Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00999/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06960/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6960 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Valentina Comella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Del Sarto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione e gli Infortuni sul Lavoro - AI su richiesta autorizzazione preventivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa ND OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 9.12.2025 e depositato il successivo 11.12.2025, la ricorrente ha agito avverso l’illegittimo silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sulla richiesta di autorizzazione trasmessa il -OMISSIS- dalla ricorrente medesima per i preventivi AS-OMISSIS-, AS-OMISSIS- e AS -OMISSIS- del 24 settembre 2025, relativi al sig. -OMISSIS-.
Espone in fatto che il sig. -OMISSIS-, avendo patito un infortunio sul lavoro, ha contattato Officina Ortopedica manifestando la volontà di ottenere una mano funzionale e una mano bionica con un sistema di controllo assolutamente intuitivo adattabili alle diverse esigenze di vita quotidiana. Il 24 settembre 2025, il paziente è stato visitato presso -OMISSIS- e, dopo la consueta valutazione, sono state individuate due soluzioni, una per una protesi meccanica tipo POINT DESIGN e l’altra per una protesi a controllo mioelettrico tipo I-DIGIT, ciascuna idonea per affrontare le attività quotidiane svolte dal paziente.
In data -OMISSIS-, la ricorrente ha trasmesso all’AI, sede di AP, la richiesta di autorizzazione (preventivi AS-OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS-) riguardante le indicate protesi, con allegata tutta la documentazione richiesta dal regolamento protesico Inail.
L’odierna ricorrente lamenta che, relativamente alla predetta istanza del -OMISSIS- l’AI, sede di AP, sia rimasto inerte.
Avverso il predetto silenzio, dunque, la società ricorrente ha presentato ricorso per chiedere di dichiarare l’obbligo dell’AI di provvedere sull’istanza di autorizzazione del preventivo presentata il -OMISSIS- (preventivi AS-OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS-), con assegnazione del termine per provvedere e nomina, sin da ora, di un commissario ad acta , affinché, in caso di perdurante inerzia, provveda, in via sostitutiva e a spese dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
2. L’AI, ritualmente costituitasi, con memoria del 7.01.2026 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del giudice adito, ricadendo le prestazioni AI (incluse le protesi) nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha chiesto, inoltre, il rigetto del ricorso in quanto non sarebbero applicabili all’AI i termini di cui all’art. 2 della legge n. 241/90, ma quelli relativi alle protesi ex artt.104 ed 83 DPR 1124/1965, rispettivamente di 150 giorni e di 210 giorni nel caso di procedimento di revisione ex art.83 DPR 1124/1965, per cui nessun comportamento inerte sarebbe ascrivibile all’Amministrazione.
3. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dalla parte resistente.
1.1. Ad avviso dell’AI, i rapporti che vengono in rilievo sarebbero quello intercorrente tra l’assistito e il fornitore da lui prescelto e quello tra l’AI e l’assistito stesso: nessun rapporto contrattuale o di altro genere esisterebbe tra l’AI e il fornitore scelto dall’assistito. Il predetto fornitore non potrebbe essere, quindi, destinatario di alcun atto o provvedimento dell’AI attinente alla erogazione di assistenza protesica a un proprio assistito. Il destinatario sarebbe solo ed esclusivamente l’assistito il quale, sulla base del provvedimento amministrativo comunicatogli, potrà decidere se continuare a richiedere la medesima fornitura all’operatore prescelto facendosi carico della differenza di costo, ovvero richiedere a detto operatore il dispositivo indicato come adeguato dall’AI in luogo di quello dallo stesso proposto. L’infortunato sarebbe l’unico destinatario del regolamento protesico e l’unico soggetto legittimato a proporre doglianze per l’eventuale ritardo nell’emissione del provvedimento di autorizzazione della fornitura. In conclusione, poiché destinatario del provvedimento amministrativo sarebbe soltanto il sig. -OMISSIS-, titolare di un diritto soggettivo, la giurisdizione sarebbe del giudice ordinario e la pretesa della ricorrente si rivelerebbe inammissibile ed infondata.
1.2. La predetta eccezione non può essere accolta.
L’art. 9 del “ Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione ” del 14.12.2021, in tema di “ interventi per il recupero funzionale della persona ” (capo ii) e più precisamente di “ erogazione in forma indiretta ”, stabilisce che: “ Gli infortunati/tecnopatici, nell’esercizio della libertà terapeutica, possono autonomamente individuare il fornitore dei dispositivi … autorizzati dall’Inail. Gli infortunati/tecnopatici individuano autonomamente l’operatore economico al quale rivolgersi per la fornitura dei dispositivi … che non sono oggetto di fornitura diretta da parte dell’Inail. (…) L’Inail acquisisce il preventivo del fornitore prescelto, compilato in conformità alle indicazioni di cui alla circolare attuativa del presente Regolamento, ne verifica l’appropriatezza nonché la correttezza tecnica, valuta la congruità del corrispettivo richiesto e, in caso di esito positivo, autorizza la fornitura sostenendone il relativo onere, fino a concorrenza dell’importo risultato congruo. (…) ”.
L’art. 9 del regolamento protesico attualmente vigente non specifica se il destinatario dell’autorizzazione sia il fornitore o l’assistito o entrambi i soggetti (nel senso che il fornitore è autorizzato a fornire la prestazione e l’assistito a fruirne).
Sotto questo profilo soccorre, tuttavia, la circolare attuativa dell’AI n. 7 del 28 gennaio 2022, ove si chiarisce, tra le “ definizioni ”, che l’autorizzazione all’erogazione dell’intervento “ è prevista nel caso di erogazione in forma indiretta e consiste nell’autorizzazione al fornitore esterno di procedere all’erogazione ”.
Inoltre, al punto 8.1.3 “ erogazione in forma indiretta ” (in materia di interventi per il recupero funzionale della persona di cui al capo ii del regolamento), la citata circolare precisa che “ Al preventivo/scheda-progetto deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento dell’assistito e dichiarazione sottoscritta da quest’ultimo con la quale il fornitore è autorizzato alla trattazione della richiesta di fornitura ”.
1.3. Pertanto, la circolare prevede esplicitamente la partecipazione al procedimento in esame del fornitore, che è anche indicato quale soggetto destinatario dell’autorizzazione nell’ambito dell’erogazione in forma indiretta.
La posizione del fornitore non si identifica con un interesse di fatto, non assume neanche la consistenza di diritto soggettivo (diritto soggettivo di cui risulta titolare l’assistito), bensì di interesse legittimo qualificato e differenziato al corretto esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Istituto nel vaglio di congruità tecnico-economica del preventivo di fornitura protesica.
Ne discende la sussistenza della legittimazione a ricorrere in capo alla società ricorrente, rispetto all’esercizio di un interesse legittimo la cui fondatezza ricade nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Tanto premesso in rito, nel merito il ricorso risulta fondato.
2.1. La difesa dell’Amministrazione è fondata sul fatto che il regolamento protesico non preveda alcun termine per la conclusione del procedimento di valutazione dei preventivi di spesa.
Tuttavia, è d’uopo osservare che in tal caso trova applicazione l’art. 2, comma 2, L. n. 241/1990, a mente del quale, nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedano un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione intimata relativamente alla richiesta di autorizzazione trasmessa il -OMISSIS- e riconoscersi il conseguente obbligo di provvedere, concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato (artt. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990).
Si assegna a tal fine all’AI il termine di giorni trenta – decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza – per adottare le proprie determinazioni finali.
La discrezionalità tecnica delle valutazioni implicate dall’esame della domanda della ricorrente induce il Collegio a differire la richiesta nomina del commissario ad acta , che verrà disposta, previa istanza di parte, solo in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’AI alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, e rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - AP ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GU LI Di AP, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
ND OC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND OC | GU LI Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.