CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. 168 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Luigi De Cesare
appellante
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Margherita Rosa De Pasquale
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza definitiva in data 19.2.2024 il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda proposta da dichiarando che nulla era dovuto per le spese ai sensi dell'art. 152 Parte_1 disp. att. c.p.c..
Con ricorso depositato il 14.3.2024, proponeva gravame, chiedendo la riforma della Pt_1 sentenza impugnata, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, e l'accoglimento della domanda formulata in primo grado, previo rinnovo di CTU, reiterando la richiesta di prova testimoniale già articolata in prime cure, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria di costituzione del 27.1.2025, l' resisteva e concludeva per il rigetto del CP_1 gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza resa all'udienza del 4.2.2025, la Corte disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal fine il CTU dr. il quale prestava il relativo Persona_1 giuramento in modalità telematica in data 14.2.2025.
Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti, in data odierna la causa veniva decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.12.2021, riferiva: Parte_1
1) di aver lavorato dal 9.8.1980 al 31.5.2020 presso il - prima come Controparte_2 ausiliaria sanitaria e successivamente come infermiera professionale - in particolare, sino all'11.1.1991 presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e d'Urgenza, Urologia I e II e Chirurgia
Vascolare e dal 12.1.1991 sino al collocamento in quiescenza presso l'Istituto di Radiologia
Universitaria, svolgendo la propria prestazione lavorativa secondo un'articolazione oraria di 6 ore e
40 minuti al giorno con tre turni a rotazione settimanale;
2) che le mansioni di cui si occupava consistevano nel sollevamento manuale di pazienti allettati o barellati per adagiarli sui lettini operatori oppure su quelli destinati alle indagini radiologiche. A tal proposito, specificava che si era occupata di provvedere “all'impostazione del trattamento, comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;
alle operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in collaborazione con il servizio di fisica sanitaria;
all'effettuazione e controllo della centratura e della eventuale simulazione;
alla preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;
al controllo dell'efficienza
2 degli impianti e loro predisposizione all'uso; al caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella fase successiva al caricamento e recupero delle sorgenti;
alle operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti;
al controllo delle eventuali contaminazioni ed alla eventuale decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati;
alla effettuazione del trattamento radioterapico predisposto dal radio-terapista e suo controllo durante tutta la durata della seduta secondo le indicazioni ricevute;
alla tenuta e aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del registro di carico e scarico del materiale radio-attivo; al carico, custodia e scarico del materiale radio-attivo e della strumentazione tecnica;
alla collaborazione con il medico radio-terapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;
da ultimo, ma non meno importante, alla preparazione e posizionamento del paziente, attività, questa, che lo costringe al mantenimento prolungato della stazione eretta e di posture incongrue coatte, nonché al sollevamento di pesi notevoli, quali sono i diversi pazienti in assenza – peraltro – di ausili meccanici di sollevamento”;
3) di aver richiesto all' in data 24.5.2021 il riconoscimento quale tecnopatia della contratta CP_1
“lombalgia da sforzo con blocco funzionale”, con conseguente erogazione delle provvidenze di legge, istanza tuttavia rigettata dall' con nota del 2.7.2021; CP_1
4) di aver proposto in data 9.7.2021 ricorso in via amministrativa, allegando certificazione medico- specialistica a conforto di un grado inabilità permanente del 6%, e di averne ottenuto rigetto con nota del 23.9.2021. CP_1
A sostegno della propria pretesa, affermava l'illegittimità del diniego espresso dall' Pt_1 CP_1 osservando, da un lato, che i referti specialistici a lei riferiti attestavano la diagnosi di “lombalgia da sforzo”, dall'altro, che la patologia da cui era affetta era una malattia tabellata secondo la nuova tabella delle malattie professionali nell'industria e agricoltura (D.M. 9.4.2008), significando che era stata contratta in occasione di una lavorazione che rientrava tra quelle c.d. tabellate [id est “77)
IA AL LO (M51.2) a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”].
Tanto detto, chiedeva al Tribunale del lavoro di Bari, previo riconoscimento della lamentata tecnopatia, di “condannare l' corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro CP_1
3 tempore,: alla liquidazione, in favore del ricorrente, di un indennizzo in capitale a titolo di danno biologico per malattia professionale, quantificato nella misura del 6%, ovvero quell'altra ritenuta di Giustizia, ai sensi delle tabelle accluse al D.Lgs. 38/2000; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”, nonché, in via istruttoria, l'ammissione di CTU medico legale e della prova testimoniale.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Assumeva che dagli accertamenti eseguiti in sede amministrativa era emerso che la patologia denunciata non era ricollegabile all'attività lavorativa, costituendo, piuttosto, una malattia comune.
In particolare, evidenziava che, nel caso di specie, non vi era idonea documentazione comprovante l'esposizione al rischio specifico per le malattie da postura e che, in ogni caso, la patologia denunciata mancava dei “requisiti di tipicità, specificità ed inconfondibilità, più volte indicati dalla
Suprema Corte di Cassazione, come necessari per rendere distinguibile una tecnopatia da altre malattie di natura comune”, né la ricorrente aveva fornito prova al riguardo.
Pertanto, concludeva per il rigetto della pretesa della attesa la mancanza del nesso di causa Pt_1 tra patologia e fattore lavorativo.
*****
Istruita la causa a mezzo dei testi e ed espletata la consulenza Testimone_1 Testimone_2 tecnica d'ufficio a mezzo del dott. il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda Per_2 della ricorrente.
Il primo giudice recepiva per relationem le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, aderendo all'ipotesi per cui la era affetta da patologie (spondiloartrosi lombare con ernia discale) non Pt_1 qualificabili in termini di malattia professionale e, pertanto, rigettava la domanda attorea, dichiarando di non disporre nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e ponendo definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
*****
affida l'atto di gravame ad un unico articolato motivo di doglianza, con il quale contesta la Pt_1 valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine al materiale probatorio.
4 Preliminarmente, censura la sentenza gravata per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
In particolare, lamenta che il giudice non avrebbe dato conto del fatto che, nell'ambito del giudizio di primo grado, aveva tempestivamente trasmesso al consulente tecnico d'ufficio delle Pt_1 osservazioni alla relazione sottoscritte dal consulente di parte dott. . Persona_3
Tanto premesso, l'appellante contesta nel merito le risultanze a cui è pervenuto il Ctu dott. Per_4
Evidenzia che, con le osservazioni a firma del dott. , aveva già provveduto a significare Per_3 all'ausiliario la mancata presa in considerazione, nella relazione tecnica d'ufficio, nonché nella risposta alle osservazioni di parte, di quanto affermato dai testi escussi, i quali avevano dato prova della ricorrenza di un rischio lavorativo specifico ed idoneo al determinismo della patologia denunziata.
Assume, dunque, che l'omessa considerazione di tali risultanze istruttorie inficerebbe inevitabilmente la sentenza gravata, avendo quest'ultima recepito per relationem una consulenza tecnica incompleta.
Denuncia la carenza dell'elaborato dell'ausiliario del giudice anche in ordine alla mancanza di argomentazioni di natura scientifica a supporto della tesi di non sussistenza del nesso eziologico tra fattore lavorativo e patologia. Osserva, a tal proposito, che da uno studio curato proprio dall' CP_1 nel 2019, risulterebbe che le malattie professionali più ricorrenti nel sistema sanitario sono quelle dell'apparato muscoloscheletrico, recentemente incrementate anche a seguito dell'emanazione delle nuove tabelle delle malattie professionali (D.M. 9.4.2008).
Conclude, pertanto, chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e la riforma della sentenza impugnata.
*****
L'appello è fondato e va accolto.
Le doglianze su cui si fonda il gravame sono degne di pregio e possono essere congiuntamente trattate, in quanto strettamente connesse e relative alla prova dell'esistenza nella fattispecie de qua di un rischio professionale e di un rapporto eziologico tra lo stesso e la patologia diagnosticata.
5 Va premesso che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nei casi di malattia professionale derivante da una lavorazione non tabellata ovvero ad eziologia multifattoriale la prova della derivazione della malattia da una causa di lavoro, necessaria ai fini dell'operatività della tutela assicurativa grava sul lavoratore e dev'essere valutata in termini di ragionevole CP_1 certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un “elevato grado di probabilità”, la cui verifica costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da congrua ed esaustiva motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. L, nn.
3523/1997, 4292/2003, 14308/2006, 21021/2007, 8947/2020 e 5816/2021).
In particolare, è stato rilevato che “… nell'ipotesi di malattia ad eziologia multi fattoriale… il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di “probabilità qualificata”, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico” (cfr., ex plurimis,
Cass. nn. 10970/1993, 2940/1995, 9277/1995, 3602/1998, 9567/2001, 8108/2002, 4665/2003,
9057/2004, 9634/2004, 19047/2006 e 18270/2010).
Diversamente, ove la specifica malattia sia inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia e l'adibizione alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) affinché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge;
presunzione in ogni caso non assoluta, rimanendo la possibilità per l' di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere CP_1 la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi. In altri termini, al lavoratore è in tal caso sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass., Sez. L, n. 39751/2021).
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, è ormai consolidata (cfr. tra le altre, Cassazione Civile,
Sez. lav., 07 marzo 2017, n. 5704; Cass n. 23990 del 2014; Cass. n. 23207 del 2014; Cass n. 14770 del 2008; Cass. n. 13361 del 2011) nell'affermare che, in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle
6 condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità, tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.
A ogni modo, nell'effettuare la valutazione va adeguatamente presa in considerazione l'attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all'esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, e il tempo della stessa (cfr. Cass. n. 6105 del 2015).
Dunque, la regola posta dall'art. 41 c.p. comporta che il caso in cui una malattia abbia una concausa di natura professionale è equivalente al caso in cui la genesi professionale sia esclusiva. E ciò, quale che sia il peso dell'agente nocivo professionale rispetto agli agenti extraprofessionali, senza che debba operarsi una comparazione tra i vari fattori causali, salvo che quello di natura extraprofessionale sia stato da solo sufficiente a determinare l'evento patologico.
Ne consegue che, stante il principio di equivalenza delle cause, è necessario accertare se il processo morboso sia conseguenza di uno o più fattori concausali con efficacia esclusiva, e non se la malattia sia stata determinata esclusivamente dalla causa lavorativa, di modo che, ove sia accertata la sussistenza di concause, l'indennizzo e/o la rendita dovranno essere rapportati all'entità del danno biologico complessivamente considerato e quantificato, dovendosi estendere l'operatività del menzionato principio anche al profilo del 'quantum', ovverosia dell'entità della tutela risarcitoria.
Tanto precisato, ritiene questa Corte di condividere la censura dell'appellante concernente una non adeguata valorizzazione, da parte sia del consulente che del giudicante, delle risultanze istruttorie.
Invero, con riferimento alle testimonianze assunte in primo grado, vi è da dire che esse risultano pienamente idonee ad assolvere l'onere probatorio gravante sul lavoratore in ordine alla potenziale nocività dell'attività lavorativa espletata e alla durata e intensità dell'esposizione a fattori patogeni nell'esercizio della propria mansione.
In particolare, all'udienza del 6.2.2023 il teste ha dichiarato: “ADR: Confermo le Testimone_1 circostanze sub 1-2 del ricorso. La ha lavorato fino al 1991 presso la Chirurgia e dal 1991 Pt_1 presso la Radiologia Universitaria ove io ero coordinatore dell'area tecnici di radiologia;
Testi
Confermo che la ricorrente provvedeva al sollevamento dei pazienti, in modo manuale, per adagiarli sui lettini destinati alla TAC, alle RMN, alle angiografie ed alla diagnostica di urgenza;
7 ADR: Le mansioni della ricorrente sono quelle descritte al punto 4 [ vale a dire, come si legge al p.
4 del ricorso introduttivo “all'impostazione del trattamento, comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;
alle operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in collaborazione con il servizio di fisica sanitaria;
all'effettuazione e controllo della centratura e della eventuale simulazione;
alla preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;
al controllo dell'efficienza degli impianti e loro predisposizione all'uso; al caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella fase successiva al caricamento e recupero delle sorgenti;
alle operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti;
al controllo delle eventuali contaminazioni ed alla eventuale decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati;
alla effettuazione del trattamento radioterapico predisposto dal radio-terapista e suo controllo durante tutta la durata della seduta secondo le indicazioni ricevute;
alla tenuta e aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del registro di carico e scarico del materiale radio-attivo; al carico, custodia e scarico del materiale radio-attivo e della strumentazione tecnica;
alla collaborazione con il medico radio-terapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;
da ultimo, ma non meno importante, alla preparazione e posizionamento del paziente, attività, questa, che lo costringe al mantenimento prolungato della stazione eretta e di posture incongrue coatte, nonché al sollevamento di pesi notevoli, quali sono i diversi pazienti in assenza – peraltro – di ausili meccanici di sollevamento”]; i sollevatori meccanici ci sono stati forniti solo a fine degli anni 90, se mal non ricordo, ma per la conformazione delle apparecchiature radiologiche non era possibile utilizzarli per trasbordare i pazienti in quanto le ruote dei sollevatori non passavano vicino ai detti macchinari;
ADR: l'orario di lavoro era di 6 ore durante la fascia diurna e di 12 ore il turno di notte oltre reperibilità.”.
Di analogo tenore e parimenti pregnanti sotto il profilo probatorio risultano le dichiarazioni rese dal teste alla medesima udienza: “ADR: […] collega di lavoro della presso il Testimone_2 Pt_1
Testi
Divisione di Chirurgia Generale dal 1980 al 1987; Confermo che la Controparte_2 ha svolto le sue mansioni dapprima di ausiliaria sanitaria e successivamente di infermiera Pt_1 professionale insieme alla sottoscritta e tali mansioni comportavano la necessità di sollevare manualmente i pazienti per adagiarli sui lettini operatori e prepararli al trattamento operatorio o terapeutico; inoltre manualmente provvedevamo al sollevamento delle ceste della biancheria
8 sporca; ADR: Fino a che io ho lavorato in chirurgia non ci sono mai stati forniti sollevatori che sono arrivati quando io ero già andata via;
ADR: Ai miei tempi l'orario di lavoro era di 8 ore al giorno su turni h24.”.
Orbene, la disamina integrata e complessiva delle deposizioni rese dai testi indicati dal ricorrente e della documentazione prodotta assevera la fondatezza della prospettazione attorea in ordine alla caratterizzazione morbigena delle mansioni dalla medesima svolte e dell'ambiente di lavoro frequentato.
Inoltre, ad avviso del Collegio, le conclusioni rassegnate dal Ctu in primo grado non sono immuni da critiche e, proprio al fine di corrispondere in maniera adeguata alle critiche mosse dall'appellante
[non essendovi effettivamente traccia nell'elaborato, neppure a seguito delle osservazioni mosse dal ctp dott. , di considerazioni attinenti le circostanze in fatto riportate dai testi, in Persona_3 merito all'attività di sollevamento dei pazienti in sede di accertamenti radiologici, anche in regime di urgenza e, quindi, senza alcuna collaborazione dei pazienti, avendo il ctu soltanto rilevato che
“l'interessata ha svolto attività sanitaria di infermiera e, dal 1991 in poi, ha lavorato in radiologia, reparto di pura diagnostica e senza degenza”, nonché in ordine al mancato utilizzo dei sollevatori meccanici, peraltro consegnati solo a fine degli anni 1990, stante la difficoltà di accostarli ai lettini], questa Corte ha disposto, con ordinanza del 4.2.2025, un nuovo accertamento peritale, designando proprio ausiliario il dott. cui è stato affidato il seguente compito: Persona_1
“a) tenga conto:
1) di tutta la documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado nonché di quella eventualmente formatasi in una data successiva e sottoposta alla sua valutazione in sede di operazioni peritali, nel rispetto del contraddittorio tra le parti;
2) delle osservazioni alla c.t.u. di primo grado formulate dalla parte appellante nonché nella consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio;
3) delle risultanze istruttorie, e in specie della prova testimoniale espletata nel corso giudizio di primo grado, da cui è emerso che dapprima in qualità di ausiliaria Parte_1 sanitaria e poi di infermiera presso il reparto di Chirurgia generale e d'urgenza sino a gennaio
1991 e presso il l'istituto di Radiologia dal gennaio 1991, nello svolgimento dell'attività lavorativa, provvedeva al sollevamento manuale di pazienti allettati o barellati per adagiarli sui lettini
9 operatori eppure su quelli destinati alle indagini radiologiche, il tutto in maniera non occasionale e senza l'ausilio di sollevatori;
b) di conseguenza verifichi:
I) se la malattia denunciata dalla parte appellata – ernie discali - abbia natura professionale e cioè se, secondo un criterio di certezza o di elevata probabilità, l'attività lavorativa svolta sia stata una condizione necessaria ed essenziale (anche se eventualmente non esclusiva) per la determinazione della malattia;
II) se ne siano scaturiti postumi di danno biologico, in caso positivo quantificandone l'entità in misura percentuale e precisandone la decorrenza”.
Rileva la Corte che il Ctu nominato in questo grado del giudizio, con elaborato coerente con i quesiti posti e congruamente motivato, nonché sulla base di adeguati procedimenti di esame e verifica, ha accertato che l'istante è affetta da ernie discali lombari L4-L5, L5-S1 e ha acclarato il nesso di concausalità tra patologia e rischio lavorativo.
Invero, nella relazione tecnica l'ausiliario ha provveduto ad una anamnesi fisiologica e patologica della nonché ad un completo riesame della documentazione medica agli atti, in particolare Pt_1 della risonanza magnetica del 20.4.2018, sulla scorta della quale riscontrava “ad L4-L5, nell'ambito di un disco globalmente protruso, ernia protrusa foraminale sinistra;
ad L5-S1 piccola ernia protrusa foraminale destra.”.
A questo punto, l'ausiliario ha dato opportuna considerazione all'attività istruttoria svolta nell'ambito del giudizio di primo grado, specificando che “Dall'anamnesi raccolta, confermata dalle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa, fra i compiti quotidiani della lavoratrice rientrava dunque quello della movimentazione manuale dei pazienti. Lo spostamento manuale di pazienti allettati, infortunati, non autonomi rappresentava un compito tipico nei primi 6 anni di lavoro di ausiliaria ma continuava a rendersi necessario anche negli anni successivi, in quanto all'infermiera era richiesto tale tipo di impegno, vuoi per la carenza di personale specificamente preposto vuoi per l'assenza o l'impossibilità di utilizzo di sollevatori.”.
L'ausiliario ha inoltre evidenziato che “Il sostegno, il sollevamento, il trasferimento e il riposizionamento del paziente sono operazioni che espongono gli operatori sanitari ad un alto rischio di lesioni dorso-lombari o più in generale di disturbi muscoloscheletrici. Le situazioni che mettono a rischio gli operatori sanitari sono numerose e vi concorrono numerosi fattori che 10 rendono difficile l'adozione di una postura corretta. I fattori sono legati al paziente, 'carico' instabile e complesso da spostare, ma anche all'ambiente di lavoro, che spesso costringe ad operare a ritmi intensi, in posizioni difficili, facendo torsioni per l'impossibilità di adottare una posizione ergonomica, anche per la mancanza di spazi adeguati. Altri fattori che determinano un incremento del rischio sono l'aumento nella popolazione delle persone in sovrappeso e dei grandi obesi ed il progressivo aumento dell'età media degli operatori, connesso all'invecchiamento della popolazione generale e all'innalzamento dell'età di pensionamento. Gli ausili meccanici, quali i sollevatori sono di grande utilità ma purtroppo, ancora oggi, non disponibili in tutti i contesti
(cfr. Le Malattia Professionali in Sanità, , 2019).”. CP_1
Tanto detto, il Ctu ha significato che nel caso di specie, “Il lungo periodo di esposizione (oltre 30 anni) ai suddetti rischi della lavoratrice, consente di ritenere plausibile la patogenesi professionale della malattia denunciata, rappresentando il rischio lavorativo quanto meno fattore concausale nella genesi di una malattia multifattoriale quale l'ernia discale, proprio in considerazione delle pubblicazioni e delle statistiche curate dallo stesso Istituto assicuratore.”.
Procedendo alla valutazione del danno biologico, il Ctu ha dedotto che “La sig.ra presenta, Pt_1 come da Risonanza Magnetica del 20/4/2018, ad L4-L5, nell'ambito di un disco globalmente protruso, ernia protrusa foraminale sinistra;
ad L5-S1 piccola ernia protrusa foraminale destra. Le suddette ernie determinano sul piano clinico una sintomatologia algica (lombalgia) localizzata a livello del rachide lombare ed una limitazione funzionale antalgica di media entità. La Tabella delle Menomazioni del Danno Biologico Permanente (DM 12 luglio 2000) prevede, al codice 213, per l'ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, un danno biologico permanente fino a 12%. Nel caso de quo le ernie determinano solo sintomatologia algico- disfunzionale, cui peraltro concorre una condizione sicuramente extralavorativa (sfumata scoliosi), mentre non ricorrono disturbi neurogeni trofico-sensitivi (non risultano eseguite elettromiografie che documentino danno neurogeno). È quindi legittimo attribuire alla menomazione derivante dalle ernie di origine lavorativa un punteggio del 6%.”
Quindi il Ctu ha così concluso:
“1) è affetta da ernie discali lombari L4-L5, L5-S1. Parte_1
2) Si ritiene sussistente un rapporto di concausalità tra la malattia e il lavoro svolto dalla ricorrente.
11 3) La malattia professionale ha determinato un danno biologico permanente del 6%, a decorrere dalla denuncia di malattia professionale”.
In definitiva, sulla scorta dell'istruttoria espletata e delle conclusioni del Ctu dott. - che Per_1 il Collegio condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione, nonché fondate su rigorose valutazioni medico-legali -, l'appello deve essere accolto, con riforma della sentenza gravata e conseguente condanna dell' a corrispondere in favore di un CP_1 Parte_1 indennizzo da malattia professionale rapportato al 6% di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre gli interessi di legge sui ratei.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellata e vengono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come modificato dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Il costo della consulenza tecnica espletata va posto definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 14.3.2024, da avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 19.2.2024 nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' a CP_1 corrispondere a un indennizzo da malattia professionale rapportato al 6% di Parte_1 invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa oltre gli interessi di legge sui ratei;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, CP_1 che liquida in E 2.000,00 per ciascun grado oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di Ctu di primo e di secondo grado. CP_1
Così deciso in Bari, il 16.9.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
12 Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Luigi De Cesare
appellante
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Margherita Rosa De Pasquale
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza definitiva in data 19.2.2024 il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda proposta da dichiarando che nulla era dovuto per le spese ai sensi dell'art. 152 Parte_1 disp. att. c.p.c..
