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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/10/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. OB NI Presidente
Dott. EM De GR Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.12 del ruolo generale dell'anno 2020, promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F.: , e nata a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Catenanuova (EN) il 30.09.1963 (C.F.: , entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Daniele Cassì (C.F.:
), il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente C.F._3 indirizzo PEC: ; Email_1
Appellanti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
e per essa quale mandataria e procuratore speciale per la gestione dei crediti, CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Marcella Antonia Polizzotto (C.F.:
[...]
) la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero fax n.0935 C.F._4
501048 o all' indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
Appellata
NONCHE'
e per essa Controparte_3 Controparte_4
Chiamata in causa su ordine del giudice - contumace
1 Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28 maggio 2025, di seguito trascritte:
Per gli appellanti: preliminarmente si oppongono all'istanza di estinzione del presente giudizio depositata da controparte, atteso che nessuna bonaria composizione della controversia è avvenuta tra le parti, si riportano agli atti di causa che qui di seguito vengono trascritte: “Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita, in via principale: accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata come indicato in parte motiva, con conseguente rigetto dell'azione revocatoria proposta da controparte;
all'esito dell'accoglimento del presente gravame, condannare controparte
a ripetere agli odierni appellanti quanto eventualmente pagato nelle more del giudizio, in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva e cpa come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: insiste nel contenuto dell'istanza depositata il 16.04.2025 e nell'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta che qui vengono integralmente trascritte: “Voglia l'On. Le Corte di Appello adita, Preliminarmente e pregiudizialmente: - dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile l'atto di appello proposto, con una notifica inesistente, nei confronti della società successore a titolo particolare dell' Controparte_1 CP_3
carente di legittimazione passiva, in quanto, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il presente giudizio
[...] di appello andava proposto nei confronti dell' quale unica parte originaria del Controparte_3 processo ed in favore della quale è stata anche resa l'impugnata sentenza;
- dichiarare inammissibile
l'appello proposto dai sig.ri e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 Parte_1 Parte_2 bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto per tutte le ragioni spiegate sub lett. B o con qualunque altra motivazione. Senza recesso dalle superiori richieste, in subordine e nel merito, - rigettare l'appello proposto perché i motivi proposti dagli appellanti sono assolutamente infondati in fatto e diritto oltre che inammissibili e non provati, per tutte le ragioni sopra rappresentate e spiegate, o con qualunque altra statuizione rigettarlo e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 598/2019 del Tribunale di Enna in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado del giudizio.”
Oggetto: azione revocatoria ex art.2901 c.c.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 2.3.2013 e per essa Controparte_3 Controparte_4
agiva ai sensi dell'art. 2901 c.c. chiedendo di dichiarare inefficace nei propri
[...]
2 confronti l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, costituito da e , Parte_1 Parte_2 tra di loro coniugi, per atto a rogito Notaio in Enna, in data 5.9.2008, rep. 29083 Persona_1
e racc. 13499, registrato ad Enna il 15.9.2008 al n. 1728 S.1T, trascritto presso la Conservatoria dei
RR. II di Enna il 16.9.2008 ai nn. 9549 R.G. e 7515 R.P., presso la Conservatoria dei R.R.II di
Messina il 17.9.2008 ai nn. 33539 R.G. e 22482 R.P. presso la Conservatoria dei R.R.II di Catania
19.09.2008 ai nn. 54289 e 34897 R.P.
e per essa quale mandataria , quale successore Controparte_3 Controparte_4 del esponeva: Controparte_5
- che era creditrice nei confronti dei coniugi e , nella qualità di fideiussori Parte_1 Parte_2 della “ME NE RI s.r.l.”, delle seguenti somme:
➢ € 172.632,18 quale saldo debitore alla data del 07.06.2012 del conto corrente acceso presso la Filiale di Catenanuova del già n. 14958 ricodificato col n. 300109214 Controparte_5 come risultava dall'estratto delle scritture contabili;
➢ € 34.510,17 quale saldo debitore alla data del 07.06.2012 del conto corrente acceso presso la
Filiale di Catenanuova del già n. 5291 ricodificato con il n. 30004187, come Controparte_5 risultava dall'estratto delle scritture contabili del CP_5
➢ € 88.868,64 , quale saldo debitore alla data del 07.06.2010 del conto corrente acceso presso la Filiale di Catenanuova del già n. 4090 ricodificato col n. 300032378, come Controparte_5 risultava dalle scritture contabili allegati;
- che i coniugi a garanzia delle suddette linee di credito, avevano prestato a favore dell'istituto Pt_1 di credito, in data 08.07.2005, fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 227.500,00, importo che era stato poi aumentato ad € 422.500,00 in data 07.08.2008;
- che per il credito di € 172.632,18 e di € 34.510,17, rispettivamente riferito al c/c n. 300109214
e al c/c n. 30004187, era stato emesso dal Tribunale di Enna il decreto ingiuntivo esecutivo n.
220/12 del 27.06/12.07.2012, munito di formula esecutiva, con cui era stato ingiunto ai coniugi il pagamento immediato della somma di € 207.142,35, oltre gli interessi di mora dovuti e le Pt_1 spese del procedimento monitorio;
- che alla suddetta somma, portata dal decreto ingiuntivo, si aggiungeva il credito di € 88.868,64 del c/c n.300032378, ragione per cui, secondo la società attrice, i convenuti, quali fideiussori della “ME NE RI s.r.l.”, risultavano debitori per circa € 300.000,00;
- che la ME NE RI s.r.l. attraversava una grave crisi finanziaria, atteso che lo stesso in qualità di legale rappresentante, aveva presentato ricorso per l'ammissione al Parte_1 concordato preventivo che veniva iscritto al n.1/2009 R.G.C.P., omologato giusta Decreto del
3 Tribunale di Enna del 02/08.04.2010 emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n.175/2010
R.G.;
- che la costituzione del fondo patrimoniale da parte dei coniugi era stata preordinata a sottrarre alla garanzia dei creditori i propri beni personali, in quanto nel fondo patrimoniale era stato compreso l'intero patrimonio immobiliare dei coniugi, i quali erano dunque pienamente consapevoli di arrecare grave pregiudizio agli interessi della banca creditrice.
