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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2042/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MARTELLI Parte_1
VALERIO e DE MAIO NICOLA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PIGNATELLI Parte_2
FRANCESCO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 11/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, contenente le condizioni di divorzio, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/05/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Taranto (Ta) in data 28/08/1999 con
[...]
, che dalla loro unione erano nati i figli il Parte_2 Per_1
29/06/2002 e il 28/02/2008, che in data 18/05/2010 era stata pronunciata con Per_2 Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 397/2010 la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Parte_2
divorzio.
All'udienza del 09/10/2024, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato, e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la valutazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice a verbale;
all'udienza del 11/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate per l'udienza del 11/12/2024 chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza n. 397/2010 emessa il 18/05/2010 dal Tribunale di Reggio Emilia.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente con note scritte per l'udienza del
11/12/2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 06/05/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
28/08/1999 in Taranto (Ta) da , nato a [...] Parte_1
il 06/09/1970, e , nata a [...] il [...], Parte_2
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto (Ta) dell'anno 1999, parte 2, serie A, numero 198;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui di cui all'accordo depositato telematicamente per l'udienza del 11/12/2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2042/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MARTELLI Parte_1
VALERIO e DE MAIO NICOLA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PIGNATELLI Parte_2
FRANCESCO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 11/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, contenente le condizioni di divorzio, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/05/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Taranto (Ta) in data 28/08/1999 con
[...]
, che dalla loro unione erano nati i figli il Parte_2 Per_1
29/06/2002 e il 28/02/2008, che in data 18/05/2010 era stata pronunciata con Per_2 Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 397/2010 la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Parte_2
divorzio.
All'udienza del 09/10/2024, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato, e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la valutazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice a verbale;
all'udienza del 11/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate per l'udienza del 11/12/2024 chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza n. 397/2010 emessa il 18/05/2010 dal Tribunale di Reggio Emilia.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente con note scritte per l'udienza del
11/12/2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 06/05/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
28/08/1999 in Taranto (Ta) da , nato a [...] Parte_1
il 06/09/1970, e , nata a [...] il [...], Parte_2
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto (Ta) dell'anno 1999, parte 2, serie A, numero 198;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui di cui all'accordo depositato telematicamente per l'udienza del 11/12/2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara