a discapito della posizione dell'imputato PI. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso il difensore, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., lamenta violazioni degli artt. 64, 192, 197, 210 cod. proc. pen., e vizi di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità attribuita a IA, assunto quale testimone, mentre avrebbe dovuto essere sentito, in quanto indagato di reato connesso, con le garanzie di legge. La testimonianza era quindi inutilizzabile. 5.3. Con il terzo motivo il difensore, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al criterio valutativo utilizzato dal giudice del merito per vagliare le dichiarazioni rilasciate da IA durante il dibattimento di primo grado, non essendo stata ritenuta necessaria la ricerca di alcun riscontro di quanto dichiarato. Secondo la difesa, la credibilità attribuita a IA è in aperto contrasto con le emergenze processuali. 5.4. Con il quarto motivo il difensore, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. -5 c) ed e), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione incriminatrice del reato di calunnia. La difesa afferma che l'addebito era carente sotto il profilo soggettivo, attesa la legittima convinzione da parte di PI dell'illiceità dell'aggressione subita ad opera di IA, dimostrata dai danni personali e materiali riportati dall'autovettura di PI, con il particolare dello specchietto esterno insanguinato a seguito del taglio provocatosi da IA nell'atto di infrangerlo e non già con le diverse modalità da costui asserite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure riguardanti le modalità di audizione di IO IA, le valutazioni sulla sua attendibilità e sulle sue dichiarazioni, le valutazioni sulle dichiarazioni rese da RE Annuito, sono tutte infondate. 1.1. La giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della prova testimoniale, ha affermato che l'attendibilità della persona offesa dal reato è 4 questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153, del 11/02/2020, Rv. 278609-01). È stato specificato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604, del 19/09/2017, Rv. 271623-01). 1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese da IO IA tenendo conto della loro compatibilità con l'intero quadro probatorio su cui è stata fondata l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Il giudice del merito ha rispettato il dettato normativo e la motivazione della sentenza di appello non reca i vizi denunciati dalla difesa, poiché l'iter logico giuridico seguito dal giudice del gravame non presenta alcuna evidente contraddizione né travisamento. Le doglianze difensive tendono a contraddire i singoli segmenti che compongono la ricostruzione dei fatti di causa, così come accertati in sede di giudizio di merito;
tale "frazionamento" non è ammesso nel giudizi& di legittimità, ove l'analisi sulla motivazione del provvedimento impugnato deve limitarsi ad un controllo di tenuta logica e di non contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello ha spiegato congruamente che la ricostruzione dei fatti resa da IA trova riscontro in solidi elementi, tra i quali ha ricordato la ferita riportata da costui e le conferme provenienti dalle dichiarazioni di RE Annuito, in ordine alle quali il ricorrente non è riuscito a dimostrare un effettivo travisamento su affermazioni riguardanti elementi decisivi del fatto. La sentenza impugnata non è in contrasto con le norme e i principi giurisprudenziali che regolano i giudizi inerenti alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e richiede in casi come quello in esame la ricerca di elementi confermativi. 2. Le censure riguardanti il decreto di archiviazione del procedimento originato dalla denuncia presentata da PI a carico di IA sono inammissibili, perché riguardano atti estranei al procedimento a carico di PI che costituisce il presupposto del presente giudizio di legittimità. 5 3. Le censure riguardanti il mancato riconoscimento della legittima difesa e dell'attenuante della provocazione sono infondate. 3.1. In riferimento alla legittima difesa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i presupposti essenziali della scriminante sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve riguardare la necessità di difendersi, la inevitabilità del pericolo e la proporzione tra difesa e offesa (Sez. 4 n. 16908 del 12/02/2004, Rv. 228045-01). Inoltre, si è affermato che non è configurabile la legittima difesa qualora l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore (Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Rv. 223441-01) e che la legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa (Sez. 1, n. 3200 del 18/02/2000, Rv. 215513- 01). Con riferimento all'eccesso colposo, è stato chiarito che l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo nella medesima scriminante, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, dep. 2009, Rv. 242349-01). Per quanto concerne la legittima difesa putativa, perché frutto dell'erroneo convincimento di doversi difendere da un'aggressione portata contro la persona dell'imputato, è stato chiarito che l'errore scusabile che può giustificare la configurabilità della scriminante deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di una offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti, e cioè di una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 4337 del 2/2/2006, Rv. 233189-01; Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, Rv. 245634). È stato precisato che l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa (così come per l'eccesso colposo) deve essere effettuato con un giudizio ex ante, calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d'animo e i timori personali (Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, Rv. 255268 - 01). 3.2. Con riguardo all'attenuante della provocazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che essa, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823 - 01). 3.3. Nel caso concreto ora in esame, alla luce della ricostruzione fattuale della vicenda ritenuta dai giudici di merito (e dato che non sono ammissibili, in questa sede di legittimità, letture alternative dei dati probatori in ordine ai quali la sentenza impugnata è sorretta da idonea e congrua motivazione) deve affermarsi, in applicazione dei principi sopra richiamati, pienamente condivisibili, che non sussistono gli elementi richiesti per configurare la legittima difesa, neppure sotto il profilo putativo, né gli elementi richiesti per il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, avuto riguardo alle modalità di svolgimento dell'azione del ricorrente e delle complessive modalità del fatto. La ricostruzione è basata, nella sentenza impugnata, su precise indicazioni argomentative, con le quali si spiega perché le tesi dell'imputato, circa la configurabilità della scriminante e dell'attenuante, vadano respinte, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, compatibili con gli elementi oggettivi e con le dichiarazioni del testimone Annuito. Deva quindi affermarsi che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive su tali argomenti si rivelano prive di pregio, poiché il giudice di appello, nel negare la sussistenza della scriminante delle legittima difesa e dell'attenuante della provocazione, ha spiegato congruamente le ragioni in base alle quali ha ritenuto che PI non si sia trovato nella necessità di difendere un diritto proprio contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta;
che non sussisteva, comunque, proporzione fra la presunta offesa e la pretesa difesa da parte di PI;
che non è ipotizzabile una situazione di legittima difesa putativa;
che non sussistono gli elementi per far ritenere gli estremi dell'attenuante della provocazione. 4. Le censure riguardanti l'affermazione di responsabilità per il reato di calunnia sono infondate. 7 Il giudice del merito non è incorso in alcuna violazione di legge, né la motivazione della sentenza impugnata risulta affetta da vizi della motivazione, nella parte in cui chiarisce che le evenienze dello speronamento della vettura di PI e delle minacce di morte da parte di IA sono emerse solo dalla denuncia di PI e non sono riscontrate da alcun elemento, mentre gli elementi acquisiti, e in particolare le dichiarazioni di Annuito, hanno contraddetto le accuse mosse da PI a carico di IA e hanno evidenziato i ripetuti e violenti tentativi di investimento in auto, in retromarcia, compiuti proprio da PI in danno di IA. 5. Sono fondate le censure riguardanti l'elemento psicologico del reato e la qualificazione del reato di cui al capo "A" come tentato omicidio. 5.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di distinzione tra il reato di lesione personale e quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rv. 283390-01). Ha altresì stabilito che, in tema di delitto tentato, l'accertamento dell'idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Rv. 277032-02). È stato precisato, inoltre, che l'accertamento deve essere condotto desumendo il dolo da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Rv. 257208-01). È stato affermato, poi, che il dolo diretto, anche nella sua forma di dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta, è compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402-01; Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259465-01). 5.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che le doglianze della difesa dell'imputato, sull'argomento della qualificazione giuridica del fatto di cui al capo "A", colgono nel segno. Il giudice di appello, infatti, ha basato le sue valutazioni, oltre che su alcuni elementi come la pluralità di colpi, la sede corporea attinta, le caratteristiche della ferita alla mano del IA, anche sull'affermazione in base alla quale «l'oggetto metallico utilizzato deve considerarsi senz'altro micidiale» e ha posto in luce, fra 8 l'altro, che il consulente tecnico incaricato dalla parte civile «sottolinea, inoltre, come fosse possibile ricondurre lo strumento offensivo utilizzato, stando alla lesione personale prodotta, ad un mezzo di punta e taglio, come detto strumento fosse idoneo a procurare lesioni anche mortali». In mancanza di chiarimenti più precisi circa l'individuazione di tale oggetto, e di approfondimenti circa le ferite riportate da IA, le considerazioni del giudice del merito che, in gran parte, basano il giudizio di sussistenza dell'animus necandi proprio sull'affermazione della presunta micidialità di tale oggetto, risultano illogiche. Il giudice di appello, infatti, avrebbe dovuto svolgere una riflessione più approfondita, tenendo conto complessivamente degli elementi istruttori raccolti e della situazione di fatto emersa. 6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo "A", con rinvio per nuovo giudizio su tale capo e sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. A quest'ultima deve essere rimesso anche il regolamento delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo A), con rinvio per nuovo giudizio su tale capo e sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, cui rimette anche per il regolamento delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. BELCASTRO Giuseppe conclude associandosi alle conclusioni del P.G., deposita conclusioni e nota spese. L'avv. COPPI Franco Carlo conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. L'avv. MINGHELLI Aldo conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25800 Anno 2024 Presidente: SIANI NZ Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 ottobre 2021, il Tribunale di Roma, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulla contestata aggravante e ritenuta la continuazione, condannava VI PI alla pena di sei anni di reclusione e al risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa costituitasi parte civile, per i reati commessi il 18 gennaio 2017, qualificati come tentato omicidio aggravato da futili motivi, danneggiamento e calunnia in danno di IO IA. Secondo la ricostruzione accusatoria recepita dal giudice del merito, PI, a seguito di un litigio con il IA, aveva tentato di investirlo con la propria autovettura, lo aveva ferito, aveva urtato di proposito la sua auto e lo aveva poi denunciato per i reati di minaccia e lesioni, pur sapendolo innocente. Il Tribunale si basava, fra l'altro, sugli elementi emersi circa le ferite riportate da IA e sulle dichiarazioni di costui e del teste RE Annuito. 2. L'imputato proponeva gravame rivolto alla Corte di appello di Roma, che lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado, con sentenza del 14 febbraio 2023. 3. La difesa di VI PI ha proposto ricorso per cassazione mediante due atti distinti. 4. Il primo atto di ricorso, a firma del prof. avv. Franco Coppi e dell'avv. Aldo Minghelli, è articolato in quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo i difensori, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamentano violazioni degli artt. 192, 197 e 210 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione, da parte dei giudici del merito, dell'esame di IO IA. Secondo i difensori, la Corte di appello, pur evidenziando il diverso criterio valutativo, rispetto alla sentenza di primo grado, cui sottoporre le dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, poi si è attenuta, nella sua disamina della ricostruzione censurata, allo stesso iter logico e di giudizio seguito dal primo giudice, giungendo erroneamente alle medesime conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado. 4.2. Con il secondo motivo i difensori, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per travisamento della testimonianza di RE Annuito. 4.3. Con il terzo motivo i difensori, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentano violazioni degli artt. 56, 575 e 582 cod. pen., 2 nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'avvenuta conferma della condanna a carico di PI per il reato di tentato omicidio e per la mancata derubricazione nel reato di lesione personale. La sentenza risulta contraddittoria laddove in un primo momento afferma che, ai fini della sussistenza dell'animus necandi, abbia rilevanza la gravità delle lesioni inferte alla vittima, per poi sostenere che non è la misura delle lesioni a orientare l'interprete nella esatta qualificazione della vicenda, dato che nel caso in esame l'accertamento verte sulla direzionalità dei colpi asseritamente diretti a zone vitali. Anche in relazione alla ricostruzione del fatto, la decisione si era attenuta esclusivamente alla ricostruzione fornita dal consulente tecnico della parte civile, senza alcun vaglio critico di tale analisi. Le risultanze riguardanti il mancato rinvenimento dell'oggetto metallico, asseritamente utilizzato da PI nel tentativo di ledere IA, la modestia e la localizzazione dell'unica ferita da costui subita, il suo successivo comportamento di aggressività ed offesa, a dispetto della violenza a suo dire sino a quel momento subita, per la difesa risultano significative dell'erroneità del convincimento maturato dal giudice del merito. 4.4. Con il quarto motivo i difensori, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentano violazioni dell'art. 52 e dell'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa e dell'attenuante della provocazione. Secondo i difensori, il giudice del merito non ha considerato che PI ha riportato lesioni;
ha subito il danneggiamento della sua autovettura, in particolare nello specchietto sinistro;
è stato proprio lui a richiedere per primo l'intervento delle Forze dell'ordine. 5. Il secondo atto di ricorso, a firma dell'avv. Aldo Minghelli, è articolato in quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo il difensore, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 127, 178, 408, 409, 410, 410, 415-bis cod. proc. pen. Il difensore deduce che il decreto di archiviazione della denuncia presentata da PI nei confronti di IA non è stata preceduta da notifica a PI, e da ciò è derivata la negazione del diritto di quest'ultimo a formulare osservazioni e istanze al Giudice per le indagini preliminari in merito alla richiesta di archiviazione dell'organo inquirente. È mancata così una valutazione equidistante delle versioni contrapposte, in presenza di una contestazione perentoria, con l'uso dell'espressione «pur sapendolo innocente», di una ipotesi di calunnia, peraltro intervenuta in epoca antecedente all'archiviazione stessa, quando «innocenza» e «infondatezza» erano ancora sub iudice. La difesa afferma 3 che la Corte di appello ha risposto esclusivamente al secondo dei tre motivi aggiunti presentati, senza analizzare le ulteriori doglianze. L'omessa valutazione delle altre censure aveva inciso sul diritto di difesa. In particolare, con il primo dei suddetti motivi aggiunti la difesa aveva eccepito che la scelta operata della Procura della Repubblica, di stralciare integralmente la denuncia presentata da PI nei confronti di IA, e di contestare a PI la calunnia, aveva comportato una limitazione del compendio probatorio conoscibile dal giudicante, a discapito della posizione dell'imputato PI. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso il difensore, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., lamenta violazioni degli artt. 64, 192, 197, 210 cod. proc. pen., e vizi di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità attribuita a IA, assunto quale testimone, mentre avrebbe dovuto essere sentito, in quanto indagato di reato connesso, con le garanzie di legge. La testimonianza era quindi inutilizzabile. 5.3. Con il terzo motivo il difensore, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al criterio valutativo utilizzato dal giudice del merito per vagliare le dichiarazioni rilasciate da IA durante il dibattimento di primo grado, non essendo stata ritenuta necessaria la ricerca di alcun riscontro di quanto dichiarato. Secondo la difesa, la credibilità attribuita a IA è in aperto contrasto con le emergenze processuali. 5.4. Con il quarto motivo il difensore, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. -5 c) ed e), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione incriminatrice del reato di calunnia. La difesa afferma che l'addebito era carente sotto il profilo soggettivo, attesa la legittima convinzione da parte di PI dell'illiceità dell'aggressione subita ad opera di IA, dimostrata dai danni personali e materiali riportati dall'autovettura di PI, con il particolare dello specchietto esterno insanguinato a seguito del taglio provocatosi da IA nell'atto di infrangerlo e non già con le diverse modalità da costui asserite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure riguardanti le modalità di audizione di IO IA, le valutazioni sulla sua attendibilità e sulle sue dichiarazioni, le valutazioni sulle dichiarazioni rese da RE Annuito, sono tutte infondate. 1.1. La giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della prova testimoniale, ha affermato che l'attendibilità della persona offesa dal reato è 4 questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153, del 11/02/2020, Rv. 278609-01). È stato specificato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604, del 19/09/2017, Rv. 271623-01). 1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese da IO IA tenendo conto della loro compatibilità con l'intero quadro probatorio su cui è stata fondata l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Il giudice del merito ha rispettato il dettato normativo e la motivazione della sentenza di appello non reca i vizi denunciati dalla difesa, poiché l'iter logico giuridico seguito dal giudice del gravame non presenta alcuna evidente contraddizione né travisamento. Le doglianze difensive tendono a contraddire i singoli segmenti che compongono la ricostruzione dei fatti di causa, così come accertati in sede di giudizio di merito;
tale "frazionamento" non è ammesso nel giudizi& di legittimità, ove l'analisi sulla motivazione del provvedimento impugnato deve limitarsi ad un controllo di tenuta logica e di non contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello ha spiegato congruamente che la ricostruzione dei fatti resa da IA trova riscontro in solidi elementi, tra i quali ha ricordato la ferita riportata da costui e le conferme provenienti dalle dichiarazioni di RE Annuito, in ordine alle quali il ricorrente non è riuscito a dimostrare un effettivo travisamento su affermazioni riguardanti elementi decisivi del fatto. La sentenza impugnata non è in contrasto con le norme e i principi giurisprudenziali che regolano i giudizi inerenti alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e richiede in casi come quello in esame la ricerca di elementi confermativi. 2. Le censure riguardanti il decreto di archiviazione del procedimento originato dalla denuncia presentata da PI a carico di IA sono inammissibili, perché riguardano atti estranei al procedimento a carico di PI che costituisce il presupposto del presente giudizio di legittimità. 5 3. Le censure riguardanti il mancato riconoscimento della legittima difesa e dell'attenuante della provocazione sono infondate. 3.1. In riferimento alla legittima difesa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i presupposti essenziali della scriminante sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve riguardare la necessità di difendersi, la inevitabilità del pericolo e la proporzione tra difesa e offesa (Sez. 4 n. 16908 del 12/02/2004, Rv. 228045-01). Inoltre, si è affermato che non è configurabile la legittima difesa qualora l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore (Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Rv. 223441-01) e che la legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa (Sez. 1, n. 3200 del 18/02/2000, Rv. 215513- 01). Con riferimento all'eccesso colposo, è stato chiarito che l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo nella medesima scriminante, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, dep. 2009, Rv. 242349-01). Per quanto concerne la legittima difesa putativa, perché frutto dell'erroneo convincimento di doversi difendere da un'aggressione portata contro la persona dell'imputato, è stato chiarito che l'errore scusabile che può giustificare la configurabilità della scriminante deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di una offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti, e cioè di una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 4337 del 2/2/2006, Rv. 233189-01; Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, Rv. 245634). È stato precisato che l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa (così come per l'eccesso colposo) deve essere effettuato con un giudizio ex ante, calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d'animo e i timori personali (Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, Rv. 255268 - 01). 3.2. Con riguardo all'attenuante della provocazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che essa, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823 - 01). 3.3. Nel caso concreto ora in esame, alla luce della ricostruzione fattuale della vicenda ritenuta dai giudici di merito (e dato che non sono ammissibili, in questa sede di legittimità, letture alternative dei dati probatori in ordine ai quali la sentenza impugnata è sorretta da idonea e congrua motivazione) deve affermarsi, in applicazione dei principi sopra richiamati, pienamente condivisibili, che non sussistono gli elementi richiesti per configurare la legittima difesa, neppure sotto il profilo putativo, né gli elementi richiesti per il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, avuto riguardo alle modalità di svolgimento dell'azione del ricorrente e delle complessive modalità del fatto. La ricostruzione è basata, nella sentenza impugnata, su precise indicazioni argomentative, con le quali si spiega perché le tesi dell'imputato, circa la configurabilità della scriminante e dell'attenuante, vadano respinte, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, compatibili con gli elementi oggettivi e con le dichiarazioni del testimone Annuito. Deva quindi affermarsi che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive su tali argomenti si rivelano prive di pregio, poiché il giudice di appello, nel negare la sussistenza della scriminante delle legittima difesa e dell'attenuante della provocazione, ha spiegato congruamente le ragioni in base alle quali ha ritenuto che PI non si sia trovato nella necessità di difendere un diritto proprio contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta;
che non sussisteva, comunque, proporzione fra la presunta offesa e la pretesa difesa da parte di PI;
che non è ipotizzabile una situazione di legittima difesa putativa;
che non sussistono gli elementi per far ritenere gli estremi dell'attenuante della provocazione. 4. Le censure riguardanti l'affermazione di responsabilità per il reato di calunnia sono infondate. 7 Il giudice del merito non è incorso in alcuna violazione di legge, né la motivazione della sentenza impugnata risulta affetta da vizi della motivazione, nella parte in cui chiarisce che le evenienze dello speronamento della vettura di PI e delle minacce di morte da parte di IA sono emerse solo dalla denuncia di PI e non sono riscontrate da alcun elemento, mentre gli elementi acquisiti, e in particolare le dichiarazioni di Annuito, hanno contraddetto le accuse mosse da PI a carico di IA e hanno evidenziato i ripetuti e violenti tentativi di investimento in auto, in retromarcia, compiuti proprio da PI in danno di IA. 5. Sono fondate le censure riguardanti l'elemento psicologico del reato e la qualificazione del reato di cui al capo "A" come tentato omicidio. 5.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di distinzione tra il reato di lesione personale e quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rv. 283390-01). Ha altresì stabilito che, in tema di delitto tentato, l'accertamento dell'idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Rv. 277032-02). È stato precisato, inoltre, che l'accertamento deve essere condotto desumendo il dolo da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Rv. 257208-01). È stato affermato, poi, che il dolo diretto, anche nella sua forma di dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta, è compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402-01; Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259465-01). 5.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che le doglianze della difesa dell'imputato, sull'argomento della qualificazione giuridica del fatto di cui al capo "A", colgono nel segno. Il giudice di appello, infatti, ha basato le sue valutazioni, oltre che su alcuni elementi come la pluralità di colpi, la sede corporea attinta, le caratteristiche della ferita alla mano del IA, anche sull'affermazione in base alla quale «l'oggetto metallico utilizzato deve considerarsi senz'altro micidiale» e ha posto in luce, fra 8 l'altro, che il consulente tecnico incaricato dalla parte civile «sottolinea, inoltre, come fosse possibile ricondurre lo strumento offensivo utilizzato, stando alla lesione personale prodotta, ad un mezzo di punta e taglio, come detto strumento fosse idoneo a procurare lesioni anche mortali». In mancanza di chiarimenti più precisi circa l'individuazione di tale oggetto, e di approfondimenti circa le ferite riportate da IA, le considerazioni del giudice del merito che, in gran parte, basano il giudizio di sussistenza dell'animus necandi proprio sull'affermazione della presunta micidialità di tale oggetto, risultano illogiche. Il giudice di appello, infatti, avrebbe dovuto svolgere una riflessione più approfondita, tenendo conto complessivamente degli elementi istruttori raccolti e della situazione di fatto emersa. 6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo "A", con rinvio per nuovo giudizio su tale capo e sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. A quest'ultima deve essere rimesso anche il regolamento delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo A), con rinvio per nuovo giudizio su tale capo e sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, cui rimette anche per il regolamento delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023.