Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 01/04/2026, n. 6082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6082 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06082/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01784/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1784 del 2026, proposto da
AB Rapid Diagnostics S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B51C48516A, rappresentata e difesa dagli avvocati Elio Leonetti, Riccardo Esposito, Chiara Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato IN Bassani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare della determinazione del Direttore dell’Area Monitoraggio Sostenibilità Ambientale e Sociale e Gare in Ambito Sanitario della Regione Lazio n G17819 del 29 dicembre 2025 pubblicata il 30 dicembre 2025 e comunicata ad AB in pari data con la quale e stata disposta l’aggiudicazione della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per la ricerca del sangue occulto nelle feci per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio a lotto unico CIG B51C48516A in favore di DA SpA di tutti i verbali di gara nelle parti di cui in esposizione in via subordinata del Disciplinare nelle parti di cui in esposizione di ogni altro atto presupposto collegato connesso e o consequenziale a quelli sopra menzionati anche non conosciuto limitatamente alle parti di cui sopra e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e l’impresa controinteressata nonchè per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ovvero in subordine per equivalente economico
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di SI Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa LV TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente ha partecipato alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per la ricerca del sangue occulto nelle feci per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio a lotto unico” da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta della Regione Lazio con determinazione del 29 dicembre 2025.
All’esito della procedura la ricorrente AB, fornitore uscente dei dispositivi oggetto della gara, è risultata seconda classificata con uno scarto di 0,79 punti rispetto all’aggiudicataria DA.
1.1 Con il presente ricorso AB ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore di DA, sostenendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. “V iolazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 108 del d.lgs. 36/2023 (“ccp”). violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del disciplinare di gara. violazione del principio della parità di trattamento. eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione.”
II. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 108 ccp. violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del disciplinare. violazione e falsa applicazione del principio di parità di trattamento. eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione.”
III. “V iolazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 108 del ccp. violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del disciplinare. violazione e falsa applicazione del principio di parità di trattamento. eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione.”
4. Si sono costituite la Regione e la controinteressata DA chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dopo aver dato avviso di possibile sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
6. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
7. Parte ricorrente con i motivi di ricorso lamenta l’erronea attribuzione del punteggio da parte della Commissione con riferimento in particolare ai seguenti criteri:
I) sub-criterio premiale n. 2.3. recante “Reagenti, controlli e calibratori tutti pronti all’uso” per il quale rivendica l’attribuzione di 3 punti in luogo dei 0 punti assegnati dalla Commissione alla sua offerta. Sostiene che i prodotti da essa offerti presenterebbero tutti la caratteristica di “pronti all’uso” e richiama in particolare, a conferma della propria prospettazione, la sentenza con la quale il Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza n. 3778 del 2019) ha qualificato i medesimi prodotti offerti da AB in termini di “pronti all’uso” in relazione ad una gara analoga a quella oggetto del presente giudizio indetta sempre dalla Regione Lazio.
La valutazione della Commissione sarebbe dunque fondata su presupposti errati e inficiata da difetto di istruttoria e di motivazione. Inoltre in maniera contraddittoria la commissione avrebbe valutato come “pronti all’uso” i prodotti offerti in gara da DA, benché gli stessi richiederebbero, prima dell’utilizzo, operazioni del tutto analoghe a quelle necessarie per i prodotti di AB.
In via subordinata parte ricorrente impugna il Disciplinare, nelle parti in cui prevede l’assegnazione del punteggio tabellare pari a 3 punti per il sub-criterio 2.3 recante “Reagenti, controlli e calibratori tutti pronti all’uso”.
II) sub-criterio n. 4.1. relativo ai “Dispositivi di raccolta”, recante “Metodo di rilevazione di avvenuto inoculo del campione”, secondo cui “Sarà valutata una relazione avente ad oggetto il metodo di rilevazione di avvenuto inoculo del campione nel flacone di prelievo”.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente la Commissione avrebbe errato nell’attribuire ad entrambe le offerte il punteggio massimo di 2, quando invece il dispositivo offerto da AB (Specimen Collection Container A”) presenterebbe una superiorità qualitativa perché contiene uno speciale tampone “AQUA BLUE®”.
Pertanto l’assegnazione del giudizio “eccellente” ad entrambe le offerte sarebbe manifestamente illogica, meritando l’offerta di DA al più il giudizio di “buono” cui corrisponderebbe un punteggio pari a 0,80 punti, con conseguente rideterminazione del punteggio complessivo pari a 86,97 punti.
III) criterio migliorativo 5.1. relativo ad “Ulteriori caratteristiche” dei sistemi offerti, recante “Modello di formazione proposto per il personale”, che prevedeva l’assegnazione di un punteggio su base discrezionale pari a massimo 2 punti così valutato: “Sarà valutata una relazione avente ad oggetto il progetto formativo proposto per lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze del personale dedicato, con particolare riferimento a: qualifica del personale dedicato; numero di giornate di formazione, modalità operative di svolgimento”.
Errata sarebbe la valutazione di “eccellente” dell’offerta di DA (pari a 2 punti) e di “distinto” di quella di AB (pari a 1,60 punti). Contesta parte ricorrente nel dettaglio la modalità di esercizio della discrezionalità da parte della Commissione di gara in quanto illogica nell’espressione del giudizio finale a fronte di due soluzioni perfettamente equiparabili o dove l’offerta di AB presenterebbe addirittura alcuni elementi migliorativi.
Ne conseguirebbe che la Commissione avrebbe dovuto assegnare all’offerta di AB il giudizio di “Eccellente” (pari a 2 punti) e all’offerta di DA, al più, il giudizio di “Distinto” (pari a 1,20 punti).
8. I motivi sono infondati, oltre che inammissibili nella parte in cui la ricorrente pretende di sostituire la propria valutazione a quella discrezionalmente rimessa alla Commissione di gara.
8.1 La contestazione dell’attribuzione del punteggio con riferimento al sub-criterio premiale “ 2.3 Reagenti, controlli e calibratori tutti pronti all’uso (punti 3) ” appare infondata in considerazione della semplice lettura delle istruzioni per l’uso (IFU) dei prodotti offerti dalle due concorrenti.
Posto che il criterio richiede che “tutti” i prodotti (reagenti, controlli e callibratori) presentino la caratteristica di “pronti all’uso”, dalla lettura delle IFO risulta che, se per i reagenti l’offerta della ricorrente fa riferimento a mere operazioni di capovolgimento del flacone, per i controlli e il calibratore le operazioni richieste sono meno semplici e soprattutto implicano anche azioni manuali, come l’aggiunta della soluzione di controllo o di quella di calibrazione in precise quantità, per il passaggio dallo stato solido (c.d. “liofilizzato”) a quello liquido.
Di contro nelle IFU dei prodotti offerti dall’aggiudicataria sia i reagenti che i controlli e i callibratori sono espressamente definiti “pronti all’uso” e richiedono o semplici operazioni di capovolgimento dei flaconi per assicurare una sospensione uniforme (reagenti) o nessuna operazione (“ Il controllo OC-FIT Control è liquido e pronto all'uso, e non richiede alcuna preparazione.” ➢ Controlli (pag. 1 documento FOBVPH540_IFU)…”Il materiale si presenta pronto per l’utilizzo. Si consiglia di lasciarlo almeno 30 minuti a temperatura ambiente prima dell’utilizzo per permettere di equalizzare la temperatura.” ..➢ Calibratori (pag. 1 documento FOBVPH520_IFU “REAGENTI OC-FIT Calibrator è liquido e pronto all'uso, e non richiede alcuna preparazione. ”).
Né possono accogliersi le valutazioni cui si spinge la ricorrente secondo cui i prodotti liofilizzati sarebbero da considerarsi “pronti all’uso”, richiamando il precedente giurisprudenziale (Cons. St., sez. III, 5 giugno 2019 n. 3778) ove si afferma che “ premesso che tale concetto (“pronto all’uso”, n.d.e.) non ha basi scientifiche e sconta, nella sua valenza meramente descrittiva, un inevitabile margine di soggettivismo valutativo, osserva il Collegio che il reagente è fornito in forma liofilizzata e, dunque, deve essere ricostituito prima dell’uso: all’uopo sono necessarie semplici operazioni manuali oggettivamente agevoli e limitate e, comunque, funzionali solo alla concreta utilizzazione materiale del prodotto, non alla sua strutturale preparazione (in termini la pronuncia di questa Sezione 18 marzo 2013, n. 1571). Inoltre, in disparte il fatto che pure l’analogo reagente offerto da AB richiede, a quanto consta, operazioni manuali propedeutiche all’uso, giova rilevare che, proseguendo nella traiettoria concettuale sottesa alla censura in commento, anche la semplice apertura di una confezione potrebbe escluderne la qualità di "pronto all'uso", conclusione - questa sì manifestamente illogica ”.
Osserva in primo luogo il Collegio che, trattandosi peraltro di criterio premiale, la discrezionalità espressa dalla Commissione nell’attribuzione del relativo punteggio non appare palesemente illogica o fondata su presupposti di fatto errati, attesa la suddetta differenza tra i prodotti offerti; in secondo luogo come rilevato dalla giurisprudenza richiamata il concetto stesso di “pronto per l’uso” non ha una chiara definizione scientifica, ma è inevitabilmente soggetto alla evoluzione stessa della tecnologia finendo con l’indicare una condizione dei prodotti per i quali le operazioni propedeutiche all’uso siano sempre più ridotte.
In siffatta chiave evolutiva un prodotto mantiene tale caratteristica finchè sul mercato non se ne affaccino altri che si rivelano più efficienti sotto il profilo dell’immediata utilizzabilità.
Né può ritenersi illegittima la scelta dell’amministrazione di attribuire un punteggio premiale ad offerte che riescano a garantire prodotti con tale caratteristica, rilevato che la riduzione delle operazioni manuali comporta generalmente un aumento della sicurezza e conseguentemente dell’affidabilità ed efficacia dei prodotti, in tal caso usati per finalità di tutela della salute.
8.2 Quanto poi agli ulteriori motivi di ricorso riferiti all’attribuzione dei punteggi non meritano favorevole apprezzamento, essendo l’espressione di giudizi appartenenti alla fisiologica discrezionalità della commissione giudicatrice.
Gli stessi si rivelano inammissibili laddove la lamentata illogicità ed erroneità della valutazione espressa dalla Commissione si fonda su valutazioni proprie della ricorrente che evidenzia alcune peculiarità della propria offerta con riferimento al sub criterio 4.1 “Metodo di rilevazione di avvenuto inoculo del campione” e al sub- criterio 5.1 “Modello di formazione proposto per il personale” e che renderebbero la propria offerta migliore rispetto a quella dell’aggiudicataria.
Tanto tuttavia non vale a scalfire la piena corrispondenza del giudizio espresso dalla Commissione rispetto ai parametri stabiliti negli atti gara con riferimento ai richiamati criteri, ma solo ad evidenziare che nella comparazione delle offerte la Commissione avrebbe dovuto esprimere un giudizio leggermente diverso.
E’ evidente come si stratti di un’inammissibile invasione nel campo dell’opinabilità del giudizio discrezionalmente espresso dalla Commissione, essendo lo stesso ragionevole e coerente con i criteri dati.
9. Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Regione Lazio e della controinteressata SI spa che liquida in euro 2.000,00 (duemila,00) cadauna, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IN IG, Presidente
LV TE, Primo Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV TE | AR IN IG |
IL SEGRETARIO