Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 11145/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
con l'assistenza e difesa dell'avv. Mario Soggia;
[...]
- RICORRENTI -
e
con l'assistenza e Controparte_1 difesa dell'avv. DI LANDRO MICHELE;
- RESISTENTE –
a seguito di trattazione scritta, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno dedotto:
1) di essere state assunte dall' resistente a far CP_2 data dall'1.08.2011, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella Categoria A e, più specificamente, a far data dal secondo anno successivo all'assuzione, con livello livello A1 del c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture associate all'AIOP, all'Aris e alla Fondazione di Don Carlo Gnocchi;
2) di aver diritto al riconoscimento della posizione economica A2 con decorrenza dal 08.10.2020 data di sottoscrizione del nuovo c.c.n.l.. A fronte di tanto, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
<< a) Accertare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della progressione economica A2 del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie – personale non medico
– con decorrenza dal 08.10.2020, con diritto degli stessi a vedersi calcolare le differenze retributive e contributive in apposito e separato giudizio.
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“Il personale inquadrato nella posizione A, a far data dal mese successivo al compimento di una anzianità di 2 anni di servizio nello stesso Ente o Gruppo e con la stessa qualifica” e quindi nella posizione A2 “Aiuto cuoco, Ausiliario specializzato. Il personale inquadrato nella posizione A1 a far data dal mese successivo al compimento di una anzianità di tre anni di servizio nello stesso Ente
o Gruppo e con la stessa qualifica. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'articolo 48”. E' quindi evidente che il c.c.n.l. pacificamente applicato ai rapporti e nella versione ratione temporis vigente (e quindi non nelle precedenti versioni indicate da disponga, tra Controparte_1 l'altro, l'avanzamento al livello A2 in ragione del semplice compimento dell'anzianità precitata nel precedente livello A1 senza alcuna limitazione relativa alla “prima applicazione” del c.c.n.l.. Deve essere aggunto che, sulla base dell'art. 4 del precitato c.c.n.l., lo stesso si applica in relazione al periodo dall'1.01.2016 al 31.12.2018 ed i relativi effetti decorrono generalmente dal giorno successivo alla sua stipula e, in ogni caso, sino alla stipula di nuovo c.c.n.l.. Poiché i ricorrenti sono stati inquadrati all'interno del livello A1 a far data dall'1.09.2013, è del tutto evidente che, alla data dell'entrata in vigore del c.c.n.l. di cui innanzi (e cioè 9.10.2020) avevano già maturato abbondantemente il diritto all'inquadramento all'interno del livello A2 del precitato c.c.n.l.. In ragione di tanto, Controparte_1 deve essere condannata – conformemente alle richieste dei
2 ricorrenti - all'inquadramento dei ricorrenti all'interno del livello A2 del c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture associate all'AIOP, all'Aris e alla Fondazione di don Carlo Gnocchi a far data dal 9.10.2020 con il conseguente diritto alla corresponsione delle differenze retributive tra lo stipendio base del superiore livello A2 e lo stipendio base dell'inferiore livello A1 effettivamente attribuito in relazione al periodo dal 9.10.2020 al 18.10.2022 (data di deposito del ricorso) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei e fino al saldo. Le predette argomentazioni hanno valore assorbente di ogni ulteriore eccezione o questione sollevata dalle parti. Le spese di lite - liquidate in ragione del valore indeterminabile della controversia negli importi minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della relativa semplicità della soluzione delle questioni prospettate - seguono la soccombenza e quindi sono poste a carico di
[...] con distrazione in favore del Controparte_1 difensore dei ricorrenti antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, rigettata ogni diversa istanza così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto:
- condanna Controparte_1 all'inquadramento dei ricorrenti all'interno del livello A2 del c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture associate all'AIOP, all'Aris e alla Fondazione di don Carlo Gnocchi a far data dal 9.10.2020;
- accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle differenze retributive tra lo stipendio base del superiore livello A2 e lo stipendio base dell'inferiore livello A1 effettivamente attribuito in relazione al periodo dal 9.10.2020 al 18.10.2022 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei e fino al saldo;
- condanna alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi Euro 3.689,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge con distrazione.
Bari, 17/06/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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