Articolo 20 della Legge 27 giugno 1991, n. 220
Articolo 19Articolo 21
Versione
8 agosto 1991
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Versione
2 giugno 2006
Art. 20. 1. Con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato provvede alla spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio.
2. La misura dei contributi e' fissata con deliberazione del Consiglio nazionale stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura ragguagliata agli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori e secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al 2 per cento di detti onorari. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La misura massima del contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato, di cui all' articolo 20, comma 2, legge 27 giugno 1991, n. 220 , e' elevata al 4 per cento degli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile".
Entrata in vigore il 2 giugno 2006
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