TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/12/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 212 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Milano, Corso Magenta n. 84, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez
PA, SE RD e HE EL NE che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- attore -
e
in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Via CP_1 CP_1
Timoleone n. 36, presso lo studio dell'Avv. Ezio Enzo La Folaga che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
per ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 14.881,74, oltre interessi ex art.
[...]
5 d.l.vo n. 231/02, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, oltre euro
520,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02 in ragione di euro 40,00 per ciascuna fattura, ovvero, in subordine, la declaratoria del credito per gli stessi titoli e condanna al pagamento con gli stessi accessori, in subordine ex art. 2041 c.c.
Parte attrice esponeva di essere cessionaria dei suddetti crediti, che si trattava di crediti certi, liquidi ed esigibili e di aver diritto al pagamento delle somme richieste. Il costituendosi, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancanza di CP_1 negoziazione assistita ex art. 3 d.l. 12.9.2014, n. 132, la prescrizione biennale ex legge n. 160/2019, commi da 291 a 295, di aver pagato le fatture n. 8V00257859 di euro 168,88, di cui erano dovuti euro
138,43, n. 8V00258335 di euro 104,72 e n. 8V0033055 di euro 113,83, l'assenza del rapporto sottostante e il difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, la conclude per la condanna Parte_1 al pagamento della somma di euro 14.881,74, oltre interessi ex art. 5 d.l.vo n. 231/02, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, oltre euro 520,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02 in ragione di euro 40,00 per ciascuna fattura, ovvero, in subordine, per la declaratoria del credito per gli stessi titoli e condanna al pagamento con gli stessi accessori, in subordine ex art. 2041
c.c., il per le eccezioni preliminari e per il rigetto della domanda, ovvero per la CP_1 detrazione delle somme dovute, il ricalcolo degli importi e l'accertamento del rapporto sottostante, ed il giudice procede alla decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Premesso che con ordinanza del 12.10.2022 le parti sono state invitate allo svolgimento della negoziazione assistita ex art. 3 d.l. 12.9.2014, n. 132, con assorbimento della relativa eccezione, in ordine al difetto di legittimazione passiva si osserva che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III,
30/05/2008, n. 14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa e, al più, può condurre ad una pronuncia di rigetto. Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione biennale è disattesa, considerato che tutte le fatture azionate sono del 2021 e, in ogni caso, la prescrizione è stata interrotta con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 8.2.2022.
In relazione alla mancata dimostrazione del rapporto sottostante, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento
(per tutte, Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso in esame parte attrice ha documentato con i contratti di cessione e le fatture il titolo del diritto vantato, mentre parte convenuta non ha invece provato, come era suo specifico onere, il pagamento integrale delle somme dovute.
In particolare, per quanto concerne il rapporto sottostante, la cui inesistenza del resto è contestata del tutto genericamente, lo stesso riconosce di avere pagato alcune fatture, ammettendo CP_1 così i rapporti posti alla base dei crediti ceduti ed azionati in questa sede.
Peraltro, di questi pagamenti, specificatamente contestati, pur avendo parte convenuta prodotto le tre fatture n. 8V00257859 di euro 168,88, n. 8V00258335 di euro 104,72 e n. 8V0033055 di euro 113,83, non vi è prova, non essendo sufficiente neanche il mandato di pagamento, ordine amministrativo del competente organo della pubblica amministrazione diretto ad un soggetto, il tesoriere, legato da un rapporto di servizio, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di danaro ad uno o più creditori dello Stato, il quale non costituisce prova dell'adempimento: “Il mandato di pagamento - ossia l'ordine, impartito al tesoriere dal competente organo della p. a., con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della p. a. medesima, al quale deve esserne dato avviso, costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio (Cass. civ., Sez. Unite, 30/05/1989, n. 2627).
La domanda di parte attrice per come proposta merita, dunque, integrale accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) condanna il in persona del sindaco pro- CP_1 tempore, al pagamento in favore della , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, della somma di euro 14.881,74, oltre interessi ex art. 5 d.l.vo n. 231/02, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, oltre euro 520,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02 in ragione di euro 40,00 per ciascuna fattura;
c) condanna il in persona CP_1 del sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 280,00 per spese, oltre spese generali iva e cpa.
Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 212 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Milano, Corso Magenta n. 84, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez
PA, SE RD e HE EL NE che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- attore -
e
in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Via CP_1 CP_1
Timoleone n. 36, presso lo studio dell'Avv. Ezio Enzo La Folaga che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
per ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 14.881,74, oltre interessi ex art.
[...]
5 d.l.vo n. 231/02, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, oltre euro
520,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02 in ragione di euro 40,00 per ciascuna fattura, ovvero, in subordine, la declaratoria del credito per gli stessi titoli e condanna al pagamento con gli stessi accessori, in subordine ex art. 2041 c.c.
Parte attrice esponeva di essere cessionaria dei suddetti crediti, che si trattava di crediti certi, liquidi ed esigibili e di aver diritto al pagamento delle somme richieste. Il costituendosi, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancanza di CP_1 negoziazione assistita ex art. 3 d.l. 12.9.2014, n. 132, la prescrizione biennale ex legge n. 160/2019, commi da 291 a 295, di aver pagato le fatture n. 8V00257859 di euro 168,88, di cui erano dovuti euro
138,43, n. 8V00258335 di euro 104,72 e n. 8V0033055 di euro 113,83, l'assenza del rapporto sottostante e il difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, la conclude per la condanna Parte_1 al pagamento della somma di euro 14.881,74, oltre interessi ex art. 5 d.l.vo n. 231/02, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, oltre euro 520,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02 in ragione di euro 40,00 per ciascuna fattura, ovvero, in subordine, per la declaratoria del credito per gli stessi titoli e condanna al pagamento con gli stessi accessori, in subordine ex art. 2041
c.c., il per le eccezioni preliminari e per il rigetto della domanda, ovvero per la CP_1 detrazione delle somme dovute, il ricalcolo degli importi e l'accertamento del rapporto sottostante, ed il giudice procede alla decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Premesso che con ordinanza del 12.10.2022 le parti sono state invitate allo svolgimento della negoziazione assistita ex art. 3 d.l. 12.9.2014, n. 132, con assorbimento della relativa eccezione, in ordine al difetto di legittimazione passiva si osserva che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III,
30/05/2008, n. 14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa e, al più, può condurre ad una pronuncia di rigetto. Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione biennale è disattesa, considerato che tutte le fatture azionate sono del 2021 e, in ogni caso, la prescrizione è stata interrotta con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 8.2.2022.
In relazione alla mancata dimostrazione del rapporto sottostante, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento
(per tutte, Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso in esame parte attrice ha documentato con i contratti di cessione e le fatture il titolo del diritto vantato, mentre parte convenuta non ha invece provato, come era suo specifico onere, il pagamento integrale delle somme dovute.
In particolare, per quanto concerne il rapporto sottostante, la cui inesistenza del resto è contestata del tutto genericamente, lo stesso riconosce di avere pagato alcune fatture, ammettendo CP_1 così i rapporti posti alla base dei crediti ceduti ed azionati in questa sede.
Peraltro, di questi pagamenti, specificatamente contestati, pur avendo parte convenuta prodotto le tre fatture n. 8V00257859 di euro 168,88, n. 8V00258335 di euro 104,72 e n. 8V0033055 di euro 113,83, non vi è prova, non essendo sufficiente neanche il mandato di pagamento, ordine amministrativo del competente organo della pubblica amministrazione diretto ad un soggetto, il tesoriere, legato da un rapporto di servizio, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di danaro ad uno o più creditori dello Stato, il quale non costituisce prova dell'adempimento: “Il mandato di pagamento - ossia l'ordine, impartito al tesoriere dal competente organo della p. a., con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della p. a. medesima, al quale deve esserne dato avviso, costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio (Cass. civ., Sez. Unite, 30/05/1989, n. 2627).
La domanda di parte attrice per come proposta merita, dunque, integrale accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) condanna il in persona del sindaco pro- CP_1 tempore, al pagamento in favore della , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, della somma di euro 14.881,74, oltre interessi ex art. 5 d.l.vo n. 231/02, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, oltre euro 520,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02 in ragione di euro 40,00 per ciascuna fattura;
c) condanna il in persona CP_1 del sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 280,00 per spese, oltre spese generali iva e cpa.
Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni