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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 21/10/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. documento in com.jniwrappe r.win32.autom REPUBBLICA ITALIANA ation.olecontai IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ner TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. EN ST Giudice
dr. EN Del Rio Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 168 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1 Parte_2
, per mandato in atti PEC
[...] Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. ZICARI RITA C.F._2
per mandato in atti PEC Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 04/12/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/2/2024 ha evo- Parte_1
cato in giudizio chiedendo al Tribunale di pronun- Controparte_1
ciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e obbli-
go in capo a quest'ultimo di pagamento dell'assegno di mantenimento nel-
la somma di € 600,00 mensile.
Si è costituito in giudizio contestando in fatto ed Controparte_1
in diritto le richieste di parte ricorrente e chiedendo a sua volta l'addebito della separazione alla ricorrente.
Dopo l'udienza di prima comparizione delle parti del 5.6.2024, fallito il tentativo di conciliazione a causa dell'insanabile frattura del legame co-
niugale tra le parti, dimostrato dalle accuse reciproche dei coniugi circa le ragioni che hanno determinato la fine del matrimonio, la causa è stata istruita con l'escussione dei testi ammessi di entrambi le parti e rinviata da ultimo per la rimessione al Collegio all'udienza del 4/12/2024.
Così brevemente descritti i fatti di causa, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfa-
cimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, non-
ché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
presidenziale.
In ordine alla fondatezza delle domande di addebito, reciprocamente svolte dalle parti, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valu-
tazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matri-
monio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito,
non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-
zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a ca-
rico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di ve-
rificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso,
con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità
e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sen-
sibilità morale dei soggetti interessati.
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la
pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accerta-
re se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione
della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già matura-
ta una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di
mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai do-
veri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia
stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la
separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130,
Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novem-
bre 2005, n. 23071).
La dichiarazione di addebito implica, dunque, la prova che l'irreversibi-
le crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabi-
lità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795;
27/06/2006, n. 14840; 11/06/2005, n. 12383)
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente,
la responsabilità della Controparte_1 Controparte_2
[..
come conseguenza del compimento, da parte di quest'ultimi, di diversi atti di violenza psichica e fisica in suo danno.
Nel corso del giudizio, in particolare, la ha rappresentato al CP_1
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
Tribunale che affetto da patologie e da una paralisi Controparte_1
che coinvolge solo il lato destro del suo corpo, era solito costringerla ad avere rapporti sessuali in sua presenza con un soggetto terzo, tale Per_1
su al fine unico di trarre piacere e godimento personale e Persona_2
nonostante il rifiuto manifestato proprio da essa ricorrente.
La prova della fondatezza di tali gravi circostanze, dedotte nella memo-
ria ex art 473 bis 17 comma 1 c.p.c., è stata affidata dalla ricorrente alla prova con il test che, sentita all'udienza dell'11/9/2024, ha Persona_3
dichiarato che è stata proprio la a riferirle dei rapporti sessuali CP_1
che era costretta ad avere con il alla presenza del marito, il qua- Per_4
le, di fronte alla richiesta di spiegazioni da parte della stessa test,
l'avrebbe in malo modo invitata ad occuparsi dei fatti propri senza in ef-
fetti smentire né negare le gravi accuse che gli venivano mosse: “un giorno
l'ho vista piangere e lei mi ha raccontato, A SEGUITO DELLE MIE INSI-
STENZE, che era costretta a stare con in presenza del marito perché Per_2
veniva da lui ricattata. Io mi sono alterata e ho parlato con Lui si è Pt_3
arrabbiato molto e mi ha risposto di “farmi i cazzi della tua casa e di non
intromettermi nelle cose nostre”. Una volta rientrata a Torino gli ho scritto
un messaggio in cui gli dicevo che avrebbe dovuto vergognarsi perché ave-
va fatto prostituire mia cugina solo per il suo piacere. Lui mi ha risposto di-
cendo che mia cugina si era prostituita da sola e che nessuno le aveva pun-
tato una pistola alla testa senza di fatto però smentire le mie accuse”.
Ebbene, come è noto, la deposizione su quanto riferito al testimone da una delle parti in causa (testimonianza "de relato" ex parte) di per sè sola,
non ha valore probatorio, nemmeno indiziario in assenza, come nel caso
- 5 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
di specie, di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità. (cfr. Cassazione civile , sez. III, 20 gennaio 2006 , n. 1109 e
Cassazione civile , sez. lav., 17 ottobre 1998 , n. 10297).
Nella fattispecie, inoltre, la fondatezza delle gravi accuse che la CP_3
ha rivolto al marito non solo non ha trovato riscontro nell'attività
[...]
istruttoria espletata su istanza della stessa ricorrente ma risulta smentita dalle dichiarazioni del test e dal contenuto delle Persona_5
conversazioni su whatsapp tra quest'ultimo e , versati Parte_1
in atti da Controparte_1
In particolare, le dichiarazioni del test , il quale ha riferito di Per_4
avere intrattenuto con la una vera relazione extraconiugale CP_1
all'insaputa di (“il marito non era a conoscenza della Controparte_1
nostra relazione. Glielo tenevamo nascosto. Lei veniva a casa mia quando
lui era a lavoro o con la usa che mia madre le voleva preparare cibo rumeno
che a lei piace”) hanno trovato riscontro negli screenshot delle conversa-
zioni whatsapp versate in atti nel corso delle quali la scriveva al CP_1
frasi come “ti amo” e si metteva d'accordo con quest'ultimo su Per_4
quello che avrebbero dovuto dire al marito per trascorrere insieme una serata in intimità alle spalle di quest'ultimo.
Ritiene il Collegio doveroso precisare, a tal proposito, che i messaggi
"whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legit-
timamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di
"whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del ri-
- 6 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
scontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sen-
tenza n. 11197 del 27/04/2023).
Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il mes-
saggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - co-
stituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione in-
formatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni mec-
caniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne di-
sconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sen-
tenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del
30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Or-
dinanza n. 11606 del 14/05/2018).
E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
Nel caso di specie l'odierna ricorrente ha contestato solo l'utilizzabilità
processuale del "documento" in sé ma non anche la natura artefatta del suo contenuto che deve, pertanto, ritenersi attendibile.
Del pari privo di adeguato riscontro probatorio è rimasta la dinamica dei fatti di violenza che si sono verificati in data 4/9/2023 e posti dalla a ulteriore fondamento della richiesta di addebito della separa- CP_1
zione al marito.
Sui fatti in questione, infatti, le parti forniscono versioni differenti:
sostiene che la ricorrente sarebbe inciampata du- Controparte_1
rante una lite a causa di un capitello di gesso presente nel corridoio,
- 7 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
mentre sostiene di essere stata spinta dal nel Parte_1 Per_4
corso di una colluttazione e di essersi procurata così le lesioni meglio de-
scritte in atti.
Dai messaggi Whatsapp allegati dalla ricorrente sembrerebbe desu-
mersi in effetti che sia stato proprio il a spingere la Per_4 CP_1
(“Te lo detto nessuno voleva questo danno” “è inutile che insisti sei caduta
con la spinta e ti sei fatta tutto sto danno perché eri troppo sicura di te eri
una fora con me mi dicevi dove devi andare con una spinta voli invece sei
volata tu”) rimanendo tuttavia del tutto indimostrata la condotta violenta che la stessa ricorrente attribuisce al marito, odierno resistente.
Anche sotto questo profilo la prova dei fatti in questione è stata affida-
ta dalla alle dichiarazioni del test che, tuttavia, CP_1 Persona_3
non ha assistito personalmente alla lite, avendo solo udito ciò che stava accadendo nel corso di una telefonata con la ricorrente.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte la richiesta di addebito della separazione a svolta dalla ricorrente deve essere ri- Controparte_1
gettata.
Dal canto suo, il resistente attribuisce a la respon- Parte_1
sabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza della plu-
rima violazione da parte di quest'ultima del dovere di fedeltà e di assi-
stenza morale e materiale.
Nello specifico ha rappresentato, anche in sede di Controparte_1
audizione, che la ricorrente ha in diverse occasioni intrattenuto relazioni extraconiugali con soggetti diversi, tra cui tale e, in ul- Persona_6
timo, , omettendo al contempo di prendersi cura Persona_5
- 8 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
del marito nei cui confronti ha mantenuto un atteggiamento di assoluto disinteresse e di distaccata indifferenza.
Ebbene, anche sotto tale profilo, le dichiarazione rese dai testi escussi nel corso dell'attività istruttoria non risultano dotati di adeguata consi-
stenza e non hanno consentito di accertare se la violazione del dovere di fedeltà da parte della ricorrente, dimostrata dalle sole dichiarazioni del test che hanno trovato riscontro nel contenuto delle conversa- Per_4
zioni su whatsapp sopra citate e limitatamente alla relazione con quest'ultimo intrattenuta, sia stata idonea a determinare la crisi del rap-
porto di coniugio.
Nello specifico, invero, preso atto della tolleranza manifestata e dichia-
rata dal resistente nei confronti della relazione extraconiugale asserita-
mente intrapresa dalla moglie alcuni anni prima dell'istaurazione del pre-
sente procedimento, con tale a sostegno della doman- Persona_6
da di addebito il avrebbe dovuto allegare e chiedere di essere CP_1
ammesso a provare che la predetta relazione era stata seguita da altre,
intraprese successivamente alla cessazione della prima e fino all'instaura-
zione del giudizio di separazione, in tal modo lasciando chiaramente in-
tendere che la tolleranza da lui inizialmente manifestata nei confronti del-
la condotta del coniuge era venuta meno, a causa della reiterata violazio-
ne del dovere di fedeltà da parte della stessa, che aveva determinato il fal-
limento dell'unione.
La carenza di tale allegazione impedisce al Tribunale di prendere in esame l'evoluzione del rapporto coniugale e di accertare se ed in che mi-
sura le diverse violazioni del dovere di fedeltà da parte della CP_1
- 9 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
hanno impedito la prosecuzione della convivenza, o se la stessa è divenu-
ta intollerabile per altre ragioni, che hanno fatto venir meno l'affectio co-
niugalis.
Invero, la valutazione congiunta e critica degli esiti di tutta l'attività
istruttoria alla luce delle difese rispettivamente svolta dalle parti evidenzia l'esistenza di una perdurante e radicata situazione di conflittualità tra i coniugi e restituisce uno spaccato della vita familiare caratterizzato da frequenti episodi di reciproca violenza verbale e fisica e da un atteggia-
mento di vicendevole indifferenza nei confronti dell'altro.
A tal proposito il test , ma anche la stessa ricorrente (cfr Persona_3
pagina 5 della memoria ex art. 473 bis 17 comma 1 cpc: “Inoltre i segni
del delle fotografie prodotte non riguardavano il giorno 4 settem- CP_1
bre 2023, ma qualche giorno prima in cui i due coniugi avevano avuto
l'ennesima lite finita a botte”), hanno riferito di frequenti liti ed episodi di violenza verbale e fisica, per cui, pur risultando agli atti la commissione,
da di condotta oggettivamente contraria agli obblighi nascenti dal matri-
monio, il risultato dell'attività istruttoria non consente a questo Tribunale
di valutare e determinare quale violazione abbia inciso, con efficacia di-
sgregante, sulla vita familiare.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte le domande di addebito re-
ciprocamente proposte dalla parti devono essere rigettate.
In ultimo, sempre in relazione alla domanda di addebito svolta dal re-
sistente, rileva il Collegio che nel giudizio di separazione personale dei co-
niugi, la richiesta di declaratoria di addebitabilità, avanzata ai sensi dell'art. 151 cod. civ. dalla parte convenuta ha natura di domanda auto-
- 10 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
noma, ampliando il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione e determinando una statui-
zione aggiuntiva, dotata di propri effetti di natura patrimoniale.
Ne deriva che, contrariamente a quanto dichiarato dalla difesa del re-
sistente, la comparsa di costituzione e risposta depositata in atti contiene una vera domanda riconvenzionale, soggetta in quanto tale al pagamento del contributo unificato ex artt. ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002, per il cui recupero deve essere incaricata la Cancelleria di questo Tribunale.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, si ritengo-
no, invece, sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
A tal fine giova ribadire che la separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dove-
re, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significativi mutamenti nella declinazione del predetto dovere sulla base di parametri diversi;
il coniuge cui non e stata addebitata la separazione ha infatti diritto di ricevere dall'altro un assegno di manteni-
mento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni econo-
miche dell'obbligato.
Invero, il resistente risulta titolare di reddito da lavoro dipendente per un importo mensile pari a € 1.600,00 ed è proprietario dell'immobile adi-
bito a casa coniugale ma, al contempo, è gravato di diversi oneri, come
- 11 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
quello relativo all'assunzione di una badante e le spese mediche, legati al-
le patologia da cui è affetto.
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche della ri-
corrente, si rileva che la medesima non svolge alcuna attività lavorativa e tale circostanza non è stata, d'altronde contestata dal resistente.
La stessa, in buone condizioni di salute, risulta tuttavia dotata di una concreta capacità lavorativa per cui appare equo rideterminare in €
200,00 l'importo che è tenuto a versare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento, somma da versare entro il giorno 5 di
[...]
ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie evidenziate in corso di causa.
In assenza di addebito della separazione si ritengono sussistere i moti-
vi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_4
[...
, nata a [...], in data [...], e Controparte_4
[...
, nato a [...], in data [...], i quali hanno contratto matrimonio in data 21/08/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile
del medesimo Comune al n. 7, parte II serie B, dell'anno 1998;
- 12 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
nei confronti di CP_5 Controparte_1
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
nei confronti di;
CP_6 Parte_1
pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente la somma di euro 200,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della ricorrente, da versare entro il giorno 5
di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT
F.O.I.
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
manda la cancelleria per il recupero del contributo unificato a carico del resistente dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
15/10/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Antonio Tricoli
EN ST
- 13 - Tribunale di Sciacca
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. EN ST Giudice
dr. EN Del Rio Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 168 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1 Parte_2
, per mandato in atti PEC
[...] Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. ZICARI RITA C.F._2
per mandato in atti PEC Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 04/12/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/2/2024 ha evo- Parte_1
cato in giudizio chiedendo al Tribunale di pronun- Controparte_1
ciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e obbli-
go in capo a quest'ultimo di pagamento dell'assegno di mantenimento nel-
la somma di € 600,00 mensile.
Si è costituito in giudizio contestando in fatto ed Controparte_1
in diritto le richieste di parte ricorrente e chiedendo a sua volta l'addebito della separazione alla ricorrente.
Dopo l'udienza di prima comparizione delle parti del 5.6.2024, fallito il tentativo di conciliazione a causa dell'insanabile frattura del legame co-
niugale tra le parti, dimostrato dalle accuse reciproche dei coniugi circa le ragioni che hanno determinato la fine del matrimonio, la causa è stata istruita con l'escussione dei testi ammessi di entrambi le parti e rinviata da ultimo per la rimessione al Collegio all'udienza del 4/12/2024.
Così brevemente descritti i fatti di causa, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfa-
cimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, non-
ché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
presidenziale.
In ordine alla fondatezza delle domande di addebito, reciprocamente svolte dalle parti, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valu-
tazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matri-
monio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito,
non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-
zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a ca-
rico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di ve-
rificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso,
con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità
e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sen-
sibilità morale dei soggetti interessati.
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la
pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accerta-
re se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione
della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già matura-
ta una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di
mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai do-
veri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia
stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la
separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130,
Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novem-
bre 2005, n. 23071).
La dichiarazione di addebito implica, dunque, la prova che l'irreversibi-
le crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabi-
lità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795;
27/06/2006, n. 14840; 11/06/2005, n. 12383)
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente,
la responsabilità della Controparte_1 Controparte_2
[..
come conseguenza del compimento, da parte di quest'ultimi, di diversi atti di violenza psichica e fisica in suo danno.
Nel corso del giudizio, in particolare, la ha rappresentato al CP_1
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
Tribunale che affetto da patologie e da una paralisi Controparte_1
che coinvolge solo il lato destro del suo corpo, era solito costringerla ad avere rapporti sessuali in sua presenza con un soggetto terzo, tale Per_1
su al fine unico di trarre piacere e godimento personale e Persona_2
nonostante il rifiuto manifestato proprio da essa ricorrente.
La prova della fondatezza di tali gravi circostanze, dedotte nella memo-
ria ex art 473 bis 17 comma 1 c.p.c., è stata affidata dalla ricorrente alla prova con il test che, sentita all'udienza dell'11/9/2024, ha Persona_3
dichiarato che è stata proprio la a riferirle dei rapporti sessuali CP_1
che era costretta ad avere con il alla presenza del marito, il qua- Per_4
le, di fronte alla richiesta di spiegazioni da parte della stessa test,
l'avrebbe in malo modo invitata ad occuparsi dei fatti propri senza in ef-
fetti smentire né negare le gravi accuse che gli venivano mosse: “un giorno
l'ho vista piangere e lei mi ha raccontato, A SEGUITO DELLE MIE INSI-
STENZE, che era costretta a stare con in presenza del marito perché Per_2
veniva da lui ricattata. Io mi sono alterata e ho parlato con Lui si è Pt_3
arrabbiato molto e mi ha risposto di “farmi i cazzi della tua casa e di non
intromettermi nelle cose nostre”. Una volta rientrata a Torino gli ho scritto
un messaggio in cui gli dicevo che avrebbe dovuto vergognarsi perché ave-
va fatto prostituire mia cugina solo per il suo piacere. Lui mi ha risposto di-
cendo che mia cugina si era prostituita da sola e che nessuno le aveva pun-
tato una pistola alla testa senza di fatto però smentire le mie accuse”.
Ebbene, come è noto, la deposizione su quanto riferito al testimone da una delle parti in causa (testimonianza "de relato" ex parte) di per sè sola,
non ha valore probatorio, nemmeno indiziario in assenza, come nel caso
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di specie, di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità. (cfr. Cassazione civile , sez. III, 20 gennaio 2006 , n. 1109 e
Cassazione civile , sez. lav., 17 ottobre 1998 , n. 10297).
Nella fattispecie, inoltre, la fondatezza delle gravi accuse che la CP_3
ha rivolto al marito non solo non ha trovato riscontro nell'attività
[...]
istruttoria espletata su istanza della stessa ricorrente ma risulta smentita dalle dichiarazioni del test e dal contenuto delle Persona_5
conversazioni su whatsapp tra quest'ultimo e , versati Parte_1
in atti da Controparte_1
In particolare, le dichiarazioni del test , il quale ha riferito di Per_4
avere intrattenuto con la una vera relazione extraconiugale CP_1
all'insaputa di (“il marito non era a conoscenza della Controparte_1
nostra relazione. Glielo tenevamo nascosto. Lei veniva a casa mia quando
lui era a lavoro o con la usa che mia madre le voleva preparare cibo rumeno
che a lei piace”) hanno trovato riscontro negli screenshot delle conversa-
zioni whatsapp versate in atti nel corso delle quali la scriveva al CP_1
frasi come “ti amo” e si metteva d'accordo con quest'ultimo su Per_4
quello che avrebbero dovuto dire al marito per trascorrere insieme una serata in intimità alle spalle di quest'ultimo.
Ritiene il Collegio doveroso precisare, a tal proposito, che i messaggi
"whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legit-
timamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di
"whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del ri-
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scontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sen-
tenza n. 11197 del 27/04/2023).
Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il mes-
saggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - co-
stituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione in-
formatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni mec-
caniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne di-
sconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sen-
tenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del
30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Or-
dinanza n. 11606 del 14/05/2018).
E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
Nel caso di specie l'odierna ricorrente ha contestato solo l'utilizzabilità
processuale del "documento" in sé ma non anche la natura artefatta del suo contenuto che deve, pertanto, ritenersi attendibile.
Del pari privo di adeguato riscontro probatorio è rimasta la dinamica dei fatti di violenza che si sono verificati in data 4/9/2023 e posti dalla a ulteriore fondamento della richiesta di addebito della separa- CP_1
zione al marito.
Sui fatti in questione, infatti, le parti forniscono versioni differenti:
sostiene che la ricorrente sarebbe inciampata du- Controparte_1
rante una lite a causa di un capitello di gesso presente nel corridoio,
- 7 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
mentre sostiene di essere stata spinta dal nel Parte_1 Per_4
corso di una colluttazione e di essersi procurata così le lesioni meglio de-
scritte in atti.
Dai messaggi Whatsapp allegati dalla ricorrente sembrerebbe desu-
mersi in effetti che sia stato proprio il a spingere la Per_4 CP_1
(“Te lo detto nessuno voleva questo danno” “è inutile che insisti sei caduta
con la spinta e ti sei fatta tutto sto danno perché eri troppo sicura di te eri
una fora con me mi dicevi dove devi andare con una spinta voli invece sei
volata tu”) rimanendo tuttavia del tutto indimostrata la condotta violenta che la stessa ricorrente attribuisce al marito, odierno resistente.
Anche sotto questo profilo la prova dei fatti in questione è stata affida-
ta dalla alle dichiarazioni del test che, tuttavia, CP_1 Persona_3
non ha assistito personalmente alla lite, avendo solo udito ciò che stava accadendo nel corso di una telefonata con la ricorrente.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte la richiesta di addebito della separazione a svolta dalla ricorrente deve essere ri- Controparte_1
gettata.
Dal canto suo, il resistente attribuisce a la respon- Parte_1
sabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza della plu-
rima violazione da parte di quest'ultima del dovere di fedeltà e di assi-
stenza morale e materiale.
Nello specifico ha rappresentato, anche in sede di Controparte_1
audizione, che la ricorrente ha in diverse occasioni intrattenuto relazioni extraconiugali con soggetti diversi, tra cui tale e, in ul- Persona_6
timo, , omettendo al contempo di prendersi cura Persona_5
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del marito nei cui confronti ha mantenuto un atteggiamento di assoluto disinteresse e di distaccata indifferenza.
Ebbene, anche sotto tale profilo, le dichiarazione rese dai testi escussi nel corso dell'attività istruttoria non risultano dotati di adeguata consi-
stenza e non hanno consentito di accertare se la violazione del dovere di fedeltà da parte della ricorrente, dimostrata dalle sole dichiarazioni del test che hanno trovato riscontro nel contenuto delle conversa- Per_4
zioni su whatsapp sopra citate e limitatamente alla relazione con quest'ultimo intrattenuta, sia stata idonea a determinare la crisi del rap-
porto di coniugio.
Nello specifico, invero, preso atto della tolleranza manifestata e dichia-
rata dal resistente nei confronti della relazione extraconiugale asserita-
mente intrapresa dalla moglie alcuni anni prima dell'istaurazione del pre-
sente procedimento, con tale a sostegno della doman- Persona_6
da di addebito il avrebbe dovuto allegare e chiedere di essere CP_1
ammesso a provare che la predetta relazione era stata seguita da altre,
intraprese successivamente alla cessazione della prima e fino all'instaura-
zione del giudizio di separazione, in tal modo lasciando chiaramente in-
tendere che la tolleranza da lui inizialmente manifestata nei confronti del-
la condotta del coniuge era venuta meno, a causa della reiterata violazio-
ne del dovere di fedeltà da parte della stessa, che aveva determinato il fal-
limento dell'unione.
La carenza di tale allegazione impedisce al Tribunale di prendere in esame l'evoluzione del rapporto coniugale e di accertare se ed in che mi-
sura le diverse violazioni del dovere di fedeltà da parte della CP_1
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hanno impedito la prosecuzione della convivenza, o se la stessa è divenu-
ta intollerabile per altre ragioni, che hanno fatto venir meno l'affectio co-
niugalis.
Invero, la valutazione congiunta e critica degli esiti di tutta l'attività
istruttoria alla luce delle difese rispettivamente svolta dalle parti evidenzia l'esistenza di una perdurante e radicata situazione di conflittualità tra i coniugi e restituisce uno spaccato della vita familiare caratterizzato da frequenti episodi di reciproca violenza verbale e fisica e da un atteggia-
mento di vicendevole indifferenza nei confronti dell'altro.
A tal proposito il test , ma anche la stessa ricorrente (cfr Persona_3
pagina 5 della memoria ex art. 473 bis 17 comma 1 cpc: “Inoltre i segni
del delle fotografie prodotte non riguardavano il giorno 4 settem- CP_1
bre 2023, ma qualche giorno prima in cui i due coniugi avevano avuto
l'ennesima lite finita a botte”), hanno riferito di frequenti liti ed episodi di violenza verbale e fisica, per cui, pur risultando agli atti la commissione,
da di condotta oggettivamente contraria agli obblighi nascenti dal matri-
monio, il risultato dell'attività istruttoria non consente a questo Tribunale
di valutare e determinare quale violazione abbia inciso, con efficacia di-
sgregante, sulla vita familiare.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte le domande di addebito re-
ciprocamente proposte dalla parti devono essere rigettate.
In ultimo, sempre in relazione alla domanda di addebito svolta dal re-
sistente, rileva il Collegio che nel giudizio di separazione personale dei co-
niugi, la richiesta di declaratoria di addebitabilità, avanzata ai sensi dell'art. 151 cod. civ. dalla parte convenuta ha natura di domanda auto-
- 10 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 168/2024
noma, ampliando il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione e determinando una statui-
zione aggiuntiva, dotata di propri effetti di natura patrimoniale.
Ne deriva che, contrariamente a quanto dichiarato dalla difesa del re-
sistente, la comparsa di costituzione e risposta depositata in atti contiene una vera domanda riconvenzionale, soggetta in quanto tale al pagamento del contributo unificato ex artt. ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002, per il cui recupero deve essere incaricata la Cancelleria di questo Tribunale.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, si ritengo-
no, invece, sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
A tal fine giova ribadire che la separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dove-
re, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significativi mutamenti nella declinazione del predetto dovere sulla base di parametri diversi;
il coniuge cui non e stata addebitata la separazione ha infatti diritto di ricevere dall'altro un assegno di manteni-
mento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni econo-
miche dell'obbligato.
Invero, il resistente risulta titolare di reddito da lavoro dipendente per un importo mensile pari a € 1.600,00 ed è proprietario dell'immobile adi-
bito a casa coniugale ma, al contempo, è gravato di diversi oneri, come
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quello relativo all'assunzione di una badante e le spese mediche, legati al-
le patologia da cui è affetto.
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche della ri-
corrente, si rileva che la medesima non svolge alcuna attività lavorativa e tale circostanza non è stata, d'altronde contestata dal resistente.
La stessa, in buone condizioni di salute, risulta tuttavia dotata di una concreta capacità lavorativa per cui appare equo rideterminare in €
200,00 l'importo che è tenuto a versare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento, somma da versare entro il giorno 5 di
[...]
ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie evidenziate in corso di causa.
In assenza di addebito della separazione si ritengono sussistere i moti-
vi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_4
[...
, nata a [...], in data [...], e Controparte_4
[...
, nato a [...], in data [...], i quali hanno contratto matrimonio in data 21/08/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile
del medesimo Comune al n. 7, parte II serie B, dell'anno 1998;
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rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
nei confronti di CP_5 Controparte_1
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
nei confronti di;
CP_6 Parte_1
pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente la somma di euro 200,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della ricorrente, da versare entro il giorno 5
di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT
F.O.I.
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
manda la cancelleria per il recupero del contributo unificato a carico del resistente dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
15/10/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Antonio Tricoli
EN ST
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