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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3209/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3209/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCIONE Parte_1 C.F._1
ATTILIO, preso il cui studio in Foggia alla via Saverio Pollice n. 3 è elettivamente domiciliato
- APPELLANTE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI e dell'avv. LA TORRE CARMINE FABIO ( ) VIA GRAMSCI 103 71100 FOGGIA, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
MELO N. 97 B A R I presso AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
- APPELLATA - Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con sentenza del Giudice di Pace di Foggia n. 1514 del 17 novembre 2017 è stata rigettata l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 26749/16 Parte_1 emessa dal Prefetto della Provincia di Foggia in data 20/3/2017, in relazione al verbale di contestazione n. F-1151747 del 22/6/2016 elevato dalla Polizia Municipale di Foggia. Avverso tale sentenza ha interposto appello eccependo carenza, Parte_1 contraddittorietà e l'illogicità della motivazione e chiedendone l'integrale riforma, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Con memoria di risposta del 3/12/2018 si è costituita l'amministrazione appellata, eccependo la totale infondatezza del gravame, di cui ha chiesto l'integrale rigetto con vittoria di spese ed onorari di giudizio. La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 12/3/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
3. L'impugnazione è infondata e va, quindi, rigettata alla luce delle considerazioni che seguono.
pagina 1 di 3 3.1. Deve premettersi che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che grava sulla PA., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr. Cass., sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 03/03/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 07/03/2007; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5095 del 26/05/1999). E' altresì noto che n nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr.Cass.civ.n.3705 del 14.2.2013). 3.2. Orbene, nel caso di specie, la PA procedente ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, come condivisibilmente rilevato anche dal primo Giudice, mentre l'opponente non ha fornito prova adeguata dei fatti volti a contrastare adeguatamente la ricostruzione della vicenda resa dall'opposta. In particolare, dalla documentazione prodotta in atti dalla e, segnatamente, dai CP_1 rilievi e accertamenti effettuati dagli agenti intervenuti sul posto poco dopo il sinistro, è stato possibile ricostruire la dinamica dell'evento tenendo conto di dati oggettivi quali i danni riportati dai veicoli coinvolti, la loro posizione di quiete assunta dopo l'impatto, le caratteristiche dei luoghi teatro del sinistro, nonché il punto d'urto individuato in base alla presenza di frammenti vitreo-plastici e macchie di olio. Tanto premesso, la ricostruzione ricavabile dai rilievi de quibus, secondo cui l'autovettura di proprietà dell'odierno appellante ha invaso la corsia di marcia percorsa dal veicolo antagonista non risulta validamente contrastata dall'opponente nell'ambito del giudizio di primo grado. In proposito osserva il Tribunale che L'art.141 2^CdS, la norma contestata agli appellanti, stabilisce che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”; all'11^ stabilisce che “chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.” Osserva questo giudice che, dalla lettura del ricorso avanti al Giudice di Pace di Foggia e dai verbali d'udienza, non risulta che parte opponente abbia formulato nel ricorso-opposizione i capitoli di prova diretti a provare la diversa dinamica dei fatti, limitandosi a chiedere il deposito degli atti attinenti alle modalità della dinamica dell'incidente; ed infatti, in forza pagina 2 di 3 dell'onere di prova spettante all'opponente, e in applicazione del c.d. rito del lavoro, questo era l'incombente istruttorio gravante su parte opponente, e quindi provare, secondo la propria ricostruzione la dinamica dell'incidente, la mancata invasione dell'opposta corsia di marcia, ovvero la presenza di un ostacolo non prevedibile. Pertanto, in mancanza di prova quanto alla diversa dinamica dei fatti di cui era onerata parte opponente nel giudizio di primo grado, ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado deve essere confermata in quanto immune dai vizi di erronea valutazione delle prove orali lamentati dall'appellante. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 462,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 per spese generali;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico di parte appellante, dell'obbligo di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002 e manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 12/3/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia, 2 aprile 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3209/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCIONE Parte_1 C.F._1
ATTILIO, preso il cui studio in Foggia alla via Saverio Pollice n. 3 è elettivamente domiciliato
- APPELLANTE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI e dell'avv. LA TORRE CARMINE FABIO ( ) VIA GRAMSCI 103 71100 FOGGIA, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
MELO N. 97 B A R I presso AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
- APPELLATA - Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con sentenza del Giudice di Pace di Foggia n. 1514 del 17 novembre 2017 è stata rigettata l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 26749/16 Parte_1 emessa dal Prefetto della Provincia di Foggia in data 20/3/2017, in relazione al verbale di contestazione n. F-1151747 del 22/6/2016 elevato dalla Polizia Municipale di Foggia. Avverso tale sentenza ha interposto appello eccependo carenza, Parte_1 contraddittorietà e l'illogicità della motivazione e chiedendone l'integrale riforma, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Con memoria di risposta del 3/12/2018 si è costituita l'amministrazione appellata, eccependo la totale infondatezza del gravame, di cui ha chiesto l'integrale rigetto con vittoria di spese ed onorari di giudizio. La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 12/3/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
3. L'impugnazione è infondata e va, quindi, rigettata alla luce delle considerazioni che seguono.
pagina 1 di 3 3.1. Deve premettersi che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che grava sulla PA., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr. Cass., sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 03/03/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 07/03/2007; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5095 del 26/05/1999). E' altresì noto che n nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr.Cass.civ.n.3705 del 14.2.2013). 3.2. Orbene, nel caso di specie, la PA procedente ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, come condivisibilmente rilevato anche dal primo Giudice, mentre l'opponente non ha fornito prova adeguata dei fatti volti a contrastare adeguatamente la ricostruzione della vicenda resa dall'opposta. In particolare, dalla documentazione prodotta in atti dalla e, segnatamente, dai CP_1 rilievi e accertamenti effettuati dagli agenti intervenuti sul posto poco dopo il sinistro, è stato possibile ricostruire la dinamica dell'evento tenendo conto di dati oggettivi quali i danni riportati dai veicoli coinvolti, la loro posizione di quiete assunta dopo l'impatto, le caratteristiche dei luoghi teatro del sinistro, nonché il punto d'urto individuato in base alla presenza di frammenti vitreo-plastici e macchie di olio. Tanto premesso, la ricostruzione ricavabile dai rilievi de quibus, secondo cui l'autovettura di proprietà dell'odierno appellante ha invaso la corsia di marcia percorsa dal veicolo antagonista non risulta validamente contrastata dall'opponente nell'ambito del giudizio di primo grado. In proposito osserva il Tribunale che L'art.141 2^CdS, la norma contestata agli appellanti, stabilisce che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”; all'11^ stabilisce che “chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.” Osserva questo giudice che, dalla lettura del ricorso avanti al Giudice di Pace di Foggia e dai verbali d'udienza, non risulta che parte opponente abbia formulato nel ricorso-opposizione i capitoli di prova diretti a provare la diversa dinamica dei fatti, limitandosi a chiedere il deposito degli atti attinenti alle modalità della dinamica dell'incidente; ed infatti, in forza pagina 2 di 3 dell'onere di prova spettante all'opponente, e in applicazione del c.d. rito del lavoro, questo era l'incombente istruttorio gravante su parte opponente, e quindi provare, secondo la propria ricostruzione la dinamica dell'incidente, la mancata invasione dell'opposta corsia di marcia, ovvero la presenza di un ostacolo non prevedibile. Pertanto, in mancanza di prova quanto alla diversa dinamica dei fatti di cui era onerata parte opponente nel giudizio di primo grado, ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado deve essere confermata in quanto immune dai vizi di erronea valutazione delle prove orali lamentati dall'appellante. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 462,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 per spese generali;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico di parte appellante, dell'obbligo di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002 e manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 12/3/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia, 2 aprile 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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