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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2024, n. 4320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4320 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 24 settembre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2760/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Giuffrida n. 5, cod. fisc. ,, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Fabio Gaetano Cavallaro per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Persona_1 di Roma del 23.1.2023 (rep n..37590 / 7131);
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n.222/1984 richiesto con domanda amministrativa.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il contenuto CP_1 del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 24 settembre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Orbene, nella specie, il C.T.U. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“Lombosciatalgia cronica in paziente con plurime ernie discali lombosacrali (L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1) ed esiti di erniectomia L4-L5 (11 gennaio 2023), ipertensione arteriosa”) comportano una riduzione a meno di 1/3 della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi dell'art. 1
1 della legge 222/84, con decorrenza settembre 2023 (cfr Relazione Conclusioni del
CTU).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta.
Le spese di lite della presente fase di giudizio come quelle della fase di ATP vanno compensate integralmente, avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario successiva alla presentazione della domanda amministrativa;
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' stante altresì la dichiarazione ex art. 152 disp. CP_1
Att. c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2760/2024 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che presenta patologie determinanti Parte_2 complessivamente, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/06/84 n. 222, una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle attitudini personali con decorrenza dal settembre 2023; compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 25 settembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 24 settembre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2760/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Giuffrida n. 5, cod. fisc. ,, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Fabio Gaetano Cavallaro per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Persona_1 di Roma del 23.1.2023 (rep n..37590 / 7131);
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n.222/1984 richiesto con domanda amministrativa.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il contenuto CP_1 del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 24 settembre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Orbene, nella specie, il C.T.U. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“Lombosciatalgia cronica in paziente con plurime ernie discali lombosacrali (L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1) ed esiti di erniectomia L4-L5 (11 gennaio 2023), ipertensione arteriosa”) comportano una riduzione a meno di 1/3 della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi dell'art. 1
1 della legge 222/84, con decorrenza settembre 2023 (cfr Relazione Conclusioni del
CTU).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta.
Le spese di lite della presente fase di giudizio come quelle della fase di ATP vanno compensate integralmente, avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario successiva alla presentazione della domanda amministrativa;
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' stante altresì la dichiarazione ex art. 152 disp. CP_1
Att. c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2760/2024 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che presenta patologie determinanti Parte_2 complessivamente, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/06/84 n. 222, una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle attitudini personali con decorrenza dal settembre 2023; compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 25 settembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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