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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1492/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1492/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. CARLO LAURETTA, elettivamente C.F._5
domiciliate nel suo studio in Modica, via Mercè n. 61;
ATTRICI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. STEFANIA MAGNANO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Siracusa, viale S. Panagia n. 141/a;
CONVENUTA
Oggetto
Assicurazione sulla vita.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 29/10/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21/5/2020 , Parte_1 Parte_2 [...]
, e convenivano in giudizio la Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1
esponendo:
[...]
- che in data 31/10/2013 (marito di e padre di , Persona_1 Parte_1 Parte_2
e ) aveva stipulato con la Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...] la polizza vita n. 0001079441 della durata di anni 15 e aveva corrisposto un Controparte_1 premio unico di euro 3.476,00; - che tale polizza prevedeva, per il caso di morte dell'assicurato nel corso della durata del contratto,
l'obbligo di corrispondere ai beneficiari una rendita per un importo di euro 5.000,00, a partire dalla prima scadenza successiva alla data del decesso e fino alla scadenza contrattuale o, su espressa richiesta di questi, la liquidazione immediata di una somma di denaro pari al valore attuale delle rate di rendita da corrispondere;
- che in data 10/1/2019 era deceduto;
Persona_1
- che i beneficiari indicati nella polizza erano gli eredi di , cioè la moglie e le Persona_1 figlie;
- di avere diritto di ottenere la liquidazione di quanto previsto in contratto.
Pertanto, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
chiedevano:
[...]
- di condannare la al pagamento in unica soluzione della somma di euro Controparte_1
38.891,18, oltre interessi maturati dal 10/1/2019 e maturandi al tasso del 5% annuo composto;
- in subordine, di condannare la al pagamento di una rendita per un Controparte_1 importo di euro 5.000,00 annui a partire dalla prima scadenza successiva alla data del decesso e fino alla scadenza contrattuale (31/10/2028).
Con comparsa di risposta depositata in data 21/10/2020 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale esponeva: Controparte_1
- che, ai fini della stipula della polizza, aveva presentato una proposta di Persona_1 assicurazione nella quale era riportato un questionario sanitario;
- che in tale sede aveva dichiarato di essere in buone condizioni di salute, di non Persona_1 essere stato ricoverato nei cinque anni precedenti in case di cura o ospedali per interventi chirurgici, di non aver subito nei cinque anni precedenti cure o accertamenti dai quali fosse emersa una malattia del sistema nervoso o della psiche, AIDS o patologie ad essa correlate, diabete e di non assumere regolarmente medicinali e di non averne assunti negli ultimi dodici mesi;
- che il medico curante di aveva dichiarato che il medesimo sin dal 1986 Persona_1 soffriva di depressione e di disturbo bipolare per la cui cura praticava cure farmacologiche;
- che, pertanto, soffriva di patologie non dichiarate all'assicuratore in sede di Persona_1 stipula della polizza;
- che, se la avesse avuto regolare conoscenza di tali patologie in sede di Controparte_1 proposta di assicurazione, certamente avrebbe deciso di non assumere il rischio previsto in polizza.
Pertanto, la chiedeva di rigettare le domande proposte da Controparte_1 Parte_1
, , e . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Con ordinanza del 24/3/2021, disattese le richieste istruttorie delle parti, veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c.
Con ordinanza del 29/6/2021, preso atto della mancata adesione della alla Controparte_1 proposta conciliativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 29/10/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ***
Le domande proposte da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(attrici) nei confronti della (convenuta) sono infondate, Parte_5 Controparte_1 per le seguenti ragioni.
In base all'art. 1892 c.c., “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave”.
Per come precisato da Cass. 25457/2022, “la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre presupposti: 1) la dichiarazione è effettivamente inesatta o reticente;
2) la dichiarazione è resa con dolo o colpa grave;
3) la reticenza
è determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore; e, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni - che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa - è a carico dell'assicuratore (cfr. tra tante Cass. Sez. 3, 30/11/2011 n.
25582; Sez. 3, 10/06/2015 n. 12086; Sez. 3, 04/08/2017 n. 19520)”.
Nel caso di specie, ricorrono i tre presupposti (precisati dalla giurisprudenza citata) per invalidare la polizza vita stipulata con la società convenuta da . Persona_1
Con riguardo al primo presupposto (dichiarazione inesatta o reticente), va osservato che:
- nel “questionario sanitario” allegato alla “proposta di assicurazione” n. 1079441 (all. 1 all'atto di citazione) ha dichiarato di non avere, negli ultimi 5 anni, “subito cure o Persona_1 accertamenti, anche in regime di day-hospital dai quali sia emersa una malattia cardiovascolare, disturbi circolatori, ipertensione, ictus e/o malattia del fegato quale epatopatia acuta o cronica e/o malattia polmonare, tumorale, del sangue, dell'apparato urogenitale, respiratorio, osteo-articolare, digerente, del sistema endocrino-metabolico quali diabete, malattie della tiroide e/o del sistema nervoso o della psiche, paralisi, AIDS o patologie ad esso correlate”, nonché di non assumere
“regolarmente medicinali” e di non averne “assunti negli ultimi dodici mesi”;
- secondo la relazione del medico curante del 28/1/2019, soffriva di Persona_1
“depressione, disturbo bipolare” dal 1986 e praticava cure farmacologiche (cfr. all. 4 alla comparsa di risposta).
È vero che le attrici hanno sostenuto (cfr. verbale di udienza del 17/11/2020) che:
- “dal 1986 si erano, occasionalmente e spesso a distanza di anni, manifestati disturbi depressivi e mai, comunque, nessuna malattia della psiche nel senso proprio del termine”;
- non aveva mai interrotto, dal 1986 al 2017, la sua attività lavorativa;
Persona_1
- “il disturbo da cui era occasionalmente affetto il non si era mai manifestato Persona_1 con tendenze suicide”.
Tuttavia, deve notarsi che:
- con la relazione del medico curante del 28/1/2019 è stato attestato che specifiche patologie
(“depressione, disturbo bipolare”) esistevano fin dal 1986 e, a fronte di quanto sopra, le attrici (che avevano l'onere di fornire la prova contraria) non hanno dimostrato che si trattava (per come sostenuto) di disturbi occasionali ed episodici;
- la depressione è qualificabile come malattia della psiche, la quale si manifesta con uno stato di sofferenza emotiva ed è caratterizzata da sensi di colpa e scarsa stima di sé;
- anche il disturbo bipolare è qualificabile come malattia della psiche che coinvolge stati di coscienza alternati e causa alterazioni e sbalzi d'umore;
- a fronte dell'accertata sussistenza di tali patologie, è irrilevante che abbia Persona_1 comunque svolto attività lavorativa e che non si siano mai manifestate tendenze suicide.
Dunque, considerato che (per come attestato dal medico curante) soffriva di Persona_1 depressione e disturbo bipolare dal 1986 e praticava cure farmacologiche, può ragionevolmente presumersi che (in mancanza di prova contraria) anche alla data di stipula della polizza assicurativa
(31/10/2013) soffriva delle predette patologie e praticava cure farmacologiche. Persona_1
Orbene, di tali condizioni di salute non vi è alcuna menzione nelle dichiarazioni rilasciate al momento della stipula della polizza assicurativa, per cui ricorre la prima condizione richiesta dall'art. 1892 c.c., cioè la sussistenza di una dichiarazione inesatta o reticente.
Con riguardo al secondo presupposto (dichiarazione resa con dolo o colpa grave) e al terzo presupposto (reticenza determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore), va anzitutto ricordato che:
- per come affermato da Cass. 12086/2015, “quanto al dolo, non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, sufficiente essendo la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave … occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza presupponente la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, in una con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni
(Cass. n. 3165 del 04/03/2003)”;
- le dichiarazioni inesatte o reticenti “non necessariamente presuppongono la consapevolezza, da parte del contraente, di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario” (cfr.
Cass. 19520/2017, che richiama Cass. 16284/2015 e 14069/2010);
- infatti, secondo Cass. 8895/2020, “la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di tipizzare le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza, così che è sufficiente che l'assicuratore chieda all'assicurato di denunciare ogni possibile situazione che possa aumentare il rischio o concretizzarlo del tutto”.
Nel caso di specie, è inverosimile che non fosse a conoscenza delle proprie Parte_6 condizioni psicofisiche (e della conseguente assunzione di farmaci) al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa, posto che la depressione e il disturbo bipolare, con le relative conseguenze patologiche, presentano sintomi riconoscibili da parte di chi ne soffre. Pertanto, ricorre anche la seconda condizione richiesta dall'art. 1892 c.c., cioè la dichiarazione resa con dolo o colpa grave (intesi nei termini indicati dalla giurisprudenza sopra citata).
Del resto, in base alla giurisprudenza citata, non occorreva la consapevolezza, da parte di ER
, di essere affetto dalla specifica malattia configurabile come causa del suo decesso, ben
[...] potendo le dichiarazioni inesatte o reticenti avere ad oggetto qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario.
Nel caso di specie, per come si è detto, la società convenuta ha chiesto a Persona_1 mediante il “questionario sanitario” allegato alla “proposta di assicurazione” n. 1079441 (all. 1 all'atto di citazione), di dichiarare:
- se negli ultimi 5 anni aveva “subito cure o accertamenti, anche in regime di day-hospital dai quali sia emersa una malattia cardiovascolare, disturbi circolatori, ipertensione, ictus e/o malattia del fegato quale epatopatia acuta o cronica e/o malattia polmonare, tumorale, del sangue, dell'apparato urogenitale, respiratorio, osteo-articolare, digerente, del sistema endocrino-metabolico quali diabete, malattie della tiroide e/o del sistema nervoso o della psiche, paralisi, AIDS o patologie ad esso correlate”;
- se assumeva “regolarmente medicinali” e se ne aveva “assunti negli ultimi dodici mesi”.
Peraltro, il “questionario sanitario” era preceduto dalla seguente avvertenza: “le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del presente contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del questionario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso”.
Dunque, il fatto che la società convenuta abbia formulato i predetti quesiti, preceduti dalla predetta avvertenza, evidenzia (alla luce della giurisprudenza citata) l'intenzione della società convenuta di annettere particolare importanza ai quesiti, richiamando l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere, con conseguente carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza con riguardo agli aspetti indicati nei quesiti.
Può quindi ritenersi che le dichiarazioni inesatte o reticenti di in merito alle Persona_1 proprie patologie e all'assunzione di medicinali (circostanze oggetto di specifici quesiti formulati nel questionario allegato al contratto) siano state determinanti nella formazione del consenso della società convenuta.
Ed infatti, può presumersi che, se la società convenuta fosse stata a conoscenza delle reali condizioni di salute di (la cui rilevanza per la società convenuta si desume dai Persona_1 quesiti formulati con il questionario), non avrebbe stipulato il contratto di assicurazione o comunque lo avrebbe fatto a condizioni più onerose.
Ricorre, quindi, anche la terza condizione richiesta dall'art. 1892 c.c., cioè la reticenza determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.
Invero, con riguardo al secondo e al terzo presupposto di cui all'art. 1892 c.c., all'udienza del
17/11/2020 le attrici hanno dedotto che: - “la proposta di assicurazione prodotta dalla … è stata sottoscritta, in tutte le Controparte_1 sue parti, dall'agente generale di Sortino, sig. nei locali in Controparte_1 Persona_2
Pozzallo della subagente ”; Parte_2
Contr
- “l'attrice , all'epoca subagente er conto del sig. disconosce Parte_2 Persona_2 formalmente tutte le firme apposte sul detto documento sia nella parte proposta di assicurazione
(composta da sei pagine) che nel “MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA”, composto da nove pagine;
riscontra, inoltre, che la pagina 9 di quest'ultimo modulo non è mai stata compilata dalla sig.ra e che la firma ivi Parte_2 apposta in calce non è propria e viene anch'essa formalmente disconosciuta”;
- “il sig. amico di famiglia della subagente , era perfettamente a Persona_2 Parte_2 conoscenza dello stato depressivo con alterazioni dell'umore che affliggevano occasionalmente il sig. . Inoltre, successivamente alla stipula del contratto, gli era stato comunicato Persona_1 della ricaduta in stato depressivo del sig. ”; Persona_1
- “lo stesso sig. , al momento della stipula della proposta, leggendo la pagina 2 e, Persona_1 specificamente, il punto 3) del “Questionario sanitario”, chiese al sig. se la depressione da cui Per_2 era occasionalmente afflitto rientrasse nelle malattie della psiche, a cui si faceva riferimento il testo;
Il sig. rassicurò il sig. specificando che se la depressione fosse Persona_2 Persona_1 stata ricompresa tra le malattie della psiche non avrebbero potuto assicurare alcun soggetto, stante la enorme diffusione del disturbo”.
In sintesi, le attrici hanno sostenuto che il contratto di assicurazione era stato sottoscritto, in nome e per conto della società convenuta, non dall'attrice , ma da il quale Parte_2 Persona_2 era a conoscenza della depressione di e lo aveva rassicurato in merito al fatto Persona_1 che la depressione non fosse qualificabile come malattia della psiche.
Orbene, è vero che l'assicuratore non può invocare la nullità del contratto per reticenza dell'assicurato ex art. 1892 c.c., se aveva acquisito aliunde la conoscenza sul reale stato del rischio
(cfr. Cass. 20930/2015, che richiama Cass. 8352/1987).
Tuttavia, nel caso di specie, anche a voler ritenere che il contratto di assicurazione sia stato sottoscritto, in nome e per conto della società convenuta, dall'agente generale (e non Persona_2 da ), le attrici (che ne avevano l'onere) non hanno dimostrato che era Parte_2 Persona_2
a conoscenza della depressione di e lo aveva rassicurato in merito al fatto che la Persona_1 depressione non fosse qualificabile come malattia della psiche, non avendo fornito prove documentali e non avendo articolato richieste di prova orale sul punto.
Peraltro, non può ritenersi che tali fatti non siano stati contestati dalla società convenuta, in quanto:
- con la successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., con riguardo alle “argomentazioni verbalizzate in udienza” (cioè all'udienza del 17/11/2020), la società convenuta ha contestato “le argomentazioni di parte avversa perché non veritiere” (cfr. pp. 1-2);
- peraltro, già con la comparsa di risposta la società convenuta aveva eccepito la propria ignoranza in merito al reale stato di salute di in ragione dell'inesattezza delle Persona_1 dichiarazioni rese in risposta al questionario allegato al contratto di assicurazione, per cui la conoscenza, da parte della società convenuta, del reale stato di salute di era stata Persona_1 fin dall'inizio contestata. Ciò chiarito, va a questo punto evidenziato che:
- in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato che siano rilevanti ai fini della manifestazione del consenso al contratto da parte dell'assicuratore, questi ha la possibilità di
“rifiutare il pagamento dell'indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest'ultimo si verifichi entro tre mesi” (cfr. Cass. 11905/2020, che richiama Cass. 12831/2014);
- nel caso di specie, il sinistro (cioè il decesso di ) si è verificato in data Persona_1
10/1/2019 e la società convenuta ha avuto conoscenza dell'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni di solo a seguito della relazione del medico curante del 28/1/2019 Persona_1
(in assenza di elementi istruttori in senso diverso);
- conseguentemente, poiché l'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni è stata scoperta dalla società convenuta solo dopo il sinistro, la società convenuta ha legittimamente rifiutato il pagamento dell'indennizzo richiesto dalle attrici.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, le domande proposte dalle attrici nei confronti della società convenuta sono infondate e devono essere perciò rigettate.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico delle attrici.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1492/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta le domande proposte da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e nei confronti della Parte_4 Parte_5 Controparte_1
2) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
al pagamento, in favore della delle spese processuali, che
[...] Controparte_1 liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 3 febbraio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1492/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. CARLO LAURETTA, elettivamente C.F._5
domiciliate nel suo studio in Modica, via Mercè n. 61;
ATTRICI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. STEFANIA MAGNANO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Siracusa, viale S. Panagia n. 141/a;
CONVENUTA
Oggetto
Assicurazione sulla vita.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 29/10/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21/5/2020 , Parte_1 Parte_2 [...]
, e convenivano in giudizio la Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1
esponendo:
[...]
- che in data 31/10/2013 (marito di e padre di , Persona_1 Parte_1 Parte_2
e ) aveva stipulato con la Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...] la polizza vita n. 0001079441 della durata di anni 15 e aveva corrisposto un Controparte_1 premio unico di euro 3.476,00; - che tale polizza prevedeva, per il caso di morte dell'assicurato nel corso della durata del contratto,
l'obbligo di corrispondere ai beneficiari una rendita per un importo di euro 5.000,00, a partire dalla prima scadenza successiva alla data del decesso e fino alla scadenza contrattuale o, su espressa richiesta di questi, la liquidazione immediata di una somma di denaro pari al valore attuale delle rate di rendita da corrispondere;
- che in data 10/1/2019 era deceduto;
Persona_1
- che i beneficiari indicati nella polizza erano gli eredi di , cioè la moglie e le Persona_1 figlie;
- di avere diritto di ottenere la liquidazione di quanto previsto in contratto.
Pertanto, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
chiedevano:
[...]
- di condannare la al pagamento in unica soluzione della somma di euro Controparte_1
38.891,18, oltre interessi maturati dal 10/1/2019 e maturandi al tasso del 5% annuo composto;
- in subordine, di condannare la al pagamento di una rendita per un Controparte_1 importo di euro 5.000,00 annui a partire dalla prima scadenza successiva alla data del decesso e fino alla scadenza contrattuale (31/10/2028).
Con comparsa di risposta depositata in data 21/10/2020 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale esponeva: Controparte_1
- che, ai fini della stipula della polizza, aveva presentato una proposta di Persona_1 assicurazione nella quale era riportato un questionario sanitario;
- che in tale sede aveva dichiarato di essere in buone condizioni di salute, di non Persona_1 essere stato ricoverato nei cinque anni precedenti in case di cura o ospedali per interventi chirurgici, di non aver subito nei cinque anni precedenti cure o accertamenti dai quali fosse emersa una malattia del sistema nervoso o della psiche, AIDS o patologie ad essa correlate, diabete e di non assumere regolarmente medicinali e di non averne assunti negli ultimi dodici mesi;
- che il medico curante di aveva dichiarato che il medesimo sin dal 1986 Persona_1 soffriva di depressione e di disturbo bipolare per la cui cura praticava cure farmacologiche;
- che, pertanto, soffriva di patologie non dichiarate all'assicuratore in sede di Persona_1 stipula della polizza;
- che, se la avesse avuto regolare conoscenza di tali patologie in sede di Controparte_1 proposta di assicurazione, certamente avrebbe deciso di non assumere il rischio previsto in polizza.
Pertanto, la chiedeva di rigettare le domande proposte da Controparte_1 Parte_1
, , e . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Con ordinanza del 24/3/2021, disattese le richieste istruttorie delle parti, veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c.
Con ordinanza del 29/6/2021, preso atto della mancata adesione della alla Controparte_1 proposta conciliativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 29/10/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ***
Le domande proposte da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(attrici) nei confronti della (convenuta) sono infondate, Parte_5 Controparte_1 per le seguenti ragioni.
In base all'art. 1892 c.c., “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave”.
Per come precisato da Cass. 25457/2022, “la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre presupposti: 1) la dichiarazione è effettivamente inesatta o reticente;
2) la dichiarazione è resa con dolo o colpa grave;
3) la reticenza
è determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore; e, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni - che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa - è a carico dell'assicuratore (cfr. tra tante Cass. Sez. 3, 30/11/2011 n.
25582; Sez. 3, 10/06/2015 n. 12086; Sez. 3, 04/08/2017 n. 19520)”.
Nel caso di specie, ricorrono i tre presupposti (precisati dalla giurisprudenza citata) per invalidare la polizza vita stipulata con la società convenuta da . Persona_1
Con riguardo al primo presupposto (dichiarazione inesatta o reticente), va osservato che:
- nel “questionario sanitario” allegato alla “proposta di assicurazione” n. 1079441 (all. 1 all'atto di citazione) ha dichiarato di non avere, negli ultimi 5 anni, “subito cure o Persona_1 accertamenti, anche in regime di day-hospital dai quali sia emersa una malattia cardiovascolare, disturbi circolatori, ipertensione, ictus e/o malattia del fegato quale epatopatia acuta o cronica e/o malattia polmonare, tumorale, del sangue, dell'apparato urogenitale, respiratorio, osteo-articolare, digerente, del sistema endocrino-metabolico quali diabete, malattie della tiroide e/o del sistema nervoso o della psiche, paralisi, AIDS o patologie ad esso correlate”, nonché di non assumere
“regolarmente medicinali” e di non averne “assunti negli ultimi dodici mesi”;
- secondo la relazione del medico curante del 28/1/2019, soffriva di Persona_1
“depressione, disturbo bipolare” dal 1986 e praticava cure farmacologiche (cfr. all. 4 alla comparsa di risposta).
È vero che le attrici hanno sostenuto (cfr. verbale di udienza del 17/11/2020) che:
- “dal 1986 si erano, occasionalmente e spesso a distanza di anni, manifestati disturbi depressivi e mai, comunque, nessuna malattia della psiche nel senso proprio del termine”;
- non aveva mai interrotto, dal 1986 al 2017, la sua attività lavorativa;
Persona_1
- “il disturbo da cui era occasionalmente affetto il non si era mai manifestato Persona_1 con tendenze suicide”.
Tuttavia, deve notarsi che:
- con la relazione del medico curante del 28/1/2019 è stato attestato che specifiche patologie
(“depressione, disturbo bipolare”) esistevano fin dal 1986 e, a fronte di quanto sopra, le attrici (che avevano l'onere di fornire la prova contraria) non hanno dimostrato che si trattava (per come sostenuto) di disturbi occasionali ed episodici;
- la depressione è qualificabile come malattia della psiche, la quale si manifesta con uno stato di sofferenza emotiva ed è caratterizzata da sensi di colpa e scarsa stima di sé;
- anche il disturbo bipolare è qualificabile come malattia della psiche che coinvolge stati di coscienza alternati e causa alterazioni e sbalzi d'umore;
- a fronte dell'accertata sussistenza di tali patologie, è irrilevante che abbia Persona_1 comunque svolto attività lavorativa e che non si siano mai manifestate tendenze suicide.
Dunque, considerato che (per come attestato dal medico curante) soffriva di Persona_1 depressione e disturbo bipolare dal 1986 e praticava cure farmacologiche, può ragionevolmente presumersi che (in mancanza di prova contraria) anche alla data di stipula della polizza assicurativa
(31/10/2013) soffriva delle predette patologie e praticava cure farmacologiche. Persona_1
Orbene, di tali condizioni di salute non vi è alcuna menzione nelle dichiarazioni rilasciate al momento della stipula della polizza assicurativa, per cui ricorre la prima condizione richiesta dall'art. 1892 c.c., cioè la sussistenza di una dichiarazione inesatta o reticente.
Con riguardo al secondo presupposto (dichiarazione resa con dolo o colpa grave) e al terzo presupposto (reticenza determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore), va anzitutto ricordato che:
- per come affermato da Cass. 12086/2015, “quanto al dolo, non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, sufficiente essendo la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave … occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza presupponente la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, in una con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni
(Cass. n. 3165 del 04/03/2003)”;
- le dichiarazioni inesatte o reticenti “non necessariamente presuppongono la consapevolezza, da parte del contraente, di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario” (cfr.
Cass. 19520/2017, che richiama Cass. 16284/2015 e 14069/2010);
- infatti, secondo Cass. 8895/2020, “la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di tipizzare le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza, così che è sufficiente che l'assicuratore chieda all'assicurato di denunciare ogni possibile situazione che possa aumentare il rischio o concretizzarlo del tutto”.
Nel caso di specie, è inverosimile che non fosse a conoscenza delle proprie Parte_6 condizioni psicofisiche (e della conseguente assunzione di farmaci) al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa, posto che la depressione e il disturbo bipolare, con le relative conseguenze patologiche, presentano sintomi riconoscibili da parte di chi ne soffre. Pertanto, ricorre anche la seconda condizione richiesta dall'art. 1892 c.c., cioè la dichiarazione resa con dolo o colpa grave (intesi nei termini indicati dalla giurisprudenza sopra citata).
Del resto, in base alla giurisprudenza citata, non occorreva la consapevolezza, da parte di ER
, di essere affetto dalla specifica malattia configurabile come causa del suo decesso, ben
[...] potendo le dichiarazioni inesatte o reticenti avere ad oggetto qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario.
Nel caso di specie, per come si è detto, la società convenuta ha chiesto a Persona_1 mediante il “questionario sanitario” allegato alla “proposta di assicurazione” n. 1079441 (all. 1 all'atto di citazione), di dichiarare:
- se negli ultimi 5 anni aveva “subito cure o accertamenti, anche in regime di day-hospital dai quali sia emersa una malattia cardiovascolare, disturbi circolatori, ipertensione, ictus e/o malattia del fegato quale epatopatia acuta o cronica e/o malattia polmonare, tumorale, del sangue, dell'apparato urogenitale, respiratorio, osteo-articolare, digerente, del sistema endocrino-metabolico quali diabete, malattie della tiroide e/o del sistema nervoso o della psiche, paralisi, AIDS o patologie ad esso correlate”;
- se assumeva “regolarmente medicinali” e se ne aveva “assunti negli ultimi dodici mesi”.
Peraltro, il “questionario sanitario” era preceduto dalla seguente avvertenza: “le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del presente contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del questionario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso”.
Dunque, il fatto che la società convenuta abbia formulato i predetti quesiti, preceduti dalla predetta avvertenza, evidenzia (alla luce della giurisprudenza citata) l'intenzione della società convenuta di annettere particolare importanza ai quesiti, richiamando l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere, con conseguente carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza con riguardo agli aspetti indicati nei quesiti.
Può quindi ritenersi che le dichiarazioni inesatte o reticenti di in merito alle Persona_1 proprie patologie e all'assunzione di medicinali (circostanze oggetto di specifici quesiti formulati nel questionario allegato al contratto) siano state determinanti nella formazione del consenso della società convenuta.
Ed infatti, può presumersi che, se la società convenuta fosse stata a conoscenza delle reali condizioni di salute di (la cui rilevanza per la società convenuta si desume dai Persona_1 quesiti formulati con il questionario), non avrebbe stipulato il contratto di assicurazione o comunque lo avrebbe fatto a condizioni più onerose.
Ricorre, quindi, anche la terza condizione richiesta dall'art. 1892 c.c., cioè la reticenza determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.
Invero, con riguardo al secondo e al terzo presupposto di cui all'art. 1892 c.c., all'udienza del
17/11/2020 le attrici hanno dedotto che: - “la proposta di assicurazione prodotta dalla … è stata sottoscritta, in tutte le Controparte_1 sue parti, dall'agente generale di Sortino, sig. nei locali in Controparte_1 Persona_2
Pozzallo della subagente ”; Parte_2
Contr
- “l'attrice , all'epoca subagente er conto del sig. disconosce Parte_2 Persona_2 formalmente tutte le firme apposte sul detto documento sia nella parte proposta di assicurazione
(composta da sei pagine) che nel “MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA”, composto da nove pagine;
riscontra, inoltre, che la pagina 9 di quest'ultimo modulo non è mai stata compilata dalla sig.ra e che la firma ivi Parte_2 apposta in calce non è propria e viene anch'essa formalmente disconosciuta”;
- “il sig. amico di famiglia della subagente , era perfettamente a Persona_2 Parte_2 conoscenza dello stato depressivo con alterazioni dell'umore che affliggevano occasionalmente il sig. . Inoltre, successivamente alla stipula del contratto, gli era stato comunicato Persona_1 della ricaduta in stato depressivo del sig. ”; Persona_1
- “lo stesso sig. , al momento della stipula della proposta, leggendo la pagina 2 e, Persona_1 specificamente, il punto 3) del “Questionario sanitario”, chiese al sig. se la depressione da cui Per_2 era occasionalmente afflitto rientrasse nelle malattie della psiche, a cui si faceva riferimento il testo;
Il sig. rassicurò il sig. specificando che se la depressione fosse Persona_2 Persona_1 stata ricompresa tra le malattie della psiche non avrebbero potuto assicurare alcun soggetto, stante la enorme diffusione del disturbo”.
In sintesi, le attrici hanno sostenuto che il contratto di assicurazione era stato sottoscritto, in nome e per conto della società convenuta, non dall'attrice , ma da il quale Parte_2 Persona_2 era a conoscenza della depressione di e lo aveva rassicurato in merito al fatto Persona_1 che la depressione non fosse qualificabile come malattia della psiche.
Orbene, è vero che l'assicuratore non può invocare la nullità del contratto per reticenza dell'assicurato ex art. 1892 c.c., se aveva acquisito aliunde la conoscenza sul reale stato del rischio
(cfr. Cass. 20930/2015, che richiama Cass. 8352/1987).
Tuttavia, nel caso di specie, anche a voler ritenere che il contratto di assicurazione sia stato sottoscritto, in nome e per conto della società convenuta, dall'agente generale (e non Persona_2 da ), le attrici (che ne avevano l'onere) non hanno dimostrato che era Parte_2 Persona_2
a conoscenza della depressione di e lo aveva rassicurato in merito al fatto che la Persona_1 depressione non fosse qualificabile come malattia della psiche, non avendo fornito prove documentali e non avendo articolato richieste di prova orale sul punto.
Peraltro, non può ritenersi che tali fatti non siano stati contestati dalla società convenuta, in quanto:
- con la successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., con riguardo alle “argomentazioni verbalizzate in udienza” (cioè all'udienza del 17/11/2020), la società convenuta ha contestato “le argomentazioni di parte avversa perché non veritiere” (cfr. pp. 1-2);
- peraltro, già con la comparsa di risposta la società convenuta aveva eccepito la propria ignoranza in merito al reale stato di salute di in ragione dell'inesattezza delle Persona_1 dichiarazioni rese in risposta al questionario allegato al contratto di assicurazione, per cui la conoscenza, da parte della società convenuta, del reale stato di salute di era stata Persona_1 fin dall'inizio contestata. Ciò chiarito, va a questo punto evidenziato che:
- in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato che siano rilevanti ai fini della manifestazione del consenso al contratto da parte dell'assicuratore, questi ha la possibilità di
“rifiutare il pagamento dell'indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest'ultimo si verifichi entro tre mesi” (cfr. Cass. 11905/2020, che richiama Cass. 12831/2014);
- nel caso di specie, il sinistro (cioè il decesso di ) si è verificato in data Persona_1
10/1/2019 e la società convenuta ha avuto conoscenza dell'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni di solo a seguito della relazione del medico curante del 28/1/2019 Persona_1
(in assenza di elementi istruttori in senso diverso);
- conseguentemente, poiché l'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni è stata scoperta dalla società convenuta solo dopo il sinistro, la società convenuta ha legittimamente rifiutato il pagamento dell'indennizzo richiesto dalle attrici.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, le domande proposte dalle attrici nei confronti della società convenuta sono infondate e devono essere perciò rigettate.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico delle attrici.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1492/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta le domande proposte da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e nei confronti della Parte_4 Parte_5 Controparte_1
2) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
al pagamento, in favore della delle spese processuali, che
[...] Controparte_1 liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 3 febbraio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo