Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/06/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1482/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LANZA TIZIANA , come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ZOLLO FRANCESCA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
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Conclusioni congiunte delle parti:
0) pronuncia della separazione personale tra i coniugi, con autorizzazione a vivere separati;
Per_ 1) affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna;
2) assegnazione della casa coniugale in Peschiera alla moglie ricorrente, con arredi e corredi (salvi i soli effetti personali del resistente) per continuare ad
Per_ abitarla con il figlio minore , con impegno della ricorrente a volturare a proprio nome tutte le bollette/utenze domestiche nel più breve tempo possibile;
3) visite paterne come di seguito:
i) diritto-dovere di visita del padre a dal venerdì Controparte_2
pomeriggio alla domenica sera (cena con il papà), o, in caso di accordo tra i genitori, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
ii) nella settimana in cui il weekend è di competenza materna, il padre vedrà
Per_
da martedì pomeriggio a giovedì mattina (due pernotti) a scuola:
iii) nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna, il padre il
Per_ padre vedrà da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina (un pernotto) a scuola;
- con riferimento alle VACANZE ESTIVE, il padre terrà il minore per due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31
maggio di ogni anno;
pagina 2 di 4 - nelle FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI, il minore starà a Natale con un genitore e a Capodanno con l'altro, a Pasqua con un genitore e a Pasquetta
con l'altro, alternando lo schema l'anno successivo;
4) entrambi i coniugi continueranno a pagare il mutuo acceso sulla casa familiare al 50%;
Per_ 5) contributo paterno al mantenimento di stabilito in € 500,00 mensili,
rivalutabili annualmente in base all'indice Istat, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della controparte oltre al 50% delle spese straordinarie,
come da Protocollo Tribunale di Verona;
6) spese di ragazza alla pari suddivise in € 300,00 per ciascun genitore, che il padre resistente inserirà nel bonifico alla controparte relativo al mantenimento periodico del figlio minore;
Per_ 7) spese della retta dell'asilo di suddivise al 50% tra i genitori, al netto dell'assegno unico universale che sarà percepito al 100% dalla madre ricorrente;
8) l'autovettura BMW X3 tg FD832CK rimane in uso alla moglie ricorrente,
che procederà al cambio di intestazione in proprio favore, nonché a volturare i costi fissi dell'autovettura (assicurazione, bollo) a spese della stessa ricorrente, senza spirito di liberalità, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia;
9) i coniugi dichiarano di non avere reciproche domande di mantenimento,
essendo indipendenti economicamente;
10) spese integralmente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, all'udienza del 10/06/25, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni sopra riportate;
CP_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile competente (matrimonio celebrato il
18/07/2014 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
VALEGGIO SUL MINCIO (VR) al Num. 17 - PARTE II - SERIE A - ANNO
2014);
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 12/06/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
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