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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/09/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1549 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. CARACCIOLO FRANCESCA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, AU di Corigliano, Via
Pugliesi - Palazzo Roma, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, P.IVA_1 con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui quale andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento negata, viceversa, dal dott. ; richiedeva, conseguentemente, la nomina di Persona_1 altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
CP_ Ha spiegato costituzione in Giudizio l' , in p.l.r.p.t., rilevando la bontà dell'elaborato peritale,
l'inammissibilità del proposto ricorso nonché l'infondatezza del medesimo. Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha CP_ depositato note scritte insistendo per la rinnovazione della CTU. Non ha depositato note l' .
1. Va anzitutto rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 27.01.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 25.02.2022 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 24.03.2025.
CP_ Risulta parimenti osservato il termine semestrale di decadenza per l'impugnazione del verbale atteso che la visita presso la competente Commissione è stata espletata il 31.10.2023 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto il 15.04.2024 ragion per cui non si pone alcun problema di decadenza.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 1539/24, riconoscersi il beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto (Cassazione, 5027/2003;
Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive
(Cassazione, 5783/2003).
Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba essergli riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data avendo il ctu nominato nella pregressa fase processuale sottostimato le medesime, non avendo tenuto conto che allo stesso è stata riconosciuta la situazione di handicap grave e che l'Ausiliare del Giudice ha risposto in modo contraddittorio alle proposte osservazioni.
Al riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento Tecnico
Preventivo, dott. , non è minimamente scalfito dalle contestazioni, più che generiche, mosse Persona_1 all'elaborato dal ricorrente che, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere la reclamata provvidenza, si limita ad indicare le patologie da cui è affetto, aggiungendo che l'Ausiliare del Giudice “non ha considerato le minorazioni congenite od acquisite, e gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, omettendo così di considerare globalmente e totalmente di tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente . . .” (pag. 2 del ricorso) aggiungendo che il medesimo “. . . non è assolutamente in grado di compiere in propria autonomia atti quotidiani della propria vitta, considerando i gravi deficit dovute alle patologie di cui è affetto . . .” non esplicitando, in proposito, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati
- se ve ne sono stati - gli errori di metodo, logico-scientifici e/o altro compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto insoddisfacente il lavoro svolto dal Consulente.
Sotto altro profilo il ricorrente pare ritenere che la gravità delle patologie che lo affliggono siano tali da condurre al riconoscimento della reclamata indennità anche tenuto conto della circostanza che fruisce dei benefici previsti per le persone con handicap in situazione di gravità (pag. 3 del ricorso) ma a tal fine non è inutile rilevare come la diversità dei presupposti di natura sanitaria tra l'accompagno e l'handicap grave ben può tradursi - come nel caso di specie - nel riconoscimento di uno solo dei benefici senza che ciò possa in alcun modo destare meraviglia.
Per_ Ulteriormente giova rilevare come nessuna contraddizione vi è nella risposta fornita dal dott. alle osservazioni proposte dalla parte non foss'altro per la considerazione che il sig. ha contestato la Pt_1 Per_ decorrenza del beneficio ed il dott. non ha potuto che rilevare, nel confermare l'elaborato, come il beneficio non era stato affatto riconosciuto.
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Invero, in questa sede, ripetesi, al di là di quanto sopra riferito in merito alla genericità delle contestazioni, la restante parte dei motivi di opposizione risultano privi di pregio rilevandosi, peraltro, come in sede di visita medico-legale, l'Ausiliare del Giudice si è trovato al cospetto di un soggetto “. . . . attualmente capace di deambulazione autonoma con appoggio monolaterale canadese, cambi di posizione autonomi se pur difficoltati. Partecipa alla visita ed è orientato nel tempo e nello spazio. Assenza di edemi arti inferiori.
Riferisce discreta autonomia in casa” (v. pag. 3 dell'elaborato) per il quale difettano i presupposti di natura medico-legale normativamente richiesti per darsi luogo al riconoscimento dell' invocato beneficio.
3. Il ricorso, va, pertanto, rigettato.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra
[...]
, con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 1539/24) e sulla domanda da questo proposta nei Pt_1 CP_ confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
Rigetta il ricorso dichiarando l'insussistenza, in capo a parte ricorrente del requisito sanitario afferente alla indennità di accompagnamento;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 25 settembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1549 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. CARACCIOLO FRANCESCA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, AU di Corigliano, Via
Pugliesi - Palazzo Roma, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, P.IVA_1 con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui quale andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento negata, viceversa, dal dott. ; richiedeva, conseguentemente, la nomina di Persona_1 altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
CP_ Ha spiegato costituzione in Giudizio l' , in p.l.r.p.t., rilevando la bontà dell'elaborato peritale,
l'inammissibilità del proposto ricorso nonché l'infondatezza del medesimo. Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha CP_ depositato note scritte insistendo per la rinnovazione della CTU. Non ha depositato note l' .
1. Va anzitutto rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 27.01.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 25.02.2022 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 24.03.2025.
CP_ Risulta parimenti osservato il termine semestrale di decadenza per l'impugnazione del verbale atteso che la visita presso la competente Commissione è stata espletata il 31.10.2023 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto il 15.04.2024 ragion per cui non si pone alcun problema di decadenza.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 1539/24, riconoscersi il beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto (Cassazione, 5027/2003;
Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive
(Cassazione, 5783/2003).
Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba essergli riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data avendo il ctu nominato nella pregressa fase processuale sottostimato le medesime, non avendo tenuto conto che allo stesso è stata riconosciuta la situazione di handicap grave e che l'Ausiliare del Giudice ha risposto in modo contraddittorio alle proposte osservazioni.
Al riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento Tecnico
Preventivo, dott. , non è minimamente scalfito dalle contestazioni, più che generiche, mosse Persona_1 all'elaborato dal ricorrente che, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere la reclamata provvidenza, si limita ad indicare le patologie da cui è affetto, aggiungendo che l'Ausiliare del Giudice “non ha considerato le minorazioni congenite od acquisite, e gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, omettendo così di considerare globalmente e totalmente di tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente . . .” (pag. 2 del ricorso) aggiungendo che il medesimo “. . . non è assolutamente in grado di compiere in propria autonomia atti quotidiani della propria vitta, considerando i gravi deficit dovute alle patologie di cui è affetto . . .” non esplicitando, in proposito, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati
- se ve ne sono stati - gli errori di metodo, logico-scientifici e/o altro compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto insoddisfacente il lavoro svolto dal Consulente.
Sotto altro profilo il ricorrente pare ritenere che la gravità delle patologie che lo affliggono siano tali da condurre al riconoscimento della reclamata indennità anche tenuto conto della circostanza che fruisce dei benefici previsti per le persone con handicap in situazione di gravità (pag. 3 del ricorso) ma a tal fine non è inutile rilevare come la diversità dei presupposti di natura sanitaria tra l'accompagno e l'handicap grave ben può tradursi - come nel caso di specie - nel riconoscimento di uno solo dei benefici senza che ciò possa in alcun modo destare meraviglia.
Per_ Ulteriormente giova rilevare come nessuna contraddizione vi è nella risposta fornita dal dott. alle osservazioni proposte dalla parte non foss'altro per la considerazione che il sig. ha contestato la Pt_1 Per_ decorrenza del beneficio ed il dott. non ha potuto che rilevare, nel confermare l'elaborato, come il beneficio non era stato affatto riconosciuto.
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Invero, in questa sede, ripetesi, al di là di quanto sopra riferito in merito alla genericità delle contestazioni, la restante parte dei motivi di opposizione risultano privi di pregio rilevandosi, peraltro, come in sede di visita medico-legale, l'Ausiliare del Giudice si è trovato al cospetto di un soggetto “. . . . attualmente capace di deambulazione autonoma con appoggio monolaterale canadese, cambi di posizione autonomi se pur difficoltati. Partecipa alla visita ed è orientato nel tempo e nello spazio. Assenza di edemi arti inferiori.
Riferisce discreta autonomia in casa” (v. pag. 3 dell'elaborato) per il quale difettano i presupposti di natura medico-legale normativamente richiesti per darsi luogo al riconoscimento dell' invocato beneficio.
3. Il ricorso, va, pertanto, rigettato.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra
[...]
, con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 1539/24) e sulla domanda da questo proposta nei Pt_1 CP_ confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
Rigetta il ricorso dichiarando l'insussistenza, in capo a parte ricorrente del requisito sanitario afferente alla indennità di accompagnamento;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 25 settembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo