Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02189/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01920/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1920 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta l'assegnazione del ricorrente alla sezione di Polizia Giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
- della nota prot. n.-OMISSIS- del Ministero dell'Interno;
- della nota n. -OMISSIS-, con la quale la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro, d'intesa con la Procura della Repubblica di Catanzaro, valutate le osservazioni presentate dal dipendente in data -OMISSIS-, ha confermato la richiesta di assegnazione del ricorrente alla Sezione di Polizia Giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
- della nota n. -OMISSIS- della Procura Generale della Repubblica di Catanzaro, recante richiesta di assegnazione nominativa congiunta del ricorrente alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Catanzaro;
- della nota n. -OMISSIS- della Questura di Catanzaro-Ufficio del Personale, richiamata nel decreto -OMISSIS- - Servizio Affari Generali, datato -OMISSIS-, con la quale il Questore di Catanzaro ha provveduto a segnalare al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro i nominativi dei dipendenti idonei a ricoprire l'incarico;
- della nota Cat. -OMISSIS- della Polizia di Stato - Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria - Reggio Calabria, nella parte in cui viene segnalato alla Questura il nominativo dell'-OMISSIS- per il “ruolo Ispettori”;
- degli atti, documenti e verbali, anche se di estremi ignoti, redatti dalla Amministrazione competente, sulla base dei quali è stata disposta l'assegnazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. 271/89, del ricorrente alla Sezione di Polizia Giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente al ripristino della sua posizione lavorativa quale Comandante del Posto Polizia Ferroviaria Catanzaro Lido;
in subordine,
per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. UR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente - ispettore della Polizia di Stato e comandante presso la Polfer di Catanzaro Lido - ripropone, a seguito della declaratoria di incompetenza del T.a.r. Lazio con ordinanza n. -OMISSIS-, la domanda di annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 15.03.2023 adottato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con il quale è stata disposta la sua assegnazione alla Sezione di Polizia Giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, chiedendo in subordine il risarcimento del danno.
Espone che sul bollettino ufficiale del personale dell’11.10.2022, su richiesta del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, è stata pubblicata la vacanza di due posti riservati al personale appartenente al ruolo degli ispettori nella sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.
Non risultando, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 271/1989, alcuna manifestazione di interesse, sull’amministrazione procedente è gravato quindi l’onere, ai sensi del successivo comma 3, di indicare “ coloro che possono essere presi in considerazione ai fini della assegnazione alle sezioni sino a raggiungere… ”, con la precisazione, ai sensi del comma 4, che “ Un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione di appartenenza deve avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria ”.
La Questura di Catanzaro, essendo tenuta a segnalare al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello un numero di dipendenti idonei a ricoprire l'incarico in argomento, con nota n. -OMISSIS- ha invitato gli uffici competenti, tra cui il Compartimento Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria, ad individuare e comunicare i nominativi dei dipendenti del ruolo richiesto.
Il Compartimento di Polizia Ferroviaria, diversamente dagli altri uffici, non ha tuttavia fornito alcuna risposta per due mesi, cosicché la Questura con nota n. -OMISSIS- ha sollecitato un riscontro.
Il nuovo dirigente di tale ufficio, in servizio da pochi giorni, con nota n. -OMISSIS- ha quindi indicato i nominativi, segnalando per il “Ruolo Ispettori” il ricorrente, secondo il medesimo in assenza di adeguata ponderazione, considerata peraltro la presenza presso la Polfer di Catanzaro del Vice Ispettore -OMISSIS-, con competenze specifiche in materia di polizia giudiziaria, diversamente dal deducente.
Una volta ricevuti tutti i nominativi, il Questore di Catanzaro, con nota n. 2304 del 17.01.2023 ha provveduto a segnalare i sei nominativi dei dipendenti idonei a ricoprire l’incarico al Procuratore Generale, il quale, con nota n. 975 n. del 27.01.2023, “ dopo accurato esame… degli atti, dei curricula comparati con le esigenze dell’Ufficio, ha individuato quale Ufficiale di P.G. da assegnare alla Sezione di Polizia Giudiziaria, il -OMISSIS- ”.
Il 2.02.2023 è stata notificata al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento per l’assegnazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 8, comma 3, D. Lgs. n. 271/1989, in riscontro alla quale egli ha presentato dettagliate osservazioni, tuttavia non considerate dall’amministrazione procedente, che con l’avversata determinazione ha disposto la sua assegnazione alla Sezione di Polizia Giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica di Catanzaro.
Il deducente ne prospetta quindi l’illegittimità per vizio di eccesso di potere e violazione delle garanzie procedimentali.
1.1. L’esponente ha poi precisato che dopo la proposizione del ricorso innanzi al T.a.r. Lazio, l’amministrazione lo ha trasferito d’ufficio, ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. n. 271/1989, dalla Sezione di Polizia Giudiziaria istituita presso la Procura della Repubblica di Catanzaro al Posto Polizia Ferroviaria di Lamezia Terme, sede rispondente alle sue aspirazioni come da osservazioni formulate in data 7.06.2023, con decorrenza dal 24.07.2023, come da telegramma notificato il 18.08.2023, e pertanto egli è rientrato in servizio nella nuova destinazione il 6.09.2023, al termine del congedo per la formazione.
Egli chiede comunque la condanna dell’amministrazione, previo accertamento dell’illegittimità dell’atto avversato, al risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente alla perdita delle indennità fisse, alle quali si aggiungono le varie indennità non preventivabili -missioni a Reggio Calabria, straordinario emergenziale, indennità di cambio turno, indennità per lavoro nei giorni festivi, indennità di compensazione- quantificato in un totale di euro 984,60 al mese.
2. Resiste il Ministero dell’Interno, il quale confuta le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In via preliminare, va pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento, avendo il ricorrente ottenuto il trasferimento d’ufficio dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Catanzaro al Posto di Polizia Ferroviaria di Lamezia Terme, con decorrenza dal 24.07.2023.
5. In aderenza all’art. 34, comma 3, c.p.a., si impone comunque l’accertamento dell’eventuale illegittimità dell’avversato decreto n. -OMISSIS- del 15.03.2023 di assegnazione del deducente alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Catanzaro, atteso il manifestato interesse a conseguire il risarcimento dei danni subiti.
Il provvedimento impugnato non risulta illegittimo.
Sul punto, in via preliminare, occorre osservare che il trasferimento del ricorrente dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Catanzaro al Posto di Polizia Ferroviaria di Lamezia Terme non implica di per sé un automatismo da cui inferire l’illegittimità della prima determinazione, in quanto su di essa non è intervenuto alcun annullamento in autotutela, essendo invece venuto meno, ad ogni evidenza, il rapporto fiduciario con la Procura della Repubblica in conseguenza della ritrosia del medesimo deducente a svolgere le nuove attività di polizia giudiziaria, cosicché egli è stato riassegnato all’amministrazione di appartenenza.
Ciò considerato, ad avviso dell’esponente l’atto sarebbe illegittimo in quanto:
i) viziato per violazione della procedura di individuazione dei candidati ed eccesso di potere, poiché il dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria, insediatosi da appena due giorni, avrebbe indicato il suo nominativo in modo frettoloso, a fronte peraltro della presenza presso la sede Polfer di Catanzaro Lido dell’Ispettore -OMISSIS-, con pregresse esperienze, diversamente dal ricorrente, in attività di polizia giudiziaria ed asseriti “ elementi di indubbia inferiorità su tutti i profili considerati per quanto concerne i compiti della Polizia Ferroviaria ”;
ii) risulterebbe violato l’art. 8 D. Lgs. n. 271/1989, poiché la scelta del Procuratore della Repubblica di Catanzaro di individuare, tra sei candidati, l’esponente come idoneo ad essere collocato presso la Sezione di Polizia Giudiziaria sarebbe immotivata e priva di adeguata istruttoria, ed avvenuta inoltre senza tenere in considerazione, in violazione dell’art. 10- bis L. n. 241/1990, le osservazioni presentate dal ricorrente;
iii) risulterebbe violato l’art. 36 d.P.R. n. 164/2002, poiché, essendo l’esponente un dirigente sindacale, il suo trasferimento sarebbe stato disposto senza il previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
Le censure vanno nel complesso disattese:
i) - ii) l’art. 8 D. Lgs. n. 271/1989 prevede che spetta al Questore della provincia interessata la segnalazione dei nominativi dei dipendenti idonei a ricoprire l’incarico, in numero triplo a quello delle vacanze, da individuare tra il personale in servizio nella Questura, nei Compartimenti delle specialità e nelle zone di frontiera, nei Reparti mobili e negli Istituti di istruzione, d’intesa con i rispettivi dirigenti sulla base di requisiti di idoneità allo svolgimento dell’incarico presso la Sezione di Polizia Giudiziaria e l’assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento dell’amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e del Procuratore della Repubblica interessato.
Nella fattispecie la scelta di destinare l’esponente alla Sezione di Polizia Giudiziaria operata a monte dal Questore e a valle dalla Procuratore della Repubblica è conforme all’indicata disciplina normativa, essendo avvenuta, “ dopo un accurato esame degli atti, dei curricula comprati con le esigenze dell’Ufficio ”, sulla scorta di una valutazione discrezionale che, nella sua estrinsecazione, non risulta inficiata da alcun profilo di irragionevolezza o illogicità, in quanto frutto di una comparazione tra i curricul a dei candidati incentrata sui complessivi profili professionali ed esperienze degli stessi, senza che l’eventuale, pregressa attività di polizia giudiziaria svolta da uno di essi potesse per ciò solo determinare la preferenza rispetto ad altri.
Dal combinato disposto degli artt. 8, 11 D. Lgs. n. 271/1989 si evince inoltre che la scelta dei componenti delle sezioni di polizia giudiziaria e la successiva permanenza presso di esse avviene altresì in base ad un essenziale requisito di fiduciarietà tra il titolare dell’ufficio inquirente e lo staff di coloro che attivamente collaborano allo svolgimento delle diverse indagini.
Sotto distinto profilo, poi, risulta inconferente il richiamo all’art. 10- bis L. n. 241/1990 in ordine alla prospettata violazione delle garanzie procedimentali per omessa valutazione delle deduzioni difensive, in quanto, per un verso la richiamata disposizione non opera, essendo il procedimento attivato su iniziativa d’ufficio e non di parte e, per altro verso, tali deduzioni difensive non sono state ritenute rilevanti in fase di decisione del mutamento d’ufficio del ricorrente, quale proiezione dell’esercizio dei poteri datoriali, considerato peraltro che “ il passaggio da un ufficio all'altro, nell'ambito della stessa sede territoriale della polizia di Stato, non costituisce trasferimento in senso tecnico, ma integra soltanto una modalità di estrinsecazione dei profili organizzativi del servizio stesso e non esige le medesime garanzie procedimentali previste per i trasferimenti in senso stretto ” (Consiglio Stato, Sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3038).
iii) quanto, infine, all’eccepita violazione delle norme sui trasferimenti degli appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche direttive in seno alle organizzazioni sindacali, per un verso, il ricorrente non ha fornito prova che al momento dell’adozione del decreto avversato fosse ancora in carica quale Segretario del S.I.L.P. e, per altro verso, proprio la circostanza che l’assegnazione dell’esponente non sia qualificabile alla stregua di trasferimento in senso tecnico esclude la sussistenza della lamentata violazione del d.P.R. n. 164/2002 derivante dall’assenza del previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
6. In conclusione, la richiesta di ristoro è pertanto da respingere, poiché il mancato accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, che rappresenta un co-elemento necessario per l’imputazione alla p.a. di un illecito ex art. 2043 c.c., è ostativo all’integrazione della responsabilità della pubblica amministrazione.
7. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di annullamento e rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e gli altri soggetti indicati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD RE, Presidente
UR VA, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR VA | RD RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.