L'attrice chiedeva, pertanto, dichiararsi, ai sensi dell'art..2901 c.c. l'inefficacia nei suoi confronti del fondo patrimoniale costituito con atto pubblico in data 5.9.2008 dai coniugi Pt_1
Si costituivano i convenuti i quali chiedevano, in via preliminare, la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c e nel merito eccepivano l'inesistenza del credito vantato dall'istituto bancario.
In particolare, deducevano che risultava pendente dinanzi al Tribunale di Enna il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 1053/2012 RGAC, nel quale essi opponenti avevano chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia della fideiussione prestata da loro prestata, per violazione da parte della banca della clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Eccepivano, poi, la mancanza del presupposto dell'eventus damni in quanto la convenuta era Pt_2 titolare di un patrimonio tale da garantire le ragioni del creditore.
I convenuti concludevano per il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Enna definiva il giudizio con la sentenza n. 598/2019, pubblicata in data 20.11.2019, avente il seguente dispositivo: “….accoglie la domanda formulata dall'attrice e per Controparte_3 essa in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 con citazione notificata il 02.03.2013;per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di essa attrice, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai coniugi e , Parte_1 Parte_2 rogato dal Notaio in Enna in data 05.09.2008, rep. 29083 e racc. 13499, reg.to ad Persona_1
Enna il 15.09.2008 al n. 1728 S.1T, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II di Enna il 16.09.2008 ai nn. 9549 R.G. e 7515 R.P., presso la Conservatoria dei R.R.II di Messina il 17.09.2008 ai nn.
33539 R.G. e 22482 R.P. presso la Conservatoria dei R.R.II di Catania 19.09.2008 ai nn. 54289 e
34897 R.P. relativi agli immobili di proprietà degli stessi in Catenanuova, Catania, Piraino e
Ragalbuto ivi indicati e descritti;
condanna solidamente i convenuti, e al Parte_1 Parte_2 rimborso ed al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese e dei compensi del presente giudizio come sopra liquidati in complessivi euro € 14.053,66, di cui € 1.375,66 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta come per legge”.
Per la riforma di detta sentenza e proponevano appello censurando la Parte_1 Parte_2 decisione del Tribunale di Enna che aveva ritenuto sussistenti i requisiti dell'azione revocatoria ex art.2901 c.c.
4 L'appello era affidato a due motivi.
Con il primo motivo di appello (rubricato “la carenza dei presupposti per l'azione revocatoria”) sostenevano che il giudice di prime cure aveva omesso di appurare l'effettiva esistenza di del credito per la cui tutela agiva la banca con l'azione ex art. 2901 c.c..
Segnatamente, deducevano che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto l'importo di € 172.632,18 e di € 34.510,17, quale saldo debitore rispettivamente del c/c 300109214
e del c/c n. 30004187, a seguito di una CTU contabile era stato ritenuto inesistente il preteso saldo passivo dei due rapporti azionati in sede monitoria, in quanto non provato dall'istituto bancario;
come pure non era stato provato dalla banca il credito derivante dall'apparente saldo passivo di € 88.868,64 alla data del 07.06.2010 del c/c n.300032378, rispetto al quale la banca non aveva promosso alcun giudizio né contro la ME NE RI s.r.l. (debitrice principale) né contro i fideiussori (attuali appellanti).
Lamentavano che il Tribunale di Enna non avesse tenuto in considerazione la suddetta circostanza,
e, quindi, la sentenza doveva essere riformata per carenza di prova circa il credito vantato dalla banca.
Con il secondo motivo di appello (rubricato: “la nullità delle fideiussioni azionate”) deducevano che la garanzia fideiussoria da loro prestata in favore della ME NE RI
s.r.l. era affetta da nullità assoluta ex art.1418 c.c. poiché contrastante con la normativa antitrust di cui all'art.2, co.
2.lett.A, legge 287/1990; che nel contratto di fideiussione erano contenute le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, conformi allo schema contrattuale dell'ABI e censurate dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia, che rendevano nullo il contratto di fideiussione.
In subordine, eccepivano la decadenza dell'obbligazione fideiussoria per il mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c.
La convenuta nel giudizio di appello quale successore a titolo Controparte_1 particolare nel credito ex art. 111 c.p.c. nell'ambito di una operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 1999, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello direttamente proposto nei suoi confronti, in quanto carente di legittimazione passiva.
Sosteneva che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., l'appello andava proposto nei confronti dell' CP_3
quale parte originaria del processo ed a favore della quale era stata resa l'impugnata sentenza.
[...]
Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. in quanto non presentava una ragionevole probabilità di essere accolto. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
La Corte, con ordinanza dell'8 gennaio 2021, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e per essa Controparte_3 Controparte_4
5 La e per essa la non si costituiva e veniva dichiarata Controparte_3 Controparte_4 contumace.
Nel corso del giudizio di appello non si svolgeva alcuna attività istruttoria.
La Corte, dopo un rinvio, dovuto ad un potenziale accordo bonario tra le parti, poi non raggiunto, sostituita l'udienza del 29/05/2025 con il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti poneva la causa in decisione con concessione dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In rito, va rilevato che gli appellanti hanno provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di e per essa (originaria attrice). Controparte_3 Controparte_4
Atteso che l'originaria parte attrice non si è costituita nel giudizio di appello, va dichiarata la contumacia di e per essa Controparte_3 Controparte_4
Si esamina, ora, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione passiva dell'appellata Controparte_1
L'eccezione è infondata.
