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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile
R.G. n. 2582/2024
Il Giudice, all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 19.12.2024, viste le conclusioni in essa precisate, visto l'art. 281sexies, co. 3, c.p.c., deposita la presente decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa iscritta a ruolo al n. 2582/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 30.5.2024 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con l'Avv. DE NARDI VALENTINA, giusta C.F._2 procura allegata al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
TREVISO
- ricorrenti -
contro
(C.F. CP_1 C.F._3
- resistente contumace -
***
OGGETTO: Proprietà
Conclusioni di parte ricorrente:
- per , : “Voglia l'On. Tribunale di Treviso, Parte_1 Parte_2 reietta deduzione, Nel merito:
- accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo, da parte del Sig. CP_1 dell'immobile sito in AN (TV), Via Terragliol n. 47/A, ce Fabbricati del Comune di AN (TV), al foglio 1, particella 1202, subalterno 9, categoria A/3, classe 2, consistenza 5 vani, R.C. Euro 296,96, di proprietà dei Sigg.ri e condannare il Sig. Parte_2 Parte_1 CP_1 all'immediato rilascio dell'appartamento;
- condannare il Sig. a corrispondere, a titolo di indennità per la CP_1 predetta occupazione sine titulo, ai Sigg.ri e , in solido Parte_2 Parte_1 tra loro, la somma di Euro 14.214,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, con decorrenza dal 17.05.2022 all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge;
In via istruttoria:
- si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il Sig. risiede attualmente presso l'appartamento sito in CP_1 AN (TV), Via Terragliol n. 47/A?
2) Vero che i Sigg. e si sono recati negli ultimi mesi Parte_2 Parte_1 4/5 volte presso l' o TV), Via Terragliol n. 47/A, per invitare il Sig. a rilasciare tale immobile? CP_1 3) Vero che i l'ultimo intervento di manutenzione presso CP_1 l'appartamento sito in AN (TV), Via Terragliol n. 47/A è stato effettuato nel 2021 da parte dei de cuius e . Parte_3 Parte_4 Si indicano quali testi la te in AN (TV), Via Tes_1 Terragliol n. 49, e il Sig. residente in [...] Manzoni n. 18. Si producono in copia i seguenti documenti: doc. 1: verbale di pubblicazione di testamento olografo del Sig. N. Parte_3 rep. 3131 – N. racc. 2635; doc. 2: verbale di pubblicazione di testamento olografo della Sig.ra N. Parte_4 rep. 3130 – N. racc. 2634; doc. 3: dichiarazione di successione e domanda di volture catastali del Sig.
[...] presentata in data 17.05.2022; Pt_3 ichiarazione di successione e domanda di volture catastali della Sig.ra
presentata in data 17.05.2022; Parte_4
doc. 5: diffida inviata tramite e-mail e Raccomandata A/R dall'Avv. Valentina De Nardi in data 11.04.2023;
doc. 6: certificato di residenza del Sig. CP_1
doc. 7: documentazione attestante le dai Sigg.ri e Parte_2 ; Parte_1
doc. 8: visura catastale immobile datata 23.04.2024;
doc. 9: report valore immobile ed affitto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 I ricorrenti e , in qualità di eredi di e Pt_2 Parte_1 Parte_3
loro nonni, hanno convenuto in giudizio l'odierno resistente Parte_4 CP_1
per ottenere la liberazione dell'immobile meglio identificato nel ricorso –
[...] facente parte dell'asse ereditario dei nonni ed ora di proprietà dei ricorrenti – nel quale il resistente attualmente risiede, nonché la condanna del medesimo al pagamento della somma di € 14.214,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità di occupazione, per aver occupato senza titolo l'immobile oggetto di causa dal 17.5.2022.
In particolare, i ricorrenti allegano che il resistente, loro zio e figlio dei de cuius, abbia continuato a risiedere – senza averne alcun titolo – nell'immobile di
2 proprietà dei genitori successivamente alla morte di questi ultimi, nonostante detto immobile fosse pervenuto per successione ai ricorrenti stessi, legittimi proprietari in seguito all'accettazione dell'eredità dei nonni.
A causa del comportamento del resistente, pertanto, i ricorrenti non hanno potuto conseguire la disponibilità dell'immobile – peraltro conservato in cattivo stato dal predetto –, perdendo la possibilità di venderlo o concederlo in locazione;
chiedono, pertanto, la condanna di parte resistente al pagamento di un'indennità di occupazione quantificata nel valore locativo dell'immobile, pari ad € 618,00 mensili, dal 17.5.2022 all'effettivo rilascio.
1.2. Il resistente, pur regolarmente notificato, è rimasto contumace.
2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale in relazione alla domanda di liberazione dell'immobile de quo.
2.1 Va preliminarmente accertato a quale titolo il resistente risiedesse nell'immobile oggetto del presente giudizio quando i di lui genitori, danti causa dei ricorrenti, erano ancora in vita.
Siffatta indagine deve essere svolta, stante la contumacia del resistente, sulla base delle allegazioni e produzioni documentali delle parti ricorrenti.
Ciò premesso, emerge in maniera incontrovertibile che il resistente CP_1
abbia risieduto nell'immobile oggetto di causa prima assieme ai genitori e,
[...] successivamente alla morte di quest'ultimi, da solo, senza soluzione di continuità: gli stessi ricorrenti, infatti, allegano che, al momento in cui essi ne sono divenuti proprietari, l'immobile “risultava già abitato dall'odierno resistente” (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo); dal certificato di residenza prodotto, peraltro, si evince unicamente che egli risieda nell'immobile oggetto di causa, senza indicazioni sul momento in cui egli si sia effettivamente ivi trasferito (cfr. doc. 6 ricorrenti).
Per tali motivi deve ritenersi che il resistente risiedesse CP_1 nell'immobile de quo unitamente ai genitori, prima che quest'ultimi decedessero.
Ciò posto, deve ritenersi che il resistente risiedesse nell'abitazione dei genitori quale comodatario, in virtù di un rapporto senz'altro riconducibile al comodato senza determinazione di durata ai sensi dell'art. 1810 c.c., nel quale sono poi subentrati gli odierni ricorrenti, quali successori a titolo universale di entrambi i nonni comodanti.
Nel caso di specie, il comodato in parola non può certo ritenersi un comodato
3 c.d. “familiare” poiché, secondo le notissime pronunce delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 13603/2004 e n. 20448/2014, “in caso di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza la determinazione di un termine finale,
l'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare”.
A tutto voler concedere, come da pacifica giurisprudenza di legittimità dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso che ci occupa, “Nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario”. (Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 17332 del
3 luglio 2018); tale onere non è stato naturalmente assolto dal resistente, rimasto contumace.
A ciò aggiungasi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di specificare che “Nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione.” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 20151 del
18/08/2017).
Nel caso in esame, non vi sono agli atti elementi dai quali desumere che il comodato in questione fosse assoggettato al vincolo d'uso della destinazione a residenza familiare, posto che sarebbe stato comunque onere del resistente allegare e provare tale destinazione, onere – come detto – non assolto in ragione della contumacia del resistente stesso.
Quanto all'occupazione attuale dell'immobile da parte del resistente, essa deve ritenersi provata non solo sulla base del certificato di residenza già menzionato, ma altresì del fatto che sia la raccomandata stragiudiziale sub doc. 5 sia il ricorso
4 introduttivo del presente giudizio siano stati regolarmente inviati al resistente presso detto indirizzo, e le relative notifiche si sono regolarmente perfezionate per compiuta giacenza.
Tanto premesso, deve ritenersi che il resistente risieda CP_1 nell'immobile oggetto di causa quale comodatario, in forza di un comodato senza determinazione di durata stipulato oralmente con i genitori, ai quali sono succeduti, in qualità di eredi universali, gli odierni ricorrenti, con conseguente diritto dei comodanti di ottenere l'immediata restituzione dell'immobile a loro semplice richiesta. Ciò comporta l'accoglimento della domanda di condanna al rilascio immediato dell'immobile formulata dai ricorrenti, avendo essi richiesto la restituzione già con la raccomandata dell'11.4.2023, da ritenersi ricevuta dal comodatario per compiuta giacenza (cfr. doc. 5 ricorrenti).
Per tutti i predetti motivi, la domanda di rilascio dell'immobile formulata dai ricorrenti è fondata e deve trovare accoglimento.
2.2 Quanto all'ulteriore domanda di cui al ricorso, di condanna del resistente alla corresponsione di un'indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile, la causa viene rimessa in istruttoria come da separata ordinanza, rinviando alla sentenza definitiva anche la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, non definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, così decide:
1) accerta l'avvenuta cessazione del contratto di comodato intercorso tra le parti a seguito del recesso comunicato dal comodante con la missiva dell'11.4.2023 e, per l'effetto, condanna il resistente a CP_1 rilasciare immediatamente a favore dei ricorrenti e Parte_1 Pt_2
l'immobile oggetto di causa, sito in AN (TV), Via Terragliol n. 47/A
[...]
e censito al Catasto Fabbricati del Comune di AN, al foglio 1, particella
1202, subalterno 9, cat. A/3, classe 2, consistenza 5 vani, R.C. Euro 296,96, libero da cose e persone, anche interposte;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Treviso, il 7 febbraio 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
5
Sezione Terza Civile
R.G. n. 2582/2024
Il Giudice, all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 19.12.2024, viste le conclusioni in essa precisate, visto l'art. 281sexies, co. 3, c.p.c., deposita la presente decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa iscritta a ruolo al n. 2582/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 30.5.2024 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con l'Avv. DE NARDI VALENTINA, giusta C.F._2 procura allegata al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
TREVISO
- ricorrenti -
contro
(C.F. CP_1 C.F._3
- resistente contumace -
***
OGGETTO: Proprietà
Conclusioni di parte ricorrente:
- per , : “Voglia l'On. Tribunale di Treviso, Parte_1 Parte_2 reietta deduzione, Nel merito:
- accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo, da parte del Sig. CP_1 dell'immobile sito in AN (TV), Via Terragliol n. 47/A, ce Fabbricati del Comune di AN (TV), al foglio 1, particella 1202, subalterno 9, categoria A/3, classe 2, consistenza 5 vani, R.C. Euro 296,96, di proprietà dei Sigg.ri e condannare il Sig. Parte_2 Parte_1 CP_1 all'immediato rilascio dell'appartamento;
- condannare il Sig. a corrispondere, a titolo di indennità per la CP_1 predetta occupazione sine titulo, ai Sigg.ri e , in solido Parte_2 Parte_1 tra loro, la somma di Euro 14.214,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, con decorrenza dal 17.05.2022 all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge;
In via istruttoria:
- si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il Sig. risiede attualmente presso l'appartamento sito in CP_1 AN (TV), Via Terragliol n. 47/A?
2) Vero che i Sigg. e si sono recati negli ultimi mesi Parte_2 Parte_1 4/5 volte presso l' o TV), Via Terragliol n. 47/A, per invitare il Sig. a rilasciare tale immobile? CP_1 3) Vero che i l'ultimo intervento di manutenzione presso CP_1 l'appartamento sito in AN (TV), Via Terragliol n. 47/A è stato effettuato nel 2021 da parte dei de cuius e . Parte_3 Parte_4 Si indicano quali testi la te in AN (TV), Via Tes_1 Terragliol n. 49, e il Sig. residente in [...] Manzoni n. 18. Si producono in copia i seguenti documenti: doc. 1: verbale di pubblicazione di testamento olografo del Sig. N. Parte_3 rep. 3131 – N. racc. 2635; doc. 2: verbale di pubblicazione di testamento olografo della Sig.ra N. Parte_4 rep. 3130 – N. racc. 2634; doc. 3: dichiarazione di successione e domanda di volture catastali del Sig.
[...] presentata in data 17.05.2022; Pt_3 ichiarazione di successione e domanda di volture catastali della Sig.ra
presentata in data 17.05.2022; Parte_4
doc. 5: diffida inviata tramite e-mail e Raccomandata A/R dall'Avv. Valentina De Nardi in data 11.04.2023;
doc. 6: certificato di residenza del Sig. CP_1
doc. 7: documentazione attestante le dai Sigg.ri e Parte_2 ; Parte_1
doc. 8: visura catastale immobile datata 23.04.2024;
doc. 9: report valore immobile ed affitto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 I ricorrenti e , in qualità di eredi di e Pt_2 Parte_1 Parte_3
loro nonni, hanno convenuto in giudizio l'odierno resistente Parte_4 CP_1
per ottenere la liberazione dell'immobile meglio identificato nel ricorso –
[...] facente parte dell'asse ereditario dei nonni ed ora di proprietà dei ricorrenti – nel quale il resistente attualmente risiede, nonché la condanna del medesimo al pagamento della somma di € 14.214,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità di occupazione, per aver occupato senza titolo l'immobile oggetto di causa dal 17.5.2022.
In particolare, i ricorrenti allegano che il resistente, loro zio e figlio dei de cuius, abbia continuato a risiedere – senza averne alcun titolo – nell'immobile di
2 proprietà dei genitori successivamente alla morte di questi ultimi, nonostante detto immobile fosse pervenuto per successione ai ricorrenti stessi, legittimi proprietari in seguito all'accettazione dell'eredità dei nonni.
A causa del comportamento del resistente, pertanto, i ricorrenti non hanno potuto conseguire la disponibilità dell'immobile – peraltro conservato in cattivo stato dal predetto –, perdendo la possibilità di venderlo o concederlo in locazione;
chiedono, pertanto, la condanna di parte resistente al pagamento di un'indennità di occupazione quantificata nel valore locativo dell'immobile, pari ad € 618,00 mensili, dal 17.5.2022 all'effettivo rilascio.
1.2. Il resistente, pur regolarmente notificato, è rimasto contumace.
2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale in relazione alla domanda di liberazione dell'immobile de quo.
2.1 Va preliminarmente accertato a quale titolo il resistente risiedesse nell'immobile oggetto del presente giudizio quando i di lui genitori, danti causa dei ricorrenti, erano ancora in vita.
Siffatta indagine deve essere svolta, stante la contumacia del resistente, sulla base delle allegazioni e produzioni documentali delle parti ricorrenti.
Ciò premesso, emerge in maniera incontrovertibile che il resistente CP_1
abbia risieduto nell'immobile oggetto di causa prima assieme ai genitori e,
[...] successivamente alla morte di quest'ultimi, da solo, senza soluzione di continuità: gli stessi ricorrenti, infatti, allegano che, al momento in cui essi ne sono divenuti proprietari, l'immobile “risultava già abitato dall'odierno resistente” (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo); dal certificato di residenza prodotto, peraltro, si evince unicamente che egli risieda nell'immobile oggetto di causa, senza indicazioni sul momento in cui egli si sia effettivamente ivi trasferito (cfr. doc. 6 ricorrenti).
Per tali motivi deve ritenersi che il resistente risiedesse CP_1 nell'immobile de quo unitamente ai genitori, prima che quest'ultimi decedessero.
Ciò posto, deve ritenersi che il resistente risiedesse nell'abitazione dei genitori quale comodatario, in virtù di un rapporto senz'altro riconducibile al comodato senza determinazione di durata ai sensi dell'art. 1810 c.c., nel quale sono poi subentrati gli odierni ricorrenti, quali successori a titolo universale di entrambi i nonni comodanti.
Nel caso di specie, il comodato in parola non può certo ritenersi un comodato
3 c.d. “familiare” poiché, secondo le notissime pronunce delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 13603/2004 e n. 20448/2014, “in caso di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza la determinazione di un termine finale,
l'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare”.
A tutto voler concedere, come da pacifica giurisprudenza di legittimità dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso che ci occupa, “Nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario”. (Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 17332 del
3 luglio 2018); tale onere non è stato naturalmente assolto dal resistente, rimasto contumace.
A ciò aggiungasi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di specificare che “Nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione.” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 20151 del
18/08/2017).
Nel caso in esame, non vi sono agli atti elementi dai quali desumere che il comodato in questione fosse assoggettato al vincolo d'uso della destinazione a residenza familiare, posto che sarebbe stato comunque onere del resistente allegare e provare tale destinazione, onere – come detto – non assolto in ragione della contumacia del resistente stesso.
Quanto all'occupazione attuale dell'immobile da parte del resistente, essa deve ritenersi provata non solo sulla base del certificato di residenza già menzionato, ma altresì del fatto che sia la raccomandata stragiudiziale sub doc. 5 sia il ricorso
4 introduttivo del presente giudizio siano stati regolarmente inviati al resistente presso detto indirizzo, e le relative notifiche si sono regolarmente perfezionate per compiuta giacenza.
Tanto premesso, deve ritenersi che il resistente risieda CP_1 nell'immobile oggetto di causa quale comodatario, in forza di un comodato senza determinazione di durata stipulato oralmente con i genitori, ai quali sono succeduti, in qualità di eredi universali, gli odierni ricorrenti, con conseguente diritto dei comodanti di ottenere l'immediata restituzione dell'immobile a loro semplice richiesta. Ciò comporta l'accoglimento della domanda di condanna al rilascio immediato dell'immobile formulata dai ricorrenti, avendo essi richiesto la restituzione già con la raccomandata dell'11.4.2023, da ritenersi ricevuta dal comodatario per compiuta giacenza (cfr. doc. 5 ricorrenti).
Per tutti i predetti motivi, la domanda di rilascio dell'immobile formulata dai ricorrenti è fondata e deve trovare accoglimento.
2.2 Quanto all'ulteriore domanda di cui al ricorso, di condanna del resistente alla corresponsione di un'indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile, la causa viene rimessa in istruttoria come da separata ordinanza, rinviando alla sentenza definitiva anche la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, non definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, così decide:
1) accerta l'avvenuta cessazione del contratto di comodato intercorso tra le parti a seguito del recesso comunicato dal comodante con la missiva dell'11.4.2023 e, per l'effetto, condanna il resistente a CP_1 rilasciare immediatamente a favore dei ricorrenti e Parte_1 Pt_2
l'immobile oggetto di causa, sito in AN (TV), Via Terragliol n. 47/A
[...]
e censito al Catasto Fabbricati del Comune di AN, al foglio 1, particella
1202, subalterno 9, cat. A/3, classe 2, consistenza 5 vani, R.C. Euro 296,96, libero da cose e persone, anche interposte;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Treviso, il 7 febbraio 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
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