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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 22/12/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 1463 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22.12.2025
e vertente tra
, , elettivamente domiciliati in Gela, Via Garibaldi n. 145, presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'Avv. Angelo Cassarino che li rappresenta e difende per procura in atti,
- appellanti -
e
elettivamente domiciliata in Niscemi, Via Bologna snc, presso lo studio dell'Avv. CP_1
Francesco Morgano che la rappresenta e difende per procura in atti,
- appellato -
e
elettivamente domiciliato in Gela, Via Niscemi n. 20, presso lo studio dell'Avv. CP_2
DE CE che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- appellato -
e
, elettivamente domiciliato in Gela, Via Niscemi n. 20, presso lo studio dell'Avv. Controparte_3
DE CE che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- appellato -
e
in persona del sindaco pro-tempore, “ in persona del CP_4 Controparte_5 legale rappresentante pro-tempore, , CP_6
- appellati - contumaci - FATTO
Con citazione ritualmente notificata, e proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 433/2022 depositata il 25.7.2022, con la quale il Giudice di Pace di Gela condannava , , , CP_2 Controparte_3 CP_6 Parte_1 Parte_2 ed il al risarcimento del danno in favore di per euro 3.420,51, in CP_4 CP_1 relazione alla domanda con la quale esponeva che in data 11.3.2016, a causa di CP_1 calcinacci che si staccavano dallo stabile di proprietà di sito in Gela nella via Stesicoro CP_2
n. 7, l'autocarro Fiat Doblò TG. DZ423PF di sua proprietà subiva danni.
Gli appellanti lamentavano la nullità della sentenza per errata ricostruzione dei fatti, l'errata valutazione della prova e la violazione di legge, la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il vizio di ultrapetizione, la omessa valutazione della prova e l'errata pronuncia sulle spese di lite.
Si costituiva eccependo l'infondatezza del gravame e che il ballatoio/pensilina è, CP_1 salvo che dal titolo non risulti diversamente, parte comune.
Si costituivano anche e , rilevando la inammissibilità dell'appello CP_2 Controparte_3 ex art. 348 bis c.p.c. e la infondatezza dei motivi di impugnazione, mentre il la CP_4 [...]
e restavano contumaci. Controparte_7 CP_6
All'udienza del 22.12.2025 si svolge la discussione e e Parte_1 Parte_2 concludono per l'accoglimento dell'appello, per il rigetto delle domande proposte dagli appellati in primo grado, per il difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, per il difetto di legittimazione passiva, ovvero per una pronuncia di mero accertamento in ordine ai soggetti tenuti al risarcimento del danno, in subordine per la pronuncia limitatamente alla domanda di manleva di
[...]
escludendo una qualsivoglia condanna di risarcimento in favore dell'attrice CP_2 CP_1
e, in ulteriore subordine per la limitazione al risarcimento in misura limitata alla quota parte di proprietà e calcolata secondo le norme sulla comunione e/o sul condominio.
Nella stessa udienza gli appellati concludono per la inammissibilità ed infondatezza del gravame ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
In via preliminare l'appello è dichiarato ammissibile ex art. 348 bis c.p.c., in quanto comunque contiene argomentazioni idonee a contrapporsi al fondamento giuridico della decisione di primo grado.
Ciò premesso, gli appellanti eccepiscono, in primo luogo, che i danni sono derivati dalla pensilina - ballatoio della terrazza posta al quarto piano dello stabile di via Stesicoro n. 7 e che detto ballatoio appartiene in via esclusiva a in quanto estensione e prolungamento della terrazza di CP_2 sua esclusiva proprietà, nonché in quanto copertura per il balcone del terzo piano dello stabile anche questo di proprietà di . CP_2
Il motivo non può essere accolto.
Il verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti ha accertato che i calcinacci si sono staccati da un cornicione situato al 4° piano fuori terra e, dunque, da una parte comune.
Infatti, gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale, vale a dire i frontalini, e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un edificio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117, n. 3), c.c. (tra le tante Cass. n. 568/2000; Cass. n.
14576/2004; Cass. n. 6624/2012 e, da ultimo, Cass. n. 30071/2017, Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud.
25/10/2017) 14/12/2017, n. 30071).
In definitiva, se cornici e cornicioni, da una parte, rappresentano la proiezione della proprietà individuale, dall'altra, si pongono come elementi esterni aventi una attitudine funzionale legata al decoro dell'edificio, che è bene di godimento collettivo, e lo stesso è da dirsi che per i calcinacci che si sono staccati dalla pensilina - ballatoio della terrazza posta al quarto piano della palazzina di via
Stesicoro.
Gli appellanti, inoltre, eccepiscono la violazione dell'art 112 c.p.c. sulle domande formulate dall'attrice e da oltre i limiti delle richieste da questi formulati nei propri atti CP_2 introduttivi e che la domanda di manleva di nei confronti della e nei CP_2 CP_5 confronti di tutti i proprietari del fabbricato non sarebbe altro che una domanda di mero accertamento e non di condanna.
In realtà in primo grado unico convenuto era e tutti le altre parti sono state chiamate CP_2 in causa.
Orbene, la domanda attorea si considera automaticamente estesa al chiamato in causa da parte del convenuto, senza bisogno di istanza espressa dell'attore, quando il convenuto chiami in causa il terzo non al fine di fare valere nei suoi confronti un rapporto di garanzia cd. impropria, avente cioè una causa petendi diversa da quella dedotta dall'attore, ovvero come obbligato solidale, essendo in questo caso necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma domanda da parte dell'attore (Cass. civ.
Sez. III Sentenza, 07/10/2011, n. 20610), ma, come nella fattispecie, al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile, sussistendo un collegamento tra la posizione sostanziale dell'attore e del terzo chiamato, sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell'attore del soggetto indicato dal convenuto come obbligato in sua vece, sussistendo l'unicità del rapporto controverso tipico della cosiddetta garanzia propria: “Qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo, indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di extrapetizione” (Cass. civ., Sez. I, 05/06/2007, n. 13165; Cass. civ. Sez. III Sent., 10/10/2008, n.
24997).
Corretta, infine si presenta la pronuncia sulle spese in applicazione del principio causale della soccombenza ex art. 91, primo comma, c.p.c.
Merita invece accoglimento il motivo relativo alla condanna al risarcimento in parti uguali secondo la proprietà risultante dai titoli e in solido, mentre invece, trattandosi di condominio, la ripartizione del risarcimento deve essere fatta in base alle tabelle condominiali millesimali di proprietà.
Le spese di entrambi i giudizi seguono la soccombenza avendo riguardo all'esito complessivo della lite.
Infatti, in tema di spese processuali, la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale e viola, pertanto, il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio ed invece come vincitrice in altro grado (cfr. Cass.
10/09/2004, n. 18255; Cass. 07/07/2006, n. 15557 Cass. 17/01/2007, n. 974 Cass. 10/09/2001, n.
11543; Cass. 25.3.2002, n. 4201; Cass. 14.12.2000, n. 15767; Cass. 14/12/2004, n. 23297).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice di appello:
a) riforma parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente al criterio di ripartizione del risarcimento del danno “in parti uguali secondo la proprietà risultante dai titoli”; b) rigetta per il resto l'appello; c) condanna , , , il Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_3
in persona del sindaco pro-tempore, e al pagamento in favore di CP_4 CP_6 CP_1 della somma di euro 3.420,51 da ripartirsi in base alle tabelle condominiali millesimali di
[...] proprietà; d) condanna , , , il Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_3
in persona del sindaco pro-tempore, e al pagamento in solido delle CP_4 CP_6 spese processuali del giudizio di primo grado in favore di pari ad euro 1.500,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
e) condanna , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , il in persona del sindaco pro-tempore, e CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_6 al pagamento in solido in favore di delle spese processuali del giudizio di appello pari CP_1 ad euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.
Gela, 22.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 1463 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22.12.2025
e vertente tra
, , elettivamente domiciliati in Gela, Via Garibaldi n. 145, presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'Avv. Angelo Cassarino che li rappresenta e difende per procura in atti,
- appellanti -
e
elettivamente domiciliata in Niscemi, Via Bologna snc, presso lo studio dell'Avv. CP_1
Francesco Morgano che la rappresenta e difende per procura in atti,
- appellato -
e
elettivamente domiciliato in Gela, Via Niscemi n. 20, presso lo studio dell'Avv. CP_2
DE CE che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- appellato -
e
, elettivamente domiciliato in Gela, Via Niscemi n. 20, presso lo studio dell'Avv. Controparte_3
DE CE che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- appellato -
e
in persona del sindaco pro-tempore, “ in persona del CP_4 Controparte_5 legale rappresentante pro-tempore, , CP_6
- appellati - contumaci - FATTO
Con citazione ritualmente notificata, e proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 433/2022 depositata il 25.7.2022, con la quale il Giudice di Pace di Gela condannava , , , CP_2 Controparte_3 CP_6 Parte_1 Parte_2 ed il al risarcimento del danno in favore di per euro 3.420,51, in CP_4 CP_1 relazione alla domanda con la quale esponeva che in data 11.3.2016, a causa di CP_1 calcinacci che si staccavano dallo stabile di proprietà di sito in Gela nella via Stesicoro CP_2
n. 7, l'autocarro Fiat Doblò TG. DZ423PF di sua proprietà subiva danni.
Gli appellanti lamentavano la nullità della sentenza per errata ricostruzione dei fatti, l'errata valutazione della prova e la violazione di legge, la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il vizio di ultrapetizione, la omessa valutazione della prova e l'errata pronuncia sulle spese di lite.
Si costituiva eccependo l'infondatezza del gravame e che il ballatoio/pensilina è, CP_1 salvo che dal titolo non risulti diversamente, parte comune.
Si costituivano anche e , rilevando la inammissibilità dell'appello CP_2 Controparte_3 ex art. 348 bis c.p.c. e la infondatezza dei motivi di impugnazione, mentre il la CP_4 [...]
e restavano contumaci. Controparte_7 CP_6
All'udienza del 22.12.2025 si svolge la discussione e e Parte_1 Parte_2 concludono per l'accoglimento dell'appello, per il rigetto delle domande proposte dagli appellati in primo grado, per il difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, per il difetto di legittimazione passiva, ovvero per una pronuncia di mero accertamento in ordine ai soggetti tenuti al risarcimento del danno, in subordine per la pronuncia limitatamente alla domanda di manleva di
[...]
escludendo una qualsivoglia condanna di risarcimento in favore dell'attrice CP_2 CP_1
e, in ulteriore subordine per la limitazione al risarcimento in misura limitata alla quota parte di proprietà e calcolata secondo le norme sulla comunione e/o sul condominio.
Nella stessa udienza gli appellati concludono per la inammissibilità ed infondatezza del gravame ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
In via preliminare l'appello è dichiarato ammissibile ex art. 348 bis c.p.c., in quanto comunque contiene argomentazioni idonee a contrapporsi al fondamento giuridico della decisione di primo grado.
Ciò premesso, gli appellanti eccepiscono, in primo luogo, che i danni sono derivati dalla pensilina - ballatoio della terrazza posta al quarto piano dello stabile di via Stesicoro n. 7 e che detto ballatoio appartiene in via esclusiva a in quanto estensione e prolungamento della terrazza di CP_2 sua esclusiva proprietà, nonché in quanto copertura per il balcone del terzo piano dello stabile anche questo di proprietà di . CP_2
Il motivo non può essere accolto.
Il verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti ha accertato che i calcinacci si sono staccati da un cornicione situato al 4° piano fuori terra e, dunque, da una parte comune.
Infatti, gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale, vale a dire i frontalini, e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un edificio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117, n. 3), c.c. (tra le tante Cass. n. 568/2000; Cass. n.
14576/2004; Cass. n. 6624/2012 e, da ultimo, Cass. n. 30071/2017, Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud.
25/10/2017) 14/12/2017, n. 30071).
In definitiva, se cornici e cornicioni, da una parte, rappresentano la proiezione della proprietà individuale, dall'altra, si pongono come elementi esterni aventi una attitudine funzionale legata al decoro dell'edificio, che è bene di godimento collettivo, e lo stesso è da dirsi che per i calcinacci che si sono staccati dalla pensilina - ballatoio della terrazza posta al quarto piano della palazzina di via
Stesicoro.
Gli appellanti, inoltre, eccepiscono la violazione dell'art 112 c.p.c. sulle domande formulate dall'attrice e da oltre i limiti delle richieste da questi formulati nei propri atti CP_2 introduttivi e che la domanda di manleva di nei confronti della e nei CP_2 CP_5 confronti di tutti i proprietari del fabbricato non sarebbe altro che una domanda di mero accertamento e non di condanna.
In realtà in primo grado unico convenuto era e tutti le altre parti sono state chiamate CP_2 in causa.
Orbene, la domanda attorea si considera automaticamente estesa al chiamato in causa da parte del convenuto, senza bisogno di istanza espressa dell'attore, quando il convenuto chiami in causa il terzo non al fine di fare valere nei suoi confronti un rapporto di garanzia cd. impropria, avente cioè una causa petendi diversa da quella dedotta dall'attore, ovvero come obbligato solidale, essendo in questo caso necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma domanda da parte dell'attore (Cass. civ.
Sez. III Sentenza, 07/10/2011, n. 20610), ma, come nella fattispecie, al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile, sussistendo un collegamento tra la posizione sostanziale dell'attore e del terzo chiamato, sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell'attore del soggetto indicato dal convenuto come obbligato in sua vece, sussistendo l'unicità del rapporto controverso tipico della cosiddetta garanzia propria: “Qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo, indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di extrapetizione” (Cass. civ., Sez. I, 05/06/2007, n. 13165; Cass. civ. Sez. III Sent., 10/10/2008, n.
24997).
Corretta, infine si presenta la pronuncia sulle spese in applicazione del principio causale della soccombenza ex art. 91, primo comma, c.p.c.
Merita invece accoglimento il motivo relativo alla condanna al risarcimento in parti uguali secondo la proprietà risultante dai titoli e in solido, mentre invece, trattandosi di condominio, la ripartizione del risarcimento deve essere fatta in base alle tabelle condominiali millesimali di proprietà.
Le spese di entrambi i giudizi seguono la soccombenza avendo riguardo all'esito complessivo della lite.
Infatti, in tema di spese processuali, la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale e viola, pertanto, il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio ed invece come vincitrice in altro grado (cfr. Cass.
10/09/2004, n. 18255; Cass. 07/07/2006, n. 15557 Cass. 17/01/2007, n. 974 Cass. 10/09/2001, n.
11543; Cass. 25.3.2002, n. 4201; Cass. 14.12.2000, n. 15767; Cass. 14/12/2004, n. 23297).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice di appello:
a) riforma parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente al criterio di ripartizione del risarcimento del danno “in parti uguali secondo la proprietà risultante dai titoli”; b) rigetta per il resto l'appello; c) condanna , , , il Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_3
in persona del sindaco pro-tempore, e al pagamento in favore di CP_4 CP_6 CP_1 della somma di euro 3.420,51 da ripartirsi in base alle tabelle condominiali millesimali di
[...] proprietà; d) condanna , , , il Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_3
in persona del sindaco pro-tempore, e al pagamento in solido delle CP_4 CP_6 spese processuali del giudizio di primo grado in favore di pari ad euro 1.500,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
e) condanna , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , il in persona del sindaco pro-tempore, e CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_6 al pagamento in solido in favore di delle spese processuali del giudizio di appello pari CP_1 ad euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.
Gela, 22.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni