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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3059 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Parte_1 C.F._1
Tortorelli e Marcello Pierdicca ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Ancona,
Corso Mazzini n. 156, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
(C.F.: – P.IVA: in qualità di Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Manfredi e
Lorenzo Manfredi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Ancona, Via
Giannelli n. 22, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto.
CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di p.c. dell'11 marzo 2025, le difese delle parti hanno così concluso:
- PARTE ATTRICE:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta riconvenzionale, dichiarata infondata la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare la domanda della e, conseguentemente, revocare e Parte_2 porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto. Preso atto dei danni arrecati dalla Parte_2
alla IG.ra come descritti in narrativa, condannare al pagamento della
[...] Parte_1
Pag. 1 di 8 somma di € 7.300,00 più IVA in favore della odierna opponente, o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata e ritenuta di giustizia. Con ogni più ampia riserva. Condannare, altresì, la al risarcimento del danno procurato alla AR per i ritardi nel Parte_2 compimento delle opere, come descritto in narrativa;
di conseguenza condannarla al pagamento della somma di € 5.000,00 o di quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.”.
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Voglia l'On.le Tribunale, previa ammissione delle richieste istruttorie richieste e non ammesse e se del caso convocare a chiarimenti il CTU in ordine alle valutazioni espresse circa le opere impiantistiche, respingere per le ragioni esposte e contenute in tutti gli scritti difensivi e, comunque, con qualsiasi statuizione l'opposizione proposta da , siccome infondata in fatto ed Parte_1 in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 564/2022 (N.R.G. 1911/2022), emesso dal Tribunale di Ancona, Dott. Sergio Casarella, in data 29.4.2022, per l'importo di €
21.769,57 oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo, ovvero, per quella diversa somma che dovesse risultare dovuta alla ditta opposta ad istruttoria esperita o che verrà ritenuta di giustizia se del caso da determinarsi in via equitativa;
in ogni caso, condannare la sig.ra Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi
[...]
d'ufficio in via equitativa. Con condanna della opponente al pagamento delle spese e compensi professionali, nonché delle spese del CTU”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21 giugno 2022, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto n. 564/2022 con cui questo Tribunale le aveva ingiunto, su ricorso dell'impresa individuale , il pagamento della somma di € 21.769,57, oltre Parte_2 interessi e spese della fase monitoria, quale saldo di lavori edili eseguiti presso l'immobile sito in
Ancona, Corso Garibaldi n. 111, di proprietà dell'attrice.
L'opponente, contestando integralmente il credito azionato in via monitoria, ha dedotto che i lavori commissionati alla impresa opposta nel luglio 2020 avevano ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria sull'unità abitativa di recente acquisizione, da realizzarsi secondo un computo metrico estimativo predisposto dal direttore dei lavori, nella persona dell'Arch. Detto CP_2 computo, redatto sulla base del prezzario regionale delle Marche, specificava le opere da eseguire e i relativi costi unitari ed era stato trasmesso alla ditta la quale lo aveva espressamente Pt_2 accettato senza modifiche.
Pag. 2 di 8 Ha, inoltre, rappresentato che, nonostante l'impegno dell'impresa ad ultimare le opere entro il termine massimo di sei mesi dall'inizio dei lavori, l'esecuzione degli stessi era avvenuta in modo discontinuo e con reiterati ritardi, a fronte dei quali la committente, già costretta ad alloggiare temporaneamente in altro immobile in locazione, aveva sollecitato più volte l'impresa a rispettare le tempistiche pattuite.
Ha, inoltre, evidenziato di aver versato alla ditta opposta acconti per complessivi € 33.480,86, ricevendo in cambio solo due fatture per l'importo totale di € 8.800,00, nonostante gli impegni assunti dalla controparte di emettere regolare documentazione fiscale per ciascun pagamento ricevuto.
Ha, altresì, eccepito la violazione delle regole dell'arte e degli obblighi contrattuali da parte della ditta esecutrice, che avevano determinato danni all'immobile proprio e a quello sottostante. Tra gli episodi rilevanti venivano segnalati: l'omessa protezione del terrazzo durante le fasi di demolizione, con conseguente infiltrazione d'acqua e danneggiamento dell'appartamento sottostante;
l'errato posizionamento degli attacchi idrici nel bagno con conseguente necessità di demolizione e rifacimento dei rivestimenti decorativi;
l'assenza di certificazione degli impianti eseguiti, non riconosciuti dalle ditte subentrate per mancata tracciatura iniziale;
la rimozione della grondaia mai ripristinata, con necessità di ricorrere a mezzi speciali per la reinstallazione.
Ha, inoltre lamentato l'abbandono del cantiere da parte dell'opposto nell'aprile 2021, senza preavviso né motivazione, nonostante formali richieste di chiarimento da parte della direzione lavori rimaste inevase. Solo successivamente l'odierna opponente era riuscita ad affidare a terzi il completamento delle opere rimaste in sospeso.
A fronte di ciò, a distanza di oltre un anno dalla cessazione dei rapporti la ditta opposta emetteva la fattura n. 05/2022 del 20 aprile 2022, fondata su un computo metrico diverso e modificato rispetto a quello concordato, indicando voci di spesa mai preventivamente autorizzate né eseguite in conformità all'accordo, e richiedeva sulla base di tale documento l'emissione del decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di tali premesse, l'opponente ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 7.300,00 oltre IVA per gli interventi correttivi resisi necessari, nonché ulteriori €
5.000,00 a titolo di danno da ritardo nella riconsegna dell'immobile, oltre alla condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. per lite temeraria.
2. si è costituito in giudizio con comparsa depositata telematicamente in Parte_2 data 8 novembre 2022, con la quale ha contestato integralmente le deduzioni attoree, nonché la fondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. Preliminarmente, ha eccepito la decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi, per non aver tempestivamente denunciato i difetti lamentati ex art. 1667 c.c., e comunque l'intervenuta prescrizione dell'azione.
Pag. 3 di 8 Ha dedotto che l'opera era stata regolarmente eseguita e completata già nel febbraio 2021, senza che alcuna contestazione fosse stata mossa sino all'instaurazione del giudizio, pur a fronte di reiterati solleciti verbali e per iscritto di pagamento, tanto che le doglianze relative a presunte difformità e danni erano state formulate in maniera tardiva, generica, indimostrata e solo a fini strumentali.
Ha, inoltre, evidenziato che l'importo ingiunto era perfettamente corrispondente al valore delle opere effettivamente eseguite e riportato nel computo metrico finale depositato in sede monitoria, documento che recepiva le modifiche richieste dalla stessa AR in corso d'opera. Ha contestato, per contro, la validità e la ricevibilità del computo metrico prodotto da parte attrice, ritenendolo mai ricevuto né condiviso.
Relativamente all'asserito danno derivante dall'allagamento di un appartamento sottostante, ha precisato che la rimozione della tettoia del terrazzo era stata disposta dal Direttore Lavori e materialmente eseguita da soggetto terzo (RO . Lo smantellamento della CP_3 pavimentazione, invece, era avvenuto, anch'esso su esplicito ordine del direttore lavori, in un momento in cui, secondo quest'ultimo, non erano previste precipitazioni;
di conseguenza, nessuna responsabilità poteva essere imputata alla ditta opposta.
Con riguardo ai pagamenti, ha negato che vi fossero acconti non fatturati, affermando che le fatture azionate afferivano al dovuto e che l'emissione del documento finale era stata rinviata fino all'emissione della fattura complessiva a saldo.
Rilevava inoltre che i documenti ex adverso prodotti non costituivano valida prova dell'esistenza dei danni lamentati, trattandosi di meri preventivi o scritture private non sottoscritte dalla ditta.
Quanto alla richiesta di ulteriori opere, l'opposto allegava che la propria astensione dall'eseguirle era dipesa dal mancato pagamento dei saldi già maturati, a fronte dei quali l'opponente aveva cessato ogni collaborazione. In tale contesto, produceva documentazione e fotografie a supporto dell'avvenuta esecuzione dei lavori concordati e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, instando preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
3. Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, svolta l'istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, l'interrogatorio formale dell'attrice opponente, l'escussione dei testi ( , Testimone_1 Testimone_2 CP_2
e e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata posta in Testimone_3 decisione all'udienza del 11 marzo 2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini, con decorrenza dal 18 marzo 2025, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti hanno depositato.
4. Le domande delle parti sono parzialmente fondate nei limiti e per i motivi che seguono.
Pag. 4 di 8 5. Preliminarmente, giova ricordare che, per principio consolidato, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (ex plurimis Cass., Sez. II, 4 gennaio
2022, n. 128). Benché, infatti, la fattura sia titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nel successivo giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto
(cfr. Cass., 11 marzo 2011, n. 5915).
Va, del resto, data continuità in questa sede al costante orientamento a mente del quale l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la veste sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui diritto (v. tra le altre Cass. Civ., Sez.
II, 16 maggio 2019, n. 13240). Invero, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere da costui adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Nel caso di specie, è emerso che il computo metrico allegato alla richiesta monitoria è stato redatto dal Geom. sulla base di dati non pienamente verificati attraverso l'esame dello stato dei Tes_1 luoghi, come dallo stesso dichiarato all'udienza del 3 ottobre 2023: “non ho redatto il documento che mi si mostra, ma l'ho integrato, su richiesta del per inserirvi le lavorazioni dallo stesso Pt_2 eseguite integrative rispetto a quelle del preventivo iniziale … non posso dire di aver personalmente verificato del tutto tutti i lavori … ho in parte verificato sui luoghi e in parte ho visionato fotografie che il mi faceva vedere.” Pt_2
Pag. 5 di 8 L'Arch. progettista e direttore dei lavori, escusso all'udienza del 14 novembre 2023, CP_2 ha invece dichiarato: “ho redatto personalmente il computo metrico che mi si è mostrato, senza intervento del geom. . Ci sono diverse lavorazioni non eseguite dal sino Tes_1 Pt_2 all'abbandono del cantiere. ... È stato necessario chiamare altre ditte per completare i lavori, tra cui
l'intervento con gru elevatrice, per cui è stato richiesto l'importo di euro 1.500,00.”
L'attendibilità delle dichiarazioni è confermata dalla CTU eseguita in corso di causa dall'Arch.
che ha stimato l'importo complessivo delle lavorazioni eseguite dalla Persona_1 [...] in € 34.526,07 oltre IVA (10%), per un totale di € 37.978,68. Pt_2
A fronte di tali lavori risultano versati acconti pari a € 34.460,00 IVA compresa, come risulta dalla contabilità di entrambe le parti (vedasi doc. 1 allegato alla memoria ex art. 196, 6 comma n. 1, c.p.c. di parte attrice e doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Ne risulta, pertanto, un credito residuo a favore dell'opposto pari a € 3.518,68 IVA compresa.
La fondatezza solo parziale della pretesa monitoria, originariamente pari a € 21.769,57, giustifica la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma in questa sede accertata, come sopra indicata.
Sotto altro profilo, l'opponente ha eccepito l'inadempimento dell'impresa in relazione alla Pt_1 corretta esecuzione degli impianti, lamentando l'assenza di certificazioni e la necessità di ricorrere a ditte esterne per regolarizzare le opere.
Il CTU ha rilevato che l'impresa non risulta abilitata per eseguire lavori attinenti agli Pt_2 impianti alla Camera di Commercio e che “Il danno che ne consegue al committente per il mancato rilascio dei certificati di conformità delle parti impiantistiche eseguite è sicuramente da considerare
e quantificare in base al pregiudizio subito. Questo può variare a seconda dei costi per ottenere le certificazioni da altra impresa, o nel caso non sia possibile ottenere le certificazioni a seguito di verifiche e controlli da parte di ditta abilitata, con l'importo dei lavori necessario per il ripristino o
l'adeguamento dell'impianto o parti dello stesso eseguiti (cfr. Doc. 11 parte ) per complessivi Pt_1
€ 2.700 + € 600 = € 3.300 + IVA di legge” (vedasi CTU pag. 12).
In sede testimoniale, l'Arch. ha riferito che “la certificazione manca perché è necessario CP_2 reperire altra ditta chiamata a intervenire sulle lavorazioni sinora compiute. È ovvio che chi fa la lavorazione deve certificarla;
quindi, il avrebbe dovuto farlo per quanto di sua competenza Pt_2
a lavorazione completata.”
Lo stesso CTU ha rilevato che: “non si rilevano in atti documenti, che attestino l'attribuzione dell'incarico da parte della IG.ra o un ordine da parte del Direttore dei Lavori per Pt_1
l'esecuzione dell'impianto termico e di riscaldamento. Occorre accertare la volontà negoziale delle parti. Durante il sopralluogo congiunto del 21/10/2024, presenti i rispettivi CTP, il titolare della
Pag. 6 di 8 ha negato di aver eseguito direttamente le opere impiantistiche di cui sopra. Cosa Parte_2 assai insolita, visto che nella contabilità a consuntivo depositata da parte opposta, la ditta Pt_2 inserisce come da lui eseguiti, o da altra ditta abilitata da lui incaricata in sub-appalto, i seguenti lavori:
1. predisposizione e rifacimento Impianto idrico-sanitario compreso il collettore per: € 3.600
+€ 620 = € 4.220 – (Opere idrauliche);
2. Predisposizione Impianto elettrico per: € 2.000 - (Opere elettriche) Impianto eseguito da altra ditta incaricata dalla IG.ra (cfr. certificato di Pt_1 conformità in atti);
3. Predisposizione Impianto di condizionamento per: € 810 - (Opere idrauliche ed elettriche);
4. Impianto termico + collettore per r: € 1.550 - (Opere idrauliche)”.
Tali elementi confermano l'inadempimento dell'appaltatore per quanto attiene alle obbligazioni di esecuzione a regola d'arte e di consegna dell'opera corredata da regolari certificazioni di conformità.
L'importo richiesto dall'opponente, pari a € 3.300,00, oltre IVA, trova riscontro diretto nella stima peritale e deve essere integralmente riconosciuto a titolo risarcitorio.
Quanto al danno da ritardo, la difesa dell'opponente ha dedotto che ha impiegato Parte_2 sei mesi in più del tempo stimato congruo dallo stesso CTU in 60 giorni.
Tuttavia, non è stato fornito alcun elemento probatorio specifico che consenta la puntuale quantificazione del danno conseguente a tale ritardo, che non può certo ritenersi in re ipsa ma deve essere oggetto di allegazione e prova da parte di chi si afferma danneggiato, mancando invece, nel caso concreto, elementi documentali che dimostrino il danno subito, in punto di locazione di altri immobili da destinare a temporanea dimora o di spese ulteriori causate dallo sforamento dei tempi contrattuali.
6. Le spese processuali vengono compensate integralmente attesa la parziale reciproca soccombenza delle parti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da sperato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti in uguale misura.
Atteso il parziale accoglimento delle reciproche domande, va infine respinta la domanda ex art. 96
c.p.c. avanzata da ambo le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 3059/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 564/2022, emesso il 29.04.2022 dal Tribunale di Ancona su ricorso di Parte_2
2) condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Parte_2
3.518,68, IVA compresa, a titolo di saldo del corrispettivo per le opere eseguite, oltre interessi legali dalla data della domanda monitoria fino al pagamento;
Pag. 7 di 8 3) condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_2 Parte_1
3.300,00, oltre IVA, a titolo di risarcimento danni per difformità impiantistiche, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Ancona il 10 luglio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3059 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Parte_1 C.F._1
Tortorelli e Marcello Pierdicca ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Ancona,
Corso Mazzini n. 156, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
(C.F.: – P.IVA: in qualità di Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Manfredi e
Lorenzo Manfredi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Ancona, Via
Giannelli n. 22, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto.
CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di p.c. dell'11 marzo 2025, le difese delle parti hanno così concluso:
- PARTE ATTRICE:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta riconvenzionale, dichiarata infondata la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare la domanda della e, conseguentemente, revocare e Parte_2 porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto. Preso atto dei danni arrecati dalla Parte_2
alla IG.ra come descritti in narrativa, condannare al pagamento della
[...] Parte_1
Pag. 1 di 8 somma di € 7.300,00 più IVA in favore della odierna opponente, o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata e ritenuta di giustizia. Con ogni più ampia riserva. Condannare, altresì, la al risarcimento del danno procurato alla AR per i ritardi nel Parte_2 compimento delle opere, come descritto in narrativa;
di conseguenza condannarla al pagamento della somma di € 5.000,00 o di quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.”.
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Voglia l'On.le Tribunale, previa ammissione delle richieste istruttorie richieste e non ammesse e se del caso convocare a chiarimenti il CTU in ordine alle valutazioni espresse circa le opere impiantistiche, respingere per le ragioni esposte e contenute in tutti gli scritti difensivi e, comunque, con qualsiasi statuizione l'opposizione proposta da , siccome infondata in fatto ed Parte_1 in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 564/2022 (N.R.G. 1911/2022), emesso dal Tribunale di Ancona, Dott. Sergio Casarella, in data 29.4.2022, per l'importo di €
21.769,57 oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo, ovvero, per quella diversa somma che dovesse risultare dovuta alla ditta opposta ad istruttoria esperita o che verrà ritenuta di giustizia se del caso da determinarsi in via equitativa;
in ogni caso, condannare la sig.ra Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi
[...]
d'ufficio in via equitativa. Con condanna della opponente al pagamento delle spese e compensi professionali, nonché delle spese del CTU”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21 giugno 2022, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto n. 564/2022 con cui questo Tribunale le aveva ingiunto, su ricorso dell'impresa individuale , il pagamento della somma di € 21.769,57, oltre Parte_2 interessi e spese della fase monitoria, quale saldo di lavori edili eseguiti presso l'immobile sito in
Ancona, Corso Garibaldi n. 111, di proprietà dell'attrice.
L'opponente, contestando integralmente il credito azionato in via monitoria, ha dedotto che i lavori commissionati alla impresa opposta nel luglio 2020 avevano ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria sull'unità abitativa di recente acquisizione, da realizzarsi secondo un computo metrico estimativo predisposto dal direttore dei lavori, nella persona dell'Arch. Detto CP_2 computo, redatto sulla base del prezzario regionale delle Marche, specificava le opere da eseguire e i relativi costi unitari ed era stato trasmesso alla ditta la quale lo aveva espressamente Pt_2 accettato senza modifiche.
Pag. 2 di 8 Ha, inoltre, rappresentato che, nonostante l'impegno dell'impresa ad ultimare le opere entro il termine massimo di sei mesi dall'inizio dei lavori, l'esecuzione degli stessi era avvenuta in modo discontinuo e con reiterati ritardi, a fronte dei quali la committente, già costretta ad alloggiare temporaneamente in altro immobile in locazione, aveva sollecitato più volte l'impresa a rispettare le tempistiche pattuite.
Ha, inoltre, evidenziato di aver versato alla ditta opposta acconti per complessivi € 33.480,86, ricevendo in cambio solo due fatture per l'importo totale di € 8.800,00, nonostante gli impegni assunti dalla controparte di emettere regolare documentazione fiscale per ciascun pagamento ricevuto.
Ha, altresì, eccepito la violazione delle regole dell'arte e degli obblighi contrattuali da parte della ditta esecutrice, che avevano determinato danni all'immobile proprio e a quello sottostante. Tra gli episodi rilevanti venivano segnalati: l'omessa protezione del terrazzo durante le fasi di demolizione, con conseguente infiltrazione d'acqua e danneggiamento dell'appartamento sottostante;
l'errato posizionamento degli attacchi idrici nel bagno con conseguente necessità di demolizione e rifacimento dei rivestimenti decorativi;
l'assenza di certificazione degli impianti eseguiti, non riconosciuti dalle ditte subentrate per mancata tracciatura iniziale;
la rimozione della grondaia mai ripristinata, con necessità di ricorrere a mezzi speciali per la reinstallazione.
Ha, inoltre lamentato l'abbandono del cantiere da parte dell'opposto nell'aprile 2021, senza preavviso né motivazione, nonostante formali richieste di chiarimento da parte della direzione lavori rimaste inevase. Solo successivamente l'odierna opponente era riuscita ad affidare a terzi il completamento delle opere rimaste in sospeso.
A fronte di ciò, a distanza di oltre un anno dalla cessazione dei rapporti la ditta opposta emetteva la fattura n. 05/2022 del 20 aprile 2022, fondata su un computo metrico diverso e modificato rispetto a quello concordato, indicando voci di spesa mai preventivamente autorizzate né eseguite in conformità all'accordo, e richiedeva sulla base di tale documento l'emissione del decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di tali premesse, l'opponente ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 7.300,00 oltre IVA per gli interventi correttivi resisi necessari, nonché ulteriori €
5.000,00 a titolo di danno da ritardo nella riconsegna dell'immobile, oltre alla condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. per lite temeraria.
2. si è costituito in giudizio con comparsa depositata telematicamente in Parte_2 data 8 novembre 2022, con la quale ha contestato integralmente le deduzioni attoree, nonché la fondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. Preliminarmente, ha eccepito la decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi, per non aver tempestivamente denunciato i difetti lamentati ex art. 1667 c.c., e comunque l'intervenuta prescrizione dell'azione.
Pag. 3 di 8 Ha dedotto che l'opera era stata regolarmente eseguita e completata già nel febbraio 2021, senza che alcuna contestazione fosse stata mossa sino all'instaurazione del giudizio, pur a fronte di reiterati solleciti verbali e per iscritto di pagamento, tanto che le doglianze relative a presunte difformità e danni erano state formulate in maniera tardiva, generica, indimostrata e solo a fini strumentali.
Ha, inoltre, evidenziato che l'importo ingiunto era perfettamente corrispondente al valore delle opere effettivamente eseguite e riportato nel computo metrico finale depositato in sede monitoria, documento che recepiva le modifiche richieste dalla stessa AR in corso d'opera. Ha contestato, per contro, la validità e la ricevibilità del computo metrico prodotto da parte attrice, ritenendolo mai ricevuto né condiviso.
Relativamente all'asserito danno derivante dall'allagamento di un appartamento sottostante, ha precisato che la rimozione della tettoia del terrazzo era stata disposta dal Direttore Lavori e materialmente eseguita da soggetto terzo (RO . Lo smantellamento della CP_3 pavimentazione, invece, era avvenuto, anch'esso su esplicito ordine del direttore lavori, in un momento in cui, secondo quest'ultimo, non erano previste precipitazioni;
di conseguenza, nessuna responsabilità poteva essere imputata alla ditta opposta.
Con riguardo ai pagamenti, ha negato che vi fossero acconti non fatturati, affermando che le fatture azionate afferivano al dovuto e che l'emissione del documento finale era stata rinviata fino all'emissione della fattura complessiva a saldo.
Rilevava inoltre che i documenti ex adverso prodotti non costituivano valida prova dell'esistenza dei danni lamentati, trattandosi di meri preventivi o scritture private non sottoscritte dalla ditta.
Quanto alla richiesta di ulteriori opere, l'opposto allegava che la propria astensione dall'eseguirle era dipesa dal mancato pagamento dei saldi già maturati, a fronte dei quali l'opponente aveva cessato ogni collaborazione. In tale contesto, produceva documentazione e fotografie a supporto dell'avvenuta esecuzione dei lavori concordati e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, instando preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
3. Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, svolta l'istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, l'interrogatorio formale dell'attrice opponente, l'escussione dei testi ( , Testimone_1 Testimone_2 CP_2
e e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata posta in Testimone_3 decisione all'udienza del 11 marzo 2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini, con decorrenza dal 18 marzo 2025, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti hanno depositato.
4. Le domande delle parti sono parzialmente fondate nei limiti e per i motivi che seguono.
Pag. 4 di 8 5. Preliminarmente, giova ricordare che, per principio consolidato, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (ex plurimis Cass., Sez. II, 4 gennaio
2022, n. 128). Benché, infatti, la fattura sia titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nel successivo giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto
(cfr. Cass., 11 marzo 2011, n. 5915).
Va, del resto, data continuità in questa sede al costante orientamento a mente del quale l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la veste sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui diritto (v. tra le altre Cass. Civ., Sez.
II, 16 maggio 2019, n. 13240). Invero, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere da costui adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Nel caso di specie, è emerso che il computo metrico allegato alla richiesta monitoria è stato redatto dal Geom. sulla base di dati non pienamente verificati attraverso l'esame dello stato dei Tes_1 luoghi, come dallo stesso dichiarato all'udienza del 3 ottobre 2023: “non ho redatto il documento che mi si mostra, ma l'ho integrato, su richiesta del per inserirvi le lavorazioni dallo stesso Pt_2 eseguite integrative rispetto a quelle del preventivo iniziale … non posso dire di aver personalmente verificato del tutto tutti i lavori … ho in parte verificato sui luoghi e in parte ho visionato fotografie che il mi faceva vedere.” Pt_2
Pag. 5 di 8 L'Arch. progettista e direttore dei lavori, escusso all'udienza del 14 novembre 2023, CP_2 ha invece dichiarato: “ho redatto personalmente il computo metrico che mi si è mostrato, senza intervento del geom. . Ci sono diverse lavorazioni non eseguite dal sino Tes_1 Pt_2 all'abbandono del cantiere. ... È stato necessario chiamare altre ditte per completare i lavori, tra cui
l'intervento con gru elevatrice, per cui è stato richiesto l'importo di euro 1.500,00.”
L'attendibilità delle dichiarazioni è confermata dalla CTU eseguita in corso di causa dall'Arch.
che ha stimato l'importo complessivo delle lavorazioni eseguite dalla Persona_1 [...] in € 34.526,07 oltre IVA (10%), per un totale di € 37.978,68. Pt_2
A fronte di tali lavori risultano versati acconti pari a € 34.460,00 IVA compresa, come risulta dalla contabilità di entrambe le parti (vedasi doc. 1 allegato alla memoria ex art. 196, 6 comma n. 1, c.p.c. di parte attrice e doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Ne risulta, pertanto, un credito residuo a favore dell'opposto pari a € 3.518,68 IVA compresa.
La fondatezza solo parziale della pretesa monitoria, originariamente pari a € 21.769,57, giustifica la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma in questa sede accertata, come sopra indicata.
Sotto altro profilo, l'opponente ha eccepito l'inadempimento dell'impresa in relazione alla Pt_1 corretta esecuzione degli impianti, lamentando l'assenza di certificazioni e la necessità di ricorrere a ditte esterne per regolarizzare le opere.
Il CTU ha rilevato che l'impresa non risulta abilitata per eseguire lavori attinenti agli Pt_2 impianti alla Camera di Commercio e che “Il danno che ne consegue al committente per il mancato rilascio dei certificati di conformità delle parti impiantistiche eseguite è sicuramente da considerare
e quantificare in base al pregiudizio subito. Questo può variare a seconda dei costi per ottenere le certificazioni da altra impresa, o nel caso non sia possibile ottenere le certificazioni a seguito di verifiche e controlli da parte di ditta abilitata, con l'importo dei lavori necessario per il ripristino o
l'adeguamento dell'impianto o parti dello stesso eseguiti (cfr. Doc. 11 parte ) per complessivi Pt_1
€ 2.700 + € 600 = € 3.300 + IVA di legge” (vedasi CTU pag. 12).
In sede testimoniale, l'Arch. ha riferito che “la certificazione manca perché è necessario CP_2 reperire altra ditta chiamata a intervenire sulle lavorazioni sinora compiute. È ovvio che chi fa la lavorazione deve certificarla;
quindi, il avrebbe dovuto farlo per quanto di sua competenza Pt_2
a lavorazione completata.”
Lo stesso CTU ha rilevato che: “non si rilevano in atti documenti, che attestino l'attribuzione dell'incarico da parte della IG.ra o un ordine da parte del Direttore dei Lavori per Pt_1
l'esecuzione dell'impianto termico e di riscaldamento. Occorre accertare la volontà negoziale delle parti. Durante il sopralluogo congiunto del 21/10/2024, presenti i rispettivi CTP, il titolare della
Pag. 6 di 8 ha negato di aver eseguito direttamente le opere impiantistiche di cui sopra. Cosa Parte_2 assai insolita, visto che nella contabilità a consuntivo depositata da parte opposta, la ditta Pt_2 inserisce come da lui eseguiti, o da altra ditta abilitata da lui incaricata in sub-appalto, i seguenti lavori:
1. predisposizione e rifacimento Impianto idrico-sanitario compreso il collettore per: € 3.600
+€ 620 = € 4.220 – (Opere idrauliche);
2. Predisposizione Impianto elettrico per: € 2.000 - (Opere elettriche) Impianto eseguito da altra ditta incaricata dalla IG.ra (cfr. certificato di Pt_1 conformità in atti);
3. Predisposizione Impianto di condizionamento per: € 810 - (Opere idrauliche ed elettriche);
4. Impianto termico + collettore per r: € 1.550 - (Opere idrauliche)”.
Tali elementi confermano l'inadempimento dell'appaltatore per quanto attiene alle obbligazioni di esecuzione a regola d'arte e di consegna dell'opera corredata da regolari certificazioni di conformità.
L'importo richiesto dall'opponente, pari a € 3.300,00, oltre IVA, trova riscontro diretto nella stima peritale e deve essere integralmente riconosciuto a titolo risarcitorio.
Quanto al danno da ritardo, la difesa dell'opponente ha dedotto che ha impiegato Parte_2 sei mesi in più del tempo stimato congruo dallo stesso CTU in 60 giorni.
Tuttavia, non è stato fornito alcun elemento probatorio specifico che consenta la puntuale quantificazione del danno conseguente a tale ritardo, che non può certo ritenersi in re ipsa ma deve essere oggetto di allegazione e prova da parte di chi si afferma danneggiato, mancando invece, nel caso concreto, elementi documentali che dimostrino il danno subito, in punto di locazione di altri immobili da destinare a temporanea dimora o di spese ulteriori causate dallo sforamento dei tempi contrattuali.
6. Le spese processuali vengono compensate integralmente attesa la parziale reciproca soccombenza delle parti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da sperato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti in uguale misura.
Atteso il parziale accoglimento delle reciproche domande, va infine respinta la domanda ex art. 96
c.p.c. avanzata da ambo le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 3059/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 564/2022, emesso il 29.04.2022 dal Tribunale di Ancona su ricorso di Parte_2
2) condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Parte_2
3.518,68, IVA compresa, a titolo di saldo del corrispettivo per le opere eseguite, oltre interessi legali dalla data della domanda monitoria fino al pagamento;
Pag. 7 di 8 3) condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_2 Parte_1
3.300,00, oltre IVA, a titolo di risarcimento danni per difformità impiantistiche, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Ancona il 10 luglio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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