Ordinanza presidenziale 12 aprile 2022
Sentenza 5 maggio 2023
Ordinanza collegiale 30 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/04/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03580/2025REG.PROV.COLL.
N. 08805/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8805 del 2023, proposto da
SE CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Nocentini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante e del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LD CE, LO GN, AR RO OL, IA Putzolu, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Seconda Ter, 5 maggio 2023, n. 7631, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il consigliere Angela Rotondano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello proposto il dr. SE CO ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, sezione II -ter , n. 7631 del 5 maggio 2023, deducendone l’erroneità e chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, presentato dall’odierno appellante contro gli atti del concorso a 175 posti di dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate, indetto con bando del 29 ottobre 2010, e in specie contro: il verbale della Commissione relativo alla seduta del 3 febbraio 2021 e le allegate schede di valutazione in cui è stato attribuito al candidato per la prova orale un punteggio insufficiente per il collocamento nella graduatoria di merito dei vincitori; il bando del concorso; il decreto di nomina della Commissione e i provvedimenti recanti le successive modifiche e integrazioni della stessa; i verbali delle riunioni della Commissione d’esame; la graduatoria di merito del concorso, approvata il 30 giugno 2021, e il provvedimento di rettifica della stessa, adottato il 22 luglio 2021; tutti gli atti presupposti, conseguenziali o, comunque, connessi.
1.2. Come chiarisce l’Agenzia appellata nelle sue difese, il bando di concorso ha formato oggetto di molteplici contenziosi, innanzi al giudice amministrativo e poi innanzi alla Corte costituzionale (per la legittimità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16/2012), nelle more dei quali l’Agenzia stessa si è astenuta dal dare impulso alla procedura concorsuale. Una volta definiti tali contenziosi nei diversi gradi di giurisdizione, l’Agenzia ha ripreso lo svolgimento normale dell’iter concorsuale nel 2019, portandolo a compimento.
2. In fatto, l’appellante, dipendente dell’Agenzia delle Entrate con qualifica di funzionario, espone di avere partecipato al concorso pubblico, indetto dall’Agenzia delle Entrate con bando del 29 ottobre 2010, per 175 posti di dirigente di seconda fascia, da svolgersi, previa valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, mediante colloquio, e di aver quindi sostenuto la prova orale il 3 febbraio 2021, all’esito della quale egli ha riportato il punteggio pari a 66,40, inferiore al minimo (70 punti) richiesto dal bando per superare la prova, risultando perciò non idoneo.
3. Avverso tali esiti, per lui sfavorevoli, il ricorrente insorgeva innanzi al T.a.r. Lazio- sede di Roma che però con la sentenza appellata ha respinto il ricorso e i relativi motivi aggiunti, ritenendoli infondati per le ragioni di seguito sintetizzate.
4. La sentenza ha, innanzitutto, disatteso le doglianze articolate con il primo motivo con cui si lamentava la mancata predeterminazione nonché la genericità dei criteri di valutazione e dei punteggi per la prova orale, ritenendo che l’operato della Commissione sia rispettoso delle previsioni della lex specialis e al contempo, scevro da manifesta irragionevolezza o abnormità.
4.1. In particolare, il primo giudice ha ritenuto ragionevoli e corrette le scelte effettuate dalla Commissione nell’esercizio della discrezionalità tecnica che ad essa competeva, ovvero la decisione di ripartire il punteggio tra le due fasi della prova orale - la prima relativa alla esposizione del percorso formativo e professionale del candidato (alla quale sarebbe stato attribuito il punteggio massimo di 20 punti) e la restante parte (per la quale era stabilito il punteggio massimo di 80 punti) per la conoscenza delle materie tecnico-scientifiche nonché delle lingue straniere e dell’informatica –nonché quella di attribuire un diverso peso alle valutazioni da svolgersi nell’ambito del colloquio orale, dando tra queste maggiore rilievo alla conoscenza delle materie tecniche.
4.2. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per ciascuna delle due fasi, la Commissione avesse debitamente fissato i criteri per la valutazione, poi utilizzati per attribuire un voto numerico ai candidati, e che i medesimi criteri non fossero affatto generici.
4.3. Tanto chiarito, il Tar, rilevato che il ricorrente, quand’anche avesse conseguito il massimo punteggio nella prima fase del colloquio nonché per le altre competenze (lingue straniere e informatica), non avrebbe comunque superato la prova orale a causa del punteggio ottenuto nel colloquio sulle materie tecniche (pari a 49,4 punti), per ragioni di economia processuale ha ritenuto di esaminare con priorità le doglianze sollevate in relazione alle valutazioni svolte per la seconda parte del colloquio e le ha respinte.
4.4. Nello specifico, il Tribunale ha disatteso le contestazioni inerenti allo svolgimento della prova orale sostenuta dal ricorrente sulle materie tecniche, sia per la non univoca significatività probatoria delle circostanze dedotte, alla luce della legittimità dei criteri adottati, sia per la latitudine del potere valutativo della Commissione.
4.5. Dopo avere richiamato i noti insegnamenti sui limiti del sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni della Commissione di concorso (ammesso solo nei casi di manifesta illogicità, erroneità o irragionevolezza riscontrabile ab externo e ictu oculi dalla semplice lettura degli atti), il primo giudice ha tratto da tali regole il corollario dell’inammissibilità delle relative censure.
4.6. La sentenza ha, infatti, rilevato come nel caso di specie la discrezionalità esercitata dalla Commissione sia in ordine all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti, che alla conseguente attività di valutazione in concreto, non sia caratterizzata da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza o arbitrarietà (né da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili) e che, inoltre, la motivazione della prova sostenuta dal ricorrente “si ricavi agevolmente dalla lettura della scheda del medesimo” .
4.7. La sentenza ha ritenuto parimenti non persuasive le censure con cui il ricorrente aveva lamentato che la Commissione avrebbe, in sostanza, “invertito” la valutazione, attribuendo dapprima un voto complessivo ad ogni candidato, per poi scomporlo in riferimento alle singole sottovoci di valutazione, ritenendo che in ogni caso tale modus operandi non determinasse ex se l’illegittimità dell’azione amministrativa.
4.8. Il Tar ha altresì richiamato il principio secondo cui il voto numerico (anche soltanto complessivo) nei pubblici concorsi è in grado di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico - discrezionale espresso dalla Commissione stessa, contenendo in sé una sufficiente e idonea motivazione, che non necessita di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, sempreché siano stati puntualmente predeterminati dalla Commissione i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove.
4.9. In conseguenza del mancato accoglimento dei motivi relativi al superamento della prova concernente le materie tecniche (avente secondo il Tar valenza dirimente per la posizione del candidato, considerato il maggiore peso ponderato ad essa attribuito dalla Commissione nell’ambito della valutazione della prova orale complessiva), la sentenza appellata ha ritenuto che fosse venuto meno l’interesse processuale del ricorrente all’esame degli ulteriori motivi, relativi alla valutazione della prima fase del colloquio.
5. Nel gravame l’appellante ha contestato il percorso argomentativo e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo quattro motivi di doglianza così rubricati:
“1) Erronea decisione in punto di superamento della prova di resistenza da parte dell’appellante;
2) Erronea decisione per omessa pronuncia sui motivi di ricorso relativi alla genericità dei criteri di valutazione della prima fase del colloquio orale e al difetto di motivazione;
3) Illegittimità della decisione di primo grado per omessa pronuncia sui motivi di ricorso relativi alla valutazione della prima fase del colloquio orale conseguita dal dott. CO;
4) Erroneità della decisione di primo grado circa i motivi di ricorso relativi alla genericità dei criteri di valutazione della seconda fase del colloquio orale e al difetto di motivazione”.
6. Si sono costituiti in giudizio l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, depositando di seguito memoria e documenti e resistendo all’appello.
6.1. In particolare, nella memoria depositata in vista dell’udienza di merito l’Agenzia delle Entrate, oltre a ricostruire il pregresso articolato contenzioso (nell’ambito del quale sono state rese le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2015, n. 4641, 22 settembre 2016, n. 4119, 26 settembre 2018, n. 5522 che hanno statuito di non tenere conto né come titoli di servizio né ai fini della prima parte del colloquio orale degli incarichi dirigenziali conferiti e reiterati in materia illegittima, a seguito della sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, che aveva previsto tale possibilità), ha fornito ragguagli sugli sviluppi ulteriori della vicenda, e segnatamente sulle misure adottate per dare esecuzione alle sentenze di questa Sezione n. 6237/2023 e n. 6238/2023 del 26 giugno 2023.
Queste ultime decisioni hanno rispettivamente confermato le pronunce del T.a.r. per il Lazio nn. 14858 e 14859 del 14 novembre 2022 e, quindi, hanno confermato l’annullamento, disposto dal giudice di prime cure, degli esiti del concorso in parola “nella parte relativa all’attribuzione del punteggio per i titoli, nonché del verbale della Commissione n. 2 del 10 febbraio 2016, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare” .
6.2. Nello specifico, in ottemperanza alle predette pronunce, l’Agenzia ha deciso di affidare la rinnovazione delle operazioni valutative a una commissione di nuova composizione e di estendere gli effetti del giudicato erga omnes anche agli idonei che non hanno impugnato la graduatoria.
Pertanto, con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023, l’Agenzia ha disposto la revoca dei membri della precedente commissione d'esame e la contestuale nomina di una nuova commissione di concorso, incaricata di provvedere a una nuova valutazione dei titoli di candidati in esecuzione del giudicato, nonché di eseguire le ulteriori sentenze definitive nel frattempo divenute definitive.
La Commissione ha dato avvio ai lavori in data 27 settembre 2023, e, in data 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio in esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo sopra richiamate, procedendo quindi a riesaminare la posizione di ciascun candidato sulla base di tali criteri. In data 9 gennaio 2024 la Commissione ha concluso la propria attività e ha consegnato all’Ufficio Selezione del Personale la documentazione relativa ai lavori svolti.
6.3. Conclusa la predetta fase istruttoria, l’Agenzia ha provveduto all’approvazione della nuova graduatoria riformulata con atto del direttore dell’agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024 e alla contestuale pubblicazione della graduatoria finale di merito, con il relativo elenco dei vincitori.
6.4. Su queste premesse di fatto, l’Agenzia appellata ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, non avendo l’appellante impugnato nei termini di legge la nuova graduatoria dalla quale egli è rimasto escluso.
6.5. In subordine, l’Amministrazione ha argomentato l’infondatezza dell’appello, insistendo per il rigetto.
6.6. In data 22 marzo 2024 l’appellante ha depositato memoria di replica nella quale, oltre a rimarcare la fondatezza dei motivi proposti (ribadendo, in particolare, l’erroneità dei giudizi e dei punteggi che gli sono stati attribuiti), ha in limine evidenziato che la nuova Commissione, nominata in esecuzione del giudicato, si è limitata a rivalutare i titoli di determinati candidati (ossia quelli risultati vittoriosi in giudizio o idonei in graduatoria), senza perciò riesaminare la posizione dell’odierno appellante, risultato non idoneo al colloquio orale all’esito dell’unica valutazione che lo ha riguardato, sicché per questo motivo egli non è stato inserito neanche nella graduatoria approvata l’11 gennaio 2024.
L’appellante ha, quindi, evidenziato che – anche a seguito degli atti sopravvenuti - l’atto lesivo dei suoi interessi continua ad essere soltanto il giudizio di inidoneità al colloquio orale riportato all’esito dell’unica valutazione che lo ha riguardato e che, di conseguenza, rispetto alla sua posizione le graduatorie approvate a gennaio 2024 – concernente la sola rivalutazione dei titoli dei vincitori e degli idonei – costituirebbe a tutto concedere un atto meramente confermativo delle precedenti graduatorie (in cui l’appellante non era stato inserito). Per tale ragione, ha sostenuto che non vi era alcun onere a suo carico di impugnare la nuova graduatoria approvata, con conseguente infondatezza dell’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa erariale.
6.7. All’udienza di merito del 23 aprile 2024, nel corso della discussione relativa all’analogo ricorso n. 6668/2023 R.G., chiamato alla medesima udienza, l’Avvocatura dello Stato ha rappresentato la possibilità di uno scorrimento della graduatoria. Quindi, all’esito dell’udienza ora riportata, tenuto conto di quanto emerso nella stessa, con ordinanza n. 6806/2024, la Sezione ha disposto istruttoria, richiedendo all’Agenzia delle entrate di depositare in via telematica un elenco il più possibile aggiornato dei vincitori del concorso di cui si controverte ed ha fissato l’udienza di trattazione dell’appello.
6.8. L’Agenzia ha ottemperato, depositando la richiesta documentazione in giudizio in data 30 luglio 2024.
6.9. All’udienza pubblica del 5 novembre 2024, come richiesto dalle parti con le rispettive istanze depositate in atti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. Può prescindersi, pertanto, dall’esame dell’eccezione di improcedibilità per mancata impugnazione nei termini di legge da parte dell’appellante della nuova graduatoria definitiva, approvata dall’Agenzia l’11 gennaio 2024.
Al riguardo, per completezza espositiva, deve solo evidenziarsi che in effetti il mancato superamento della prova orale risulta in ogni caso preclusivo del superamento del concorso, a prescindere dal punteggio conseguito per i titoli dal candidato, come emerge indiscutibilmente dalle previsioni dell’art. 8, comma 5, del bando di concorso, a tenor del quale la prova orale “ si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno 70/100” , senza che rilevi al riguardo quanto ottenuto per i titoli.
Anche a seguito degli atti sopravvenuti adottati dall’amministrazione in ottemperanza all’obbligo, derivante dal giudicato amministrativo, di procedere alla riformulazione dei punteggi da attribuire ai titoli dei candidati ad opera di una nuova Commissione esaminatrice, l’atto lesivo degli interessi dell’appellante rimane, dunque, soltanto il giudizio di inidoneità al colloquio orale riportato all’esito dell’unica valutazione che lo ha riguardato e specificamente censurata con i motivi di impugnazione.
Rispetto a tale giudizio di non idoneità permane, come è evidente, l’interesse processuale dell’appellante alla decisione di annullamento a seguito della quale, in base all’effetto retroattivo in genere ad essa connaturato, la P.A. dovrebbe provvedere a rinnovare il procedimento a partire dal momento segnato dalla statuizione demolitoria.
Infatti, la posizione dell’appellante non è mutata a seguito del giudicato amministrativo da eseguire, poiché egli, non avendo superato la prova orale, non ha ottenuto un punteggio tale da consentirgli un’utile collocazione sin dall’approvazione della prima graduatoria, avendo la nuova Commissione sulla scorta delle statuizioni del giudice amministrativo, proceduto a riparametrare i titoli nei confronti dei soli candidati già collocati nella graduatoria di merito: tra i quali, appunto, non vi è il dott. CO, cosicché la riparametrazione non ha potuto riguardare la posizione di quest’ultimo.
3. È opportuno far precedere la disamina delle doglianze dell’appellante da un breve riassunto dei depositi effettuati dall’Agenzia in adempimento dell’istruttoria disposta dalla Sezione con ordinanza n. 6806/2024 cit., che hanno riguardato: 1) il provvedimento di modifica della composizione della Commissione incaricata di provvedere alla valutazione dei titoli dei candidati in esecuzione delle sopra indicate sentenze n. 6237/2023 e n. 6238/2023 del Consiglio di Stato; 2) i relativi verbali delle riunioni della Commissione d’esame; 3) l’atto di approvazione della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori della selezione pubblica; 4) la graduatoria di merito del concorso e l’elenco dei vincitori (atti che, si sottolinea, non risultano allo stato aver formato oggetto di impugnazione da parte del dott. CO).
4. Deve poi evidenziarsi che la disamina riguarderà anche le censure articolate in relazione alla prima fase del colloquio (concernente la valutazione delle esperienze professionali del candidato), censure che la sentenza appellata ha invece assorbito (limitando il suo esame ai motivi di ricorso relativi alla seconda fase della prova orale), sulla base dell’erroneo rilievo per cui il ricorrente, quand’anche avesse ottenuto il massimo punteggio nella prima fase (pari a 20/20) e il massimo punteggio (pari a 4/80) per la conoscenza delle lingue e dell’informatica, non avrebbe comunque superato la prova orale a causa del punteggio ottenuto nel colloquio sulle materie tecniche.
Infatti, come correttamente dedotto con il primo motivo di impugnazione, avendo il ricorrente conseguito nella prova orale un punteggio complessivo pari a 66,4, e precisamente, sulla base della ripartizione prevista, 14 punti nella prima fase, 49,4 nella seconda (materie tecniche) e 3 per conoscenze informatiche e lingua straniere, sarebbe stato sufficiente ottenere solo 3,6 punti ulteriori per superare il punteggio minimo (70 punti) previsto dal bando ai fini del conseguimento dell’idoneità.
Inoltre, l’appellante avrebbe potuto conseguire i punti mancanti al raggiungimento della soglia della idoneità anche soltanto attraverso la valutazione della prima fase della prova orale che lo stesso appellante assume essere quella corretta, alla luce delle sue esperienze lavorative (lasciando, cioè, invariato il punteggio conseguito sulla conoscenza informatica e delle lingue oggetto della seconda fase del colloquio).
5. Tanto precisato, osserva il Collegio che per il resto le doglianze dell’appellante non si mostrano suscettibili di positivo apprezzamento.
6. È innanzitutto infondato il primo motivo con cui si lamenta l’omessa pronuncia da parte della sentenza sulle censure (dedotte con il primo motivo del ricorso introduttivo e il quarto motivo aggiunto) relative all’asserita indeterminatezza, genericità e irragionevolezza dei criteri e delle modalità di valutazione della prima fase della prova orale, nonché di illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione.
6.1. Con tali doglianze, l’appellante è tornato altresì a contestare la valutazione della prima fase del colloquio orale, per la quale ha ottenuto un punteggio totale di 14 punti.
Tale giudizio di mera “adeguatezza” del candidato allo svolgimento delle funzioni messe a concorso sarebbe erronea e incomprensibile in quanto, dato che la prova è consistita nella mera esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale (secondo quanto previsto dal bando), l’appellante avrebbe perciò meritato un punteggio più alto sia sotto il profilo delle competenze realizzative e relazionali, che per quanto riguarda il criterio della responsabilità.
6.2. Non essendo possibile ricostruire l’iter logico argomentativo in forza del quale sono stati attribuiti i summenzionati punteggi al dott. CO e data la genericità dei criteri di valutazione, la mera espressione del voto numerico non consentirebbe di ritenere assolto l’onere motivazionale richiesto dalla legge.
6.3. Le censure, come detto, non sono fondate.
6.4. La Commissione di concorso ha dedicato sette sedute all’individuazione, alla specificazione e all’approfondimento dei criteri e delle relative modalità di valutazione della prova per la verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata dal colloquio.
6.5. Si ricorda che, in base a quanto previsto dall’art. 8 del bando di concorso la prova orale era articolata in: - una prima fase che consisteva “nell’esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale” ed era “volta ad accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali” , valutata con l’assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti; - una seconda fase che era volta a valutare la preparazione tecnico-professionale del candidato e consisteva in un colloquio che poteva vertere sulle materie di esame indicate al punto 3 del citato art. 8, valutata con l’assegnazione di un punteggio massimo di 80 punti, di cui fino a un massimo di 76 punti per il colloquio tecnico sulle materie professionali, fino ad un massimo di 2 punti per la conoscenza della lingua straniera e fino ad un massimo di 2 punti per la capacità di utilizzo e la conoscenza degli strumenti informatici.
6.6. Ciò premesso, deve anzitutto evidenziarsi che la sentenza appellata non ha omesso di pronunciarsi sulle censure relative all’asserita genericità dei criteri di valutazione della prima fase della prova.
6.6.1. Infatti la sentenza – dopo averne descritto il contenuto – ha espressamente statuito che per “ciascuna delle due fasi” (e dunque anche per la fase del colloquio dedicata alla esposizione del percorso formativo e professionale) la Commissione ha debitamente fissato i criteri per la valutazione, poi utilizzati per attribuire un voto numerico ai candidati.
6.6.2. Ha, quindi, ritenuto che fosse stata logicamente assunta dalla Commissione la scelta di attribuire un diverso perso alle valutazioni da svolgersi nell’ambito del colloquio orale, assegnando tra queste maggior rilievo alla conoscenza delle materie tecniche. E questo per due ordini ragioni: da un lato, trattandosi di una procedura concorsuale e per colloquio, il percorso formativo e professionale dei candidati risultava già debitamente valorizzato nella precedente fase di valutazione dei titoli presentati, con un massimo di fino a 100 punti; dall’altro, diversamente l’intera procedura avrebbe potuto tradursi nella mera presa d’atto delle esperienze del candidato, in disparte la preparazione tecnica fondamentale per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali messe a concorso.
6.7. Si tratta di statuizioni condivisibili e corrette, non scalfite in alcun modo dai rilievi dell’appellante.
6.8. Per quanto riguarda la prima fase del colloquio orale, la Commissione ha indicato i seguenti criteri di attribuzione del punteggio: a) padronanza da parte del candidato delle competenze realizzative (capacità organizzativa, gestione delle priorità, tensione al risultato, capacità di iniziativa): 8 punti; b) padronanza da parte del candidato delle competenze relazionali (capacità di ascolto, negoziazione, capacità di persuasione e assertività): 6 punti; c) capacità di gestire le responsabilità e le criticità connesse al ruolo dirigenziale: 6 punti.
Le scelte della Commissione hanno rispettato il bando e sono state poste in essere entro i limiti dell’esercizio della propria discrezionalità.
6.9. Per valutare detta prima fase del colloquio, la Commissione ha poi utilizzato delle linee guida elaborate da un consulente esterno di public management nel settembre 2016, nelle quali vi sono apposite griglie di valutazione con sottocriteri per i vari parametri sopra elencati, per la gestione omogenea, da parte della Commissione e delle Sottocommissioni, della prima parte del colloquio.
Tali linee guida sono precise e puntuali nell’indicazione delle modalità e dei criteri che la Commissione avrebbe dovuto seguire nel valutare i candidati e alle stesse la Commissione si è riportata.
Dunque, anche a tale riguardo la sentenza ha correttamente rilevato che per la valutazione della prima fase la Commissione si è avvalsa della metodologia fissata in apposita relazione dall’esperto di Public Management previsto dalla lex specialis ad integrazione ab externo della Commissione.
6.9.1. Né parte appellante ha dimostrato che tali linee guida siano state disattese.
6.9.2. In applicazione di tali linee guida l’appellante è stato esaminato con riferimento ai seguenti parametri: competenze realizzative, competenze relazionali, capacità di gestione della responsabilità.
Sulla base di tali parametri, la Commissione ha valutato l’esposizione da parte del candidato del suo percorso formativo e professionale secondo quanto previsto dall’art. 8.3. del bando di concorso.
7. È, del pari, infondato il terzo motivo di appello, non potendo condividersi nessuna delle censure in cui esso si articola.
7.1. Con tale mezzo l’appellante, approfondendo le censure già anticipate con il secondo motivo, contesta l’illegittimità della decisione di primo grado per omessa pronuncia sui motivi di ricorso relativi alla valutazione della prima fase del colloquio orale relativa all’esposizione del suo percorso curriculare.
7.2. In particolare, l’appellante sostiene l’erroneità della sentenza impugnata sul presupposto che il punteggio assegnatogli dalla Commissione alla prima parte della prova (14 su un massimo di 20 punti) non sarebbe coerente con la natura, l’importanza e l’elevato grado di responsabilità connesso agli incarichi ricoperti nel tempo.
7.3. A sostegno della sua posizione, l’appellante adduce di aver svolto una serie di incarichi dirigenziali conferiti dall’Agenzia in qualità di funzionario dal 2001 al 2015, nonché, successivamente a tale data, incarichi a titolo di posizioni organizzative speciali (POS) prima e, da ultimo, di posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER), equiparabili alle funzioni dirigenziali e che, in base al Regolamento di amministrazione della stessa Agenzia, devono essere adeguatamente valutate per l’accesso alla dirigenza (tant’è che, ai sensi dell’art. 12 del citato Regolamento, i candidati in possesso di tali titoli sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva per l’accesso alla qualifica dirigenziale).
L’appellante avrebbe, pertanto, meritato un punteggio più elevato per la prima fase della prova (in quanto relativa alla mera valutazione curriculare). Poiché tale fase è consistita esclusivamente nella esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale, la valutazione della Commissione avrebbe dovuto avere natura vincolata.
Per tale ragione, il punteggio conseguito sarebbe incongruo e manifestamente illogico.
Tanto emergerebbe ancor più dal raffronto con i più elevati punteggi ottenuti da altri candidati con percorsi curriculari ed esperienziali (in tesi) meno corposi e significativi. Se avesse conseguito un punteggio pari a quello di tali candidati, l’appellante avrebbe raggiunto i settanta punti richiesti per il superamento della prova orale
7.4. Anche tali doglianze, a prescindere dal fatto che – come si è detto - la sentenza non si è pronunciata sulle medesime (limitando il proprio esame alle censure relative alla seconda fase della prova), non possono essere accolte.
7.5. In primo luogo, deve rilevarsi che correttamente la Commissione d’esame non ha tenuto conto degli incarichi dirigenziali conferiti dall’Agenzia in qualità di funzionario a decorrere dall’anno 2001 all’anno 2015, essendo gli stessi espressamente esclusi dal novero delle esperienze professionali valutabili nel corso del colloquio per espressa previsione delle pronunce (v. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4641 del 6 ottobre 2015) che hanno tentato di ricondurre a riportare nell’ambito della legittimità il concorso in questione (a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionle n. 37 del 2015 che ha dichiarato illegittime le norme che consentivano all’Agenzia di conferire e reiterare gli incarichi dirigenziali senza un regolare concorso).
7.5.1. In particolar modo, la sentenza richiamata ha affermato che: “ quanto all’art. 8 (Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata dal colloquio), e, più precisamente nella fase della prova orale (co.3), che lo stesso (il bando di concorso, n.d.r.) è illegittimo nella misura in cui comprende (o non esclude), i predetti incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti, dalla valutazione del “percorso formativo e professionale (esposto dal candidato), ai fini dell’accertamento delle “competenze acquisite”, del “possesso delle capacità manageriali”, “mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali” .
Pertanto, in esecuzione del giudicato (come si legge nel verbale n. 52 del 16 giugno 2016) l’Agenzia ha stabilito che “ai fini della valutazione del "percorso formativo e professionale" esposto dal candidato non si terrà conto degli "incarichi di direzione e gestione degli uffici" conferiti ai sensi del soppresso art. 24 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate”
7.6. Ne consegue ulteriormente che tutti gli incarichi dirigenziali che il dott. CO ha ricoperto nel periodo dal 2001 al 2015 non dovevano essere tenuti in considerazione, ai fini della valutazione della prima parte del colloquio orale.
7.7. Parimenti, per quanto attiene alla posizione organizzativa di elevata responsabilità ricoperta negli anni 2021 e 2022 (in particolare, l’appellante ha evidenziato di rivestire tale incarico dal 3 gennaio 20223) l’Amministrazione correttamente non ne ha tenuto conto in quanto successiva al colloquio.
7.8. I raffronti con le valutazioni conseguite dagli altri candidati non conducono a diverse conclusioni atteso che la valutazione sull’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte della Commissione esaminatrice non consisteva in una mera comparazione tra gli incarichi ricoperti da tutti i partecipanti – dunque in una valutazione a contenuto vincolato - bensì implicava un giudizio tecnico discrezionale complessivo sull’attitudine e sulle capacità del candidato, peraltro insindacabile se non affetto da irragionevolezza manifesta.
Tale valutazione sulle attitudini del candidato, alla luce della esposizione del suo percorso professionale e formativo e sulla base degli elementi raccolti rispetto alle competenze da analizzare (realizzative, relazionali e legate alle responsabilità e criticità connesse al ruolo dirigenziale), è all’evidenza, qualcosa di ben diverso da un esame avente ad oggetto la mera considerazione degli incarichi dirigenziali sopra citati.
7.8.1. Del resto, come evidenziato, il percorso formativo e professionale dei candidati, con riferimento agli incarichi svolti, risultava già debitamente valorizzato nella precedente fase di valutazione dei titoli presentati, con un massimo di fino a 100 punti (al pari del colloquio orale); e per tale fase non sono state proposte specifiche censure (in termini di mancata o inadeguata considerazione dei titoli dedotti).
7.9. Ad ogni modo, il giudizio conseguito per tale prima fase del colloquio non risulta inficiato da evidenti profili di erroneità.
In tale fase il candidato avrebbe dovuto esporre il proprio percorso professionale; risulta che ciò è stato fatto, cosi come risultano le sottovoci valutative “competenze realizzative” , “competenze relazionali” e “capacità gestione responsabilità” , con attribuzione dei relativi punteggi. La Commissione si è dunque attenuta alle previsioni del bando limitandosi correttamente a valutare le esperienze maturate dal candidato, escluse soltanto quelle dichiarate illegittime.
8. Infine, anche il quarto motivo di appello è infondato.
8.1. In primo luogo, la sentenza ha correttamente escluso la genericità dei criteri di valutazione della seconda fase del colloquio orale e il conseguente difetto di motivazione dei giudizi espressi da parte della Commissione.
8.2. La Commissione ha, infatti, legittimamente stabilito, nell’esercizio della discrezionalità tecnica che le competeva, i criteri per la valutazione di tale fase del colloquio, all’evidenza privilegiando – come si evince dal peso ponderato dei punteggi interni attribuiti alle singole voci valutative – la necessità di “Correttezza della risposta” (per la quale poteva essere attribuito fino ad un massimo di 30 punti) e di “Completezza delle argomentazioni” (con fino ad un massimo di 25 punti); per poi lasciare, invece, alla “Capacità di approfondimento ed elaborazione critica” e alla “Chiarezza espositiva” un peso ponderato ridotto (rispettivamente, fino a un massimo di 15 punti e fino a un massimo di 6 punti).
È chiaro, quindi, che la Commissione ha inteso selezionare candidati che dimostrassero una solida preparazione tecnica prima ancora di una “disinvoltura espositiva/argomentativa” il che come ben rilevato dal primo giudice – oltre ad essere logico e condivisibile – è in linea con le norme generali per l’accesso alla qualifica dirigenziale.
8.3. Pertanto, innanzitutto le scelte descritte non sono generiche e non possono certamente ritenersi affette da manifesta illogicità, sfuggendo, quindi, al sindacato giurisdizionale di legittimità.
Infatti, come noto, per costante giurisprudenza, in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti, sia alla conseguente attività di valutazione in concreto e nel caso di specie non ricorrono profili di irragionevolezza, manifesta erroneità o travisamento dei fatti, come correttamente ritenuto dalla sentenza appellata.
8.4. Inoltre, sono corrette anche le statuizioni della sentenza secondo le quali – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente - la motivazione della valutazione della prova sostenuta dal ricorrente si ricava agevolmente dalla lettura della scheda del medesimo, al quale la Commissione ha attribuito il voto complessivo di 49,4, ritenendo evidentemente non soddisfacenti la “Correttezza della risposta” (per la quale egli ha conseguito il punteggio, appena sufficiente, di 19,5 su 30) e la “Completezza delle argomentazioni” (con 16,25 su 25).
8.4.1. Peraltro, da quanto si legge, l’appellante non ha comunque superato la media della sufficienza, più o meno piena, neanche con riguardo alla “Capacità di approfondimento ed elaborazione critica” e alla “Chiarezza espositiva” .
8.5. L’appellante non ha fornito in giudizio elementi idonei a contraddire una simile valutazione, essendosi in sostanza limitato a dedurre difetto di motivazione, genericità dei criteri e a denunciare assertivamente l’erroneità del giudizio ricevuto; così pretendendo di sovrapporre, inammissibilmente, la propria valutazione a quella della Commissione.
8.5.1. Di conseguenza, correttamente il T.a.r. ha rilevato che, potendo lo svolgimento e la valutazione della prova orale dipendere da molteplici fattori (riguardanti l’accertamento della preparazione maggiore o minore del candidato, la sua proprietà di linguaggio, la prontezza nella risposta e la profondità del suo contenuto), non può avere rilievo ex se determinante per ritenere l’erroneità di una siffatta valutazione la circostanza che il curriculum di un candidato è corposo o significativo e le valutazioni annuali conseguite nel tempo sono positive (ciò che l’appellante ha dedotto nella fattispecie). Infatti, a prescindere da ciò, la Commissione ben può attribuire ad una prova orale riguardante la conoscenza di determinate materie il punteggio che il candidato si è meritato nella specifica occasione sulla base delle risposte fornite, senza tenere conto del suo curriculum o percorso.
Nel caso di specie non sono stati poi neppure dedotti profili di manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabile ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti; sicché correttamente la sentenza appellata, alla luce dei richiamati principi sul sindacato giurisdizionale, la sentenza appellata ha tratto l’inammissibilità delle relative censure, posto che è pacifico che le domande svolte rientrano nelle materie d’esame (non essendo contestato che esse non risultino effettivamente pertinenti al settore oggetto di concorso) e con le doglianze proposte non è stato chiarito in quali termini la valutazione sarebbe stata arbitraria.
Sotto quest’ultimo profilo si osserva, infatti, che l’appellante si è limitato a sostenere che il punteggio riportato sarebbe incoerente con il “grado di completezza e esaustività con il quale il ricorrente ritiene di aver risposto” e, quindi, secondo una sua personale percezione di tale completezza ed esaustività, senza fornire ulteriori riscontri probatori a sostegno dell’erroneità del riscontro avuto dalla Commissione in sede di esame.
8.6. Sono, altresì, corrette le statuizioni della sentenza che hanno respinto le censure con cui il ricorrente ha denunciato l’illegittimità dell’azione amministrativa perché, a suo dire, la Commissione avrebbe, in sostanza, “invertito” la valutazione, attribuendo dapprima un voto complessivo ad ogni candidato, per poi scomporlo in riferimento alle singole sottovoci di valutazione sopra ricordate (anziché operare nel senso opposto, ossia sommando i punteggi conseguiti su ciascun sottocriterio per arrivare a determinare il voto complessivo).
8.6.1. Infatti, la sentenza non si è limitata a ritenere le censure prive di oggettivo riscontro, ma condivisibilmente ha ritenuto che – quand’anche la Commissione avesse così operato – non potrebbe comunque affermarsi, per ciò solo, l’illegittimità del suo operato.
E ne ha correttamente spiegato le ragioni.
8.6.2. A ben vedere, infatti, le valutazioni sono state effettuate in aderenza a quanto stabilito dalla Commissione nel verbale n. 64 del 2018, che da un lato non sancisce che debba essere emesso un giudizio valutativo per ogni singola domanda (tant’è che il voto è effettivamente unico) e, dall’altro, dettaglia i criteri come complessivi, senza che per questo possa ritenersi l’attività viziata.
I criteri valutativi devono, dunque, intendersi riferiti al riscontro complessivamente fornito dal candidato sulle tre domande estratte. È, pertanto, ben possibile (nel senso di logico e ragionevole nell’ottica della concreta possibilità di pervenire alla espressione di un giudizio complessivo da parte dell’organo tecnico su tre distinte domande) che la Commissione abbia attribuito una valutazione iniziale omnicomprensiva poi meglio esplicitata e dettagliata (vale a dire, motivata) per il tramite dei criteri significativi predeterminati, in riferimento a ciascuno dei quali è stato attribuito un punteggio parziale, con uno sforzo motivazionale aggiuntivo sul grado di idoneità o inidoneità riscontrato.
Sul punto non risulta, quindi, in alcun modo viziata da irragionevolezza o illogicità la circostanza che la commissione abbia attribuito una valutazione iniziale omnicomprensiva a ciascun candidato e, successivamente, poi l’abbia esplicitata secondo i criteri già predeterminati, in riferimento a ciascuno dei quali è stato attribuito un punteggio parziale. Tale modus operandi rientra pienamente nei poteri tecnico discrezionali della commissione esaminatrice, la quale ha qui assolto all’onere di predeterminare criteri valutativi.
8.7. Pertanto, nei giudizi qui espressi dalla Commissione il voto numerico – contrariamente a quanto dedotto da parte appellante - è in grado di esprimere e sintetizzare la valutazione tecnico - discrezionale espresso dalla Commissione stessa, contenendo in sé una idonea motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, assicurando la necessaria chiarezza e delle valutazioni compiute nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo esercitato, in quanto sono stati puntualmente predeterminati dalla Commissione i criteri in base ai quali essa avrebbe valutato le prove ( Consiglio di Stato sez. V, 12 gennaio 2023, n. 409).
In definitiva, il fatto che la Commissione abbia attribuito un voto numerico e anche complessivo alle domande svolte non impedisce la verifica dell’operato risultando comunque in atti la indicazione dei criteri di valutazione utilizzati.
8.7.1. Ne consegue che allorquando, come nella specie, la Commissione abbia anche ritenuto di spiegare ulteriormente la valutazione effettuata, esplicitando i singoli punteggi parziali attribuiti al candidato sulla base dei criteri valutativi utilizzati, non può obiettivamente discorrersi di difetto di motivazione o di arbitrarietà del giudizio, a meno di non voler sostituire la propria valutazione a quella dell’organo preposto.
8.8. Inoltre, i criteri predefiniti dalla Commissione non appaiono in alcun modo affetti da genericità né da manifesta irragionevolezza
Nel verbale n. 52 del 16 giugno 2016, la Commissione esaminatrice, oltre ad avere analiticamente previsto i quattro criteri di valutazione della prova, ha razionalmente differenziato i punteggi da attribuire a ciascuna voce, privilegiando l’aspetto di conoscenza della materia che è desumibile più dalla correttezza della risposta e dalla completezza delle argomentazioni che dalla sola forma espositiva.
8.8.1. Tale distinzione risulta del tutto razionale e coerente con le finalità della procedura di addivenire alla selezione dei migliori candidati per lo svolgimento delle funzioni messe a concorso.
8.8.2. La circostanza addotta da parte appellante secondo cui tali criteri avrebbero avuto bisogno di “un’ulteriore specificazione attraverso l’adozione di un’apposita griglia con una più precisa scala di giudizio” non integra alcun profilo di illegittimità, avendo la Commissione esaminatrice pienamente adempiuto all’onere di definire preventivamente i criteri di valutazione della prova.
8.8.3. Né può condurre a diversa conclusione il fatto che per la valutazione di detta seconda fase del colloquio non sono state adottate le linee guida (come avvenuto, invece, per la prima fase della prova).
Infatti, come rilevato dalla sentenza impugnata, resta il fatto che con specifico riferimento alla seconda parte del colloquio e alle risposte date, l’appellante non ha in alcun modo chiarito né dimostrato le ragioni per le quali la valutazione resa dalla Commissione sarebbe stata arbitraria o errata.
8.9. La sentenza è, dunque, corretta a va confermata anche nella parte in cui ha ritenuto che le contestazioni inerenti lo svolgimento della prova orale sostenuta dal ricorrente sulle materie tecniche non sono tali da determinare l’annullamento della prova stessa, sia per la non univoca significatività probatoria delle circostanze dedotte, alla luce della legittimità (come sopra spiegata) dei criteri adottati, sia per la latitudine del potere valutativo della Commissione, nonostante l’asserita correttezza di tutte le risposte fornite.
9. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
10. Sussistono nondimeno giusti motivi, in considerazione della particolarità e complessità delle questioni trattate e della natura della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone compensarsi le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
RO AR Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO