Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/04/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi al giudizio di previdenza n. 2455/2020 R.G. promosso da (rappr. e dif. dall'avv. S. Bianca)
contro
CP_1Parte 1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano e dall'avv. A. Testa) e contro CP 2 (rappr. e dif. (contumace) e
contro
CP_3 già Controparte 4 dall'avv. V. Sanzone) avente ad oggetto: obbligo contributivo;
Osserva
Parte 1 propone opposizione avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito distinte dai seguenti numeri: 1) 29720000011816673, 000,
2) 29720030009718458 000,
3) 29720090022723586 000,
4) 29720110004070378 000,
5) 29720110001284123 000,
6) 29720100027743347 000,
7) 29720110018435848 000,
8) 29720130000771369 000,
9) 29720150010364988 000,
10) 5972011200007156 000, 59720112000529471 000,11)
12) 59720112000595379 000,
13) 59720120000219950 000,
14) 59720120000004737 000,
15) 59720120001635469 000,
16) 59720120001458062 000,
17) 59720120001398323 000,
18) 59720120000979419 000,
19) 59720120002272523 000,
20) 59720120001712200 000,
59720130001155791 000, 22)
59720130000129963 000, 23)
24) 59720140000178264 000,
25) 59720140002243066 000,
59720140001037710 000, 26)
59720150000478574 000, 27)
28) 59720160000193388 000,
29) 59720180001903039 000,
30) 59720160001416342 000,
31) 59720170001515183 000.
In proposito, premesso di avere avuto conoscenza di tali atti (relativi a crediti di natura contributiva) soltanto dopo avere visionato l'estratto di ruolo generale fornito da deduce di non avere ricevuto la notifica degli atti stessi Controparte_4
e che trattasi comunque di pretese prescritte. Soggiunge che risulta altresì vanamente spirato il termine di decadenza previsto dall'art. 25 del D.L. vo n. 46/1999. L CP 2 non si è costituito in giudizio,, sicchè di tale istituto va dichiarata la contumacia. L' CP 1 e CP 3 chiedono il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio, il procuratore di CP 3 ha dato atto dell'avvenuto annullamento dei ruoli sottesi agli atti impugnati, con debito residuo pari a zero, portato dalle cartelle di pagamento e dagli AVA oggetto del presente giudizio. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento agli atti oggetto del disposto sgravio. Le spese processuali vanno compensate, considerata la disciplina intervenuta in corso di causa e tenuto conto della ratio legis sottesa allo stralcio dei ruoli in oggetto, che conduce all'annullamento automatico di tutte le posizione debitorie iscritte a ruolo, precludendo una valutazione sostanziale in merito alla fondatezza o meno della pretesa creditoria, alla cui riscossione, sostanzialmente, vi è rinuncia da parte dello Stato (argomenti in tal senso possono anche trarsi da Cass. civ., 27 aprile 2018, n. 10198).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese processuali. Ragusa, 16 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)