La risulta cessionaria del credito nell'ambito di un'operazione di Controparte_1 cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130/1999, giusta contratto del 14.07.2017, pubblicato in GURI L'08.08.2017 parte UU n. 3.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria giova al cessionario del creditore ope legis; tale conclusione trova il suo fondamento in plurime indicazioni normative: I) nell'art. 2902 cod. civ., a mente del quale il creditore, per effetto dell'accoglimento della domanda di revocazione d'un atto dispositivo, «può promuovere l'azione esecutiva» nei confronti dell'avente causa del debitore, atteso che se «il credito tutelato con l'azione revocatoria si trasferisce per effetto di cessione, anche il cessionario acquista ipso iure il diritto di "promuovere l'azione esecutiva", che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto»; II) nell'art. 1263 cod. civ., il quale prevede che per effetto della cessione si trasferiscono i privilegi, senza distinzione. «La cessione dunque trasferisce anche i privilegi scaturenti dalla causa del credito. Se dunque la cessione trasferisce i privilegi scaturenti dalle condizioni personali delle parti, a fortiori si dovrà ammettere che per effetto di essa si trasferiscano gli effetti dell'azione revocatoria, che ha in comune coi privilegi lo scopo di garanzia del credito, ed insieme a quelli è sussunta dal legislatore nel Titolo III del Libro VI del codice civile»; III) nell'art. 2755 cod. civ. che annovera tra i crediti privilegiati le spese di giustizia per atti conservativi, atteso che i privilegi, come già detto, si trasferiscono per effetto di cessione del credito;
non può escludersi che il cessionario d'un credito benefici degli effetti dell'azione revocatoria proposta dal cedente, perché altrimenti si dovrebbe
6 ammettere che il credito ceduto conservi privilegio per le spese dell'azione revocatoria, ma non possa giovarsi degli effetti dell'azione revocatoria, dato che il pignoramento è un vincolo preordinato all'esecuzione che, come l'actio pauliana, evita la dispersione della garanzia patrimoniale (v. Cass.
23/6/2022, n. 20315. E, conformemente, Cass. 17/2/2023, n. 5162; Cass. 23/2/2023, n. 5649; Cass.
31/5/2023, n. 1540; Cass. 29/8/2023 n. 25424; Cass. 3/11/2023, n. 30506; Cass. 26/2/2024, n. 5085;
Cass. 7/10/2024, n.26127; Cass. 21/11/2024, n. 30105; Cass. 22/4/2025, n. 10541, n.10543).
Una volta ritenuto provata la cessione di credito in favore di a) il Controparte_1 cessionario, successore a titolo particolare nel diritto controverso, è legittimato non solo a proporre l'azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto «portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile e giuridicamente rilevante» (Cass. 14/03/2018, n.
6130); b) in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 cod. civ. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. 23/02/2023, n. 5649).
In ogni caso, il contraddittorio è integro in quanto esso è stato poi esteso, su ordine della
Corte, alla e per essa e gli appellanti Controparte_3 Controparte_4 hanno ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nel rispetto del termine assegnato.
Il primo motivo di appello è infondato.
Quanto alla contestazione degli appellanti circa l'inesistenza del credito a cui tutela è stata promossa dalla banca l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., vale osservare che il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019 Rv. 653004 - 01).
7 Per quanto concerne la pretesa creditoria originariamente azionata dall'attrice
[...]
occorre differenziare tra le ragioni di credito della banca attrice per Controparte_4 come indicate nella domanda introduttiva.
Con riguardo ai crediti di ammontare pari ad € 172.632,18 e ad € 34.510,17, entrambi oggetto del decreto ingiuntivo esecutivo n. 220/12 del 27.06/12.07.2012 del Tribunale di Enna, esiste la sopravvenienza costituita dal fatto che con sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n.
248/2023 del 22/06/2023, passata in cosa giudicata il 23 gennaio 2024 (quindi in pendenza del presente giudizio di appello), come da attestazione rilasciata dalla competente cancelleria, è stato definito il detto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e risulta stabilito che quei crediti azionati in via monitoria non sono dovuti.
Essi, dunque, non valgono a rendere giustificata l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa dalla originaria parte attrice.
Di contro, la qualifica di creditrice della banca attrice ai fini dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. permane con riguardo al credito pari ad € 88.868,64, pur esso allegato come esistente nella domanda introduttiva, quale saldo debitore del c/c n.300032378.
Tale ultimo credito, per quanto contestato dai convenuti, non ha formato oggetto di un giudizio di accertamento negativo, come pure sarebbe stato possibile laddove e Parte_1 Pt_2
avessero avuto interesse, in qualità di fideiussori della ME NE RI s.r.l.,
[...]
a contestare il saldo passivo apparente di € 88.868,64 alla data del 7.6.2010 del c/c n.
300032378, già codificato con il n. 4090, acceso presso la filiale di Catenanuova del CP_5
.
[...]
L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ. Nell'ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve considerarsi ricompresa la fideiussione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008 (Rv. 604813
- 01)
Persiste alla data della presente sentenza la pretesa creditoria allegata dalla banca per l'importo di € 88.868,64 quale saldo debitore del c/c n.300032378, per la cui tutela e per Controparte_3 essa ha agito con l'azione revocatoria ex art. 2901 Controparte_4
8 c.c. seppure tale credito sia stato genericamente contestato dagli originari convenuti (cfr. pagina
4 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. esercitata dalla Banca può quindi ritenersi validamente proposta a tutela del minor credito ammontante ad € 88.868,64 per il suddetto titolo.
Per quanto tale credito allegato dalla banca sia stato contestato dai convenuti e mai abbia formato oggetto di un accertamento in sede giudiziario, esso vale in sé a legittimare la banca all'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. trattandosi di un credito della banca di importo apprezzabile nei confronti del debitore principale ME NE RI s.r.l., seppure contestato dai fideiussori e , il cui soddisfacimento è Parte_1 Parte_2 indubbiamente messo a repentaglio dalla diminuzione della garanzia patrimoniale generica generata dalla costituzione del fondo patrimoniale e per tale esposizione rispondono i fideiussori.
La e per essa e poi della cessionaria Controparte_3 Controparte_4 del credito in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.: Controparte_1
) e per essa al pari di tutti gli altri creditori, è quindi legittimata a P.IVA_1 CP_2 proporre l'azione revocatoria avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale a tutela del detto credito, considerando che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, in quanto a titolo gratuito,
è soggetto, sussistendone i presupposti, all'azione ex art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. (Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 34872 del 13/12/2023 Rv. 669620 - 01).
E, nella specie, non vi stato specifico motivo di appello circa tutti gli altri presupposti dell'azione revocatoria esercitata dalla attrice e già ritenuti dal Giudice di prime cure, risultando contestata la solo circostanza dell'esistenza del credito della banca nei confronti del debitore principale.
Va precisato che nessun rilievo ha l'eventualità di una sproporzione tra il valore dei beni oggetto dell'atto revocando e l'ammontare del credito a tutela del quale si agisce con l'azione revocatoria.
L'effetto proprio della revocatoria è infatti l'inopponibilità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale al creditore ai fini dell'azione esecutiva;
il pregiudizio che il debitore subisce, dunque, in realtà non dipende dalla pronuncia di revocatoria stessa ma dall'eventualità del successivo pignoramento, contro il cui eventuale eccesso il debitore ha il rimedio della richiesta di riduzione dello stesso, su cui può e deve provvedere il giudice dell'esecuzione (art. 496, cod. proc. civ.) (Cass.
20/11/2024, n.29851).
L'accoglimento dell'azione revocatoria è comunque determinato dall'accertamento della sussistenza di un'esposizione debitoria apprezzabile del debitore principale di cui rispondono i fideiussori alla data della presente decisione (pretesa creditoria esistente seppure accertata in misura assai ridotta rispetto a quella inizialmente indicata dalla banca) il cui soddisfacimento è messo
9 a repentaglio dalla diminuzione della garanzia patrimoniale generica generata dalla costituzione del fondo patrimoniale.
Va aggiunto che, nella specie i coniugi pur essendo gravati del relativo onere, non hanno Pt_1 concretamente provato la titolarità di un patrimonio residuo idoneo a garantire l'agevole e sicuro soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Gli appellanti, che si sono costituiti tardivamente in prime cure, precisamente in data
25/11/2013 e cioè lo stesso giorno della prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice del Tribunale di Enna, eccepiscono la nullità della fideiussione da loro prestata per violazione della normativa Antistrust.
La Corte rileva che tale eccezione è stata sollevata per la prima volta in appello e, per il divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c., risulta inammissibile.
La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (cfr. Cass. 25/01/2025, n. 1851;
Cass. 03/04/2025, n.8872; Cass. 25/03/2024, n. 8023).
Deve per altro verso sottolinearsi che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini della sopravvivenza della fideiussione successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale, il termine di sei mesi, di cui all'art 1957 cod. civ., entro il quale il creditore deve aver proposto le sue istanze contro il debitore, è termine di decadenza stabilito in materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, il fideiussore può rinunciare ad avvalersi della decadenza medesima espressamente, od anche implicitamente, non eccependola nel corso del giudizio di merito. In tale caso, il decorso del suddetto termine non può essere rilevato d'ufficio, né può essere dedotto, per la prima volta in Cassazione (v. Cass. 17/6/1963, n. 1613).
Gli appellanti non offrono argomenti per superare il suindicato orientamento (sulla natura decadenziale del termine in argomento cfr. Cass., Sez. Un., 6/3/2009, n. 5572).
In conclusione, seppure con motivazione in parte corretta, la sentenza di primo grado merita di essere confermata quanto alle statuizioni adottate.
In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi, stante l'accertata esistenza di un credito della originaria parte attrice
10 apprezzabilmente inferiore rispetto a quello indicato nella domanda introduttiva (circostanza che poteva giustificare incertezza circa l'esito finale dell'appello) per compensare tra le parti la metà delle spese del grado di appello.
La residua metà delle spese del giudizio di appello deve seguire ex art. 91 c.p.c. la soccombenza degli appellanti e si liquidano, in base agli atti, per l'intero, facendo applicazione dei parametri del D.M. 55/2014 nel testo vigente alla data della presente decisione, in euro 6.946,00 per compensi (€ 2.058,00 per fase studio;
€ 1.418,00 per fase introduttiva;
€ 3.470,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Nulla per le spese nel rapporto processuale con la contumace e per essa Controparte_3
Controparte_4
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto processuale, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 legge 24 dicembre 2012, n.228), ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, della e per essa conferma la sentenza n. Controparte_3 Controparte_4
598/2019 del Tribunale di Enna, pubblicata in data 20 novembre 2019, appellata da Parte_1
e . Parte_2
Compensa tra le parti costituite metà delle spese del giudizio di appello e condanna Pt_1
e , in solido, al pagamento della residua metà in favore di
[...] Parte_2 [...]
e per essa spese liquidate, per l'intero, in euro 6.946,00 per Controparte_1 CP_2 compensi (€ 2.058,00 per fase studio;
€ 1.418,00 per fase introduttiva;
€ 3.470,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Caltanissetta, 7 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
EM De GR OB NI
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. OB NI Presidente
Dott. EM De GR Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.12 del ruolo generale dell'anno 2020, promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F.: , e nata a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Catenanuova (EN) il 30.09.1963 (C.F.: , entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Daniele Cassì (C.F.:
), il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente C.F._3 indirizzo PEC: ; Email_1
Appellanti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
e per essa quale mandataria e procuratore speciale per la gestione dei crediti, CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Marcella Antonia Polizzotto (C.F.:
[...]
) la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero fax n.0935 C.F._4
501048 o all' indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
Appellata
NONCHE'
e per essa Controparte_3 Controparte_4
Chiamata in causa su ordine del giudice - contumace
1 Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28 maggio 2025, di seguito trascritte:
Per gli appellanti: preliminarmente si oppongono all'istanza di estinzione del presente giudizio depositata da controparte, atteso che nessuna bonaria composizione della controversia è avvenuta tra le parti, si riportano agli atti di causa che qui di seguito vengono trascritte: “Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita, in via principale: accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata come indicato in parte motiva, con conseguente rigetto dell'azione revocatoria proposta da controparte;
all'esito dell'accoglimento del presente gravame, condannare controparte
a ripetere agli odierni appellanti quanto eventualmente pagato nelle more del giudizio, in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva e cpa come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: insiste nel contenuto dell'istanza depositata il 16.04.2025 e nell'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta che qui vengono integralmente trascritte: “Voglia l'On. Le Corte di Appello adita, Preliminarmente e pregiudizialmente: - dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile l'atto di appello proposto, con una notifica inesistente, nei confronti della società successore a titolo particolare dell' Controparte_1 CP_3
carente di legittimazione passiva, in quanto, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il presente giudizio
[...] di appello andava proposto nei confronti dell' quale unica parte originaria del Controparte_3 processo ed in favore della quale è stata anche resa l'impugnata sentenza;
- dichiarare inammissibile
l'appello proposto dai sig.ri e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 Parte_1 Parte_2 bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto per tutte le ragioni spiegate sub lett. B o con qualunque altra motivazione. Senza recesso dalle superiori richieste, in subordine e nel merito, - rigettare l'appello proposto perché i motivi proposti dagli appellanti sono assolutamente infondati in fatto e diritto oltre che inammissibili e non provati, per tutte le ragioni sopra rappresentate e spiegate, o con qualunque altra statuizione rigettarlo e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 598/2019 del Tribunale di Enna in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado del giudizio.”
Oggetto: azione revocatoria ex art.2901 c.c.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 2.3.2013 e per essa Controparte_3 Controparte_4
agiva ai sensi dell'art. 2901 c.c. chiedendo di dichiarare inefficace nei propri
[...]
2 confronti l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, costituito da e , Parte_1 Parte_2 tra di loro coniugi, per atto a rogito Notaio in Enna, in data 5.9.2008, rep. 29083 Persona_1
e racc. 13499, registrato ad Enna il 15.9.2008 al n. 1728 S.1T, trascritto presso la Conservatoria dei
RR. II di Enna il 16.9.2008 ai nn. 9549 R.G. e 7515 R.P., presso la Conservatoria dei R.R.II di
Messina il 17.9.2008 ai nn. 33539 R.G. e 22482 R.P. presso la Conservatoria dei R.R.II di Catania
19.09.2008 ai nn. 54289 e 34897 R.P.
e per essa quale mandataria , quale successore Controparte_3 Controparte_4 del esponeva: Controparte_5
- che era creditrice nei confronti dei coniugi e , nella qualità di fideiussori Parte_1 Parte_2 della “ME NE RI s.r.l.”, delle seguenti somme:
➢ € 172.632,18 quale saldo debitore alla data del 07.06.2012 del conto corrente acceso presso la Filiale di Catenanuova del già n. 14958 ricodificato col n. 300109214 Controparte_5 come risultava dall'estratto delle scritture contabili;
➢ € 34.510,17 quale saldo debitore alla data del 07.06.2012 del conto corrente acceso presso la
Filiale di Catenanuova del già n. 5291 ricodificato con il n. 30004187, come Controparte_5 risultava dall'estratto delle scritture contabili del CP_5
➢ € 88.868,64 , quale saldo debitore alla data del 07.06.2010 del conto corrente acceso presso la Filiale di Catenanuova del già n. 4090 ricodificato col n. 300032378, come Controparte_5 risultava dalle scritture contabili allegati;
- che i coniugi a garanzia delle suddette linee di credito, avevano prestato a favore dell'istituto Pt_1 di credito, in data 08.07.2005, fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 227.500,00, importo che era stato poi aumentato ad € 422.500,00 in data 07.08.2008;
- che per il credito di € 172.632,18 e di € 34.510,17, rispettivamente riferito al c/c n. 300109214
e al c/c n. 30004187, era stato emesso dal Tribunale di Enna il decreto ingiuntivo esecutivo n.
220/12 del 27.06/12.07.2012, munito di formula esecutiva, con cui era stato ingiunto ai coniugi il pagamento immediato della somma di € 207.142,35, oltre gli interessi di mora dovuti e le Pt_1 spese del procedimento monitorio;
- che alla suddetta somma, portata dal decreto ingiuntivo, si aggiungeva il credito di € 88.868,64 del c/c n.300032378, ragione per cui, secondo la società attrice, i convenuti, quali fideiussori della “ME NE RI s.r.l.”, risultavano debitori per circa € 300.000,00;
- che la ME NE RI s.r.l. attraversava una grave crisi finanziaria, atteso che lo stesso in qualità di legale rappresentante, aveva presentato ricorso per l'ammissione al Parte_1 concordato preventivo che veniva iscritto al n.1/2009 R.G.C.P., omologato giusta Decreto del
3 Tribunale di Enna del 02/08.04.2010 emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n.175/2010
R.G.;
- che la costituzione del fondo patrimoniale da parte dei coniugi era stata preordinata a sottrarre alla garanzia dei creditori i propri beni personali, in quanto nel fondo patrimoniale era stato compreso l'intero patrimonio immobiliare dei coniugi, i quali erano dunque pienamente consapevoli di arrecare grave pregiudizio agli interessi della banca creditrice.
L'attrice chiedeva, pertanto, dichiararsi, ai sensi dell'art..2901 c.c. l'inefficacia nei suoi confronti del fondo patrimoniale costituito con atto pubblico in data 5.9.2008 dai coniugi Pt_1
Si costituivano i convenuti i quali chiedevano, in via preliminare, la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c e nel merito eccepivano l'inesistenza del credito vantato dall'istituto bancario.
In particolare, deducevano che risultava pendente dinanzi al Tribunale di Enna il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 1053/2012 RGAC, nel quale essi opponenti avevano chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia della fideiussione prestata da loro prestata, per violazione da parte della banca della clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Eccepivano, poi, la mancanza del presupposto dell'eventus damni in quanto la convenuta era Pt_2 titolare di un patrimonio tale da garantire le ragioni del creditore.
I convenuti concludevano per il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Enna definiva il giudizio con la sentenza n. 598/2019, pubblicata in data 20.11.2019, avente il seguente dispositivo: “….accoglie la domanda formulata dall'attrice e per Controparte_3 essa in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 con citazione notificata il 02.03.2013;per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di essa attrice, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai coniugi e , Parte_1 Parte_2 rogato dal Notaio in Enna in data 05.09.2008, rep. 29083 e racc. 13499, reg.to ad Persona_1
Enna il 15.09.2008 al n. 1728 S.1T, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II di Enna il 16.09.2008 ai nn. 9549 R.G. e 7515 R.P., presso la Conservatoria dei R.R.II di Messina il 17.09.2008 ai nn.
33539 R.G. e 22482 R.P. presso la Conservatoria dei R.R.II di Catania 19.09.2008 ai nn. 54289 e
34897 R.P. relativi agli immobili di proprietà degli stessi in Catenanuova, Catania, Piraino e
Ragalbuto ivi indicati e descritti;
condanna solidamente i convenuti, e al Parte_1 Parte_2 rimborso ed al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese e dei compensi del presente giudizio come sopra liquidati in complessivi euro € 14.053,66, di cui € 1.375,66 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta come per legge”.
Per la riforma di detta sentenza e proponevano appello censurando la Parte_1 Parte_2 decisione del Tribunale di Enna che aveva ritenuto sussistenti i requisiti dell'azione revocatoria ex art.2901 c.c.
4 L'appello era affidato a due motivi.
Con il primo motivo di appello (rubricato “la carenza dei presupposti per l'azione revocatoria”) sostenevano che il giudice di prime cure aveva omesso di appurare l'effettiva esistenza di del credito per la cui tutela agiva la banca con l'azione ex art. 2901 c.c..
Segnatamente, deducevano che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto l'importo di € 172.632,18 e di € 34.510,17, quale saldo debitore rispettivamente del c/c 300109214
e del c/c n. 30004187, a seguito di una CTU contabile era stato ritenuto inesistente il preteso saldo passivo dei due rapporti azionati in sede monitoria, in quanto non provato dall'istituto bancario;
come pure non era stato provato dalla banca il credito derivante dall'apparente saldo passivo di € 88.868,64 alla data del 07.06.2010 del c/c n.300032378, rispetto al quale la banca non aveva promosso alcun giudizio né contro la ME NE RI s.r.l. (debitrice principale) né contro i fideiussori (attuali appellanti).
Lamentavano che il Tribunale di Enna non avesse tenuto in considerazione la suddetta circostanza,
e, quindi, la sentenza doveva essere riformata per carenza di prova circa il credito vantato dalla banca.
Con il secondo motivo di appello (rubricato: “la nullità delle fideiussioni azionate”) deducevano che la garanzia fideiussoria da loro prestata in favore della ME NE RI
s.r.l. era affetta da nullità assoluta ex art.1418 c.c. poiché contrastante con la normativa antitrust di cui all'art.2, co.
2.lett.A, legge 287/1990; che nel contratto di fideiussione erano contenute le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, conformi allo schema contrattuale dell'ABI e censurate dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia, che rendevano nullo il contratto di fideiussione.
In subordine, eccepivano la decadenza dell'obbligazione fideiussoria per il mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c.
La convenuta nel giudizio di appello quale successore a titolo Controparte_1 particolare nel credito ex art. 111 c.p.c. nell'ambito di una operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 1999, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello direttamente proposto nei suoi confronti, in quanto carente di legittimazione passiva.
Sosteneva che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., l'appello andava proposto nei confronti dell' CP_3
quale parte originaria del processo ed a favore della quale era stata resa l'impugnata sentenza.
[...]
Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. in quanto non presentava una ragionevole probabilità di essere accolto. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
La Corte, con ordinanza dell'8 gennaio 2021, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e per essa Controparte_3 Controparte_4
5 La e per essa la non si costituiva e veniva dichiarata Controparte_3 Controparte_4 contumace.
Nel corso del giudizio di appello non si svolgeva alcuna attività istruttoria.
La Corte, dopo un rinvio, dovuto ad un potenziale accordo bonario tra le parti, poi non raggiunto, sostituita l'udienza del 29/05/2025 con il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti poneva la causa in decisione con concessione dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In rito, va rilevato che gli appellanti hanno provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di e per essa (originaria attrice). Controparte_3 Controparte_4
Atteso che l'originaria parte attrice non si è costituita nel giudizio di appello, va dichiarata la contumacia di e per essa Controparte_3 Controparte_4
Si esamina, ora, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione passiva dell'appellata Controparte_1
L'eccezione è infondata.
La risulta cessionaria del credito nell'ambito di un'operazione di Controparte_1 cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130/1999, giusta contratto del 14.07.2017, pubblicato in GURI L'08.08.2017 parte UU n. 3.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria giova al cessionario del creditore ope legis; tale conclusione trova il suo fondamento in plurime indicazioni normative: I) nell'art. 2902 cod. civ., a mente del quale il creditore, per effetto dell'accoglimento della domanda di revocazione d'un atto dispositivo, «può promuovere l'azione esecutiva» nei confronti dell'avente causa del debitore, atteso che se «il credito tutelato con l'azione revocatoria si trasferisce per effetto di cessione, anche il cessionario acquista ipso iure il diritto di "promuovere l'azione esecutiva", che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto»; II) nell'art. 1263 cod. civ., il quale prevede che per effetto della cessione si trasferiscono i privilegi, senza distinzione. «La cessione dunque trasferisce anche i privilegi scaturenti dalla causa del credito. Se dunque la cessione trasferisce i privilegi scaturenti dalle condizioni personali delle parti, a fortiori si dovrà ammettere che per effetto di essa si trasferiscano gli effetti dell'azione revocatoria, che ha in comune coi privilegi lo scopo di garanzia del credito, ed insieme a quelli è sussunta dal legislatore nel Titolo III del Libro VI del codice civile»; III) nell'art. 2755 cod. civ. che annovera tra i crediti privilegiati le spese di giustizia per atti conservativi, atteso che i privilegi, come già detto, si trasferiscono per effetto di cessione del credito;
non può escludersi che il cessionario d'un credito benefici degli effetti dell'azione revocatoria proposta dal cedente, perché altrimenti si dovrebbe
6 ammettere che il credito ceduto conservi privilegio per le spese dell'azione revocatoria, ma non possa giovarsi degli effetti dell'azione revocatoria, dato che il pignoramento è un vincolo preordinato all'esecuzione che, come l'actio pauliana, evita la dispersione della garanzia patrimoniale (v. Cass.
23/6/2022, n. 20315. E, conformemente, Cass. 17/2/2023, n. 5162; Cass. 23/2/2023, n. 5649; Cass.
31/5/2023, n. 1540; Cass. 29/8/2023 n. 25424; Cass. 3/11/2023, n. 30506; Cass. 26/2/2024, n. 5085;
Cass. 7/10/2024, n.26127; Cass. 21/11/2024, n. 30105; Cass. 22/4/2025, n. 10541, n.10543).
Una volta ritenuto provata la cessione di credito in favore di a) il Controparte_1 cessionario, successore a titolo particolare nel diritto controverso, è legittimato non solo a proporre l'azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto «portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile e giuridicamente rilevante» (Cass. 14/03/2018, n.
6130); b) in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 cod. civ. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. 23/02/2023, n. 5649).
In ogni caso, il contraddittorio è integro in quanto esso è stato poi esteso, su ordine della
Corte, alla e per essa e gli appellanti Controparte_3 Controparte_4 hanno ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nel rispetto del termine assegnato.
Il primo motivo di appello è infondato.
Quanto alla contestazione degli appellanti circa l'inesistenza del credito a cui tutela è stata promossa dalla banca l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., vale osservare che il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019 Rv. 653004 - 01).
7 Per quanto concerne la pretesa creditoria originariamente azionata dall'attrice
[...]
occorre differenziare tra le ragioni di credito della banca attrice per Controparte_4 come indicate nella domanda introduttiva.
Con riguardo ai crediti di ammontare pari ad € 172.632,18 e ad € 34.510,17, entrambi oggetto del decreto ingiuntivo esecutivo n. 220/12 del 27.06/12.07.2012 del Tribunale di Enna, esiste la sopravvenienza costituita dal fatto che con sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n.
248/2023 del 22/06/2023, passata in cosa giudicata il 23 gennaio 2024 (quindi in pendenza del presente giudizio di appello), come da attestazione rilasciata dalla competente cancelleria, è stato definito il detto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e risulta stabilito che quei crediti azionati in via monitoria non sono dovuti.
Essi, dunque, non valgono a rendere giustificata l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa dalla originaria parte attrice.
Di contro, la qualifica di creditrice della banca attrice ai fini dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. permane con riguardo al credito pari ad € 88.868,64, pur esso allegato come esistente nella domanda introduttiva, quale saldo debitore del c/c n.300032378.
Tale ultimo credito, per quanto contestato dai convenuti, non ha formato oggetto di un giudizio di accertamento negativo, come pure sarebbe stato possibile laddove e Parte_1 Pt_2
avessero avuto interesse, in qualità di fideiussori della ME NE RI s.r.l.,
[...]
a contestare il saldo passivo apparente di € 88.868,64 alla data del 7.6.2010 del c/c n.
300032378, già codificato con il n. 4090, acceso presso la filiale di Catenanuova del CP_5
.
[...]
L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ. Nell'ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve considerarsi ricompresa la fideiussione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008 (Rv. 604813
- 01)
Persiste alla data della presente sentenza la pretesa creditoria allegata dalla banca per l'importo di € 88.868,64 quale saldo debitore del c/c n.300032378, per la cui tutela e per Controparte_3 essa ha agito con l'azione revocatoria ex art. 2901 Controparte_4
8 c.c. seppure tale credito sia stato genericamente contestato dagli originari convenuti (cfr. pagina
4 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. esercitata dalla Banca può quindi ritenersi validamente proposta a tutela del minor credito ammontante ad € 88.868,64 per il suddetto titolo.
Per quanto tale credito allegato dalla banca sia stato contestato dai convenuti e mai abbia formato oggetto di un accertamento in sede giudiziario, esso vale in sé a legittimare la banca all'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. trattandosi di un credito della banca di importo apprezzabile nei confronti del debitore principale ME NE RI s.r.l., seppure contestato dai fideiussori e , il cui soddisfacimento è Parte_1 Parte_2 indubbiamente messo a repentaglio dalla diminuzione della garanzia patrimoniale generica generata dalla costituzione del fondo patrimoniale e per tale esposizione rispondono i fideiussori.
La e per essa e poi della cessionaria Controparte_3 Controparte_4 del credito in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.: Controparte_1
) e per essa al pari di tutti gli altri creditori, è quindi legittimata a P.IVA_1 CP_2 proporre l'azione revocatoria avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale a tutela del detto credito, considerando che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, in quanto a titolo gratuito,
è soggetto, sussistendone i presupposti, all'azione ex art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. (Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 34872 del 13/12/2023 Rv. 669620 - 01).
E, nella specie, non vi stato specifico motivo di appello circa tutti gli altri presupposti dell'azione revocatoria esercitata dalla attrice e già ritenuti dal Giudice di prime cure, risultando contestata la solo circostanza dell'esistenza del credito della banca nei confronti del debitore principale.
Va precisato che nessun rilievo ha l'eventualità di una sproporzione tra il valore dei beni oggetto dell'atto revocando e l'ammontare del credito a tutela del quale si agisce con l'azione revocatoria.
L'effetto proprio della revocatoria è infatti l'inopponibilità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale al creditore ai fini dell'azione esecutiva;
il pregiudizio che il debitore subisce, dunque, in realtà non dipende dalla pronuncia di revocatoria stessa ma dall'eventualità del successivo pignoramento, contro il cui eventuale eccesso il debitore ha il rimedio della richiesta di riduzione dello stesso, su cui può e deve provvedere il giudice dell'esecuzione (art. 496, cod. proc. civ.) (Cass.
20/11/2024, n.29851).
L'accoglimento dell'azione revocatoria è comunque determinato dall'accertamento della sussistenza di un'esposizione debitoria apprezzabile del debitore principale di cui rispondono i fideiussori alla data della presente decisione (pretesa creditoria esistente seppure accertata in misura assai ridotta rispetto a quella inizialmente indicata dalla banca) il cui soddisfacimento è messo
9 a repentaglio dalla diminuzione della garanzia patrimoniale generica generata dalla costituzione del fondo patrimoniale.
Va aggiunto che, nella specie i coniugi pur essendo gravati del relativo onere, non hanno Pt_1 concretamente provato la titolarità di un patrimonio residuo idoneo a garantire l'agevole e sicuro soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Gli appellanti, che si sono costituiti tardivamente in prime cure, precisamente in data
25/11/2013 e cioè lo stesso giorno della prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice del Tribunale di Enna, eccepiscono la nullità della fideiussione da loro prestata per violazione della normativa Antistrust.
La Corte rileva che tale eccezione è stata sollevata per la prima volta in appello e, per il divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c., risulta inammissibile.
La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (cfr. Cass. 25/01/2025, n. 1851;
Cass. 03/04/2025, n.8872; Cass. 25/03/2024, n. 8023).
Deve per altro verso sottolinearsi che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini della sopravvivenza della fideiussione successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale, il termine di sei mesi, di cui all'art 1957 cod. civ., entro il quale il creditore deve aver proposto le sue istanze contro il debitore, è termine di decadenza stabilito in materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, il fideiussore può rinunciare ad avvalersi della decadenza medesima espressamente, od anche implicitamente, non eccependola nel corso del giudizio di merito. In tale caso, il decorso del suddetto termine non può essere rilevato d'ufficio, né può essere dedotto, per la prima volta in Cassazione (v. Cass. 17/6/1963, n. 1613).
Gli appellanti non offrono argomenti per superare il suindicato orientamento (sulla natura decadenziale del termine in argomento cfr. Cass., Sez. Un., 6/3/2009, n. 5572).
In conclusione, seppure con motivazione in parte corretta, la sentenza di primo grado merita di essere confermata quanto alle statuizioni adottate.
In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi, stante l'accertata esistenza di un credito della originaria parte attrice
10 apprezzabilmente inferiore rispetto a quello indicato nella domanda introduttiva (circostanza che poteva giustificare incertezza circa l'esito finale dell'appello) per compensare tra le parti la metà delle spese del grado di appello.
La residua metà delle spese del giudizio di appello deve seguire ex art. 91 c.p.c. la soccombenza degli appellanti e si liquidano, in base agli atti, per l'intero, facendo applicazione dei parametri del D.M. 55/2014 nel testo vigente alla data della presente decisione, in euro 6.946,00 per compensi (€ 2.058,00 per fase studio;
€ 1.418,00 per fase introduttiva;
€ 3.470,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Nulla per le spese nel rapporto processuale con la contumace e per essa Controparte_3
Controparte_4
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto processuale, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 legge 24 dicembre 2012, n.228), ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, della e per essa conferma la sentenza n. Controparte_3 Controparte_4
598/2019 del Tribunale di Enna, pubblicata in data 20 novembre 2019, appellata da Parte_1
e . Parte_2
Compensa tra le parti costituite metà delle spese del giudizio di appello e condanna Pt_1
e , in solido, al pagamento della residua metà in favore di
[...] Parte_2 [...]
e per essa spese liquidate, per l'intero, in euro 6.946,00 per Controparte_1 CP_2 compensi (€ 2.058,00 per fase studio;
€ 1.418,00 per fase introduttiva;
€ 3.470,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Caltanissetta, 7 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
EM De GR OB NI
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