Con ricorso depositato il 14.3.2024, proponeva gravame, chiedendo la riforma della Pt_1 sentenza impugnata, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, e l'accoglimento della domanda formulata in primo grado, previo rinnovo di CTU, reiterando la richiesta di prova testimoniale già articolata in prime cure, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria di costituzione del 27.1.2025, l' resisteva e concludeva per il rigetto del CP_1 gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza resa all'udienza del 4.2.2025, la Corte disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal fine il CTU dr. il quale prestava il relativo Persona_1 giuramento in modalità telematica in data 14.2.2025.
Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti, in data odierna la causa veniva decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.12.2021, riferiva: Parte_1
1) di aver lavorato dal 9.8.1980 al 31.5.2020 presso il - prima come Controparte_2 ausiliaria sanitaria e successivamente come infermiera professionale - in particolare, sino all'11.1.1991 presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e d'Urgenza, Urologia I e II e Chirurgia
Vascolare e dal 12.1.1991 sino al collocamento in quiescenza presso l'Istituto di Radiologia
Universitaria, svolgendo la propria prestazione lavorativa secondo un'articolazione oraria di 6 ore e
40 minuti al giorno con tre turni a rotazione settimanale;
2) che le mansioni di cui si occupava consistevano nel sollevamento manuale di pazienti allettati o barellati per adagiarli sui lettini operatori oppure su quelli destinati alle indagini radiologiche. A tal proposito, specificava che si era occupata di provvedere “all'impostazione del trattamento, comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;
alle operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in collaborazione con il servizio di fisica sanitaria;
all'effettuazione e controllo della centratura e della eventuale simulazione;
alla preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;
al controllo dell'efficienza
2 degli impianti e loro predisposizione all'uso; al caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella fase successiva al caricamento e recupero delle sorgenti;
alle operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti;
al controllo delle eventuali contaminazioni ed alla eventuale decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati;
alla effettuazione del trattamento radioterapico predisposto dal radio-terapista e suo controllo durante tutta la durata della seduta secondo le indicazioni ricevute;
alla tenuta e aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del registro di carico e scarico del materiale radio-attivo; al carico, custodia e scarico del materiale radio-attivo e della strumentazione tecnica;
alla collaborazione con il medico radio-terapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;
da ultimo, ma non meno importante, alla preparazione e posizionamento del paziente, attività, questa, che lo costringe al mantenimento prolungato della stazione eretta e di posture incongrue coatte, nonché al sollevamento di pesi notevoli, quali sono i diversi pazienti in assenza – peraltro – di ausili meccanici di sollevamento”;
3) di aver richiesto all' in data 24.5.2021 il riconoscimento quale tecnopatia della contratta CP_1
“lombalgia da sforzo con blocco funzionale”, con conseguente erogazione delle provvidenze di legge, istanza tuttavia rigettata dall' con nota del 2.7.2021; CP_1
4) di aver proposto in data 9.7.2021 ricorso in via amministrativa, allegando certificazione medico- specialistica a conforto di un grado inabilità permanente del 6%, e di averne ottenuto rigetto con nota del 23.9.2021. CP_1
A sostegno della propria pretesa, affermava l'illegittimità del diniego espresso dall' Pt_1 CP_1 osservando, da un lato, che i referti specialistici a lei riferiti attestavano la diagnosi di “lombalgia da sforzo”, dall'altro, che la patologia da cui era affetta era una malattia tabellata secondo la nuova tabella delle malattie professionali nell'industria e agricoltura (D.M. 9.4.2008), significando che era stata contratta in occasione di una lavorazione che rientrava tra quelle c.d. tabellate [id est “77)
IA AL LO (M51.2) a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”].
Tanto detto, chiedeva al Tribunale del lavoro di Bari, previo riconoscimento della lamentata tecnopatia, di “condannare l' corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro CP_1
3 tempore,: alla liquidazione, in favore del ricorrente, di un indennizzo in capitale a titolo di danno biologico per malattia professionale, quantificato nella misura del 6%, ovvero quell'altra ritenuta di Giustizia, ai sensi delle tabelle accluse al D.Lgs. 38/2000; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”, nonché, in via istruttoria, l'ammissione di CTU medico legale e della prova testimoniale.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Assumeva che dagli accertamenti eseguiti in sede amministrativa era emerso che la patologia denunciata non era ricollegabile all'attività lavorativa, costituendo, piuttosto, una malattia comune.
In particolare, evidenziava che, nel caso di specie, non vi era idonea documentazione comprovante l'esposizione al rischio specifico per le malattie da postura e che, in ogni caso, la patologia denunciata mancava dei “requisiti di tipicità, specificità ed inconfondibilità, più volte indicati dalla
Suprema Corte di Cassazione, come necessari per rendere distinguibile una tecnopatia da altre malattie di natura comune”, né la ricorrente aveva fornito prova al riguardo.
Pertanto, concludeva per il rigetto della pretesa della attesa la mancanza del nesso di causa Pt_1 tra patologia e fattore lavorativo.
*****
Istruita la causa a mezzo dei testi e ed espletata la consulenza Testimone_1 Testimone_2 tecnica d'ufficio a mezzo del dott. il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda Per_2 della ricorrente.
Il primo giudice recepiva per relationem le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, aderendo all'ipotesi per cui la era affetta da patologie (spondiloartrosi lombare con ernia discale) non Pt_1 qualificabili in termini di malattia professionale e, pertanto, rigettava la domanda attorea, dichiarando di non disporre nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e ponendo definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
*****
affida l'atto di gravame ad un unico articolato motivo di doglianza, con il quale contesta la Pt_1 valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine al materiale probatorio.
4 Preliminarmente, censura la sentenza gravata per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
In particolare, lamenta che il giudice non avrebbe dato conto del fatto che, nell'ambito del giudizio di primo grado, aveva tempestivamente trasmesso al consulente tecnico d'ufficio delle Pt_1 osservazioni alla relazione sottoscritte dal consulente di parte dott. . Persona_3
Tanto premesso, l'appellante contesta nel merito le risultanze a cui è pervenuto il Ctu dott. Per_4
Evidenzia che, con le osservazioni a firma del dott. , aveva già provveduto a significare Per_3 all'ausiliario la mancata presa in considerazione, nella relazione tecnica d'ufficio, nonché nella risposta alle osservazioni di parte, di quanto affermato dai testi escussi, i quali avevano dato prova della ricorrenza di un rischio lavorativo specifico ed idoneo al determinismo della patologia denunziata.
Assume, dunque, che l'omessa considerazione di tali risultanze istruttorie inficerebbe inevitabilmente la sentenza gravata, avendo quest'ultima recepito per relationem una consulenza tecnica incompleta.
Denuncia la carenza dell'elaborato dell'ausiliario del giudice anche in ordine alla mancanza di argomentazioni di natura scientifica a supporto della tesi di non sussistenza del nesso eziologico tra fattore lavorativo e patologia. Osserva, a tal proposito, che da uno studio curato proprio dall' CP_1 nel 2019, risulterebbe che le malattie professionali più ricorrenti nel sistema sanitario sono quelle dell'apparato muscoloscheletrico, recentemente incrementate anche a seguito dell'emanazione delle nuove tabelle delle malattie professionali (D.M. 9.4.2008).
Conclude, pertanto, chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e la riforma della sentenza impugnata.
*****
L'appello è fondato e va accolto.
Le doglianze su cui si fonda il gravame sono degne di pregio e possono essere congiuntamente trattate, in quanto strettamente connesse e relative alla prova dell'esistenza nella fattispecie de qua di un rischio professionale e di un rapporto eziologico tra lo stesso e la patologia diagnosticata.
5 Va premesso che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nei casi di malattia professionale derivante da una lavorazione non tabellata ovvero ad eziologia multifattoriale la prova della derivazione della malattia da una causa di lavoro, necessaria ai fini dell'operatività della tutela assicurativa grava sul lavoratore e dev'essere valutata in termini di ragionevole CP_1 certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un “elevato grado di probabilità”, la cui verifica costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da congrua ed esaustiva motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. L, nn.
3523/1997, 4292/2003, 14308/2006, 21021/2007, 8947/2020 e 5816/2021).
In particolare, è stato rilevato che “… nell'ipotesi di malattia ad eziologia multi fattoriale… il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di “probabilità qualificata”, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico” (cfr., ex plurimis,
Cass. nn. 10970/1993, 2940/1995, 9277/1995, 3602/1998, 9567/2001, 8108/2002, 4665/2003,
9057/2004, 9634/2004, 19047/2006 e 18270/2010).
Diversamente, ove la specifica malattia sia inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia e l'adibizione alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) affinché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge;
presunzione in ogni caso non assoluta, rimanendo la possibilità per l' di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere CP_1 la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi. In altri termini, al lavoratore è in tal caso sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass., Sez. L, n. 39751/2021).
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, è ormai consolidata (cfr. tra le altre, Cassazione Civile,
Sez. lav., 07 marzo 2017, n. 5704; Cass n. 23990 del 2014; Cass. n. 23207 del 2014; Cass n. 14770 del 2008; Cass. n. 13361 del 2011) nell'affermare che, in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle
6 condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità, tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.
A ogni modo, nell'effettuare la valutazione va adeguatamente presa in considerazione l'attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all'esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, e il tempo della stessa (cfr. Cass. n. 6105 del 2015).
Dunque, la regola posta dall'art. 41 c.p. comporta che il caso in cui una malattia abbia una concausa di natura professionale è equivalente al caso in cui la genesi professionale sia esclusiva. E ciò, quale che sia il peso dell'agente nocivo professionale rispetto agli agenti extraprofessionali, senza che debba operarsi una comparazione tra i vari fattori causali, salvo che quello di natura extraprofessionale sia stato da solo sufficiente a determinare l'evento patologico.
Ne consegue che, stante il principio di equivalenza delle cause, è necessario accertare se il processo morboso sia conseguenza di uno o più fattori concausali con efficacia esclusiva, e non se la malattia sia stata determinata esclusivamente dalla causa lavorativa, di modo che, ove sia accertata la sussistenza di concause, l'indennizzo e/o la rendita dovranno essere rapportati all'entità del danno biologico complessivamente considerato e quantificato, dovendosi estendere l'operatività del menzionato principio anche al profilo del 'quantum', ovverosia dell'entità della tutela risarcitoria.
Tanto precisato, ritiene questa Corte di condividere la censura dell'appellante concernente una non adeguata valorizzazione, da parte sia del consulente che del giudicante, delle risultanze istruttorie.
Invero, con riferimento alle testimonianze assunte in primo grado, vi è da dire che esse risultano pienamente idonee ad assolvere l'onere probatorio gravante sul lavoratore in ordine alla potenziale nocività dell'attività lavorativa espletata e alla durata e intensità dell'esposizione a fattori patogeni nell'esercizio della propria mansione.
In particolare, all'udienza del 6.2.2023 il teste ha dichiarato: “ADR: Confermo le Testimone_1 circostanze sub 1-2 del ricorso. La ha lavorato fino al 1991 presso la Chirurgia e dal 1991 Pt_1 presso la Radiologia Universitaria ove io ero coordinatore dell'area tecnici di radiologia;
Testi
Confermo che la ricorrente provvedeva al sollevamento dei pazienti, in modo manuale, per adagiarli sui lettini destinati alla TAC, alle RMN, alle angiografie ed alla diagnostica di urgenza;
7 ADR: Le mansioni della ricorrente sono quelle descritte al punto 4 [ vale a dire, come si legge al p.
4 del ricorso introduttivo “all'impostazione del trattamento, comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;
alle operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in collaborazione con il servizio di fisica sanitaria;
all'effettuazione e controllo della centratura e della eventuale simulazione;
alla preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;
al controllo dell'efficienza degli impianti e loro predisposizione all'uso; al caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella fase successiva al caricamento e recupero delle sorgenti;
alle operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti;
al controllo delle eventuali contaminazioni ed alla eventuale decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati;
alla effettuazione del trattamento radioterapico predisposto dal radio-terapista e suo controllo durante tutta la durata della seduta secondo le indicazioni ricevute;
alla tenuta e aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del registro di carico e scarico del materiale radio-attivo; al carico, custodia e scarico del materiale radio-attivo e della strumentazione tecnica;
alla collaborazione con il medico radio-terapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;
da ultimo, ma non meno importante, alla preparazione e posizionamento del paziente, attività, questa, che lo costringe al mantenimento prolungato della stazione eretta e di posture incongrue coatte, nonché al sollevamento di pesi notevoli, quali sono i diversi pazienti in assenza – peraltro – di ausili meccanici di sollevamento”]; i sollevatori meccanici ci sono stati forniti solo a fine degli anni 90, se mal non ricordo, ma per la conformazione delle apparecchiature radiologiche non era possibile utilizzarli per trasbordare i pazienti in quanto le ruote dei sollevatori non passavano vicino ai detti macchinari;
ADR: l'orario di lavoro era di 6 ore durante la fascia diurna e di 12 ore il turno di notte oltre reperibilità.”.
Di analogo tenore e parimenti pregnanti sotto il profilo probatorio risultano le dichiarazioni rese dal teste alla medesima udienza: “ADR: […] collega di lavoro della presso il Testimone_2 Pt_1
Testi
Divisione di Chirurgia Generale dal 1980 al 1987; Confermo che la Controparte_2 ha svolto le sue mansioni dapprima di ausiliaria sanitaria e successivamente di infermiera Pt_1 professionale insieme alla sottoscritta e tali mansioni comportavano la necessità di sollevare manualmente i pazienti per adagiarli sui lettini operatori e prepararli al trattamento operatorio o terapeutico; inoltre manualmente provvedevamo al sollevamento delle ceste della biancheria
8 sporca; ADR: Fino a che io ho lavorato in chirurgia non ci sono mai stati forniti sollevatori che sono arrivati quando io ero già andata via;
ADR: Ai miei tempi l'orario di lavoro era di 8 ore al giorno su turni h24.”.
Orbene, la disamina integrata e complessiva delle deposizioni rese dai testi indicati dal ricorrente e della documentazione prodotta assevera la fondatezza della prospettazione attorea in ordine alla caratterizzazione morbigena delle mansioni dalla medesima svolte e dell'ambiente di lavoro frequentato.
Inoltre, ad avviso del Collegio, le conclusioni rassegnate dal Ctu in primo grado non sono immuni da critiche e, proprio al fine di corrispondere in maniera adeguata alle critiche mosse dall'appellante
[non essendovi effettivamente traccia nell'elaborato, neppure a seguito delle osservazioni mosse dal ctp dott. , di considerazioni attinenti le circostanze in fatto riportate dai testi, in Persona_3 merito all'attività di sollevamento dei pazienti in sede di accertamenti radiologici, anche in regime di urgenza e, quindi, senza alcuna collaborazione dei pazienti, avendo il ctu soltanto rilevato che
“l'interessata ha svolto attività sanitaria di infermiera e, dal 1991 in poi, ha lavorato in radiologia, reparto di pura diagnostica e senza degenza”, nonché in ordine al mancato utilizzo dei sollevatori meccanici, peraltro consegnati solo a fine degli anni 1990, stante la difficoltà di accostarli ai lettini], questa Corte ha disposto, con ordinanza del 4.2.2025, un nuovo accertamento peritale, designando proprio ausiliario il dott. cui è stato affidato il seguente compito: Persona_1
“a) tenga conto:
1) di tutta la documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado nonché di quella eventualmente formatasi in una data successiva e sottoposta alla sua valutazione in sede di operazioni peritali, nel rispetto del contraddittorio tra le parti;
2) delle osservazioni alla c.t.u. di primo grado formulate dalla parte appellante nonché nella consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio;
3) delle risultanze istruttorie, e in specie della prova testimoniale espletata nel corso giudizio di primo grado, da cui è emerso che dapprima in qualità di ausiliaria Parte_1 sanitaria e poi di infermiera presso il reparto di Chirurgia generale e d'urgenza sino a gennaio
1991 e presso il l'istituto di Radiologia dal gennaio 1991, nello svolgimento dell'attività lavorativa, provvedeva al sollevamento manuale di pazienti allettati o barellati per adagiarli sui lettini
9 operatori eppure su quelli destinati alle indagini radiologiche, il tutto in maniera non occasionale e senza l'ausilio di sollevatori;
b) di conseguenza verifichi:
I) se la malattia denunciata dalla parte appellata – ernie discali - abbia natura professionale e cioè se, secondo un criterio di certezza o di elevata probabilità, l'attività lavorativa svolta sia stata una condizione necessaria ed essenziale (anche se eventualmente non esclusiva) per la determinazione della malattia;
II) se ne siano scaturiti postumi di danno biologico, in caso positivo quantificandone l'entità in misura percentuale e precisandone la decorrenza”.
Rileva la Corte che il Ctu nominato in questo grado del giudizio, con elaborato coerente con i quesiti posti e congruamente motivato, nonché sulla base di adeguati procedimenti di esame e verifica, ha accertato che l'istante è affetta da ernie discali lombari L4-L5, L5-S1 e ha acclarato il nesso di concausalità tra patologia e rischio lavorativo.
Invero, nella relazione tecnica l'ausiliario ha provveduto ad una anamnesi fisiologica e patologica della nonché ad un completo riesame della documentazione medica agli atti, in particolare Pt_1 della risonanza magnetica del 20.4.2018, sulla scorta della quale riscontrava “ad L4-L5, nell'ambito di un disco globalmente protruso, ernia protrusa foraminale sinistra;
ad L5-S1 piccola ernia protrusa foraminale destra.”.
A questo punto, l'ausiliario ha dato opportuna considerazione all'attività istruttoria svolta nell'ambito del giudizio di primo grado, specificando che “Dall'anamnesi raccolta, confermata dalle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa, fra i compiti quotidiani della lavoratrice rientrava dunque quello della movimentazione manuale dei pazienti. Lo spostamento manuale di pazienti allettati, infortunati, non autonomi rappresentava un compito tipico nei primi 6 anni di lavoro di ausiliaria ma continuava a rendersi necessario anche negli anni successivi, in quanto all'infermiera era richiesto tale tipo di impegno, vuoi per la carenza di personale specificamente preposto vuoi per l'assenza o l'impossibilità di utilizzo di sollevatori.”.
L'ausiliario ha inoltre evidenziato che “Il sostegno, il sollevamento, il trasferimento e il riposizionamento del paziente sono operazioni che espongono gli operatori sanitari ad un alto rischio di lesioni dorso-lombari o più in generale di disturbi muscoloscheletrici. Le situazioni che mettono a rischio gli operatori sanitari sono numerose e vi concorrono numerosi fattori che 10 rendono difficile l'adozione di una postura corretta. I fattori sono legati al paziente, 'carico' instabile e complesso da spostare, ma anche all'ambiente di lavoro, che spesso costringe ad operare a ritmi intensi, in posizioni difficili, facendo torsioni per l'impossibilità di adottare una posizione ergonomica, anche per la mancanza di spazi adeguati. Altri fattori che determinano un incremento del rischio sono l'aumento nella popolazione delle persone in sovrappeso e dei grandi obesi ed il progressivo aumento dell'età media degli operatori, connesso all'invecchiamento della popolazione generale e all'innalzamento dell'età di pensionamento. Gli ausili meccanici, quali i sollevatori sono di grande utilità ma purtroppo, ancora oggi, non disponibili in tutti i contesti
(cfr. Le Malattia Professionali in Sanità, , 2019).”. CP_1
Tanto detto, il Ctu ha significato che nel caso di specie, “Il lungo periodo di esposizione (oltre 30 anni) ai suddetti rischi della lavoratrice, consente di ritenere plausibile la patogenesi professionale della malattia denunciata, rappresentando il rischio lavorativo quanto meno fattore concausale nella genesi di una malattia multifattoriale quale l'ernia discale, proprio in considerazione delle pubblicazioni e delle statistiche curate dallo stesso Istituto assicuratore.”.
Procedendo alla valutazione del danno biologico, il Ctu ha dedotto che “La sig.ra presenta, Pt_1 come da Risonanza Magnetica del 20/4/2018, ad L4-L5, nell'ambito di un disco globalmente protruso, ernia protrusa foraminale sinistra;
ad L5-S1 piccola ernia protrusa foraminale destra. Le suddette ernie determinano sul piano clinico una sintomatologia algica (lombalgia) localizzata a livello del rachide lombare ed una limitazione funzionale antalgica di media entità. La Tabella delle Menomazioni del Danno Biologico Permanente (DM 12 luglio 2000) prevede, al codice 213, per l'ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, un danno biologico permanente fino a 12%. Nel caso de quo le ernie determinano solo sintomatologia algico- disfunzionale, cui peraltro concorre una condizione sicuramente extralavorativa (sfumata scoliosi), mentre non ricorrono disturbi neurogeni trofico-sensitivi (non risultano eseguite elettromiografie che documentino danno neurogeno). È quindi legittimo attribuire alla menomazione derivante dalle ernie di origine lavorativa un punteggio del 6%.”
Quindi il Ctu ha così concluso:
“1) è affetta da ernie discali lombari L4-L5, L5-S1. Parte_1
2) Si ritiene sussistente un rapporto di concausalità tra la malattia e il lavoro svolto dalla ricorrente.
11 3) La malattia professionale ha determinato un danno biologico permanente del 6%, a decorrere dalla denuncia di malattia professionale”.
In definitiva, sulla scorta dell'istruttoria espletata e delle conclusioni del Ctu dott. - che Per_1 il Collegio condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione, nonché fondate su rigorose valutazioni medico-legali -, l'appello deve essere accolto, con riforma della sentenza gravata e conseguente condanna dell' a corrispondere in favore di un CP_1 Parte_1 indennizzo da malattia professionale rapportato al 6% di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre gli interessi di legge sui ratei.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellata e vengono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come modificato dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Il costo della consulenza tecnica espletata va posto definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 14.3.2024, da avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 19.2.2024 nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' a CP_1 corrispondere a un indennizzo da malattia professionale rapportato al 6% di Parte_1 invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa oltre gli interessi di legge sui ratei;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, CP_1 che liquida in E 2.000,00 per ciascun grado oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di Ctu di primo e di secondo grado. CP_1
Così deciso in Bari, il 16.9.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
12 Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
13