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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 15/01/2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7564/2020 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Trematore, come da Parte_1 procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: altre controversie in materia di previdenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1/10/2020, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che “in data 17.02.2015
l provvedeva alla riliquidazione della pensione cat. VR n. 30202393, quantificando arretrati per il periodo CP_1
01.03.2005/31.03.2015 nell'importo complessivo lordo di € 5.721,55 di cui rispettivamente € 438,68 per il 2005, € 527,15 per il 2006, € 537,55 per il 2007, € 546,65 per il 2008, € 564,07 per il 2009, € 567,97 per il 2010, € 576,94 per il 2011, €
592,54 per il 2012, € 610,22 per il 2013, € 616,98 per il 2014 ed € 142,80 per l'anno 2015 (cfr. pag. 1 del mod. TE08 del
17.02.2015 allegato agli atti di causa e avente chiaramente valore giuridico di atto amministrativo di ricognizione di debito). In sede di corresponsione degli arretrati pensionistici, tuttavia, l resistente operava delle trattenute irpef sul conguaglio (cfr. pag. 4 del CP_1 mod. TE08 allegato agli atti di causa); in sostanza, in sede di pagamento degli arretrati quantificati col mod. TE08, l'Ente pagina 1 di 6 pensionistico compensava delle somme spettanti a titolo di arretrati di pensione con la presunta dovuta tassazione separata sugli arretrati medesimi. Un simile modus operandi, però, contrasta con i principi sanciti dalla legislazione vigente e con gli approdi giurisprudenziali, proprio perché l'operato tecnico-contabile-amministrativo posto in essere dall' si appalesa errato ed CP_1 illegittimo nei termini di cui appresso. Segnatamente, la posizione che l'Ente previdenziale riveste in ambito di tassazione degli arretrati pensionistici va ricondotta a due istituti previsti dalla vigente disciplina nazionale, ossia al suo ruolo di sostituto di imposta che l'Ente ricopre ex artt. 23 e ss. e art. 64 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, normativa che dunque pone in capo all' CP_1 resistente il ruolo di soggetto che ha l'obbligo di versare in modo tempestivo somme a titolo di imposta o di acconto per imposte di cui il presupposto è realizzato da un altro soggetto, il c.d. sostituito - id est il pensionato – e dall'altro alla previsione della c.d. tassazione separata per gli arretrati corrisposti ai sensi dell'art. 17 lett. b) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – il c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – secondo cui “…. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: .. b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46…”.
Dalla lettura logico-sistematica della normativa vigente emerge dunque come nell'ipotesi di arretrati di natura pensionistica/previdenziale il potere dell resistente di trattenere porzioni di questi arretrati per l'espletamento del ruolo di CP_1 sostituto d'imposta non è incondizionato e per così dire libero e svincolato da ogni limitazione e/o presupposto (quello che la dottrina amministrativista definisce discrezionalità pura), visto che la particolare natura delle somme da corrispondere - trattandosi di arretrati di ratei pensionistici colpevolmente non corrisposti dall' al momento della loro naturale maturazione - impone una verifica CP_1 della sussistenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del summenzionato potere amministrativo.
Ebbene, l'esercizio legittimo del ruolo di sostituto di imposta e quello connesso e conseguente di trattenere arretrati pensionistici a compensazione delle presunte somme dovute a titolo di imposte per tassazione separata, necessita ineludibilmente della verifica dell'esistenza di un reddito tassabile ed assoggettabile ad imposizione, posto che in caso contrario l eserciterebbe un potere in CP_1 sede di liquidazione e/o riliquidazione di prestazioni pensionistiche non contemplato dalla normativa, incorrendo nel c.d. vizio della carenza di potere in concreto, notoriamente ricondotto allo stato patologico dell'illegittimità dell'atto amministrativo e dunque del mod.
TE08 emesso nel caso concreto, ossia dell'ipotesi in cui il potere è previsto dalla normativa ma non ricorrono le condizioni concrete per il suo legittimo esercizio.
La verifica della correttezza dell'operato dell deve passare per l'accertamento della legittimità o meno dell'esercizio del potere CP_1 di cui innanzi, e proprio per eseguire tale verifica non si può prescindere dal considerare come gli stessi arretrati pensionistici, per la loro peculiarietà, devono essere considerati col principio di competenza e non certamente con quello di cassa (sul punto è appena il caso richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sent. n. 12796 del 2005 secondo cui “…in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati – purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge ………. - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza...” ed anche il Messaggio I.N.P.S. n. 3098 del 25.07.2017, che si produce in allegato, che ha recepito oramai il consolidato principio della competenza in luogo di quello per cassa applicandolo indistintamente a tutti gli istituti e prestazioni erogate dall'Ente). Ciò significa che la verifica della correttezza dell'operato contabile dell nel trattenere quote di arretrati pensionistici poi imputati a trattenute sul conguaglio richiede innanzitutto una scissione CP_1 degli importi riconosciuti a titolo di arretrati anno per anno senza che gli stessi arretrati devono essere valutati nel loro importo pagina 2 di 6 complessivo. Gli arretrati riconosciuti, dunque, imputati per anno di competenza e non per cassa, sfuggono alla tassazione, anche separata, nel momento in cui assommati all'importo del reddito dichiarato ed effettivamente percepito per le stesse annualità non venga superata la soglia della c.d. no tax area. Sul punto, significativa è la pronuncia del Giudice delle leggi sent. n. 104/1985 – che difatti in assenza di una previsione normativa di segno contraria è ancora valida ed applicabile - secondo cui “… non v'è dubbio che
….. identica é la situazione del pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per anno e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati negli anni successivi. Nell'uno e nell'altro caso, infatti, la capacità contributiva dei due soggetti é perfettamente equivalente, cosicché é priva di ogni giustificazione la eventuale maggioreonerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo...”, cosicchè secondo la Corte costituzionale la normativa in tema di istituzione e disciplina dell'IRPEF di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - ma lo stesso può valere anche per il t.u. delle imposte sui redditi
- è incostituzionale “…in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non viene prevista la esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile…”. Ebbene sulla scorta di quanto già in passato statuito dal Giudice delle leggi e considerata la lettura costituzionalmente orientata delle normative innanzi richiamate e tuttora vigenti – id est quella del sostituto di imposta, della tassazione separata e dell'affermato principio di competenza per gli arretrati pensionistici – si deve concludere col ritenere insussistenti i presupposti per l di trattenere arretrati pensionistici in tutte le ipotesi e per le annualità in cui, imputando per competenza i singoli importi CP_1 annuali degli arretrati, non viene ad essere superata la soglia della no tax area, ossia quella soglia reddituale che si sottrae ad ogni imposizione. In tal modo non ricorrono i presupposti e/o condizioni legittimanti l'esercizio del potere di sostituto di imposta e correlativamente quelli per la tassazione separata degli arretrati, di talchè l'operato dell assume carattere di evidente CP_1 illegittimità per carenza di potere nel senso di cui innanzi e il relativo atto, id est il mod. è con tutta evidenza illegittimo;
in CP_2 tali ipotesi tale provvedimento affetto da illegittimità ex art. 21 octies l.n. 241/1990 dovrà chiaramente essere disapplicato al caso di specie sulla scorta dei poteri che l'Ordinamento riconosce al Giudice ordinario nei casi, come quello de quo, in cui il Giudicante viene a conoscere incindenter tantum dell'illegittimità di un atto amministrativo.
Ne discende che in tutti i casi in cui il limite della no tax area non risulta superato emerge un'evidente quanto inammissibile operazione di trattenuta di arretrati pensionistici che invece devono essere riconosciuti e liquidati al pensionato nella loro complessiva misura.
Proprio per verificare se nel caso de quo l abbia o meno esercitato legittimamente il “potere” giova richiamare la normativa CP_1 in tema di no tax area e di limiti reddituali oltre i quali la tassazione doveva e deve avvenire. Al riguardo l'articolo 11 del nuovo
Testo unico in materia di imposte sui redditi – d.P.R. n. 917/1986, in gran parte riproducente l'articolo 10-bis ante riforma (quello inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 dicembre 2002, n. 289), prevede l'applicazione della cosiddetta "no tax area", ovvero del meccanismo in forza del quale una parte variabile del reddito personale, progressivamente decrescente fino a scomparire al crescere dello stesso, è esentata dall'imposizione.
Tale limite di esclusione fissato in € 7.500,00 per i pensionati infrasettantacinquenni e ad € 7.750,00 per quelli settantacinquenni o ultrasettantacinquenni (cfr. art. 11 d.p.r. 917/1986 nel testo novellato e modificato dalla introdotto dall'art. 1, comma 6, L.
27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007) è stato ulteriormente innalzato nell'anno 2016 ad € 7.750,00 per i pagina 3 di 6 pensionati infrasettantacinquenni e ad € 8.000,00 per gli altri (art. 13 d.P.R. n. 917/1986 nel testo modificato dalla l.n.
208/2015) ed infine esteso dalla legge di bilancio 2017 – cfr. l.n. 232/2016 – ad € 8.000,00 indistintamente per l'anno 2017.
Per il 2018 e 2019 il limite della no tax area è fissato per tutti i pensionati in € 8.125,00.
Nel caso di specie, per il periodo 2005/2015 la prestazione pensionistica cat. VR ha costituito la sola fonte di reddito personale del ricorrente e pertanto assommando l'importo annuale corrisposto al tempo (cfr. certificazioni uniche allegate) all'ammontare annuale degli arretrati pensionistici riconosciuti col mod. TE08 del 17.02.2015 (cfr. pag. 1 del mod. TE08 allegato agli atti di causa), per nessuna delle annualità risulta superato il limite della no tax area. Conseguenza diretta di tali considerazioni è la non assoggettabilità degli arretrati pensionistici quantificati per il periodo 2005/2015 nel mod. TE08 allegato agli atti ad ogni sorta di trattenuta, men che meno fiscale, e di conseguenza sussiste il legittimo diritto del pensionato a percepire gli arretrati pensionistici di € 1.315,95 trattenuti dall'Ente previdenziale ed imputati a trattenute sul conguaglio, pari al 23% dell'importo lordo di € 5.721,55 di cui al mod. TE08 citato (importo peraltro risultante dal cedolino della mensilità di aprile 2015 pure allegato agli atti di causa).
Pertanto, l'odierno istante ha diritto a vedersi liquidati gli arretrati pensionistici nel loro esatto ammontare e, dunque, si insiste per la condanna dell al pagamento dell'importo di € 1.315,95, oltre agli interessi legali dalla data del mod. TE08 del CP_1
17.02.2015 e fino all'integrale soddisfo”.
Tanto premesso in fatto e in diritto, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “accertare l'illegittimità del mod.
TE08 del 17.02.2015 nelle parti e per le motivazioni innanzi esposte e per l'effetto disapplicarlo al caso di specie;
- nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla liquidazione in suo favore degli arretrati pensionistici di € 1.315,95, oltre interessi legali dalla data del mod. TE08 del 17.02.2015 e sino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitisi in giudizio, l' contestava, con articolate motivazioni, il contenuto della domanda. CP_1
Concludeva, pertanto, in via preliminare, per la sua inammissibilità, stante la mancata previa domanda amministrativa;
nel merito, per il rigetto, poiché infondata in fatto e in diritto.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. La domanda è proponibile.
2.1 L'odierna parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna dell'Istituto alla restituzione dell'indebita trattenuta a titolo di Irpef operata sugli arretrati della pensione categoria VR n. 30202393, riliquidata in suo favore in data 17.2.2015. Si tratta, pertanto, di una controversia tra sostituito e sostituto d'imposta, avente ad oggetto la legittimità della c.d. ritenuta alla fonte, in assenza di un atto di accertamento tributario, per la quale non ricorre l'esigenza della preventiva domanda amministrativa, né si pone una questione di decadenza dall'azione.
3. Nel merito, la domanda è fondata, potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc, il recente arresto della
Corte di Appello di Bari (sentenza n.2154/22, est. Dott.ssa Deceglie) nonché precedenti intervenuti nella Sezione di questo Ufficio in analoghe controversie (v., sentenza n. 617 del 22.02.2023), condividendone le motivazioni espresse.
3.1. La tesi propugnata dall si fonda sull'applicazione al caso di specie dell'art. 17 del D.P.R. 22 dicembre CP_1
1986 n. 917, secondo cui: «1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46». pagina 4 di 6 Sostiene, in particolare, l che - ai sensi di tale disposizione in combinato disposto con l'art. 49, comma 2, che CP_1 assimila «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» - gli arretrati pensionistici corrisposti in ritardo per ragioni non dipendenti dalle parti (e, come nel caso di specie, a seguito di sentenza che ne ha riconosciuto il diritto) devono essere sottoposti al regime della tassazione separata, e dunque tassati nel periodo di erogazione secondo il principio di cassa;
e tanto anche se, qualora liquidati anno per anno, sarebbero rientrati nel regime della c.d. no tax area.
3.2. Secondo la ricostruzione sistematica ed interpretativa effettuata dalla Corte d'Appello di Bari nella sopra richiamata sentenza n. 2154/2022 “Tale interpretazione, tuttavia, pur richiamando l'art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, non tiene conto di quanto disposto in materia dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104 del 1985 che, proprio con riferimento all'omologa disposizione contenuta negli art. 12, lett. d), e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (sull'istituzione e disciplina dell'IRPEF), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa, in riferimento agli art. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non viene prevista l'esclusione della tassazione, anche separata, dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile”.
In particolare, a sostegno della declaratoria di incostituzionalità la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che: «il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacità contributiva impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato riscontrare per essi una identità della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo (sent. n. 92 del 1963). E non v'è dubbio che nel caso in esame identica è la situazione del pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per anno e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati negli anni successivi. Nell'uno e nell'altro caso, infatti, la capacità contributiva dei due soggetti è perfettamente equivalente, cosicché è priva di ogni giustificazione la eventuale maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo».
Tale sentenza - nel sancire, con riferimento alla previgente disposizione, il principio dell'inapplicabilità del meccanismo della tassazione separata nelle ipotesi in cui i redditi maturati negli anni di riferimento risultino inferiori al minimo imponibile - ha anche ricordato che, a riprova degli «effetti distorsivi» provocati dalla norma censurata,
«successivamente il legislatore ha corretto tali distorsioni, disponendo con l'art. 20 della legge successiva 2 dicembre 1975, n. 576 la riduzione dell'imposta dovuta per arretrati di pensione attraverso le detrazioni previste per gli altri redditi da lavoro dipendente».
In altri termini, la Corte ha riconosciuto che, seppur a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 576 del
1975, il legislatore ha previsto un meccanismo correttivo idoneo ad escludere nei suddetti casi l'applicazione indistinta della tassazione separata, mediante il riconoscimento delle detrazioni di cui il contribuente non ha potuto beneficiare per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
Orbene, alla luce delle su esposte coordinate ermeneutiche è opportuno dunque tener conto delle omologhe disposizioni contenute nel D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (T.U.I.R.), a correttivo del principio generale espresso dall'art. 17.
Ed infatti, se è vero che l'art. 17, lett. b), del D.P.R. n. 917/86 riafferma, anche per «gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti», il medesimo sistema della tassazione separata previsto dall'art. 12, lett. d), del D.P.R. 29 settembre
1973 n. 597 (dichiarato incostituzionale con la sentenza Corte cost. n. 104/85), è anche vero che il successivo art. 21, comma 4, dispone che anche agli arretrati in esame debba garantirsi il sistema delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, pagina 5 di 6 applicabili secondo il criterio di competenza, «se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono».
Ne consegue che la disciplina vigente, interpretata nei su esposti termini, consente di superare i profili di incostituzionalità derivati dalla rigida applicazione alla fattispecie del criterio di cassa sotteso alla tassazione separata,
e tanto sulla scorta del generale riconoscimento delle detrazioni dovute al contribuente per gli anni di riferimento.
In tale prospettiva si profila, quindi, un sistema del tutto idoneo a garantire, anche nei casi di cui all'art. 17, comma 1, lett b), del D.P.R. n. 917 del 1986, l'esenzione dall'imposta per coloro i cui redditi non abbiano superato per ciascuno degli anni di riferimento il minimo imponibile, in ossequio ai fondamentali principi fissati dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale.
3.3. Operate tali premesse e venendo dunque al caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi che la parte ricorrente, assolvendo ritualmente all'onere della prova della spettanza degli importi richiesti dall a titolo di ritenuta fiscale, CP_1 ha allegato e dimostrato per tabulas di avere conseguito, per gli anni 2005/2015, redditi inferiori alla soglia di esenzione di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 917 del 1986 (cfr. Certificazioni Uniche in atti). CP_ D'altro canto, l non contesta che, per il periodo azionato, la prestazione pensionistica in godimento abbia costituito la sola fonte di reddito della parte ricorrente e neppure contesta il mancato superamento, per ciascuno di detti anni, del limite previsto dall'art. 11 D.P.R. n. 917/1986 (c.d. no tax area).
4. Per le ragioni innanzi evidenziate, l' va condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, della CP_1 somma di € 1.315,95, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L - , Ordinanza n. 41019 del
21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
5. La soccombenza regola le spese (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, scaglione “infra” €
5.200,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 7564/2020, proposto da nei Parte_1 confronti dell in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e difesa, così provvede:
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 1.315,95 oltre accessori di legge CP_1 dalla maturazione al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente e, per essa, agli Avv.ti Luigi CP_1
Mancaniello e Salvatore Trematore, dichiaratisi antistatari, liquidate in € 2.620,00 oltre IVA, CAP e spese generali nella misura del 15%.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15.01.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci) pagina 6 di 6