Art. 4.
Per le costruzioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell' art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152 , sostituito "Ministero della difesa" il "Ministero delle finanze quando trattisi di costruzioni destinate esclusivamente ad ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.
Per le costruzioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell' art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152 , sostituito "Ministero della difesa" il "Ministero delle finanze quando trattisi di costruzioni destinate esclusivamente ad ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.